Sentenza 25 ottobre 2012
Massime • 1
Il divieto di detenzione domiciliare nei confronti dei condannati cui sia stata "applicata" la recidiva reiterata opera anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti.
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(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2012, n. 47903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47903 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/10/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 3019
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 1832/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE ST N. IL 21/12/1981;
avverso l'ordinanza n. 721/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA, del 25/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza 25/11/11 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta dichiarava inammissibile (stante la recidiva qualificata del soggetto) l'istanza di detenzione domiciliare di ER FA e rigettava (per la negativa personalità del richiedente, gravato da più precedenti e pendenze, segnalato come di pessima condotta, pericoloso e nullafacente) quella di affidamento in prova al servizio sociale.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge in ordine alla negata misura della detenzione domiciliare: con la condanna in espiazione al ER non era stata "applicata" la recidiva qualificata, posto che gli erano state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva medesima. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., osservando come la recidiva fosse stata applicata, anche se elisa nei suoi effetti sanzionatori dal riconoscimento delle attenuanti generiche (che peraltro non portavano a una riduzione di pena proprio a ragione del bilanciamento), chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. La norma dell'art. 47-ter o.p., comma 1-bis, è chiara: la detenzione domiciliare non si applica ai condannati "cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 c.p., comma 4". Puntuale l'osservazione del PG: nel caso in esame la recidiva, pur non determinando l'aumento di pena che le è proprio, è stata "applicata", nel senso che ha agito nel bilanciamento delle circostanze impedendo la riduzione dì pena che sarebbe conseguita al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il principio è pacifico. Si veda, in fattispecie analoga (relativa all'art. 58-quater o.p., comma 7-bis), Cass., 1, n. 28632 del 28/6/06, rv. 234866): "Il divieto (omissis) opera, in base al testuale tenore della norma, solo a condizione che la recidiva sia stata "applicata"; vale a dire che sia stata ritenuta e dichiarata con la stessa sentenza con la quale è stata inflitta la pena da espiare ed abbia quindi prodotto in concreto i suoi effetti tipici di aggravamento della pena, avuto anche riguardo ai risultati dell'eventuale giudizio di comparazione con circostante attenuanti". Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una proporzionata sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2012