Sentenza 21 novembre 2008
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione, configurato dalla legge n. 46 del 2006 come motivo autonomo di ricorso e non più come un aspetto del motivo di illogicità, si sostanzia nell' incompatibilità tra l'informazione posta alla base del provvedimento impugnato e l'informazione sul medesimo punto esistente negli atti processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2008, n. 12110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12110 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 21/11/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1318
Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 26080/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA GI, nato a [...] il [...] indagato L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 2, nn. 3, 4, 5, 8 e comma 4, n. 7 bis;
avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Palermo in data 16.5.08;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. MULLIRI Guicla I.;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Sentito il difensore di LA, avv. FERRO Giuseppe jr. del Foro di Marsala che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con ordinanza in data 16.5.08, il Tribunale per il Riesame di Palermo ha riformato parzialmente l'ordinanza del G.i.p. di Palermo in data 21.4.08 con la quale erano stati applicati al LA gli arresti domiciliari per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il LA deducendo:
1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare si fa notare la palmare contraddittorietà dei contemporanei assunti secondo cui:
- il LA era semplice fruitore delle prestazioni sessuali - le dichiarazioni accusatorie della UT non sono state confermate proprio sullo specifico punto dello sfruttamento della prostituzione della CO. Aggiungasi a ciò l'ambiguità delle affermazioni della UT: "so che, nei primi tempi, la CO LA prendeva la somma di 50 Euro e di tale somma una parte veniva ceduta al fidanzato LA GI" posto che da tale affermazione non è dato comprendere se si tratti di fonte diretta (percezione immediata) ovvero mediata (acquisizione indiretta) dal momento che la UT dice "so che"..
Conclude, perciò, il ricorrente invocando l'annullamento dell'ordinanza impugnata per mancanza di gravi indizi di colpevolezza.
2. Motivi della decisione - Il ricorso, al limite dell'inammissibilità, è infondato e va respinto.
Anche a seguito della novella del 2006, la giurisprudenza di questa Corte ha ribadito che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione di cui si "saggia" la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico argomentativo restando "preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, 27.9.06 Rv 234155). Già, a tale stregua, pertanto, la doglianza del ricorrente risulta destituita di fondamento perché invoca esattamente ciò che non è qui richiedibile (sez. 4, 17.9.04 n. 36769) e, cioè, una nuova valutazione delle risultanze investigative e delle dichiarazioni della UT.
Aggiungasi che, in buona sostanza, il sintetico atto di ricorso lamenta la "contraddittorietà" della motivazione. Tale profilo è stato inserito come vizio autonomo solo a seguito della modifica legislativa citata visto che, in precedenza, essa era considerata come un aspetto dell'illogicità. Tale punto di vista sembra perdurare attualmente dal momento che si tende a considerare il vizio di contraddittorietà come una incongruenza interna tra svolgimento del processo e decisione (sez. 1, 16.11.06, n. 39731/06) e si atteggia, quindi, più che altro, come una sorta di contraddittorietà "processuale" da contrapporre alla contraddittorietà "logica" che è intrinseca al testo del provvedimento.
In buona sintesi, in tale ottica, la contraddittorietà si sostanzia nell'incompatibilità tra l'informazione posta alla base del provvedimento impugnato e l'informazione sul medesimo punto esistente in atti (si afferma ciò che si nega e si nega ciò che è
affermato).
Tanto puntualizzato, è di tutta evidenza che la doglianza sollevata nel caso di specie, più che tendere a far emergere una contraddittorietà processuale, lamenta una illogicità interna alla motivazione del provvedimento.
A ben vedere, però, essa non è ravvisabile nella specie dal momento che il Tribunale per il Riesame sviluppa un ragionamento graduale e coerente che muove dal generale (l'intera indagine e la posizione degli altri coindagati) per giungere al particolare (la posizione di LA) a riguardo del quale da atto, in primo luogo, dei riflessi svolti dagli altri elementi anche a SUO carico (es. il valore del linguaggio "criptico" nelle conversazioni telefoniche sì da aiutare a spiegare anche i discorsi che lo riguardano). Più nello specifico, poi, il Tribunale evidenzia il fatto che, obiettivamente, le conversazioni telefoniche facciano emergere la figura di LA come abituale "cliente" procacciato dagli altri coindagati e, quindi, anche come persona legata a questi ultimi da un rapporto di frequentazione assidua.
Da ultimo, il giudice di merito richiama il contenuto accusatorio delle dichiarazioni di persona (UT) informata sui fatti e che ha ampiamente deposto (non solo sui LA) rimarcando che tutto quanto da essa riferito è stato confermato "in parte qua" (effettuazione di prestazioni sessuali, presso il locale del Salvo e - precisamente - nel magazzino -, dietro pagamento della somma detta) tranne che per il dettaglio della consegna di parte del ricavato al LA (discrasia ritenuta, intuibilmente, non significativa e, sostanzialmente spiegabile con la posizione della CO di fidanzata e convivente del LA stesso). Il percorso argomentativo ha, quindi, una sua logica e coerenza interna e nessuna rivisitazione è consentita a questa Corte, se non a rischio di operare una nuova lettura degli elementi di accusa sulla base di nuovi parametri di valutazione.
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 637 c.p.p. e ss. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 21 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009