Sentenza 3 novembre 2005
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. (illecita concorrenza con violenza o minaccia), non è riferibile anche a colui che nell'esercizio di una attività imprenditoriale compie atti intimidatori al fine di contrastare o scoraggiare l'altrui libera concorrenza, atteso che la disposizione in questione, introdotta dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982 (cosiddetta legge antimafia), reprime la concorrenza illecita che si concretizza in forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata che tende a controllare, con metodi violenti o mafiosi, le attività commerciali, industriali e più genericamente produttive.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 2. Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2021
Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell' esercizio di un' attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un' attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici Volume consigliato La precedente interpretazione e la svolta di Cass., sez. pen. III, 3 novembre 2005, n. 46756. In Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 13178, la questione di Diritto è la seguente: “ se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza [ ex Art. …
Leggi di più… - 3. Il significato di “atti di concorrenza” di cui all’art. 513 bis c.p.Susanna Maderna · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2020
Cassazione Penale Sezioni Unite n. 13178 del 28 aprile 2020 Premessa Lo scorso 28 aprile è stata depositata la motivazione della sentenza n. 13178 (udienza celebrata il 28 novembre 2019) nella quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513-bis c.p. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente». Con tale decisione, la Suprema Corte ha preso posizione …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2005, n. 46756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46756 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 03/11/2005
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 01950
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 006720/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE AN, N. IL 11/08/1980;
avverso SENTENZA del 06/12/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 22 gennaio 2004, il Giudice monocratico del Tribunale di Trapani ha ritenuto NE AN responsabile del reato previsto dall'art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia o violenza) e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione;
la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza in epigrafe precisata.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno rilevato che l'imputato, nello esercizio dell'attività di venditore ambulante di pesce, aveva posto in essere atti inequivocabilmente diretti ad impedire a AP EO, suo concorrente, di esercitare il suo lavoro in una zona che l'imputato reputava di sua esclusiva pertinenza;
in esecuzione di tale intendimento delittuoso, il NE, con intimidazione ed aggressione fisica, ha realizzato nei confronto del AP una vera e propria condotta di concorrenza sleale perché mirava ad eliminare la presenza dello antagonista da una parte del territorio di cui si era riservato arbitrariamente la prerogativa di vendita ambulante di pesce.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. Dopo una articolata esegesi dell'art. 513 bis c.p., conclude che la condotta sul piano della tipicità dell'azione delittuosa, non doveva essere inquadrata nella ipotesi di reato contestata e ritenuta: trattasi di una comune lite tra ambulanti per spartire il territorio della loro attività e, pertanto, si è in presenza non di atti di concorrenza sleale, ma di atti di violenza e minaccia ancorché finalizzati a scoraggiare l'altrui concorrenza.
Non sussiste incertezza alcuna sulla ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione sulla quale concordano sostanzialmente l'accusa che la difesa. L'imputato, in una occasione, ha proferito nei confronti di AP EO una frase minacciosa ed, in una altra, l'ha aggredito fisicamente;
scopo di tali comportamenti illegittimi era quello di impedire alla parte lesa di esercitare la sua attività di ambulante in una certa via cittadina.
La problematica sollevata dal ricorrente concerne l'inquadramento giuridico della fattispecie concreta.
Ora la norma in esame è stata introdotta dalla L. n. 646 del 1982, art. 8 (Legge antimafia Rognoni - La Torre) con la finalità,
peraltro non risultante dal testo normativo, di reprimere l'illecita concorrenza attuata con metodi mafiosi che impedisce il libero gioco del mercato.
La previsione, anche se non limitata ad appartenenti ad associazioni criminali, ha di mira quella concorrenza illecita che si concretizza in forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata che, con metodi violenti e mafiosi, tende a controllare le attività commerciali, industriali, produttive ed a condizionarle (Cass. Sezione 3^ sentenza n. 450/1995, Sezione 2^ sentenza 13691/2005). Il bene giuridico tutelato in primis è il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.
La condotta tipica consiste nel compimento di atti di concorrenza, caratterizzati dalla violenza o minaccia, nello esercizio di un'attività imprenditoriale nei confronti di aziende operanti nello stesso settore;
pertanto, la previsione non sanziona ogni forma di concorrenza oltre i limiti legali, ma la turbativa arrecata al libero mercato in un clima di intimidazione e con metodi violenti. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la norma tende a impedire quei comportamenti intimidatori che attraverso l'uso strumentale della violenza e della minaccia incidono su quella fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza non solo libera, ma anche lecitamente attuata. (Cass. Sezione 6^ sentenza n. 3492/1989, Sezione 2^ sentenza 131/1989). Il testo legislativo restringe l'ambito di applicabilità dell'art. 513 bis c.p., alle condotte concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale;
pertanto, vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (boicottaggio, storno di dipendenti, rifiuto di contrattare etc.). In altre parole, si rileva che norma non reprime la condotta di chi, nello esercizio di una attività imprenditoriale, compie atti intimidatori al fine di contrastare o scoraggiare l'altrui libera concorrenza.
Una tale formulazione dell'art. 513 bis c.p., sarebbe stata forse più puntuale, più in sintonia l'intenzione del Legislatore ed avrebbe fornito uno strumento penalistico maggiormente incisivo a tutela della libertà di concorrenza: pertanto, alcuni autori suggeriscono di leggere la norma come se la condotta si incentrasse sulla violenza e minaccia poste in essere con il dolo specifico di inibire la concorrenza.
Il Collegio ritiene una tale riformulazione interpretativa e correttiva dell'art. 513 bis c.p., sia improponibile perché non in conformità con il testo normativo e ponga problemi di violazione del principio di legalità e di tassatività; non si può eliminare dallo elemento oggettivo dell'incriminazione il nucleo fondamentale, cioè, la realizzazione di un atto di concorrenza.
Consegue che la previsione non è applicabile ad atti di violenza e minaccia, in relazione ai quali la limitazione della concorrenza è solo la mira teleologica dello agente;
tali condotte rimangono riconducibili ad altre fattispecie di reati preesistenti. Avendo come riferimento il contenuto della norma, si deve concludere che le deduzioni del ricorrente sono meritevoli di accoglimento. L'imputato non ha condizionato la libertà di intervento e di iniziativa sul mercato del suo avversario con atti concorrenziali non consentiti perché vessatori, bensì è ricorso alla violenza e minaccia al fine di impedirne parzialmente l'attività. Ne deriva che la condotta per cui è processo non è sussumibile nella fattispecie contestata, ma inquadrabile in altre ipotesi di reato e, precisamente, in quelle di violenza privata e lesioni personali aggravate perché poste in essere dall'imputato quale mezzo per coartare la volontà del concorrente (art. 81 cpv c.p., artt. 610, 582 e 585 c.p.). In questo contesto, stante i limiti cognitivi del giudizio di legittimità,la Corte annulla la impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo, per la determinazione della pena, dando atto che sul punto della responsabilità dello imputato si è formato il giudicato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata - qualificato il reato a sensi degli art. 81 cpv c.p., artt. 610, 582 e 585 c.p., con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per la determinazione della pena.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2005