Articolo 513 del Codice penale
Articolo 452 quinquiesArticolo 434 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 513.

(Turbata liberta' dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e' punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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