Articolo 229 del Codice penale
Articolo 228Articolo 230
Versione
1 luglio 1931
Art. 229.

(Casi nei quali puo' essere ordinata la liberta' vigilata)

Oltre quanto e' prescritto da speciali disposizioni di legge, la liberta' vigilata puo' essere ordinata:

1° nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;

2° nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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