Sentenza 27 gennaio 1998
Massime • 1
La procedura della definizione concordata della pena, di cui all'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la nuova determinazione della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello. Sicché deve intendersi preclusa la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello: con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con il motivo di appello oggetto di rinuncia, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, comma terzo, ult. parte, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui, positivamente apprezzato l'accordo delle parti sulla rideterminazione della pena, la S.C. ha ritenuto improponibile il motivo di ricorso concernente l'erronea qualificazione giuridica del fatto come omicidio doloso anziché preterintenzionale, siccome coinvolto irretrattabilmente nella definizione concordata).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1998, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO SACCUCCI Presidente del 27/2/1998
1. Dott. TORQUATO GEMELLI Consigliere SENTENZA
2. " NC GI TA " N. 241
3. " CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. " DE IC " N. 201/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) MO PA n. il 24.02.1965
avverso sentenza del 27.10.1997 C. ASS. APP. di VENEZIA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. proc. gen., Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva.
1.- L'imputato LO LO, ammesso al giudizio abbreviato, con sentenza 20.11.1996 del g.u.p. del tribunale di Verona, veniva dichiarato colpevole del delitto di omicidio volontario in danno della moglie MA RA AM e condannato - concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e applicata la diminuente del rito - alla pena di anni 10 di reclusione.
La corte d'assise d'appello di Venezia con sentenza in data 27.10.1997, in parziale riforma di quella di primo grado, applicava a richiesta delle parti al LO la pena di anni nove e mesi quattro di reclusione.
La corte territoriale, dato atto della rinunzia dell'appellante nell'udienza dibattimentale ai motivi di gravame relativi alla qualificazione giuridica del fatto come preterintenzionale e dell'accordo delle parti sul conseguente adeguamento sanzionatorio, giudicava congrua la misura della pena concordata.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LO, censurando con un unico motivo di gravame l'erroneo apprezzamento degli elementi di fatto su cui si fondava la qualificazione del fatto omicidiario come doloso, anziché preterintenzionale, e la conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio.
2.- Il ricorso si palesa inammissibile.
2.1.- Mette conto preliminarmente di osservare che l'istituto del c.d. patteggiamento in appello disciplinato dagli artt. 599.4 e 602.2 c.p.p., che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
435 del 1990, consente la definizione del procedimento soltanto nei casi elencati nel primo comma dell'art. 599, è cosa ben diversa dal patteggiamento regolato dagli artt. 444-448 c.p.p., non comportando il primo, "in contropartita" dell'economia processuale, diminuzioni di pena o vantaggi premiali di alcun genere, ne' vincolando il giudice, il quale, all'esito negativo del controllo di congruità, può decidere in modo difforme dall'accordo, con la conseguente perdita di efficacia della richiesta e della rinuncia agli altri motivi di appello non riguardanti la pena. E siffatto giudizio prognostico, concernendo soltanto la non congruità della misura della pena prospettata, senza incidere sulla responsabilità dell'imputato, non costituisce valutazione contenutistica del merito e anticipazione di giudizio, ai fini dell'incompatibilità del giudice ex art. 34.2 c.p.p. Ne consegue, ad avviso del Collegio, l'inoperatività, per il c.d. concordato sulla pena nel giudizio abbreviato di appello, del regime di alternatività e di non convertibilità, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 11.11.1994, P.M. in proc. Abaz, con riguardo ai due riti speciali in senso stretto, il giudizio abbreviato e quello patteggiato (cfr., in senso conforme, Cass., Sez. I, 29.2.1996, Vacca ed altri). 2.2.- La procedura della definizione concordata della pena di cui all'art. 599.4 c.p.p. presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la nuova determinazione della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello. Di talché deve intendersi preclusa la riproposizione e il riesame in sede di legittimità di ogni questione relativa ai motivi rinunciati e alla misura della pena inflitta, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello: con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con il motivo di appello rinunciato, la relativa impugnazione dev'essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606.3 u.p. c.p.p.
Nella fattispecie in esame, l'accordo delle parti sulla rideterminazione della pena - la cui congruità e stata positivamente apprezzata dal giudice di appello - deve intendersi esteso a tutti i punti della sentenza impugnata in stretta correlazione e dipendenza con le modifiche apportate alla misura della pena medesima, ivi compreso evidentemente quello riguardanti la qualificazione giuridica del fatto omicidiario come doloso anziché preterintenzionale, già oggetto di specifico motivo di appello ma coinvolto irretrattabilmente nella definizione concordata. Relativamente ad esso appare pertanto inammissibile il postulato riesame della questione in sede di legittimità.
Il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente dev'essere conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende dell'ulteriore somma di lire 2.000.000, che stimasi equa in considerazione dei connotati dilatori e pretestuosi dell'impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di lire 2.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 gennaio 1998. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1998