Sentenza 12 novembre 2015
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice applichi l'aumento di pena per effetto della recidiva, ritenuta obbligatoria ex art. 99, comma quinto, cod. pen., senza operare alcuna concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, considerato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, che deve fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena. (Cfr. Corte cost. sent. n. 185 del 2015).
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Abstract L'articolo formula un commento alla recente sentenza n. 34032 del 16 ottobre 2025 della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, in cui sono stati chiariti nuovamente i criteri di applicazione della recidiva, confermando che l'istituto deve essere inteso come indicatore della pericolosità sociale del reo e non come semplice conteggio di precedenti penali. Il giudice del merito, nel determinare l'aumento di pena, non può basarsi unicamente sulla gravità dei fatti o sul loro arco temporale, ma è tenuto a valutare concretamente il rapporto tra il reato in corso di accertamento e le precedenti condanne. Il giudizio deve avvenire secondo i parametri indicati dall'art. 133 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2015, n. 50146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50146 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2015 |
Testo completo
5 0 1 4 6/ 1 5 Udienza pubblica del 12.11.2015 sentenza n. 2307 registro generale n. 11388/2014 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione seconda Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: dott. Mario GENTILE Presidente dott. Mirella CERVADORO Consigliere dott. Marco ALMA Consigliere dott. Lucia AIELLI Consigliere est. dott. Fabrizio DI MARZIO Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa penale promossa da : SO SS nato a [...] il [...]; GI VA nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 2007/13 della Corte d'Appello di Catania del 15.10.2013; visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI;
udite le conclusioni del Sostituto procuratore generale dott. Alfredo VIOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto Con sentenza del 15.10.2013 la Corte d'Appello di Catania confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Catania il 15.4.2013 che, in esito al giudizio abbreviato, condannava FR VA e AR AS alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa ciascuno, per i reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Avverso tale pronuncia proponevano appello i suddetti imputati che lamentavano l'erronea ed omessa motivazione in merito al ritenuto concorso di persone nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, in merito alla configurabilità del reato di furto, piuttosto до che di ricettazione, in merito alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, ed alla mancata concessione dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p.. La Corte d'Appello confermava integralmente la pronuncia di condanna. Con ricorso per Cassazione i due imputati riproducono le stesse censure già prospettate in fase di appello: 1) con il primo motivo non contestano la consumazione del reato di rapina aggravata, ma lamentano che il giudice d'appello avrebbe ricavato la prova della loro penale responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico - ufficiale, consistito nello speronare l'autovettura di servizio in uso alla Polizia e nell'usare violenza contro gli agenti intervenuti nell'immediatezza della rapina, per eseguire l'arresto - semplicemente dalla presenza dei due imputati all'interno dell'autovettura, a bordo della quale i rapinatori si davano alla fuga, senza individuare in concreto quale sarebbe stato l'apporto fornito dai ricorrenti, alla consumazione del reato di cui all'art. 337 c.p. ; 2) con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la carenza o illogicità della motivazione e la violazione di legge (artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p., non avendo la Corte d'Appello motivato in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione che ha attribuito, indistintamente, a tutti gli occupanti dell'autovettura; 3) con il terzo motivo il FR lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 125 c.p.p., 111 della Costituzione e 648 cpv. c.p. non avendo la Corte d'Appello motivato sulla mancata concessione della circostanza attenuante indicata;
mentre con il terzo motivo il AR e con il quarto motivo il FR, parallelamente, lamentano la mancanza o illogicità della motivazione avuto riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.; con il quarto motivo il AR lamenta il vizio di motivazione avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ( motivo quinto del FR). Ancora i due ricorrenti si dolgono del trattamento sanzionatorio in quanto la Corte avrebbe errato nel considerare applicabile l'aumento di pena ai sensi dell'att. 63 c. IV c.p. in quanto ' avrebbe tenuto conto della recidiva senza motivare circa la sua ricorrenza così come ' avrebbe errato nell'aumentare la pena ai sensi dell'art. 63 c. 4 c.p., anziché ex art. 99. 6 c.p. ed avrebbe reso una motivazione carente riguardo ai criteri utilizzati per la determinazione, in concreto, della pena. Considerato in diritto Occorre premettere che la richiesta di rinvio dell'odierna udienza, avanzata dall'avv. VA Sterlino, difensore di FR VA, è stata disattesa da questa Corte in quanto proposta con riferimento ad altro concomitante impegno professionale il cui avviso risulta essere stato notificato successivamente a quello dell'odierna udienza;
inoltre la richiesta di rinvio appare carente avuto riguardo all' assenza di qualsiasi indicazione circa l'impossibilità di nominare sostituti processuali in quel procedimento ovvero, in alternativa, nel presente giudizio di cassazione.La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha già enunciato il principio, che va qui ribadito, secondo cui il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, non deve limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro suo 2 impegno professionale, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno O nell'altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (Sez. 1^, n. 13351 del 11/02/2004, Appio, Rv. 228160; Sez. 2^, n. 25754 del 11/06/2008, Staibano, Rv. 241457; Sez. 3^, n. 26408 del 02/05/2013, Convertini, Rv. 256294). Venendo, ora, alla disamina dei motivi di ricorso, ne va rilevata la parziale fondatezza, avuto riguardo alle statuizioni relative alla recidiva. Quanto agli altri motivi, entrambi i ricorsi riproducono pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che i ricorrenti non considerano, né specificatamente censurano. Il giudice di appello per affermare l'infondatezza della tesi difensiva in punto di insussistenza degli estremi del concorso da parte dei ricorrenti nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ha infatti, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato che benché nessuno dei due imputati si trovasse alla guida del mezzo, essi, manifestando la scelta di sfuggire alla cattura con l'auto, hanno accettato di condividere ogni possibilità offerta all'auto stessa in quanto idonea a riuscire nell'intento, ed ha aggiunto che nel caso in esame si verte nell'ipotesi tipica di concorso di persone nel reato trattandosi di reato ulteriore rispetto a quello ' programmato, sia pure ad esso collegato. Per il concorso di persone nel reato infatti, è stato ripetutamente affermato da questa Corte che non è necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicitarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso (Cass. Pen. Sez. II, n. 18745/2013) .Tuttavia l'intesa spontanea nel corso dell'esecuzione del reato rileva a condizione che l'atto riferibile all'autore principale ed addebitato al correo a titolo di concorso pieno, rappresenti una naturale conseguenza evolutiva degli atti posti in essere in precedenza di comune accordo. Ne consegue che se nel momento in cui uno dei correi nel porre in essere un'azione aggressiva, ad esempio, con l'uso di un'arma da fuoco, trasmoda nell'uso dell'arma e si serve di quest'ultima per uccidere, il risultato dell'azione individuale non può che essere riferito anche ai correi a titolo di concorso pieno con dolo eventuale. ( Cass. Pen. Sez. Unite 337/08; Sez. 5, n. 36135/2010). Quanto al motivo riguardante la omessa motivazione in punto di derubricazione del reato di ricettazione in quello di furto, la Corte territoriale correttamente ricava la responsabilità piena degli imputati per il delitto di cui all'art. 648 c.p., in ragione della materiale disponibilità del bene di provenienza furtiva, da parte degli imputati, escludendo la minore ipotesi di furto, in ragione della totale mancanza di riscontri probatori a tale alternativa prospettazione;
sul punto è' stato affermato 3 da questa Corte che risponde del delitto di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso.( Sez. 2, 5522/13, rv. 258264). Il giudice d'appello, inoltre, a motivato correttamente circa la non riconoscibilità della circostanza attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p., laddove, sia pure con riferimento alla non riconoscibilità dell'attenuante comune di cui all'art 62 n. 4 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, effettuando una valutazione complessiva del fatto, avuto riguardo alle modalità dell'azione ed agli effetti dell'azione lesiva, ha escluso una rilevanza criminosa, della vicenda, assolutamente marginale. Con riferimento alla determinazione della pena, tuttavia, la sentenza di secondo grado, appare carente. Non si rinviene infatti alcuna argomentazione in merito alla applicazione della recidiva, considerata dal giudice di primo grado, obbligatoria e per nulla valutata dal giudice secondo grado. La Corte d'Appello non ha effettuato alcuna concreta verifica circa la sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere dei rei, come imposto dalla norma invocata, tenuto conto che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva, rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice e richiede adeguata motivazione, in particolare, con riguardo alla nuova azione costituente reato e alla sua idoneità a manifestare una maggiore capacità a delinquere che giustifichi l'aumento di pena (Cass. Sez. 5, n. 46452/2008, rv.242601). Da ultimo la Corte Costituzionale, in tema di recidiva obbligatoria di cui al c. V dell'art. 99 c.p., ha escluso che l'aumento di pena possa essere correlato ad una presunzione di maggiore pericolosità del reo, ricavata esclusivamente dall'appartenenza del nuovo reato, al novero dei reati di cui all'art. 407 c.p.p., senza alcun accertamento concreto della effettiva significatività del nuovo episodio delittuoso ( sent. 185/2015). Alla luce dei principi sopra enunciati, deve procedersi all'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizione attinenti alla recidiva ed alla determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti limitatamente alle statuizioni attinenti alla recidiva ed alla determinazione della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania. Rigetto nel resto. Così deciso, il 12 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Lucia Aiellibuero fielli dott. Mario Gentile Haris Gentibденвав DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 21 DIC 2015 CANCELLIERE 4 Claudia Pianelli