Sentenza 14 luglio 2006
Massime • 1
Il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, stabilito dall'art. 656, comma nono, lett. c), cod. proc. pen. (nel testo innovato dall'art. 9 della L. 5 dicembre 2005 n. 251), non ha natura di norma penale sostanziale e non è, pertanto, soggetto, in assenza di disposizioni transitorie o intertemporali, alla disciplina dettata dall'art. 2 cod. pen., ma soggiace alla regola del "tempus regit actum". (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, rilevato altresì che la recidiva risultava concretamente "applicata", essendovi stato giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche, ha ritenuto che correttamente fosse stata negata la sospensione dell'esecuzione). (Conf., Sez. I, 14 luglio - 19 settembre 2006 n. 30837, PM in proc. Flaminio, non massimata).
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 2. Reato continuato recidiva reiterata pena aumento di un terzo equivalenza con attenuantiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 settembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2006, n. 29508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29508 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2006 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
295 08/0 6 PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 14/07/2006
SENTENZA
N.2527/06 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
1. Dott.SILVESTRI GIOVANNI REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
" N. 015647/20062. Dott. RIGGIO GIANFRANCO
3. Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI #1
4.Dott.CANZIO GIOVANNI 1 1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 09/12/1973 1) MAGGIORE GIOVANNI
avverso ORDINANZA del 03/03/2006
TRIBUNALE di TORINO
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr."A. Salasso: riputro del rom CANZIO GIOVANNI
16220
1.- Con ordinanza in data 3/3/2006 il Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza del condannato GI MA di annullamento e sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, di cui al provvedimento di cumulo emesso dal P.M., sul rilievo che il divieto stabilito dall'art. 656.9 lett. c) c.p.p., nel testo modif. dall'art. 9 L. n. 251 del 2005, per i condannati ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata ex art. 99 coma 4 c.p. (nella specie ritenuta equivalente alle attenuanti generiche), avendo natura processuale, operi anche in riferimento ai fatti commessi e alle condanne definitivamente pronunciate prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
Ha proposto ricorso per cassazione il MA e ha dedotto violazione di legge, sull'assunto che l'effetto preclusivo della sospensione dell'esecuzione stabilito dal novellato art. 656.9 lett. c) c.p.p., conseguendo al dato sostanziale della recidiva applicata dal giudice, ha natura di effetto penale della condanna e rileva solo per le sentenze di condanna passate in giudicato dopo l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005; ha eccepito in subordine l'illegittimità costituzionale della richiamata disposizione per contrasto con gli artt. 3 e 25 comma 2 Cost.
2.- Il ricorso é infondato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. Un., 13/7/1998, P.M. in proc. Griffa e, ancor più di recente, Sez. un., 30/5/2006, P.M. in proc. Aloi) hanno statuito che le disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione di pene detentive al pari di quelle concernenti le misure alternative alla detenzione -, siccome non riguardanti l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, non hanno natura di norme penali sostanziali e, in assenza di specifiche disposizioni transitorie o intertemporali, sono sottratte al principio di irretroattività delle norme penali di cui all'art. 25 comma 2 Cost. e alla disciplina dettata dall'art. 2 c.p. (donde la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente), soggiacendo invece al principio "tempus regit actum": di talché esse si applicano a tutti i rapporti esecutivi che non siano ancora esauriti.
Nella fattispecie in esame, nella quale il giudice della cognizione ha concretamente
"applicato” la recidiva reiterata nella configurazione che di essa pure è recepita nel novellato art. 99 c.p. ad opera dell'art. 4 L. n. 251 del 2005, bilanciandola e ritenendola equivalente alle attenuanti generiche (Cass., Sez. Un., 18/6/1991, Grassi, rv. 187856), il regime dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, attesa l'immediata efficacia dello jus superveniens di carattere processuale, deve pertanto intendersi sottoposto alla nuova disciplina regolatrice, dettata dall'art. 656 comma 9 lett. c), modif. dall'art. 9 L. n. 251 del
1 2005, che fa divieto al P.M., sussistendo i presupposti, di sospendere l'esecuzione della pena detentiva (conf. Cass., Sez. I, 11/7/2006, P.M. in proc. De Rosa;
Sez. I, 5/7/2006,
Borromeo).
La corretta applicazione, nella specie, di siffatto schema procedimentale comporta l'infondatezza dei motivi di gravame e il rigetto del ricorso.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deliberato in camera di consiglio il 14 luglio 2006.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. GI Canzio dott. Edoardo Fazzioli
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 1 SET 2006
IL CANCELLIERE Rosa Maria D'Amore
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