Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/1999, n. 3603
CASS
Sentenza 13 aprile 1999

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La decisione resa dal giudice di pace secondo equità (e tale è, necessariamente, quella pronunciata su una domanda contenuta entro il valore di due milioni di lire) può essere sindacata in sede di legittimità soltanto per violazione della legge costituzionale o dei principi regolatori dell'ordinamento, nozione, quest'ultima, di contenuto più ristretto rispetto ai "principi regolatori della materia", di cui al previgente testo dell'art. 113 cod. proc. civ..

La mancanza della forma scritta per il contratto d'opera stipulato dalla pubblica amministrazione (nella specie, un Comune) con un avvocato rileva unicamente nei rapporti interni tra committente e professionista, mentre non riverbera alcun effetto in ordine alla regolare costituzione della p.a. nel giudizio di cassazione, sempre che siano state rispettate le regole di cui alla legge 8.6.1990 n. 143 e di cui all'art. 365 cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/1999, n. 3603
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3603
    Data del deposito : 13 aprile 1999

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