Sentenza 24 settembre 2001
Massime • 1
In tema di cognizione del giudice di appello, pur essendo previsto che la sospensione condizionale della pena possa essere concessa di ufficio, nessun obbligo di motivazione è stabilito a carico del giudice di secondo grado; ne consegue che il mancato esercizio di tale potere discrezionale non si traduce in vizio di violazione di legge o di motivazione, quando il predetto beneficio non sia stato espressamente sollecitato dalla parte con i motivi di appello, ovvero, oralmente, in udienza.
Commentario • 1
- 1. L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2001, n. 41126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41126 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 24/09/2001
1. Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 1343
3. Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - N. 281/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 25.11.2000 dall'avv. Giuseppe Mansi, difensore di MA AB, nato a [...] l'[...], avverso la sentenza del 25.9/3.10.2000 della Corte di Appello di Bari. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.10.1998, pronunciata in esito a rito abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Trani dichiarava AM AB colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta documentale a lui ascritti e, unificati gli stessi con il vincolo della continuazione e riconosciute le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due di reclusione, con consequenziali statuizioni.
Pronunciando sull'appello proposto nell'interesse dell'imputato, la Corte di Appello di Bari, riformava l'impugnata pronuncia solo nella parte relativa alla determinazione della pena, escludendo la continuazione, stante l'unicità del delitto di bancarotta fraudolenta. Riduceva, infatti, la pena ad anni uno e mesi sei di reclusione, dichiarando le già concesse attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante costituita dalla pluralità dei fatti di bancarotta e confermava nel resto.
Avverso tale sentenza, il difensore del AM propone ricorso per cassazione, per il motivo indicato in parte motiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla deliberata conferma in appello della pronuncia di primo grado, anche nella parte in cui aveva negato all'imputato la sospensione condizionale della pena, sul rilievo che, in precedenza, avesse già goduto per ben tre volte dello stesso beneficio. Sennonché, i precedenti in questione erano rappresentati essenzialmente dal delitto di emissione di assegni a vuoto, successivamente depenalizzato e, poiché i relativi effetti penali erano venuti meno, retroattivamente, a seguito della previsione normativa in tema di depenalizzazione, nessuna preclusione residuava per la concessione del richiesto beneficio. Chiede, pertanto, l'annullamento della pronuncia impugnata con rinvio al competente giudice di merito affinché rivaluti la posizione processuale del AM ai fini della concessione del beneficio in questione.
La censura è priva di fondamento e va, dunque, rigettata. In linea di principio, si osserva intanto che, in mancanza di espressa richiesta, formulata nell'atto di appello o anche oralmente in udienza dal difensore, nessun obbligo di motivazione incombeva in capo al giudice di appello in merito alla mancata applicazione del beneficio anzidetto.
Ed invero, l'art. 597, comma quinto, del codice di rito, pur prevedendo espressamente la possibilità dell'applicazione di ufficio della sospensione condizionale della pena, non pone alcun onere di motivazione al riguardo. Il mancato esercizio di un potere discrezionale, come è quello attribuito dalla norma ora menzionata, non si traduce in vizio di violazione di legge o di motivazione, ove non sia sollecitato dalla parte nelle forme anzidette (cfr., tra le altre, Cass. sez. 1, n. 11642 del 4.12.1992). Nondimeno, ove fosse risultato vero che i precedenti penali in ragione dei quali era stato motivato il diniego fossero rappresentati soltanto da emissione di assegni a vuoto, e dunque da delitti oramai depenalizzati, si sarebbe, comunque, posto il problema della necessità di rivisitare i presupposti ai quali parametrare la valutazione discrezionale in proposito.
Dall'esame degli atti - imposto dal tipo di censura dedotta - risulta però che i precedenti, cui accedeva il beneficio in precedenza concesso, si riferivano anche ad altre tipologie di reato, da ultimo una condanna del G.I.P. di Trani ad anni uno e mesi otto di reclusione per i delitti di truffa aggravata e falsità materiale. 2. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2001