Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2016, n. 53630
CASS
Sentenza 17 novembre 2016

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I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario. Ne consegue che costituisce motivo nuovo non ammissibile la richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.61, n. 7 cod. pen., ove con l'appello principale siano state formulate doglianze relative al giudizio di bilanciamento ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2016, n. 53630
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53630
Data del deposito : 17 novembre 2016

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