Sentenza 17 novembre 2016
Massime • 1
I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario. Ne consegue che costituisce motivo nuovo non ammissibile la richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.61, n. 7 cod. pen., ove con l'appello principale siano state formulate doglianze relative al giudizio di bilanciamento ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2016, n. 53630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53630 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2016 |
Testo completo
5 3 630/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/11/2016 SENTENZA3032 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: ANTONIO PRESTIPINO - Presidente - GEPPINO RAGO Consigliere- REGISTRO GENERALE IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere - N.10853/2016 VINCENZO TUTINELLI - Consigliere- ALBERTO PAZZI - Consigliere- ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AI IS nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/02/2015 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv.to Chiodi Emilio Carlo che si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 10 febbraio 2015 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine del 5 aprile 2012, revocava la pena sostitutiva concessa a DI EN accogliendo sul punto l'appello del P.G., sostituiva la pena detentiva di mesi 4 di reclusione ed € 80 di multa inflitta a DIh IZ con la libertà controllata per mesi otto e confermava nel resto la pronuncia di primo grado.
1.3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli imputati lamentando: - violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc.pen. per inosservanza di norme processuali avendo il 1 giudice di appello ritenuto inammissibile la domanda di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen. formulata con i motivi nuovi;
- violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc.pen. con riguardo all'inosservanza del divieto di reformatio in pejus posto che alla IZ DIh era stata inflitta una pena deteriore rispetto a quella irrogata in primo grado, essendosi sostituita la sanzione della reclusione di mesi 4 con quella della libertà controllata per mesi otto;
- violazione dell'art. 606 lett.b) cod. proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati e devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
2.1 Quanto al primo motivo, con il quale si deduce violazione di norme processuali, correttamente la Corte di appello di Trieste ha ritenuto il motivo nuovo con il quale si chiedeva l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod.pen. estraneo al devolutum principale e pertanto non ammissibile. Al proposito occorre ricordare come secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259), i motivi nuovi a sostegno della impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario;
analogamente, del resto, a quanto è da dirsi con riferimento all'ambito dell'appello incidentale in rapporto a quello dell'appello principale, aspetto esaurientemente sviluppato da altra pronuncia che perveniva a medesime conclusioni (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler, Rv. 235699). E venendo alla fattispecie dedotta, non può dubitarsi che le due questioni relativa alla adeguatezza del giudizio di comparazione ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, toccate nell'appello originario, non comprendessero, ne' logicamente ne' giuridicamente, quella circa la configurabilità nella specie dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 trattata solo nei motivi nuovi di appello. Si tratta, infatti, di due "punti" distinti della decisione, nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione (v. per tutte, per questo concetto, tra le altre, la citata Sez. U, Michaeler), ed anzi in rapporto di pregiudizialità logica, posto che contestando esclusivamente la esattezza della valutazione circa la mera equivalenza tra contrapposte circostanze operata dal giudice di primo grado, attinente ad un aspetto di merito, implicitamente l'appellante dava per accettata la giuridica configurabilità nella specie dell'aggravante ex art. 61 n.7 cod.pen. che in quel giudizio di comparazione ricadeva e che esso avrebbe voluto subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche. Il tema della insussistenza di rapporti di connessione tra motivi principali e motivi nuovi riguardanti altre circostanze è stato già analogamente affrontato da altre pronunce di questa Corte secondo le quali costituiscono punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione, la questione relativa all'adeguatezza del giudizio di bilanciamento tra le circostanze, investita dall'appello originario, e quella inerente alla configurabilità 2 dell'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente "ex "art. 80, comma secondo, del d. P.R. n. 309/1990, oggetto del motivo aggiunto proposto in sede di gravame (Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, Rv. 251780) ovvero costituiscono distinte statuizioni la questione relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario e quella inerente la configurabilità dell'aggravante del danno di speciale gravità, ex art. 219 I. fall., oggetto di motivo nuovo proposto in sede di legittimità (Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, Rv. 262180). In conclusione, sul punto, deve pertanto affermarsi che costituisce motivo nuovo non ammissibile la richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod.pen. quando con l'appello principale siano state proposte doglianze relative al giudizio di bilanciamento ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche. In ogni caso è appena il caso di osservare che il primo motivo è inammissibile anche in ragione dell'ampia motivazione contenuta nella sentenza impugnata circa la sussistenza in concreto della suddetta aggravante che la Corte triestina correttamente motiva a pagina 10 della sentenza con valutazioni del tutto logiche e corrette rispetto all'entità del danno patrimoniale cagionato.
1.2 Anche il terzo motivo è manifestamente infondato;
la Corte di appello, e prima ancora il giudice di primo grado, con valutazione conforme, hanno ritenuto non concedibili le circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. sulla base di precise ragioni esplicitate nei provvedimenti di primo e secondo grado;
con le valutazioni accuratamente espresse a pagina 7 della sentenza gravata da ricorso, il giudice di appello ha più che adeguatamente spiegato come le particolari modalità di consumazione del fatto denotassero un'elevata capacità criminale e tale valutazione è del tutto esente dalle lamentate illogicità. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di DI EN va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che valutati i profili di colpa si reputa equo determinare nella somma di millecinquecento euro.
1.3 Fondato è invece il secondo motivo di ricorso avanzato nell'interesse della sola DIh IZ;
la Corte di appello di Trieste ha sostituito la pena detentiva di mesi 4 di reclusione con quella della libertà controllata per mesi 8 e ciò benchè dall'esame dell'atto di appello emerga come l'imputata avesse fatto richiesta di applicazione specifica della sanzione della multa e non anche di una qualunque sanzione sostitutiva sicchè il giudice di appello doveva provvedere, ove ritenuti sussistenti i presupposti discrezionali, in tali termini e non anche applicando la sanzione della libertà controllata prevista per le pene principali detentive superiori a mesi 6. Al proposito questa Corte ha affermato che l'art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prescrive di scegliere, tra le pene sostitutive, quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Pertanto, viola siffatta norma il giudice che sostituisce alla pena detentiva la libertà controllata, facendo esclusivo riferimento ad un precedente generico ed omettendo di enunciare le specifiche ragioni per le quali non ritiene di applicare quale sanzione sostitutiva la pena pecuniaria (Sez. 5, n. 11123 del 16/05/1994, Rv. 200185). La pronuncia di seconde cure che manca di qualsiasi indicazione sulla scelta della misura va pertanto annullata sul punto con 3 rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per la determinazione della sanzione sostitutiva da irrogare in concreto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AD IZ limitatamente alla applicazione della sanzione sostituiva con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della predetta DIh. Dichiara inammissibile il ricorso di DI EN e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende. Roma, 17 novembre 2016 IL CONSIGLIERE EST Dott, Ignazio Pard IL PRESIDENTE Dott. Antonio Prest pino DEPOSI TO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1.6 DIC. 2016 IL CAROLLMERE CI REMA DIC G Claudia Pianelli e E n R Oth P s S U E e T N I O Z E R O C * 4