Sentenza 16 maggio 2001
Massime • 1
Il reato di illecita concorrenza con minacce o violenza (art. 513 bis cod. pen.) ha natura di reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che il soggetto attivo eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche se tale requisito non deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, lo svolgimento di fatto della predetta attività. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso, fondato sull'assunto che il delitto non fosse configurabile a carico dell'imputato, atteso che questi non esercitava formalmente alcuna impresa commerciale).
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2001, n. 26918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26918 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NICOLA ZINGALE - Presidente - del 16/05/2001
1. Dott. ANTONIO MORGIGNI - Consigliere - SENTENZA
2. " ANTONIO ESPOSITO " N. 368
3. " SECONDO CARMENINI rel. " REGISTRO GENERALE
4. " RL DO " N. 22536/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO ER, nato a [...] il [...]
2) CO OR, nato in [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 24/01/2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Carmenini Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. G. Veneziano che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Antonio Managò per CO ER, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con la sentenza del 20.4.1999, il Tribunale di Siracusa ha ritenuto ER CO e OR CO colpevoli, in concorso. del reato di illecita concorrenza con minaccia e violenza alla persona (art. 513 bis c.p.), ed il CO anche del reato di tentata estorsione;
li ha condannati alla pena come in atti.
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, pur riducendo le pene, ha mantenuto fermo il giudizio di colpevolezza degli imputati.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con vari motivi. Motivi comuni ad entrambi sono: 1) l'insussistenza del delitto di cui all'art. 513 bis c.p. Si sostiene che si tratta di reato proprio, che può essere configurato soltanto quando almeno uno degli autori rivesta la qualifica di esercente attività commerciale, mentre nessuno dei due ricorrenti avrebbe svolto simile tipo di attività; 2) il trattamento sanzionatorio troppo severo. Il CO sostiene, poi, che ha ammesso la propria responsabilità nel corso dell'udienza di appello del 24.1.2000, soltanto in relazione alla tentata estorsione in danno di AN NU, mentre la Corte lo ha ritenuto colpevole anche dei residui reati;
che vi sarebbe violazione dell'art. 192 c.p.p. per il credito dato alle dichiarazioni del AL, non suffragate da alcun riscontro.
Lo CO, a sua volta, lamenta il vizio di motivazione in ordine agli elementi probatori che hanno determinato il convincimento dei giudicanti.
Al riguardo va osservato che la Corte territoriale ha diffusamente e minuziosamente ricostruito i fatti, fondati, soprattutto, sulle dichiarazioni delle parti lese AN e AL, sulla registrazione di una conversazione tra il AN e il CO, sulle indagini dei Carabinieri.
In sostanza nel piccolo centro di Rosolini agivano cinque agenzie di pompe funebri, di modo che non era assicurato un ragionevole provento per tutte in regime di libera concorrenza. Le pressioni estorsive, bene lumeggiate in sede di merito, avevano dunque il fine di alterare il mercato, tendendo ad escludere talune imprese ed a favorire quella di fatto gestita dallo CO. L'implicazione di quest'ultimo nell'attività di alterazione della concorrenza risulta dai vari elementi esposti dalla Corte territoriale (collegamenti con tale RA RI, zio acquisito del CO ed esponente di spicco dell'omonimo gruppo malavitoso avente connotati di mafia, attivo nel territorio di Noto, ecc.) e viene messo icasticamente in risalto dalle dichiarazioni, sicuramente genuine, di altro coimputato (Di Rosolini), il quale, a richiesta del AL del perché non facessero chiudere l'agenzia dello CO, rispose: "questo non si può fare perché quello appartiene a loro e non si può fare ... ma lo sai che OR CO ti vuole morto...". Per altro lo stesso CO ha sostanzialmente confermato, secondo le motivate argomentazioni del giudice di merito, lo stretto collegamento tra la sua attività e CO OR.
Le dichiarazioni delle parti lese, che, pur con le limitazioni derivanti da possibili interessi portati nel processo, sono tuttavia testimoni (e non abbisognano di riscontri in senso tecnico), sono state vagliate rigorosamente dai giudici di primo e secondo grado, i quali sono pervenuti a conclusioni non censurabili. Le censure in esame, invero, deducono vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato. Ma è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Per altro nel corso della conversazione, registrata, tra AN e CO, questi ebbe a dire: "Tu devi avere a che fare direttamente con me ... sto venendo io personalmente da te, mentre dagli altri non ci sono andato io ..."; logicamente la Corte territoriale deduce - da questo ed altri elementi specifici - l'esistenza di un piano generale, con ripartizione tra vari personaggi delle singole attività collegate;
sì che le ammissioni del CO sono sostanzialmente rivolte all'intero contesto.
Quanto alla configurazione del delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.), esso ha bensì la struttura del reato proprio, in quanto si richiede che il soggetto attivo svolga un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva. Ma tale qualificazione non deve essere intesa in senso meramente formale, essendo sufficiente che si tratti di un operatore economico, anche svolgente la sua attività in via di fatto, il quale si adoperi per eliminare la concorrenza da parte di altri operatori economici.
Nel caso di specie la Corte di merito ha accertato con piena coerenza che lo CO gestiva di fatto l'agenzia de qua e si avvantaggiava direttamente dall'attività intimidatoria esercitata nei confronti dei concorrenti.
Quanto alla misura delle pena, si è fatto corretto ricorso ai criteri ex art. 133 c.p., specie alla gravità dei fatti da collocare in un allarmante settore criminale, mentre il diniego delle attenuanti generiche al CO è ampiamente giustificato dai precedenti penali anche specifici e recenti e dal ruolo preminente avuto nella vicenda.
Sulla base di queste argomentazioni i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2001