Sentenza 12 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992 n. 356, la necessaria valutazione della sproporzione tra i beni oggetto della misura cautelare e la situazione reddituale dell'interessato, deve essere condotta avendo riguardo al reddito dichiarato o alle attività economiche esercitate non al momento della applicazione della misura e rispetto a tutti i beni presenti nel patrimonio del soggetto, bensì a quello dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti.
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1 - Il principio "innovativo" affermato dalla Corte. La complessa materia delle misure patrimoniali (penali e di prevenzione). La sentenza in commento sembra che "ribalti" il principio secondo cui non è consentito allegare la legittima provenienza dei beni sottoposti a sequestro (e confisca) ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/92, conv. in l. 356/92, attraverso redditi derivanti da evasione fiscale. L'importanza, anche pratica, del tema impone la ricognizione dei principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di sequestro e confisca ex art. 12-sexies l. 356/92 e della loro applicazione da parte della Corte. Giova premettere che la materia delle misure cautelari reali è estremamente …
Leggi di più… - 2. L'istituto della confisca nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 18 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2010, n. 5452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5452 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 12/01/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO RA - Consigliere - N. 40
Dott. CITTERIO CA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 30746/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI RT PA, nato a [...] il [...];
2) NA LI, nata a [...] il [...];
contro l'ordinanza del 1 luglio 2009 emessa dal Tribunale di Firenze;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore generale, Dott. CA Di Casola, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
sentiti, per i ricorrenti, gli avvocati Berni Gaetano e Brachi Luca, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, quale giudice del riesame, ha confermato i decreti emessi il 27 maggio 2009 e il 10 giugno 2009 con cui il G.i.p. del Tribunale di Firenze aveva disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12-sexies, di immobili, conti correnti, quote societarie e autoveicoli appartenenti ad RT PA MA e alla di lui moglie, LI RN.
La misura cautelare reale si è resa necessaria nel corso di una complessa indagine riguardante le attività illegali in Toscana del clan camorristico dei TE, nelle quali risulterebbe implicato anche il MA, indagato per reati di usura e di estorsione, aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 (capi E, G), in relazione ad una serie di prestiti concessi a tasso usurario all'imprenditore SA RI costretto, per far fronte agli ingenti debiti accumulati, ad acquistare stock di articoli di abbigliamento a condizioni di sfavore, per poi rivenderli, sotto le minacce dello stesso MA, ad altro indagato, Giovanni Calvo, a prezzi di molto inferiori.
I giudici hanno confermato il sequestro delle quote societarie e dei beni appartenenti alle ditte riferibili al MA, cioè la MA OD s.r.l. e la NE EN s.r.l., di cui risulterebbe dipendente anche CA TE, controllate da due società fiduciarie, RO e Fidicontrol.
Per quanto riguarda i beni sottoposti a sequestro riferibili ad RN LI, moglie del MA, il Tribunale l'ha ritenuta direttamente coinvolta nell'attività usuraria, come risulterebbe da alcune conversazioni oggetto di intercettazione. Ciò giustifica, secondo i giudici, la misura cautelare reale sulla MM RA s.r.l., di cui la RN è amministratrice unica e proprietaria del 20% delle quote, società che risulta posseduta per il resto dalla RO.
2. - Nell'interesse dei coniugi MA-RN l'avvocato Luca Brachi ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. - Riguardo al sequestro che ha interessato i beni della RN il ricorrente deduce innanzitutto un travisamento dei fatti in relazione al colloquio telefonico intercorso con il marito e oggetto di intercettazione, che secondo i giudici del riesame costituisce un importante elemento indiziario per sostenere il suo pieno coinvolgimento nell'attività usuraria svolta dal MA: si rileva, invece, che la stessa ordinanza cautelare personale, a cui il Tribunale si riferisce, non individui con certezza la RN come la interlocutrice del MA.
In secondo luogo, si evidenzia come duplice sia il dato normativo con cui confrontarsi, in quanto, da un lato, il sequestro sembra essere stato disposto ai sensi dell'art. 644 c.p., comma 5, dall'altro, lo stesso Tribunale sembra riferirsi alla L. n. 356 del 1992, art. 12- sexies: nel primo caso, mancherebbe il fumus del concorso nel reato di usura;
nel secondo caso, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della legittima acquisizione dei beni in questione e, comunque, avrebbe omesso di verificare la sussistenza di una sproporzione tra i beni disponibili e il reddito.
In particolare, in ordine alle quote sociali della MM RA s.r.l. si sottolinea nel ricorso che si tratta di quote acquisite in epoca assai risalente, relative ad un immobile appartenente alla famiglia MA, legittimamente acquistato in tempi in cui non esistevano rapporti con ambienti camorristici;
si rileva, inoltre, che la difesa della RN ha prodotto la documentazione relativa alle fonti finanziarie di carattere familiare da cui era derivato il denaro per l'acquisto dell'immobile, ma che tale documentazione, idonea a dimostrare la legittimità dell'acquisto, non è stata presa in esame dal Tribunale. Con riferimento alle quote pari al 2% della società MA OD, si evidenzia come si tratti di partecipazione risalente anch'essa nel tempo e che, comunque, il valore nominale appaia pienamente compatibile con l'attività di parrucchiera svolta dalla RN, sicché mancherebbe il presupposto sia per il sequestro disposto ai sensi dell'art. 644 c.p., comma 5, sia per quello L. n.356 del 1992, ex art. 12-sexies.
Per quanto concerne il sequestro delle autovetture si evidenzia che si tratta di beni aziendali di proprietà della società MA OD, la cui azienda non risulta sottoposta a sequestro, sicché non si comprende il criterio adoperato per l'individuazione di tali beni come oggetto di sequestro, non potendo ritenersi che si tratti di reimpiego dei profitti illeciti. D'altra parte, deve escludersi che tale sequestro sia giustificato ai sensi dell'art. 644 c.p., comma 5, in quanto si tratterebbe di una misura cautelare di valore sproporzionato rispetto al valore degli interessi usurari. 2.2. - Con riferimento al sequestro dei beni del MA il ricorrente ha, anche in questo caso, dedotto il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge, rilevando come dalla documentazione prodotta si evinca che la MA OD s.r.l. venne costituita dal MA, assieme alla moglie, nel 1998 e che il ricorso alla fiduciaria RO si rese necessario per i debiti contratti con le banche, smentendo ogni ipotesi di rapporto con i TE.
2.3. - In data 31 dicembre 2009 i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva in cui hanno evidenziato che con sentenza del 27 novembre 2009 la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che aveva respinto il ricorso contro la misura cautelare disposta nei confronti del MA;
inoltre, rilevano che nelle more del ricorso è intervenuta la revoca del sequestro delle quote della RA MM e di un furgone della MA OD, infine, rappresentano che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta la dichiarazione di fallimento delle due società, MA OD e NE EN. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 3.1.- Preliminarmente deve rilevarsi che il sequestro in questione è stato disposto in funzione della confisca ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies. Come è noto si tratta di una figura autonoma rispetto alla fattispecie disciplinata nell'art. 321 c.p.p., comma 1, dalla quale si differenzia innanzitutto per il suo carattere non obbligatorio (cfr., Sez. un., 29 gennaio 2003, n. 12878, PM in proc. Innocenti) e per il fatto che la sua applicabilità non è condizionata alla sussistenza del presupposto del pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, essendo sufficiente la condizione di confiscabilità del bene oggetto del sequestro, che non è subordinata alla pericolosità sociale dell'agente (Sez. 6^, 19 gennaio 1994, n. 151, Pompei). Le condizioni per il sequestro in vista della futura confisca si riducono, quindi, alla sussistenza del fumus, nel senso della configurabilità di un reato, e alla verifica che le cose da sottoporre a sequestro siano suscettibili di confisca. In particolare, il fumus delicti, unico presupposto in comune alle due tipologie di sequestro disciplinate dall'art. 321 c.p.p., commi 1 e 2, ha dato luogo ad alcune questioni interpretative ed applicative originate dalla mancanza di specifiche indicazioni legislative al riguardo. A differenza di quanto avviene per le misure cautelari personali, dove espressamente si prevede che la loro emissione è subordinata alla presenza di un fumus costituito dai gravi indizi di colpevolezza, nulla si dice per le misure cautelari reali. In ogni caso, non si è mai dubitato della necessità che debba sussistere questa condizione, in considerazione del fatto che si tratta di misure cautelari (reali) e come tali funzionali ad assicurare che il provvedimento finale che si vuole anticipare venga effettivamente adottato;
del resto, in questo campo ciò che rappresenta il presupposto della misura è proprio il riferimento ad un reato, la cui commissione può solo giustificare l'emanazione del sequestro. Tuttavia, se è pacifico che deve sussistere un fumus delicti, non altrettanto può dirsi per l'ambito applicativo della nozione. Secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza presupposto per il sequestro preventivo "è che un reato sia stato commesso ed a giustificarlo nella fase delle indagini preliminari è necessario e sufficiente il fumus di sussistenza degli estremi del reato ipotizzato" (Sez. 1^, 23 novembre 1994, n. 5637, Cecolini), senza alcuna possibilità di sindacare in ordine alla fondatezza dell'accusa (Sez. 3^, 9 giugno 1992, n. 972, Chiodega). Contro l'indirizzo riportato si segnalano alcune decisioni che, invece, danno un'interpretazione del fumus più ampia, ritenendo che per l'emissione del sequestro preventivo occorrano indizi di colpevolezza, dovendo apparire probabile la responsabilità della persona sottoposta alle indagini e, conseguentemente, pretendendo che di tali indizi si faccia menzione nella stessa richiesta al giudice (Sez. 6^, 7 giugno 1991, n. 2273, PM in proc. Mattiolo). In realtà, le Sezioni unite hanno avuto modo di chiarire che "le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 c.p.p., non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali" per cui ai fini della verifica della legittimità del sequestro "è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi" (Sez. un., 25 marzo 1993, n. 4, Gifuni). In questo senso, è stato sostenuto che "il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza di un'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato". In applicazioni dei principi stabiliti dalle Sezioni unite si è detto che nell'assumere il provvedimento cautelare il giudice deve accertare, sia pur sommariamente, senza addentrarsi in questioni proprie del giudizio di cognizione, che il fatto rientri nella fattispecie criminosa che forma oggetto dell'imputazione (Sez. 6^, 21 dicembre 1994, n. 5006, Gallo).
In un'altra decisione, in tema di sequestro probatorio, le Sezioni unite hanno evidenziato che "l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica", con la conseguenza che il giudice è tenuto ad esaminare "l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro", senza per questo svolgere un processo nel processo (Sez. un., 20 novembre 1996, n. 23, Bassi). Attraverso le decisioni delle Sezioni unite emerge un indirizzo che evidenzia la necessità per il giudice di valutare il fumus in concreto, cioè verificando "in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali il giudice ritenga esistente in concreto il reato configurato e la conseguente possibilità di sussumere questa fattispecie in quella astratta (Sez. un., 29 gennaio 2003, n. 12878, PM in proc. Innocenti;
Sez. 3^, 27 gennaio 2000, n. 414, Cavagnoli;
Sez. 3^, 1 luglio 1996, n. 2863, Chiatellino;
Sez. 3^, 29 novembre 1996, n. 4112, Carli). Nonostante alcuni tentativi di svalutare il requisito del fumus, equiparandolo all'esistenza di una "notizia di reato", deve affermarsi l'esigenza di un riconoscimento della necessità di individuare uno dei presupposti del sequestro preventivo nella serietà degli indizi di reato, escludendo la tesi estrema che richiederebbe la presenza dei gravi indizi di colpevolezza, che stabilisce una parificazione con l'art. 273 c.p.p., di cui non vi è traccia nel sistema delle misure cautelari reali.
Sebbene le decisioni della Cassazione cui si è fatto riferimento riguardino prevalentemente il sequestro preventivo di cui al comma 1 dell'art. 321 c.p.p., non vi è dubbio che il medesimo approccio interpretativo valga anche per il sequestro prodromico alla confisca. In realtà, in alcune sentenze si registra una tendenza alla svalutazione del fumus delicti - inteso nel significato emergente dalla giurisprudenza delle Sezioni unite - nel senso che sembra sufficiente la semplice sussistenza in astratto di un reato per il quale sia consentita la confisca, sia essa facoltativa o obbligatoria, senza pretendere una verifica più puntuale degli indizi di reato. Così, in alcune decisioni il sequestro prodromico alla confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12-sexies può prescindere da qualsiasi verifica circa la fondatezza dell'accusa (Sez. 1^, 19 gennaio 1999, n. 469, Fedele;
Sez. 3^, 8 luglio 1992, n. 1268, Cocchi;
Sez. 2^, 7 maggio 2003, n. 27694, De Blasi). In altre occasioni, il presupposto del fumus viene accertato esclusivamente in base alla imputazione formulata dal pubblico ministero (Sez. 1^, 21 luglio 1993, n. 2994, Cassanelli). In realtà, il tendenziale automatismo valutativo legato alla verifica dell'altra condizione del periculum in mora (la confiscabilità della cosa contiene in sè anche la valutazione circa la pericolosità) dovrebbe portare ad una maggiore sensibilità nell'accertamento di questo presupposto (in questo senso, Sez. 1^, 16 dicembre 2003, n. 6000, Marzocchella). Ed infatti in dottrina si è sostenuto che il giudice del riesame, nel caso di ricorso contro il sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies non possa limitarsi al riscontro della pendenza di un procedimento penale per uno dei delitti indicati nella disposizione citata, dovendo egli apprezzare la fondatezza della relativa accusa e la probabilità che si pervenga ad una condanna.
In questa direzione sembra muoversi anche la Corte costituzionale, che dopo aver dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 321 e 324 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 14, 27, 42 e 111 Cost., ritenendo che "la scelta del codice di non riprodurre per le misure cautelari reali i presupposti sanciti dall'art. 273 c.p.p. per le misure cautelari personali non contrasta con l'art. 24 Cost., essendo graduabili fra loro i valori (libertà personale, da un lato, e libera disponibilità dei beni, dall'altro) che l'ordinamento prende in considerazione", ha precisato come non risultino violati neppure gli artt. 27 e 111 Cost. dal momento che il controllo del giudice è tutt'altro che burocratico ed è tale da soddisfare pienamente il corrispondente obbligo di motivazione (Corte cost., 17 febbraio 1994, n. 48, in una fattispecie relativa proprio al sequestro ex art. 321 c.p.p., comma 2 in vista della confisca sulla base della L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies).
Entro lo stesso indirizzo interpretativo si collocano le Sezioni unite di questa Corte secondo cui le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili consistono, quanto al fumus commissi delicti, nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal pubblico ministero, di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità (Sez. un., 17 dicembre 2003, n. 920, Montella). 3.2. - Per quanto riguarda il requisito del periculum, nel sequestro disciplinato dall'art. 321 c.p.p., comma 2, esso coincide con la "confiscabilità" del bene, che non è subordinata alla pericolosità sociale dell'agente. In questo caso il sequestro non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose, le quali proprio perché confiscabili sono considerate di per sè oggettivamente pericolose. La giurisprudenza ha precisato che l'art. 321 c.p.p., comma 2 consente il sequestro delle cose confiscabili non solo ai sensi dell'art. 240 c.p., ma in virtù di qualsiasi disposizione dell'ordinamento giuridico (Sez. 6^, 25 giugno 1999, n. 2415, Sicignano). Ciò che si richiede, ma solo nel caso della confisca facoltativa, è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui si è avvalso, il che può avvenire anche mediante semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato, finalità nella quale deve ritenersi ricompresa l'esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata (Sez. 6^, 17 marzo 1995, n. 1022, Franceschini;
Sez. 1^, 19 gennaio 1999, n. 469, Fedele). Per la confisca facoltativa è sufficiente l'esistenza del nesso strumentale tra la res e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia anche strutturalmente funzionale alla commissione del reato, sia cioè specificamente predisposta, fin dall'origine, per l'azione criminosa (Sez. 6^, 29 ottobre 1996, n. 3334, Oliverio). Invece, nel caso di confisca obbligatoria il rapporto di pertinenzialità tra bene e reato è interamente assorbito nella verifica della "confiscabilità" del bene e si ritiene che l'illegittimità del sequestro può essere affermata solo nel caso in cui ictu oculi sia da escludere, alla stregua delle risultanze processuali conseguite o in base alle norme giuridiche, la confiscabilità delle cose (Sez. 3^, 8 luglio 1992, n. 1298, PM in proc. Cocchi).
Per quanto più semplice da accertare rispetto al presupposto del "pericolo" richiesto dall'art. 321 c.p.p., comma 1 la confiscabilità deve risultare dal provvedimento cautelare e il conseguente controllo giudiziale deve riguardare questo ulteriore presupposto attraverso l'esame della motivazione del sequestro. Il sequestro preventivo dei beni disposto nei confronti di soggetto imputato di uno dei reati presi in considerazione dall'art. 12-sexies, L. cit. deve ritenersi legittimo solo qualora si accerti che detti beni rientrano nella disponibilità dell'imputato, che il valore di essi è sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta dall'imputato e che lo stesso non sia in grado di giustificarne la provenienza (Sez. 1, 19 gennaio 1999, n. 469, Fedele). Anche su questo aspetto sono intervenute le Sezioni unite, affermando che il periculum in mora coincide con la confiscabilità del bene e consiste nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (sez. un., 17 dicembre 2003, n. 920, Montella). 3.3. - Con la decisione da ultimo menzionata si è chiarito un ulteriore e fondamentale aspetto del sequestro funzionale alla confisca, negando l'esigenza del nesso pertinenziale tra bene da confiscare e reato. Dopo avere incidentalmente ribadito la natura di misura di sicurezza atipica della confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12-sexies, modellata secondo lo schema dell'affine misura di prevenzione antimafia di cui alla L. n. 575 del 1965, la sentenza "Montella" ha escluso che il giudice debba ricercare un qualche nesso di pertinenza tra i beni confiscabili ed il reato per cui ha pronunciato condanna e nemmeno tra questi beni e l'attività criminosa del condannato.
La confiscabilità dei beni viene oggi correlata esclusivamente alla condanna del soggetto che di quei beni dispone, per uno dei reati oggetto dell'elenco di cui all'art. 12-sexies cit., senza che siano necessari accertamenti relativi all'"attitudine criminale". Una volta intervenuta la condanna, il giudice è tenuto a disporre la confisca quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni posseduti e il reddito dichiarato dall'imputato, senza che risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose. In quest'ottica, la sentenza ammette la confiscabilità dei beni a prescindere sia dalla data di acquisto (rispetto alla commissione del reato), sia dal valore, che può anche superare il provento del delitto.
3.4. - Tuttavia, le Sezioni unite si sono anche preoccupate di ridefinire l'ambito operativo della misura di sicurezza dettando precisi criteri per l'accertamento del presupposto della sproporzione patrimoniale e puntualizzando le condizioni che giustificano l'emissione del sequestro preventivo dei beni oggetto di confisca, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2. Con riferimento all'accertamento della sproporzione tra il valore del patrimonio di cui l'indagato ha la disponibilità e il suo reddito o l'attività economica da questi svolta, la dottrina ha chiarito che i termini di confronto di questa operazione sono costituiti dal valore del patrimonio contrapposto al reddito e all'attività economica, laddove con il termine "patrimonio" si fa riferimento all'aspetto statico della ricchezza posseduta, mentre con i termini "reddito" e "attività economica" si indica "l'aspetto dinamico delle fonti di produzione attraverso le quali la ricchezza stessa si sia evoluta nel tempo, fino all'attuale sua consistenza quantitativa e composizione qualitativa". Nell'accertamento della sproporzione un ruolo importante assume il riferimento temporale, non potendo il confronto tra la situazione patrimoniale reale e la capacità economica, desumibile dal reddito dichiarato o dall'attività economica che risulta essere svolta dall'indagato, prescindere dal dato temporale. Occorre, cioè, partire da una situazione iniziale, individuata nel tempo, e metterla a confronto con la situazione patrimoniale esistente nel momento in cui dovrebbe essere assunto il provvedimento cautelare, tenendo conto, peraltro, del reddito consumato in relazione al tenore di vita proprio e della famiglia. Parte della dottrina trae la conclusione secondo cui oggetto della confisca dovrebbe essere solo l'entità di reddito di illecita provenienza, risultante dalla verifica della sproporzione, nel senso che dovrebbero essere colpiti quei beni nei limiti "dello scompenso fra consistenza del patrimonio nell'attuale disponibilità del soggetto e la sua attività economica", solo in quanto beni di valore sproporzionato.
In realtà, la giurisprudenza non sembra limitare l'operatività della confisca nei limiti dello "scompenso", ma tendenzialmente utilizza il dato della sproporzione come elemento indiziario dell'illecita provenienza dell'intero patrimonio del reo, tanto che è stato evidenziato un processo di trasformazione della confisca ex art. 12-sexies cit. "da mero strumento di sottrazione dei profitti di origine illecita, a confisca generale dei beni, di tutto il patrimonio"; d'altra parte i tentativi della giurisprudenza minoritaria di individuare un limite temporale all'operatività della confisca (e del sequestro) sono diretti proprio ad evitare simili conseguenze, dovute, peraltro, al fatto che la norma non delimita l'oggetto della confisca, ne' indica il periodo in relazione al quale accertare la sproporzione, che dovrebbe "essere rappresentata dallo scompenso tra incrementi patrimoniali più reddito consumato, da una parte, e reddito legittimamente prodotto, dall'altra parte, in riferimento ad un determinato lasso di tempo, che dovrebbe avere un inizio ben determinato nel tempo e terminare alla data corrente". Deve, infatti, ritenersi che lo stesso accertamento della sproporzione diventa difficile in assenza di un riferimento temporale, dal momento che "costituendo il patrimonio il frutto del reddito e dell'attività economica di tutta la vita, dovrebbe riguardare il reddito e l'attività economica di tutta la vita del reo". Nella pratica accade che anche là dove il pubblico ministero accerti la sproporzione patrimoniale indicando il periodo preso in considerazione, il sequestro cada su beni acquisiti, non solo in epoca anteriore alla data di commissione del reato per cui si procede, ma in tempi non oggetto di accertamento.
La sentenza Montella, coerentemente con l'impostazione iniziale, non prevede limitazioni temporali per la verifica della sproporzione, ma afferma che questa deve essere riferita alla "somma dei singoli beni" (non al patrimonio come complesso unitario), cosicché la valutazione della sproporzione abbia riguardo al reddito e alle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti, senza considerare il reddito dichiarato o le attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, precisando che il raffronto deve essere "oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco". In questo modo, dalla ricostruzione storica della situazione riferita all'epoca dei singoli acquisti il giudice accerta la sussistenza di un rapporto di sproporzione rispetto ai redditi del condannato. È a questo punto che l'interessato può giustificare l'origine lecita dei beni, avendo come riferimento un arco temporale predeterminato e coincidente con il periodo preso in esame dal pubblico ministero e dal giudice e potendo fornire specifiche e puntuali elementi contrari.
In un primo tempo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la disposizione configurasse una vera e propria ipotesi di inversione dell'onere della prova, spettando all'imputato provare l'origine dei suoi beni. Si è così affermato che al fine di giustificare la provenienza dei beni, confiscabili ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies, "non è sufficiente l'esibizione di atti giuridici d'acquisto regolarmente stipulati e trascritti, perché in tal modo non si da conto della provenienza dei mezzi impiegati per l'acquisizione dei beni medesimi sproporzionati rispetto alle proprie possibilità economiche", ma occorre "fornire un'esauriente spiegazione della lecita provenienza dei beni di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica, dimostrando la loro derivazione da legittime disponibilità finanziarie". Secondo questo orientamento per evitare la confisca l'imputato non può limitarsi ad una giustificazione formale, ma ha l'onere di spiegare la provenienza del suo patrimonio in termini economici, laddove l'accusa può limitarsi a provare il solo valore sproporzionato dei beni da confiscare.
Sebbene affermazioni di questo genere si ritrovino anche in decisioni recenti, tuttavia deve segnalarsi un'interpretazione meno rigoristica, successiva all'indirizzo sopra riportato, che invece nega che l'art. 12-sexies cit. abbia introdotto un meccanismo di onere probatorio invertito e chiarisce che all'imputato spetta un semplice onere di allegazione. In sostanza, non sarebbe richiesta una giustificazione qualificata della legittima provenienza dei beni, ma un'attendibile e circostanziata giustificazione, che il giudice deve valutare in concreto, secondo il principio della libertà di prova e del libero convincimento. Una tesi che ha come presupposto la ricostruzione dell'istituto in termini di conformità alla Costituzione, in quanto sostiene che l'art. 12-sexies cit. ha introdotto una mera "presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l'onere di giustificare la provenienza, con l'allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione, escludendo ogni ipotesi di inversione dell'onere della prova". Recentemente, la Cassazione ha ribadito, proprio in tema di sequestro preventivo propedeutico alla confisca, che la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale a carico del titolare dei beni opera a condizione che l'accusa dimostri "che il titolare apparente non svolga una attività tale da procurargli il bene", nel senso che solo a seguito di tale dimostrazione scatta l'onere di allegazione attraverso cui tale presunzione può essere vinta con la "prova" della legittima provenienza del bene. In particolare, si ritiene ormai che l'onere di dimostrare la provenienza illecita dei beni incombe sull'organo procedente, salvo l'onere delle allegazioni gravante sul prevenuto e diretto ad elidere le argomentazioni probatorie a suo carico. Da questo rovesciamento di impostazione deriva che, mentre l'imputato risulta sollevato da una incombenza probatoria gravosa, la pubblica accusa, invece, viene caricata dell'onere di fornire gli indizi circa l'origine illecita dei beni.
La dottrina ha messo in rilievo come una simile interpretazione che, appunto, fa salvo l'onere del pubblico ministero di provare l'origine illecita del patrimonio, almeno a livello indiziario, spostando sull'imputato un semplice onere di allegazione, salvaguardi la legittimità costituzionale della disposizione.
Seguendo questa filone interpretativo la recente giurisprudenza della Cassazione ha affermato che allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la giustificazione credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (Sez. un., 17 dicembre 2003, n. 920, Montella).
3.5. - È comunque da escludere che la confiscabilità possa essere ritenuta, nel giudizio cautelare, automaticamente, senza alcun accertamento specifico e avendo come parametro la sola configurabilità del reato. Il provvedimento cautelare reale, infatti, dovrà essere vincolato ad una valutazione inerente alla sproporzione del patrimonio e alla mancata giustificazione della lecita provenienza, non potendo il giudice della cautela esimersi, al pari di quello di merito, dal vagliare gli stessi aspetti di legittimità che giustificano la definitiva confisca del patrimonio. In sostanza, i requisiti dell'incongruenza economica dei beni e dell'ingiustificatezza degli stessi implicano una stima potenziale da parte del giudice in sede cautelare. D'altra parte, la Corte costituzionale ha sostenuto che il sequestro e la confisca sono istituti specularmente correlati sul piano dei presupposti, per cui, sebbene su di un piano di minore "certezza", anche il giudice della cautela sarà tenuto a verificare gli stessi presupposti cui l'art. 12-sexies cit. condiziona la confisca. Un tale onere dimostrativo è destinato a ricadere soprattutto sul pubblico ministero, cioè sul soggetto legittimato a richiedere il sequestro preventivo, il quale deve presentare gli elementi necessari per dimostrare la sproporzione e l'ingiustificatezza del patrimonio accumulato dall'imputato. La prova della sproporzione deve essere, quindi, fornita dall'accusa, che nell'accertare questo requisito non potrà fare a meno di prendere in esame un periodo di tempo in cui operare le necessarie verifiche tra l'attività economica dell'imputato e il patrimonio di cui risulta avere la disponibilità. In sintesi, l'operazione condotta dal pubblico ministero consiste in un accertamento patrimoniale, funzionale alla richiesta cautelare, in cui il confronto tra reddito dichiarato e patrimonio posseduto viene necessariamente riferito ad un contesto temporale che può anche riferirsi ad un'epoca precedente la commissione del reato contestato, ma che costituisce il limite del thema decidendum relativo alla procedura cautelare. Più precisamente, dovrà risultare che la sproporzione rilevata si riferisce ad un determinato periodo di tempo, al di fuori del quale il sequestro non trova giustificazione;
d'altra parte, l'indagato può dimostrare la legittima provenienza dei beni limitando le sue allegazioni al periodo preso in considerazione dal pubblico ministero, senza dover assolvere alla probatio diabolica di dimostrare la legittimità dell'intero suo patrimonio. Attraverso una corretta distribuzione dell'onere probatorio è possibile, indirettamente, ristabilire quel minimo di legame tra il reato ed il bene, cui si riferisce anche la giurisprudenza costituzionale.
Proprio in relazione al sequestro di beni riguardanti il terzo estraneo al processo si è ritenuto che incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo all'imputato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca, così come, a sua volta, il giudice ha l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene.
È vero che in questo modo si finisce per reintrodurre una relazione tra reato e bene confiscabile molto vicina a quel nesso pertinenziale che l'art. 12-sexies tende ad escludere (infatti, l'individuazione dell'arco temporale, entro cui operare gli accertamenti patrimoniali, sarà normalmente effettuata in forza della connessione del bene con il reato), ma occorre riconoscere che il meccanismo che, in base alla disposizione citata, porta alla confisca a seguito della condanna dell'imputato per determinati reati, non può essere trasferito integralmente nella fase cautelare. È stato osservato che il vero presupposto sostanziale soggettivo delle misure di prevenzione patrimoniale è dato dall'appartenenza all'associazione mafiosa L. n.575 del 1965, ex art. 1, "che attribuisce un significato criminovalente alla sproporzione patrimoniale", nel senso che la sproporzione assume un significato in termini "sanzionatori" solo se coordinata con tale presupposto soggettivo. Questo stesso schema, contenuto della L. n. 575 del 1965, art.
2-ter, è stato riproposto nella L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies, in cui però il presupposto soggettivo non è dato dagli indizi di appartenenza all'associazione mafiosa, ma dalla condanna per determinati reati rientranti nella tipologia della criminalità organizzata. Anche in questo caso la sproporzione denuncia l'illecita provenienza dei beni solo a condizione di riconnetterla con la qualità di condannato per uno dei reati considerati dalla norma. Nel momento in cui questo meccanismo viene anticipato nella fase cautelare è evidente lo strappo operato rispetto allo stesso schema dell'art. 12-sexies cit. in quanto il sequestro dei beni non è disposto in presenza di una sentenza di condanna, ma sulla base di una valutazione indiziaria circa la sussistenza del fumus commissi delicti e di un accertamento provvisorio sulla sproporzione dei beni. Manca cioè la condizione personale che determina la qualifica di illiceità ai beni confiscabili, per cui si giustifica la pretesa di rintracciare un quid tra il reato e i beni oggetto del sequestro.
3.6. - Sulla base di queste premesse deve riconoscersi che l'ordinanza impugnata ha omesso alcuni fondamentali passaggi necessari per una corretta applicazione del sequestro funzionale alla confisca di cui all'art. 12-sexies cit..
In particolare, i giudici del riesame hanno preso in esame il presupposto del fumus delicti in relazione alle posizioni dei due ricorrenti, ma hanno trascurato l'esame del periculum in mora coincidente, come si è detto, con la confiscabilità dei beni, omettendo ogni analisi seria sulla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche dei soggetti, anche per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.
Invero, anche per quanto concerne il fumus delicti dall'ordinanza non si comprende se il sequestro è stato disposto in relazione al reato di usura, quindi L. n. 356 del 1992, ex art. 12-sexies, comma 1, oppure in ordine al reato di cui all'art. 416-bis c.p., anche in funzione di agevolare l'attività dell'organizzazione camorristica dei TE, utilizzando il citato art. 12-sexies, comma 2; ne' appare chiaro se il sequestro è stato disposto "per equivalente", ai sensi dell'art. 12-sexies cit., comma 2-ter, quindi in relazione unicamente al comma 2, cit. art..
Per il sequestro avente ad oggetto i beni del MA, il Tribunale desume il fumus dalle dichiarazioni rese dalla vittima dell'usura, cioè da SA RI, confermate dalla consulenza tecnica disposta per verificare il tasso illegale degli interessi praticati e dalle intercettazioni telefoniche, sicché sembrerebbe che il sequestro sia stato disposto per il reato di usura, sebbene nel corso della motivazione non manchino continui riferimenti alle relazioni con il clan TE;
lo stesso discorso vale per la posizione della RN, che viene ritenuta "direttamente coinvolta nell'attività usuraria", anche se poi si aggiunge che tale attività "costituisce uno dei canali di afflusso di denaro all'associazione camorristica".
È evidente che il Tribunale non ha chiarito in base a quali presupposti normativi sia stato disposto il sequestro, circostanza rilevante in quanto se la misura cautelare reale è stata adottata nella forma del sequestro per equivalente, come sembrerebbe arguirsi da qualche passaggio dell'ordinanza, la dimostrazione circa la sussistenza del fumus delicti andava calibrata non certo e non solo sul reato di usura.
A questo proposito, deve precisarsi come la circostanza dedotta nella memoria difensiva in cui si evidenzia che l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare personale nei confronti del MA è stata annullata dalla Corte di cassazione non determina automaticamente il venir meno del presupposto della cautela reale, in quanto il giudizio di valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, necessari a giustificare l'emissione di una misura cautelare personale, non coincide con il criterio valutativo con cui deve accertarsi la sussistenza dei fumus per il sequestro preventivo.
3.7. - Ciò che invece è fortemente carente nel provvedimento impugnato è, come si è detto, l'applicazione dell'istituto con riferimento alla sussistenza del periculum.
Si osserva che anche con riferimento al sequestro per equivalente funzionale alla confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12-sexies, commi 2 e 2-ter è necessario attivare il procedimento valutativo che porti alla dimostrazione dell'esistenza di una evidente sproporzione tra i beni di cui si ha la disponibilità e le fonti di reddito. Si è visto come la giurisprudenza di questa Corte richieda che ai fini della "sproporzione" i termini del raffronto dello squilibrio siano fissati con riferimento al reddito o all'attività economica esistenti non al momento della applicazione della misura sui beni presenti nel patrimonio del soggetto, ma al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti. Questa operazione non risulta sia stata fatta da parte dei giudici del riesame, i quali non hanno neppure preso in considerazione, anche solo per confutarle, le allegazioni prodotte dalla difesa - in particolare dalla RN - tendenti a dimostrare la provenienza lecita di alcuni beni e l'epoca degli acquisti.
Del resto, nel momento in cui il requisito del fumus subisce una tendenziale dequotazione, richiedere un maggiore sforzo di specificazione sul piano della sproporzione, soprattutto nei casi in cui si tratti di sequestri di beni acquistati prima della commissione del reato, determina l'effetto di un sostanziale incremento dell'onere probatorio, che funziona da fattore riequilibratore rispetto allo stesso principio di proporzione, che impone un rapporto ragionevole ed adeguato tra mezzo e scopo e che trova applicazione anche nella materia della speciale confisca ex art. 12-sexies cit.. 4. - Per queste ragioni l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio degli atti al Tribunale di Firenze che dovrà adeguarsi ai principi sopra indicati, con riguardo sia al presupposto del fumus delicti, che a quello del periculum.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010