Sentenza 26 marzo 2015
Massime • 3
Ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen., sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti sia "attivi" che "impeditivi" dell'altrui concorrenza, che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a consentirgli di acquisire in danno dell'imprenditore minacciato, illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa.
Il reato di cui all'art. 353 cod. pen. può concorrere con quello di cui all'art. 513-bis cod. pen., con la conseguenza che risponde di entrambi i delitti l'imprenditore che costringe, con violenza e minaccia, altri operatori economici a non partecipare a gare pubbliche.
In tema di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992) l'espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata; ne consegue che anche un contratto di appalto gestito, apparentemente dall'impresa formalmente aggiudicataria, ma, in realtà, da chi ha interesse ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali, riscuotendone anche i proventi, integra un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale "dominus".
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 3. Minaccia al competitor: scatta il reato di concorrenza slealeAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2015, n. 15781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15781 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO NI - Presidente - del 26/03/2015
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 731
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 54439/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AR RE nato il [...];
2. SI TO nato il [...];
3. CA NO nato il [...];
4. RI IA nato il [...];
5. NO AL nato il [...];
6. D'SI LE nato il [...];
7. EL VI SA nato il [...];
8. ER LU nato il [...];
9. ER NI nato il [...];
10. OR LI nato il [...];
11. OV CO nato il [...];
12. LE IA nato il [...];
13. IE DI nato il [...];
14. NA NA nata il [...];
15. SC LU nato il [...];
16. SC NI nato il [...];
avverso la sentenza del 17/02/2014 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per CA OM e l'annullamento con rinvio, limitatamente alla confisca del terreno, per ET OM;
inammissibili, i rimanenti ricorsi;
uditi i difensori: 1) avv.to PP Granata per la parte civile F.A.I. che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto di tutti i ricorsi;
2) avv.to Alessandro Barbieri (per CA OM e, in sostituzione, anche per EL VI CE), avv.to Briganti NI (per SI AT), avv.to Biffa Massimo (per CA OM), avv.to Iodice Mauro (per HI NZ, PA SE e SC UI), avv.to OR Fabrizio (per AS NO), avv.ti Giovanni Cantelli e PP Stellato (per RO UI e RO NI), avv.to LU Cianferoni, anche in sostituzione dell'avv. De Stavola (per SC NI), avv.to Giovanni Aricò (per D'AL AF OR TU), avv.to PP Gianzi, anche in sostituzione dell'avv.to De Stavola (per RV QU, VI NO, NE NC, ET OM, SC UI e SC NI), i quali tutti hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
FATTO
1. Avverso la sentenza pronunciata in data 17/02/2014 dalla Corte di Appello di Napoli, hanno proposto ricorso per cassazione i seguenti imputati, deducendo i motivo di seguito indicati.
2. HI NZ e PA SE - condannati in relazione al capo n 45 dell'imputazione e cioè per il delitto p. e p. dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e L. n. 203 del 1991, art.
7 - a mezzo del comune difensore, hanno dedotto:
2.1. la manifesta illogicità della motivazione: la difesa sostiene che a) "Nessuna frapposizione tra la proprietà dell'immobile medesimo e il genero dei miei assistiti è stata operata, in quanto il bene da riattare, poi diventato l'immobile oggetto del presente processo, era effettivamente di proprietà dei coniugi HI NZ - PA SE che l'avevano acquistata per farla usare alla propria figlia, al di là della persona del marito di quest'ultima, facendola solo utilizzare alla stessa, ai suoi figli e al marito";
b) "la motivazione della sentenza appare illogica, inoltre, nella parte in cui ritiene che il reale acquirente del diritto di proprietà dell'immobile sia stato SC NI, omettendo qualsivoglia analisi circa una capacità di accumulo di somme in modo illecito da parte del ritenuto proprietario di fatto del bene e il trasferimento delle stesse ingenti somme al precedente proprietario";
c) "Illogica appare la motivazione della sentenza laddove, pur riconoscendo che l'immobile veniva acquistato mediante la stipula di un mutuo, non valutava nel corpo della motivazione alcune circostanze fondamentali e, in particolare, che: il bene era stato oggetto di una perizia di stima da parte di tecnici incaricati dall'istituto bancario presso il quale era stata richiesta la concessione del mutuo;
il valore dell'immobile era stato effettuato quando non era ancora ristrutturato e la somma elargita a titolo di mutuo era stata commisurata alle garanzie prestate (cioè, un mutuo ipotecario con elargizione della somma e ipoteca sull'immobile); ergo, il bene aveva un valore effettivo, perché da ristrutturare al momento dell'acquisto, pari alla somma oggetto del contratto di mutuo;
le rate del mutuo venivano commisurate alla capacità di rientro e alla capacità economica dei coniugi HI NZ e PA SE";
d) "la motivazione appare illogica, infine, perché travisa la prova offerta dalla DI e costituita dalla consulenza contabile redatta dal dr. IO TR, commercialista, il quale ha avuto modo di analizzare compiutamente la capacità economica, e non solo reddituale, dei coniugi HI NZ e PA SE";
2.2. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: la difesa sostiene che "nella fattispecie, la fittizia intestazione aveva ad oggetto la casa familiare e, comunque, la contestata intestatazione veniva posta in essere per favorire solo ed esclusivamente la persona di SC NI, il quale volle avvantaggiare non il clan quanto se stesso, cercando di evitare l'adozione di una misura di prevenzione patrimoniale che gli sottraesse il suo immobile. EL resto, trattandosi di un bene personale degli imputati e non di un bene produttivo (i cui proventi siano destinati al clan) ne' di un bene comunque destinato a "servire" l'organizzazione, l'intestazione fittizia di esso non risulta idonea ad avvantaggiare anche il sodalizio (mai, infatti, l'immobile è stato sede, comunque, di riunioni del clan o teatro di eventi criminali associativi)". I ricorrenti rilevano che, allo SC NI, processato per lo stesso reato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere era stata esclusa la suddetta aggravante e lo stesso giudizio era stato pronunciato, sia pure incidentalmente, per i ricorrenti in quanto "hanno evidentemente accettato l'intestazione fittizia per favorire SC NI, non in quanto capo clan, ma in quanto loro genero".
Con memoria depositata il 29/01/2015, i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato la doglianza in ordine all'insussistenza dell'art. 7 L. cit..
3. SI AT è stato condannato per i tre reati di cui ai capi sub 19) 26) 35) tutti aventi ad oggetto il delitto p. e p. dagli artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1), art. 353 c.p., commi 1 e 2, art. 61 c.p., n. 9) e L. n. 203 del 1991, art.
7. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto:
3.1. In relazione al reato di cui al capo sub 35): "l'accusa non ha prodotto in atti dati probatori idonei a dimostrare la commissione di atti causalmente collegati all'evento di cui all'art. 353 c.p. da parte del SI AT. Le sole emergenze valorizzate con riguardo al tema del concorso nel reato attribuito al LL VO EN sono successive all'aggiudicazione dell'appalto. Esse, però, sono relative a vicende occasionate da ragioni non riconducibili al reato di cui trattasi così come sostenuto dalla difesa nei motivi di gravame. Tali circostanze sono state messe in rilievo dal giudice a quo (cfr. pag. 199) quali indizi deponenti per l'accoglimento dell'ipotesi accusatoria in campo. Si tratta, invero, di emergenze riguardanti l'interessamento del LL VO EN, quale subappaltatore del ricorrente, rispetto allo svolgersi dei lavori all'esito dei quali egli avrebbe percepito il corrispettivo per le commesse di sua competenza. Esse, però, sono state valutate nella prospettiva accusatoria partendo dal dato rappresentato dalla certezza dalla sussistenza della condotta illecita in contestazione. Il ragionamento formulato dal giudice a quo, infatti, può sintetizzarsi affermando che il ricorrente sarebbe responsabile dei fatti a lui ascritti dato che egli ha preso parte ad una gara condizionata dal LL VO EN, di talché i rapporti tra i due imprenditori non possono che essere quelli intercorrenti tra il reale dominus dell'appalto ed un suo subalterno. Se così è, allora, per il giudice a quo le conversazioni che proverebbero il concorso di SI AT nella turbativa d'asta commessa dal LL VO EN sarebbero criminalizzabili perché provenienti da un soggetto che era assoggettato al LL VO EN. Si tratta di un ragionamento circolare e tautologico che merita di essere censurato in questa sede. L'assenza di prova in ordine alla partecipazione di SI AT nel reato di turbativa d'asta imponeva di ritenere non sussistente il reato di cui trattasi. Non si può provare tale tema, vitale per l'ipotesi accusatoria. con un dato neutro postumo all'aggiudicazione dell'appalto (rapporti SI AT - LL VO EN) dato che esso può essere criminalizzato solo ritenendo già dimostrata la sussistenza del reato da dimostrare";
3.2. in relazione al capo sub 19): la difesa sostiene che: a) "Con riferimento alla gara di appalto avente ad oggetto il 3^ lotto dell'impianto sportivo, l'unico elemento che collega SI AT all'ipotesi d'accusa è rappresentato dal verbale di gara (e dalla documentazione relativa) acquisito dai R.O.S. presso il Comune di Piana di Monteverna ove, al n. 15, compare la ditta di SI AT. Ma tanto sta a significare che la SI UZ s.r.l. ha presentato un'offerta, e non che della offerta è stata concertata con LL VO EN. I dati indiziati valorizzati dal giudice a quo desunti dalle modalità di presentazione delle istanze, in assenza di elementi ulteriori, non consentono la formulazione di un giudizio conforme alle regole di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2. Ma a ben vedere tali emergenze non consentono le inferenze di cui alle motivazioni dei provvedimenti impugnati dato che il luogo di spedizione delle istanze non coincide con quello che è dato evidenziare all'esito delle attività di ascolto. Il giudice a quo, trascurando tali rilevi, si è limitato a mettere in evidenza alcuni dati "sospetti" senza però operare il raccordo necessario con le emergenze derivanti dalle intercettazioni in atti. Siffatte circostanze, pertanto, in assenza di quel supporto probatorio che il giudice ha individuato nell'inesistente rapporto di sudditanza SI AT - LL VO EN, non possono da sole essere utilizzate per ritenere l'indagato concorrente nel delitto de quo";
b) "Con riferimento, invece, alla gara relativa al parcheggio, il giudice a quo ha valorizzato ancora la circostanza rappresentata dalle modalità di presentazione delle domande omettendo di rilevare le emergenze indicate nei motivi di gravame. La mancanza di motivazione è evidente" sia perché la Corte non aveva ben valutato l'intercettazione ambientale n 5413 del 02/03/2005 avvenuta all'interno della Mercedes in uso a SC NI cl. 78, sia perché le emergenze esposte dalla Polizia Giudiziaria nell'informativa del 30/05/20011 non erano pertinenti al tema da provare. "Nella relazione dei R.O.S. viene sottolineato come in alcune gare la SI UZ ha presentato la propria offerta attraverso la cosiddetta "autoprestazione" ritenendo che ciò costituisca un privilegio concesso dai tecnici comunali alle sole imprese appartenenti al sodalizio criminale. In realtà l'autoprestazione è prevista dal D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 8 di recepimento della normativa comunitaria, il quale testualmente recita: "è consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell'interesse dell'autoproduttore". L'autoprestazione, pertanto, non è un privilegio e non può in alcun modo essere valutato quale elemento sintomatico di una contiguità criminale dell'impresa SI che vi ha fatto ricorso. Siffatti rilievi dimostrano che i dati recepiti dal giudice a quo per giustificare l'ipotesi accusatoria non sono stati sottoposti al controllo richiesto con i motivi di gravame. Sul punto, perciò, la motivazione impugnata deve ritenersi apparente dato che essa si limita a ripetere i temi già utilizzati dal giudice di primo grado che, però, erano stati puntualmente criticati nei motivi di gravame".
3.3. in relazione al capo sub 26) il ricorrente ribadisce quanto già sostenuto e cioè che l'assunto accusatorio, secondo il quale egli sarebbe stato un semplice prestanome di LL VO EN, e che le sue scelte di partecipare alla gare di appalto erano derivate da un rapporto di sudditanza, non avrebbe alcun riscontro processuale.
3.4. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: sostiene il ricorrente che l'aggravante in questione non può essere ravvisata quasi per automatismo dal dato oggettivo che l'attività dell'agente abbia, in qualche modo agevolato il sodalizio criminoso, occorrendo anche la prova dell'elemento soggettivo (agevolazione del sodalizio criminale), nel caso di specie, mancante.
3.5. violazione dell'art. 62 bis c.p. per non avere la Corte adeguatamente motivato in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche avendo dovuto considerare tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.. Con memoria depositata il 10/03/2015, il ricorrente ha ulteriormente illustrato le doglianze dedotte.
4. AS NO - condannato per il reato di cui al capo sub 19) (cfr supra) - a mezzo del proprio difensore ha dedotto i seguenti motivi:
4.1. manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente, dopo avere riportato la motivazione sulla base della quale è stato condannato, sostiene che, nella medesima, ci sarebbe un salto logico sia perché non è chiaro sulla base di quali riscontri la Corte abbia ritenuto che la documentazione di cui si parla nella intercettazione, fosse stata, poi, effettivamente consegnata, sia perché il AS NO non aveva alcun obbligo di sporgere querela;
4.2. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: il ricorrente invoca la carenza dell'elemento soggettivo essendo "del tutto ignaro delle molteplici finalità che potevano celarsi dietro il bando di gara alterato".
4.3. Infine, il ricorrente ha chiesto la declaratoria della prescrizione essendo la suddetta causa estintiva maturata nell'ottobre del 2014.
5. CA OM - condannato per il reato di cui al capo sub 5): per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 353 c.p., commi 1 e 2 e L. n. 203 del 1991, art.
7 - a mezzo dei propri difensori, con due separati ricorsi, ha proposto i seguenti motivi:
5.1. Violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. e) e art. 548 c.p.p., comma 2 (primo motivo ricorso avv.to Barbieri): sostiene il ricorrente che "la sentenza di secondo grado è nulla in quanto non era stato dato il doveroso avviso del deposito (avvenuto oltre il novantesimo giorno dalla deliberazione) della sentenza del G.U.P. al ricorrente ... . Orbene vero è che il difensore aveva interposto appello, ma colla detta omissione si era vanificato il personale diritto al gravame dell'imputato, spettante a costui, diritto che fa capo esclusivamente all'interessato. Per di più solo uno dei due difensori, cioè unicamente l'avvocato Barbieri, aveva interposto appello mentre l'altro difensore (avvocato Paolo CA) non aveva fatto altrettanto. La difesa, dunque, ritiene invocabile il disposto dell'art. 178 c.p.p., lett. c), non avendo alcun valore l'avvenuta presentazione dell'impugnazione da parte di uno solo dei due difensori, stante la insanabilità della omissione della notifica dell'avviso";
5.2. violazione dell'art. 603 c.p.p. (secondo motivo ricorso avv.to Barbieri e secondo motivo ricorso avv.to Biffa) per non avere la Corte disposto la rinnovazione del dibattimento al fine di acquisire nuova documentazione e di espletare una consulenza tecnica grafica da cui si poteva evincere la falsità della sottoscrizione apparentemente attribuita al CA OM;
5.3. Manifesta illogicità della motivazione (primo motivo ricorso avv.to Biffa;
quinto motivo ricorso avv.to Barbieri): il ricorrente sostiene che la prova della sua colpevolezza era stata desunta dalle intercettazioni del 17/12/2004 e 04/05/2005 le quali, però, erano successive di mesi all'aggiudicazione dell'appalto avvenuto il 16/09/2004. Sostiene, quindi, il ricorrente che "La conclusione è priva di qualsivoglia addentellato o collegamento logico e/o fattuale, sia perché sul piano esteriore non è indicato alcun dato oggettivo a conferma della circostanza che in ossequio a quanto riferito dai conversanti nelle intercettazioni il CA OM abbia, dando seguito alla richiesta dello SC NI, fornito una o (addirittura) due buste d'appoggio dopo il dicembre del 2004, nè a fortiori elementi da cui desumere se e quando il CA OM abbia prestato la asserita "perdurante disponibilità". Non solo. Anche il riferimento alla conversazione intercettata in data 04.06.2005, risulta parziale e non rispondente all'impianto probatorio posto a fondamento della decisione essendo privo di sufficiente univocità. Il ricorrente, poi, sostiene che non sarebbe stata espressamente individuata la condotta tipica nella quale dovrebbe ricadere il fatto storico della "predisposizione concordata di offerte con gli imprenditori": in altri termini, mancherebbe la prova della sua condotta collusiva per la gara di cui al capo sub 5 dell'imputazione, non essendo sufficiente la prova di generici accordi collusivi dei quali, peraltro, non erano stati provati gli elementi costitutivi di cui all'art. 110 c.p.. 5.4. violazione dell'art. 353 c.p., comma 2 pen. (terzo motivo ricorso avv.to Barbieri): il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata era carente in ordine alla consapevolezza da parte dei soggetti privati imprenditori del concorso con il pubblico ufficiale nella commissione dei reati a loro ascritti, essendosi, al più, limitati, ad offrire la ed busta d'appoggio ad uno dei partecipanti, rimanendo estranei al preventivo accordo collusivo raggiunto con il pubblico ufficiale.
5.5. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 (quarto motivo ricorso avv.to Barbieri): sostiene il ricorrente che non vi fosse alcuna prova in ordine all'elemento soggettivo. Infatti, l'intercettazione nella quale si sostiene che il ricorrente sarebbe stato appoggiato elettoralmente dallo SC NI, era poco probante non solo perché non erano stati acquisiti riscontri estrinseci individualizzanti, ma anche perché era oggettivamente falsa.
5.6. Violazione del trattamento sanzionatorio (sesto motivo ricorso avv.to Barbieri): il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe motivato, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e di un più mite trattamento sanzionatorio, in modo tralaticio e carente.
Con memoria depositata il 20/03/2015, il ricorrente ha dedotto che la Corte, nel calcolare la pena sarebbe incorsa in un evidente errore.
6. RV QU - condannato per il reato di cui al capo sub 26) (cfr supra) - a mezzo dei propri difensori, con due separati ricorsi, ha proposto i seguenti motivi:
6.1. Manifesta illogicità della motivazione (primo motivo ricorso avv.to Gianzi;
primo e secondo motivo ricorso avv.to De Stavola): la difesa lamenta che: a) la Corte avrebbe omesso di valutare gli argomenti difensivi indicati nella memoria depositata il 17/02/2014;
b) la motivazione della sentenza di primo grado sarebbe per relationem all'ordinanza di custodia cautelare in carcere;
e) non sarebbe stato tenuto in conto la posizione personale del ricorrente;
d) non era stato indicato alcun concreto riferimento ad accordi illeciti che avessero preceduto la presentazione dell'offerta della partecipazione alla gara di appalto, non essendo sufficiente la mera presentazione dell'offerta di partecipare alla gara;
c) la prova era stata desunta in modo apodittico dal contenuto della conversazione n 646 del 04/08/2005 intercorsa tra NE NC e SC NI, stravolgendone il contenuto con argomentazioni illogiche ed apparenti.
6.2. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 (secondo motivo ricorso avv.to Gianzi;
terzo motivo ricorso avv.to De Stavola): la difesa sostiene che, in modo errato, la Corte aveva ritenuto provata la sussistenza della suddetta aggravante dalla semplice partecipazione alla turbativa della gara, omettendo, però, di valutare la necessità di inferire dagli atti il dolo specifico previsto dalla norma, in relazione al quale mancava ogni elemento di riscontro probatorio, tanto più che, essendo stato il reato contestato in concorso, doveva applicarsi, al più, l'art. 59 c.p. a norma del quale le aggravanti sono valutate a carico dell'agente "soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa";
6.3. violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies (terzo motivo ricorso avv.to Gianzi;
quinto motivo ricorso avv.to De Stavola): la difesa sostiene che non vi siano i presupposti per la confisca della società "Corem UZ s.r.l." facente capo a RV QU e della società "Crea Costruzione s.r.l." intestata a RV MI, figlia del ricorrente. Infatti: a) le società erano state regolarmente costituite dal RV QU che era un imprenditore edile molto prima dei fatti per cui è processo ed operavano in tutto il territorio nazionale;
b) i redditi risultavano regolarmente contabilizzati ed accertati;
c) le società non costituivano profitto non giustificato in quanto erano il mezzo lecito per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale;
d) la proporzionalità andava considerata in relazione all'attività economica svolta e non con riferimento ai redditi dichiarati e conseguiti;
6.4. violazione dell'art. 163 c.p. (quarto motivo ricorso avv.to Gianzi;
quarto motivo ricorso avv.to De Stavola): per non avere la Corte motivato in ordine al richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante fosse stato richiesto con uno specifico motivi di appello.
7. D'AL AF è stato condannato, per i seguenti reati:
a) art. 416 bis c.p.; b) art. 353 c.p. di cui al capo sub 5): cfr. supra al 5; d) capo sub "15) per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 353 c.p., commi 1 e 2 e L. n. 203 del 1991, art. 7"; e) capo sub 16) per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 353 c.p., commi 1 e 2, art. 61 c.p., n. 9) e L. n. 203 del 1991, art. 7; f) capo sub 17) per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 476, 479 e 491 c.p., art. 61 c.p., n. 2) e n. 9) e L. n. 203 del 1991, art. 7; g) del delitto di cui all'art. 353 c.p. - art. 61 c.p., n 9 e L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo sub 19: non appellato); h) del delitto di cui all'art. 353 c.p. di cui al capo sub 26): cfr. supra al p. 3.
Il ricorrente, a mezzo dei propri difensori, con un unico ricorso, ha dedotto i seguenti motivi:
7.1. violazione dell'art. 416 bis c.p. (capo sub 1): in relazione alla suddetta condanna, la difesa ha dedotto:
7.1.1. la manifesta illogicità della motivazione: la difesa sostiene l'estraneità del ricorrente alla partecipazione al sodalizio criminale come desumibile: a) dalla circostanza che, una volta che il D'AL AF aveva appreso dell'esistenza di un rapporto mafioso fra lo SC NI cl. 78 ed il di lui cugino, rinunziò alla quota di proventi di sua spettanza per i lavori del Comune di Casal di Principe;
b) dal fatto che, nelle vicende contestate ai capi sub 19-26, egli aveva avuto un ruolo marginale;
c) dalla mancanza di prova sul fatto che la condotta fosse orientata a fornire un contributo alla vita ed al rafforzamento dell'associazione; d) dall'illogicità dell'argomento secondo il quale il ricorrente, nella gara per i lavori del Comune di Frignano, sarebbe andato in aiuto ad un clan avverso a quello degli NI e cioè del clan era stato accusato di far parte;
e) dalla mancata valutazione delle spiegazione alternativa che era stata data e cioè che egli aveva agito per timore di ritorsioni ovvero per solo ed esclusivo fine egoistico;
7.1.2. l'errata applicazione della normativa in ordine al trattamento sanzionatorio: la difesa, infatti, sostiene che, poiché l'ultima condotta ascrivibile al ricorrente era quella indicata al capo sub 19) esauritasi nel gennaio del 2006, avrebbe dovuto essere applicata la normativa in allora vigente che prevedeva una pena da cinque a dieci anni.
7.2. violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies (capo sub 6): la difesa, sul punto, ha dedotto: a) l'impossibilità di ritenere la configurabilità dell'interposizione fittizia rispetto ad un'utilità (un contratto di appalto) non confiscabile in quanto la norma si riferisce a denaro, beni ed utilità confiscabili;
b) l'insussistenza del dolo specifico costituito dalla finalità di sottrazione del bene alla confisca non desumibile dalla intercettazione fra il ricorrente e lo SC NI cl. 78 dalla quale, al più, poteva evincersi il dolo generico;
c) la mancata valorizzazione della tesi alternativa (timori di ritorsioni) nonostante la stessa Corte avesse definito il ricorrente "spaventato";
7.3. violazione degli artt. 476, 478 e 491 c.p.: in relazione al capo sub 17) dell'imputazione, la difesa sostiene che la motivazione sarebbe del tutto apparente essendosi la Corte limitata a far propria quella della sentenza di primo grado senza rispondere alla doglianza difensiva con la quale il ricorrente aveva sostenuto che non vi fosse alcuna prova del concorso con i pubblici ufficiali;
7.4. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: la difesa lamenta che la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine all'elemento soggettivo (dolo specifico) richiesto per l'ipotesi dell'agevolazione mafiosa;
7.5. violazione dell'art. 62 bis c.p. per avere la Corte negato la concessione delle suddette attenuanti con motivazione apparente ed errata in specie sotto il profilo del principio di ragionevolezza ed adeguatezza del trattamento sanzionatorio.
8. EL VI CE - condannato per il solo capo sub 19) dell'imputazione (cfr supra 3) - a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
8.1. violazione dell'art. 192 c.p.p.: la difesa sostiene che il ricorrente sarebbe stato condannato sulla base di attività di intercettazioni telefoniche captate da altre persone, NE NC e SC NI, pur esse imputate: di conseguenza, il suddetto compendio probatorio sarebbe inidoneo a costituire prova per la condanna ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 2. 8.2. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: la difesa sostiene che la suddetta aggravante non sarebbe configurabile: a) perché nella sua unica condotta mancava il requisito della sistematicità;
b) perché egli, nell'essersi prestato ad offrire una busta di appoggio, aveva inteso favorire il proprio parente NE NC, e non il sodalizio mafioso;
8.3. violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies: il ricorrente, sul punto, lamenta un'omessa motivazione in ordine al quarto motivo dell'appello con il quale aveva dedotto specifiche doglianze sulla mancata restituzione dei beni e/o società a lui riconducibili;
8.4. trattamento sanzionatorio: il ricorrente lamenta l'eccessività della condanna, e la mancata concessione della non menzione sul certificato penale.
9. RO UI è stato condannato per il reato di cui al capo sub 36) dell'imputazione ed esattamente per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 416 bis c.p.. Il ricorrente, a mezzo dei propri difensori (avv.to PP Cantelli e avv.to PP Stellato), con due separati ricorsi, ha dedotto i seguenti motivi:
9.1. violazione della L. n. 45 del 2001, art. 16 quater, commi 1-9:
la difesa (primo motivo ricorso avv.to Cantelli) sostiene che, erroneamente, la Corte aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia oltre il termine di 180 gg. dalla manifestazione di volontà di collaborare;
9.2. violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) per avere la Corte ritenuto inammissibile la memoria meramente illustrativa depositata nel corso dell'udienza di discussione (secondo motivo ricorso avv.to Cantelli);
9.3. violazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 416 bis c.p.: la difesa (terzo motivo ricorso avv.to Cantelli;
pag. 24 ss ricorso avv.to Stellato) sostiene: a) la mancata osservanza dei criteri indicati dalle SSUU 1653/1192, Marino, per la valutazione delle dichiarazioni dei pentiti;
b) la mancanza di adeguata motivazione in merito alla ritenuta attendibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia;
c) la mancata valutazione del valore indiziante delle singole chiamate in correità, avendo la Corte, dopo essersi limitata a prendere atto della pluralità degli stessi, fatto discendere dalla mera convergenza del molteplice il giudizio di colpevolezza dell'imputato;
d) la Corte, si era limitata, per affermare la responsabilità dell'imputato, a quanto osservato in relazione al coimputato RO NI in quanto la co-gestione della Ecocampania s.r.l. dimostrerebbe la contiguità del RO NI al clan dei casalesi e la sua adesione, nelle forme del concorso esterno. La difesa, quindi, dopo avere preso in esame le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia (NA - ID;
MO; Di CA EM;
GN OR;
IL LE) ne rileva l'irrilevanza e l'inconcludenza ai fini probatori sostenendo che la Corte non avrebbe preso in esame le circostanze oggettive evidenziate dalla difesa che minavano il contributo proveniente dai vari collaboratori: si trattava cioè, non di semplici discrasie ma di palesi ed insanabili contraddizioni che privavano di qualsiasi valore probante le dichiarazioni accusatorie;
9.4. violazione dell'art. 416 bis c.p. (quarto motivo ricorso avv.to Cantelli): la difesa sostiene che la Corte non aveva chiarito se le condotte ascritte al RO UI, quand'anche oggettivamente idonee a favorire il clan, fossero frutto di una deliberazione autonoma ovvero indotte dalla necessità di evitare pregiudizi;
9.5. violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies (quinto motivo ricorso avv.to Cantelli;
secondo motivo ricorso avv.to Stellato, pag. 32 ss): la difesa sostiene l'erroneità della decisione della Corte territoriale, non avendo la Corte adeguatamente valutato la consulenza di parte del dr. D'ST, essendosi soffermata su di un solo emolumento (agricolo) relativo al periodo d'imposta 2004, senza considerare le ulteriori voci di reddito dimostrative della capacità reddituale per il suddetto anno;
9.6. Trattamento sanzionatorio (sesto motivo ricorso avv.to Cantelli): il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e, quindi, della sproporzionata quantificazione della pena. Con memoria depositata il 10/03/2015, RO UI ha illustrato il difetto di motivazione di ordine alla confisca delle quote della Costa Blue s.a.s..
10. RO NI (fratello di RO UI) - condannato per il reato di cui al capo sub 36) - a mezzo dei proprio difensori (avv.to PP Cantelli e avv.to PP Stellato), con due separati ricorsi, ha dedotto i seguenti motivi:
10.1. violazione della L. n. 45 del 2001, art. 16 quater, commi 1-9:
è lo stesso motivo dedotto da RO UI supra 9.1.;
10.2. Violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c): è lo SteSSO motivo dedotto da RO UI supra 9.2.;
10.3. Violazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 416 bis c.p.:
la difesa (terzo motivo ricorso avv.to Cantelli;
pag. 1 ss ricorso avv.to Stellato): la difesa, deduce, sostanzialmente, mutatis mutandis, le medesime doglianze dedotte a favore di RO UI (supra 9.3.);
10.4. violazione dell'art. 416 bis c.p. (quarto motivo ricorso avv.to Cantelli): è lo stesso motivo dedotto da RO UI supra 9.4.;
10.5. violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies (quinto motivo ricorso avv.to Cantelli;
secondo motivo ricorso avv.to Stellato, pag. 29 ss): la difesa sostiene che la sentenza impugnata si era limitata a richiamare acriticamente le risultanze "degli accertamenti compiute dai ROS dei Carabinieri senza tuttavia motivare in ordine al fondamentale dato costituito dalla modesta entità degli importi utilizzati dall'imputato ed alla necessaria visione "dinamica" degli investimenti che, normalmente, caratterizzano l'attività imprenditoriale (pagamenti a termine;
disinvestimenti ecc.)". Il ricorrente ha, poi, eccepito, che la confisca non avrebbe potuto essere disposta sia per la natura del rito abbreviato in cui il contraddittorio è ridotto, sia per l'estraneità al giudizio di ipotetici fittizi intestatari rimasti estranei al giudizio, tali AL TR e CE AR giudicati separatamente con il rito ordinario.
11. OR TU è stato condannato in relazione al capo sub 3) dell'imputazione ed esattamente per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. e 648-bis c.p. e L. n. 203 del 1991, art.
7. Il
ricorrente a mezzo dei propri difensori, con due separati ricorsi (avv.to Vittorio Giaquinta;
avv.to Ivan Montone) - peraltro sovrapponibili nel contenuto - ha dedotto i seguenti motivi:
11.1. violazione dell'art. 49 c.p.: entrambi i difensori sostengono che, poiché il titolo era risultato falso ab origine, il reato di riciclaggio non era configurabile stante, appunto, la inidoneità della res;
11.2. violazione dell'art. 54 c.p. per non avere la Corte motivato in maniera adeguata sullo stato di necessità pure invocato dalla difesa: l'imputato, infatti, aveva dichiarato che aveva cambiato l'assegno per paura di ritorsioni di SC NI cl. 79, che pochi mesi prima aveva picchiato suo fratello SC AT proprio perché si era rifiutato di cambiare un assegno per il clan;
11.3. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: la difesa lamenta una motivazione carente in ordine all'elemento psicologico mancando la prova della consapevolezza di agevolare, attraverso la condotta contestata, l'attività dell'associazione camorristica;
11.4. derubricazione dell'art. 648 bis c.p.: la difesa sostiene che, a tutto concedere il reato di riciclaggio avrebbe dovuto essere derubricato in quello di ricettazione: sul punto la Corte non aveva assolutamente motivato;
11.5. violazione dell'art. 62 bis c.p. per avere la Corte motivato la mancata concessione delle suddette attenuanti in modo generico e senza alcuna valutazione della personalità dell'imputato;
11.6. Violazione dell'art. 603 c.p.p. e L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies: la difesa ha lamentato: a) la motivazione illogica e contraddittoria con la quale la Corte non aveva riaperto il dibattimento al fine di nominare un perito che valutasse la consistenza patrimoniale dell'imputato e della moglie;
b) l'inadeguata valutazione sia della et. di parte a firma del dott IO TR che di quella redatta dai consulenti d'ufficio nominati dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dalle quali emergeva che i redditi e gli investimenti realizzati dall'imputato e da sua moglie GA OM erano risultati congrui. Il ricorrente, infine lamenta che la decisione della Corte di non disporre il dissequestro dei terreni di proprietà della GA OM era illogica anche perché, sul punto, si era formato il giudicato derivante dalla citata decisione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che i beni erano appunto della GA OM e non del proposto.
Con memoria depositata il 05/03/2015, il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di doglianza dedotti.
12. NE NC è stato condannato per i reati di cui ai capi sub 1 (art. 416 bis c.p.), 5-7 (art. 353 c.p.: per i suddetti capi il ricorrente non ha dedotto alcuno specifico motivo di ricorso), 19 (art. 353 c.p.), 20 (art. 513 bis c.p.), 21 (art. 319 c.p. - art. 321 c.p.), 24 (art. 353 c.p.), 27 (art. 513 bis c.p.), 33-35 (art. 353 c.p.: per i suddetti capi il ricorrente non ha dedotto alcuno specifico motivo di ricorso), 26 (art. 353 c.p.). Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
12.1. capi sub 19-20: il ricorrente sostiene che, nonostante avesse dedotto uno specifico motivo con il quale, stante l'intera condotta unitaria, era stato chiesto l'assorbimento del capo sub 19 in quello sub 20, la Corte lo aveva respinto con argomentazioni avulse dalle risultanze processuali e con asserzioni apodittiche limitandosi a sostenere che fra i due reati era possibile il concorso formale. Ma, la Corte non aveva considerato che "nel caso in parola, anche la fattispecie prevista dall'art. 353 c.p. e testualmente prevede tra le condotte punite chiunque con violenza o minaccia, o doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turbi la gara ..... ovvero ne allontana gli offerenti.... può assorbire il delitto di cui all'art. 513 bis e atteso che la condotta di allontanamento degli offerenti si verifica quando un soggetto e abbia già fatto un'offerta oppure si sia messo in condizioni di effettuarla o, in fin abbia serio proposito e la possibilità di partecipare alla gara ne venga distolto o impedito (Cass Pen. Sez. 6^, 8.5.1998, Misuraca ed altri)";
12.2. capo sub 21: la difesa sostiene "l'assenza di informazioni probatorie che dessero conto di un accordo dello SC NI con il D'AL AF in epoca precedente la condotta corruttiva circostanza questa cui poter ancorare un concorso dello SC NI. Chiaramente tale dato non può inferirsi da conversazioni successive all'estrinsecarsi della condotta corruttiva posta in essere dal solo LL VO EN perché evidentemente per ritenersi sussistere un concorso non può bastare la conoscenza dell'esistenza di un funzionario disponibile. E tra l'altro non vi è prova agli atti che vi sia mai stato un contatto tra lo SC NI e il funzionario cosicché la predisposizione di una somma richiesta dal LL VO EN per il pagamento del funzionario non è elemento valutabile per integrare una partecipazione al delitto già posto in essere dal LL VO EN";
12.3. capi sub 24: in relazione al capo sub 24), la difesa sostiene che sarebbe illogico ricollegarli, anche come solo tentativo "a NE NC;
quando non ha alcun interesse rispetto a tale gara, tanto da parlarne con il suo ritenuto abituale interlocutore, a titolo informativo ed in maniera del tutto sporadica, senza interessarsi a fondo delle vicende relative a tale procedura di aggiudicazione condotta dallo SC NI, tanto disinteressata da determinare la inutilità dell'attività posta in essere, possa ricondursi ad attività preparatoria univocamente diretta a consumare il reato e, quindi, possa consentire di ritenere il concorso nel tentativo posto in essere da altri".
12.4. In ordine ai capi sub 26-27, la difesa reitera la richiesta di assorbimento dell'art. 353 (capo sub 26) in quello di cui al capo sub 27 (art. 513 bis c.p.). 12.5. capo sub 1: la difesa sostiene che la Corte aveva ritenuto l'imputato intraneo al clan dei CA solo per essere stato costantemente al fianco di SC NI cl. 78, imprenditore operante nel medesimo settore: la prova era stata desunta dal concorso nelle turbative d'asta, ma la Corte non aveva considerato che il ricorrente non aveva mai avuto alcuna cointeressenza con il clan camorristico come desumibile dal fatto che nessun collaboratore, sul punto, aveva effettuato dichiarazioni contro di lui. Mancava, poi, la prova degli ulteriori requisiti di stabilità e di un gruppo organizzato che sistematicamente turbasse e si aggiudicasse le varie gare di appalto.
12.6. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: sostiene la difesa che la motivazione impugnata sarebbe carente in ordine alla sussistenza sia dell'elemento oggettivo del metodo mafioso, sia dell'elemento soggettivo inteso come finalità di agevolare il clan:
infatti, dalla lettura delle conversazioni emergeva in maniera chiara che lo NE NC e lo SC NI erano animati, esclusivamente, da un proprio interesse a trarre profitto dall'aggiudicazione della gare di appalto.
12.7. violazione degli artt. 62 bis c.p. - art. 133 c.p. per avere la Corte negato le attenuanti generiche con motivazione stereotipata senza considerare il comportamento processuale (ammissiva di responsabilità) indice di resipiscenza.
13. ET OM - condannato per i reati di cui ai capi sub 5 (art. 353 c.p.), 7 (art. 326 c.p.), 8 (art. 491 c.p. - art. 476 c.p.) e 12 (art. 416 bis c.p.) - a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
13.1. capo sub 12: in relazione al suddetto delitto, la difesa sostiene che "la corte d'appello ha ritenuto infondato il motivo d'appello relativo al capo 12) della rubrica (artt. 110 e 416 bis c.p.) sulla base di una motivazione del tutto apparente. Ed infatti,
al di là dell'ampiezza della motivazione specificamente dedicata a tale punto, la stessa si limita a ripercorrere le argomentazioni svolte per i capi di imputazione relativi ai reati/fine, rimandando, nella sostanza, ogni valutazione alla motivazione del giudice di primo grado, ma non scendendo mai a valutare e spiegare, in concreto, in cosa si ravvisi ed in cosa consista, nelle condotte materialmente tenute dal ET OM, la sussistenza del dolo diretto specifico richiesto per poter affermare in capo allo stesso, la responsabilità per il concorso esterno in associazione camorristica, ma soprattutto omettendo assolutamente di valutare una serie di punti e di argomenti problematici, emergenti dall'affoliazione processuale, posti in evidenza da parte della difesa". Quanto alla prova desunta da intercettazioni ambientali e dalle dichiarazioni del collaboratore AS, la difesa, ne contesta la valenza, sostenendo che la Corte non aveva spiegato in cosa fosse consistito "il dolo specifico, avendo l'imputato sempre agito in modo del tutto estraneo a logiche di supporto a qualsivoglia consorzio criminale";
13.2. capo sub 5: in relazione alla suddetta imputazione, la difesa sostiene che, pur essendovi delle intercettazioni a carico dell'imputato, tuttavia difettava qualsiasi, sia pur minima, attività di indagine a riscontro del contenuto delle conversazioni intercettate, tanto più che la difesa aveva addotto una serie di elementi finalizzati a dimostrare l'inverosimiglianza delle suddette intercettazioni e l'estraneità del ricorrente alle medesime. 13.3. capo sub 7: in ordine al delitto di rivelazione di atti d'ufficio (contenuto dell'offerta economica dell'impresa TA), la difesa sostiene che la prova si fonda solo su alcune intercettazioni: sennonché, proprio l'intercettazione n 1369 del 08/09/2004, consentiva di dare una spiegazione alternativa e cioè che l'oggetto della conversazione non era il contenuto dell'offerta economica sebbene l'esatta individuazione dell'impresa che "liberamente" aveva partecipato alla gara: sul punto, la Corte aveva omesso di motivare. La difesa, poi, nell'analizzare le altre fonti di prova (intercettazioni n 1329-1379-1330) evidenzia che da esse si può escludere la conoscenza dell'offerta di TA UZ tanto più che era oggettivamente impossibile analizzare contro luce quella busta.
13.4. capo sub 8: in relazione al suddetto delitto, la difesa sostiene, sulla base dell'analisi delle intercettazioni n 1470-1431- 1436, che i correi avevano ideato un programma criminoso per meglio garantirsi l'esito della gara: il che, però, in mancanza di prove, non consentiva di pervenire alla conclusione secondo la quale l'originaria offerta era stata distrutta e sostituita con un'altra. 13.5. violazione della L. n. 256 del 1992, art. 12 sexies: la difesa contesta la motivazione con la quale la Corte ha ordinato la confisca dei beni dell'imputato, sostenendo che la suddetta motivazione sarebbe apparente consistendo in una mera petizione di principio relativa alla inadeguatezza delle note tecniche contabili tese a dimostrare la proporzione tra redditi ed acquisti.
13.6. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: la difesa sostiene che non vi sia la prova della consapevolezza dell'imputato di porre in essere una condotta da cui il clan potesse trarre vantaggio. Al più, potrebbe ipotizzarsi la volontà di agevolare SC NI cl. 78, imprenditore e figlio di SC UI, da sempre nel settore, in quanto singolo, ma giammai il clan dei CA.
13.7 violazione dell'art. 62 bis c.p. per non avere la Corte concesso le attenuanti generiche sulla base del presunto ruolo svolto, senza considerare il corretto comportamento processuale. 14. VI NO - condannato per il capo sub 19) dell'imputazione (vedi supra 3) - in proprio e a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
14.1. Violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. C) (primo motivo ricorso in proprio) per avere la Corte omesso di valutare gli argomenti difensivi indicati nella memoria depositata il 24/11/2011;
14.2. violazione dell'art. 353 c.p., comma 2 (primo motivo ricorso avv.to Gianzi;
secondo e quarto motivo ricorso in proprio): è stato dedotto che la Corte territoriale non avrebbe individuato la condotta tipica del contestato reato ne' quella relativa alla sussistenza degli estremi del concorso, non bastando, a tal fine, la presentazione di un'offerta di partecipazione alla gara essendo necessaria la prova della collusione o comunque di un mezzo fraudolento.
Infine, il ricorrente, in proprio, ha sostenuto che la sentenza impugnata nulla dice in ordine alla concreta sussistenza della aggravante di cui al secondo comma, sicché non era chiaro quale fosse stato l'iter logico per la determinazione della pena. 14.3. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 (secondo motivo ricorso avv.to Gianzi;
terzo motivo ricorso in proprio): è stata dedotta la carenza della motivazione in ordine all'elemento soggettivo e cioè al dolo specifico di agevolare il clan camorristico, tanto più che lo stesso NE NC aveva escluso che alla gara in questione fosse interessato il suddetto clan camorristico e la gestione degli appalti pubblici era affidati ad imprenditori incensurati che nulla avevano a che vedere con il suddetto clan.
14.4. violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies (terzo motivo ricorso avv.to Gianzi;
sesto motivo ricorso in proprio): si sostiene che la Corte non aveva motivato in ordine alla inidoneità della documentazione prodotta e che non vi siano i presupposti per la confisca della società "Bera UZ" in quanto: a) la società era stata regolarmente costituita da un soggetto che era un imprenditore edile molto prima dei fatti per cui è processo ed operava in tutto il territorio nazionale;
b) i redditi risultavano regolarmente contabilizzati ed accertati;
c) la società non costituiva profitto non giustificato in quanto era il mezzo lecito per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale;
d) la proporzionalità andava considerata in relazione all'attività economica svolta e non il riferimento ai redditi dichiarati e conseguiti;
14.5. Trattamento Sanzionatorio (quarto motivo ricorso avv.to Gianzi;
quinto motivo ricorso in proprio): è stato dedotto: a) l'omessa motivazione in ordine al richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena;
b) l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, senza alcuna motivazione in ordine alla incensuratezza, al modesto apporto e la non intensità dolo. 15. SC UI - condannato per i capi sub 5 (art. 356 c.p.) e 6 (L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies) dell'imputazione - a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
15.1. capo sub 5: il ricorrente lamenta che la prova era stata desunta in modo apodittico dal contenuto della conversazione n 1470 del 11/09/2004 la quale, però, attestava, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, "che fino a tale momento sicuramente SC UI non è mai intervenuto nella turbativa atteso che ignorava completamente tutte le operazioni di macchinazione verosimilmente poste in essere dal figlio e dagli altri concorrenti nel reato a suo insaputa". Il ricorrente, quindi, sostiene che non vi è nulla agli atti che conforti la tesi accusatoria che non poteva, quindi, essere ritenuta fondata in assenza di riscontri;
15.2. capo sub 6: il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe male interpretato il contenuto delle intercettazioni: "ed, infatti, dal tenore della conversazione emerge chiaramente come la finalità dell'imputato fosse quella di ricambiare la disponibilità e l'amicizia del D'AL AF o meglio della famiglia del D'AL AF, che in maniera continuativa coinvolgeva la ditta dello SC UI nello svolgimento dei lavori di cui si rendeva aggiudicataria. E che la finalità non fosse quella di sottrarre ad una possibile misura di prevenzione il denaro derivante dal pagamento dei lavori in esecuzione di tale gara d'appalto, infatti, tutto ciò emerge dalla conversazione dello SC UI proprio con il D'AL AF, nel corso della quale la preoccupazione ha riguardo semplicemente a che formalmente non compaia il suo cognome per evitare eventuali collegamenti con soggetti detenuti. Testualmente infatti afferma: "però mannaggia santella abbiamo questo cognome di cazz" e nel concordare le modalità di gestione della partecipazione/aggiudicazione della gara ipotizza anche la possibilità di costituire proprio insieme al D'AL AF una ATI. Tutto ciò non era teso ad eludere la misura di prevenzione ma ad effettuare una turnazione nell'aggiudicazione delle gare e soprattutto a mantenere il legame con imprese disponibili a fornire buste d'appoggio, evitando solo il diretto collegamento ad un cognome di particolare interesse investigativo".
15.3. Violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: lamenta la difesa che, nel caso di specie, dalla lettura delle conversazioni non si evince alcun dato al quale ancorare il dolo specifico richiesto dalla norma e cioè la consapevolezza della finalità di agevolare il clan SC, anche perché nessun dato probatorio consentiva di riferire all'imputato la condotta del figlio SC NI cl. 78, e la suddetta aggravante può essere applicata solo nei limiti previsti dagli artt. 59 c.p. - art. 118 c.p.. 15.4. violazione dell'art. 62 bis c.p. per avere la Corte respinto la richiesta di concessione delle suddette attenuanti con motivazione stereotipata.
16. SC NI - condannato per i reati di cui ai capi 1-5-6- 7-8-16-17-19-20-21-24-26-27-33-35 - a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
16.1. capo sub 6 (L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies): la doglianza è identica a quella dedotta da SC UI supra 15.2.;
16.2. capo sub 7 (art. 326 c.p., commi 1-3): la censura è identica a quella dedotta dal concorrente ET OM ed illustrata supra al 13.3.;
16.3. capo sub 8 (art. 491 c.p., - art. 476 c.p.): la censura è identica a quella dedotta dal concorrente ET OM ed illustrata supra al 13.4.;
16.4. capo sub 5 (art. 353 c.p., commi 1-2): il ricorrente sostiene che il difetto di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi sub 7- 8, rende immotivata la sentenza anche in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 353 c.p., comma 2. 16.5. capi 16 (art. 353 c.p.) - 17 (artt. 476, 479 e 491 c.p.): la difesa sostiene che la Corte, nel mentre aveva sopravvalutato la presenza dell'imputato all'apertura delle offerte economiche, al contrario, aveva sottovalutato il contenuto dell'intercettazione n 4841 del 29/01/2005 dal quale si evinceva che l'azione di manomissione posta in essere con l'accordo dei membri della Commissione, che rese possibile l'estromissione dell'impresa di RO QU, fu posta in essere senza alcun concorso materiale e morale dello SC NI;
16.6. capi sub 19 (art. 353 c.p., commi 1-2) - 20 (art. 513 bis c.p.): la difesa ritiene che il reato di cui all'art. 513 bis c.p.
debba essere assorbito in quello di cui all'art. 353 c.p.. Infatti, la stessa Corte esamina la condotta di "allontanamento" delle imprese dalla gara senza in alcun modo fornire elementi che connotino la fattispecie rispetto a quelli previsti dall'art. 353 c.p.. In altri termini, nel caso di specie, la fattispecie di cui all'art. 353 c.p. (che prevede, appunto, l'allontanamento degli offerenti) può assorbire l'art. 513 bis c.p. in quanto "la condotta di allontanamento degli offerenti si verifica quando un soggetto che abbia già fatto un'offerta oppure si sia messo in condizioni di effettuarla o, in fin abbia il serio proposito e la possibilità di partecipare alla gara ne venga distolto o impedito". In relazione al capo sub 19, il ricorrente, dopo avere precisato che aveva ammesso il fatto, si limita a sostenere l'insussistenza dell'aggravante di cui al comma 2;
16.7. capo sub 21 (art. 319 c.p., - art. 321 c.p.): la difesa sostiene che non vi sia alcun riscontro probatorio ne' ad un accordo fra l'imputato ed il D'AL AF in epoca precedente la condotta corruttiva, ne' ad alcun contatto fra l'imputato e il funzionario, "cosicché la predisposizione di una somma richiesta dal LL VO EN per il pagamento del funzionario non è elemento valutabile per integrare una partecipazione al delitto già posto in essere dal LL VO EN";
16.8. capi sub 24 (art. 56 c.p., - art. 353 c.p., commi 1-2): la difesa, in ordine al capo sub 24, sostiene che "non è dato comprendere in che modo la condotta dello SC NI, tanto disinteressata da determinare l'inutilità dell'attività posta in essere, possa ricondursi ad attività preparatoria univocamente diretta a consumare il reato e, quindi, possa consentire di ritenere il concorso nel tentativo posto in essere da altri".
16.9. Quanto al capo sub 27 (art. 513 bis c.p.), la difesa ripropone la tesi dell'assorbimento dell'art. 513 bis c.p. in quello di cui all'art. 56 c.p. - art. 353 c.p.. 16.10. capi sub 33 (art. 353 c.p.) - 35 (art. 353 c.p.): la difesa sostiene che "In relazione ad entrambe le turbative, nonostante fossero emersi contrasti tra il LL VO EN e lo SC NI la Corte, in assenza di una motivazione che analizzasse concretamente la censura collegata all'inverosimiglianza di un concorso nel reato di turbativa posto in essere da soggetti in assenza di un accordo, perviene a confermare quanto apoditticamente affermato dal primo Giudice. Ebbene, in assenza di informazioni probatorie che consentano di superare il disaccordo con il LL VO EN nella vicenda di cui al capo 33) della rubrica e la contrapposizione tra il LL VO EN e lo NE NC nella vicenda di cui al capo 35) della rubrica la Corte perviene immotivatamente e senza superare le argomentazioni della difesa a ritenere apoditticamente concorrente l'imputato nell'attività di turbativa posta in essere da altri solo per la partecipazione alla gara".
16.11.: capo sub 1 (art. 416 bis c.p.): la difesa sostiene che la sentenza impugnata "sarebbe apparentemente motivate in ordine all'intraneità dell'imputato al clan dei CA sia in ordine alla sussistenza di un'associazione camorristica e non di un'organizzazione semplice finalizzata a porre in essere un numero indefinito di turbative, pur in presenza dell'aggravante di mafia". A tal fine, la difesa contesta che vi sia alcun riscontro probatorio sia perché i vari collaboratori non avevano mai individuato l'imputato come un sodale del clan, sia perché le intercettazioni non erano affatto intellegibili sia perché non era stato evidenziato alcun metodo mafioso;
16.12. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: la difesa ritiene che non vi sia la prova dell'aggravante sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, non essendo sufficiente la semplice parentela (per la configurabilità del metodo mafioso) ovvero la semplice dazione di denaro a SC NI cl. 79 (per la configurabilità dell'agevolazione mafiosa).
16.13. violazione dell'art. 62 bis c.p. - art. 133 c.p.: per avere la Corte negato le attenuanti con motivazione stereotipata, ignorando la valutazione del comportamento successivo ai fatti e, in particolare, l'ammissione di responsabilità per alcune turbative. 16.14. violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies: la difesa sostiene che "con riferimento alla costituzione della OD sas la Corte non ha considerato da un lato come entrambi i figli SC NI ed SC OR abitassero ancora in famiglia e, dall'altro come nell'atto di costituzione emergesse che vi era stata la cessione dell'impresa individuale dello SC UI in attività dal 1968. Sul punto la Corte omette, quindi, certamente di considerare la patrimonialità e la disponibilità economica dell'intero nucleo familiare ove abitavano entrambi i soci della OD sas, come indicato nella consulenza del Dott. IO TR ...". La difesa, in particolare, rileva "la disponibilità in capo alla famiglia SC di una patrimonialità, documentata dal dissequestro allo SC UI ed alla moglie di un serie di beni mobili ed immobili, ed anche di una disponibilità economica derivante dall'attività svolta nel corso degli anni consentiva certamente di ritenere compatibile costituzione della OD da parte dei due figli SC NI ed SC OR, all'epoca ancora presenti nel nucleo familiare di origine, con la disponibilità economica dell'intero nucleo familiare. EL resto è assai verosimile, perché frutto di regola di vita nonché di esperienza, che il padre abbia aiutato economicamente i due figli per consentirgli di avviare una loro attività nel medesimo settore nel quale operava dal 1968".
Con memoria depositata il 10/03/2015, il ricorrente ha dedotto ulteriori censure in ordine alla disposta confisca. DIRITTO
1. premessa in diritto: in via preliminare e generale, questa Corte intende chiarire i principi di diritto ai quali intende attenersi. Con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, va osservato che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cd. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. La manifesta illogicità della motivazione (che consiste nella frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, sicché l'iter logico si esprime in modo incoerente, incompiuto, e parziale), come vizio denunciarle, poi, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074).
A sua volta, il vizio di contraddittorietà si sostanzia nell'incompatibilità tra l'informazione posta alla base del provvedimento impugnato e l'informazione sul medesimo punto esistente negli atti processuali: Cass. 12110/2008 riv 243247. A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., sez. 6^, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. 2^, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).
Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di
"travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di inammissibilità (Cass. pen., sez. 1^, n. 20344 del 18 maggio 2006, Salaj, rv. 234115; sez. 6^, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., sez. 6^, n. 35964 del 8
settembre 2006, Foschini ed altro, rv. 234622; sez. 3^, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belloccia ed altro, rv. 244623; sez. 5^, n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola ed altri, rv. 238215; sez. 2^, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto requisito);
(d) la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio). Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., sez. 6^, n. 1307 del 26 settembre 2002, dep. 14 gennaio 2003, ELvai, rv. 223061). In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1^ dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p., quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "cagionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più
rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (cfr. Cass. pen., sez. 2^, n. 19575 del 21 aprile 2006, Serino ed altro, rv. 233785; sez. 2^, n. 16357 del 2 aprile 2008, Crisiglione, rv. 23979; sez. 2^, n. 7035 del 9 novembre 2012, dep. 13 febbraio 2013, De Bartolomei ed altro, rv. 254025).
2. premessa in fatto: i vari capi d'imputazione, le prove acquisite e le conclusioni alle quali sono pervenuti entrambi i giudici di merito, e, quindi, la valutazione dei ricorsi proposti dagli attuali ricorrenti, non si comprendono nella loro reale dimensione, se non si inquadrano nel contesto ambientale in cui si sono svolti i fatti per cui è processo.
A tal fine, quindi, questa Corte reputa utile, anche e soprattutto ai fini motivazionali, ritrascrivere il 3 della sentenza impugnata intitolato "il materiale probatorio esaminato e valutato nell'impugnata sentenza ed il contesto criminale caratterizzante i vari reati di turbativa d'asta" (pag. 33 ss): "Nell'impugnata sentenza il Tribunale, ritenendo fondata, nei termini appena illustrati, la complessiva contestazione operata dal Pubblico Ministero, ha descritto e valutato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, fornendone una ragionata sintesi ricostruttiva, il cui pilastro centrale è rappresentato dagli esiti della vasta e, quanto al rilievo probatorio, centrale attività intercettiva, di natura telefonica e soprattutto ambientale, posta in essere dagli inquirenti. Tra le risultanze di tale attività, deve sottolineare fin da subito la Corte in perfetta sintonia con quanto argomentato nell'impugnata sentenza, particolarmente significativi sono i dialoghi captati in ambientale all'interno della vettura in uso all'imputato SC NI 78, dialoghi che hanno permesso di apprendere, spesso in tempo reale e, comunque, con anticipo rispetto a quanto poi realmente accaduto, quali erano i disegni criminali che lo SC NI, unitamente agli altri coimputati, stavano o si apprestavano a realizzare in relazione a quelle attività di turbativa di asta svolte sotto l'attenta regia degli esponenti di vertice del clan camorristico dei "casalesi", di cui elementi apicali erano lo SC NI 79, figlio di SC NC di NI, detto AN, e NE NI, detto "Ò NN, imputati la cui posizione non sarà oggetto della presente sentenza avendo gli stessi optato per il rito ordinario. Le risultanze dell'attività intercettativa hanno, poi, spesso trovato pieno riscontro sia nella documentazione acquisita nel corso delle indagini sia in attività di pedinamento ed osservazione operata dalla p.g. sia nei molteplici apporti dichiarativi resi dai vari collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni sono state spesso testualmente trascritte dal primo giudice.
Proprio sulla scorta della valutazione dell'abbondante materiale istruttorio entrato a far parte del fascicolo processuale, il G.I.P. ha, del tutto condivisibilmente, osservato come la valutazione unitaria dei fatti di reato integranti le ipotesi delittuose contestate dal P.M. consenta di asserire che, nell'arco temporale oggetto d'indagini (ovvero a partire dall'anno 2004), esponenti del clan SC e del clan NE, in accordo tra loro, avevano realizzato un sistema di attribuzione degli appalti pubblici che mirava alla captazione delle risorse pubbliche ed era caratterizzato da una rigida turnazione tra i singoli imprenditori della zona dell'agro aversano, tutti previamente individuati quali aggiudicatari di appalti pubblici di ingente valore e sovente operanti direttamente quali prestanome degli esponenti del clan.
Tale meccanismo illecito, che si avvaleva anche dell'imprescindibile contributo di pubblici funzionari e soggetti politici compiacenti, disponibili ad esaudire i desiderata dell'organizzazione camorristica che reggeva le file dei soggetti impegnati nella turbativa, consentiva, di fatto, l'illecito accaparramento delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione delle infrastrutture nelle zone di operatività del clan.
Il sistema, pur giovandosi della forza di intimidazione del vincolo associativo, non poteva, infatti, prescindere ne' dal contributo di amministratori locali collusi ne' da quello di numerosi imprenditori edili della zona che, riuniti in criminali cartelli, consentivano, ai vari referenti del clan di realizzare un ben precisa turnazione nell'aggiudicazioni dei vari appalti e, quindi, di dividersi le ingenti somme loro destinate quale percentuale sul valore totale dell'appalto.
Il primo giudice ha fondatamente evidenziato come, tra le innumerevoli conversazioni esaminate, particolare significato rivesta la n 4532 del 14 gennaio 2005 (che si legge nell'allegato n. 368 alla principale informativa di p.g., la n. 199/9-11 del 26-5-2006 del R.O.S. dei Carabinieri di Napoli - v. pag. 28 della sentenza -), intercorsa tra i computati SC NI 78 e TA LA e nel corso della quale lo SC NI illustrava alla TA LA il sistema di attribuzione degli appalti, le modalità esecutive e gli "accidenti" suscettibili di far dirottare l'aggiudicazione della gara verso l'uno piuttosto che l'altro imprenditore, pur sempre designato dai vertici del clan. In tale conversazione SC NI, dopo avere precisato che inizialmente gli accordi raggiunti in merito alla gara con SC MA (alias NE soggetto operante ai vertici dell'omonima associazione) erano differenti, rivelava alla donna che, per problemi di un membro autorevole dell'associazione mafiosa (NA PP, detto "Cuoll e pinto" o "Cuoll' e papera"), l'attività svolta per la predisposizione delle buste da presentare nella gara pubblica doveva nell'occasione essere volta a beneficio di questi, che agiva attraverso un imprenditore suo prestanome. Tale particolare vicenda, a parere del primo giudice, è sintomatica della capacità mostrata dagli SC e, in generale, dai soggetti agenti per il clan dei CA nel settore degli appalti pubblici, di manovrare a piacimento l'assegnazione di importanti lavori pubblici, fonte di notevole guadagno anche per il clan. Ha anche evidenziato il G.I.P. come, dal complesso del materiale istruttorio raccolto attraverso l'attività di captazione, emerga anche l'irritazione degli imprenditori estromessi dall'aggiudicazione delle gare per motivi inerenti le logiche spartitorie decise dai clan, elemento, questo, che ha anche consentito di escludere che gli imprenditori collegati al sistema fossero mere "vittime" del sistema medesimo e non, piuttosto, parti attive dello stesso. Al riguardo viene indicata come emblematica la lunga conversazione n. 3337 del 25 novembre 2004, in allegato n. 408 all'informativa citata, intercettata in ambientale tra il predetto SC NI 78 e l'altro imputato D'AL AF, ritenuto nell'impugnata sentenza intraneo all'organizzazione, dalla quale emergono, con palmare evidenza, oltre al richiamato criterio della rotazione, la consapevolezza del D'AL AF di rappresentare uno dei terminali dell'illecito accordo che vedeva come suoi protagonisti la criminalità organizzata, l'amministrazione pubblica e gli imprenditori collusi che, aderendo agli illeciti accordi (più o meno sistematicamente a seconda dei casi) offrivano un consistente contributo alla organizzazione mafiosa ed alla gestione del consenso sul territorio (la conversazione è trascritta a partire dalla pag. 29 della sentenza).
Il G.I.P., quindi, per meglio far comprendere il sistema di illecita intrusione nel settore degli appalti pubblici architettato e realizzato dagli imputati preposti dai clan, ha illustrato la normativa regolatrice della materia vigente all'epoca dei fatti - alla quale solo formalmente i protagonisti si attenevano- normativa rappresentata dalla L. n. 415 del 1998, che prevedeva, a garanzia della "corretta e sana concorrenza tra le imprese operanti nel settore", una valutazione matematica complessa nella scelta tra le offerte presentate per l'affidamento dell'appalto, al fine di individuare il progetto che risultasse complessivamente proporzionato, sotto il profilo economico, all'insieme dei costi, rischi ed oneri che il soddisfacimento della prestazione comportava a carico dell'appaltatore, con l'aggiunta dell'utile che necessariamente l'impresa doveva ricavare dall'esecuzione. In particolare, secondo la norma della L. n. 415 del 1998, art. 7 (c.d. Merloni Ter), che ha novellato la legge quadro sui lavori pubblici, introducendo il nuovo testo dell'art. 21, commi 1 e 1 bis, l'amministrazione procedente, superate le fasi preliminari della procedura di pubblico incanto (dedicate alla verifica documentale), doveva verificare la regolarità di tutte le offerte presentate dai singoli partecipanti, effettuando la media fra le relative percentuali di ribasso sul prezzo posto a base d'asta (media aritmetica dei ribassi percentuali). Il risultato ottenuto era dato dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente del numero delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Eliminate le offerte individuate con il suddetto calcolo, si doveva procedere ad individuare la media aritmetica, in percentuale, fra i ribassi di tutte le offerte rimaste in gara (cc.dd. "offerte centrali"). Per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto era, quindi, necessario fare in modo che l'offerta collimasse non solo con il risultato di quella media aritmetica ottenuta con il procedimento innanzi descritto, ma anche che rientrasse in una ulteriore media (la seconda media) data dallo scarto aritmetico delle offerte, il cui ribasso percentuale doveva superare la media per prima determinata (c.d. offerta anomala). Erano, in pratica, considerate "anomale" tutte quelle offerte che presentavano un ribasso percentuale superiore alla somma delle due medie, così come individuata (procedura c.d., del "taglio delle ali"), con esclusione del dieci per cento del offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, arrotondate all'unità superiore. Come giustamente sottolineato dal G.I.P., solo tenendo presente tale meccanismo, che consentiva di individuare l'offerta da prescegliere al fine di aggiudicare la gara, divengono intellegibili le conversazioni che vedevano i protagonisti impegnati in articolati calcoli su percentuali e computi, funzionali ad individuare l'entità economica dell'offerta che assicurava l'aggiudicazione dell'appalto. Proprio la conoscenza di tale base normativa è la chiave di lettura che, come condivisibilmente asserito dal primo giudice, consente di comprendere l'utilità ed i vantaggi che i medesimi protagonisti traevano dalle informazioni fornite loro dai pubblici ufficiali collusi sia in ordine agli imprenditori partecipanti alle gare, sebbene estranei al "cartello", sia, dopo la scadenza dei termini, in ordine alla media delle offerte giunte presso la stazione appaltante. Tali informazioni consentivano ai sodali di provvedere a predisporre le offerte in modo da far scivolare quelle di eventuali imprenditori sfuggiti al controllo del clan verso l'estremo superiore ed inferiore della media complessiva, così da tagliarle fuori dalla gara. Ferma, tuttavia, rimaneva sempre la possibilità - cui pur si è fatto ricorso - di alterare la stessa media attraverso l'inclusione postuma di altre offerte o la manomissione dolosa delle offerte non preventivate (ed anche tali condotte sono contemplate nell'ambito della complessiva contestazione).
A tale proposito è indicata, come esemplare, la conversazione dell'11-8-2004, ore 11,34, in all. 769, riportata da pag. 32 della sentenza, intercorsa tra SC NI 78 e GA QU - imprenditore edile, amministratore unico della PG UZ s.r.l. (per il quale si procede separatamente) nella quale viene esplicitato il "sistema" adottato per l'elusione dei meccanismi giuridico matematici posti a garanzia degli interessi pubblici in materia di affidamento degli appalti, così come innanzi descritti. In particolare, evidenzia il primo giudice, parlando dell'appalto per il completamento di una tratta fognaria (del valore di settecentosettantamila Euro) che lo SC NI intendeva aggiudicarsi - l'interlocutore manifestava perplessità sulla consuetudine di molti dei partecipanti ad accordarsi con altri affiliati al clan, ottenendosi, in tal modo, l'effetto (controproducente, sic!) di ristabilire il regime di concorrenza e, quindi, l'esigenza, per gli imprenditori del cartello (quali erano i collocutori della conversazione), di ricorrere a complicati stratagemmi atti a modificare artificiosamente la media delle offerte. Nell'occasione il GA QU spiegava al proprio interlocutore che per estromettere dalla gara gli offerenti "indesiderati" sarebbe stato possibile far "scivolare", matematicamente, la loro offerta verso il dieci per cento delle percentuali di maggior o di minor ribasso destinate ad essere tagliate per la già menzionata operazione del "taglio delle ali", e ciò attraverso buste d'appoggio di compiacenti imprenditori contenenti delle offerte immediatamente prossime alla media matematica di quelle giunte fino ad allora presso la stazione appaltante.
È apparso evidente al primo giudice ed ha trovato pieno riscontro nel materiale probatorio che un simile stratagemma doveva essere organizzato con la complicità di una o più persone in grado di dare precise informazioni sulla media delle offerte giunte nei termini previsti dal bando ed in tempi immediatamente prossimi alla scadenza. Nella fattispecie cui la menzionata conversazione afferiva, tuttavia, l'operazione, benché potenzialmente idonea all'eliminazione dei concorrenti, non permetteva di acquisire l'appalto ad una percentuale di ribasso prossima al valore fissato a base d'asta e, pertanto, conveniente per l'impresa appaltatrice.
Sul punto il primo giudice ha menzionato anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia ID NI, esponente di rilievo del clan dei CA, che, nell'interrogatorio del 27-9-07, ha riferito dei collegamenti della famiglia SC con i politici, delle modalità di aggiudicazione delle gare e delle percentuali dei guadagni versate ai politici.
Nell'impugnata sentenza, sia al fine di descrivere il contesto criminale di stampo camorristico alla base del sistema di illecita ingerenza negli appalti pubblici oggetto del processo, che ha visto, nella ricostruzione offerta nell'impugnato provvedimento, come regista occulto lo SC NI 79, indicato come il capo clan, e, come suo diretto referente il parente SC NI 78 detto o "russo", sia per meglio delineare i contorni del reato associativo di cui al capo 1) della imputazione, è stata posta l'attenzione propria sulla figura dello SC NI 79, delineandosene l'ascesa criminale, anche in quanto figlio di SC NC detto AN, e l'acquisizione da parte dello stesso di una posizione di supremazia non solo all'interno della fazione camorristica facente capo all'omonima famiglia, ma anche nell'intero clan dei CA (v. pagg. 35 e ss.). Sul punto la prova, per vero in alcun modo contestata dagli appellanti, è stata desunta dal materiale intercettivo e dalle dichiarazioni dei principali collaboratori di giustizia (NA ON, AR NN, Di CA EM, GN OR, MO LU, RU NI e LO AF).
Tali apporti probatori sono rivelatori, secondo il G.I.P., del carisma e della posizione verticistica acquisita dallo SC NI 79 quale prosecutore del ruolo già ricoperto dal padre SC NC. Tale criminale caratura è venuta fuori nonostante il tentativo di costui di presentarsi come uomo d'affari e come professionista proprio al fine di dissimulare i plurimi ruoli di matrice criminale, da lui ricoperti all'interno della compagine associativa in qualità di depositario di armi, distributore di risorse agli affiliati, portavoce del padre.
Segue, pertanto, una sintesi delle fonti dichiarative e l'indicazione degli elementi di riscontro alle stesse (conversazioni telefoniche e accertamenti operati in altri processi) posti a base della loro utilizzazione, per la compiuta indicazione dei quali si rinvia al testo della sentenza impugnata".
3. capo sub 1 (art. 416 bis c.p.): per il suddetto reato sono stati ritenuti colpevoli: D'AL AF, NE NC e SC NI.
Questo il capo d'imputazione: "SC NI cl. 78 D'AL AF, NE NC ... per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, per avere partecipato, nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, ad una associazione di tipo mafioso denominata clan dei CA, promossa, diretta ed organizzata, da SC NC di NI, da SC NI di SC NC, da SO PP e da NE NI che, operando prioritariamente sull'intera area della provincia di Caserta, ma anche altrove, si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per la realizzazione dei seguenti scopi: il controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali;
il rilascio di concessioni e di autorizzazioni amministrative;
l'acquisizione di appalti e servizi pubblici;
l'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il libero esercizio del voto, procurando voti a candidati indicati dall'organizzazione in occasione di consultazioni elettorali) e, per tale tramite, il condizionamento della composizione e delle attività degli organismi politici rappresentativi locali;
il condizionamento delle attività delle amministrazioni pubbliche;
il reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali degli ingenti capitali derivanti dalle attività delittuose, sistematicamente esercitate (estorsioni in danno di imprese affidatane di pubblici e privati appalti e di esercenti attività commerciali ed altro);
assicurare impunità agli affiliati attraverso il controllo, realizzato anche con la corruzione, di organismi istituzionali;
l'affermazione del controllo egemonico sul territorio, realizzata anche attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminali rivali e la repressione violenta dei contrasti interni;
il conseguimento, infine, per sè e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi ingiusti;
In particolare ognuno partecipava all'associazione svolgendo le seguenti funzioni:
SC NI, cl. 79 e NE NI, con funzioni rispettivamente di reggente del gruppo SC, il primo, e capo clan del gruppo NE, il secondo;
SC NI, cl. 78, quale preposto del gruppo SC alla gestione degli affari del clan nel settore degli appalti pubblici, banditi nei comuni di influenza dell'organizzazione, come meglio descritto nei capi che seguono ... .
D'AL AF ... NE NC ..., quali imprenditori e comunque coadiutori di SC NI cl. 78 e LL VO EN nella gestione sistematica di un settore cruciale per l'organizzazione delle attività tipiche delle associazioni mafiose SC e NE, ossia nel controllo degli appalti e nella gestione delle attività necessarie per le turbative dei pubblici incanti, nonché per le attività ad esse connesse, con conseguente fruizione da parte del clan di uno strumento di sostentamento stabile e di apparente provenienza lecita ... In Casal di Principe, San NO d'Aversa ed altri comuni della Provincia di Caserta, ed in altri luoghi del territorio Nazionale, reato commesso dall'inizio del 2004, con condotta tutt'ora perdurante".
La sentenza tratta la suddetta imputazione a pag. 249 ss.. Le censure dedotte dagli imputati (D'AL AF 7.1.1.;
NE NC 12.4; SC NI 16.11) sono perfettamente identiche a quelle dedotte con i motivi di appello come desumibile da un semplice confronto e lettura delle pag. 252 (quanto allo SC NI), pag. 259 (quanto al D'AL AF), pag. 262 (quanto allo NE NC) in cui sono riassunti i motivi di appello.
La Corte ha risposto alle suddette doglianze a pag. 253 ss (quanto allo SC NI), a pag. 260 ss (quanto al D'AL AF), a pag. 264 ss (quanto allo NE NC), indicando, in modo analitico le singole prove a carico di ciascuno imputato, e confutando, alla stregua delle suddette prove, le singole tesi difensive con ineccepibili considerazioni di natura logica. In questa sede, tutti e tre i ricorrenti - lungi dal dedurre questioni di diritto - si sono limitati a contestare, chi per un verso, chi per un altro, la concludenza del compendio probatorio evidenziato da entrambi i giudici di merito deducendo pretesi vizi motivazionali ex art. 606 c.p.p., lett. e). Al che deve replicarsi - richiamando i principi di diritto illustrati supra al 1 - che le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso le tesi difensive che, peraltro, non trovano riscontro in alcun atto processuale.
Quanto, infine, alla doglianza dedotta dal solo D'AL AF ( 7.1.2. in parte narrativa) e secondo la quale la pena avrebbe dovuto essere calcolata in base alla normativa vigente al gennaio 2006 (perché l'ultima condotta ascrivibile era quella indicata al capo sub 19 dell'imputazione), è sufficiente rilevare che il capo sub 1, in ordine alla commissione del reato associativo indica l'inizio nel 2004 "con condotta tutt'ora permanente". La circostanza che il capo sub 19, indichi la data di commissione del reato fine al gennaio 2006 è irrilevante perché una cosa è il reato fine, altra è il reato di associativo che, essendo un reato del tutto autonomo dai reati fine, ha, ovviamente, una diversa data di commissione.
4. capo sub 12 (art. 416 bis c.p. - art. 110 c.p.): di tale imputazione è stato ritenuto colpevole - fra gli attuali ricorrenti - il solo imputato ET OM.
Questo il capo d'imputazione: "12) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416 bis c.p. perché, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale impiegato presso l'Ufficio tecnico del Comune di Casal di Principe e fornendo la propria opera nel settore di propria competenza, ossia divulgando notizie riservate in materia di appalti, alterando le gare pubbliche, falsificando i relativi atti ed in genere favorendo l'organizzazione criminale, ricevendo un opportuno compenso per il suo operato, consentiva al clan dei casalesi come indicato al capo 1) - famiglia SC - di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo delle attività economiche legate all'esecuzione di opere pubbliche nel territorio del comune di Casal di Principe e di ottenere concessioni e appalti pubblici nel medesimo territorio, in tal modo assicurando all'organizzazione denominata Clan dei CA, ed in particolare al clan SC un contributo apprezzabile per il sostentamento degli affiliati, l'egemonia sul territorio e l'incremento del proprio prestigio criminale. In Casal di Principe a far data dal 2004 e con condotta in atto".
La Corte tratta la suddetta imputazione a pag. 89 ss della sentenza. La censura dedotta dall'imputato (supra 13.1.) è perfettamente identica a quella dedotta con i motivi di appello come desumibile da un semplice confronto e lettura della pag. 91 ss con le doglianze dedotte con i motivi di ricorso.
Vale, quindi, per l'imputato, mutatis mutandis, quanto appena detto al precedente paragrafo.
Sul punto è appena sufficiente una rapida lettura della motivazione addotta dalla Corte territoriale (pag. 92 ss) per avvedersi dell'assoluta inconsistenza, genericità ed specificità della doglianza in ordine alla pretesa mancanza di prova sull'elemento soggettivo del reato, elemento che, al contrario, emerge a tutto tondo dalla diffusissima motivazione.
La Corte, infatti, dopo un'accurata rassegna del compendio probatorio emerso a carico dell'imputato così conclude (pag. 96): "si deve sottolineare come l'imputato, rendendo possibile la turbativa, abbia concorso a rafforzare l'associazione criminale, aiutando i sodali SC NI 78 e SC NI 79 a consumare un reato fine del sodalizio che in quel momento storico rappresentava un importante punto di partenza dell'attività criminale finalizzata all'accaparramento del danaro pubblico stanziato per l'esecuzione di opere edili da parte degli enti locali, attività che sarà anche suggellata dall'accordo intervenuto, ai fini della congiunta gestione di tale ambito di attività delittuosa, tra SC NI 79 e NE NI, detto "Ò NN, esponenti gli esponenti apicali delle omonime fazioni del clan dei CA. Senza l'apporto del ET OM la turbativa in parola non avrebbe potuto essere realizzata, contemplando tale tipologia di reato, come visto anche in relazione all'organizzazione delle altre turbative oggetto del processo e relative ad opere da eseguirsi nei comuni di Frignano e Piana di Monte Verna, la necessaria complicità di funzionari infedeli addetti agli uffici preposti all'espletamento delle gare. Che poi il ET OM abbia nella sua attività di ufficio anche portato avanti procedure relative a confische operate nei confronti di esponenti mafiosi, è circostanza che in alcun modo elide la gravità delle condotte accertate nel presente procedimento, atteso che quegli atti dell'ufficio si palesavano come doverosi per il ET OM, così come suo dovere, se in buona fede, sarebbe stato quello di impedire e denunziare le irregolarità da lui ben conosciute ed afferenti la gara oggetto della turbativa di cui al capo 5) dell'imputazione".
5. capi sub 5-7-8: per le suddette imputazioni - aventi ad oggetto i lavori per la costruzione dell'impianto di immissione di acque reflue dei collettori BO DI nel canale "ex CasMez" - sono stati ritenuti colpevoli: per il capo sub 5 (art. 353 c.p., commi 1-2 e L. n. 203 del 1991, art. 7), gli imputati: D'AL AF,
SC UI, ET OM, SC NI, CA OM e NE NC;
per il capo sub 7 (art. 326 c.p., commi 1-3 e art. 7, L. cit.) gli imputati ET OM e
SC NI;
per il capo sub 8 (art. 491 c.p., - art. 476 c.p. e art. 7, legge cit.) gli imputati ET OM e SC NI.
Questi i capi d'imputazione:
"5) per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 353 c.p., commi 1 e 2 e L. n. 203 del 1991, art. 7 perché, in concorso tra loro e nelle qualità di seguito indicate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, attraverso la predisposizione concordata di offerte con gli imprenditori partecipanti, nonché l'allontanamento mediante l'impiego della forza d'intimidazione derivante dall'appartenenza al clan dei CA degli imprenditori non disponibili ad assecondarne le richieste, nonché attraverso la sistematica violazione del segreto di Ufficio e gli accordi con i pubblici funzionari preposti alla gestione della gara nel singolo comune, turbavano il pubblico incanto relativo ai lavori necessari per la costruzione dell'impianto di immissione di acque reflue dei collettori BO DI nel canale "ex CasMez" presso il comune di Casal di Principe. In particolare: SC NI del 79 e SC MA quali mandanti ed istigatori, nonché affiliati con mansioni apicali in condizioni di assicurare ai soggetti sopra indicati la "copertura" del clan dei casalesi e la possibilità di utilizzarne la "ditta" nell'esercizio delle attività di turbativa. Lo SC MA anche con compiti di ausilio a SC NI, cl. 78, nell'organizzazione della turbativa. D'AL PP, D'AL AF, SC NI classe 78, SC UI quali organizzatori della turbativa d'asta e materiali esecutori delle attività di predisposizione delle offerte concordate D'IE LE, GA QU, NE NC, NO MA CA OM, quali imprenditori che direttamente o per interposta persona, si prestavano a concordare le offerte e fornire le cc.dd. buste di appoggio per truccare la gara d'appalto; ET OM, pubblico funzionario addetto alla gestione amministrativa della gara d'appalto e dell'asta, con il compito di rivelare i nomi degli imprenditori che avevano preso visione del bando al fine di consentirne "l'avvicinamento", nonché con il compito di risolvere eventuali problemi sorti in corso di gara e che potessero modificare l'attesa di aggiudicazione per la ditta concordata, anche attraverso la falsificazione di atti pubblici. Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di favorire l'organizzazione camorristica c.d. dei CA ed in particolare la fazione egemone in Casal di Principe, facente capo a SC NC, PA NI e SC NI di SC NC, che incaricava della gestione del settore legato alla presenza del clan nel controllo degli appalti pubblici locali lo SC NI cl. 78".
"7) SC NI cl. 78 e ET OM per il delitto p. e p. dall'art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2), art. 326 c.p., commi 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7 perché in concorso ed unione tra loro, allo scopo di commettere il reato di turbativa d'asta descritto al capo che precede, con la violazione da parte del ET OM dei doveri inerenti alla sua qualità di impiegato comunale e comunque abusando della sua funzione rivelava a SC NI, cl. 78, il contenuto dell'offerta presentata dall'imprenditore TA NI, per la gara relativa all'aggiudicazione dei lavori necessari alla costruzione dell'impianto di immissione di acque reflue dei collettori BO DI nel canale "ex CasMez" presso il comune di Casal di Principe, in tal modo avvalendosi illegittimamente di notizie di ufficio, che dovevano rimanere segrete, allo scopo di procurare a se stesso ed allo SC NI un indebito profitto patrimoniale, consistente, per quest'ultimo nell'ottenere l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa prestanome da lui designata. Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di favorire l'organizzazione camorristica c.d. dei CA ed in particolare la fazione egemone in Casal di Principe, facente capo a SC NC, PA NI e SC NI di SC NC, che incaricava della gestione del settore legato alla presenza del clan nel controllo degli appalti pubblici locali lo SC NI cl. 78. In Casal di Principe, fino all'8.9.2004. In Casal di Principe, fino al settembre 2004". "8) SC NI cl. 78, SC UI, ET OM: per il delitto p. e p. dagli artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2), artt. 491 476 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7
perché, in concorso ed unione tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, allo scopo di commettere il reato di turbativa d'asta per la gara relativa all'aggiudicazione dei lavori necessari alla costruzione dell'impianto di immissione di acque reflue dei collettori BO DI nel canale "ex CasMez" presso il comune di Casal di Principe, falsificavano materialmente gli atti di gara ed in particolare, su indicazione del ET OM, che li aveva preavvertiti della necessità di modificare le offerte già pervenute presso la Casa Comunale allo scopo di pilotare l'assegnazione della gara alla ditta prestanome dello SC NI, cl. 78, sopprimevano le precedenti offerte formulate dalle ditte GA QU e D'AL AF, e provvedevano a sostituirle con altre, parimenti in busta chiusa, che contenevano le percentuali matematicamente necessarie per consentire l'aggiudicazione alla ditta del D'AL AF. Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di favorire l'organizzazione camorristica c.d. dei CA ed in particolare la fazione egemone in Casal di Principe, facente capo a SC NC, PA NI e SC NI di SC NC, che incaricava della gestione del settore legato alla presenza del clan nel controllo degli appalti pubblici locali lo SC NI cl. 78. In Casal di Principe, in data antecedente e prossima al 19.9.2004".
La suddetta vicenda è illustrata dalla Corte territoriale da pag. 38 a pag. 43.
La Corte, poi, tratta:
la posizione di SC NI (il quale non aveva dedotto alcun motivo di doglianza in ordine al capo sub 5) da pag. 43 a pag. 51;
la posizione di ET OM da pag. 51 a pag. 59;
la posizione di SC UI da pag. 59 a pag. 63;
la posizione di NE NC a pag. 64: l'imputato, con il presente ricorso, non ha dedotto alcuno specifico motivo di doglianza;
la posizione di CA OM da pag. 65 a pag. 67;
il D'AL AF, con il presente ricorso, non ha dedotto alcuno specifico motivo di censura.
5.1. Violazione dell'art. 178, lett. E) - art. 603 c.p.p.: sono le sole doglianze di natura processuale dedotte unicamente dall'imputato CA OM ed illustrate supra in parte narrativa ai 5.1. - 5.2..
Entrambe le censure sono infondate.
5.1.1. Sulla prima (violazione dell'art. 178 c.p.p.), questa Corte, da un controllo degli atti processuali, ha appurato quanto segue. In data 27/05/2013, la difesa del CA OM, dedusse: a) l'omessa notifica dell'estratto contumaciale;
b) l'omessa avviso di deposito della sentenza di primo grado.
La Corte territoriale, con ordinanza del 24/09/2013, disattese la prima eccezione osservando che "l'imputato CA OM fu assente e non contumace in primo grado, per cui alcuna notifica andava effettuata allo stesso": la suddetta eccezione non risulta riproposta in questo grado di giudizio.
La seconda eccezione fu respinta in quanto "il CA OM ha proposto appello con atto depositato l'11/10/2012 dall'avv.to Barbieri, nella duplice qualità di difensore e procuratore speciale, per cui è da ritenersi esaurita la facoltà di autonoma impugnazione anche in capo all'imputato"; la suddetta affermazione trova, in effetti, un puntuale riscontro nell'atto di appello del 11/10/2012 dove, in epigrafe, si trova testualmente scritto: "il sott. avv.to Alessandro Barbieri, nella qualità di difensore di fiducia e procuratore speciale di CA OM .... dichiara a norma dell'art. 571 c.p.p. di proporre impugnazione ...". Pertanto, la doglianza dev'essere ritenuta manifestamente infondata, in quanto la conclusione giuridica alla quale la Corte territoriale è pervenuta sulla base della procura speciale in atti, è ineccepibile tant'è che lo stesso ricorrente, si è ben guardato, nell'esporre in punto di fatto la doglianza, di indicare quel dato fattuale di importanza dirimente per la soluzione della controversia.
5.1.2. in ordine alla seconda doglianza (violazione dell'art. 603 c.p.p.), la Corte territoriale l'ha disattesa (pag. 65) con la seguente testuale motivazione: "Non può essere acquisita ed utilizzata la documentazione tardivamente prodotta solo nell'udienza del 3-2-2014, dopo l'inizio delle discussioni delle parti (alcuna richiesta di rinnovazione è inserita nell'atto di appello). In particolare la consulenza grafica con la quale l'imputato intenderebbe dimostrare di non avere mai sottoscritto, tra l'altro, il modulo contenete l'offerta e la richiesta di partecipazione alla gara come impresa singola, entrambi relativi alla gara di appalto di cui al capo 5) della rubrica, è prodotta a sostegno di profili di censura (la falsità di sottoscrizioni apposte a documenti mai prodotti in giudizio sebbene risalenti all'anno 2004 ed estratti da atti in possesso di una pubblica amministrazione) neppure inseriti nell'atto di appello tempestivamente depositato. Rileva, inoltre, la Corte che l'acquisizione di tali atti è da ritenere inammissibile anche in quanto trattasi di documentazione preesistente rispetto al giudizio di primo grado ed il cui esame non è indispensabile ai fini della decisione in considerazione degli illustrati elementi probatori già in atti esistenti (v., in merito ai poteri riconosciuti al giudice di appello in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, esercitabili ex officio o su sollecitazione delle parti, da ultimo, Cass., Sez. 2^, Sentenza n. 45329 del 01/10/2013, che sancisce la possibilità di dare ingresso a nuovi mezzi di prova nel giudizio abbreviato in appello, quanto non trattasi di prove sopravvenute, solo allorquando non sia possibile pervenire alla decisione allo stato degli atti)".
Si tratta di motivazione ampia, congrua e logica del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale:
a) la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606, attraverso il richiamo all'art. 495 c.p.p., comma 2, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività: ex plurimis Cass. 4981/2003 Rv. 229665; Cass. 43526/2012 Rv. 253707;
b) l'acquisizione di una prova documentale, nel giudizio di appello, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti: Cass. 36422/2011 Rv. 250933: ma, sul punto, la motivazione addotta dalla corte territoriale è amplissima, logica e coerente, sicché non è suscettibile di censura alcuna.
5.2. Come si è detto al precedente p. 5., gli imputati che, in relazione al capo sub 5 (art. 353 c.p., commi 1-2), hanno dedotto specifiche censure sono SC UI (in parte narrativa al 15.1.), CA OM (p.p. 5.3. - 5.4.) e ET OM (p. 13.2.) i quali hanno sostenuto la propria estraneità al suddetto reato deducendo l'inconferenza delle prove addotte a loro carico da entrambi i giudici di merito in quanto le intercettazioni erano rimaste prive di alcun riscontro e non erano affatto univoche. La doglianza, comune a tutti i tre i ricorrenti, è infondata. In punto di diritto, innanzitutto, è opportuno rammentare che le intercettazioni vanno ritenute vere e proprie prove per le quali non è necessario alcun riscontro ex art. 192 c.p.p., comma 3, dovendo essere valutate alla stregua dei criteri di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2. Di conseguenza possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precise e non equivoche, cioè non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile, nel senso che devono essere connotate dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi. In mancanza di tali requisiti, possono assumere valore di solo indizi sicché per raggiungere la prova a carico dell'imputato occorre che vi siano ulteriori indizi che, unitariamente considerati, formino un compendio probatorio grave, preciso e concordante: ex plurimis Cass. 3882/2011 Rv. 251527 ; Cass. 21726/2004 Rv. 228573.
La problematica, quindi, stante i limiti del presente giudizio (supra 1), si riduce alla seguente verifica: a) se il contenuto delle intercettazioni sia attinente al capo d'imputazione; b) se sia preciso ed inequivoco;
c) se la Corte abbia dato una risposta congrua e logica alle tesi difensive.
La risposta non può che essere positiva atteso che: a) la Corte, a carico di ciascuno degli imputati, ha, da una parte, evidenziato le prove dirette (intercettazioni) e logiche in base alle quali la tesi accusatoria doveva ritenersi fondata, e, dall'altra, ha focalizzato e stigmatizzato il ruolo avuto da ciascuno di essi (e descritto nel capo d'imputazione); b) le intercettazioni, analiticamente indicate e, spesso trascritte nel loro contenuto, sono inequivoche secondo l'incensurabile giudizio espresso sul punto dalla Corte in modo ampiamente e logicamente motivato;
c) la Corte, infine, ha confutato le varie tesi difensive, tutte perfettamente identiche a quelle riproposte nel presente grado di giudizio e, quindi, meramente alternative non essendo stati evidenziati, se non in modo surrettizio, vizi motivazionali di alcun genere.
5.3. capi sub 7-8: per i suddetti capi d'imputazione sono stati condannati i soli ET OM e SC NI i quali hanno dedotto le censure illustrate supra in parte narrativa rispettivamente ai p.p. 13.3. - p.p. 13.4. e 16.2.-16.3., peraltro perfettamente sovrapponibili.
La Corte territoriale ha indicato gli elementi di prova a carico degli imputati, confutandone la tesi difensiva:
- relativamente al reato sub 7 (art. 326 c.p.) a pag. 46 ss (quanto allo SC NI) e a pag. 56 ss (quanto al ET OM);
- relativamente al reato sub 8 (art. 476 c.p. - art. 491 c.p.) a pag. 49 ss (quanto allo SC NI) e a pag. 58 (quanto al ET OM).
Le censure dedotte in questa sede non sono altro che una tralaticia riproposizione di quelle già dedotte davanti ai giudici di merito ma da questi confutate in modo ampio, congruo e logico alla stregua di riscontri di natura fattuale e logici puntualmente indicati: di conseguenza, le censure non possono che essere disattese. La reiezione delle suddette censure consente il rigetto anche della doglianza dedotta da SC NI ed illustrata al p. 16.4. della presente parte narrativa.
6. capo sub 6: di tale imputazione - che rappresenta la conseguenza dei precedenti capi d'imputazione - sono stati ritenuti colpevoli D'AL AF, SC NI e SC UI. Il fatto addebitato agli imputati è quello descritto nel seguente capo d'imputazione: "artt. 81 e 110 c.p., L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e L. n. 203 del 1991, art. 7 perché, in concorso e previo accordo fra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di sequestro preventivo e confisca di beni frutto di reimpiego di capitali illeciti, nonché al fine di aggirare le disposizioni di cui al D.L. 08 agosto 1994, n. 490, art. 4 e D.P.R. n. 252, del 03 giugno 1998, art. 10 e consentire la realizzazione di condotte di riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita, SC NI cl. 78, SC NI cl. 79, SC UI, SC MA, quali istigatori ed organizzatori, realizzavano una serie di atti giuridici allo scopo di attribuire fittiziamente la posizione contrattuale di impresa aggiudicatrice dell'appalto di opere pubbliche relativo ai lavori necessari per la costruzione dell'impianto di immissione di acque reflue dei collettori BO DI nel canale "ex CasMez" presso il comune di Casal di Principe alle ditte facenti capo a D'AL AF e D'AL PP (quest'ultimo poi deceduto), che la acquistavano consapevoli dello scopo, restando in realtà la gestione dell'attività di impresa la riscossione dei proventi interamente riferibili a SC NI cl. 78 e SC UI, il primo quale incaricato da parte di SC NI cl. 79 della gestione dei lavori pubblici per conto del clan dei CA, fazione facente capo a SC NC, detto Sandokan. Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di favorire l'organizzazione camorristica c.d. dei CA ed in particolare la fazione egemone in Casal di Principe, facente capo a SC NC, PA NI e SC NI di SC NC, che incaricava della gestione del settore legato alla presenza del clan nel controllo degli appalti pubblici locali lo SC NI cl. 78. In Casal di Principe, con più condotte continuate sino al settembre 2005". La Corte territoriale ha indicato gli elementi di prova a carico degli imputati, confutandone la tesi difensiva a pag. 69 ss (quanto a SC NI e SC UI), e a pag. 71 ss (quanto al D'AL AF).
In questa sede, i ricorrenti hanno dedotto le censure illustrate nella presente parte narrativa ai p.p. 7.2. (D'AL), 15.2. (SC UI), 16.1. (SC NI) che sono perfettamente identiche a quelle dedotte in sede di appello e che possono essere sintetizzate sotto due profili: a) censura in diritto:
non configurabilità del contestato reato in ordine al contratto di appalto;
b) censure in fatto: insussistenza del dolo (D'AL AF) e travisamento della prova derivante dall'intercettazione (SC NI e SC UI).
In ordine alla pretesa non configurabilità del contestato reato per i contratti di appalto, va osservato quanto segue.
In punto di fatto, è pacifico ed incontestato che l'interposizione vi fu (cfr pag. 69-70 sentenza impugnata).
In punto di diritto, deve rilevarsi che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies convertito nella L. n. 356 del 1992) è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato consiste, quindi, in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel realizzare volontariamente tale situazione al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza: ex plurimis Cass. 30165/2007 Rv. 237595.
Proprio alla stregua dell'amplissima terminologia adoperata (denaro, beni o altre utilità, termine quest'ultimo che rinvia, in contrapposizione ai primi due, a qualsiasi fattispecie in grado di realizzare il meccanismo fraudolento vietato dalla norma) questa Corte ha ritenuto che "l'espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata;
ne consegue che anche l'affitto di un ramo di azienda può integrare un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale "dominus": ex plurimis Cass. 52616/2014 Rv. 261613. E, nel caso di specie, non vi può essere alcun dubbio, come ha ineccepibilmente rilevato la Corte territoriale (pag. 69), che anche il contratto di appalto "fonte per uno dei contraenti il diritto ad incassare, a titolo di prezzo per l'esecuzione dell'opera, ingenti somme di danaro (l'importo era di oltre 750.000,00 Euro), può costituire quella "utilità" prevista nella L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. In tal caso, infatti, la comprovata appartenenza al clan SC degli artefici dell'intestazione fittizia, SC NI 78 ed il cugino SC NI 79, ed il rapporto di stretta parentela esistente tra costoro e lo SC UI, suscettibile di essere attinto da misure patrimoniali di natura preventiva in quanto titolare di ingenti possedimento immobiliari e pienamente coinvolto nella commissione del delitto di turbativa d'asta aggravata dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 rendono evidente come tale intestazione fosse finalizzata non solo ad allontanare i sospetti che l'utilizzo del cognome SC avrebbe immediatamente destato, ma anche a sottrarre ad eventuali sequestri anche il danaro costituente l'utile dell'appalto".
La censura, pertanto, dev'essere respinta alla stregua del seguente principio di diritto: "In tema di trasferimento fraudolento di valori (D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies) l'espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata;
ne consegue che anche un contratto di appalto gestito apparentemente dall'impresa formalmente aggiudicataria ma, in realtà, gestito da chi abbia interesse ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali, il quale ne riscuota anche i proventi, integra un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale "dominus".
Quanto alle censure di merito, ben poco resta da dire: i ricorrenti non hanno fatto altro che riproporre tralaticiamente le proprie tesi difensive, senza evidenziare, se non in modo surrettizio, vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità. In particolare, la Corte:
- ha ampiamente spiegato le ragioni per cui il D'AL AF era perfettamente consapevole "di muoversi in tale intricato ambito criminale" (pag. 88). La circostanza che la Corte abbia scritto che "di esemplare chiarezza, come argomentato dal primo giudice (v. pagg. 275 e ss. dell'impugnata sentenza in cui la vicenda è specificamente ricostruita) sono i riferimenti che lo SC NI 78 e l'impaurito D'AL AF fanno al clan SC ..." non significa che, come ha ipotizzato il ricorrente D'AL AF, sia configurabile nei suoi confronti una sorte di esimente riconducibile all'art. 54 c.p., non solo perché non basta il semplice "spavento", ma anche perché la Corte, subito dopo, si è affrettata a precisare che il D'AL AF non era un semplice imprenditore, ma era un imprenditore colluso tant'è che è stato condannato, come si è visto, come concorrente esterno, anche per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (capo sub 1 supra 3.);
- ha confutato, in modo specifico (pag. 69 ss), la tesi difensiva di entrambi gli imputati SC secondo i quali i presupposti del reato mancherebbero del tutto "se solo si tiene nel debito conto l'ipotesi ricostruttiva dell'intero contesto, secondo cui più imprenditori "ruotavano" nell'assegnazione delle differenti gare d'appalto, operando in tal modo una spartizione delle gare cui partecipavano, di talché l'impresa aggiudicataria era realmente esistente e giuridicamente capace, salva la circostanza di una associazione di fatto per la condivisione degli utili", obiettando che, al contrario, i suddetti imputati avevano inteso effettuare l'intestazione fittizia proprio al fine di eludere la norma di cui all'art. 12 quinquies cit. e non certo perché, nella pretesa "rotazione", era venuto il loro turno: "Il contenuto della conversazione n. 573 del 4-8-2004 in alcun modo stride con tale ricostruzione, dando atto il colloquio non del motivo per cui si era scelto di procedere ad una intestazione fittizia, bensì solo del perché a fungere da prestanome sarebbe stato chiamato proprio il D'AL AF".
7. capi sub 16 (art. 353 c.p., commi 1-2) - 17 (artt. 476, 479 e 491 c.p.): le suddette imputazioni hanno ad oggetto la turbativa d'asta relativamente all'appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del comparto n 1 dell'area p.i.p. del comune di Frignano, nonché la redazione di falsi atti pubblici "al fine di turbare l'asta, alterando la documentazione allegata da singole imprese anche attraverso la soppressione e la sottrazione dai fascicoli di documenti e certificati, e rivedendo precedenti valutazioni, in particolare al fine di estromettere la ditta facente capo a RO QU e quella riferibile al fratello RO PP, così facendo risultare vincitrice per effetto della alterazione della media, la ditta di D'AL PP".
Di tali reati sono stati ritenuti colpevoli:
- quanto al reato sub 16: D'AL AF, NE NC e SC NI: ha proposto ricorso, però, il solo SC NI che ha dedotto la censura illustrata 16.5. della presente parte narrativa;
- quanto al reato sub 17: D'AL AF e SC NI, i quali hanno dedotto le censure illustrate rispettivamente ai 7.3. e 16.5. della presente parte narrativa.
La Corte territoriale, dopo avere ricostruito la vicenda a pag 128 ss della sentenza, ha confutato i motivi di appello dedotti da SC NI e D'AL AF alle pag. 132 ss e 134 ss.. In questa sede, entrambi i ricorrenti hanno ribadito tralaticiamente le stesse doglianze dedotte in sede di appello ma ampiamente confutate dalla Corte territoriale con motivazione ampia, congrua, logica ed aderente all'evidenziato compendio probatorio. In particolare, del tutto generico ed aspecifico, rispetto all'amplissima motivazione addotta dalla Corte, è il motivo dedotto dallo SC NI per entrambi i capi di imputazione. Quanto, infine, alla censura dedotta dal D'AL AF, con la quale il ricorrente ha lamentato l'insussistenza di una prova diretta a suo carico, va osservato che la Corte ne ha dato atto, ma ha ritenuto la colpevolezza dell'imputato sulla base di plurimi indizi che, valutati unitariamente, hanno fornito un quadro accusatorio grave, preciso e concordante. Poiché la motivazione non palesa alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà (tant'è che lo stesso ricorrente non ne segnala alcuna), la doglianza non può che essere respinta.
8. capi sub 19 (art. 353 c.p., commi 1-2) - 20 (art. 513 bis c.p.) - 21 (artt. 319-321 c.p.): le suddette imputazioni hanno ad oggetto:
a) la turbativa del pubblico incanto relativo all'aggiudicazione dei lavori di completamento impianto sportivo 3 lotto e dei lavori di realizzazione parcheggio con sottostanti locali pubblici alla fraz. Villa S. Croce 1^ lotto 3 stralcio - presso il comune di Piana di Monte Verna: per tale reato sono stati condannati: SI AT;
AS NO;
D'AL AF (non ricorrente); EL VI CE;
NE NC;
VI NO;
SC NI (non ricorrente);
b) il compimento di atti di concorrenza sleale, consistiti nel costringere "gli imprenditori interessati a partecipare agli incanti relativi all'aggiudicazione dei lavori di completamento impianto sportivo 3^ lotto e dei lavori di realizzazione parcheggio con sottostanti locali pubblici alla fraz. Villa S. Croce 1^ lotto 3 stralcio - presso il comune di Piana di Monte Verna, a rinunciare alla presentazione di offerte ...": per tale reato sono stati condannati NE NC e SC NI;
c) la corruzione di CC MA, dirigente tecnico del Comune di Piana di Monte Verna, finalizzata al compimento di atti di turbativa degli incanti pubblici banditi dallo stesso comune: per tale reato sono stati condannati NE NC e SC NI.
8.1. capo sub 19: art. 353 c.p.. 8.1.1. SI AT: costui è stato condannato per essersi prestato, nella sua qualità di imprenditore a concordare le offerte e fornire le cc.d.d buste di appoggio per truccare la gara di appalto.
L'imputato, ha dedotto le censure illustrate al 3.2. (sub a: per la gara per l'impianto sportivo;
sub b: per la gara relativa ala parcheggio) della presente parte narrativa, censure che attengono al merito della vicenda processuale in quanto, da una parte, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2 (sub a), e, dall'altra (sub b), un vizio motivazionale in ordine alla valutazione del compendio probatorio (intercettazioni).
La Corte, a pag. 162-163, ha illustrato il contenuto dell'atto di appello: un semplice raffronto fra il suddetto atto ed i motivi del presente ricorso consente di affermare che le doglianze sono perfettamente identiche.
La Corte, da pag. 164 a 166, ha confutato le doglianze dedotte, spiegando le ragioni del proprio convincimento alla stregua di puntuali riscontri fattuali e logici.
Le censure dedotte in questa sede, pertanto, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di ottenere una nuova ed alternativa valutazione del medesimo compendio probatorio: il che, non essendo consentito in questa sede (cfr. 1), comporta la reiezione della doglianza.
8.1.2. AS NO: anche costui è stato condannato per essersi prestato, nella sua qualità di imprenditore, a concordare le offerte e fornire le cc.dd. buste di appoggio per truccare la gara di appalto.
L'imputato, ha dedotto le censure illustrate al 4.1. della presente parte narrativa, censure che attengono al merito della vicenda processuale in quanto, si lamenta l'inconsistenza ed insufficienza del compendio probatorio.
La Corte, a pag. 155 e 156, dopo avere illustrato la tesi difensiva (identica a quella riproposta in questa sede) l'ha confutata rilevando che il compendio probatorio (intercettazioni) testimonia "con certezza il coinvolgimento del prevenuto nella turbativa come "fornitore" di busta di appoggio".
Vale, quindi, per il ricorrente quanto appena detto per il SI AT.
8.1.3. EL VI CE: anche costui è stato condannato per essersi prestato, nella sua qualità di imprenditore a concordare le offerte e fornire le cc.dd. buste di appoggio per truccare la gara di appalto.
L'imputato, ha dedotto le censure illustrate al 8.1. della presente parte narrativa, censure che attengono al merito della vicenda processuale in quanto, si lamenta l'inconsistenza ed insufficienza del compendio probatorio.
La Corte, a pag. 158, dopo avere illustrato la tesi difensiva (identica a quella riproposta in questa sede) l'ha confutata rilevando che il compendio probatorio costituito da numerose intercettazioni era rimasto corroborato "dalla circostanza della effettiva presenza dell'impresa EL VI CE nel novero di quelle ammesse ad entrambe le gare e dall'ulteriore importante conferma che viene dalle dichiarazioni rese dallo NE NC, che in sede di interrogatorio indicava proprio la impresa del EL VI CE come la fornitrice di una delle buste (si badi bene, consegnata in bianco) utilizzate per la turbativa (in tal modo assume certezza anche l'identificazione nell'imputato di quel "CE" o "Cesarino" di cui alle menzionate conversazioni".
Vale, quindi, per il ricorrente quanto appena detto per il SI AT.
8.1.4. VI NO: anche costui è stato condannato per essersi prestato, nella sua qualità di imprenditore a concordare le offerte e fornire le cc.dd. buste di appoggio per truccare la gara di appalto.
L'imputato, ha dedotto le censure illustrate ai 14.1. - 14.2. della presente parte narrativa.
La censura di cui al 14.1. (omessa valutazione della memoria depositata all'udienza del 24/11/2011) è manifestamente infondata per la semplice ragione che si tratta di memoria depositata davanti al giudice di primo grado.
Quindi, si tratta di censure che avrebbero dovuto essere dedotte con i motivi di appello ed in modo specifico: il che non risulta essere stata fatto.
La censura di cui al 14.2. (compendio probatorio insufficiente) è stata confutata, conclusivamente, a pag. 162 nei seguenti termini:
"La citazione della ditta Bera, della quale era legale rappresentante il VI NO, e la presenza di tale ditta tra le imprese concorrenti nelle due gare, sono elementi che se letti in combinato disposto con l'affermazione più volte effettuata dallo SC NI che le ditte erano tutte da lui controllate e, soprattutto, con le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dallo NE NC, che indicava tra le ditte compiacenti anche la Bera di VI NO, offrono la prova certa del consapevole coinvolgimento del VI NO nelle due turbative d'asta".
Non avendo, pertanto, il ricorrente evidenziato, se non in modo surrettizio, vizi motivazionali di alcun genere, vale anche per lui quanto detto per il SI AT.
Infine, quanto alla doglianza secondo la quale la Corte, in ordine al trattamento sanzionatorio, nulla avrebbe detto sull'aggravante di cui all'art. 353 c.p., comma 2, va osservato che il primo giudice ha inflitto la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa "(P.b, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 900,00 di multa;
ridotta per il rito alla pena determinata)". Dalla suddetta quantificazione si evince non solo che il giudice non ha tenuto conto dell'aggravante (perché, altrimenti, avrebbe dovuto effettuare il bilanciamento) ma ha anche errato (a favore del ricorrente), come ha stigmatizzato la Corte, avendo dichiarato le attenuanti equivalenti all'aggravante di cui all'art. 7 nonostante il divieto di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, comma 2. 8.2. capo sub 20 (art. 513 bis c.p.): per tale imputazione sono stati condannati sia NE NC che SC NI per avere compiuto atti di concorrenza sleale costringendo gli imprenditori interessati a partecipare agli incanti indicati nel capo sub 19 dell'imputazione, a rinunciare alla presentazione di offerte. Entrambi gli imputati (NE NC con il motivo di cui al 12.1.; SC NI con il motivo di cui al 16.6.) hanno reiterato la tesi secondo la quale il reato di cui all'art. 513 bis c.p. avrebbe dovuto essere dichiarato assorbito in quello di cui all'art. 353 c.p. in quanto la minaccia non era altro che una modalità della turbativa d'asta di cui al capo sub 19) dell'imputazione.
La Corte territoriale (pag. 147 ss), ha respinto la doglianza sul presupposto della diversità della ratio e dei beni giuridici tutelati dalle due norme, adducendo la seguente testuale motivazione:
"Tra le due norme, pertanto, può configurarsi il concorso formale e, per l'effetto, deve escludersi qualsivoglia ipotesi di reciproco assorbimento. EL resto nella fattispecie concreta oggetto del presente processo l'entità dell'attività di dissuasione posta in essere dallo SC NI 78 e dallo NE NC, nei confronti di una vastissima schiera di imprenditori che erano potenzialmente interessati alla presentazione di una offerta per le gare di cui all'imputazione, assunse una valenza profondamente condizionante il settore economico dei lavori pubblici nel comune di Piana di Monte Verna, producendo, di fatto, un annullamento della concorrenza in tale settore dell'economia locale, dalla quale venivano allontanati soggetti che, in una normale dinamica imprenditoriale, ne sarebbero stati importanti attori. È proprio l'effetto dell'inaridimento della libera concorrenza indotto dall'allontanamento, certamente non limitato alle turbative in parola, bensì ad un intero contesto economico, quale quello dei lavori pubblici in interi ambiti territoriali locali (certamente un imprenditore minacciato con metodi camorristici avrebbe anche per altri pubblici incanti quantomeno esitato ad attivarsi per partecipare), che le condotte punite dal capo 20) della rubrica potenzialmente avevano nei confronti delle forze imprenditoriali sane, che rappresenta l'elemento caratterizzante della previsione delittuosa di cui all'art. 513 bis c.p. rispetto a quello del delitto di "Turbata libertà degli incanti".
La doglianza, riproposta nei medesimi termini in questo grado di giudizio, va disattesa per le ragioni di seguito indicate. Va preliminarmente dato atto che, nell'ambito di questa Corte di legittimità, in ordine a quale sia la condotta materiale oggetto del reato di cui all'art. 513 bis c.p., vi è contrasto.
8.2.1. Secondo una prima tesi, "Ai fini dell'integrazione del reato d'illecita concorrenza con violenza o minaccia qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente d'autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva configura un atto di concorrenza illecita": Cass. 44169/2008 rv. 241683. Nella suddetta fattispecie (consistita in danneggiamenti, aggressioni e minacce poste in essere per conto di un negoziante nei confronti di un altro al fine di indurre quest'ultimo a non praticare prezzi di vendita inferiori), si è, infatti, sostenuto che "... L'interesse tutelato consiste in primo luogo nel buon funzionamento dell'intero sistema economico e ciò perché, come è stato rilevato, con tale norma si è voluto più che reprimere forme di concorrenza sleale impedire che tramite comportamenti violenti o intimidatori siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza al fine di acquisire illegittimamente posizioni di preminenza o di dominio. In secondo luogo nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore (Cass. rv. N. 232650). Quindi qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva configura l'atto di concorrenza illecita prevista dalla norma in questione".
Su questa linea interpretativa, si collocano anche: Cass. 13691/2005, rv. 231129; Cass. 450/1995, rv. 201578; Cass. 3492/1989, rv. 180706;
Cass. 19713/2005 Rv. 231968 che, in modo netto, in motivazione, ha ritenuto che: "il testo dell'art. 513 bis c.p. (che fa esclusivo riferimento ad "atti di concorrenza con violenza o minaccia") e la ratio della norma (assicurare che "la concorrenza sia non solo libera ma anche liberamente attuata": Cass., sez. 6^, 9 gennaio - 6 marzo 1989, Spano, riv. n. 180706) non lasciano dubbi sul fatto che la concorrenza sleale punita dalla norma in esame si realizza sia quando la violenza o la minaccia è esercitata in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, sia quando l'obiettivo è perseguito in modo indiretto agendo nei confronti di terzi (clienti attuali o potenziali o collaboratori dell'imprenditore concorrente). Ai fini del reato, in altri termini, si richiede esclusivamente l'esistenza di comportamenti caratterizzati da minaccia o violenza (indipendentemente dalla direzione della stessa) idonei a realizzare una concorrenza illecita cioè a controllare o condizionare le attività commerciali, industriali o produttive di terzi con forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata (in questo senso Cass., sez. 3^, 15 febbraio - 24 marzo 1995, Tamborrini, riv. n. 201578)".
8.2.2. Secondo, invece, la tesi più recente e maggioritaria, l'elemento oggettivo del reato, consiste nella repressione delle sole condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l'altrui libera concorrenza, e però poste in essere al di fuori dell'attività concorrenziale, ferma restando l'eventuale riconducibilità di queste ad altre fattispecie di reato:
cfr., in tal senso, Cass. 29009/2014 Rv. 260039; Cass. 16195/2013 Rv. 255398 (fattispecie nella quale è stata qualificata come minaccia la condotta del titolare di una ditta di trasporti, che aveva intimato al responsabile di una impresa concorrente di non avvalersi della collaborazione di un ex socio); Cass. 6541/2012 Rv. 252435 (fattispecie in cui gli agenti, facenti capo ad una società riconducibile ad appartenenti ad un clan mafioso, svolgevano una funzione di mera intermediazione parassitaria inducendo agli imprenditori di rifornirsi di ferro presso un'impresa da loro imposta).
Secondo questa tesi, la norma individua l'elemento oggettivo nel compimento "di atti di concorrenza" posti in essere con violenza o minaccia, per tali dovendosi intendere soltanto quelle condotte concorrenziali, già illecite sotto il profilo civilistico - quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc. - ma realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale.
La ratio della norma, quindi, è individuata nella tutela della libera concorrenza. Si ritiene che scopo della norma sia di vietare all'imprenditore (soggetto attivo) pratiche di concorrenza civilisticamente illecite e inoltre svolte con violenza o minacce con le quali tende a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle. La libertà di concorrenza, quindi, assurgerebbe a tutela diretta nella norma in esame proprio perché viene represso un atto di concorrenza sleale: già come tale civilisticamente illecito. A contrario, quindi, non rientrerebbero nella previsione della suddette norme tutti quei comportamenti con i quali l'agente impedisce atti di concorrenza lecita da parte di altri imprenditori anche se, quel comportamento, sia pure indirettamente, sia finalizzato ad ottenere un vantaggio economico. In altri termini, secondo questo orientamento, quando l'imprenditore compie atti di violenza o minaccia slegati da atti concorrenziali tipici suoi propri, pur se mirati contrastare o scoraggiare l'altrui libera concorrenza e, quindi, a limitare la concorrenza altrui (in terminis Cass. 46756/2005 riv 232650), sono applicabili di volta in volta solo quelle norme che sanzionano il comportamento tenuto dall'agente nel singolo caso (violenza privata;
estorsione;
danneggiamento ecc...).
In tal caso, la libertà di concorrenza - differentemente da quanto previsto dall'art. 513 bis c.p. - viene tutelata con la repressione dell'atto minaccioso o violento con il quale l'agente mira a limitare l'altrui libera concorrenza (sia pure al fine di ricavare, indirettamente, un vantaggio) ma, non, appunto, in base all'art. 513 bis c.p., ma in base alle diverse norme che reprimono le condotte violente.
Le convinzioni su cui si basa l'orientamento in esame sono limpidamente sintetizzate in Cass. 46756/2005 cit., dove si afferma, in motivazione, che "Il testo legislativo restringe l'ambito di applicabilità dell'art. 513 bis c.p., alle condotte concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale;
pertanto, vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (boicottaggio, storno di dipendenti, rifiuto di contrattare etc.)" mentre "la norma non reprime la condotta di chi, nello esercizio di una attività imprenditoriale, compie atti intimidatori al fine di contrastare o scoraggiare l'altrui libera concorrenza" essendo una diversa, più estesa, interpretazione, benché forse maggiormente in sintonia con l'intenzione del legislatore, "improponibile perché non in conformità con il testo normativo" e fonte di "problemi di violazione del principio di legalità e di tassatività" non potendosi "eliminare dallo elemento oggettivo dell'incriminazione il nucleo fondamentale, cioè, la realizzazione di un atto di concorrenza".
Si esclude pertanto la fondatezza della interpretazione di maggiore ampiezza riconoscendo come questa sia conforme all'intenzione del legislatore storico e tuttavia ritenendola improponibile assumendola come non conforme con il testo normativo oltre che difficilmente compatibile con i principi di legalità e tassatività.
8.2.3. Questa Corte ritiene di aderire alla prima delle tesi illustrate per le ragioni di seguito indicate.
La disposizione di cui all'art. 513 bis c.p. - avente natura di reato complesso - è collocata tra i reati contro l'industria ed il commercio, e, presupponendo una condotta dell'agente tesa a scoraggiare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza, ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti: ex plurimis Cass. 14467/2004 Rv. 228719; Cass. 27335/2007 Rv. 237442. Nella relazione alla proposta di legge n 1581 presentata il 31/03/1980 (primo firmatario La Torre), poi recepita nella L. n 646 del 1982 (che, introdusse, appunto, la suddetta norma), si legge,
infatti: "con la previsione del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, si punisce un comportamento tipico mafioso che è quello di scoraggiare con esplosione di ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la concorrenza. Il reato, opportunamente, è stato collocato tra i reati contro l'economia pubblica perché riteniamo che ad esserne immediato offeso è l'interesse tutelato nel titolo Vili del libro secondo del codice penale ...". La ratio legis (tutela della concorrenza e, quindi, dell'economia pubblica), pertanto, è chiara e, non essendo stato riprodotto nel testo definitivo il riferimento alla criminalità organizzata, l'ambito di applicazione è diventato ancora più esteso, come non ha mancato di osservare questa Corte che ha evidenziato che "il riferimento alle condotte tipiche della criminalità organizzata non intende affatto dimensionare l'ambito di applicabilità della norma (restringendolo alle sole operazioni di criminalità organizzata), ma solo caratterizzare i comportamenti punibili con il ricorso ad un significativo parallelismo": Cass. 13691/2005 Rv. 231129. Il motivo di frizione fra le due tesi, è costituito, com'è del tutto evidente, dal significato da attribuirsi alla locuzione "atti di concorrenza" (dei quali la legge penale non fornisce alcuna definizione), in quanto, la prima tesi adotta un'interpretazione estensiva al contrario della seconda tesi.
Il primo passo interpretativo, consiste, quindi, nel cercare di dare una definizione alla nozione di "concorrenza" sulla base di una ricognizione dei testi normativi.
Innanzitutto, va segnalato che il nuovo art. 117 Cost. comma 2, lett. e) prevede la legislazione esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza": quindi, per la prima volta, anche la concorrenza è entrata, a pieno titolo, fra i valori costituzionalmente tutelati.
L'art. 2598 c.c. disciplina, poi, gli atti di concorrenza sleale. Infine, il capo I (intitolato "regole di concorrenza") del titolo VII (intitolato "Norme comuni sulla concorrenza ...") del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (direttamente applicabile in Italia), negli artt. 101 - 106, stabiliscono, fra l'altro, il divieto di intese che recano pregiudizio alla concorrenza (art. 101) nonché il divieto di abuso di posizione dominante (art. 102). L'art. 101, dispone: "1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi".
A sua volta, l'art. 102 dispone che: "È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi".
Nell'applicare le suddette norme, la Corte di Giustizia (sentenza 25/10/1977, Metro SB-Grobmarkte GmbH & Co. KG
contro
Commissione delle Comunità europee, causa 26/76), ad es. ritiene atti idonei a restringere la concorrenza, e, quindi, vietati, gli accordi di distribuzione o acquisto esclusivi (i c.d. accordi di brasserie). La suddetta normativa è stata recepita ed attuata in Italia con la L. n 287 del 1990 (si leggano, in particolare, gli artt. 1-2-3). Quello che, però, risalta dalla lettura di tutta la normativa è che, nessuna delle norme citate, contiene la definizione di cosa debba intendersi per concorrenza e, quindi, quali siano gli atti di concorrenza illecita.
Il motivo di tale carenza, dipende, come è stato messo in evidenza dalla dottrina sulla base di un'accurata analisi storica delle vicende della concorrenza, dal fatto che il concetto di concorrenza, nel corso dei secoli (per non dire dei millenni, in quanto la prima legge antimonopolistica - la /ex Iulia de annona - risale al secolo 18 a.c. e con essa Augusto intese combattere i monopoli) è mutato sotto la spinta delle varie opzioni ideologiche che, di volta in volta, sono prevalse.
L'attuale punto di approdo, costituito dalla normativa europea (recepita dalla L. n. 287 del 1990 cit. la quale, all'art. 1, comma 3 stabilisce che "l'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza"), ha visto affermarsi, anche a livello dottrinale, il concetto di concorrenza inteso come concorrenza effettiva (o efficace) in senso dinamico (c.d. workable competition: cfr sentenza Metro, cit.), tra imprese che competono liberamente nel mercato, che si esercita con l'innovazione (attraverso la ricerca e lo sviluppo), ma alle quali non è consentito consolidare posizioni di privilegio, grazie all'azione dei poteri pubblici in materia di regolazione: con il che si è rifiutato l'antico modello di concorrenza in base al quale era il "mercato" a dover regolare spontaneamente la competizione fra le imprese.
Ed infatti, l'istituzione di appositi strutture preposte alla sorveglianza del mercato (autorità antitrust) depone nel senso che la normativa sanziona come atti anticoncorrenziali non solo quelli compiuti dall'imprenditore in positivo ma anche quelli in negativo diretti cioè contro gli imprenditori concorrenti, proprio perché entrambi sono comportamenti diretti ad acquisire il predominio sul mercato estromettendo, in modo illecito, i concorrenti. E, non è un caso, che i comportamenti negativi (consistenti, appunto, nel l'ostacolare l'attività del concorrente senza che il mercato ne tragga benefici) sono stati catalogati dalla dottrina fra quegli atti definiti come "concorrenza per impedimento".
Questa linea di tendenza emerge a tutto tondo da quella che si può definire una sorta di Grundnorm e cioè l'art. 120 del TFUE a norma del quale "Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'art. 3 del trattato sull'Unione europea e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'art. 121, paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'art. 119".
L'art. 119 stabilisce, a sua volta, che "1. Ai fini enunciati all'art. 3 del trattato sull'Unione europea, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza".
L'art. 3, comma 3, tra gli scopi dell'Unione Europea, stabilisce che "L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico".
L'art. 16 CEDU), infine, rubricato come "Libertà d'impresa", stabilisce che "è riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali". Questo coacervo di norme, letto in uno agli artt. 81 - 82 cit. (che elencano tutta una serie di comportamenti vietati inquadragli sia come atti concorrenziali "attivi" che "impeditivi") e alla L. n. 287 del 1990, artt.
2-3 consente, quindi, di affermare che la nozione di atti di concorrenza rinvia ad un concetto molto ampio e cioè a tutti quegli atti che siano idonei a falsare il mercato e a consentire ad un imprenditore di acquisire, in danno di altri imprenditori, illegittime posizioni dominanti senza alcun merito derivante dalla propria capacità.
A questo punto - in considerazione del primato della normativa comunitaria su quella interna in virtù dell'art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1 - va accertato quale sia l'ambito applicativo dell'art. 2598 c.c.. La formulazione della suddetta norma (così come quella dell'art. 2595 c.c.), è frutto, con tutta evidenza dell'epoca (1942) in cui è
stato emanato: da qui il rinvio agli "interessi dell'economia nazionale" (art. 2595 c.c.) o ai "principi della correttezza professionale" (art. 2598 c.c., n, 3). Tuttavia, un'ovvia ed intuitiva operazione di adattamento normativo, non può che condurre ad interpretare l'art. 2598 c.c. alla stregua della normativa comunitaria (e di quella della L. n. 287 del 1990):
in terminis Cass. civ. 14394/2012 secondo la quale il giudice nazionale deve interpretare ed applicare le norme sulla concorrenza sleale - in particolare l'art. 2598 c.c. - assumendo come valore di riferimento la tutela della concorrenza.
La questione si pone, soprattutto per il n. 3 dell'art. 2598 c.c.. Infatti, ai nn. 1 e 2 sono indicate specifiche ipotesi di concorrenza (sleale), mentre al n. 3, con una classica norma di chiusura, si lascia all'interprete, di stabilire, di volta in volta, se determinati comportamenti debbano o meno essere considerati contrari ai "principi della correttezza professionale": in terminis Cass. civ. 25652/2014 secondo la quale "in tema di concorrenza sleale, l'ipotesi prevista dall'art. 2598 c.c., n. 3, - consistente nell'avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo "non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda" - si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici previsti dai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione e costituisce un'ipotesi autonoma di possibili casi alternativi, per i quali è necessaria la prova in concreto dell'idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente". La suddetta interpretazione consente di adeguare anche l'art. 2598 c.c. alla normativa comunitaria e superare così la tesi (peraltro ampiamente diffusa) secondo cui gli atti di concorrenza sleale previsti all'art. 2598 c.c. costituirebbero una limitata e particolare applicazione della più ampia normativa della disciplina della concorrenza, essendo preposti a risolvere solo le controversie fra imprenditori.
Ma, si tratta di una concezione in via di progressivo superamento come risulta anche dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'idoneità del mancato rispetto di norme pubblicistiche integra "l'ipotesi di concorrenza sleale, allorché la violazione abbia prodotto un vantaggio concorrenziale che non si sarebbe avuto se la norma fosse stata osservata (Cass. n. 8012 del 27.4.2004, rv. 572356, S.U. n. 582 del 23.2.1976, rv. 379229). Si tratta infatti di un comportamento che si inquadra in una più complessa attività illecita e che, creando un malizioso ed artificiale squilibrio delle condizioni di mercato, è idoneo a riflettersi nella sfera patrimoniale del concorrente e a danneggiare la sua impresa": in terminis Cass. civ. 19720/2008 (in motivazione). L'analisi della normativa comunitaria e nazionale consente, quindi, di giungere alle seguenti conclusioni:
a) la normativa penale non stabilisce cosa si debba intendere per "atti di concorrenza";
b) per comprendere cosa si debba intendere per "atti di concorrenza" occorre, di conseguenza, innanzitutto, fare riferimento alla normativa di matrice comunitaria (recepita dalla L. 287/1990);
c) l'art. 2598 c.c. non è un corpus estraneo e separato dalla suddetta normativa ma con essa si integra e va interpretato alla stregua dei principi da essa desumibili;
d) per atti di concorrenza (illecita) devono intendersi tutti quegli atti - siano essi attivi o impeditivi dell'altrui concorrenza - compiuti da un imprenditore tesi a fargli conseguire un'illecita situazione di vantaggio nell'ambito del mercato in cui compete. Si può, pertanto, enucleare, ai fini dell'art. 513 bis c.p., la seguente nozione degli "atti di concorrenza illecita": "ai fini del reato di cui all'art. 513 bis c.p., vanno qualificati atti di concorrenza illecita tutti quegli atti sia "attivi" che "impeditivi" dell'altrui concorrenza che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a consentirgli di acquisire, in danno dell'imprenditore (o imprenditori) minacciato, illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato senza alcun merito derivante dalla propria capacità".
8.2.4. La conclusione alla quale si è pervenuti, consente di confutare la tesi qui non condivisa.
Innanzitutto, risalta un primo dato di natura testuale: l'art. 513 bis c.p. si limita a reprimere, in modo del tutto generico, gli "atti di concorrenza" commessi con violenza o minaccia (quindi, illeciti, come stabilisce la rubrica), senza distinguere fra atti di concorrenza attiva e atti di concorrenza impeditiva dell'altrui concorrenza, tanto più ove si consideri, relativamente a quest'ultimi atti, che non è dubitabile, anche alla luce della citata normativa (sia comunitaria che nazionale), che siano qualificabili come, appunto, atti di concorrenza.
Ma, quand'anche si volesse assumere come punto di riferimento interpretativo dell'art. 513 bis c.p. - al fine di restringerne il campo d'applicazione - il solo art. 2598 c.c., non si potrebbe trarre alcun utile argomento a favore della tesi qui non condivisa. In primo luogo, perché, come s'è visto, l'interpretazione più moderna e conforme alla normativa di matrice europea dell'art. 2598 c.c., è nel senso che la suddetta norma prevede la repressione degli atti di concorrenza tout court e non solo di quelli fra singoli imprenditori.
In secondo luogo, perché gli "atti di concorrenza sleale" di cui alla rubrica dell'art. 2598 c.c., ricomprendono non solo fattispecie tipizzate (art. 2598 c.c., nn. 1-2) ma anche e soprattutto le condotte (non tipicizzate) di chi si avvalga, "direttamente o indirettamente" di qualsiasi "mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda" (art. 2598 c.c., n. 3). A questo ampio ma determinato perimetro concettuale corrisponde non soltanto l'atto anticoncorrenziale configurato dal legislatore, ma qualsiasi condotta contraria alla buona fede nei rapporti economici e commerciali sussumibile nella fattispecie astratta: si noti, infatti, che quegli atti di concorrenza sleale classificabili come "attivi" e, come tali ritenuti dalla stessa tesi qui confutata, come atti di concorrenza illecita che, ove commessi con violenza o minaccia, sono sussumibili nel paradigma dell'art. 513 bis c.p. (ad es. boicottaggio;
storno di clientela;
rifiuto di contrattare), non sono atti tipizzati dal legislatore ma sono atti ritenuti, pacificamente, di concorrenza sleale ai sensi della generale norma di chiusura di cui all'art. 2598 c.c., n.
3. Quindi, non vi è alcun motivo per ritenere che in esso non possano essere ricompresi anche gli atti impeditivi della concorrenza altrui.
Pertanto, l'argomento secondo il quale per integrare la norma penale occorre rifarsi alla concezione civilistica - non essendo stata formulata, nell'ordinamento un'autonoma concezione penalisticamente rilevante di atto di concorrenza - si attaglia, piuttosto che alla interpretazione restrittiva, alla interpretazione estensiva della norma in esame, proprio perché, come si è dimostrato, la concezione civilistica (rectius, di diritto commerciale) degli atti di concorrenza è molto ampia (e, per nulla, tipizzata), sia che la si valuti alla luce della normativa europea (e di quella recepita con la L. n. 287 del 1990), sia che la si restringa all'art. 2698 c.c.. Per conseguenza, anche i dubbi sulla incompatibilità della interpretazione estensiva con i principi di legalità e di tassatività sono facilmente superati atteso il carattere determinato e determinabile, alla luce dei principi generali di cui si è detto, della condotta quale atto di concorrenza dovendosi trattare, come precisa l'art. 513 bis c.p., di atti posti in essere nell'esercizio di una attività commerciale industriale o comunque produttiva e inoltre connotato da violenza o minaccia.
8.2.5. Non resta, a questo punto, che analizzare i rapporti fra l'art. 513 bis c.p. e l'art. 353 c.p.. L'art. 353 c.p., è una norma che, collocata tra i reati contro la pubblica amministrazione, tutela un diverso bene giuridico e cioè il rispetto delle regole della libera concorrenza, non solo nell'interesse dei partecipanti, nei quali si è creato l'affidamento della regolarità del procedimento, ma anche nell'interesse dell'amministrazione: Cass. 11483/1997 Rv. 209474. In particolare, va osservato che, testualmente, la norma reprime l'attività di chiunque, con minaccia o violenza, "impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private": quindi, la tutela della libera concorrenza viene attuata ed è limitata ad un singolo evento ossia ad una specifica e determinata "gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private" come si desume con evidenza sia dall'articolo determinativo utilizzato "la gara" e non le gare in genere, sia dall'aggravante del secondo comma che prende in considerazione "la persona preposta ... agli incanti ...". La ratio della norma, quindi, va individuata, da una parte, nella tutela delle regole della libera concorrenza non in quanto tale ma nella singola gara di appalto (si vuole, cioè, evitare che l'imprenditore subisca da altri atti di minaccia o violenza che gli impediscano di partecipare alla gara) o licitazione privata, e, dall'altra, nell'interesse dell'amministrazione pubblica alla regolarità del procedimento.
La circostanza che, però, l'art. 353 c.p. prevede la punibilità per l'allontanamento con violenza o minaccia degli offerenti, non significa che non sia applicabile anche l'art. 513 bis c.p. ove quel comportamento si risolva anche in un'aggressione alla concorrenza, proprio perché si tratta di due norme diverse che tutelano diversi beni giuridici e, quindi, ben possono concorrere ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 1. Ma, su questo punto, è opportuno indugiare.
L'analisi appena effettuata della struttura e della ratio delle due norme, rende possibile individuare i punti comuni e le differenze. È un elemento comune, la violenza e la minaccia.
Sono elementi differenti:
- l'oggetto: l'art. 513 bis c.p. tutela la corretta dinamica della concorrenza attraverso la repressione di comportamenti concorrenziali violenti o minacciosi posti in essere direttamente dall'imprenditore;
l'art. 353 c.p. tutela sia la libertà di concorso e autodeterminazione del singolo aspirante a partecipare a un pubblico incanto o gara (che viene tutelato da atti violenti o minacciosi attuati nei suoi confronti) relativamente ad un singolo atto, sia la regolarità del procedimento degli incanti;
- il soggetto: nell'art. 513 bis c.p. è l'imprenditore in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il reato di illecita concorrenza con minacce o violenza (art. 513 bis c.p.) ha natura di reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che il soggetto attivo eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche se tale requisito non deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, lo svolgimento di fatto della predetta attività":
in terminis Cass. 26918/2001 Rv. 219804; Cass. 10089/2008 Rv. 243188 (in motivazione;
; nell'art. 353 c.p. è chiunque. Un concorso fra le due norme si può, quindi, agevolmente ipotizzare ogniqualvolta l'imprenditore, da un lato, attua un comportamento concorrenziale minaccioso o violento, tipico o non tipizzato, ma comunque definibile contrario alle regole di correttezza imprenditoriale, e inoltre caratterizzato da violenza o minaccia, turbando il corretto andamento di uno specifico mercato (isolabile secondo criteri storici e geografici) relativo a gare pubbliche o pubblici incanti;
e, dall'altro, compia atti di turbativa di specifiche gare pubbliche.
In questi casi, infatti, oltre alla libertà di concorrenza (compromessa dal generale condizionamento del mercato) è turbata la libertà di partecipazione a determinati incanti: ossia un bene giuridico del tutto diverso.
Si realizzano dunque due violazioni distinte (generale condizionamento del mercato attraverso il controllo delle gare pubbliche, relativamente alle quali è scoraggiata la partecipazione;
turbativa della singola gara pubblica attraverso la distribuzione programmata a tavolino delle partecipazioni e delle aggiudicazioni) punibili entrambe per l'art. 353 c.p. e per l'art. 513 bis c.p.. Ugualmente, mutatis mutandis, ove quel comportamento violento o minaccioso posto in essere nei confronti di un imprenditore concorrente, non sia previsto espressamente da una specifica norma (come, appunto, l'art. 353 c.p.), ma sia sussumibile nell'ambito di altre norme (estorsione; violenza privata ecc...), l'imprenditore sarà perseguibile sia per l'art. 513 bis c.p. che per le altre violazioni che si dovessero ravvisare nel caso concreto. E, così, ad es. prendendo spunto proprio dalla sentenza della Corte di Giustizia, Metro cit., ove un imprenditore costringesse, con violenza o minaccia, altri imprenditori a non acquistare merce da imprenditori concorrenti, ma solo la sua merce (pratica, tristemente nota, in alcune zone del Paese), sarebbe configurabile a carico del suddetto imprenditore un duplice reato: e cioè sia l'art. 513 bis c.p. (per avere alterato la normale dinamica imprenditoriale con un atto di concorrenza illecita), sia l'art. 629 c.p. (per avere costretto quel singolo imprenditore a quel determinato comportamento e procurato, quindi, a sè un ingiusto profitto con altrui danno): in terminis Cass. 45132/2014 riv 260789 che ha condivisibilmente statuito che "Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513 bis c.p. e avente natura di reato complesso, non può essere assorbito nel delitto di estorsione, ne' in quello di concussione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, talché, ove ne ricorrano gli elementi costitutivi, si ha concorso formale tra gli stessi".
8.2.6. Esaminate tutte le questioni giuridiche, non resta che verificare, in concreto, se, al caso di specie siano o meno applicabili entrambe le norme di cui agli artt. 353 e 513 bis c.p.. Sull'applicabilità dell'art. 353 c.p. gli stessi ricorrenti nulla obiettano, essendo i fatti del tutto pacifici.
Resta, quindi, da esaminare solo se sia applicabile anche l'art. 513 bis c.p.. Sul punto, la conclusione alla quale la Corte, in fatto, è pervenuta, è troncante e dirimente, avendo accertato che "nella fattispecie concreta oggetto del presente processo l'entità dell'attività di dissuasione posta in essere dallo SC NI 78 e dallo NE NC, nei confronti di una vastissima schiera di imprenditori che erano potenzialmente interessati alla presentazione di una offerta per le gare di cui all'imputazione, assunse una valenza profondamente condizionante il settore economico dei lavori pubblici nel comune di Piana di Monte Verna, producendo, di fatto, un annullamento della concorrenza in tale settore dell'economia locale, dalla quale venivano allontanati soggetti che, in una normale dinamica imprenditoriale, ne sarebbero stati importanti attori. È proprio l'effetto dell'inaridimento della libera concorrenza indotto dall'allontanamento, certamente non limitato alle turbative in parola, bensì ad un intero contesto economico, quale quello dei lavori pubblici in interi ambiti territoriali locali ... che rappresenta l'elemento caratterizzante della previsione delittuosa di cui all'art. 513 bis c.p. rispetto a quello del delitto di "Turbata libertà degli incanti". Si tratta di un accertamento di fatto del quale non può che prendersi atto atteso che gli stessi ricorrenti nulla hanno eccepito. Di conseguenza, ci si trova di fronte a quello che può definirsi come un caso paradigmatico di illecita concorrenza - anche se attuata "per impedimento" - che non lascia spazio alcuno a diverse interpretazioni, proprio perché, per effetto di quel comportamento si verificò un annullamento della concorrenza in un settore dell'economia locale (quella dei lavori pubblici) a tutto vantaggio delle sole imprese gestite dai ricorrenti con corrispondente danno e dei singoli imprenditori e, comunque, di tutta la concorrenza e, quindi, dell'economia.
In conclusione, pertanto, la censura va disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: "nell'ipotesi in cui un imprenditore, costringa, con violenza o minaccia, altri imprenditori a non partecipare a gare pubbliche, si verifica un concorso formale fra le norme di cui agli artt. 353 e 513 bis c.p., sicché il suddetto imprenditore è punibile per entrambi i reati".
8.3. capo sub 21 (art. 319-321 cod. pen.): per tale imputazione sono stati condannati sia NE NC che SC NI per avere corrotto, con la somma di Euro 4.000,00, CC MA, dirigente dell'Ufficio tecnico del comune di Piana di Monteverna, affinché compisse atti di turbativa degli incanti pubblici banditi dallo stesso comune e specificati nelle precedenti imputazioni. Entrambi gli imputati hanno dedotto le censure illustrate al 12.2. (NE NC) e 16.7. (SC NI) della presente parte narrativa, censure che attengono al merito della vicenda processuale (pretesa insufficienza del compendio probatorio). La Corte, dopo avere illustrato le tesi difensive (identiche a quelle riproposte in questa sede) le ha confutate a pag. 152 (quanto allo NE NC) e a pag. 154 (quanto allo SC NI), rilevando che il compendio probatorio era chiaro essendo costituito dal contenuto di una inequivoca intercettazione e dalla stessa ammissione dello NE NC che, nell'interrogatorio del 04/03/2001, aveva dichiarato di avere consegnato al CC MA la somma di Euro 2.000,00.
Di conseguenza entrambe le censure, essendo meramente reiterative e, quindi, generiche ed aspecifiche vanno disattese.
9. capo sub 24 (art. 353 c.p.): di tale reato - derubricato in tentativo - sono stati ritenuti colpevoli NE NC e SC NI per avere tentato di turbare, secondo le modalità descritte nel capo d'imputazione, il pubblico incanto relativo all'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione della fontana pubblica di Via Frumale.
Entrambi gli hanno dedotto le censure illustrate al 12.3. (NE NC) e 16.9. (SC NI) della presente parte narrativa, censure che attengono al merito della vicenda processuale (insufficienza del compendio probatorio).
La Corte, dopo avere illustrato le tesi difensive (identiche a quelle riproposte in questa sede) le ha confutata a pag. 170 (quanto allo SC NI) e 171 (quanto allo NE NC): di conseguenza entrambe le censure, essendo meramente reiterative e, quindi, generiche ed aspecifiche vanno disattese.
10. Capi sub 26 (art. 353 c.p.) e 27 (art. 513 bis c.p.): le suddette imputazioni hanno ad oggetto la turbativa ed il compimento di atti di concorrenza sleale relativi al "pubblico incanto relativo all'aggiudicazione dei lavori di sostituzione della "condotta idrica" dei "sottoservizi" e delle "pavimentazioni" di via Progresso e Via Roma e di ristrutturazione e completamento "impianto di pubblica illuminazione presso il comune di Piana di Monte Verna". Per il capo sub 26, sono stati ritenuti colpevoli: SI AT, RV QU, D'AL AF, NE NC e SC NI: hanno proposto ricorso per cassazione i soli SI AT e RV QU. Per il capo sub 27, sono stati ritenuti colpevoli i soli NE NC e SC NI i quali hanno proposto ricorso per cassazione.
10.1. Capo sub 26 (art. 353 c.p.). 10.1.1. SI AT: costui è stato condannato per essersi prestato, nella sua qualità di imprenditore a concordare le offerte e fornire le cc.dd. buste di appoggio per truccare la suddetta gara di appalto.
L'imputato, ha dedotto la censura illustrata al p.
3.3. della presente parte narrativa, censura che attiene al merito della vicenda processuale (l'estraneità al sistema delle turbative d'asta) e che ricalca, a grandi linee, quella dedotta in relazione al capo sub 19. La Corte, a pag. 182, ha illustrato il contenuto dell'atto di appello: un semplice raffronto fra il suddetto ed i motivi del presente ricorso consente di affermare che le doglianze sono perfettamente identiche.
La Corte, a pag. 183, ha confutato le doglianze dedotte, spiegando le ragioni del proprio convincimento alla stregua di puntuali riscontri fattuali e logici.
La censura dedotta in questa sede, pertanto, va ritenuta null'altro che un modo surrettizio di ottenere una nuova ed alternativa valutazione del medesimo compendio probatorio: il che, non essendo consentito in questa sede, rende la doglianza infondata. 10.1.2. RV QU: costui è stato condannato per essersi prestato, nella sua qualità di imprenditore a concordare le offerte e fornire le cc.dd. buste di appoggio per truccare la suddetta gara di appalto.
L'imputato, ha dedotto le censure illustrate al p.
6.1. della presente parte narrativa, censure che attengono sia a profili processuali (sub a-b) che al merito della vicenda processuale (sub c- d-e).
Tutte le doglianze, nei termini in cui sono state dedotte, vanno disattese per le ragioni di seguito indicate.
La censura sub a) (omessa valutazione della memoria depositata il 17/02/2014), è inammissibile sotto un duplice profilo:
1) perché, trattandosi di memoria depositata il 17/02/2014 (e cioè il giorno della deliberazione della sentenza), va ritenuta tardiva. Questa Corte, infatti, ha chiarito che "Il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611 c.p.p. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è
applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse" Cass. 19925/2014 Rv. 259618;
2) perché, a tutto concedere, l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Cass. 269/2013 Rv. 258456) e sempre che si indichi, in modo specifico, quale argomento correlato alle questioni devolute con l'impugnazione (Cass. 37531/2010 Rv. 248551) - di natura dirimente ai fini della tesi difensiva - il giudice di merito avrebbe tralasciato di considerare: il che non è nel caso di specie, essendosi il ricorrente limitato a dolersi della pretesa omessa motivazione ma senza indicare quale fosse stato l'argomento difensivo così importante trascurato dalla Corte territoriale. Anche la censura sub b (motivazione di primo grado redatta per relationem all'ordinanza di custodia cautelare in carcere) è ugualmente inammissibile in quanto ampiamente disattesa dalla Corte territoriale a pag. 184 della sentenza. In ogni caso, poiché la motivazione della sentenza di secondo grado, assorbe e sostituisce quella di primo grado, la doglianza avrebbe dovuto essere dedotta avverso la sentenza di appello.
Le censure di merito (identiche a quelle dedotte con i motivi di appello) sono state ampiamente e congruamente confutate dalla Corte territoriale (pag. 186) la quale, nel ribadire e confermare la motivazione del primo giudice (cfr. sul punto pag. 587 ss della sentenza di primo grado), ha chiarito le ragioni per le quali, alla stregua del compendio probatorio in atti (intercettazioni telefoniche;
rapporti fra il RV QU e i membri del clan) - analizzato e valutato anche alla luce di argomenti di natura logica - l'imputato dovesse essere ritenuto colpevole.
Pertanto, sia perché nella motivazione non sono rinvenibili vizi motivazionali di alcun genere, sia perché ci si trova di fronte ad una doppia conforme, la doglianza va disattesa essendo meramente reiterativa e prospettando una diversa ed alternativa tesi. 10.2. capo sub 27 (art. 513 bis c.p.): di tale reato sono stati ritenuti colpevoli NE NC e SC NI per avere compiuto atti di concorrenza sleale consistiti nel costringere "gli imprenditori interessati a partecipare all'incanto relativo all'aggiudicazione dei lavori di sostituzione della "condotta idrica" dei "sottoservizi" e delle "pavimentazioni" di via Progresso e Via Roma e di ristrutturazione e completamento "impianto di pubblica illuminazione presso il comune di Piana di Monte Verna a rinunciare alla presentazione di offerte". La suddetta imputazione è collegata a quella di cui al precedente capo 26 (art. 353 c.p.) per la quale sia NE NC che SC NI (insieme ad altri) sono stati ritenuti responsabili per avere turbato "il pubblico incanto relativo all'aggiudicazione dei lavori di sostituzione della "condotta idrica" dei "sottoservizi" e delle "pavimentazioni" di via Progresso e Via Roma e di ristrutturazione e completamento "impianto di pubblica illuminazione presso il comune di Piana di Monte Verna".
Entrambi gli imputati, pur condannati per la turbativa di cui al capo sub 26, non hanno proposto alcun motivo di ricorso avverso la suddetta condanna, ma hanno riproposto, in ordine alla condanna di cui all'art. 513 bis c.p. la medesima problematica di cui al precedente p. 8.2..
Pertanto, facendo rinvio a quanto illustrato al suddetto p. 8.2., la doglianza dev'essere respinta.
11. capo sub 33 (art. 353 c.p.): la suddetta imputazione ha ad oggetto la turbativa "del pubblico incanto relativo all'aggiudicazione delle opere di pavimentazione stradale e rete fognaria di via G. CE e dei lavori di pavimentazione stradale e rete fognaria e predisposizione punti luce di via Incoronata nel Comune di Frignano".
Di tale reato sono stati ritenuti colpevoli NE NC e SC NI: ha proposto ricorso il solo SC NI il quale ha dedotto il motivo illustrato al 16.10 della presente parte narrativa.
La Corte ha disatteso il motivo di appello (identico a quello dedotto in questa sede) a pag. 192 della sentenza impugnata adducendo una motivazione ampia, congrua e coerente con gli evidenziati elementi probatori, analizzati e valutati con incensurabili criteri logici: ne consegue, stante la mera reiteratività del ricorso, il rigetto del medesimo.
12. capo sub 35 (art. 353 c.p.): la suddetta imputazione ha ad oggetto la turbativa del pubblico incanto "relativo all'aggiudicazione delle opere per l'ampliamento della rete idrica comunale (via Angelone, via Meucci, via Pescara ecc.)". Di tale reato sono stati ritenuti colpevoli NE NC, SC NI e SI AT: hanno proposto ricorso solo SC NI (il quale ha dedotto il motivo illustrato al 16.10 della presente parte narrativa) nonché SI AT (il quale ha dedotto il motivo illustrato al 3.1 della presente parte narrativa, ulteriormente esposto con la memoria del 10/05/2015). La Corte, dopo avere illustrato la vicenda (pag. 192 ss), ha disatteso:
- il motivo di appello dedotto dallo SC NI rinviando alla motivazione addotta in relazione al precedente capo sub 33 essendo il gravame di identico tenore (pag. 195);
- il motivo di appello dedotto dal SI AT a pag. 197. Quanto al motivo di ricorso dello SC NI, va ribadito quanto appena detto in relazione al capo sub 33, trattandosi della medesima doglianza.
Quanto al SI AT (i cui motivi di appello sono perfettamente identici a quelli dedotti con il presente ricorso: cfr. pag. 195-196 della sentenza impugnata in cui i motivi di appello sono ampiamente riassunti), la Corte ha respinto tutte le cesure dedotte a pag. 197 ss con amplissima ed argomentata motivazione. A pag. 199, la Corte, dopo un'accurata analisi del compendio probatorio, ha rilevato che "Deve concludersi, pertanto, per l'infondatezza delle deduzioni difensive volte a dimostrare le incongruenze di natura cronologica tra i colloqui intercettati e le fasi della gara, nonché volte a sottolineare come non siano emersi dalle conversazioni captate i preparativi inerenti la turbativa, quali la preparazione delle buste di appoggio (delle quali ha riferito lo NE NC nell'interrogatorio) e l'avvicinamento degli imprenditori estranei (anche se in questo caso la turbativa dovrebbe avere visto nella complicità degli organi comunali preposti alla procedura una decisiva parte dell'intrapresa criminale): tali deduzioni si fondano sull'errato presupposto che lo SC NI 78 sia stato un organizzatore della turbativa di cui al capo 35), cosa non vera in quanto lo stesso si limitò a partecipare con una busta di appoggio ad un disegno criminoso organizzato e portato a termine dal solo LL VO EN. In tale contesto sicuramente si inscrive la partecipazione del SI AT alla turbativa con l'importante ruolo, evidentemente riconosciutogli dal LL VO EN, di prestanome dello stesso per l'aggiudicazione finale della gara di appalto".
In conclusione, poiché nessun vizio è ravvisabile nell'amplissima motivazione addotta dalla Corte, la doglianza va disattesa essendo meramente reiterativa, generica ed aspecifica, tanto più ove si consideri che neppure gli argomenti addotti nella cit. memoria, hanno una pregnanza tale da far rimeditare la conclusione alla quale è pervenuta la Corte territoriale.
13. capo sub 36 (art. 416 bis c.p.): del suddetto delitto sono stati ritenuti colpevoli i f.lli RO UI e RO NI i quali hanno dedotto le censure illustrate ai 9-10 della presente parte narrativa.
L'imputazione è la seguente: "perché, nelle rispettive qualità di imprenditori nel settore dei rifiuti e, RO NI anche di esponente politico di rilievo regionale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - accordandosi con gli esponenti apicali delle associazioni criminali egemoni nei comuni della Provincia di Caserta e, segnatamente, con i reggenti del clan SC e del clan ID - ricevendo RO NI un sostegno elettorale ed entrambi un appoggio determinante per la loro affermazione imprenditoriale, prestando la loro opera a favore del clan dei CA per agevolare l'attribuzione di risorse pubbliche attraverso l'aggiudicazione di appalti ad imprese compiacenti, nonché per favorire il controllo da parte del clan dello strategico settore economico dello smaltimento dei rifiuti, concludendo, inoltre, RO NI, con l'ausilio di suo fratello RO UI, un accordo generale con ID UI, reggente del clan ID, per effetto del quale si ponevano quale intermediari tra gli esponenti degli enti locali sui quali aveva il RO NI influenza politica - Castelvolturno, Villa Literno, Lusciano - e l'organizzazione mafiosa, per influire sull'attribuzione degli appalti ad imprenditori di comodo ed il pagamento delle somme estorsive al clan camorristico, fornivano un apprezzabile contributo di rafforzamento alle strutture criminali interessate dagli accordi, che acquistavano consistenti liquidità economiche da distribuire ai singoli affiliati ed un notevole apporto per il sostegno ed il proselitismo delle medesime organizzazioni, che acquistavano prestigio ed autorevolezza, dimostrando all'intera cittadinanza dei territori sottoposti alla loro influenza ed ai clan avversari, il controllo degli organi istituzionali locali. In Casal di Principe e altrove nella provincia di Caserta, almeno a partire dalla fine dell'anno 2000 - con condotta perdurante".
13.1.: violazione della L. n. 45 del 2001, art. 16 quater, commi 1-9:
la censura dedotta da entrambi gli imputati (supra in parte narrativa ai 9. 1. - 10.1.) in ordine alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia oltre i 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare è infondata alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa che, in questa sede va ribadita, secondo la quale "le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato": SSUU 1149/2008 Rv. 241882; Cass. 42618/2009 Rv. 245390. 13.2. violazione dell'art. 178 c.p.p.: la censura dedotta da entrambi (supra in parte narrativa ai 9. 2. - 10. 2.) in ordine alla inammissibilità della memoria depositata nel corso dell'udienza, è inammissibile: vale, sul punto, quanto già detto in relazione alla medesima doglianza dedotta da RV QU e disattesa al 10.1.2., non senza rilevare che la Corte, in realtà, ne ha tenuto conto come risulta da quanto scritto a pag. 208 della sentenza impugnata ("Analogo esame delle dichiarazioni rese dai citati collaboratori di giustizia è contenuta nella memoria illustrativa depositata nel corso della discussione il 4-2-2012 dai difensori dell'imputato, che, tuttavia, in gran parte contiene profili di censura (peraltro in alcun modo decisivi) non compresi nell'originario atto di appello e, quindi, inammissibili") e a pag. 234-235.
13.3. violazione dell'art. 416 bis c.p.: le censure dedotte da entrambi i ricorrenti (supra in parte narrativa ai 9.3. - 9.4. - 10.3. - 10.4.) attengono, sostanzialmente, alla valutazione delle fonti di prova (quelle desunte dalle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia) e, quindi, al merito delle conclusioni alla quale sono giunti entrambi i giudici di merito.
La Corte ha trattato la suddetta imputazione a pag. 200 ss.: da pag. 201 a pag. 204, la Corte ha illustrato le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice dell'udienza preliminare, le fonti di prova (captazioni telefoniche;
molteplici dichiarazioni di pentiti;
indagini di p.g.; documentazione acquisita), il ruolo ricoperto da entrambi i germani sintetizzato dalla Corte nei seguenti termini:
"ELl'apporto del RO NI, inizialmente prevalentemente economico, il sodalizio ha, secondo il primo giudice, beneficiato sin dal periodo precedente alla sua elezione al Consiglio della Regione Campania. Il clan, per converso, come contropartita, ha, secondo il G.I.P., contribuito all'acquisizione da parte del RO NI di appalti di ingente valore connessi al ciclo dei rifiuti e, di seguito, anche al buon esito della sua elezione, che gli permetteva di ricoprire un ruolo utile per il clan, che così più facilmente riusciva a beneficiare di un ampio flusso di danaro pubblico. Peraltro, ha sottolineato il G.I.P., la maggiore sovraesposizione imprenditoriale e politica di RO NI era alla base di una sua minore esposizione nel tempo nei rapporti con i componenti dell'associazione, gestiti materialmente dal fratello e consocio RO UI, sovente latore di specifiche richieste rivolte dai vertici del o dei clan al fratello o ad altri imprenditori. Entrambi i fratelli RO, e vieppiù il RO NI, quale imprenditore e politico, ha sottolineato l'impugnata sentenza, hanno offerto i propri contributi sia nel ristretto circuito socio- criminale di provenienza (territorio di Casal di Principe), sia in contesti territoriali più ampi (o, comunque, diversi) facenti capo a differenti referenti criminali (anche concorrenti): la qual cosa, secondo il G.I.P., lungi dallo screditare la prospettazione accusatoria, deve essere considerata coerente sia con l'evoluzione ed il diverso atteggiarsi delle compagini criminali nel tempo e nello specifico settore economico-imprenditoriale sia con il polimorfismo del RO NI e della sua longa manus RO UI, che spesso apparsi come punto di raccordo tra ambienti ed interessi imprenditoriali, politici e camorristici".
La Corte, poi, dopo avere sintetizzato i motivi di gravame di RO NI (a pag. 205 ss) li ha disattesi in modo analitico (da pag. 209 a pag. 232): il motivo di gravame di RO UI è stato disatteso a pag. 235 con un mero rinvio alla motivazione addotta per RO NI, essendo il motivo sostanzialmente identico.
In considerazione della diffusissima motivazione, le uniche legittime questioni che si possono porre in questa sede sono, pertanto, le seguenti: a) se la Corte territoriale ha valutato le dichiarazioni dei pentiti secondo i notori e consolidati criteri indicati da questa Corte di legittimità; b) se la tesi difensiva sia stata presa in esame e confutata in modo logico e non contraddittorio. La risposta è ampiamente affermativa.
La Corte, infatti, nell'amplissima, congrua e coerente motivazione, dopo avere preso in esame una per una le dichiarazioni dei numerosissimi collaboratori di giustizia evidenziando le pretese incongruenze segnalate dalla difesa, alla fine, dopo un'ampia analisi delle medesime, le ha ritenute attendibili spiegandone le ragioni alla luce dei criteri indicati da questa Corte (attendibilità soggettiva;
autonomia delle fonti;
convergenza del molteplice), avendo ritenuto le pretese incongruenze del tutto irrilevanti nel loro nucleo fondamentale.
La Corte, ha, poi, come ulteriore riscontro alle suddette convergenti dichiarazioni, evidenziato il contenuto di diverse intercettazioni (pag. 220 e 228).
La Corte, infine (pag. 216), ha disatteso la tesi difensiva (riproposta anche in questa sede in modo tralaticio), secondo la quale gli imputati sarebbero stati "costretti", osservando che "In alcun modo, infatti, la figura del RO NI può essere accostata a quella di una vittima "impotente" rispetto alla decisione di estrometterlo dall'importante gara di appalto, della quale era già prevista l'assegnazione alla società degli Orsi, imprenditori vicini al clan ID. Piuttosto, come ritenuto dal G.I.P., l'imputato risulta essere stato "parte di un più vasto accordo al quale partecipava da protagonista, con la tipica diplomazia del politico (accorto agli equilibri interni ed ad evitare il ricorso a condotte intimidatorie) e cognizione di causa tale da consentirgli addirittura di suggerire le modalità per addivenire alla sua (solo apparentemente legittima) estromissione, funzionale, sempre e comunque, a privilegiare l'interesse del clan" (così a pag. 654 della sentenza). EL resto, è bene rimarcarlo, sbaglierebbe chi dovesse ritenere che il RO NI ed il fratello RO UI, con la loro società Ecocampania s.r.l., fossero dei "sovrani assoluti" nel settore imprenditoriale da loro praticato: così come avveniva nei rapporti tra i vari clan camorristici, anche, e lo si è già visto trattando delle turbative d'asta, la commistione tra politica, imprenditoria e malavita organizzata, doveva, quanto alla spartizione dei pubblici appalti, continuamente confrontarsi con le tensioni e le tendenze egemoni che nei vari territori della provincia di Caserta interessavano innanzitutto i rapporti tra le diverse fazioni malavitose, anch'esse, nonostante fossero quasi tutte riunite nella più vasta confederazione denominata "clan dei CA", alla continua ricerca di delicati equilibri. E proprio la vicenda dell'estorsione patita dal RO NI ad opera di esponenti del clan Perreca-Massaro, risolta da un "pizzino" inviato dallo SC NC, ne' è la più lampante dimostrazione. Ragionare, pertanto, come fa la difesa, in termini di assolutezza, di "tutto o niente", ritenere che la contiguità al clan SC ponesse i RO al completo riparo da pericoli o contrasti nell'ambito dello svolgimento della loro attività imprenditoriale è del tutto errato: così trovano logica spiegazione le situazioni in cui gli stessi furono costretti a cedere il passo nell'aggiudicazione anche di importanti appalti o furono sottoposti a richieste estorsive, e le vicende lucidamente narrate dall'MO TR e dal AL AN ne sono significativi esempi". Alla stregua delle suddette considerazioni, pertanto, le doglianze dedotte da entrambi gli imputati, in ordine alla condanna ex art. 416 bis c.p., vanno disattese in quanto nella sentenza impugnata non sono ravvisabili ne' vizi motivazionali di alcun genere, ne' violazioni di legge (art. 192 c.p., commi 2-3). 14. capo sub 3 (art. 648 bis c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7): del suddetto delitto è stato ritenuto colpevole (fra i ricorrenti) il solo OR TU "perché, in concorso con RV NI cl. 63 (per il quale si procede separatamente), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza concorrere nel delitto di associazione camorristica e di estorsione commessi da SC NI cl. 79 e da altri affiliati al clan SC, attraverso plurime operazioni di cd. cambio assegni compiute nella qualità di imprenditore nel settore del calcestruzzo, operante nella Provincia di Caserta, compivano operazioni volte ad ostacolare la provenienza delittuosa delle somme di danaro provento dei predetti reati, che spesso venivano fornite dagli estorti attraverso l'emissione di titoli di credito. Fra gli altri riciclavano la somma di Euro 7.800,00 attraverso il cambio in favore di SC NI cl. 79 dell'assegno numero 3091804994-05 della Banca Unicredit tratto sul conto corrente 10359405. Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di favorire l'organizzazione camorristica c.d. dei CA ed in particolare la fazione egemone in Casal di Principe, facente capo a SC NC, PA NI e SC NI di SC NC. In Casal di Principe, San Tammaro e altri comuni della Provincia di Caserta accertato fino al febbraio 2005".
Il ricorrente ha dedotto le censure illustrate ai 11.1. - 11.2. - 11.4. della presente parte narrativa (nonché nella memoria difensiva del 05/03/2015), identiche a quelle proposte con i motivi di appello (cfr. pag. 99 sentenza di appello) ma disattesi dalla Corte territoriale alla stregua di puntuali riscontri di natura fattuale dai quali ha tratto le corrette ed ineccepibili conseguenze giuridiche (pag. 100 ss). In particolare:
- la Corte, quanto all'invocata non punibilità ex art. 49 c.p. (11.1.) ha accertato che "a differenza di quanto ha argomentato l'appellante nei due atti di gravame, nell'informativa di reato n. 199/9-28-1 del 26-11-2009 si da atto non della totale falsità del titolo di credito, bensì solo dell'apocrificità della sottoscrizione del traente, tale RO LI, il che porta a ritenere infondata anche l'ulteriore deduzione difensiva che, facendo leva sull'insussistenza dell'oggetto del reato, evidenzia come si sia in presenza di un reato impossibile per mancanza dell'oggetto ... in quanto la condotta dello OR TU, che aveva versato allo SC NI 79 la somma di danaro pari all'importo dell'assegno e aveva consegnato il titolo ad un terzo che poi lo aveva posto all'incasso, comunque aveva comportato la "sostituzione" del bene di provenienza delittuosa con danaro, così integrando in pieno la fattispecie di cui all'art. 648 bis c.p..": va, quindi, confermata e ribadita la decisione assunta da questa Corte di legittimità con la sentenza n 45846/2010, pronunciata su ricorso proposto proprio dall'imputato avverso la misura cautelare, con la quale la medesima questione era stata disattesa nei seguenti testuali termini "la circostanza che l'assegno fosse stato falsificato non fa venir meno la sussistenza del reato in quanto esso si era già consumato al momento della consegna del denaro, visto che il suo scopo era quello di trasformare un titolo oggetto di estorsione in denaro non proveniente da quella specifica attività illecita";
- quanto all'invocata esimente di cui all'art. 54 c.p. (p. 11.2.), la Corte territoriale, ha accertato che "... è stata una scelta libera dell'imputato quella di affidarsi alla protezione del clan SC, con esponenti del quale, peraltro, dalle acquisizioni istruttorie evidenziate dal G.I.P. a proposito del reato contestato al fratello SC AT, la di lui famiglia e soprattutto il padre SC AN aveva da lungo tempo rapporti di intensa frequentazione ed anche di affari (gli OR oltretutto saranno i fornitori del calcestruzzo utilizzato per i lavori della realizzazione della fogna di via Sondrio, il cui appalto è stato oggetto della turbativa di cui al capo 5) ...";
- quanto al merito, la Corte ha indicato come prove: a) le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato nel corso dell'interrogatorio del 21/02/2011; b) il contenuto di alcune intercettazioni;
c) accertamenti della Polizia Giudiziaria: sul punto, il ricorrente, in pratica, nulla ha eccepito limitandosi ad invocare la derubricazione nel reato di ricettazione, richiesta che, in considerazione dei fatti per come esposti dalla Corte territoriale, non può essere accolta in quanto la plurima attività posta in essere dal ricorrente integra gli estremi di un esempio scolastico di riciclaggio.
15. Capo sub 45 (L. n. 356 del 1992, art 12 quinquies e L. n. 203 del 1991, art. 7): del suddetto delitto sono stati ritenuti colpevoli
HI NZ e PA SE "perché, in concorso e previo accordo fra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di sequestro preventivo e confisca di beni frutto di reimpiego di capitali illeciti, e consentire l'espletamento di condotte di riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita, SC NI cl. 79, istigatore ed organizzatore, attribuiva fittiziamente ai suoceri HI NZ e PA SE la titolarità della villa, edificata e ristrutturata con i soldi dello stesso SC NI, sita in via Colombo n. 10 particella catastale 309 sub. 1 e 2 che le acquistavano consapevoli dello scopo, essendo la reale proprietà dello SC NI che la adibiva ad abitazione familiare con la moglie ed i figli. Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di favorire l'organizzazione camorristica cd. dei CA ed in particolare la fazione egemone in Casal di Principe, facente capo a SC NC, PA NI e SC NI di SC NC, il quale ultimo accresceva la sua autorevolezza sul territorio anche per effetto della ostentata proprietà della villa, lussuosamente rifinita e stimata per un valore di Euro 1.198.233,00, e circa Euro 300.000,00 di arredi. In Casal di Principe il 23.10.2006". I ricorrenti hanno dedotto la doglianza illustrata al p.
2.1. della presente parte narrativa (manifesta illogicità della motivazione) il cui contenuto, identico a quello dedotto con i motivi di appello (cfr. pag. 267 sentenza impugnata), è stato disatteso dalla Corte territoriale la quale, all'esito di un accurato vaglio delle risultanze processuali, così testualmente concludeva (pag. 267):
"Deve, pertanto, concludersi per l'infondatezza della tesi difensiva avendo l'accusa dimostrato in primo luogo la circostanza, fondamentale per la configurabilità del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies della difformità tra la formale titolarità dell'immobile e la disponibilità "uti dominus" da parte dello SC NI 79, che lo adibiva ad abitazione propria, della moglie e dei figli;
tale circostanza è stata confermata anche da quanto riferito dalla collaboratrice AR NN nel corso dell'interrogatorio di cui al verbale del 22-4-2008 (v. pag. 807 della sentenza). L'essere stati gli imputati intestatari solo fittizi del cespite è circostanza resa evidente dall'assoluta sproporzione tra la loro capacità reddituale e il valore dell'immobile (oggetto, peraltro, anche di rilevanti lavori di ampliamento, come emerge dall'informativa del 19-4-2010, nella quale l'abitazione viene descritta come "sfarzosa"), condizione questa accertata non solo in relazione ai redditi dell'anno di acquisto, ma anche a quelli degli anni precedenti e successivi. E tale dato è confermato dalla mancanza di qualsivoglia prova circa l'essere state pagate le rate del mutuo con danaro proveniente dagli imputati. Tale condotta, commessa in concorso con lo SC NI 79, era certamente idonea a sottrarre l'immobile in questione a possibili misure di prevenzione di carattere patrimoniale, la cui possibile applicazione nei confronti di colui che si è visto essere all'epoca il reggente del clan SC era certamente preventivabile anche in relazione ai reati oggetto del presente processo, nel quale allo SC NI 79 è contestata anche la fattispecie associativa di cui all'art. 416 bis c.p., oltre che molteplici altri delitti aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7". La conclusione alla quale la Corte territoriale è pervenuta è incensurabile avendo tratto le corrette conseguenze giuridiche da oggettivi ed inconfutabili dati processuali.
La difesa dei ricorrenti si articolata su una tesi meramente reiterativa ed alternativa che, peraltro, non trova alcun risconto fattuale: di conseguenza, non essendo ravvisabile nella motivazione addotta dalla Corte territoriale alcuno dei vizi deducibili ex art. 606 c.p.p., lett. e), ne' violazioni di legge, il ricorso dev'essere respinto.
16. L. n. 203 del 1991, art. 7: avverso la configurabilità della suddetta aggravante hanno proposto ricorso per cassazione deducendo le doglianze illustrate nella presente parte narrativa, gli imputati:
HI NZ - PA SE (p. 2.2.); SI AT (p. 3.4.); AS NO (p. 4.2.); CA OM (p. 5.5.); RV QU (p. 6.2.); D'AL AF (p. 7.5.); EL VI CE (p. 8.2.); OR TU (p.11.3.); NE NC (p. 12.6.); ET OM (p. 13.6.); VI NO, (p. 14.3.); SC UI (p. 15.3.); SC NI (p. 16.12). La Corte territoriale ha respinto le medesime doglianze alle pagg. 270 (HI NZ - PA SE), 300 (SI AT), 301 (CA OM), 306 (RV QU), 297 (D'AL AF), 305 (EL VI CE), 103 (OR TU), 298 (NE NC), 282 (ET OM), 303 (VI NO), 280 (SC UI), 279 (SC NI): la Corte non ha trattato la posizione del AS NO perché alcun motivo di appello era stato dedotto in ordine all'art. 7, legge cit..
Di conseguenza, la censura dedotta, per la prima volta, dal AS NO in questa sede (p. 4.2.), poiché involge una mera quaestio facti, va dichiarata inammissibile.
Prendendo, quindi, in esame, la posizione degli altri imputati, da un semplice raffronto fra le doglianze dedotte in grado di appello e quelle dedotte in questo grado di giudizio, si può notare che sono perfettamente identiche.
Tutte le censure ruotano su un solo concetto ossia la pretesa carenza dell'elemento soggettivo.
Al che non può che replicarsi che la Corte territoriale, nel confutare di volta in volta le medesime doglianze le ha puntualmente disattese evidenziando gli elementi fattuali che smentivano la tesi difensiva.
Pertanto, poiché tutte le censure, chi per un verso, chi per un altro, involgono un giudizio di merito e sono meramente reiterative, le medesime vanno tutte respinte, in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale è da ritenersi incensurabile essendo logica e coerente con gli evidenziati elementi fattuali.
Quanto alla censura dedotta dagli imputati HI NZ - PA SE secondo la quale, poiché allo SC NI, processato separatamente con il rito ordinario davanti il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 26/03/2014, era stata esclusa la suddetta aggravante, allora quella pronuncia dovrebbe fare stato anche nei loro confronti (cfr. memoria 29/01/2015), deve replicarsi che, innanzitutto, la questione involge una valutazione di merito derivante da una sentenza successiva alla pronuncia impugnata, che non può essere effettuata, per la prima volta, in sede di legittimità. In secondo luogo, si tratta di posizioni differenti, sicché l'esclusione dell'aggravante per lo SC NI, non si estende automaticamente anche agli attuali ricorrenti. 17. trattamento sanzionatorio: hanno proposto ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio, deducendo le doglianze illustrate nella presente parte narrativa, gli imputati: SI AT (p. 3.5.); CA OM (p. 5.6.); RV QU (p. 6.4.);
D'AL AF (p. 7.5.); EL VI CE (p. 8.4.);
RO UI (p. 9.6.); OR TU (p. 11.5.); NE NC (p. 12.7.); ET OM (p. 13.7.); VI NO (p. 14.5.); SC UI (p. 15.4.); SC NI (p. 16.13.). In ordine alle censure aventi ad oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche, o l'eccessività della pena o la mancata concessione dei benefici di legge, va premesso, in via generale, che questa Corte, sul punto, ha enunciato i seguenti principi di diritto che, in questa sede, vanno ribaditi:
- nel concedere o nel negare le attenuanti ex art. 62 bis c.p., il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale nell'esercitare il quale deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall'art. 133 c.p., concernente le possibili situazioni influenti sul trattamento sanzionatorio, sia ad altri elementi e situazioni di fatto, diversi da quelli legislativamente prefigurati, aventi valore significante ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entità del reato nonché alla personalità del reo (Cass., Sez. 1^, 1^ ottobre 1986, Esposito). È stato altresì precisato che il predetto potere discrezionale, nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è tuttavia illimitato ne' sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice di merito dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per concedere o per negare le attenuanti generiche, con l'indicare gli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza necessità di valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (Cass., Sez. 1^, 19 ottobre 1992, Gennuso;
Cass., Sez. 1^, 30 gennaio 1992, Altadonna). In particolare, è stato precisato che il relativo esercizio del suddetto potere discrezionale (ove congruamente motivato) si sottrae ad ogni censura di legittimità, in quanto anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse, non essendo il giudice obbligato a motivare anche sulle ragioni per le quali ritiene irrilevanti gli eventuali elementi a favore dell'imputato (Cass. 2889/1997 Rv. 207560 - Cass. 3819/1994 Rv. 196986);
in particolare, quanto all'aumento di pena per la continuazione, la censura va disattesa alla stregua del consolidato principio di diritto che, qui va ribadito, secondo il quale "Nel caso in cui il giudice abbia congruamente motivato in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento alla natura dei reati, alla personalità dell'imputato e alle concesse attenuanti generiche, egli non ha l'obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base": ex plurimis Cass. 3034/1997 Riv. 209369; Cass. 11945/1999 Rv. 214857; Cass. 27382/2011 Rv. 250465;
- quanto alla sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti, nei quali rientrano, oltre le sentenze di condanna riportate dall'imputato, anche i precedenti giudiziari di cui all'art. 133 c.p.. Il giudizio prognostico ex art. 164 c.p., comma 1, infatti, è del tutto indipendente dai limiti relativi alla misura della pena fissati dall'art. 163 c.p. che determinano la concedibilità in astratto del beneficio ma non certo il contenuto favorevole della prognosi: Cass. 6641/2009 Rv. 246184; Cass. 4073/1996 Rv. 205188;
- l'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 c.p., legittimino la concessione del beneficio stesso: Cass. 3431/2012 Rv. 254681. Ciò premesso, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, si evince che la Corte ha dato puntualmente risposta alle richieste degli imputati esattamente alle pagg. 301 (SI AT), 303 (CA OM), 297 (D'AL AF), 306 (EL VI CE, la cui richiesta di non menzione è stata dichiarata inammissibile perché immotivata), 313 (RO UI), 105 (OR TU), 299 (NE NC), 294 (ET OM), 305 (VI NO, la cui richiesta di sospensione condizionale è stata motivatamente disattesa), 281 (SC UI), 279 (SC NI), disattendo così, sulla base di precisi elementi fattuali desunti dagli atti processuali, le censure dedotte avverso la sentenza di primo grado. Di conseguenza, tutte le suddette censure vanno disattese poiché la motivazione addotta dalla Corte deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche;
congruità della pena;
diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione). La Corte, invece, ha omesso la motivazione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena proposta da RV QU nella memoria depositata il 17/02/2014.
Sul punto, infatti, va rammentato, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice di appello, non è tenuto a motivare sulla concedibilità o meno del suddetto beneficio solo ove non sia stato richiesto con i motivi di appello ovvero oralmente, in udienza (in terminis Cass. 41126/2001 riv 220254). Poiché la richiesta, sebbene non contenuta nei motivi di appello, fu fatta nella memoria conclusiva, la Corte avrebbe avuto l'obbligo di rispondere. Di conseguenza, essendo ravvisabile un vizio di omessa motivazione, la sentenza, sul punto, va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Quanto, infine, alla doglianza dedotta da CA OM con la memoria del 20/03/2015, va osservato quanto segue.
L'imputato ha sostenuto che, la pena inflittagli dalla Corte territoriale sarebbe frutto di "un evidente calcolo errato" e, comunque, sarebbe immotivata.
La Corte territoriale (pag. 303), ha motivato il trattamento sanzionatorio, con le seguenti testuali parole: "Quanto alla pena, la richiesta di contenimento della stessa nel minimo edittale è del tutto immotivata e non può essere accolta. Il trattamento sanzionatorio, tuttavia, deve esser rimodulato in seguito all'assoluzione pronunziata in relazione al capo 26). Valutati gli indici di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare la gravità oggettiva del reato e la negativa personalità del prevenuto, così come sopra tratteggiata, stimasi equo determinarla in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 800,00 di multa, così determinata: p.b. anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 90,00 di multa, aumentata per l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 1200,00 di multa, diminuita per il rito alla pena finale".
La censura dedotta è infondata sotto i seguenti profili:
a) innanzitutto, la pena è perfettamente legale, essendo stata contenuta nei parametri di legge, ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 4;
b) non è vero che la Corte non ha motivato sull'aumento derivante dalla doppia aggravante ad effetto speciale, avendo fatto riferimento agli "indici di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare la gravità oggettiva del reato e la negativa personalità del prevenuto, così come sopra tratteggiata";
c) infine, va osservato che la censura è completamente nuova rispetto al motivo dedotto con l'originario ricorso dell'avv. Barbieri e, quindi, comunque, inammissibile.
18. violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies: hanno proposto ricorso in ordine alle confische dei beni disposte ex art. 12 sexies, legge cit., deducendo le doglianze illustrate nella presente parte narrativa, gli imputati: RV QU (p. 6.3.);
EL VI CE (p. 8.3.); RO UI (p. 9.5., nonché memoria 10/03/2015); RO NI (p. 10.5.);OR TU (p. 11.6.); ET OM (p. 13.5.); VI NO (p. 14.4.); SC NI (p. 16.14.).
I presupposti perché possa essere ordinata la confisca dei beni - che si desumono dalla stessa norma e dalla successiva elaborazione giurisprudenza (ex plurimis SSUU 920/2004) - possono essere così sintetizzati:
a) il soggetto nei cui confronti è disposta la confisca dev'essere indagato-imputato-condannato per uno dei tassativi reati indicati nella norma;
b) i beni confiscati devono appartenere a lui direttamente o per interposta persona;
c) l'accusa deve provare (alternativamente: Cass. 29926/2011), la sproporzione o tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o tra il valore dei beni e l'attività economica svolta dall'indagato- imputato-condannato - salva, ovviamente, la possibilità per costui, di allegare e/o provare fatti in contrario sulla lecita provenienza dei redditi (è, quindi, irrilevante ai fini della confisca la prova o allegazione sull'origine illecita dei beni proprio perché la norma intende colpire l'illecito accumulo di ricchezze proveniente da attività criminose);
d) la sproporzione dev'essere provata non in relazione all'intero patrimonio ma al momento dell'acquisto di ciascun bene di cui è disposta la confisca;
e) non occorre la prova della pertinenzialità fra i beni confiscati ed i reati addebitati all'indagato-imputato-condannato (SSUU cit.;
Cass. 5452/2010). In tutti i casi in esame nel presente ricorso, non vi è alcuna discussione in ordine ai requisiti di cui ai punti sub a) b) d) e):
in particolare, in ordine al punto sub d), e) la Corte, avendo ben presente la questione, ha testualmente scritto (pag. 315): "premette la Corte che, nel valutare la confiscabilità dei vari beni oggetto delle statuizioni dell'impugnata sentenza, oltre alla necessaria verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dalle diverse norme applicate dal G.I.P. (art. 416 c.p., comma 7, art. 240 c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies), applicherà, in particolare per l'ipotesi di cui all'art. 12 sexies, legge cit., anche il criterio, già fatto proprio sia dal G.I.P. che dal Tribunale del Riesame nei provvedimenti che si citeranno, della congruenza anche temporale tra l'acquisto del bene e l'epoca di commissione dei fatti di reato". Tutti i ricorrenti, invece, chi per un verso, chi per un altro, hanno contestato il requisito della sproporzione (requisito sub c). La questione, quindi, in questa sede, si riduce nello stabilire se la Corte territoriale, sul punto, ha adeguatamente motivato. La risposta è ampiamente positiva perché, a ben vedere le varie censure dedotte in questa sede, non sono altro che la mera riproposizione dei motivi di gravame dedotti in sede di appello ma disattesi dalla Corte territoriale con motivazione puntuale, logica e coerente con gli evidenziati elementi probatori, come desumibile dal fatto che la Corte ha revocato molte confische disposte dal primo giudice.
In ordine alle doglianze dedotte sulle confische, è, quindi, sufficiente rilevare quanto segue.
18.1. Quanto al RV QU, la Corte (a pag. 329), ha così motivato:
"Quanto alla società COREM UZ s.r.l., l'ordine di confisca deve essere confermato, sussistendo i presupposti di cui al D.L. 1992 n. 306, art. 12 sexies ... l'impresa è stata costituita nel 1991, anno in cui il RV QU non aveva redditi;
il RV QU per tutti gli anni oggetto di indagine (dal 1991 al 2009) ha prodotto redditi al di sotto della soglia di povertà. Parimenti deve concludersi per la società CREA UZ s.r.l., intestata alla figlia RV MI. Dalle indagini patrimoniali è emerso con chiarezza come la società sia nella disponibilità del RV QU ...": è fuorviante la doglianza secondo la quale la proporzionalità avrebbe dovuto essere considerata in relazione all'attività economica svolta e non con riferimento ai redditi dichiarati e conseguiti. Infatti, la sproporzione va verificata fra il reddito che l'imputato aveva al momento della costituzione delle società ed il valore delle società (quindi anche dei beni strumentali), come ha correttamente ed incensurabilmente ritenuto, in punto di fatto, la Corte territoriale.
18.2. Quanto al EL VI CE (che ha edotto una pretesa omessa motivazione), la Corte, dopo avere rilevato che l'impresa era confiscabile ex art. 240 c.p., ha scritto che "anche il EL VI CE risulta essere titolare di redditi non congrui rispetto alla costituzione dell'impresa confiscata": la censura dedotta in questa sede avverso la suddetta motivazione medesima è così generica ed aspecifica da non consentirne neppure lo scrutinio. 18.3. Quanto al RO UI, la Corte (pag. 328), ha sostenuto che "le generiche deduzioni contenute nel motivo di appello, che fa riferimento ad elaborato tecnico che non risulta allegato all'atto di gravame e del quale neppure non vengono illustrate le conclusioni, fa riferimento ad un reddito pari ad Euro 182.029,63 che non trova riscontro negli accertamenti operati dalla polizia giudiziaria sulla base delle stesse dichiarazioni reddituali provenienti dall'imputato (v. informativa del R.O.S. dei carabinieri del 19-4-2010, i cui esiti sono integralmente riportati nell'impugnata sentenza). Va aggiunto che nell'anno 2004 l'imputato, oltre che fare fronte alle spese di sussistenza sue e del suo nucleo familiare, risulta avere proceduto anche all'acquisto di due beni immobili nel Comune di ON (quelli di cui ai numeri 5 e 6 dell'elenco dei fabbricati trascritto a pag. 881 della sentenza), che rappresentano ulteriori voci di spesa il cui valore, anche se non oggetto di accertamento, evidenzia ancora di più la incapacità di spesa a fronte di un reddito lordo di soli 16.904,00 Euro".
Il ricorrente, con la memoria depositata il 10/03/2015, ha sostenuto che la Corte sarebbe incorsa in un vizio di motivazione in quanto non avrebbe preso in esame la consulenza del ctp dr D'ST solo perché non era stata allegata ai motivi di appello, laddove, invece, in realtà, era stata allegata al fascicolo di primo grado. Sul punto, va osservato quanto segue.
Il primo giudice, ha disposto la confisca della società Costa Blue s.a.s., adducendo la seguente testuale motivazione (pag. 876-877 sentenza primo grado): "Peraltro di particolare entità è il compendio patrimoniale riferibile direttamente ai fratelli ER, le cui società ed aziende rappresentano, innanzitutto, lo strumento per la commissione dei reati per i quali sono stati ritenuti responsabili nonché gli utili dell'impresa mafiosa ovvero risultato dei reinvestimenti dei profitti derivati dalla collusione camorristica ed, in quanto tali risultano confiscabili. Inoltre, nonostante per alcuni anni siano dimostrati redditi leciti di una certa consistenza deve evidenziarsi che si tratta dei redditi tratti da quelle medesime società di illecita provenienza e come tali da non potersi considerare, leciti. Di qui la confiscabilità di detti beni anche L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies nei limiti di quanto specificato nel dispositivo. Qui di seguito, si riportano, schematicamente, gli esiti degli accertamenti compendiati, per esteso, nelle informative che devono ritenersi riportate in questa sede. Per quel che concerne RO UI, l'ordine di confisca - attesi i dissequestri intervenute nel corso delle indagini - l'ordine ablatorio definitivo, sarà limitato ai soli beni ancora in sequestro": quindi, il primo giudice, nonostante la ctp del dr D'ST aveva ritenuto di ordinare la confisca della suddetta società.
Con i motivi di appello, come risulta dalla sentenza impugnata, l'imputato aveva addotto generiche deduzioni facendo riferimento ad un reddito pari ad Euro 182.029,63 risultante dalla suddetta Ctp. È vero che la Corte ha sostenuto che la ctp non risultava allegata all'atto di appello, ma è anche vero che, alla fin fine, ha preso in esame la doglianza che si basava proprio sul suddetto elaborato tecnico secondo il quale, appunto, la società non avrebbe potuto essere confiscata perché il reddito era proporzionato. Di conseguenza, essendo la motivazione, sul punto, assolutamente puntuale, di nulla può dolersi il ricorrente proprio perché la doglianza dedotta con i motivi di appello che si basava proprio sulla ctp, è stata comunque presa in esame e disattesa proprio confutando il dato indicato dal ctp.
18.4. Quanto al RO NI, è sufficiente il rinvio alla lettura delle pag. 325-326 della sentenza impugnata in cui la Corte, dopo avere ricostruito in modo accurato le vicende delle società confiscate (Ecocampania s.r.l. - Green Line s.r.l.), alla stregua di puntuali ed oggettivi dati sull'insufficienza dei redditi del RO NI, giunge alla incensurabile conclusione che sussistevano i presupposti per la confisca sotto un duplice profilo:
a) perché le suddette società, in realtà, benché fittiziamente intestate "ai soggetti indicati nei capi 38) e 40) dell'imputazione" erano riconducibili al ricorrente;
b) perché i redditi del RO NI erano insufficienti in relazione agli investimenti. In ordine all'intestazione fittizia, la motivazione addotta sul punto da entrambi i giudici di merito, alla stregua di puntuali riscontri fattuali è incensurabile: si legga, in proposito, soprattutto la sentenza di primo grado a pag. 727 ss (quanto all'intestazione fittizia della Ecocampania) e pag. 790 ss (quanto all'intestazione fittizia della Green Line).
Sul punto, le censure dedotte dal RO NI (pag. 29 ss ricorso avv. Stellato;
pag. 42 ricorso avv.to Cantelli) sono talmente generiche da non consentirne neppure lo scrutinio, non senza considerare che, se loro intendimento era quello di sostenere che le suddette società erano, in realtà, dei terzi, allora non si comprende a che titolo hanno dedotto censure che solo l'effettivo proprietario ha la legittimazione a dedurre. Sotto questo profilo, quindi, va rilevata anche la carenza d'interesse a chiedere la restituzione di beni a favore di terzi. Sul merito, resta ben poco da dire, perché le deduzioni, già stigmatizzate dalla Corte territoriale come "genetiche", continuano ad esserlo, a fortiori, anche in questa sede, riducendosi alla doglianza riportata al 10.5 della parte narrativa, deduzione, però, che trova ampia smentita nella motivazione della Corte territoriale.
18.5. Quanto a OR TU, la motivazione addotta dalla Corte (pag. 321- 322) è puntualissima e rispetta perfettamente i criteri di legge (in particolare quello sulla valutazione della proporzione dei redditi al momento dell'acquisito dei singoli beni). In questa sede, le censure sono quelle illustrate al 11.6 della presente parte narrativa e quelle ribadite nella memoria depositata il 05/03/2015 dove, a pag. 18, la difesa scrive testualmente: "... Sembrerebbe dunque indispensabile, per una interpretazione mediata da ragionevolezza ed in linea con la Costituzione, che in sede valutativa ed applicativa (ove, come qui, si discuta di beni afferenti la disponibilità di un ipotetico riciclatore) le presuntività connesse all'art. 12 sexies venissero temperate, se non secondo il criterio pertinenziale (e dunque: pretendendo la emersione di una qualche forma di collegamento tra il patrimonio ed i suoi incrementi e la condotta oggetto della cognizione di merito), quantomeno secondo il criterio cronologico (e dunque: comprimendo l'area della prova liberatoria esigibile al periodo immediatamente contiguo a quello di commissione del reato). Tale linea interpretativa non risulta seguita dalla sentenza oggi in scrutinio, che in maniera meccanicistica esamina (o sembra che esamini) i dati numerici sottoposti alla sua attenzione, risolvendo ragionieristicamente il tema giuridico che le era stato affidato. Ciò giustifica la prima doglianza oggi proposta. Ciò nondimeno, l'elaborato consulenziale presente in atti e quello aggiuntivo sottoposto alla Corte di Appello in allegato ai motivi di gravarne (di cui riserviamo la tempestiva produzione per il giudizio sul travisamento), permettevano di ricostruire in dettaglio lo sviluppo dell'asse nella disponibilità dell'odierno imputato. La prova di un approccio svogliato ai materiali defensionali si rinviene, emblematica, nel passaggio nel quale, in tema di appostazione delle "attività", critica la datazione dell'acquisizione dell'importo di 116.000,00 Euro (non nel 2004 ma, dirà la Corte, nel 2002). Ebbene, al netto della circostanza secondo cui anche una eventuale erronea datazione dell'entrata non annulla l'entrata stessa, è evidente l'errore di lettura dei materiali consulenziali, che chiaramente spiegavano tale datazione (si tratta di una somma ottenuta dalla moglie dello OR TU a titolo di compensazione dai fratelli per la ripartizione dell'asse ereditario;
ripartizione avvenuta nel 2004 anche se la successione risulta aperta nel 2002)". Al che deve replicarsi che: a) la sproporzione del reddito è stata valutata proprio al momento dell'acquisto dei beni;
b) per il resto si tratta di doglianze generiche (non è chiaro quale altro metodo avrebbe dovuto seguire la Corte) e di merito alle quali la Corte ha dato una puntuale risposta confutando proprio la tesi difensiva riproposta tralaticiamente in questo grado di giudizio. Infine, quanto alle richieste di rinnovazione del dibattimento e di restituzione dei beni a terzi, deve replicarsi che: a) la richiesta di rinnovazione del dibattimento è stata adeguatamente ed incensurabilmente disattesa: cfr. pag. 322; b) quanto alla richiesta di restituzione di beni a terzi, il ricorrente è carente d'interesse, non potendo certo essere lui a chiedere la restituzione di beni a favore di terzi.
18.6. Quanto al ET OM, la censura dedotta (pag. 17 ss del ricorso) può essere riassunta, utilizzando le parole dello stesso ricorrente, nei seguenti termini: "non v'è chi non veda come, una volta documentate le fonti dei redditi familiari e la consistenza degli stessi nel corso degli anni - dati, questi, che non sono mai stati messi in discussione nella loro veridicità e fondatezza da parte ne' del giudice di prime cure ne' della corte d'appello - non è pretendibile, ed è illogico, come afferma la sentenza che in questa sede si impugna, che si debba fornire prova della consistenza economica nel preciso momento storico dell'acquisto del bene tramite l'allegazione degli estratti conto, poiché ciò da per presupposto scontato, ad esempio, che l'interessato abbia fatto la scelta di tenere le liquidità su un conto, che il bene sia stato pagato in un solo momento, laddove questa è una libera scelta, rispetto alla quale nessun libero cittadino è obbligato, potendo, ad esempio scegliere di tenere tutta, o parte, della liquidità a disposizione in casa o presso cassette di sicurezza e di effettuare i pagamenti in accordo con il venditore anche in più tranche. Non sfugge, quindi, come siano del tutto oziose e disancorate dagli elementi probatori in atti non censurando la correttezza, l'esattezza, la fedeltà o l'affidabilità della ricostruzione contabile fatta dalla difesa, le considerazioni sulla base delle quali la sentenza, che si impugna, liquida la censura difensiva, ma siano unicamente fondate sulla critica dei concetti di capacità di spesa o reddito netto spendibile" e di "risparmio accumulato dal nucleo familiare" inconferenti rispetto al tema ...".
Al che è sufficiente replicare che: a) il metodo seguito dalla Corte territoriale è quello ritenuto corretto dalla pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte, metodo che, com'è ovvio, è molto più garantista di quello che, secondo il ricorrente dovrebbe seguirsi;
b) in ogni caso, come risulta palese dalla lettura della motivazione, la Corte, in via subordinata, ha preso in esame anche il metodo propugnato dal ricorrente - e cioè quello su "base pluriennale" in forza del quale va computata la capacità di spesa o reddito netto spendibile - e lo ha confutato in modo ineccepibile sulla base di precisi dati fattuali. Di conseguenza, non essendo ravvisabile alcun vizio motivazionale, la censura non può che essere dichiarata manifestamente infondata.
18.7. Quanto al VI NO, la Corte (pag. 330) ha disposto la confisca adducendo la seguente testuale motivazione: "La censura, peraltro del tutto generica, non è accoglibile, atteso che l'impresa Bera UZ s.r.l., utilizzata per la turbativa d'asta di cui al capo 19), è stata costituita nell'anno 2004 con capitale pari ad Euro 30.000,00 di cui 27.000,00 nella titolarità dell'imputato e 3.000,00 della moglie RO HE. Il VI NO è soggetto assolutamente privo di redditi, anche nell'anno in cui (2004) ha costituito la Bera UZ versando 6.700,00 Euro di capitale, mentre la moglie nell'anno 2004 ha percepito un reddito lordo di Euro 3.726,00, del tutto sproporzionato rispetto all'importo della quota sottoscritta e, comunque, al di sotto di qualsivoglia livello reddituale idoneo anche solo a sostenere la convivenza familiare".
Le censure dedotte in questa sede (p. 14.3 della presente parte narrativa), sono generiche e meramente reiterative e, perciò, inammissibili.
18.8. Quanto a SC NI, la Corte (pag. 316) ha motivato la confisca dell'auto BMW (acquistata nel 2009 per Euro 72.000,00), dell'immobile sito in Casal di Principe in via Genova n 31 e della società OD s.a.s. di SC OR (di cui lo SC NI era socio accomandante), con la seguente testuale motivazione: "Nella consulenza redatta dal dott. IO TR, cui gli appellanti fanno riferimento, si sostiene che tali beni due siano stati acquisiti con il danaro fornito dal padre SC UI. Tale giustificazione è infondata in quanto non supera il dato, che può definirsi "eclatante" e decisivo, circa il non avere mai lo SC NI 78 percepito dal 1996 al 2009 reddito alcuno, se si eccettua quello riferito al 2005 e pari a Euro 1.434,00. Nè a diversa conclusione permette di giungere la circostanza che l'imputato SC UI avrebbe donato Euro 137.000,00 in quattro anni con assegni intestati allo SC NI, atteso che non è in alcun modo provato che tali somme siano state utilizzate per la costituzione della società OD s.a.s. o per l'acquisto dei beni intestati allo SC NI 78. EL resto, nella consulenza di parte la somma si assume essere stata impiegata per il funzionamento dell'impresa OD (v. pag. 88 della relazione del consulente IO TR), e comunque la stessa si palesa inferiore al complessivo valore dell'immobile e della autovettura, nonché stanziata in epoca precedente, il 2009, l'acquisto di tali due beni da parte dello SC NI 78. Essa, quindi, non può costituire prova della liceità degli acquisti relativamente a soggetto, lo SC NI, che, come visto, non ha mai sostanzialmente percepito alcun reddito. EL pari è a dirsi per l'impresa OD s.a.s. di SC OR. Costituita nel 2004, la compagine sociale vedeva lo SC NI 78 come socio accomandante con la quota di Euro 5.000,00. Entrambi i soci sono soggetti che non hanno percepito nell'anno di costituzione della società alcun reddito, per cui in alcun modo è superata la presunzione posta dalla L. 1992 n. 356, art. 12 sexies di acquisizione con proventi sproporzionati al reddito. Attesa la presenza dello SC NI 78 nella compagine sociale, deve confermarsi la confisca anche della quota dello SC OR, certamente mero intestatario di quota riferibile al fratello, anche in ragione della impossidenza dello stesso. Va rilevato che l'impresa non ha avuto volume di affari per gli anni 2004/2006 e successivamente ha prodotto solo redditi limitati (v. tabella a pag. 8 della consulenza IO TR circa i beni di SC OR). In sostanza non è stata in alcun modo dimostrata la lecita provenienza dei capitali utilizzati per costituire e far operare l'azienda, per cui se ne deve presumere l'illiceità". A fronte della suddetta motivazione, il ricorrente ha dedotto la censura di cui al 16.14 della presente parte narrativa che, da un semplice raffronto con la motivazione supra riportata testualmente, va ritenuta generica ed aspecifica in quanto meramente reiterativa di quelle medesime doglianze dedotte in sede di appello e disattese dalla Corte territoriale con motivazione nella quale non sono ravvisabili ne' violazioni di legge (la Corte, infatti, a pag. 315, ha avuto cura di premettere che si sarebbe attenuta al criterio giurisprudenziale della "della congruenza anche temporale tra l'acquisto del bene e l'epoca di commissione dei fatti di reato") ne' vizi motivazionali (essendo le affermazioni basate su oggettivi dati fattuali).
Con memoria (di 19 pagine) depositata il 10/03/2015, il ricorrente è tornato ad illustrare nuovamente e diffusamente le sue doglianze sulla pretesa mancanza dei presupposti per la confisca, soffermandosi, in particolare, sulla confisca della società OD s.a.s.. sostenendo che: a) non vi sarebbe la prova dell'intestazione fittizia in capo al fratello SC OR;
b) non vi sarebbe la prova della sproporzione;
c) non vi sarebbe la prova della "pericolosità" della società, ex art. 240 c.p., non essendo stata coinvolta in alcuna turbativa.
Al che deve replicarsi quanto segue:
ad a) quanto alla pretesa congettura in ordine all'intestazione fittizia della società OD s.a.s. a SC OR (pag. 8 ss della memoria), è sufficiente replicare che si tratta di doglianza in ordine alla quale il ricorrente non ha alcun interesse giuridico, posto che, a reclamare di essere il vero proprietario non può che essere il terzo ritenuto intestatario fittizio (SC OR) e non certo colui che è stato ritenuto essere il vero proprietario;
ad b) quanto alla pretesa mancanza della prova sulla sproporzione, si tratta, in realtà, di una doglianza che va ritenuta null'altro che un modo surrettizio di tentare di ottenere una nuova e diversa valutazione del merito laddove s'invoca, ad es. la consulenza del dr. IO TR, consulenza, però, presa in esame dalla Corte e motivatamente disattesa;
ad c) dalla motivazione della sentenza impugnata (nonché da quella di primo grado dove, a pag. 855, il giudice per le indagini preliminari, testualmente scrive che "l'ordine di confisca s'impone anche ai sensi dell'art. 416 bis c.p., comma 7 essendo altamente probabile - anche perché non smentito dalle argomentazioni difensive - che i beni, cui l'ordine ablatorio definitivo si riferisce, siano provento della lucrosa "collusione" associativa (dalla quale l'imputato ha tratto vantaggi in termini economici) e risultando evidente la richiesta "sproporzione" ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 356 del 1992, art 12 sexies"), risulta che la confisca è stata ordinata ex combinato disposto dell'art. 416 bis c.p. e della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies per la quale è richiesta solo la prova della sproporzione.
19. In conclusione, ad eccezione del ricorso del RV QU, tutti i ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e quelle a favore della costituita parte civile liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata nei confronti di RV QU limitatamente all'omessa motivazione sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
RIGETTA nel resto il ricorso del RV QU.
RIGETTA i restanti ricorsi di: HI NZ;
SI AT;
AS NO;
CA OM;
D'AL AF;
EL VI CE;
RO UI;
RO NI;
OR TU;
NE NC;
ET OM;
VI NO;
PA SE;
SC UI;
SC NI, che condanna al pagamento delle spese processuali. CONDANNA tutti i ricorrenti alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla parte civile Federazione Antiracket Italiana, liquidate in complessivi Euro 4.000,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015