Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 513.
(Turbata liberta' dell'industria o del commercio)
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e' punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.
(Turbata liberta' dell'industria o del commercio)
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e' punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.
Commentari • 39
- 1. Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2021 · 259.49536
[…] 28 novembre 2019, n. 13178, la questione di Diritto è la seguente: “ se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza [ ex Art. 513 bis CP ] sia necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, […] L' ormai superata genesi storico-giuridica dell' Art. 513 bis CP L' Art. 513 bis CP è stato introdotto dalla L. 646/1982 ( Legge Rognoni – La Torre ), recante “ misure di prevenzione di carattere patrimoniale, […] Un errore emotivo, populista e completamente a-tecnico è quello di limitare gli Artt. 629 e 513 bis CP al contesto di cui al comma 3 Art. 416 bis CP e di cui all' Art. 416 bis 1 CP. […]
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Giurisprudenza • 269
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2020, n. 35993Provvedimento: […] Con la sentenza del 18 settembre 2019 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di Verbania del 26 ottobre 2017, ha ridotto la pena inflitta a IO RR per il reato ex art. 513 cod. pen. ad un mese di reclusione ed € 200 di multa, ha revocato la condanna alla liquidazione del risarcimento del danno, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile, ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. […]Leggi di più...
- turbamento ordine economico·
- concorrenza sleale·
- libertà iniziativa economica·
- art. 513 cod. pen.·
- travisamento della prova·
- contraddittorietà della motivazione·
- art. 131-bis cod. pen.·
- principio di correlazione tra fatto e sentenza·
- reato di pericolo