Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2001, n. 41126
CASS
Sentenza 24 settembre 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di cognizione del giudice di appello, pur essendo previsto che la sospensione condizionale della pena possa essere concessa di ufficio, nessun obbligo di motivazione è stabilito a carico del giudice di secondo grado; ne consegue che il mancato esercizio di tale potere discrezionale non si traduce in vizio di violazione di legge o di motivazione, quando il predetto beneficio non sia stato espressamente sollecitato dalla parte con i motivi di appello, ovvero, oralmente, in udienza.

Commentario1

  • 1L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019

    (Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2001, n. 41126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41126
Data del deposito : 24 settembre 2001

Testo completo