Sentenza 14 luglio 2009
Massime • 1
Sono utilizzabili le dichiarazioni rese - oltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione - dal collaboratore di giustizia, in sede di giudizio abbreviato, acquisite attraverso l'esame disposto dal giudice, ex art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., sussistendo il potere del giudice di disporre l'integrazione probatoria, ritenuta necessaria ai fini del decidere, il quale non soggiace ad alcun limite temporale, essendo esercitabile dal momento stesso in cui viene disposto il rito alternativo sino a quello successivo della discussione, quando ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e applicandosi la sanzione dell'inutilizzabilità solo alle dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria e, quindi, fuori dal contraddittorio. Né, a tal fine, rileva che nel corso dell'udienza preliminare il P.M. abbia depositato, a titolo di indagine successiva, il verbale di interrogatorio del medesimo collaboratore ed il giudice ne abbia dichiarato l'inutilizzabilità perché reso oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione, giacché il G.u.p. nel disporre - in sede di giudizio abbreviato - l'esame in contraddittorio del predetto collaboratore non ha 'recuperatò dichiarazioni inutilizzabili ma ha formato nel diretto confronto e controllo delle parti una prova dichiarativa assolutamente diversa e immune da qualsiasi censura di inutilizzabilità.
Commentario • 1
- 1. Tunisi, trasferimenti, limitiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 luglio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2009, n. 42618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42618 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2009 |
Testo completo
42618/09
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/07/2009
SENTENZA
N. 1505/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ROTELLA MARIO PRESIDENTE
1. Dott. VE IO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.DE BERARDINIS SILVANA 11 N. 009643/2009
3. Dott.BRUNO PAOLO IO "
4. Dott. VESSICHELLI MARIA "T
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
*
1) IN NO N. IL 01/07/1950 譬
2) LOGIUDICE DEMETRIO CL-1961 N. IL 22/08/1961
3) OS IE N. IL 02/11/1969 4) RIEDO GIOACCHINO@P.G.cl N. IL 04/08/1967
5) AM IO N. IL 21/01/1968
6) OD IL N. IL 10/11/1974 N. IL 24/02/1938 7) TT AL
8) LOGIUDICE CARMELO MASSIMO N. IL 29/07/1972
CL-1965 9) LOGIUDICE DEMETRIO N. IL 10/06/1965
10) LA GI N. IL 07/04/1978
avverso SENTENZA del 19/05/2008
CORTE APPELLO di REGGIO IA
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ed il ricorso la relazione fatta dal Consigliere Udito il Procuratore Generale inpersona del dr F. M. Sacoviello
che ha concluso perl'annullamento della sentenza con rinvio, in relazione all impugnazione della Procura Generale;
rigetto dei corsi de From china, to burdlce, PA, IE
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.tiantonio Managò per IE;
E.M. Genovese per
PA, IE e TI;
HE Privla Amodio e Lo CE рег he RU DE ME AS;
NZ D'CO per cl. '65; TA ME per US;
GA OM in sust. di LF AU per Lo IA RO c. 61;
VA RC per NA
- 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 19.5.2008, la corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa 31.10.2006 dal gup del tribunale della stessa sede, ha assolto RO IO, MO IM, TI TA, Lo Giudice ME AS, Lo Giudice Demetrio( classe
1965), US RA dal reato sub a) - partecipazione ad associazione mafiosa- per non aver commesso il fatto;
ha assolto Lo Giudice Demetrio (classe 1965) e IE CC dal reato sub k (estorsione),perché il fatto non sussiste;
ha assolto US RA e US AS dal reato sub i) (danneggiamento aggravato) per non aver commesso il fatto;
ha confermato le rimanenti condanne di NA AN(con l'aggravante di aver diretto l'associazione), Lo Giudice Demetrio, 'u rizzu'(classe 1961), US AS, IN
EG, IE CC in ordine al reato di associazione mafiosa, accertato dall'anno 2002 a tutt'oggi .
Secondo l'accusa, nell'ambito della criminalità organizzata reggina era attiva un'autonoma articolazione della 'ndrangheta, operante nel cd locale di San Giovannello, con base territoriale estesa ai quartieri di Eremo, San Brunello e Tremulini, legata nell'arco di tempo 1985-1991 (durante la seconda guerra di mafia)allo schieramento delle famiglie mafiose DE STEFANO- TEGANO- LIBRI e, successivamente, alla famiglia TEGANO. Questa articolazione, secondo
l'accusa, al suo vertice ha avuto,in successione, IN IU, detto IN, ucciso tra la fine del 1987 e l'inizio del 1988; IN AT, detto IO, ucciso il 10.1.1990; IN AR
SA (genero di IN e fratello di AT), (scarcerato, nel luglio 2003,ucciso nel dicembre.2003).
Durante la detenzione di IN AR, AN NA è stato capolocale, incaricato della reggenza, divenuta definitiva dopo l'uccisione dell'IN.
In questo gruppo mafioso, l'accusa ha individuato due sottogruppi : il primo era costituito, tra gli altri, da IN EG, US RA, US AS;
il secondo era costituito, tra gli altri, da Lo Giudice Demetrio 'u rizzu, classe 1961; Lo Giudice Demetrio 'boi' (classe 1965);
Lo Giudice ME AS;
IE CC, RO IO, IT AN. Questo secondo gruppo si distingue per il dissenso rispetto alla volontà di IN AR, durante la sua detenzione, mettendo in discussione la scelta del NA come capo della struttura. Secondo l'accusa e secondo i giudici di merito, attraverso la storia giudiziaria della 'ndrangheta reggina - fissata nelle sentenze emesse nei processi Olimpia 1, IT e AR - si raggiunge la dimostrazione dell'esistenza di un "locale"(un'emanazione territoriale della
'ndrangheta), avente sede nella zona San Giovannello in Reggio Calabria.
Questa ricostruzione si incentra sulle vicende processuali del vertice, impersonato da IN AR SA.
Nel processo Olimpia 1 (n. 46/1993 RGNR DDA,sviluppato attraverso le sentenze di primo grado del 19 gennaio 1999, di appello, 3.4.2001, irrevocabile, 9.5.2001), non compare un'associazione della zona San Giovannello, in quanto all'IN è contestata la partecipazione a una struttura armata di tipo mafioso, denominata Cosca Libri, operante dal 13.1.1996 sino alla data della sentenza di primo grado(gennaio 1999, trattandosi di contestazione aperta) a Reggio Calabria, nella zona Pavigliana, Vinco, Cannavò, Spirito Santo (cioè non in Sangiovannello). Ruolo dell'IN è quello di longa manus della cosca Libri, nel locale di San Giovannello, quale successore del fratello AT.
Nella sentenza della Corte di appello, IN è considerato capo di un autonomo clan, alleato con la cosca Libri, con esclusiva competenza nel locale San Giovannello. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarandola nulla per violazione del disposto ex art. 521 c.p.p., disponendo la trasmissione al p.m. ; nel successivo procedimento viene formulata l'imputazione di "aver fatto parte, con funzioni verticistiche, di una struttura armata di tipo mafioso operante nel rione di San Giovannello di Reggio Calabria e Zone viciniore...realizzando così una forza militare impegnata a pieno titolo a fianco della cosca Libri e allo schieramento Condello-Serraino- Rosmini. In Reggio Calabria a partire da epoca imprecisata, comunque anteriore al 13.1.1986 e successivamente.Il gup, con sentenza 17.12.2002, irrevocabile il
23.6.2003, ha assolto l'IN perché il fatto non sussiste, in quanto prive di riscontri le dichiarazioni accusatorie, secondo cui l'IN faceva parte di un'associazione mafiosa operante nella zona San Giovannello a fianco della cosca Libri : solo il collaboratore IO ha parlato del comando dell'associazione, dopo l'uccisione del fratello AT. Secondo i giudici di merito del presente processo, la sentenza di assoluzione dell'IN ha una rilevanza limitata alla posizione del singolo imputato, ma non impedisce di ripercorrere e ricostruire la storia del locale San Giovannello, alias cosca IN, a cui si riferiscono altre sentenze emesse in procedimenti aventi medesima origine storica.(nel processo Olimpia 2 - avente ad oggetto l'omicidio del AT IN,sentenza corte .assise. 13.3.2001, sentenze corte appello 25.6.2003 (rito abbreviato) e 28.6.2003 (rito ordinario). Nei confronti di AR IN sono state emesse altre due sentenze di assoluzione :nel cd processo
IT (n. 55/1999, RGNR DDA), conclusosi in primo grado con la sentenza del gup 19.7.2002, in cui era imputato di associazione mafiosa, inerente il locale di San Giovannello, in concorso con i coimputati US AS, US RA e RO IO e altri, commessa dal
1998. Secondo l'accusa, il gruppo, capeggiato dall'IN, ha esercitato la forza di intimidazione mafiosa, attraverso il controllo degli appalti riguardanti gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, affidati all'impresa Edilminniti, costituente una delle espressioni imprenditoriali dell'associazione. Il gup ha assolto dal reato associativo gli imputati, in quanto le condotte accertate risultavano sganciate da interessi nell'azienda ospedaliera e nessun elemento consentiva di ritenere esistenti interferenze da parte dell'IN nell'assegnazione degli appalti. Nel processo AR (n.182/1998 RGNR DDA) IN era imputato in relazione al delitto ex art. 416 bis, per appartenenza a una struttura armata di tipo mafioso, in adesione e sintonia di scopi con la più ampia struttura denominata "cosche mafiose federate LIBRI-TEGANO-DE
STEFANO", rispetto alla quale si poneva come concreta ad attuale continuazione(in Reggio Calabria dal 1997 ad oggi, cioè alla data della sentenza di condanna di primo grado ( sentenza gup
9.11.2001). Veniva assolto con sentenza di appello 9.7.2003, per precedente giudicato assolutorio, in quanto la corte territoriale ha ritenuto che la condotta contestata era assorbita in quelle già oggetto di contestazione nei precedenti giudizi. Nelle sentenze di merito di questo procedimento, è stata esclusa dal gup la rilevanza del principio del ne bis in idem, ed è stata affermata l'utililizzabilità delle prove delineate nelle precedenti sentenze irrevocabili di assoluzione.
L'inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato, secondo i giudici, non vieta di prendere in considerazione lo stesso fatto storico o particolari suoi aspetti per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un fatto diverso da quello giudicato, in quanto irretrattabile è la verità legale del fatto-reato e non quella reale del fatto storico (S.U. 23.2.1996, n. 2110, Fachini;
sez. I, 5.2.1999, n. 1842, Pagani). Comunque oggetto del presente processo è un fatto nuovo costituito dalla prosecuzione del medesimo fenomeno storico e cioè l'esistenza del locale di 'ndrangheta operante nel territorio di
San Giovannello, per cui è possibile riprendere e valutare il materiale probatorio oggetto dei precedenti procedimenti . In conclusione, il giudice di primo grado ha ritenuto che dagli elementi acquisiti, dalle convergenti e sintoniche dichiarazioni di molteplici collaboratori di giustizia, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata ritenuta in sentenze passate in giudicato, dal novum costituito dal nuovo pentito NE e dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, si può desumere con certezza l'esistenza storica di un'autonoma cosca diretta da AR IN, quale
B successore di IN IN e di AT IN, alleata alla cosca Libri, ma dotata di esclusiva competenza mafiosa sul locale di San Giovannello. Queste conclusioni sono state condivise dalla corte di merito.
Il procuratore generale presso la corte di appello di Reggio Calabria ha presentato ricorso averso la sentenza emessa dalla corte di appello il 19.5.2008,per erronea applicazione delle legge processuale, in riferimento alla dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore AN UM, rese oltre il termine di 180 giorni, fissato dall'art. 16 quater del d.l. n. 8/91, conv. in 1. n.82/91. Chiede l'annullamento della sentenza della corte di appello, per erronea applicazione della norma ex art. 441 co.5 cpp, in quanto ha ritenuto sussistente un limite al potere di integrazione probatoria che non è ravvisabile nella normativa vigente.
L'esclusione dal materiale probatorio delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ha comportato l'assoluzione di RO IO, MO IM, TI TA, Lo Giudice
ME AS, Lo Giudice Demetrio, classe 1965 e di US RA e pertanto la sentenza deve essere annullata, secondo il ricorrente, con riferimento alle posizioni di questi imputati, con rinvio per l'ulteriore corso. Il difensore di Lo Giudice Demetrio(classe 1965) ha depositato un memoria con cui chiede il rigetto del ricorso. Il difensore concorda con la decisione della corte territoriale in merito alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al p.m. dal UM nel corso delle indagini preliminari e in merito al limite del potere di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato, ex art. 441 co. 5 cpp. Presupposti per l'esercizio di questo potere sono, secondo il difensore, la non decidibilità alla stato degli atti e la necessità ai fini della decisione dell'elemento di prova da acquisire. Richiama quindi la giurisprudenza della S.C. che afferma l'assoluta esigenza probatoria come legittimante tale integrazione e l'orientamento interpretativo, secondo cui il limite naturale delle ulteriori acquisizioni probatorie è costituito dal carattere integrativo e non sostitutivo della nuova prova, rispetto al materiale già raccolto(S.U. 18.11.2004, n. 44711, Wajib). Nel caso in esame,il gup ha motivato la decisione di disporre l'audizione del collaboratore di giustizia, affermando che costui "avrebbe reso dichiarazioni di accusa nei confronti di taluni imputati con riguardo alla imputazione associativa”, senza esprimere l'assoluta esigenza probatoria di tale assunzione. Inoltre, il giudice ha utilizzato quale presupposto per l'attivazione dei poteri di integrazione probatoria il contenuto di un elemento di prova(il verbale di interrogatorio reso al p.m.) che egli stesso aveva dichiarato inutilizzabile. Inutilizzabilità che non poteva esser considerata solo ai fini decisori, ma anche ad ogni altro fine, compreso quello di costituire input per l'attivazione del potere ex art. 441 co.5 cpp.
Inoltre l'ordinanza relativa è stata emessa dopo l'ammissione del rito abbreviato, scelto dagli imputati per effetto della dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del UM, In tal modo ha alterato la piattaforma probatoria che aveva determinato la scelta del rito alternativo, violando il principio, secondo cui la richiesta, da parte dell'imputato, del giudizio abbreviato è riferita "allo stato degli atti", con la conseguenza che il quadro probatorio non è suscettibile di modificazioni. Questa violazione che è ancora più evidente,trattandosi di modifica realizzata sulla base di un atto dichiarato inutilizzabile dallo stesso giudice.
Pertanto, secondo il difensore la decisione della corte di appello sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni del UM è del tutto legittima e il ricorso della procura generale deve essere respinto.
Il difensore di IN EG (figlio di IN e cognato di AR IN, condannato per 416 bis c.p. e assolto dal capo J) ha presentato ricorso, per violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
B Secondo il ricorrente, in mancanza di un soddisfacente esame della attendibilità intrinseca del
NE, è stata effettuata illegittimamente la valutazione dei riscontri, disattendendo la consolidata e condivisibile giurisprudenza della S.C., secondo cui il giudice deve in primo luogo risolvere il problema della credibilità del dichiarante, in relazione alla sua personalità, alle sue condizione sociofamiliari, alla genesesi remota e prossima della decisione di confessare e di accusare coautori e complici;
in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni;
infine deve esaminare i riscontri.
Con riferimento al reato ex art. 416 bis c.p., rileva una contraddizione in termini di diritto, in quanto l'ipotesi di accusa riguarda un sodalizio criminoso, operante in territorio San Giovannello diviso in due sottogruppi: uno fedele al defunto capo storico (IN AR SA), nel quale sarebbe inserito il IN;
uno formato da "separatisti", che disconoscono l'autorità del capo e delle sue scelte organizzative. Manca quindi l'affectio societatis e l'ipotesi di accusa avrebbe dovuto riguardare altra associazione, creatasi successivamente alla morte di IN.
Certamente il ricorrente, quale cognato dell'IN, doveva considerarsi estraneo a fenomeni associativi derivanti dalla scomparsa violenta di quest'ultimo. Il ricorrente ritiene infondati gli argomenti dei giudici di merito, secondo cui l'assoluzione del capo storico dal reato ex art. 416 bis c.p., in relazione ad associazione operante in San Giovannello, per insussistenza del fatto, è compatibile con la accusa del presente procedimento, avente ad oggetto un'associazione con identica area territoriale. I giudici avrebbero dovuto ricercare le prove relative all'esistenza della consorteria mafiosa facente capo all'IN e non a una generica consorteria mafiosa operante in Sal Giovannello;
superato positivamente questo accertamento, andavano individuate le prove circa l'adesione sotto il duplice profilo della affectio societatis e del pactum sceleris, in relazione alla posizione individuale di ognuno degli imputati. La corte non ha poi dimostrato quale sarebbe stata la proiezione esterna dei due sottogruppi e quindi il verificarsi del fenomeno di soggezione che diventa elemento costitutivo del reato associativo. Non è stato cioè seguito l'indirizzo interpretativo, secondo cui questo delitto è caratterizzato da una condotta plurima, di natura mista: mentre per l'associazione comune è sufficiente la creazione di un'organizzazione stabile, diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti, per l'associazione mafiosa è anche necessario che abbia conseguito nell'ambiente circostante una reale capacità di intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi di tale forza (sez. VI 4.12.1994 n. 2164; conf VI n. 963/93). Inoltre il riferimento alle modalità operative e ai metodi praticati dall'organizzazione non può costituire l'elemento determinante per l'attribuzione della qualifica di associazione mafiosa, se non vengono individuati fatti concreti e specifici, potenzialmente idonei ad incidere all'esterno sulla sfera dei soggetti estranei, che hanno subito la forza intimidatrice del vincolo associativo e che sono rimasti in una situazione di sottomissione e di sudditanza e di incapacità di far valere le proprie ragioni (sez. II 24.3.1999, n. 857). Nella sentenza impugnata, secondo il ricorrente, manca una verifica, adeguata all'ampiezza del periodo di vita e all'estensione dell'associazione, su come la forza di intimidazione si sia manifestata e sia stata percepita dagli organi di controllo e di repressione dello Stato e dai cittadini. Quanto alle dichiarazioni del NE, esse non contengono una precisa accusa di affiliazione del IN ad organismi criminali, ma si basano sulla deduzione di tale affiliazione da vari episodi elencati nei motivi del ricorso. Anche in relazione al trattamento sanzionatorio, la motivazione è apparente il generico riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. non costituisce adeguata motivazione;
ugualmente generica e approssimativa è la motivazione del diniego delle attenuanti generiche.
Lo Giudice Demetrio, classe 1961, ha proposto motivi attinenti 1.all'identificazione dell'interlocutore delle conversazioni avvenute il 12, 19 e 30 luglio 2003, in quanto il risultato dell'accertamento peritale non è assolutamente certo ed è stato sottoposto a fondate critiche dal consulente di parte, sia a causa della ristrettezza e della generale incomprensibilità del materiale captato, sia per il margine di errore individuato dal perito stesso,
B assolutamente incompatibile con la certa dimostrazione dell'identificazione di questo interlocutore nella persona del ricorrente.
Successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, la difesa ha prodotto documentazione da cui risulta che, nel corso della conversazione avvenuta nell'auto del IE il 19 luglio alle ore 17,23, il Lo Giudice svolgeva la sua attività lavorativa di conducente di autobus dell'azienda di trasporto municipale. Rileva il ricorrente che nessun rilievo ha la conferma, da parte del IE nel corso dell'interrogatorio di garanzia, di aver conversato con il ricorrente, in quanto quell'imputato aveva dato primaria importanza alla giustificazione del contenuto di queste conversazioni, dando per scontato che l'interlocutore fosse il Lo Giudice. Sulle censure della difesa, il giudice di appello non si è pronunciato adeguatamente, limitandosi ad appiattirsi pedissequamente sul contenuto della sentenza di primo grado, violando così il disposto dell'art. 546 lett. e) cpp.;
2.all'assoluta illogicità dei criteri di valorizzazione degli esiti dell'attività di intercettazione della conversazione 12.7.2003, condizionata dalle affermazioni del collaboratore NE
,secondo cui vi era un dissidio all'interno della consorteria. In tal modo da frasi pronunciate assolutamente “neutre"con pura congettura, sono stati desunti riferimenti al modo di conduzione del sodalizio e al locale, inteso come articolazione territoriale dell'associazione mafiosa.
Ad analoga considerazione critica è sottoposta l'interpretazione del contenuto della conversazione del 25.7.2003 (progressivo 840), dal quale si desume il riferimento all'incendio di un'autovettura; l'interpretazione del contenuto della conversazione della stessa data(progressivo. 3010), dal quale si desume il riferimento al ricorrente;
del contenuto della conversazione avvenuta nel periodo del capodanno 2004.
Ad analoghe censure si presta l'assunto dei giudici diretto a valorizzare la circostanza della detenzione, da parte del ricorrente, di due taniche di benzina, tanto più che MO IM, coinvolto nello stesso episodio, è stato assolto dal reato associativo;
3.alla negazione delle attenuanti generiche: la sentenza impugnata è incorsa in un errore ricostruttivo, tale da inficiare il complessivo giudizio valutativo, laddove nega di valutare la prevalenza delle già concesse attenuanti, in realtà non concesse dal primo giudice.
Il difensore di NA IO ha presentato ricorso per i seguenti motivi :
1.violazione dell'art. 271 c.p.p. e manifesta mancanza di motivazione: secondo la sentenza della corte di merito, la legittimità della registrazione presso la sede della polizia giudiziaria deriverebbe da un'esigenza (rapido intervento in attività di riscontro) estranea alla registrazione stessa e soddisfabile dall'uso della remotizzazione, secondo le indicazioni della sentenza delle S.U,
26.6.2008, n. 36359, Carli); tale registrazione presso la sede della polizia non è poi giustificata dall'inesistenza degli impianti presso la procura, ma dallo loro ubicazione in un palazzo diverso da quello ove risiede l'ufficio del p.m.;
2. violazione dell'art. 192 co.2 e 3 ; erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p.; manifesta illogicità della motivazione: la corte territoriale non ha dato il giusto rilievo alla pacifica amicizia con l'IN e alla attività lavorativa del NA. In tal modo il contenuto delle intercettazioni di conversazioni è stato interpretato in maniera illogica. Dal tenore di queste dichiarazioni non emerge la dimostrazione di condotte partecipative riferibili al ricorrente. A questo vizio si accompagna l'omessa motivazione sull'irrilevanza delle prove di segno contrario, indicate dalla difesa e non possono dirsi assorbite dall'esaustività di una motivazione che implicitamente le abbia confutate;
3. violazione delle norme sul trattamento sanzionatorio (sei anni e 8 mesi di reclusione)e manifesta illogicità della motivazione: all'epoca della contestazione la pena edittale era inferiore (non a sette a dodici anni di reclusione, ma da 4 a 9 anni), cosicché o vi è un'erronea applicazione della legge penale o vi è una manifesta illogicità della motivazione, che ha utilizzato quale parametro di riferimento per valutare la congruità della pena un dato inapplicabile al caso in esame.
Il difensore di IE CC ha proposto i seguenti motivi :
1.violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 co. 2 e 3 cpp e 416 bis c.p. Le dichiarazioni del collaboratore NE che riguardano un tale CC, sono del tutto generiche e si riferiscono a un periodo di tempo diverso rispetto a quello dell'imputazione sub a). I colloqui registrati tra terzi riguardano l'ascesa di tale CC, che non è necessariamente riferibile all'interno di un'associazione criminale, ben potendo riguardare qualsiasi persona avente notorietà nella vita sociale.
Quanto alle conversazioni in cui protagonista è il IE, una (del 27.6.2003) riguarda rimostranze collegate alla lecita attività lavorativa del NA(autocarrozziere) e l'altro interlocutore (IT
AN) è stato assolto dal medesimo reato. L'altra (12.7.2003) fa riferimento a un "locale", che
è da intendersi coma sala presa in affitto dal Lo Giudice per essere adibita a sala giochi. La motivazione comunque si sofferma sulla dimostrazione di un'organizzazione interna, con attribuzioni di compiti e reggenze, ma ha tralasciato la dimostrazione di una proiezione esterna dell'associazione, intesa come effettiva capacità di intimidazione, utilizzata dagli aderenti in modo effettivo, al fine di realizzare il loro programma criminoso. I giudici di merito hanno ritenuto di provare l'esistenza dell'associazione mafiosa indicando alcuni reati fine, che nella maggior parte hanno visto l'assoluzione degli imputati. Anche se il reato associativo può essere provato con i cd fatti concludenti, è necessaria che questi fatti siano giudizialmente accertati (cosa non avvenuta nel presente processo) e che siano collegati, sotto il profilo eziologico, al ritenuto organismo associativo. Queste prove non sono state raggiunte e quindi il IE va assolto per insussistenza del fatto o per non averlo commesso;
2. violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p.: non è accettabile un automatismo traslativo di pericolosità dell'associazione criminale, con conseguente automatica negazione delle attenuanti generiche all'affiliato, per di più a persona incensurata e mai processata per reato associativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Per esaminare la fondatezza del ricorso della procura generale occorre riportarsi alle vicende processuali che hanno preceduto la decisione della corte di appello. Nel corso dell'udienza preliminare, il p.m. depositava, a titolo di indagine successiva alla richiesta di rinvio a giudizio, verbale di interrogatorio, reso in data 2.5.2006, dal UM, su fatti e persone relativi alla cosca IN;
il gup, dichiarava,il 17.5.2006, l'inutilizzabilità del predetto verbale, ritenendo che tale atto fosse stato formato in violazione del suindicato disposto di legge, che sancisce questa sanzione processuale per le dichiarazioni rese dal collaboratore al p.m. e alla polizia giudiziaria oltre il termine di 180 dall'inizio della collaborazione, tenuto anche conto esse indicavano "ulteriori soggetti responsabili del fatto-reato associativo di cui alle imputazioni".
Successivamente all'ammissione del rito abbreviato, il gup, con ordinanza del 13.6.2006,ex art. 441 co.5 c.p.p., disponeva l'esame del UM, che "secondo quanto emerso processualmente, avrebbe reso dichiarazioni di accusa nei confronti di taluni imputati con riguardo all'imputazione associativa per cui si procede”. Secondo la corte di merito, il gup ha giustificato l'integrazione probatoria e l'esame del UM, facendo riferimento a precedenti dichiarazioni di accusa nei confronti degli imputati in relazione al reato associativo, ma di tali dichiarazioni non ha trovato traccia negli atti
B processuali "Poiché dallo scarno verbale illustrativo in atti, acquisito per estratto, non si rinviene nulla al riguardo, può sorgere il dubbio che la fonte processuale di quel legittimo convincimento siano state le dichiarazioni(queste sì inutilizzabile e tali dichiarate dallo stesso gup), rese dal collaboratore al p.m. oltre il termine di legge, essendo, quindi la decisione viziata ab origine".
Tale ordinanza di integrazione probatoria, secondo la procura generale, è legittima in quanto la sanzione di inutilizzabilità non si applica a quelle dichiarazioni da rendersi in dibattimento o in giudizio dinanzi al giudice e comunque nel contraddittorio delle parti, ma esclusivamente alle dichiarazioni rese unilateralmente al p.m. e alla p.g., come recita il co. 9 del citato art. 16 quater.. Nel caso in esame, nel disporre l'esame del UM, il giudice non ha effettuato un recupero di una prova già ritenuta unutilizzabile(ciò sarebbe avvenuto se avesse reintrodotto nel materiale probatorio le mere dichiarazioni nello stesso contenuto di cui al verbale del 2.5.2006, prodotto dal p.m.). Invece le dichiarazioni sono state acquisite attraverso l'esame con tutte le garanzie della cross examination, (alle quali, peraltro, gli imputati avevano rinunciato scegliendo il rito abbreviato).
A questo punto è necessario affrontare il tema dell'inquadramento dell'inutilizzabilità in esame in una delle categorie fissate dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (v. sentenza 21.6.2000, n. 16
,Tammaro, richiamata dalla sentenza 25.9.2008,n. 1150, Correnti)
Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, essa non rientra nella categoria delle inutilizzabilità cosiddetta patologiche. L'assunzione di dichiarazioni del collaboratore di giustizia oltre il termine dei 180 giorni non avviene contra legem, in quanto nelle norme del rito non è ravvisabile un divieto in proposito. Tali dichiarazioni possono rilevarsi inutilizzabili ai fini della deliberazione sulla colpevolezza del destinatario delle accuse, ma sono utilizzabili ai fini dello svolgimento di attività, nel contesto procedimentale delle indagini preliminari, per sottoporre al giudice il risultato di tali attività ai fini di ulteriori sviluppi(v. anche sez. I n.35710 del 20.9.2006, in Cass.pen. 2007, n. 839).
Deve quindi ritenersi che trattasi di inutilizzabilità relativa, i cui limiti si profilano sul piano soggettivo, tra l'altro, nel senso che deve trattarsi di dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, perché quelle rese oltre il termine al giudice, in sede di interrogatorio di garanzia, di incidente probatorio, di udienza peliminare, di giudizio abbreviato e di dibattimento sono pienamente utilizzabili. La giurisprudenza della S.C. è concorde nel ritenere che la sanzione dell'inutilizzabilità è applicabile solo alle dichiarazioni rese fuori contraddittorio.
Nel caso in esame, il gup, nel corso del giudizio abbreviato, nel disporre l'esame in contraddittorio del UM la cui insostituibile rilevanza, al di là della formale estensione della motivazione, è di
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palmare evidenza-non ha certo recuperato dichiarazioni inutilizzabili, ma ha formato,nel diretto confronto e controllo delle parti, una prova dichiarativa, assolutamente diversa, indenne quindi da qualsiasi censura di inutilizzabilità. Conseguentemente, è nulla la sentenza di assoluzione pronunciata dalla corte territoriale, che si è fondata proprio sulla mancata utilizzazione di queste dichiarazioni rese nel corso del rito abbreviato da UM AN, nel rispetto della disciplina sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Su tale decisione non possono certo incidere le osservazioni del difensore di Lo Giudice Demetrio(cl. 1965), secondo cui non era modificabile il quadro probatorio esistente al momento della scelta del rito alternativo, da parte del suo assistito. Questo rilievo non tiene conto della norma, ex art. 441 comma 5 c.p.p., che attribuisce al giudice il potere di disporre l'integrazione probatoria ritenuta necessaria ai fini del decidere, potere il cui esercizio è vincolato dal rispetto delle norme del rito(pienamente osservate) e non dalle diverse aspettative dell'imputato. E' noto che la norma non pone alcun limite temporale all'iniziativa del giudice in materia di integrazione probatoria (sez. VI, 4.5.2006, n. 33519, in Cass. pen. 2007, n. 143.6), per cui il potere integrativo è esercitabile dal momento stesso in cui viene disposto il rito alternativo (sez. VI, 7.7.2004, n. 36236, ivi,2007,n. 68), fino a quello successivo alla fine della discussione, quando ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (sez.I, 5.12.2006, n. 1563, ivi, 2008, n. 65; conf. Sez.IV 15.6.2005, n. 35247, ivi, 2006, n. 1520).
B Pertanto, va accolto il ricorso presentato dalla procura generale presso la corte di appello di Reggio Calabria, per violazione della legge processuale, avverso la sentenza emessa il 19.5.2008 dalla corte territoriale,limitatamente alla declaratoria di assoluzione di RO IO, MO IM, TI TA, Lo Giudice ME AS, Lo Giudice Demetrio, classe 1965, e
US RA, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Reggio Calabria, perché siano, tra l'altro, riesaminate le posizioni dei predetti alla luce dell'utilizzazione delle dichiarazioni di UM AN.
I ricorsi presentati nell'interesse degli imputati non meritano accoglimento.
Quanto al ricorso presentato dal difensore di IN EG, si osserva che sono del tutto infondate le doglianze relative al mancato esame della credibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore NE, nel doveroso ordine. La sentenza impugnata ricostruisce la piccola storia della scelta di quest'ultimo, partendo dall'inizio, avvenuto dopo pochi mesi dal suo arresto, a seguito di cinque anni di latitanza, trascorsi con Di NO RA, membro di primo piano dell'oranizzazione mafiosa. La sentenza si articola nella descrizione dei rapporti del NE con altri esponenti di alto livello del mondo mafioso, tra cui IN AR, nonché nella valutazione “elogiativa”,proveniente dal altri collaboratori, sul suo ruolo di "portatore di conoscenze di prima mano". Esclusi precedenti e intenti di calunnia, segni di odio e malanimo nei confronti delle persone
• accusate, la sentenza elenca tutti gli elementi esterni di conferma delle sue dichiarazioni .
Pertanto nessun rilievo hanno le censure mosse dal difensore alla piena osservanza, da parte dei giudici di merito, della disciplina sulla valutazione delle conoscenze pervenute da questa fonte. Ugualmente non sono fondate le critiche alla sentenza,laddove descrive la complessa articolazione della struttura mafiosa di cui al capo a). Il richiamo alla pretesa irrazionalità di questa descrizione, in cui si indicano settori contrapposti l'uno all'altro e quindi l'assenza di affectio societatis dei suoi componenti, non tiene conto della realtà del mondo trasgressivo emergente dai risultati delle indagini e dalle prove formate nel corso della prima fase del processo. L'unità dello stile, della metodologia criminosa, la concorde autotutela dei propri interessi economici e di potere portano gli aderenti ad associazione mafiosa a condotte di sopraffazione, di violenza fisica e morale, espresse in dispregio della legalità e della dignità dei propri simili. Al di là dei diretti destinatari di queste azioni, i cittadini del territorio governato dai mafiosi percepiscono le violente manifestazioni del loro contropotere come avviso e messaggio di diffusa potenzialità di dissoluzione umana, sociale ed economica, che li può direttamente colpire.
Questa unità di programma e di azione è logicamente e fattualmente compatibile con la divisione del locale di Sangiovannello in due gruppi contrapposti, per la naturale competizione interna per la leadership, competizione che, secondo la corretta analisi complessiva della sentenza impugnata, è propria dei momenti di transizione o di crisi, quale può essere il periodo in cui il capo è ristretto in carcere e il successore poggia il suo potere su una investitura temporanea e precaria. Queste dinamiche interne, posto lo stile comporamentale dei dissidenti e dei “fedeli", possono anche esplodere nell'uso della violenza, diretta non più all'esterno, ma all'interno della struttura delinquenziale. Un modello di mafia, fatto di lealtà e fratellanza almeno interni, è notoriamente superato dall'ulteriore involuzione del costume dei suoi aderenti.
Quanto alla specifica sussistenza di un'associazione operante nel locale San Giovannello, la sentenza impugnata passa in rassegna una serie di elementi probatori, secondo cui l'organizzazione
, l'ambito territoriale, il programma operativo e l'accordo criminoso dell'associazione mafiosa, delineata dai racconti dei collaboratori di giustizia, sono differenti rispetto a quelli della cosca Libri e concorrenti rispetto agli scopi di quest'ultima . I fatti storici contestati nel presente procedimento riguardano un periodo successivo a quello coperto dal giudicato;
inoltre le nuove rilevantissime prove acquisite (intercettazioni ambientali e telefoniche e le dichiarazioni del collaboratore
NE) sono idonee a delineare un quadro probatorio che integra e completa quello pregresso, superando le sue lacunosità rilevate dal giudicato. La proiezione esterna dell'azione dei due sottogruppi è descritta dalla sentenza del GU (costituente un risultato organico e inscindibile con la sentenza della corte territoriale, che ha seguito un uniforme apparato logico argomentativi) in una serie di episodi di violenza a persone e a cose, nonché episodi della "guerra mafiosa", tutti generatori di una generale paura dei cittadini e della conseguente predisposizione alla soggezione di costoro alle specifiche azioni intimidatorie.
Le presenti argomentazioni rispondono alle critiche alla sussistenza del reato sub a) riscontrabili nell'impugnazione degli altri difensori.
Quanto alla richiesta di interpretare in maniera favorevole al ricorrente alcune conversazioni captate dagli investigatori, è di tutta evidenza l'inammissibilità del relativo motivo di impugnazione, incompatibile con il perimetro delineato dal legislatore al controllo della sentenza, realizzabile in sede di legittimità. La corte di appello ha espresso logiche e non censurabili conclusioni di colpevolezza tratte da conversazioni telefoniche, il cui contenuto, per il tema trattato e per il tono spesso duro delle parole adoperare, è indicativo dello svolgimento,all'interno in una consorteria criminosa, di un ben preciso ruolo di controllo sulle altrui vicende economiche. Nessuna censura è formulabile su queste logiche conclusioni. Quanto al trattamento sanzionatorio, la corte di merito è andata ben al di là del semplice richiamo ai criteri ex art. 133 c.p., in quanto, tenendo anche conto del limitato livello punitivo sancito dal primo giudice, ha dato uno stringato ma sufficiente rilievo alla gravità del reato e al ruolo svolto all'interno dell'associazione. A
Per il ricorso presentato nell'interesse di Lo Giudice Demetrio, classe 1961, vanno ribadite le osservazioni ora espresse a proposito dei motivi del IN .Le osservazioni in ordine all'identificazione effettuata dal perito comportano, in assenza di critiche sussumibili nei motivi ex art. 606 c.p.p., una censura sulla valutazione delle risultanze processuali, rimessa in via esclusiva ai giudici di merito.
Identico rilievo presentano le critiche mosse dalla difesa all' interpretazione delle espressioni registrate e all'incidenza, nella ricostruzione dei comportamenti del Lo Giudice rilevanti ex art. 416 bis c.p., riconosciuta al possesso di due taniche di benzina(ritenuto come diretto a concretizzare un attentato incendiario). A tale episodio, la sentenza impugnata aggiunge, tra l'altro,quale elemento dimostrativo della qualità di intraneo al locale di San Giovannello, la disponbilità di armi nell'interesse del sodalizio, emergente da altre conversazioni registrate. Si sofferma inoltre sulla sua partecipe posizione di dissidente rispetto alla designazione del reggente, effettuata dall'IN. Di qui l'adesione coerente della sentenza impugnata alla decisione del gup, laddove descrive la figura di Lo Giudice, quale soggetto che opera all'interno della cosca, con disponibilità di armi e con posizione di reazione critica all'assetto, sia pure temporaneo, del vertice dell'associazione. Gli argomenti riscontabili nella sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione dei fatti e le precise e coerenti conclusioni logiche tratte dai giudici di merito non consentono quindi alcuna censura in sede di legittimità. Il richiamo confermativo alle argomentazioni della sentenza di primo grado è pienamente congruente all'inscindibile e organico risultato intellettuale costituito dalle due sentenze.
La validità di questo complessivo apparato argomentativo non è certo intaccata dal nuovo elemento indicato dalla difesa.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la corte di merito ha aggiunto alle generali valutazioni sulla motivata conguità dalla sanzione inflitta al Lo Giudice, un'irrilevante considerazione sulla assenza di giustificazione per la sua riduzione con il richiesto giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche.Si tratta comunque del riferimento all'assenza di dati comportamentali ed oggettivi idonei a indurre il giudice di appello alla modifica del livello puntivo fissato dal primo giudice. In tal senso, al di là dell'erronea base di partenza, il rigetto della richiesta di modifica del trattamento sanzionatorio appare giustificato sufficientemente.
Quanto al ricorso presentato nell'interesse di NA AN, le doglianze sull'utilizzabilità delle intercettazioni, per violazione della relativa disciplina, non portano argomenti idonei a mettere in discussione le considerazioni dei giudici di merito sulla sufficienza delle motivazioni presenti nei decreti autorizzativi : in essi(sia pure con uno stingato stile espositivo), si dà una corretta giustificazione all'espletamento esterno delle operazioni per motivi attinenti alle prevalenti e inprocrastinabili esigenze investigative, nonché all'inidonietà degli impianti delle Procura. Inoltre viene specificato che il diretto controllo di queste operazioni,da parte della magistratura requirente, era reso impossibile, oltre che dalla contingente inidoneità degli impianti in dotazione all'ufficio, dalla loro ubicazione in uno stabile diverso da quello occupato dalla Procura. Questo riferimento ad ulteriore elemento, specifico della situazione della procura di Reggio Calabria, rafforza e non cernto indebolisce la motivazione.
Nessuna censura è formulabile quindi sul rispetto della disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.
Ugualmente infondati sono i motivi del ricorso concernenti la violazione delle norme ex artt. 192 commi 2 e 3 c.p.p. e 416 bis c.p.: in essi si propongono le doglianze insuscettibili di rilievo in sede di legittimità, in quanto dirette a una rilettura delle risultanze processuali.
La corte di appello mette in luce le risultanze probatorie (in primo luogo le dichiarazioni del NE) secondo cui i rapporti di amicizia con IN AR non danno veste di liceità al ruolo di "reggenza" conferitogli nella cosca mafiosa e all'esautorazione del AR. Questo conferimento del ruolo dirigenziale di chiaro connotato criminale è inoltre oggetto di tulle le conversazioni che trattano delle posizioni dei dissensi,causate da questa "promozione" del NA. La sentenza mette anche in evidenza come questo rapporto privilegiato con l'IN si traduce in una forza intimidatrice del NA, nei confronti degli altri compenenti il gruppo, che decidono di non entrare in conflitto con lui, perché temono reazioni da parte del capo AR, anche se detenuto. L'apparato argomentativo della sentenza non mostra quindi alcuna lacuna in merito alla dimostrazione del ruolo apicale svolto dall'imputato nell'associazione mafiosa.
Quanto alla violazione delle norme sul trattamento sanzionatorio, nel senso che andava applicata la pena edittale inferiore, prevista dalla precedente normativa, va rilevato che la data del permanente reato associativo, è qui indicata in forma cosiddetta "aperta" ("dall'anno 2002 e attualmente in atto"). Va anche rilevato che tale reato si protrae nel tempo con il perdurare della condotta dei rei e cessa, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, con la pronuncia della sentenza di primo grado(nel caso in esame, avvenuta il 31.10.2006). Quando due leggi si succedono, una più severa dell'altra, se la permanenza si sviluppa e si conclude sotto l'impero della legge più severa, è questa che trova applicazione. Nel nostro caso, la permanenza si è protratta e conclusa sotto la vigenza della legge che prevede pena più severa(legge 5.12.2005, n. 251) ed è questa la disciplina da applicare per il calcolo delle pena.
Quanto al ricorso presentato nell'interesse di IE CC, le osservazioni critiche sulla identificazione dell'imputato nel “CC", indicato nelle conversazioni, sono del tutto smentite dalle argomentazioni dei giudici di merito che mettono in chiara e inequivoca luce gli elementi di carattere fattuale e logico che hanno consentito l'identificazione. Quanto alla data dei riferimenti al IE da parte degli interlocuratori appartenenti all'associazione che sarebbero avvenuti in epoca diversa da quella indicata nel capo di imputazione sub a), è di "
tutta evidenza la infondatezza della censura del difensore. La corte di appello ha indicato i tempi e modi delle espressioni che hanno consentito di delineare la figura di un soggetto ampiamente inserito nell'associazione, partecipando a numerose conversazioni ed essendo argomento di altre, tutte aventi ad oggetto la vita e le vicende dell'associazione e dei suoi aderenti(con particolare
B riguardo al gruppo dei dissidenti rispetto alle scelte dei vertici). E' lo stesso IE che, come partecipe della cosca mafiosa, si esprime criticamente sulla leadership affidata al NA La nuova valutazione di queste risultanze processuali, come già detto, è del tutto incompatibile con i limiti sanciti dal legislatore per il sindacato devoluto al giudice di legittimità, a fronte dell'apparato argomentativo logicamente coerente della sentenza impugnata. In essa è configurato con precisione e completezza il carattere fondamentale dell'associazione che- sebbene articolata in gruppi in forte tensione concorrenziale- si è avvalsa del metodo mafioso e della capacità di sopraffazione nei confronti dei cittadini, mostrando un'effettiva capacità di intimidazione nell'ambiente circostante, indipendentemente dall'integrale accertamento della responsabilità di alcuni aderenti in ordine ad alcuni fatti, la cui natura e la cui dinamica sono indicativi comunque dell'esistenza e dell'operatività della cosca di San Giovannello(si richiamano le argomentazioni generali sopra espresse, sulla sussistenza del reato sub a).
Quanto al trattamento sanzionatorio, è da considerare l'incensurabile esercizio, da parte dei giudici di merito, del potere discrezionale attribuito dalle legge, che pone come fondamentale criterio di valutazione la gravità del fatto. Questa, derivante dall'effettuata ricostruzione di un'associazione mafiosa di forte spessore delinquenziale e di diffuso radicamento nella realtà sociale, ha avuto un giustificato ruolo predominante nella quantificazione della pena, contenuta, del resto, in limiti non lontani dal minimo edittale.
I ricorsi degli imputati vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PQM
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale di Reggio Calabria annulla l'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame, limitatamente alle posizioni di RO IO, MO IM, TI TA, Lo Giudice ME AS, Lo Giudice Demetrio classe 1965 e
US RA, ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria. Rigetta i ricorsi degli imputati, che condanna al pagamento delle spese processuali Roma, 14 luglio 2009 Ilconsiglione exteriore Il Presidente
IO Bevere AR LL
IS ER
Depositata in Cancelleria
Roma, li - 9 NOV. 2009.
IL C ELLIERE Carmela Lanzuise T
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