Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18191 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA AL N 1 9 1 / 0 2 IN NOME DEL POPOL ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggesto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 18590/00, Crea 42895 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 21/05/02 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS - ConsigliereDott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ND UI, NT AO, NA AD, LOMBARDI. FABRIZIO, IN NC, PI CI, DE NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 40, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MINUCCI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
I.N.P.D.A.I.- ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, in persona del 2002 2379 legale rappresentante pro tempore, elettivamente -1- 1 domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 31, rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINO TONELLI CONTI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 15141/00 del Tribunale di ROMA, ...... depositata il 18/05/00 R.G.N. 16425/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/02 da Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato MINUCCI;
udito l'Avvocato IZZO per delega TONELLI CONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha conciuso per il rigetto del ricorso. -2-- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Roma, con sentenza del 18.5.2000 ha ritenuto che il sign. UI BR, ed i suoi litisconsorti, non avevano diritto a percepire la pensione di anzianità a carico dell'INPDAI dal 1-10-94, come da loro preteso, ma da dal 1ª-12- 94 e ciò in quanto: a- il blocco della predetta pensione, introdotto dal d.
1.28.9.94 n.553, è stato salvato fino alla prima modifica di quella sospensione introdotta con d.
1.26.11.94 n.654 e definitivamente conservato ex 1.724/94; il Pretore aveva correttamente individuato nel 1°.12.94, data del primo provvedimento restitutorio, a mezzo di esenzioni più ampie dalla sospensione, dell'accesso a pensione anticipata la data del primo sorgere del diritto a pensione di anzianità degli appellanti;
b- che,per le predette ragioni, non esisteva alcun contrasto con gli art. 3 e 38 Cost.e con il principio di ragionevolezza;
c- non risultava né allegato né provato il fatto costitutivo di esenzione al blocco - per i lavoratori che avevano presentato domanda prima del 28.9.74 - costituito dalla effettiva cessazione dal servizio al 30.9.94, comprovata secondo le modalità previste dalla legge;
2- che il sign. BR ed i suoi litisconsorti chiedono la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi,cui l'INPDAI resiste con controricorso;
1 RITENUTO IN DIRITTO 1- che con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art.1 d.l. n.553/94, 1 d.l. 654/94, nonché dell'art. 13, comma. 9, 1 n. 724/94 e contestano l'asserzione del Tribunale secondo cui tale ultima norma ha inteso mantenere fermi gli effetti prodotti da entrambi i d.l. n. 553/94, e 654/94, che sono fra loro in contrasto quanto al momento di decorrenza del blocco delle pensioni di anzianità; è, invece, evidente che non è possibile porre su piani temporalmente sfalsati la decorrenza del blocco delle pensioni ( 28.9. 94) rispetto a quello della situazione di esonero (1.12.94), atteso che il collegamento logico esistente tra i commi 1 e 4 dell'art.1 del d.l. 654/94 impone di attribuire agli effetti voluti dalle suddette norme un'identica decorrenza temporale;
la interpretazione dei giudici d'appello, di cessazione del blocco dal 1.12.94, era stata disattesa dalla S.C. con le sentenze n.6883/98 e 441/99; 2- che questa Corte, con la sentenza n. 2178/00, preso atto del contrasto esistente in ordine alla data di cessazione del blocco delle pensioni di anzianità, ha ritenuto che nella predetta materia, nella quale il blocco è stato disposto dal d.l. n.553/94 ( non convertito ed i cui effetti sono rimasti salvi ex art.13 1. 724/94), le previsioni eccettuative introdotte dall'art. 1, comma 4, del d.l. n.654/ 94 ( abrogato dallo stesso art. 13 della l.n. 724/94 con eguale previsione degli effetti) per i lavoratori che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28.9.94, e siano cessati dal lavoro entro il 30.9.94, non hanno in base al- principio generale di cui alla'art.1 delle Preleggi- alcuna efficacia retroattiva;
pertanto, per i soggetti favoriti da tali previsioni di eccezione al blocco, la possibilità di accedere alla pensione di anzianità si realizza solo con l'entrata in vigore del predetto d.l. 654/94 .Né può assumere rilevanza, ai fini di una diversa decorrenza, la successiva disciplina dettata dal citato art.13 1.n.724/94 che-dopo aver confermato nel primo comma la sospensione dei trattamenti di anzianità - esclude dal blocco, al quarto comma, anche i medesimi lavoratori già considerati dal d.l. n.654 del 1994, posto che tale disciplina, sia nella parte limitativa che in quella eccettuativa, opera esclusivamente a decorrere dal 1.1.95; 3- che a tale precedente la Corte si conforma nella presente decisione attesa la centralità dell'argomentazione relativa alla irretroattività delle eccettuazioni dal blocco, con conseguente infondatezza della censura;
4- che tale conclusione esonera la Corte dall'esame del secondo motivo concernente la contestazione da parte dei ricorrenti del difetto di allegazione dei fatti eccettuativi riscontrato dal Tribunale;
5- che il ricorso va, pertanto, rigettato;
6- che ricorrono giusti motivi per compensare le spese
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese. * * Roma 24 maggio 2002 Il Consigliere es. Coscado Suguelf Il Presidente Vincenzo Tresse IL CANCELLIER Depositato galleria CODEC 2012. 3 ELLIER