Sentenza 26 aprile 2017
Massime • 1
In materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'esclusione da parte del giudice di merito dell'ipotesi attenuata in ragione della capacità degli imputati di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente in un determinato contesto territoriale, desunta dall'intensità del traffico, dalla pluralità di sostanze vendute, dalla sussistenza di una rudimentale organizzazione dell'attività criminale, da una numerosa e fedele clientela acquisita, e da incassi ingenti).
Commentario • 1
- 1. Il fatto di lieve entità nella disciplina della legge stupefacentiFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 30 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2017, n. 40720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40720 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2017 |
Testo completo
40720-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: Sent. n. 863/2017 -Presidente - Francesco Maria CIAMPI - Consigliere - UP 26/4/2017 Andrea MONTAGNI Vincenzo PEZZELLA R.G.N. 3196/2017 - Consigliere - - Rel. Consigliere - Alessandro RANALDI Francesca COSTANTINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AF OH, n. il 18/11/1987 EL AR EL ED, n. il 10/10/1994 AR OU, n. il 7/7/1985 avverso la sentenza del 27/10/2016 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Ranaldi;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Delia Cardia, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 1 C RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27.10.2016 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che, a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato la penale responsabilità di AF ED, El AN El Medhi e MA EF in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/90 - per avere in concorso fra loro ceduto in più occasioni, a diversi soggetti, dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina e per aver illecitamente detenuto stupefacente dello stesso tipo -, condannandoli alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e 16.000 di multa ciascuno.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, lamentando con unico articolato motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento ai prevenuti dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Deduce che la differenza fra le due ipotesi di reato di cui all'art. 73 cit. non attiene al carattere occasionale o abituale dello spaccio;
né l'ipotesi minore di cui al comma 5 è condizionata dalla episodicità dell'attività criminale, come è dimostrato dal fatto che è prevista l'associazione finalizzata alla commissione di tale reato, ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. cit.
3. Anche gli imputati hanno proposto personalmente distinti ricorsi per cassazione, in cui reiterano la doglianza in ordine alla mancata applicazione della fattispecie di lieve entità cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti nei ricorsi sono infondati.
2. Va premesso che in materia di sostanze stupefacenti, la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione 2 C della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016 - dep. 2017, Bandera e altri, Rv. 26914901) 3. Nel caso di specie il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione della legge e del principio giurisprudenziale dianzi accennato, escludendo l'ipotesi attenuata in ragione di un ampio giudizio sulle concrete ed oggettive modalità del fatto: intensità del traffico, pluralità di sostanze vendute (eroina e cocaina), sussistenza di una sia pure rudimentale organizzazione dell'attività criminale, numerosa e fedele clientela acquisita, incassi ingenti, tutti elementi che, globalmente valutati, hanno indotto la Corte territoriale ritenuta la comprovata - capacità degli imputati di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente in un determinato contesto territoriale ad escludere il carattere lieve dei fatti ascritti.
4. Le censure dei ricorrenti si incentrano su aspetti che attengono alla valutazione della "consistenza" dell'attività di spaccio adottata, ma dimenticano che la stessa definizione di "piccolo spaccio" o la valutazione del carattere occasionale o abituale di tale attività è rimessa alla competenza esclusiva del Giudice di merito, la cui motivazione non può essere sindacata in questa sede qualora sia frutto come nella specie di una esauriente, congrua e non - manifestamente illogica valutazione di merito, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità. Lo stesso parallelo con la disciplina dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 è fuorviante, trattandosi di fattispecie che non ha formato oggetto di delibazione nel presente procedimento: richiamarsi ad essa al fine di dimostrare la possibilità di ricondurre a fatti di lieve entità le condotte ascritte ai prevenuti integra una doglianza superflua, oltre che generica, come tale manifestamente infondata.
5. In definitiva, le peculiarità del caso concreto sono state attentamente vagliate in sede di merito e la valutazione della complessiva "non lieve" portata dell'attività di spaccio svolta dai prevenuti appare riconducibile ad una corretta interpretazione della normativa di riferimento in relazione ai dati fattuali processualmente emersi.
6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 3 с Rigetta i ricorsi e condanna i Così deciso il 26 aprile 2017 Il Consigliere estensore Alessandro Ranaldi
P.Q.M.
ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Il Presidente Francesco Maria Ciampi Depositata in Cancelleria -7 SET. 2017/ Oggi, Il Funzionano Giudiziario HOO Patrizia Ciorra