Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 2
La decisione resa dal giudice di pace secondo equità (e tale è, necessariamente, quella pronunciata su una domanda contenuta entro il valore di due milioni di lire) può essere sindacata in sede di legittimità soltanto per violazione della legge costituzionale o dei principi regolatori dell'ordinamento, nozione, quest'ultima, di contenuto più ristretto rispetto ai "principi regolatori della materia", di cui al previgente testo dell'art. 113 cod. proc. civ..
La mancanza della forma scritta per il contratto d'opera stipulato dalla pubblica amministrazione (nella specie, un Comune) con un avvocato rileva unicamente nei rapporti interni tra committente e professionista, mentre non riverbera alcun effetto in ordine alla regolare costituzione della p.a. nel giudizio di cassazione, sempre che siano state rispettate le regole di cui alla legge 8.6.1990 n. 143 e di cui all'art. 365 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/1999, n. 3603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3603 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati
- dott. Antonio IANNOTTA , Presidente;
- " Francesco SABATINI , Consigliere rel. ;
- " Michele VARRONE , "
- " Antonio SEGRETO , "
- " Alfonso AMATUCCI , "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
COMUNE DI PARABITA in persona del sindaco p.t. sig. Silvio Laterza elett. dom. in Roma via Novara n. 51 - studio avv. Giuseppe Taranto - unitamente all'avv. Giorgio Caggiula che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso e delibera G.M. n. 98 dell'8.2.1997
ricorrente contro
DE TT IG e CO LU , elett. dom. in Roma , largo Antonelli n. 14 , presso lo studio dell'avv. Antonio Arditi di Castelvetere , e rappresentati e difesi dall'avv. Ruggero De AT in virtù di procura a margine del controricorso controricorrenti
avverso la sentenza n. 108 in data 27.9. - 2.10.1996 del Giudice di Pace di Gallipoli ( r.g. n. 156/96 ) .
Udita nella pubblica udienza del 18 dicembre 1998 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini .
Sentito il P.M. , in persona dell'avvocato generale dott. Paolo Dettori , che ha chiesto il rigetto del ricorso .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3 aprile 1996 IG De AT e LU CO convennero il Comune di Parabita dinanzi al Giudice di pace di Gallipoli e ne chiesero la condanna al pagamento della somma di lire 2.000.000 , oltre accessori : a sostegno della domanda dedussero che a causa della mancata arginatura , da parte del convenuto , della strada comunale Boggi , sopraelevata rispetto al livello del fondo di loro proprietà , essi avevano realizzato , a loro spese , un muro di contenimento della strada stessa per una spesa della quale chiesero conseguentemente il ristoro .
Resistendo il convenuto , con la sentenza , ora gravata l'adito giudice , all'esito della ispezione dei luoghi e di c.t.u. , ha accolto la domanda .
Ha motivato la decisione osservando che l'ampliamento e sopraelevazione della strada comunale , prospiciente il fondo degli attori e di altezza variabile tra i 41 ed i 48 cm. , imponeva al Comune di realizzare altresi il muro di contenimento al fine di evitare il possibile franamento o cedimento della stessa strada omissione , questa , tradottasi nell'inosservanza delle norme tecniche relative e del fondamentale principio del neminem laedere del quale giustamente il Comune era stato chiamato a rispondere , talché restava assorbito l'ulteriore prospettato profilo dell'indebito arricchimento .
Per la cassazione di tale decisione il Comune ha proposto ricorso , affidato a due motivi , cui il De AT e la CO resistono con unico controricorso . Entrambe le parti hanno depositato memoria , il Comune , peraltro , oltre il termine di cui all'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 . In controricorso i resistenti hanno eccepito " la inesistenza e la nullità dell'impugnativa proposta per difetto della qualità di patrocinatore dell'avv. Giorgio Caggiula " : deducono al riguardo che non risulta essere stato mai stipulato tra il Comune ed il predetto legale un contratto scritto di patrocinio , e da ciò fanno derivare che quest'ultimo non poteva assumere la difesa dell'ente ricorrente , richiamano la sentenza in data 27.6.1994 n. 6182 di questa Corte Suprema , precisano che la procura alle liti è mero negozio processuale diretto ad attribuire lo jus postulandi e si distingue dal rapporto a monte tra parte e difensore regolato da norme di carattere sostanziale ed aggiungono che la procura è priva inoltre dell'impegno di spesa e che il sindaco ha rilasciato il mandato senza essere stato espressamente autorizzato e delegato dalla Giunta municipale .
L'eccezione è infondata .
Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali introdotto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 , competente in via esclusiva ad autorizzare il sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del comune è la giunta municipale , ai sensi dell'art. 35 di detta legge , in base alle sue attribuzioni residuali su tutti gli atti non riservati al sindaco al consiglio o ad altri organi di decentramento Cass.
9.3.1996 n. 1889 e 15.7.1996 n. 6395 ) . Nella specie la giunta comunale di Parabita con atto in data 8.2.1997 n. 98 ha deliberato di ricorrere per cassazione avverso la suindicata sentenza del giudice di pace , ed a tal fine ha nominato patrocinatore del Comune l'avv. Giorgio Caggiula ed ha impegnato la spesa presumibile di lire 3.500.000 . In esecuzione di tale delibera il sindaco ha quindi rilasciato la procura relativa in calce al ricorso .
La volontà deliberativa dell'organo dell'ente , a tanto deputato , si è dunque legittimamente formata e manifestata , così come è stata legittimamente rilasciata la procura speciale prevista , a pena di inammissibilità , dall'art. 365 c.p.c. Non vale , in senso contrario , il richiamo alla citata sentenza n. 6182/94 - in forza della quale il contratto di opera professionale richiede ad substantiam la forma scritta quando ne sia parte la pubblica amministrazione , dal momento che essa si riferisce ai rapporti interni tra quest'ultima ed il professionista che non vengono in considerazione nella specie , riguardo alla quale rileva la sola capacità processuale del comune , come detto legittimamente manifestata con la citata delibera ed il rilascio della conseguente procura .
2 . Il ricorrente deduce , con il primo motivo del ricorso e con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione dell'art. 163 n. 3 c.p.c. , ed afferma che il giudice di pace , nel rigettare l'eccezione di inammissibilità ed improponibilità della domanda , ha confuso " la determinazione della cosa oggetto della domanda con il diritto o con il titolo per far valere la pretesa " , e , con il secondo motivo , la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. , nonché vizio di motivazione su punto decisivo e sostiene che non poteva essere affermata la responsabilità di esso ricorrente in difetto del danno , che gli attori avevano soltanto paventato , ma che non si era però ancora verificato .
I due motivi , strettamente connessi , possono essere congiuntamente esaminati .
La sentenza impugnata ha accolto la domanda ed ha pertanto condannato l'attuale ricorrente al pagamento della somma di lire 2.000.000 oltre gli interessi legali - a decorrere dalla data di notificazione della citazione - e le spese di lite .
Tanto premesso , osserva la Corte che , anche agli effetti di cui al novellato art. 113 cpv. c.p.c. , il valore della causa si determina con riferimento alla domanda ( art. 5 c.p.c.) sommando con il capitale a norma dell'art. 10 cpv. stesso codice i soli interessi scaduti e le spese ed i danni anteriori alla proposizione di essa è dunque , agli effetti anzidetti , sentenza resa secondo equità quella emessa su domanda non eccedente il valore di lire due milioni , mentre non è tale la sentenza che abbia pronunciato su domanda eccedente tale limite , ancorché , in caso di accoglimento , essa abbia contenuto la condanna nel limite stesso , in tal senso riducendo la pretesa avanzata .
Nella specie , essendo stati liquidati in aggiunta al capitale richiesto di lire 2.000.000 , oltre le spese di lite , interessi successivi alla notificazione della domanda - i quali , come detto , non rilevano agli effetti del menzionato art. 10 cpv. c.p.c. - la domanda è stata interpretata come avanzata nel limite di cui al citato art. 113 cpv. : punto implicito della decisione che non forma oggetto di ricorso .
Trattasi , conseguentemente di giudizio secondo equità , che è tale essendo esso reso obbligatorio da tale norma - anche se emesso in formale applicazione di regola di diritto , dovendo ritenersi che , in tal caso , il giudice abbia , anche solo implicitamente , ritenuto tale regola conforme ad equità .
Come questa Corte Suprema ha affermato ( sent.
1.10.1998 n. 9754 ) , a seguito dell'avvenuta abrogazione dell'obbligo di osservanza dei principi regolatori della materia , di cui al previgente testo del citato art. 113 il sindacato di legittimità è limitato ove sia dedotta la violazione della legge sostanziale all'accertamento dell'osservanza delle norme di rango costituzionale e dei principi regolatori dell'ordinamento , di contenuto più angusto di quelli regolatori della materia , mentre i vizi di motivazione sono deducibili ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. in caso di inesistenza di ogni motivazione , e del successivo n. 5 in caso di motivazione apparente od affetta da radicale od insanabile contraddittorietà su punto decisivo della controversia;
il giudice di pace è peraltro tenuto a riferisi all'equità per quanto concerne la decisione di merito , mentre deve decidere secondo diritto le questioni in procedendo , per le quali sono ammissibili motivi di ricorso per cassazione ai sensi dei nn. 1 , 2 e 4 del citato art. 360 . Tanto precisato , non sussiste la violazione dell'art. 163 n. 3 c.p.c. , dedotta con il primo motivo del ricorso , dal momento che ,
come lo stesso ricorrente ampiamente sottolinea con il secondo motivo , gli attori con l'atto di citazione dedussero la responsabilità dell'ente convenuto per i danni , che affermarono poter loro derivare dalla difettosa esecuzione di opera pubblica ( strada comunale ) :
danni dei quali chiesero il ristoro nella stessa somma da loro spesa per la realizzazione del relativo muro di contenimento . Per quanto premesso , nel giudizio di legittimità avverso pronuncia secondo equità del giudice di pace , di per sè non rileva l'allegata violazione dell'art. 2043 c.c. La violazione di norme di rango costituzionale o dei principi regolatori dell'ordinamento non è neppure denunciata dal ricorrente , ne' essa può farsi scaturire dal carattere soltanto futuro del danno lamentato e liquidato : l'art. 1172 c.c. prevede infatti la denuncia di danno temuto , e la stessa azione ex art. 2043 c.c. consente la liquidazione di danni anche futuri ( da ultimo , Cass.14.2.1997 n. 1389 ) , talché non infrange gli anzidetti limiti la sentenza equitativa che , come nella specie , liquidi agli attori la stessa somma da loro spesa al fine di evitare tali danni . La stessa decisione è poi adeguatamente motivata e pertanto , anche sotto tale profilo immune da vizi .
Il ricorso deve essere dunque respinto con le conseguenze di legge ( art. 91 c.p.c. ) quanto alle spese relative .
p.q.m.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in lire 220.000 oltre lire 1.000.000 ( unmilione ) di onorari in favore di parte controricorrente .
Così deciso in Roma , nella camera di consiglio della Corte , il 18 dicembre 1998 . Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999