Articolo 478 del Codice penale
Articolo 475Articolo 416 ter
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1 luglio 1931
Art. 478.

(Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a otto anni.

Se la falsita' e' commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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