Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1998, n. 2788
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Sentenza 27 gennaio 1998

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La procedura della definizione concordata della pena, di cui all'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la nuova determinazione della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello. Sicché deve intendersi preclusa la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello: con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con il motivo di appello oggetto di rinuncia, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, comma terzo, ult. parte, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui, positivamente apprezzato l'accordo delle parti sulla rideterminazione della pena, la S.C. ha ritenuto improponibile il motivo di ricorso concernente l'erronea qualificazione giuridica del fatto come omicidio doloso anziché preterintenzionale, siccome coinvolto irretrattabilmente nella definizione concordata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1998, n. 2788
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2788
    Data del deposito : 27 gennaio 1998

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