Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2015, n. 15781
CASS
Sentenza 26 marzo 2015

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Ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen., sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti sia "attivi" che "impeditivi" dell'altrui concorrenza, che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a consentirgli di acquisire in danno dell'imprenditore minacciato, illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa.

Il reato di cui all'art. 353 cod. pen. può concorrere con quello di cui all'art. 513-bis cod. pen., con la conseguenza che risponde di entrambi i delitti l'imprenditore che costringe, con violenza e minaccia, altri operatori economici a non partecipare a gare pubbliche.

In tema di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992) l'espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata; ne consegue che anche un contratto di appalto gestito, apparentemente dall'impresa formalmente aggiudicataria, ma, in realtà, da chi ha interesse ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali, riscuotendone anche i proventi, integra un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale "dominus".

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …

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  • 3Minaccia al competitor: scatta il reato di concorrenza slealeAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2015, n. 15781
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15781
Data del deposito : 26 marzo 2015

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