Sentenza 19 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di delitti concernenti il traffico di stupefacenti, la circostanza aggravante di essersi avvalso di un minore nella commissione del delitto non può desumersi dalla semplice contestazione di aver commesso il fatto in concorso con un minore, giacché l'avvalersi di taluno implica pur sempre una attività di strumentalizzazione che può non ricorrere nel mero concorso di persone nel reato.
Commentario • 1
- 1. Le circostanze aggravanti nel TU sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 7 settembre 2023
Nei Lavori Preparatori al TU 309/90, il Legislatore ha specificato che “le aggravanti [ex comma 1 Art. 80 TU 309/90] appesantiscono situazioni eterogenee, aventi, in alcune ipotesi, l'obiettivo di tutelare persone fragili; in altre, di colpire persone più pericolose; in altre, di ostacolare il commercio di sostanze nocive o in luoghi protetti”. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. Il comma 1 Art. 80 TU 309/90 Le pene previste per i delitti di cui all'Art. 73 TU 309/90 sono aumentate da un terzo alla metà: nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore nei casi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2009, n. 18971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18971 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 19/02/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 487
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 38915/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL AL AN n. il 01/03/1979;
avverso SENTENZA del 4/06/2008 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI Sergio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 4 giugno 2008 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del 24 gennaio 2008 del GUP del Tribunale di Torino con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, EL AL AS era stato dichiarato colpevole del delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, hashish), con l'aggravante di essersi avvalso nella commissione del delitto del minore LW ID (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. b)), e condannato alla pena di anni 8 di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, oltre statuizioni accessorie.
La Corte territoriale ha disatteso i motivi di appello, attinenti il primo all'estraneità dell'imputato al fatto ascrittogli, e il secondo alla configurazione della contestata aggravante. EL AL AS, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la succitata sentenza di appello, chiedendone l'annullamento per due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato perché infondato.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata assoluzione, censurando sia la ritenuta non credibilità della tesi secondo la quale il ricorrente era rimato solo una notte a dormire nell'appartamento, sia non prestando credibilità alle dichiarazioni del minore, risultando peraltro l'appartamento frequentato da altri soggetti. Inoltre, dai tabulati era risultato che l'imputato aveva contattato l'utenza di LW, ma non viceversa, il che prova la labilità dei contatti tra i due. Pertanto, secondo il ricorrente, a carico dell'imputato sono rimasti i precedenti penali, certamente non idonei a farne ritenere la responsabilità.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass.24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000;
n. 24/1999; n. 6402/1997).
Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Il riferimento dell'art. 606 c.p.p., lett. e) alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto non credibile la tesi difensiva, secondo la quale EL AL AS era rimasto nell'abitazione di LW solo la notte precedente all'arresto e nulla sapeva della esistenza degli stupefacenti in tale abitazione. In primo luogo, non sono state ritenute credibili le dichiarazioni liberatorie del minore, che, in un primo momento, ha fornito indicazioni atte a fare identificare l'imputato come il suo sfruttatore (nazionalità ed età anagrafica), e poi ha tentato di scagionarlo, identificando il capo in tale "Alì" detto "Braccio rotto", per via di una malformazione della quale non era affetto l'appellante.
Un primo riscontro è risultato dall'esame dei tabulati telefonici, dai quali non è risultato alcun contatto tra l'LW e UF ED, mentre assidui sono stati i contatti tra l'utenza dell'imputato e quella del minore nel periodo tra il 22.2.2007 e il 16.4.2007, giorno precedente all'arresto, e quindi anche per una durata superiore a quella indicata da EL AL, il quale aveva sostenuto di conoscere l'LW solo da un mese.
Altra valutazione fondamentale è stata ritenuta la circostanza che la abitazione del minore fungeva chiaramente da base logistica, e certamente le attività di conservazione e di preparazione delle dosi non poteva essere effettata dal solo LW, ne' è ragionevole pensare che il proprietario dello stupefacente consentisse l'accesso al luogo di custodia a chicchessia.
Infine, i precedenti dell'appellante, pur con diverse generalità, unitamente alla iniziale descrizione dell'imputato da parte del minore, hanno fatto ritenere certo alla Corte di merito che il capo di LW fosse EL AL AS.
Va quindi rilevato che il quadro probatorio emerso a carico di EL AL è di notevole spessore, e la motivazione della sentenza impugnata congrua e logica. Il ricorrente si è limitato poi a reiterare i motivi di appello, senza apportare elementi di novità ed insistendo sulla diversa valutazione di circostanze di fatto inerenti alla sua presenza nell'abitazione dell'LW, nonché alla credibilità delle dichiarazioni del minore ed alla inattendibilità della iniziale chiamata in correità.
Al contrario la spontaneità di tali iniziali dichiarazioni, i frequenti contatti pregressi tra i due, la indispensabile partecipazione al reato di persona più addentro alle logiche criminali, la totale inattendibilità della tesi di una occasionale presenza nell'appartamento dell'LW costituiscono criteri di valutazione delle risultanze istruttorie senz'altro corretti e logici, per cui la motivazione non è sindacabile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo di gravame il ricorrente ha eccepito la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante, motivata solo "sulla via di una progressione per suggestioni a cascata", ma del tutto avulsa dalle emergenze processuali, dalle quali non si evince in alcun modo che il ricorrente sia stato il "capo" e si sia avvalso nel senso giuridicamente rilevante del contributo del minore.
Al contrario la Corte di merito ha motivato in modo congruo e convincente anche in relazione alla sussistenza della aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. b), mostrando anche di conoscere, e quindi applicando, la giurisprudenza di legittimità in materia di determinazione alla commissione al reato di un minore degli anni 18.
Secondo tale orientamento, "in tema di delitti concernenti il traffico di stupefacenti, la circostanza aggravante di essersi avvalso di un minore nella commissione del delitto non può desumersi dalla semplice contestazione di aver commesso il fatto in concorso con un minore, giacché l'avvalersi di taluno implica pur sempre una attività di strumentalizzazione che può non ricorrere nel concorso di persone nel reato" (Cass. 17.11.1998 n. 5647 riv. 212663). Il giudice di merito ha, in conformità a tale principio, ritenuto non trattarsi nella specie di un mero contributo casuale, ma di un vero e proprio assoggettamento del minore al capo, dal quale riceveva un compenso esiguo di 50,00 - 60,00 euro per ogni Euro 1.000,00 di droga venduta, e dal quale veniva percosso, se i guadagni non raggiungevano tale ammontare, configurandosi così l'ipotesi di "essersi avvalso di un minore", idonea a configurare la aggravante anche se si vuole ritenere il rinvio ricettizio al testo originario di cui all'art. 112 c.p., n.
4. Tale motivazione è adeguata e giuridicamente corretta, per cui la censura di costituire una motivazione semplicemente "suggestiva" è assolutamente non recepibile.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2009