Sentenza 27 settembre 2017
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato rinunciante ai motivi di appello in punto di qualificazione del reato).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2017, n. 53565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53565 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2017 |
Testo completo
53565-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 27/09/2017 FRANCESCO MARIA CIAMPI -Presidente- Sent. n. sez. 1641/2017 PATRIZIA PICCIALLI PASQUALE GIANNITI REGISTRO GENERALE N.13108/2017 - Rel. Consigliere - UGO BELLINI NT LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR NT nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/10/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NT MURA che ha concluso per Il Procuratore Generale NT MURA conclude per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore E' presente l'avvocato FERRARO ANGELO del foro di NAPOLI in difesa di RR NT, che chiede l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza pronunciata il 11.10.2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, rideterminava la pena nei confronti di RR IO, in relazione al reato di detenzione di quantitativi di diversa specie di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina, nella misura di anni sei mesi otto di reclusione ed € 20.000 di multa.
1.1 In presenza di rinuncia ai motivi di appello, fatti salvi quelli relativi al trattamento sanzionatorio, accoglieva parzialmente tanto la impugnazione del pubblico ministero, quanto quella del RR limitatamente al trattamento sanzionatorio, e riconosceva all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva.
1.2 Nel rideterminare la pena riconosceva come reato più grave la ipotesi di cui all'art.73 I comma Dpr 309/90 con riferimento alla detenzione di una porzione, seppur modesta di cocaina, e applicava la continuazione in relazione al più consistente quantitativo di hashish.
2. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato lamentando vizi motivazionali e inosservanza di legge anche processuale rilevando che, una volta acquisita autonoma rilevanza oggettiva la ipotesi di cui all'art. 73 V comma dpr 309/90 in base al novum normativo a cavallo degli anni 2013 e 2014, il giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere la suddetta ipotesi in relazione a quantitativo particolarmente modesto di stupefacente riconducibile alla prima tabella allegata al decreto, laddove al contrario aveva espresso una valutazione complessiva dell'intero stupefacente sequestrato, formulando un giudizio, ormai precluso, di detenzione promiscua di sostanze di diverso tipologia, come se le diverse detenzioni integrassero un unico reato.
2.1 Assumeva che un tale rilievo doveva ritenersi consentito in sede di legittimità in quanto, nonostante la rinuncia in appello ai motivi sulla responsabilità dell'imputato, la corretta qualificazione giuridica dei fatti reato, rientrava nei poteri officiosi del giudice, di talchè il vizio in cui era incorso il giudice di appello poteva essere dedotto anche con i motivi di legittimità. gull CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto infondato. In particolare il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, in relazione a tutte le questioni sollevate dalla difesa del ricorrente con particolare riferimento all'effetto preclusivo derivante dalla rinuncia ai motivi di impugnazione, con particolare riferimento al beneficio delle circostanze attenuanti generiche e alla qualificazione giuridica del fatto reato. Sotto un primo aspetto lo stesso si profila inammissibile nella parte in cui assume che la questione sollevata in punto a corretta qualificazione del reato ascritto ai sensi dell'art.73 V comma dpr 309/90 sia deducibile in sede di legittimità pure a fronte della rinuncia ai relativi motivi di ricorso in appello (con i quali appunto era stata sollecitata una siffatta riqualificazione) atteso che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni anche rilevabili di ufficio alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599 comma IV cod.proc.pen, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale ivi compreso il giudizio di legittimità analogamente a quanto avviene nella rinuncia alla impugnazione (sez.I, 15.1.2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez. VI, 30.11.2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.II, 3.12.2000 Izzo, Rv.249269).
2. Quanto al tema della qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 73 V comma DPR 309/90 il giudice di appello ha rappresentato come la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti (Cfr. sez.III, 15.6.2016, Dantese e altri Rv. 268385, fattispecie di delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nella quale la Corte ha escluso che i punti della decisione relativi alla diversa qualificazione dell'associazione o alla sussistenza delle circostanze di cui ai commi terzo e quarto della disposizione citata e dell'art. 7, legge n. 203 del 1991, siano connessi, con vincolo di carattere essenziale, a quelli esclusi dalla rinuncia all'impugnazione, così da poter essere comunque 2 gull sottoposti alla cognizione del giudice del gravame nonostante l'intervenuta abdicazione, trattandosi di capi autonomi come la recidiva sez.II, 30.1.2014, Khribech, 259825); per analoghe ragioni è stato affermato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (sez.IV, 24.11.2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; sez.I, 11.4.2012, Sardelli, Rv. 252861). La censura si presenta pertanto inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, non sussistendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 alla cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 27 Settembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Francesco Ciampi Up Bellin Depositata in Cancelleria Oggi. 27 NOV. 2017 Il Funzionario indiziario Patrizia Ciorra 3