Sentenza 4 settembre 2014
Massime • 1
Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513-bis cod.pen. e avente natura di reato complesso, non può essere assorbito nel delitto di estorsione, nè in quello di concussione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, talchè, ove ne ricorrano gli elementi costitutivi, si ha concorso formale tra gli stessi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 04/09/2014, n. 45132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45132 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 04/09/2014
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 80
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 29112/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO NI, nato il [...];
RE CO, nato il [...];
SO RU, nato il [...];
AD AN, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 2394/2014 del Tribunale del riesame di AP del 17/04/2014;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Margherita Cassano;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANIELLO BE, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NO LA, AD NN, SO UN in relazione al capo a-bis) e nei confronti dei soli AD NN e SO UN, anche per il capo a) e, inoltre, per i restanti capi, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti limitatamente alle esigenze cautelari, e ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IA EN, perché il fatto non costituisce reato;
uditi i difensori di fiducia dei ricorrenti, avv. Montone e De Caro per NO LA, EL CA e CC per IA EN, US e GL per AD NN e SO UN i quali hanno tutti chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Il 16-17 aprile 2014 il Tribunale di AP, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rigettava le richieste di riesame proposte da NO LA, AD NN, SO UN e, per l'effetto, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei loro confronti il 26 marzo 2014 dal giudice per le indagini preliminari in ordine ai delitti, contestati in forma concorsuale, di estorsione continuata pluriaggravata (capo a), illecita concorrenza mediante violenza e minaccia (capo a-bis), tentata estorsione pluriaggravata (capo a-ter), e, per il solo NO LA, anche in ordine al delitto di concussione ed estorsione aggravata (capo b).
Riformava nei confronti di IA EN, sottoposto ad indagini in ordine al delitto di favoreggiamento personale (capo f), l'ordinanza originariamente emessa il 26 marzo 2014 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AP, sostituendo la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora presso il comune di residenza.
2. Preliminarmente il Tribunale del riesame respingeva le eccezioni formulate dalla difesa.
2.1.Con riferimento alla richiesta di declaratoria di inefficacia della misura per violazione dell'art. 294 c.p.p., avendo il giudice per le indagini preliminari fissato l'interrogatorio di garanzia il giorno successivo alla notifica dell'ordinanza cautelare, osservava che la censura doveva essere prospettata al giudice procedente e, in caso di rigetto, mediante l'impugnazione al Tribunale competente ai sensi dell'art. 310 c.p.p.. Esaminando il merito della questione, argomentava che i due difensori di fiducia dell'indagato avevano ricevuto regolare e tempestiva notifica della data fissata per l'interrogatorio e che, in tale sede, i legali avevano chiesto ed ottenuto termine per consultazione con il proprio assistito, tant'è che il giudice aveva differito l'espletamento dell'incombente di alcune ore, come desumibile dai ff. 10 e 11 del verbale stenotipico. Un termine più ampio non appariva compatibile con i termini perentori fissati dalla legge per l'espletamento dell'interrogatorio che, per espressa previsione normativa, deve avvenire immediatamente e, comunque, non oltre il quinto giorno. L'interrogatorio dell'indagato era stato, inoltre, preceduto dal rituale deposito degli atti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 293 e 294 c.p.p.. Atteso il chiaro disposto letterale dell'art. 294 c.p.p., pur tenendo conto della copiosità degli atti, l'Autorità giudiziaria non avrebbe, in ogni caso, potuto concedere dilazioni maggiori pure a fronte dell'asserita impossibilità di completare la copia degli atti entro le rigide cadenze temporali previste per lo svolgimento dell'atto. Il diritto di difesa era stato, in ogni caso, ampiamente garantito dalla presenza di due legali (uno del foro di AP e uno del foro di Salerno) in grado di tutelare concretamente e con effettività i diritti del loro assistito.
2.2. Relativamente alla dedotta eccezione di nullità per omessa motivazione circa la memoria difensiva presentata da IA, il Collegio osservava che la difesa, ne' in sede di memoria ne' in sede di discussione nel corso dell'udienza camerale, aveva specificato a quale dei due indagati IA (IA IG o IA GI) si riferisse l'eccezione. Rilevava, inoltre, che, se il rilievo difensivo si riferiva alla memoria depositata da IA IG il 21 marzo 2014 presso la segreteria della Procura distrettuale di AP e trasmessa all'ufficio del giudice per le indagini preliminari il 25 marzo 2014, l'onere motivazionale poteva ritenersi assolto, in quanto alle pagg. 206-207 dell'ordinanza applicativa della misura il giudice, pur non menzionando espressamente la suddetta memoria, aveva confutato puntualmente le circostanze di fatto indicate dalla difesa, indicando gli elementi di segno contrario univocamente espressivi dell'illegittimità della condotta posta in essere da IA e degli atti amministrativi da lui emessi nella propria qualità di funzionario della ON PA. Infine, l'onere di esaminare le deduzioni difensive poteva dirsi sussistente solo in presenza della prova (non fornita in alcun modo dalla difesa) che la memoria era pervenuta al giudice per le indagini preliminari nella stessa data di trasmissione.
Dalle attività investigative svolte emergevano gravi e precisi elementi dai quali era possibile desumere che più soggetti, in concorso fra loro, ognuno nel settore di rispettiva competenza, avevano contribuito ad assicurare alla "Aversana Petroli" e, dunque, ai fratelli NO (NO LA, NO TO, NO NN), l'apertura dell'impianto prima di quello di AL IG, proprio per la vigenza della normativa disciplinante il settore all'epoca dei fatti. L'incessante interessamento di IA IG alle vicende oggetto del presente procedimento mal si conciliava con la vastità del territorio di competenza: tale aspetto, ad avviso del Tribunale, non veniva chiarito ne' nella memoria difensiva e neppure dalla difesa di NO LA. Al contempo, l'asserita legittimità degli atti sostenuta dalla difesa di NO LA era logicamente confliggente con gli interventi di NO LA sui dipendenti del comune di VI di NO (richiesta di allontanamento del geom. UL LA) e, in senso opposto, sui dipendente del comune di Casal di Principe.
3.Nel merito, ad avviso del Tribunale, nei confronti di NO LA, AD NN e SO UN sussistevano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti loro rispettivamente contestati.
3.1.1 collaboratori di giustizia EL OR NC e VA BE, il cui inserimento e ruolo nei contesti di criminalità organizzata operanti in territorio di Casal di Principe era ampiamente documentato dalle sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. e la cui attendibilità soggettiva e oggettiva era stata già ampiamente verificata in altri processi, riferivano, nell'ambito di dichiarazioni ritenute dal Tribunale convergenti e univoche, circa gli interessi dei NO nel settore del commercio di petrolio e carburanti, il coinvolgimento di tutti i fratelli NO nella gestione di tale attività, le pressioni da essi esercitate su AL IG (destinatario di un provvedimento di autorizzazione all'apertura di un'area di servizio lungo la strada statale Nola - VI Literno, nei pressi di Casal di Principe, che sarebbe sorta ad una distanza di duecento - trecento metri dalla pompa di benzina aperta dai NO) per farlo recedere dall'iniziativa o per entrare in società con i NO, le minacce rivolte a AL IG dopo il rifiuto da questi opposto, l'intervento di NO LA per bloccare l'iter burocratico che avrebbe consentito l'apertura dell'area di servizio.
3.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EN RE e AR TO, credibili sia intrinsecamente che oggettivamente, venivano ritenute significative dai giudici del riesame per ricostruire gli interessi di NO LA e dei suoi fratelli nel settore degli idrocarburi e per delineare il complesso dei rapporti intercorrenti tra i NO e il gruppo degli AR. Particolare rilievo in tale ottica veniva attribuito alla cessione a titolo gratuito fatta da NO LA a AR HE di un impianto di benzina - posto in S. Cipriano d'Aversa su un terreno di proprietà di PI IO - la cui gestione era stata affidata alla "DIMA" di PI PE (figlio di PI IO) sulla base di un'autorizzazione amministrativa (n. 1 del 12 febbraio 2009) rilasciata in favore di NO NN, quale amministratore della "IP Service". Veniva, inoltre, ritenuta significativa l'intesa esistente tra NO LA e gli AR in relazione alle competizioni elettorali cui prendevano parte NO LA e la parte politica da egli rappresentata.
3.3. Il collaboratore di giustizia DI TR - in precedenza imprenditore casertano operante nel settore del commercio delle auto - riferiva, per conoscenza diretta, in merito ai rapporti, agli interessi e al modus operandi della famiglia NO nel settore della distribuzione di carburanti, alla centralità dei NO, in territorio della provincia di Caserta, nei rapporti con le grandi società petrolifere, ai differenti ruoli svolti dai fratelli NO: NO TO addetto all'apertura di nuovi impianti, alla scelta della società petrolifera fornitrice degli idrocarburi, alla predisposizione delle pratiche per l'apertura degli impianti, alla effettuazione dei lavori edili;
NO NN addetto alla gestione di depositi di carburanti a Casal di Principe;
NO LA addetto, nella sua qualità di politico, ad esercitare le necessarie pressioni sulle amministrazioni pubbliche onde far rilasciare in tempi rapidi nullaosta e autorizzazioni.
3.4. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano, ad avviso del Tribunale del riesame, riscontrate da quelle rese dalla parte offesa AL IG, ritenuta soggettivamente e oggettivamente attendibile, in merito ai diversi aspetti della vicenda che lo avevano visto coinvolto e ai suoi rapporti con i NO. In particolare AL IG riferiva delle difficoltà, delle pressioni, degli avvertimenti subiti nel corso degli anni a seguito della decisione di aprire una nuova area per la distribuzione di carburante e delle frasi pronunziate, nel corso di alcuni incontri occasionali da NO NN che, alla domanda rivoltagli da AL IG circa le ragioni di tanto accanimento manifestato nei suoi confronti, rispondeva testualmente: "Chi ha più forza quello spara" per poi proseguire dicendo: "dove ci vuole la politica c'è mio fratello NO LA;
dove ci vogliono i soldi ci sto io e dove ci vuole la forza c'è pure la forza...". AL IG aggiungeva che, in un'altra occasione, NO NN, aveva affermato che egli avrebbe aperto l'impianto a differenza di AL IG.
In base al racconto della parte offesa, NO TO, in epoca collocabile tra il 2001 e il 2002 (ossia in epoca antecedente alla liberalizzazione degli impianti e in piena vigenza della normativa che poneva restrizioni alla loro apertura a distanze ravvicinate) nel rispondere alla domanda di AL IG sulle ragioni del risentimento mostrato nei suoi riguardi affermava testualmente:
"fammi aprire prima a me e poi tu lo sai che in ON non ci sono problemi dato che abbiamo IA che per noi fa carte false...". In merito alla sequenza degli avvenimenti che lo avevano riguardato, AL IG così ricostruiva la vicenda.
Sin dal 1993 la sua famiglia aveva stipulato con la "Q8" di Roma un contratto di comodato oneroso del terreno lungo la direttrice Nola- VI Literno sul quale la Q8 a sue spese aveva realizzato un impianto di distribuzione che inizialmente aveva curato per proprio conto per poi cederlo, nel 1996, a AL IG che lo aveva gestito sino al 2001.
Nel 1998 AL IG avviava la pratica per realizzare un secondo distributore lungo la direttrice opposta, VI Literno - Nola, rientrante nella tipologia self service. Nel dicembre 1999 AL IG proponeva a NO NN, operante nel medesimo settore, di creare una società per la realizzazione di tale secondo impianto, ma NO LA rifiutava. Il 3 marzo 2000 il comune di VI di NO dava a AL IG l'autorizzazione a costruire l'impianto. Nello stesso anno AL IG creava una società con il suo fornitore di gasolio, GL HE, ma, alla fine del medesimo anno alcune vicende familiari (la morte del padre e, subito dopo, del figlio) lo distraevano e il primo impianto iniziava a subire perdite economiche.
Nel 2001, in costanza di lavori per la realizzazione del secondo impianto, la "Q8", con la quale esisteva un rapporto decennale di fiducia, mutava atteggiamento nei suoi confronti e non gli concedeva ulteriormente credito, tant'è che egli era costretto a cedere la gestione del primo distributore a De NC RE. Nell'ottobre 2001 l'"Aversana Petroli" dei fratelli NO iniziava i lavori per la realizzazione di un impianto nella medesima direzione di marcia VI Literno - Nola.
Nel frattempo, dopo l'elezione di NO LA al Consiglio Regionale della PA, IA IG (soggetto assai vicino a NO LA) veniva nominato dirigente dell'ufficio carburanti presso la ON PA e NI, già dipendente della "IP Service" (altra impresa dei NO) veniva designato rappresentante d'area dell'"AGIP Petroli".
Tra il 2001 e il 2002 l'"Aversana Petroli" intraprendeva azioni giudiziarie contro il comune di VI di NO per la concessione rilasciata in favore del AL IG.
Nel 2002 AL IG, al fine di fare fronte alle sue difficoltà economiche, stipulava con la "Q8" un accordo in virtù del quale la "Q8" avrebbe partecipato alla realizzazione del secondo impianto con la somma di trecentocinquanta milioni di lire e, in cambio, AL IG avrebbe acquistato esclusivamente dalla suddetta società gasolio, olio, benzina e, per i primi tre anni e mezzo successivi all'apertura dell'impianto, non avrebbe ricevuto l'importo di cinquanta lire per ogni litro di carburante che, in base all'accordo, gli sarebbe stato dovuto.
Sempre nel corso dell'anno 2002, a seguito di una richiesta di chiarimenti del funzionario regionale IA e delle pressioni esercitate da NO LA su ZI AE (sindaco del Comune di VI di NO) e su OR AR (dirigente dell'area tecnica del medesimo comune) la concessione rilasciata a AL IG veniva sospesa. Nel febbraio 2002, dopo la notifica del provvedimento di sospensione, AL IG chiedeva spiegazioni al sindaco, ZI AE, il quale, imbarazzato e dispiaciuto, gli riferiva di essere stato chiamato da NO LA. Il provvedimento, impugnato da AL IG, veniva annullato dal TAR e il 9 febbraio 2002 la concessione veniva riattivata. Nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 2002 AL IG subiva un incendio del cantiere, prontamente denunciato ai Carabinieri di Frignano.
Nel settembre 2002 AL IG incontrava NO NN, il quale gli parlava della sua maggiore capacità d'influenza a livello economico, politico, criminale.
Nel 2002 AL IG chiedeva il collaudo dell'impianto, ma lo stesso veniva negato perché il distributore sorgeva ad una distanza inferiore a quella prevista dalla L. n. 27 del 1994 dall'impianto "AGIP" realizzato e già collaudato.
Nel 2007 la "Q8", chiamata in causa dal CO di AP - creditore verso AL IG della somma di 28.500,00 Euro e promotore di un'azione esecutiva sul terreno del secondo impianto sul quale la "Q8" aveva iscritto ipoteca a garanzia della somma di trecentocinquanta milioni di lire in precedenza prestati a AL IG - intraprendeva azione civile nei confronti di AL IG per ottenere la restituzione della somma anticipata. Nel novembre 2008, dopo l'emanazione della legge di liberalizzazione degli impianti, NO NN chiedeva a AL IG un incontro nel corso del quale gli offriva un milione di Euro per completare l'impianto e realizzare opere accessorie e dichiarava di essere interessato all'apertura di un impianto di gpl. Nel medesimo contesto rassicurava AL IG sui rapporti con la "Q8", affermando testualmente: "la "Q8" sono io". Subito dopo AL IG incontrava SO UN (capo area della "Q8" per la zona di AP) e AD NN (responsabile della "Q8" di Roma) che gli proponevano la stipula di un contratto di affitto con un loro "retista" da scegliere fra tre nomi ("cafoil", UR, NO NN). AL IG, per non avere altri problemi, sceglieva il nome di NO NN.
Nel 2009 si svolgeva tra AL IG, sua moglie (divenuta titolare del terreno su cui doveva sorgere il secondo impianto), NO NN, AD NN un incontro nel corso del quale NO LA invitava AL IG a saldare il debito con il CO di AP (oltre che con QU, creditrice di tremila Euro), assicurando che avrebbe provveduto personalmente a saldare il debito con la "Q8" e a versare la differenza, per quanto non coperto dalla "Q8", per i lavori da effettuare. Su ogni litro venduto sia NO LA che AL IG avrebbero ricevuto una provvigione, sia pure in proporzioni diverse e ben maggiori per NO LA. A tale incontro ne seguivano, tra il gennaio e il giugno 2009, altri sette-otto cui prendevano parte le medesime persone.
Nel luglio 2009, dopo avere saldato i debiti con il CO di AP ed QU, AL IG si recava a Roma con la moglie ed un legale per incontrare AD NN e un avvocato della "Q8". In tale occasione gli veniva chiesto di saldare anche il debito con GL HE. A fronte delle perplessità manifestate da AL IG a causa del contenzioso civile pendente con quest'ultimo e della disponibilità a completare l'impianto e a cercare un intesa con GL HE in cambio della somma di duecentomila Euro a titolo di anticipo per il contratto di convenzionamento, AD NN affermava che il gpl era di NO NN e che, in ogni caso, avrebbe dovuto estinguere il debito con GL HE mediante il contributo che la "Q8" avrebbe versato a NO LA e che questi avrebbe girato a AL IG in cambio dell'iscrizione di un'ipoteca sul terreno del secondo impianto. AL IG rifiutava, temendo di perdere, in tal modo, la titolarità del terreno stesso.
Nell'agosto 2009 AL IG, su richiesta di AD NN, incontrava alla presenza di quest'ultimo, presso gli uffici dell'"Aversana Petroli", SO UN, SO NN e SO LA. In tale occasione AD NN proponeva un accesso all'impianto per fare il preventivo del costo delle opere ancora da realizzare. Nel medesimo contesto chiedeva a NO LA una raccomandazione per l'assunzione di un figlio in QU e un incontro tra il nuovo presidente della "Q8" e il ministro del Kuwait. A distanza di due giorni un elettricista dell'"Aversana Petroli" (D'Alterio Vittorio) e un geometra facevano un accesso presso l'impianto, ma non consegnavano a AL IG alcun preventivo.
Nel corso del medesimo mese di agosto 2009 UR (un altro dei "retisti" della "Q8" di cui si è in precedenza detto) manifestava a AL IG il suo interesse per l'impianto e la disponibilità a completare le opere e, a tal fine, effettuava un sopralluogo. A distanza di quindici giorni, chiamato da AL IG, interessato a conoscere le sue intenzioni, UR riferiva di essere stato contattato da NO NN che gli aveva detto di lasciar perdere tale affare.
Analoga risposta veniva data da "cafoil" che, contattata da AL IG, dichiarava di essere stata dissuasa dalla vicinanza dell'impianto a quello dei NO.
Nel settembre 2009 presso l'"Aversana Petroli" si svolgeva un ulteriore incontro cui prendevano parte AL IG, AD NN, NO NN e l'elettricista D'Alterio Vittorio (accompagnato dal figlio NC) che consegnava un preventivo di ducentocinquantaseimila Euro, relativo peraltro ad opere già realizzate.
Nel corso del mese di settembre 2009 AL IG acquisiva dall'impresa RA di Casal di Principe un preventivo di centomila Euro, concernente il costo dei lavori per completare il secondo impianto, e lo consegnava a NO NN e a AD NN.
Nel gennaio 2010, non avendo ricevuto alcuna risposta, AL IG s'incontrava con NO NN, il quale gli riferiva che per l'apertura dell'impianto e la conclusione dell'accordo doveva cedergli l'esclusiva per il gpl ed il terreno.
Nell'agosto 2011, chiuso ogni rapporto con i NO, AL IG decideva di presentare denuncia. Dopo pochi giorni veniva avvicinato da NO NN, il quale gli riferiva che stava attraversando un periodo difficile a causa delle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, e lo pregava di aiutarlo, qualora sentito dagli inquirenti.
Infine, nel novembre 2011 NO NN si recava a trovarlo per chiedergli spiegazioni in merito all'accesso effettuato presso l'impianto poco tempo prima dai Carabinieri (effettivamente incaricati di un controllo).
Ad avviso dei giudici, le circostanziate dichiarazioni di AL IG trovavano significativi elementi di conferma in numerose altre emergenze probatorie.
3.5. L'ing. ED AE (in servizio presso l'Ufficio tecnico del Comune di VI di NO nel periodo in esame) riferiva diffusamente sulla regolarità e completezza della pratica presentata da AL IG e curata da RR RA e GH NC AR) e sul rilascio dell'autorizzazione ad installare il secondo impianto di distribuzione e ad effettuare i necessari lavori edilizi.
3.6.11 geom. UL LA, dipendente del Comune di VI NO, riferiva, a sua volta, delle continue richieste verbali e scritte di chiarimenti avanzate al Comune di VI di NO da IA, funzionario della ON PA, dopo il rilascio dell'autorizzazione all'apertura del secondo impianto in favore di AL IG e delle telefonate pressoché quotidiane ricevute, per tale motivo, dall'arch. OR AR, successivamente deceduto. In conseguenza di queste continue pressioni l'arch. OR AR, di concerto con il sindaco ZI AE, decideva di sospendere l'autorizzazione in via di autotutela, anche a causa dei ricorsi presentati nei confronti dell'amministrazione comunale da parte dei concorrenti di AL IG e, in particolare, dai fratelli NO.
3.7. Tali circostanze venivano confermate dal sindaco ZI AE, eletto nella primavera del 2000, dopo il rilascio dell'autorizzazione a AL IG. ZI AE riferiva della convocazione, avvenuta a distanza di pochissimo tempo dalla sua elezione, presso la Prefettura di Caserta, dell'incontro qui svoltosi alla presenza del vice-prefetto AS IA EL e di NO LA che lo aveva sollecitato in maniera pressante, in cambio del suo sostegno, ad allontanare il geom. UL LA. Al suo rifiuto ad allontanare il suddetto dipendente comunale avevano fatto seguito una serie di avvenimenti, tra loro concatenati: a) l'inizio dei lavori del secondo impianto da parte di AL IG che, nell'arco di tempo di circa un anno e mezzo, li portava quasi a conclusione;
b) i continui accessi agli atti e i ricorsi amministrativi avverso l'autorizzazione rilasciata a AL IG per il secondo impianto proposti dai titolari delle aziende NO;
c) le sistematiche richieste scritte di chiarimenti formulate dai funzionari della Regioni PA (IA e califano), la cui competenza funzionale in ordine alla pratica era dubbia;
d) le molteplici telefonate fatte da IA a UL LA e OR AR per avere spiegazioni sull'autorizzazione rilasciata a AL IG;
e) le pressioni subite da OR AR (originario della zona di Casal di Principe) anche dai suoi "paesani"; e) la sospensione dell'autorizzazione rilasciata a AL IG in via di autotutela;
f) l'annullamento di tale provvedimento amministrativo da parte del TAR;
g) la richiesta di risarcimento dei danni avanzata nei confronti del Comune di VI di NO da parte di AL IG che successivamente vi rinunciava.
3.8. Il racconto di ZI AE veniva confermato da NT AN, destinatario delle sue confidenze. NT AN confermava che ZI AE gli aveva parlato delle pressioni subite per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'impianto di distribuzione a AL IG, della convocazione presso la Prefettura di Caserta e del contenuto del colloquio qui intervenuto con NO LA. NT AN dichiarava, inoltre, di avere appreso da OR AR delle pressioni cui era stato sottoposto e che lo avevano costretto a sospendere il precedente provvedimento autorizzativo rilasciato a AL IG.
3.9. Il Tribunale del riesame osservava che la conferma dell'attendibilità del complessivo narrato della parte offesa AL IG era desumibile dalle dichiarazioni rese dall'ing. D'Alessandro Corrado e da PI EN (entrambi tecnici del Comune di Casal di Principe) che avevano curato la pratica relativa alla concessione in favore dell'"Aversana Petroli", dall'ing. Scafuto AN, che riferiva circa l'iter burocratico del procedimento amministrativo, dagli avvocati Galliani NN (direttore affari legali e societari della "s.p.a. Kupit"), Paciolla OS (manager della direzione legale della "s.p.a. Kupit"), da GR AG (direttore delle risorse umane della "s.p.a. Kupit), OL AE (capo del distretto rete sud della "s.p.a. Kupit").
3.10. Particolarmente rilevanti, ai fini della ricostruzione del modo di agire dei NO, venivano ritenute le dichiarazioni rese da LO UI, proprietario del terreno su cui doveva sorgere l'impianto dei NO. Il teste, che aveva stipulato il contratto definitivo di vendita del suo terreno ai NO il 2 aprile 2001, smentiva le risultanze della produzione documentale (contratto preliminare di affitto datato 9 dicembre 1997, concluso tra l'"Aversana Petroli" e LO UI) allegata da NO NN alla memoria depositata presso la Procura della Repubblica di AP. Affermava, infatti, che il contratto preliminare di vendita da lui firmato era stato scritto dopo la conclusione dell'accordo orale per la vendita del terreno al fine di evitare contestazioni dei confinanti che potevano accampare diritti di prelazione, ma contestava la veridicità della data apposta sullo stesso (9 dicembre 1997) 3.11. Il contenuto delle intercettazioni era, a sua volta, ritenuto significativo per ricostruire: a) l'attività dei fratelli NO nel settore degli idrocarburi;
b) il collegamento con soggetti vicini al "clan dei casalesi"; c) le modalità di acquisizione degli impianti e i rapporti con la dirigenza della "Q8" e, in particolare, con AD NN;
d) gli assidui e conviviali rapporti con i vertici della "Q8"; e) il legame tra NO NN e De NC RE, gestore dal 2001 del primo impianto di carburante della famiglia AL, ove AL IG aveva mantenuto il bar;
f) i rapporti intrattenuti da NO NN e NO LA con ufficiali della Guardia di Finanza;
g) le relazioni tra IA EN e NO NN;
h) la competizione provocata dalla richiesta di AL IG di aprire un secondo impianto con conseguente preoccupazione che quest'ultimo potesse anticipare la famiglia NO nell'attivazione di un distributore di rifornimento di gpl;
i) l'aggravarsi dei problemi di AL IG nelle relazioni con la "Q8" a partire dal mese di novembre 2011; l) le pressioni e i condizionamenti cui AL IG veniva sottoposto per vendere la pompa di benzina;
m) la ricerca, da parte di AL IG, di una soluzione per il secondo impianto rimasto bloccato;
n) il mutato ruolo della "Q8" (di fatto soggetta alle direttive dei NO in territorio della provincia di Caserta) che sollecitava improvvisamente AL IG ad onorare gli impegni finanziari in precedenza assunti;
o) le preoccupazioni manifestate dai NO per le indagini avviate dalla polizia giudiziaria dopo la denuncia sporta da AL IG e quelle di AD NN e SO UN, convocati dalla polizia giudiziaria;
p) i legami intercorrenti tra AD NN e SO UN e la famiglia NO.
3.12 Di particolare interesse, anche alla luce di quanto riferito da AL IG, veniva ritenuta la conversazione registrata il 20 febbraio 2012, tra ZI AE, l'ing. ED AE e il geom. UL LA, convocati presso la Caserma dei Carabinieri di Caserta per essere sentiti sui fatti oggetto del presente procedimento.
4. Sulla base degli elementi sinora illustrati il Tribunale del riesame riteneva sussistente un quadro di gravità indiziaria in ordine ai delitti di estorsione pluriaggravata, consumata e tentata, contestati a NO LA, AD NN, SO UN, posto che gli stessi, in concorso fra loro, avevano costretto AL IG, titolare di un'autorizzazione legittimamente concessa e poi revocata dal funzionario OR AR, a seguito delle pressioni ricevute da NO LA e dai suoi fratelli e da altre persone di Casal di Principe, e poi nuovamente efficace a seguito dell'accoglimento del ricorso amministrativo, a:
- desistere dall'iniziativa relativa alla realizzazione e alla gestione di un impianto di distribuzione di carburanti lungo la strada Nola-VI Literno, anche attraverso attività intimidatorie e di condizionamento delle pubbliche amministrazioni che dovevano rilasciare le necessarie autorizzazioni e licenze nel settore della costruzione e dell'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti sia a favore dei NO che di AL IG:
- rinunciare - nonostante il mutare della normativa negli anni successivi al 2008 - all'idea di portare avanti il suo progetto;
- accettare nel novembre 2008 un incontro con NO NN nel corso del quale NO LA offriva di completare l'impianto in società con lui, mettendo a disposizione un milione di Euro e la sua influenza presso la "Q8";
- partecipare a successivi incontri con NO LA, SO UN (capo area AP per la "Q8"), AD NN (dirigente ufficio direzione rete Roma "Q8") tra la fine del 2008 e il giugno 2009 per discutere del progetto promosso da NO LA d'intesa con la "Q8" sul terreno di AL IG e a subire l'intermediazione dei NO nei rapporti con la "Q8" e in qualsiasi iniziativa afferente la realizzazione e gestione del secondo impianto;
- cedere alle richieste della "Q8" e dei NO, facendo accedere i loro tecnici di fiducia presso il suo impianto per valutare i lavori ancora da svolgere e per completare e attivare l'impianto;
- subire, nel gennaio 2010, a fronte delle resistenze opposte alle condizioni capestro proposte, la richiesta esplicita di NO NN il quale affermava che nessuno accordo sarebbe stato possibile se non avesse ceduto l'esclusiva del gpl e la titolarità del terreno, accontentandosi di essere il gestore di uno dei 300 impianti della "s.r.l. Aversana Petroli", mentre la proprietà del suo distributore e del terreno sul quale sorgeva avrebbe dovuto essere trasferita a NO NN;
- rinunciare al ricorso al Consiglio di Stato, così avvantaggiando in maniera coartata la "s.r.l. Aversana Petroli", preso atto del sostegno su cui, per ammissione stessa di NO TO, egli e i suoi fratelli NO potevano contare presso la ON PA, i comuni di Casal di Principe e di VI di NO. Con tali condotte gli indagati frustravano la stessa possibilità di sviluppo delle attività economiche del AL IG e, per altro verso, rendevano infruttuosi gli investimenti da costui già effettuati, così determinandone il tracollo economico, situazione quest'ultima che aggravava la condizione di soggezione, ricattabilità e vulnerabilità della parte offesa in relazione alle intimidazioni e violenze morali, oltre che agli atti di illecita concorrenza, cui era sottoposta e, al contempo, accresceva le capacità di condizionamento di AL IG ad opera di NO LA, AD NN, SO UN.
Ad avviso del Tribunale sussistevano anche gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 513 bis c.p., atteso che il meccanismo creato dai fratelli NO con il sostegno della "Q8" comportava un'alterazione delle regole di mercato grazie anche all'apporto della criminalità organizzata. L'attività del concorrente AL IG veniva, infatti, bloccata in via amministrativa. Il soggetto concorrente veniva escluso da ogni ulteriore possibilità di convenzionamento. Si scoraggiavano altri concorrenti e, grazie ai dirigenti compiacenti, veniva mostrata la forza dei NO nel trattare con la "Q8". Si minacciava quale conseguenza la perdita definitiva di ogni bene, non essendo possibile altra soluzione, tenuto conto dei legami intercorrenti tra i NO e il gruppo camorristico degli AR. Si spingeva la vittima a stipulare accordi capestro sin alla perdita della titolarità dell'impianto (così come risultante dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL OR NC, VA BE, EN RE, DI TR, VO NC, ZZ LI, della parte offesa, delle persone informate sui fatti, dalla documentazione acquisita, dalle intercettazioni effettuate, dalle indagini svolte, evidenzianti che il gruppo NO possiede centotrentuno impianti tra depositi e distributori statali). Con riferimento al delitto di concussione contestato al capo b) il Tribunale del riesame osservava quanto segue.
Le dichiarazioni rese da ZI AE, UL AE, il contenuto dell'intercettazione ambientale svolta negli uffici del Comando dei Carabinieri di Caserta, la documentazione amministrativa acquisita evidenziavano che, a seguito della regolare autorizzazione all'apertura di un secondo impianto di distribuzione di carburanti in favore di AL IG (rilasciata da ED AE, dirigente dell'ufficio tecnico comunale nel periodo 1998-2000 in cui il consiglio comunale era stato sciolto per infiltrazioni mafiose) e del rifiuto della revoca dell'autorizzazione, inizialmente opposto dall'arch. OR AR (successivamente deceduto) al funzionario regionale IA, che chiedeva continui chiarimenti e sollecitava la revoca del provvedimento amministrativo, ZI AE era stato convocato in Prefettura a Caserta, dove aveva trovato ad attenderlo il vice prefetto AS IA EL insieme con NO LA. Quest'ultimo pretendeva l'estromissione di UL LA (componente storico dell'Ufficio tecnico comunale che difendeva la legittimità dell'autorizzazione rilasciata a AL IG), prospettando in cambio riconoscenza e sostegno politico. Il rifiuto opposto da ZI AE determinava una serie di istanze dei NO per l'accesso agli atti ricorsi amministrativi, mentre i funzionari della ON PA (tra cui IA), inviavano note scritte, richiedendo spiegazioni sul rilascio dell'autorizzazione, situazione di cui OR AR e UL LA si lamentavano con ZI AE. NO LA, dunque, abusando dei suoi poteri e delle sue qualità, costringeva, in concorso con altri, ZI AE e OR AR ad emettere l'ordinanza datata 2 febbraio 2002, con la quale veniva sospesa la licenza edilizia rilasciata a AL IG.
5. AD NN e SO UN fornivano, ad avviso del Tribunale, un determinante contributo causale alla commissione dei reati di estorsione, consumata e tentata, e di illecita concorrenza mediante minaccia, partecipando presso la "s.r.l. Aversana Petroli" ad incontri con NO NN e NO LA - cui indicavano le aziende in difficoltà che potevano acquisire senza difficoltà - influendo sulle scelte della società per cui lavoravano, discutendo con i NO il progetto da essi promosso, d'intesa con la "Q8", per acquisire l'impianto del AL IG, partecipando ad incontri con AL IG e NO NN nel corso dei quali spingevano AL IG ad accettare le condizioni vessatorie della "s.r.l. Aversana Petroli", rifiutando le proposte di convenzionamento più favorevoli avanzate da AL IG.
6. Nei confronti di NO LA le esigenze cautelari venivano ritenute sussistenti sotto il profilo di cui all'art. 274 c.p.p., lett c), tenuto conto della particolare gravità dei delitti, delle loro modalità di consumazione, del contesto di criminalità organizzata in cui esse si collocavano, della sua perdurante influenza - idonea a garantirgli un regime monopolistico nel settore degli impianti di idrocarburi grazie anche alle perduranti relazioni con la "Q8", con esponenti degli enti locali e della Prefettura di Caserta - della mancata apertura dell'impianto di distribuzione di gpl da parte di AL IG.
Le medesime esigenze venivano ravvisate nei riguardi di AD NN e SO UN che, nonostante il pensionamento (il primo) e il mutamento di destinazione di incarico (il secondo), continuano a curare il settore degli idrocarburi, a mantenere relazioni con NO NN e NO LA, come comprovato dagli esiti delle attività di perquisizione e sequestro che hanno permesso il rinvenimento di documentazione relativa a tali perduranti contatti.
7.Nei riguardi di IA EN, univoci elementi indiziali erano, ad avviso dei giudici, costituiti dalla registrazione, da questi effettuata, di un colloquio avuto con AL IG, registrazione che veniva allegata ad una denuncia presentata il 12 novembre 2012 alla DDA di AP da NO NN nei confronti di AL IG. In tale atto - corredato da una perizia trascrittiva composta da 9 fogli, da una consulenza tecnica di parte, dalla sentenza del Tar PA n. 132 del 2003 - NO NN rappresentava che AL IG intendeva coinvolgerlo nell'acquisto di un secondo impianto di carburante e che da qui era iniziata una trattativa non andata a buon fine per l'impossibilità di AL IG di fornire idonee garanzie. Da tale antefatto, secondo l'esponente NO, scaturiva un'attività diffamatoria operata da AL IG nei suoi confronti, documentata nel file audio contenente la registrazione di un colloquio svoltosi tra IA EN e AL IG, colloquio trascritto da un consulente di parte e inciso su di un file audio allegato alla denuncia-querela.
Il Tribunale argomentava che dalla trascrizione integrale del suddetto file audio effettuata dai Carabinieri emergevano ben altri elementi rispetto a quelli descritti in denuncia. In particolare risultava che, nel corso del colloquio: a) AL IG faceva riferimento all'attività estorsiva compiuta ai suoi danni da esponenti del "clan dei casalesi"; b) IA EN invitava AL IG a parlare della sua situazione;
c) AL IG si sfogava nei confronti dei NO per le pressioni e intimidazioni subite e dichiarava di avere sete di giustizia dopo le vessazioni subite;
d) IA EN cercava di carpire notizie su eventuali dichiarazioni rilasciate da AL IG agli inquirenti a carico di NO NN;
e) IA EN, subito dopo l'incontro e la conversazione con AL IG, si recava da NO NN presso gli uffici della "s.r.l. Aversana Petroli" (come risultante dalla registrazione successiva, atteso che IA EN aveva dimenticato di spegnere il dispositivo); f) la registrazione era frutto di un accordo preordinato alla successiva denuncia, poi effettivamente presentata da NO NN.
Il Tribunale osservava che, ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento, non rileva l'effettività dello sviamento delle indagini nel caso concreto, ma è sufficiente che la condotta dell'agente abbia l'attitudine, sia pure astratta, ad intralciare il corso della giustizia. Non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova dell'oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice. Nel caso di specie, fornire una registrazione artatamente realizzata, nel corso della quale l'interlocutore veniva spronato a riferire circostanze utili e prodromiche ad una successiva denuncia e a riferire circostanze riservate esposte agli inquirenti, costituiva, ad avviso dei giudici del riesame, una condotta idonea, indipendentemente dalla liceità in senso astratto, a sviare o eludere le indagini. Le stesse modalità del colloquio, nel corso del quale IA EN indirizzava gli argomenti di conversazione, insieme con la circostanza che la registrazione del dialogo era stato il frutto di un preventivo accordo con NO NN, dimostravano, secondo il Tribunale, la piena consapevolezza e volontà di aiutare NO.
8. In merito alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 i giudici del riesame richiamavano i comprovati rapporti dei NO con il "clan dei casalesi", costituito da una confederazione di famiglie, e i rapporti tra i NO e il clan Schiavone, derivanti anche dai numerosi rapporti di affinità con i membri del suddetto clan, nonché le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia EL OR NC, VA BE, EN RE, AR TO, DI TR.
9. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, NO LA, SO UN, AD NN, IA EN.
9.1. NO LA formula le seguenti censure.
Con un primo motivo deduce violazione del diritto di difesa in relazione alla celebrazione dell'udienza camerale. L'altro profilo formalmente enunciato, concernente la mancata conoscenza degli atti prima dell'espletamento dell'interrogatorio con conseguente inefficacia della misura, non viene coltivato in questa sede, avendo la difesa espressamente affermato di avere formulato la questione nell'ambito di altra procedura incidentale.
Il ricorrente evidenzia che, a fronte del deposito di numerosissimi atti, ignoti alla difesa, depositati dal Pubblico Ministero, il termine di due ore concesso dal giudice per le indagini preliminari ai legali per esaminare i nuovi atti era da considerare assolutamente irrisorio e inidoneo a garantire l'effettività del diritto di difesa ed una partecipazione consapevole e informata.
Con un secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione al mancato esame della memoria difensiva del funzionario regionale IA IG, depositata il 21 marzo 2014 presso la segreteria del pubblico ministero procedente, immediatamente trasmessa al giudice per le indagini preliminari, che, quindi, la riceveva ben prima del 26 marzo 2014, ma non ne aveva tenuto conto. Tale memoria era rilevante ai fini della dimostrazione dell'illegittimità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di VI di NO a AL IG e il suo mancato esame incide sulla completezza e tenuta logica del provvedimento impugnato.
Con un terzo motivo eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata risposta agli argomenti proposti dalla difesa nella discussione orale - e solo in via di sintesi contenuti nella memoria difensiva - attinenti ai seguenti profili.
Innanzitutto non è stata indicata l'asserita condotta concorsuale di NO LA e il contributo dallo stesso fornito, secondo la contestazione, alla commissione dei reati, tenuto conto dell'epoca di commissione dei reati indicata dal giudice per le indagini preliminari (estorsione di cui al capo a dal 2002 al 2009;
concussione 20 febbraio 2002; tentata estorsione di cui al capo a ter dal settembre 2009 al 2011) e delle condotte ritenute indiziariamente rilevanti: l'incontro con il sindaco ZI AE presso la Prefettura di Caserta, avvenuto agli inizi del 2000, attinente al solo delitto di concussione, e dell'incontro presso la "s.r.l. Aversana Petroli", collocato nell'agosto 2009 e rilevante per la sola estorsione consumata con conseguente mancanza di qualsiasi concreto apporto alla realizzazione del delitto di tentata estorsione. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, omesso di considerare che l'epoca di realizzazione di tali condotte non coincide con il momento consumativo dei reati individuato dal giudice per le indagini preliminari. L'ordinanza impugnata, travisando il dato processuale, ha collocato (ff. 1 e 52 dell'ordinanza impugnata) nel 2008 la data d'inizio della condotta tentata. Quest'ultima, peraltro, nell'economia e nella logica dell'intera vicenda inizia (e non potrebbe che iniziare) dopo la consumazione dell'estorsione contestata al capo a).
La struttura argomentativa del provvedimento impugnato è, inoltre, carente nella parte in cui ha omesso di valutare che il ricorso al Consiglio di Stato si è perento, per mancata proposizione della nuova istanza di fissazione dell'udienza, al termine di due anni dalla sua proposizione (avvenuta il 28 maggio 2004) e, cioè, nella primavera del 2006 (come previsto dalla legge n. 205 del 2006). La scelta di non proseguire nella causa è certamente precedente con la conseguenza che il momento consumativo dell'estorsione è antecedente al 2006. In tale contesto manca qualsiasi concreta condotta riconducibile a NO in relazione al delitto di estorsione consumata. Con riferimento all'unica condotta individuata, e compatibile esclusivamente con la data di consumazione contestata in relazione al delitto di tentata estorsione (incontro alla "s.r.l. Aversana Petroli" del 2009) il giudice della cautela ha omesso di considerare che il Tribunale di AP ha annullato, nei confronti di NO TO e NO NN, l'ordinanza impugnata nella parte relativa al delitto di tentata estorsione, ritenendo che la condotta successiva al 2002 rientrasse nell'ipotesi di concorrenza sleale e non in quella di estorsione. Peraltro il giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento applicativo della misura, aveva collocato il momento d'inizio della condotta di estorsione tentata nel settembre 2009, successivamente a quell'incontro. Esiste, quindi, un evidente contrasto tra le due decisioni, sì da renderle incompatibili sul piano giuridico e su quello logico. A prescindere dall'esatta individuazione dei singoli delitti contestati, dalla decisione impugnata non emerge in ogni caso alcun contributo causalmente rilevante fornito da NO LA alla commissione dei reati a lui contestati.
Con un quarto motivo deduce l'illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta configurabilità del delitto di concussione, tenuto conto delle discrasie esistenti tra le dichiarazioni di AL IG (che colloca l'incontro con ZI AE nello studio di NO LA) e quelle di ZI AE che colloca negli uffici della Prefettura di Caserta, alla presenza della dott.ssa AS IA EL, l'incontro con NO LA. Il Tribunale, poi, ha omesso di considerare che, all'epoca di tale incontro, la dott.ssa AS IA EL era un semplice funzionario della Prefettura di AP, essendo divenuta Prefetto di Caserta nell'aprile del 2006. Le risposte del giudice della cautela a tali profili d'incongruità sono illogiche o generiche.
La motivazione del provvedimento impugnato è lacunosa e illogica anche nella parte in cui non prende in esame l'epoca effettiva della conoscenza tra la dott.ssa AS IA EL e NO LA (2005-2006 e non 2000-2002, secondo quanto risulta dal testo dell'ordinanza) emergente dal contenuto di una conversazione captata nel 2011 tra la AS IA EL e NO LA.
Il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione illogica anche in merito all'intercettazione ambientale tra UL LA, ED AE e ZI AE all'interno della Caserma dei Carabinieri di Caserta, indicativa del fatto che: a) non era stata posta in essere alcuna pressione illecita per ottenere la sospensione dell'autorizzazione concessa a AL IG;
b) i motivi della sospensione era diversi da quelli indicati da AL IG e da ZI AE;
c) il Comune di VI di NO non rispondeva alle note della ON;
d) l'Agip aveva proposto ricorso al Tar ed erano stati presentati esposti per denunciare l'illegittimità della procedura;
e) OR AR si era recato dall'avv. Abbamonte, difensore di AL IG, per chiedere come risolvere la faccenda e questi aveva suggerito di rispondere alla ON (come poi effettivamente avvenuto), sia pure in modo interlocutorio, atteso che dopo alcuni giorni i Carabinieri sequestravano la documentazione;
f) OR AR aveva sospeso l'autorizzazione già concessa in autotutela e non a seguito di pressioni ricevute.
La difesa, sulla base di tali rilievi, eccepisce inoltre violazione di legge nella parte in cui l'ordinanza ha ritenuto sussistente il delitto di concussione, pur in mancanza dei relativi elementi costitutivi, atteso che: a) la pressione indebita avrebbe riguardato la richiesta di allontanamento di un funzionario (UL LA) il quale non aveva alcun potere in ordine alla pratica AL IG;
b) il sindaco concusso ZI AE collegava solo a distanza di due anni la richiesta ricevuta alla vicenda AL IG;
c) l'ing. OR AR non aveva mai ricevuto pressioni di sorta;
d) è passata in giudicato la sentenza del Tar che aveva accertato l'illegittimità dell'autorizzazione rilasciata a AL IG. Al più è configurabile una mera induzione (peraltro indiretta) nei confronti di OR AR, unica persona ad avere subito, secondo quanto riferito da ZI AE, pressioni ad opera di persone diverse dal ricorrente.
Con un quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dei canoni di valutazione probatoria, in quanto l'ordinanza impugnata valorizza in modo acritico le dichiarazioni della parte offesa senza considerare il grave contrasto economico esistente tra AL IG e NO NN e l'interesse del primo a screditare il secondo e a conseguire in sede penale un risultato non ottenuto in ambito amministrativo.
Con un sesto motivo eccepisce violazione ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all'art. 513 bis c.p., di cui non ricorrono gli elementi costitutivi, non essendo stati acquisiti, neppure a livello indiziario, elementi dimostrativi delle attività di intimidazione. Sussiste incompatibilità logica e giuridica tra le ipotesi di estorsione e concussione e quella di illecita concorrenza mediante violenza e minaccia, reato quest'ultimo prescritto per i fatti commessi fino al 2002. Non risulta dimostrato alcun contributo causale fornito da NO LA alla commissione del delitto previsto dall'art. 513 bis c.p.. Con un settimo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in assenza di qualsiasi forma d'intimidazione e di legami tra NO LA e il clan dei casalesi, non potendosi inferire la sussistenza dell'aggravante da meri rapporti di parentela.
Con un ottavo motivo eccepisce erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), considerato che NO LA non ricopre più incarichi politici, non si è mai interessato delle dinamiche commerciali dell'azienda di famiglia, non sono stati acquisiti elementi indicativi del pericolo concreto di reiterazione di illeciti dello stesso tipo, è trascorso un significativo lasso di tempo dall'epoca di commissione dei reati. Deduce, inoltre, erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, non essendo stati, tra l'altro, acquisiti elementi obiettivi, indicativi dell'attualità dei rapporti di NO LA con il mondo esterno in costanza di arresti domiciliari, come invece affermato dal Tribunale.
9.2. IA EN formula, a sua volta, le seguenti censure. Lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di favoreggiamento personale, atteso che la registrazione del colloquio con AL IG ha natura lecita ed è avvenuta in maniera fedele. La stessa ha rappresentato un mero allegato alla querela, costituente lo strumento con il quale NO LA ha cercato di mettere in cattiva luce AL IG. La registrazione effettuata da IA EN non ha affatto agevolato NO LA, bensì ha consentito agli inquirenti di acquisire la prova della calunnia perpetrata in danno di AL IG.
Deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) e c), avendo la difesa dimostrato, anche mediante produzione difensiva, che le conversazioni intercettate si riferivano a rapporti lavorativi leciti tra l'indagato e NO NN. Non vi è alcuna cointeressenza di IA EN nella vicenda da cui è scaturito il dissidio tra AL IG e NO. Non risulta acquisito alcun elemento di prova da cui desumere, anche in via meramente presuntiva, che IA EN abbia solidi legami con familiari e soci di NO NN. Non vi sono stati contatti tra IA EN e gli ambienti criminosi evocati nell'ordinanza. Non può qualificarsi come scaltra e ambigua una persona come IA EN che, dopo il colloquio con AL IG, ha dimenticato di spegnere il registratore.
9.3. SO UN e AD NN, con un unico atto di ricorso a firma del comune difensore di fiducia, prospettano, anche mediante una memoria difensiva, le seguenti censure. Denunciano violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto della intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni della parte offesa AL IG, dell'assenza di qualsiasi apporto dei due ricorrenti alla consumazione delle condotte realizzate fino al 2002, del contenuto marginale ed ininfluente delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dell'assenza di qualsiasi potere decisionale di AD NN in relazione alla pratica AL IG, nonché dell'omesso apprezzamento della grave esposizione debitoria di AL IG che incideva sulla prosecuzione dei rapporti con la "Kuwait". Lamentano violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta configurabilità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c). Il Tribunale ha omesso di valutare le produzioni difensive effettuate dalla difesa in sede di discussione orale, concernenti l'intervenuto pensionamento di AD NN dalla "Q8" a far data dal 31 ottobre 2012, l'intervenuta assegnazione di SO UN, sin dal 2013, ad altra società (sia pure partecipata dalla "Kuwait") che, però, non s'interessa di carburanti e della loro distribuzione ed è, pertanto estranea alla gestione della rete commerciale degli impianti di distribuzione di carburanti in PA e/o in altre regioni, di cui SO UN era stato in precedenza responsabile di area. Il giudice della cautela non ha neppure valutato l'epoca remota di asserita commissione delle condotte contestate. Il contenuto delle due agende del 2009 e del 2011 non può di per sè dimostrare l'attualità di rapporti con i NO, trattandosi di annotazioni risalenti e dal contenuto neutro. Considerazioni analoghe valgono per i due biglietti da visita intestati alla "IP Petroli" (NO TO) e alla "CPT Petroli s.r.l." (GL HE), aventi valore neutro e da valutare alla luce delle dichiarazioni rese da AD NN in sede d'interrogatorio di garanzia, evidenzianti che, per tutto l'anno 2013, AD NN ha collaborato con la "ditta Maestri" di Cesena, curando la predisposizione di atti, progetti e documenti per la partecipazione ad una gara ed essendosi limitato a procurare un incontro tra NO ed alcuni suoi ex colleghi, interessati a fare conoscere a quest'ultimo la "Energicrea", società che si occupa solo di consulenza e non di commercio e di distribuzione di carburanti.
Con riguardo alla posizione di SO UN la difesa sottolinea l'occasionalità della presenza dell'indagato presso il distributore di OI UA, cliente della Kuwait. È stato sopravvalutato il rapporto dei due indagati con i NO, considerato che essi non avevano e non potevano avere alcun potere decisionale nelle trattative con AL IG. Da ultimo denunciano violazione di legge e difetto di motivazione in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 nei confronti dei due ricorrenti, essendo rimasto indimostrato qualsiasi ricorso al metodo e alle finalità agevolatrici di gruppi criminali.
OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati.
1. Con riferimento alla prima censura prospettata dalla difesa di NO LA, il Collegio osserva che secondo la giurisprudenza di questa OR, da cui non vi sono valide ragioni per discostarsi, in materia di impugnazioni avverso i provvedimenti limitativi della libertà personale, nel procedimento incidentale di riesame disciplinato dall'art. 309 c.p.p. e nel successivo giudizio di cassazione, non sono deducibili, ne' rilevabili di ufficio, questioni relative all'inefficacia della misura cautelare diverse da quelle concernenti l'inosservanza dei termini stabiliti dai commi 5 e 9 dello stesso articolo (Sez. 2^, n. 4817 del 23 ottobre 2012; Sez. 3^, n. 16386 del 10 febbraio 2010; Sez. 6^, n. 29564 del 10 giugno 2003). Pertanto, la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita lesione dei diritti di difesa conseguente alla non congruità del termine intercorrente tra la comunicazione ai difensori dell'indagato dell'avviso di fissazione dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. e il successivo svolgimento dello stesso non è deducibile ne' rilevabile d'ufficio, a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato, sicché la stessa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 c.p.p.. La difesa ha, invece, espressamente chiarito di non volere coltivare, nell'ambito della presente procedura, la doglianza riguardante l'inefficacia della misura cautelare derivante dalla mancata, compiuta conoscenza degli atti prima dell'espletamento dell'interrogatorio: per tale motivo la censura non viene esaminata in questa sede.
2. Il secondo motivo di ricorso dedotto dalla difesa di NO LA non è fondato.
Occorre preliminarmente rilevare che la difesa si è limitata ad affermare, genericamente, senza comprovare in alcun modo il suo assunto, che la memoria difensiva del funzionario regionale IA IG, depositata il 21 marzo 2014 presso la segreteria del pubblico ministero, è pervenuta al giudice per le indagini preliminari in epoca antecedente al 26 marzo 2014.
Rilevato, quindi, questo profilo di aspecificità della premessa del motivo, il Collegio osserva che la censura è priva di pregio. Infatti, facendo corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questa OR in base ai quali al Tribunale del riesame è, in ogni caso, consentito, a fronte di un difetto di motivazione dell'ordinanza genetica, porvi rimedio mediante un'autonoma e integrativa valutazione del quadro indiziario già conosciuto dal giudice per le indagini preliminari, ha puntualmente confutato i rilievi difensivi e, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha ricostruito la pluralità degli interventi illegittimi posti in essere, tra gli altri, da IA IG (privo di specifica competenza funzionale al riguardo) e da NO LA sui funzionari comunali di VI di NO per ottenere la revoca dell'autorizzazione all'apertura del secondo impianto di idrocarburi concessa a AL IG al fine di evitare la presenza di un'attività concorrente in prossimità di quella che la famiglia NO era in procinto di aprire nello stesso territorio all'esito di una procedura amministrativa resa più celere dall'influenza esercitata da NO LA e dai suoi fratelli sull'amministrazione comunale di Casal di Principe.
3. Anche i plurimi rilievi formulati nell'ambito del terzo motivo di ricorso prospettato dalla difesa di NO LA non sono meritevoli di accoglimento.
Occorre preliminarmente evidenziare che i capi d'imputazione provvisoria concernenti la posizione di NO LA indicano la contestazione delle condotte concorsuali di estorsione pluriaggravata consumata e tentata (capi a e a-ter) e di illecita concorrenza mediante violenza e minaccia (capo a-bis) protrattesi sino a tutto il 2011. Il delitto di cui al capo b (art. 61 c.p., nn. 2 e 10, art. 81 c.p., comma 2, art. 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e
3, artt. 317 e 629 c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7) risulta, in base all'incolpazione, consumato fino al 20 febbraio 2002. Le doglianze difensive sono accomunate da un vizio di fondo individuabile nel procedimento logico di valutazione degli indizi. Nella giurisprudenza di questa OR è stato chiarito che il suddetto procedimento si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato, l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto che - giova ricordare - non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metolodogica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Sez. U., n. 6682 del 4 febbraio 1992).
Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state recentemente ribadite dalle Sezioni Unite che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U., n. 3748 del 12 luglio 2005).
Alla luce di tali principi i rilievi difensivi non appaiono fondati, in quanto omettono di considerare la contestazione concorsuale dei diversi delitti ascritti a NO LA, non distinguono le condotte di contributo materiale dalle ipotesi di concorso morale, esaminano i singoli comportamenti in maniera parcellizzata, estrapolano in maniera mirata quelli ritenuti più significativi, prescindono da una valutazione organica dell'intera vicenda concernente l'apertura di un secondo impianto di idrocarburi da parte di AL IG.
L'asserito contrasto tra il provvedimento genetico e l'ordinanza impugnata nella individuazione delle date di consumazione dei singoli reati, la dedotta assenza di concreti comportamenti riconducigli a NO LA nel lasso di tempo di realizzazione degli stessi indicato, l'eccepita assenza di qualsiasi contributo causalmente rilevante alla realizzazione degli illeciti sono il frutto dell'errata strutturazione del ragionamento indiziario. In realtà, sia il provvedimento applicativo della misura cautelare che la decisione del Tribunale del riesame si saldano logicamente fra loro, laddove, con argomentazione puntuale e immune da vizi logici e giuridici, hanno messo in luce la stretta concatenazione esistente tra l'avvio (1998), da parte di AL IG, della pratica per realizzare un secondo distributore, l'elezione di NO LA alla ON PA, la nomina di IA IG (soggetto vicino a NO LA) quale dirigente dell'ufficio carburanti presso la ON PA e di NI (già dipendente della "IP Service" dei NO) come rappresentante d'area dell'"AGIP", le pressioni esercitate sui funzionari del Comune di VI di NO per fare revocare l'autorizzazione data a AL IG e le contemporanee, illegittime pressioni esercitate sui competenti uffici del Comune di Casal di Principe per accelerare il rilascio della nuova autorizzazione richiesta dai NO (interessati ad ottenerla prima di AL IG all'epoca in cui non era ancora intervenuto il provvedimento di liberalizzazione), la convocazione del sindaco del Comune di VI di NO (ZI AE) presso la Prefettura di Caserta ove, alla presenza del vice-prefetto AS IA EL, NO LA sollecitava la rimozione di UL LA, ossia della persona che aveva rilasciato l'autorizzazione a AL IG, l'inizio (2001) dei lavori per la realizzazione di un altro impianto ad opera della "s.r.l. Aversana Petroli" dei fratelli NO nella stessa direzione di marcia, la restrizione (2001) del credito a AL IG da parte della "Q8" (di fatto controllata nelle scelte operative in provincia di Caserta dai NO), le azioni giudiziarie intraprese nei confronti del suddetto Comune dalla "s.r.l. Aversana Petroli" dei NO tra il 2001 e il 2002, la sospensione in via di autotutela da parte del Comune di VI di NO del provvedimento autorizzativo quale conseguenza delle sistematiche pressioni esercitate dai funzionari regionali (IA IG e califano) amici di NO LA sui dipendenti del predetto Comune (OR AR e UL LA), l'incendio del cantiere del secondo impianto di AL IG nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 2002, l'incontro tra AL IG e NO NN nel corso del quale quest'ultimo affermava la sua maggiore capacità di influenza a tutti i livelli grazie anche alla veste politica del fratello NO LA, il diniego del collaudo del secondo impianto di AL IG, le azioni giudiziarie intraprese dalla "Q8" nei confronti di AL IG per ottenere la restituzione dei trecentocinquanta milioni anticipati per la realizzazione dell'impianto non collaudato, il condizionamento delle imprese ("cafoil" e UR) concorrenti per evitare che le stesse potessero rilevare l'impianto di AL IG o, comunque, entrare in società con lui, la prospettazione a AL IG di gravi minacce e ritorsioni e di condizioni capestro in relazione all'apertura e alla gestione del nuovo impianto.
Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la condotta estorsiva contestata al capo a) non cessava nel momento in cui AL IG non coltivava, entro i termini previsti dalla legge, il ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, atteso che l'iter delle procedure amministrative di autorizzazione s'intrecciava indissolubilmente con le prospettive di acquisizione da parte di NO LA e dei suoi fratelli del controllo delle attività gestite o programmate da AL IG nel settore degli idrocarburi. Il Tribunale del riesame ha messo in luce il determinante contributo fornito, in tale articolato, da NO LA, il cui primario ruolo istituzionale nella ON PA e il cui rilevante ruolo politico venivano prospettati e sfruttati in tutte le occasioni in precedenza menzionate ed esplicavano un determinante influenza nell'illegittimo svolgimento delle varie procedure amministrative, nel comportamento e nelle scelte dei funzionari locali, nella coartazione della volontà di AL IG e delle iniziative economiche sue e degli altri imprenditori della provincia di Caserta operanti nel medesimo settore.
Lo specifico, concreto e determinante ruolo nell'intera vicenda da NO LA veniva a saldarsi coerentemente, nell'ambito di un articolato disegno criminoso contraddistinto da una precisa suddivisione di ruoli, con quello dei suoi correi, ai quali egli forniva un consapevole e volontario determinante causale e le cui azioni esplicavano un'intensa efficacia e conseguivano più agevolmente le finalità cui erano preordinate grazie al sostegno fornito dal politico NO LA. Sotto tutti questi profili, dunque, i rilievi difensivi circa la data di consumazione dei singoli illeciti, il limitato apporto fornito dall'indagato alla commissione degli stessi e la non corrispondenza tra contestazioni e comportamenti concretamente serbati appaiono privi di pregio. Le ulteriori doglianze formulate nell'ambito del motivo di ricorso, lungi dall'indicare effettive carenze o incoerenze motivazionali, o invocano impropri automatismi valutativi tra la posizione del ricorrente e quelle dei fratelli NO TO e NO NN, cui ostano la specificità delle situazioni e delle diverse iniziative assunte e l'autonomia delle procedure de libertate instaurate su iniziativa dei vari indagati, oppure sollecitano una non consentita lettura alternativa delle risultanze investigative non consentita in sede di legittimità in presenza (come nel caso di specie) di una motivazione razionale e coerente di tutti gli aspetti della vicenda, comprensiva di puntuali risposte ai rilievi difensivi.
4. Il quarto motivo di ricorso articolato dalla difesa di NO LA è infondato.
4.1. Alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 6, n. 10951 del 15 marzo 2006). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la OR nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
4.2. Esaminata in quest'ottica la motivazione dell'ordinanza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha messo in luce sulla base delle risultanze investigative acquisite (dichiarazioni di AL IG, UL LA, ZI AE, NT AN, documentazione acquisita, esito delle indagini svolte in ordine alle procedure amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni in favore di AL IG e di NO rispettivamente da parte del Comune di VI di NO e di quello di Casal di Principe) le reiterate forme di abuso costrittivo attuate mediante minaccia sia personalmente da NO LA che, per suo conto, da pubblici funzionari da cui derivava una grave limitazione della libertà di autodeterminazione dei destinatali (AL IG, ZI AE, UL LA, OR AR) i quali, senza ricevere alcun vantaggio, venivano posti di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o evitarlo mediante la sospensione o revoca dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo impianto rilasciata a AL IG e la rimozione dall'incarico di geometria comunale di UL LA, responsabile di avere contribuito al rilascio della suddetta autorizzazione.
Sotto tutti questi profili l'ordinanza impugnata, in coerente applicazione dei principi recentemente enunciati dalle Sezioni Unite di questa OR (Sez. U., n. 1228 del 24 ottobre 2013) e condivisi dal Collegio, ha correttamente ritenuto sussistente il delitto contestato e, dopo una puntuale e ampia disamina del fatto, ha escluso una diversa qualificazione giuridica, tenuto conto della intensità e della reiterazione delle minacce prospettate dai pubblici ufficiali, idonee a conculcare, fino ad annullarla, la libertà di autodeterminazione dei soggetti passivi, i quali prestavano acquiescenza alle richieste delle prestazioni non dovute esclusivamente per evitare un danno maggiore.
L'ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati anche nella parte in cui ha logicamente ritenuto irrilevanti le discrasie del racconto di AL IG rispetto a quello di ZI AE circa il luogo di convocazione del sindaco del Comune di NO da parte di NO LA. Il Tribunale ha, inoltre, logicamente ricostruito la genesi e la dinamica dei rapporti intercorsi tra la funzionaria prefettizia AS IA EL e NO LA, ha spiegato le motivazioni sottese all'affermazione di un loro rapporto di conoscenza antecedente al 2006. Ha evidenziato, con argomentazione logicamente sviluppata, le ragioni sottese alla soccombenza di AL IG nel giudizio amministrativo di primo grado, tenuto conto della mancata acquisizione nel procedimento amministrativo di tutti gli elementi emersi in ambito penale e delle modalità di formazione di molti atti sottoposti al giudice amministrativo e formati grazie alle condotte illecite oggetto della presente procedura de libertate. Ha illustrato in modo esauriente ed approfondito la complessa evoluzione della normativa in materia di autorizzazione all'installazione di impianti di distribuzione di carburanti e la correttezza dell'operato dei funzionari comunali UL LA e OR AR nell'ambito della procedura amministrativa di rilascio dell'autorizzazione amministrativa in favore di AL IG, tenuto conto anche dell'interpretazione autentica della disciplina fornita dalla ON PA.
Il Tribunale ha, poi, con puntuale richiamo delle emergenze processuali acquisite, specificato le pressioni esercitate su OR AR in territorio di Casal di Principe e ha delineato le scansioni temporali della vicenda processuale in rapporto all'iter delle procedure amministrative. Le ulteriori censure formulate dalla difesa nell'ambito del quarto motivo di ricorso, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, non criticano in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiedono la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale del provvedimento impugnato abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze investigative, indicative univocamente della coscienza e volontà di NO LA di realizzare le condotte concussive a lui contestate.
5. Anche il quinto motivo di ricorso dedotto dalla difesa di NO LA non merita accoglimento.
Le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa:
queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto. Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (o persona informata dei fatti), di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. U., n.41461 del 19 luglio 2012). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. Orbene, i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese da AL IG, persona offesa dal reato, sono da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili e trovano univoci e significativi elementi di convergenza negli altri elementi investigativi acquisiti e, in particolare, nelle dichiarazioni rese da ZI AE, NT AN, UL LA, ED AE, nelle propalazioni dei collaboratori di giustizia (EL OR NC, VA BE, DI TR, EN RE), nell'esito delle indagini svolte, nel contenuto delle intercettazioni disposte, nella documentazione acquisita.
6.Le doglianze prospettate con il sesto motivo di ricorso dalla difesa di NO LA non sono fondate.
In merito al rilevante contributo causale fornito in maniera consapevole e volontaria da NO LA alla consumazione del delitto di cui all'art. 513 bis c.p., oltre a richiamare le considerazioni svolte al precedente paragrafo 4, il Collegio osserva quanto segue. L'ordinanza impugnata, con argomentazione coerentemente sviluppata, ha delineato lo stretto nesso funzionale esistente tra le condotte di estorsione e concussione e quelle integranti il reato in esame. Invero, le diverse forme di intimidazione diretta e indiretta realizzate, mediante abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione e grazie al decisivo e incondizionato appoggio della " Q8" - asservita agli interessi di NO LA e dei suoi fratelli nel territorio della provincia di Caserta -, in danno di AL IG e degli altri soggetti operanti nel settore degli impianti di distribuzione degli idrocarburi e la prospettazione di eventuale affiliazione delle loro iniziative a quelle gestite formalmente o di fatto o, comunque, controllate da NO LA e dai suoi fratelli erano finalisticamente rivolte a fare desistere i concorrenti dallo svolgimento delle rispettive iniziative imprenditoriali e ad acquisire una posizione dominante o, comunque, quote di mercato aggiuntive nel settore della costruzione e gestione degli impianti di stoccaggio e distribuzione di carburanti in provincia di Caserta e ivi riaffermare la complessiva supremazia della famiglia NO, già proprietaria di centotrentuno impianti.
Il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto ammissibile il concorso tra il delitto di cui all'art. 513 bis e i reati di estorsione e concussione.
La norma incriminatrice dell'art. 513 bis c.p. è stata introdotta dalla L. n. 646 del 1982, art.8 con la finalità di reprimere la concorrenza illecita attuata con metodi violenti, avendo di mira la concorrenza che si manifesta con forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata e che, con metodi violenti, tende a controllare le attività, commerciali, e produttive in modo da condizionarle e acquisire illegittimamente posizioni di preminenza o di dominio. Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, si tratta di una norma di portata generale, in cui la condotta tipica consiste nel compimento di atti di concorrenza, caratterizzati dalla violenza o minaccia, posti in essere nell'esercizio di un'attività imprenditoriale nei confronti di aziende operanti nello stesso settore che si traduce nella turbativa arrecata al libero mercato in un clima di intimidazione e con metodi violenti. La giurisprudenza di questa OR ha chiarito che la norma è volta a ostacolare quei comportamenti intimidatori che, attraverso l'uso strumentale della violenza e della minaccia, incidono su quella fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza non solo libera, ma anche lecitamente attuata (Sez. 6^, n. 3492 del 9 gennaio 1989), impedendo che, tramite condotte violente o intimidatorie, siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza al fine di acquisire illegittimamente posizioni di preminenza o di dominio, sia quando la violenza o la minaccia è esercitata in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, sia quando l'obiettivo è perseguito in modo indiretto agendo nei confronti di terzi (Sez. 2^, n. 6462 del 16 dicembre 2010; Sez. 1^, n. 19713 del 22 febbraio 2005). Il bene giuridico tutelato è il buon funzionamento del sistema economico e, indirettamente, la libertà delle persone di determinarsi nel settore (Sez. 2^, n. 5793 del 24 ottobre 2013; Sez. 3^, n. 46756 del 3 novembre 2005). Ai fini del reato, in altri termini, si richiede esclusivamente l'esistenza di comportamenti caratterizzati da minaccia o violenza (indipendentemente dalla direzione della stessa) idonei a realizzare una concorrenza illecita, cioè a controllare o condizionare le attività commerciali, industriali o produttive di terzi con forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata.
L'art. 513 bis c.p. ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti e il dolo è specifico essendovi incluso il fine di eliminare o scoraggiare l'altrui concorrenza (Sez. 3^, n. 27681 del 21 aprile 2010 n. 27681), a differenza del reato di estorsione che è un reato contro il patrimonio e tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli contro atti intimidatori posti in essere da terzi al fine di costringere il soggetto passivo al compimento di un determinato atto per lui pregiudizievole. Correttamente, pertanto, l'ordinanza impugnata ha ritenuto il concorso formale tra il delitto in esame e quello di estorsione, non ricorrendo l'ipotesi del concorso apparente di norme (Sez. 1^, n. 24172, del 31 marzo 2010;
Sez. 2^, n. 46992 del 10 dicembre 2008 n. 46992). Considerazioni analoghe valgono per i rapporti tra il delitto di cui all'art. 513 bis c.p. e quello di concussione, trattandosi di disposizioni che, oltre ad avere una diversa collocazione sistematica, tutelano beni giuridici diversi e sono in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p.. 7. Il settimo motivo di ricorso dedotto dalla difesa di NO LA è infondato.
7.1. La L. n. 203 del 1991, art. 7 richiede che i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo siano commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso. Si tratta di due ipotesi distinte, quantunque logicamente connesse. La prima ricorre quando l'agente o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica - non necessariamente su una o più persone determinate, ma, all'occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate nella loro libertà e tranquillità - con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica;
essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso. La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 7, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implica invece necessariamente l'esistenza reale, e non più semplicemente supposta, di un'associazione di stampo mafioso, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favoreggiamento di un sodalizio semplicemente evocato (Cass. Sez. 1^, 18 marzo 1994, n. 1327, rv. 197430). L'aggravante in questione, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli estremi, sia che essi siano essi partecipi di un sodalizio di stampo mafioso (posizione di RG OM) sia che risultino ad esso estranei come nel caso di RI (Cass., Sez. Un. 22 gennaio 2001, n. 10; Cass., 23 maggio 2006, n. 20228).
7.2. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con valutazione obiettiva, ancorata alle concrete e specifiche acquisizioni probatorie in precedenza richiamate, al contesto in cui si è svolta l'azione e all'analisi del tipo di comportamenti posti in essere da NO LA alla luce della definizione fornita dall'art. 416 bis c.p. (espressamente richiamato dal citato art. 7), ha correttamente evidenziato che le condotte illecite di estorsione e di illecita concorrenza mediante minaccia poste in essere dall'indagato erano idonee ad esercitare una particolare coartazione psicologica sui soggetti ad esse sottoposti e presentavano i caratteri propri dell'intimidazione, in quanto evocative dell'esistenza di una potente e radicata organizzazione di stampo camorristico (il cosiddetto "clan dei casalesi") con cui l'indagato e i suoi fratelli mantenevano solidi legami (cfr. dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL OR NC, VA BE, EN RE, AR TO e sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.). Ha, inoltre, messo in luce, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la circostanza che la consumazione dei suddetti reati e di quello di concussione era funzionale ad avvantaggiare il predetto sodalizio camorristico operante in Casal di Principe e comuni limitrofi che vedeva accrescere il proprio potere anche attraverso la dimostrazione della capacità di condizionamento delle amministrazioni pubbliche e delle imprese private operanti nel settore degli idrocarburi in territorio casertano.
8.Anche l'ottavo motivo di ricorso proposto dalla difesa di NO LA è infondato.
Il Tribunale del riesame, con argomentazione saldamente ancorata alle risultanze investigative, ha desunto la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), dalla estrema gravità dei delitti commessi, dalle loro modalità di consumazione, rese ancor più incisive dalla forza d'intimidazione e condizionamento promanante dal sodalizio di stampo camorristico denominato "clan dei casalesi" con cui NO LA e i suoi fratelli mantenevano contatti, dalla illecita strumentalizzazione della carica pubblica rivestita per fini di condizionamento di soggetti privati e di amministrazioni pubbliche locali in vista del conseguimento di utilità personale, dall'intensità del dolo sotteso ai comportamenti illeciti, dall'articolazione del raffinato disegno criminoso, volto, da un lato, ad acquisire una posizione dominante o, comunque, quote di mercato aggiuntive nel settore della costruzione e gestione degli impianti di stoccaggio e distribuzione di carburanti in provincia di Caserta e, dall'altro, a qui riaffermare la complessiva supremazia della famiglia NO, già proprietaria di centotrentuno impianti tra depositi e distributori di idrocarburi, oltre che del sodalizio camorristico "clan dei casalesi". Il Tribunale del riesame, per suffragare l'attuale sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione di illeciti, ha altresì sottolineato, con motivazione specifica e puntuale, immune da vizi logici e giuridici, il perdurante e complesso rapporto biunivoco intrattenuto da NO LA con il territorio casertano, ove l'indagato continua a manifestare il suo interessamento e coinvolgimento nel settore degli idrocarburi e a mantenere rapporti con ambienti riconducibili alla criminalità organizzata (cfr. informative di polizia giudiziaria e dichiarazioni di Di RI AN e ZZ LI). Il Tribunale del riesame ha, poi, ritualmente osservato che in territorio casertano operano tuttora soggetti, anche rivestiti di responsabilità istituzionali, che si dichiarano a sua disposizione in virtù di pregressi debiti di riconoscenza per gli appoggi ricevuti (cfr. risultanze delle attività di perquisizione e sequestro nei luoghi in disponibilità dell'indagato).
In tale allarmante contesto l'ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati dalla difesa anche nella parte in cui ha argomentato che, nonostante il decorso del tempo e il formale abbandono di ogni carica politica, unica misura adeguata e proporzionata a contenere la pericolosità sociale manifestata da SO LA è quella della custodia cautelare in carcere.
9. Il ricorso di IA EN non è fondato.
9.1. Con riferimento alla censura concernente il delitto di favoreggiamento personale, il Collegio rileva quanto segue. Nel reato in esame è protetto l'interesse dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale, perché i fatti che lo integrano tendono a fuorviare e ad ostacolare l'attività diretta all'accertamento e alla repressione dei reati. L'oggettività giuridica del favoreggiamento personale tutela altresì le investigazioni dell'autorità, di tal che lo scopo dell'incriminazione della condotta tipica è quello di sanzionare l'intralcio comunque arrecato alle indagini.
Per la sussistenza del delitto in esame occorre, quale presupposto obiettivo, che in precedenza sia stato commesso da altri un reato. Si tratta di un reato di pura condotta;
questa, per costituire "aiuto" alla elusione delle investigazioni dell'autorità, deve essere potenzialmente idonea al conseguimento di un tale risultato e deve, inoltre, essere consapevolmente diretta ad inserirsi nell'ambito operativo di detta autorità, pur non essendo poi necessario che quest'ultima sia effettivamente fuorviata.
Secondo l'univoco orientamento di questa OR, è sufficiente l'intrinseca attitudine della condotta a deviare le indagini e irrilevante che l'aiuto prestato si sia in concreto rivelato inefficace. Il termine "aiuto" è comprensivo di qualsiasi condotta finalizzata, sotto il profilo soggettivo, ad eludere le investigazioni dell'autorità. Rientra pertanto nel concetto di "aiuto" anche quella condotta che interferisce sullo svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria rendendo più difficoltose ed impegnative le investigazioni relative al commesso reato, ledendo in tal modo l'interesse protetto dall'art. 378 c.p.. La condotta di favoreggiamento personale non è solo quella diretta a deviare le indagini già in atto, ma anche quella volta ad evitare che l'autorità proceda ad accertamenti in ordine al reato e alla scoperta dell'autore di esso.
9.2. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi e i rilievi difensivi non appaiono pertinenti. Il Tribunale del riesame ha, infatti, evidenziato che la registrazione del colloquio con AL IG, fatta da IA EN all'insaputa del suo interlocutore, era strumentale per la comprensione da parte di NO NN, resosi responsabile di concorso nei delitti di estorsione, concussione, illecita concorrenza mediante minaccia in danno di AL IG, del contenuto e della portata delle accuse formulate nei riguardi suoi e dei suoi correi e, conseguentemente, neutralizzarle mediante la predisposizione di una querela tesa a screditare l'attendibilità della persona offesa e della versione dei fatti da costei fornita.
In tale ottica appaiono inconferenti e non pertinenti alla contestazione formulata i rilievi difensivi circa la fedeltà della riproduzione fonografia, l'assenza di coinvolgimento di IA EN nella vicenda relativa all'apertura del secondo impianto da parte di AL IG, l'insussistenza di legami dell'indagato con gli ambienti criminosi evocati nell'ordinanza. Il nucleo di illiceità della condotta è, infatti, da ravvisare nel fatto che IA EN, di concerto con NO NN - che, per ammissione stessa dell'indagato, gliene aveva fatto specifica richiesta -, abbia sollecitato AL IG, nel corso di un incontro appositamente promosso, a parlare dei suoi rapporti con i NO per la questione concernente la realizzazione del nuovo impianto di idrocarburi per poi fornire la relativa registrazione a NO e permettere a quest'ultimo di adottare le più opportune iniziative per eludere le indagini in corso nei suoi confronti a seguito della denuncia presentata da AL IG e per screditare l'attendibilità del suo accusatore.
La stretta correlazione esistente tra la richiesta di NO NN, le modalità di conduzione e documentazione del colloquio, l'immediata successiva consegna della registrazione a NO stesso preso gli uffici della "s.r.l. Aversana Petroli", rivelano in maniera inequivocabile - come correttamente sottolineato dal Tribunale del riesame - la consapevolezza e la volontà di IA EN di aiutare NO NN, sottoposto a procedimento penale proprio a seguito della denuncia presentata da AL IG, a sottrarsi alle indagini in corso grazie all'acquisita previa conoscenza delle dichiarazioni accusatorie di AL IG e a neutralizzare le iniziative investigative mediante un'azione mirata di screditamento della fonte d'accusa. Atteso che il delitto di favoreggiamento personale è reato di pericolo a nulla rileva la circostanza che la condotta di IA EN non abbia in realtà prodotto gli esiti sperati da NO NN.
10. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso prospettato dalla difesa di IA EN.
L'ordinanza impugnata, nel disporre la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora, ha messo in luce, con argomentazione logicamente sviluppata, la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari di cui al'art. 274 c.p.p., lett. c, (oltre che di quelle di cui alla lett. a della medesima disposizione), attese le peculiari modalità e circostanze concrete del fatto, indicative della solidità dei legami mantenuti con persone (quale NO NN), operanti in contesti di criminalità organizzata.
11. I ricorsi di AD NN e SO UN non meritano accoglimento.
Nel richiamare le considerazioni in precedenza svolte al paragrafo 3 sul procedimento di valutazione degli indizi, il Collegio osserva che il Tribunale del riesame, con motivazione diffusa e coerente, basata sull'esame delle singole risultanze, esaminate dapprima singolarmente e, quindi, nella loro coordinazione logica, ha evidenziato la sussistenza nei confronti di AD NN e SO UN di un quadro di gravità indiziaria, costituito dalla denuncia della parte offesa AL IG, dal contenuto delle intercettazioni, dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, dalle dichiarazioni rese da GA NN, IO OS, OL LL. Ha, altresì, ricostruito la stretta correlazione esistente tra i diversi avvenimenti già illustrati al precedente par. 3 e nella parte espositiva del presente provvedimento e il consapevole e volontario apporto fornito dai ricorrenti alla consumazione dei delitti loro contestati: essi, infatti, garantivano, in provincia di Caserta, l'asservimento della "Q8" e della "Kuwait Petroleum Italia" alle strategie perseguite da NO LA, NO TO, NO NN, si prestavano, su loro richiesta, a modificare in senso maggiormente oneroso le condizioni contrattuali in precedenza praticate a AL IG, interrompevano l'erogazione del credito nei confronti di quest'ultimo in coincidenza con i lavori per il secondo impianto osteggiato da NO LA e dai suo fratelli, partecipavano a plurimi incontri tra AL IG, la moglie e NO NN nel corso dei quali venivano prospettate, con riferimento alla realizzazione del nuovo distributore, clausole contrattuali vessatorie per AL IG e favorevoli per NO NN, interessato a subentrare o, comunque, ad assumere il controllo di tale nuova attività. Il Tribunale di riesame, con argomentazione logicamente articolata, ha evidenziato la rilevanza causale del complesso di tali condotte, funzionali a consentire ai fratelli NO di mantenere e rafforzare la loro posizione dominante nel settore degli impianti di idrocarburi in territorio della provincia di Caserta. Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di AD NN e SO UN in ordine ai delitti loro contestati.
Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa OR, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
12. Prive di pregio sono anche le censure dedotte dalla difesa di AD NN e SO UN in relazione alle esigenze cautelari.
Il parametro della concretezza, cui si richiama l'art. 274, lett. c) del vigente codice di rito, non si identifica con quello di attualità del pericolo, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola condizione necessaria e sufficiente che esistano elementi "concreti" (cioè non meramente congettuali) sulla base dei quali possa affermarsi che il soggetto inquisito possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere reati collegati sul piano dell'interesse protetto;
trattandosi di valutazione prognostica di carattere presuntivo, il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati.
Ai fini del giudizio prognostico previsto dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) deve aversi riguardo alle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative dell'inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie, alla personalità dell'indagato, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziari, all'ambiente in cui il delitto è maturato, nonché alla vita anteatta dell'indagato stesso, come pure di ogni altro elemento compreso fra quelli enunciati nell'art. 133 c.p.. Da tali elementi, di carattere oggettivo, il giudice deve giungere, con motivazione congrua ed adeguata, esente da vizi logici e giuridici, alla formulazione di una prognosi di pericolosità dell'indagato in funzione della salvaguardia della collettività, che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta probabilità che egli commetta alcuno dei delitti indicati nel suddetto art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) (cfr. ex multis Sez. U., n. 1235 del 28 ottobre 2010; Sez. 1^, n. 8534 del 09 gennaio 2013; Sez. 1^, n. 25214 del 03 giugno 2009). Nel caso in esame il Tribunale del riesame di AP ha fatto puntuale applicazione di questi principi, laddove ha valorizzato, nella prospettiva di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), la concreta qualità e natura dei reati commessi, le loro modalità di realizzazione, l'articolazione del disegno criminoso, il contesto di criminalità organizzata in cui essi sono maturati, la concreta rilevanza causale dell'apporto fornito nella vicenda in danno di AL IG, l'intensità del dolo sotteso ai comportamenti contestati, funzionali a rafforzare il predominio territoriale dei NO nel settore degli idrocarburi in cambio di interessamenti in favore di propri familiari o della società di cui erano dipendenti. Con specifico riferimento alla posizione di AD NN ha, altresì, correttamente richiamato le risultanze delle attività di perquisizione e sequestro che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, hanno consentito il rinvenimento di documentazione comprovante i perduranti contatti e interessi dell'indagato nel settore degli idrocarburi, sia pure nella qualità di libero professionista e non più di dipendente della "Kuwait Petroleum". Una conclusione del genere è, del resto, avvalorata dalle dichiarazioni rese dall'indagato che, in sede d'interrogatorio di garanzia, ha ammesso di avere procurato un incontro tra componenti della famiglia NO e alcuni suoi precedenti colleghi, interessati a pubblicizzare l'attività di una società dedita ad a consulenza nel settore del commercio e della distribuzione di carburanti.
Analoghe considerazioni sono state svolte, con logica argomentazione che ha applicato i principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità per SO UN che, secondo quanto riferito da OI UA, continua a interessarsi di idrocarburi tramite una società collegata alla "Q8". Non può, d'altra parte, ritenersi che il tempo trascorso dalla commissione del reato sia di per sè ostativo al riconoscimento dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione degli illeciti che può essere desunto, come avvenuto nella presente fattispecie, dalle condotte effettivamente tenute dagli indagati, obiettivamente sintomatiche, per le ragioni già sopraindicate indicate, della pericolosità dei due indagati.
13. Anche l'ultimo motivo di ricorso formulato nell'interesse di AD NN e SO UN è infondato.
Il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato che le condotte illecite di estorsione e di illecita concorrenza mediante minaccia poste in essere da AD NN e SO UN erano idonee - come quelle serbate da NO LA - ad esercitare una particolare coartazione psicologica sui soggetti ad esse sottoposti e presentavano i caratteri propri dell'intimidazione grazie ai solidi legami esistenti tra NO LA e il sodalizio di stampo camorristico denominato "clan dei casalesi" (cfr. dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL OR NC, VA BE, EN RE, AR TO e sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.). Ha, inoltre, messo in luce, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la circostanza che la consumazione dei suddetti reati era funzionale ad avvantaggiare il predetto sodalizio camorristico operante in Casal di Principe e comuni limitrofi che vedeva accrescere il proprio potere anche attraverso la dimostrazione della capacità di condizionamento delle imprese private operanti nel settore degli idrocarburi in territorio casertano, oltre che delle amministrazioni pubbliche.
14. In conclusione, risultando infondati in tutte le loro articolazioni, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, in relazione alle posizioni di
NO LA, AD NN, SO UN.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, in relazione alle posizioni di NO
LA, AD NN, SO UN.
Così deciso in Roma, il 4 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2014