Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2017, n. 40720
CASS
Sentenza 26 aprile 2017

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In materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'esclusione da parte del giudice di merito dell'ipotesi attenuata in ragione della capacità degli imputati di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente in un determinato contesto territoriale, desunta dall'intensità del traffico, dalla pluralità di sostanze vendute, dalla sussistenza di una rudimentale organizzazione dell'attività criminale, da una numerosa e fedele clientela acquisita, e da incassi ingenti).

Commentario1

  • 1Il fatto di lieve entità nella disciplina della legge stupefacenti
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 30 gennaio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2017, n. 40720
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40720
Data del deposito : 26 aprile 2017

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