Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 1
In tema di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992) l'espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata; ne consegue che anche l'affitto di un ramo di azienda può integrare un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale "dominus".
Commentari • 3
- 1. Sulla compatibilità tra reato di intestazione fittizia di beni (art.Lorenzo Rovini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la prima sezione penale della Corte di Cassazione torna ad analizzare gli elementi della fattispecie di intestazione fittizia di beni prevista dall'art. 12-quinquies L. 356/1992, nonché la sua compatibilità con l'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art.7 L. 203/1991, dell'aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, destinata, secondo il nostro legislatore, a colpire penalmente le condotte ed i comportamenti dei fiancheggiatori dei sodalizi criminali. Nello specifico, la Suprema Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e …
Leggi di più… - 2. Art. 512-bis - Trasferimento fraudolento di valori (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'intestazione fittizia, sicché, per potersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo è necessario dimostrare che questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento stesso dell'attribuzione fraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanza l'eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (fattispecie nella quale la ricorrente che, in qualità di dipendente di una banca, avrebbe consentito ai soci occulti di una società di …
Leggi di più… - 3. AutoriciclaggioAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 2 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2014, n. 52616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52616 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 30/09/2014
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA AN - Consigliere - N. 1865
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 22557/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
SA RZ n. Roma il 2 giugno 1979;
avverso l'ordinanza emessa il 25 marzo 2014 dal Tribunale di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CAMMINO Matilde;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. BALDI Fulvio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio;
sentito il difensore, avv. Lania Rossana del foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
osserva:
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 26 febbraio 2014 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto l'applicazione di misure cautelari nei confronti di numerose persone sottoposte ad indagini in relazione a vari episodi, realizzati nell'arco temporale tra l'anno 2004 e l'agosto 2013, di intestazione fittizia di beni riconducibili a AN AR e ad alcuni suoi familiari, sottoposti ad indagini in ordine al delitto di associazione mafiosa. Tra costoro vi è SA RZ, prestatasi ad intestarsi nel settembre 2012 la titolarità formale delle quote e l'amministrazione della YOGUSTO s.r.l. semplificata unipersonale, appositamente costituita in data 20 marzo 2013 dalla SA quale socio unico. Secondo la ricostruzione accusatoria i componenti della famiglia AN (AN AR, la moglie AT LV CA e le figlie AN ZZ e AN RI), riavuta la piena disponibilità delle quote sociali e dei beni aziendali delle società sequestrati nell'ambito del procedimento Los Moros/Madara, avevano provveduto a mettere al riparo i loro beni da eventuali iniziative giudiziarie in materia di prevenzione patrimoniale mettendo in atto una serie di operazioni dirette ad attribuire fittiziamente la titolarità formale e l'amministrazione di società cui facevano capo le loro redditizie attività imprenditoriali sul litorale laziale, scorporando rami di azienda e affittandoli a soggetti disponibili a figurare, personalmente o attraverso società costituite ad hoc, quali intestatari dei contratti. In tale prospettiva era stato trasferito, tra l'altro, il patrimonio della società Il Porticciolo s.r.l. - società comprendente il complesso balneare VILLAGE di Ostia lido, di cui i AN non avevano mai negato anche nel procedimento Los Moros/Madara l'effettiva titolarità, e già oggetto di fittizia intestazione attraverso i fratelli LA - alla società di nuova costituzione MALIBU BEACH s.r.l., intestata a fiduciari dei AN (i coniugi SC AN e LI AR UI e il genero NE AN) e amministrata da SC SI (figlia dei coniugi SC). Quest'ultima società, tramontata l'ipotesi di utilizzare per scopi illeciti la società RAPANUI s.r.l. in cui compariva il nome dei AN (la società era stata appositamente costituita il 12 settembre 2012 da AN ZZ e dal fidanzato ZI RK ed era amministrata dalla AN che il 18 ottobre 2012 aveva ceduto fittiziamente le proprie quote a ZI AL), era stata successivamente "svuotata" attraverso l'attribuzione fittizia della titolarità formale delle quote e dell'amministrazione di alcune società (SETTESEI s.r.l. semplificata, Yogusto s.r.l. semplificata, MPM s.r.l. semplificata) e della titolarità formale della ditta individuale AN EL agli indagati LA CO e ZI AL (SETTESEI s.r.l.), SA RZ (YOGUSTO s.r.l.), D'ST CO (MPM s.r.l.), AN EL (ditta individuale AN EL). Alle società o ditte individuali appositamente costituite da costoro erano stati quindi affittati singoli rami di azienda (la somministrazione di alimenti e bevande alla SETTESEI s.r.l. semplificata appositamente costituita l'8 marzo 2013 dal socio unico LA CO, cui era poi subentrato nell'agosto 2013 AZ AL;
la yogurteria alla società YOGUSTO s.r.l. semplificata appositamente costituita il 20 marzo 2013 dal socio unico SA RZ;
il chiosco alla MPM s.r.l. semplificata, appositamente costituita il 17 aprile 2013 da D'ST CO;
il bar-pizzeria alla ditta AN EL, in attività dal 4 giugno 2013). In tal modo AN AR e i suoi familiari avevano formalmente allontanato dalle loro persone la titolarità del complesso balneare che, attraverso le operazioni di frazionato trasferimento fittizio della proprietà ed anche della gestione di singole attività imprenditoriali e commerciali nella realtà loro riconducibili, veniva posto al riparo da ulteriori interventi ablativi disposti dall'Autorità giudiziaria. In particolare SA RZ si era prestata a fare da prestanome quanto all'affitto del ramo di azienda costituito dalla yogurteria del complesso balneare, affitto inserito in un'articolata sequenza di affitti e cessioni simulate realizzate nell'arco di qualche mese. La fittizietà dell'operazione era desunta dal fatto che la donna, in una difficile situazione economica avendo il marito perso il posto di lavoro, non conosceva neppure la durata del contratto di affitto da lei sottoscritto e i termini del pagamento del canone, che il versamento iniziale della somma di 5.000 Euro non era documentato ne' risultava pagato il canone convenuto anche nei mesi precedenti gli arresti dei presunti prestanome, che la documentazione contabile relativa ai proventi dell'attività e alle spese per forniture non era stata rinvenuta presso la sede sociale e in casa dell'indagata la quale conosceva la caratura criminale dei AN ed era quindi consapevole delle finalità illecite dell'operazione.
2. Il Tribunale di Roma con ordinanza in data 25 marzo 2014 ha riformato l'ordinanza custodiale emessa nei confronti della SA, sostituendo la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari già peraltro applicata dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza in data 11 marzo 2014. 3. Avverso la predetta ordinanza la SA ha presentato ricorso per cassazione, tramite i difensori, deducendo:
1) l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'artt. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 292 c.p.p., lett. c), art. 125 c.p.p., comma 3 e l'illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il giudice di merito accomunato la posizione della SA a quella degli altri due indagati LA e AN e quindi valutato la sussistenza nel caso concreto di esigenze cautelari in maniera del tutto generica, pur avendo riconosciuto l'unicità dell'episodio e l'esistenza di rapporti superficiali della ricorrente con i AN e nonostante l'incensuratezza dell'indagata, senza peraltro analizzare le specifiche modalità e circostanze del fatto;
in realtà la SA aveva affittato la yogurteria solo per risolvere i suoi problemi economici, senza aver mai avuto alcun rapporto con la famiglia AN;
2) l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 273 c.p.p. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla gravità indiziaria desunta da elementi non univoci e scarsamente significativi, ciascuno suscettibile di spiegazioni alternative;
in particolare il mancato rinvenimento di documenti attestanti profitti era spiegabile semplicemente con il fatto che la SA non aveva tratto alcun profitto dall'attività commerciale, tanto che non riusciva nemmeno a pagare i canoni di affitto;
solo con un salto logico i timori sui AN manifestati prima di sottoscrivere il contratto di affitto dalla SA che aveva interpellato il cognato, bagnino nello stabilimento balneare VILLAGE, erano stati ritenuti indice di consapevolezza della finalità illecita dell'operazione;
3) l'inosservanza di norme sostanziali e processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e art. 125 c.p.p., comma 3 e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in quanto l'aggravante dell'aver agevolato un'associazione di stampo mafioso, la cui esistenza era stata ipotizzata a carico dei AN nell'ambito di altro procedimento, e il fatto che la SA risiedesse ad Ostia sarebbero elementi insufficienti per affermare che la donna fosse consapevole della supposta esistenza del sodalizio criminoso e avesse inteso agevolarlo, richiedendosi peraltro per la sussistenza dell'aggravante in questione il dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa.
RITENUTO IN DIRITTO
4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso precedono logicamente il primo, che è l'unico ad essere fondato.
4.1. Il secondo motivo, relativo alla dedotta carenza di gravi indizi in ordine alla natura fittizia dell'intestazione del ramo di azienda alla Yogusto s.r.l. e al dolo del reato di intestazione fittizia, è manifestamente infondato.
Nell'ordinanza impugnata la fittizietà dell'affitto della yogurteria da parte della SA è stata desunta dall'analitica ricostruzione delle operazioni di trasferimento poste in essere da soggetti individuati come prestanome o fiduciari dei AN, che agivano come fittizi intestatari di quote delle società MALIBU BEACH s.r.l. e EMMEDIESSE GROUP s.p.a., in relazione ai rami aziendali della società Il Porticciolo s.r.l. comprendente lo stabilimento balneare di Ostia Lido e le connesse attività aziendali tra cui il laboratorio artigianale di gelateria e yogurteria affittato dalla MALIBU BEACH s.r.l. (già intestata fittiziamente a SC SI, LI AR UI e NE AN) alla YOGUSTO s.r.l. semplificata che risultava essere stata costituita appositamente in data 20 marzo 2013 dalla SA. Il giudice del riesame ha ritenuto che l'ipotesi accusatoria della fittizietà dell'affitto della yogurteria alla SA fosse avvalorata dalla circostanza che la stessa SA aveva dichiarato di non conoscere nemmeno superficialmente i AN (salvo poi a contraddirsi, sostenendo che gestivano "da una vita e mezza" lo stabilimento balneare e le attività connesse), aveva mostrato di non conoscere nemmeno i termini del contratto da lei sottoscritto quanto alla durata e al pagamento del corrispettivo, non aveva documentato il versamento della somma di 5.000 Euro che sosteneva di aver corrisposto all'immissione nel possesso del locale, non disponeva della documentazione contabile relativa quanto meno alle spese sostenute per l'acquisto di forniture e per la gestione del laboratorio artigianale. Nell'ordinanza impugnata, inoltre, si evidenzia come il mancato pagamento dei canoni mensili non risultasse aver dato luogo a solleciti di pagamento nei confronti della SA, che conosceva peraltro l'identità e la qualità delle controparti tanto da chiedere consiglio al cognato, bagnino dello stabilimento balneare Village, prima di sottoscrivere il contratto che la impegnava come prestanome in un'operazione le cui finalità illecite ben immaginava. Il Tribunale del riesame ha opportunamente rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto di trasferimento fraudolento di valori (D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies convertito nella L. n. 356 del 1992) è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma e che il fatto-reato consiste, quindi, in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel realizzare volontariamente tale situazione al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza.
Nel caso sottoposto all'esame della Corte l'affitto del ramo d'azienda è intervenuto tra la ricorrente e la società MALIBU BEACH s.r.l. la cui riconducibilità alla famiglia AN, nonostante l'intestazione formale delle quote a soggetti diversi, era ben nota alla SA che dal cognato, cui si era rivolta, aveva infatti ricevuto "rassicurazioni" sulla famiglia che aveva sempre mantenuto (e riconosciuto, come si desume dalle dichiarazioni esplicite della moglie di AN AR riportate a f. 13 dell'ordinanza impugnata) l'effettivo controllo sullo stabilimento balneare. Correttamente si è ritenuto pertanto che la SA si fosse consapevolmente prestata a fungere da prestanome per assecondare i AN (e non gli intestatari, anche loro fittizi, delle quote della MALIBU BEACH) nel loro intento di frapporre un ulteriore schermo tra le loro persone e le redditizie attività commerciali sul litorale romano che permanevano nella loro effettiva disponibilità. Anche il contratto di affitto di azienda, del resto, va inteso come "attribuzione fittizia della disponibilità" di un bene, a pieno titolo rientrante nella condotta tipica del reato previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, che sanziona "l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro beni o altre utilità".
Nel prevedere l'attribuzione fittizia non solo della titolarità, ma anche della mera "disponibilità" il legislatore ha inteso, come già affermato da questa Corte, espungere gli atti dispositivi, di fatto o di diritto, pure ammessi dall'autonomia negoziale, di chiunque intenda prevenire e stravolgere i presidi legislativi, posti a tutela del nostro ordinamento economico, con la legislazione della prevenzione, del contrabbando e del riciclaggio" (Cass. sez. 2^ 11 gennaio 2013 n. 19123, Prudentino). La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che l'espressione "attribuzione" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o le altre utilità, rispetto alle quali permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione o per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione è operata il legislatore, infatti, non ha inteso formalizzare i meccanismi, che possono essere molteplici e non classificabili in astratto, attraverso i quali può realizzarsi la "attribuzione fittizia", ne' ricondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di carattere civilistico dovendo gli schemi e le modalità operative concretamente adottate essere oggetto di un apprezzamento coordinato ed unitario che tenga conto delle evoluzioni che la "storia" dei singoli beni può aver subito (Cass. sez. 2^ 5 ottobre 2011 n. 39756, Ciancimino e altri;
sez. 1^ 26 aprile 2007 n. 30165, Di Cataldo;
sez. 2^ 9 luglio 2004 n. 38733, P.M. in proc. Casillo;
sez. 3^ 15 luglio 1993 n. 1665, Lai). Alla luce dei dati fattuali riportati nell'ordinanza impugnata e dei richiamati principi giurisprudenziali, correttamente il Tribunale del riesame ha quindi ritenuto che anche l'affitto di un ramo di azienda (peraltro nel caso concreto oggetto di un contratto stipulato da una società costituita appositamente, le cui quote erano state a loro volta intestate a dei prestanome) possa integrare un caso di "attribuzione fittizia" diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale dominus. Nè può dubitarsi che, ove come nel caso in esame vi sia stata una precedente intestazione fittizia mediante la costituzione apposita di una società, la creazione di ulteriori schermi per coprire o mascherare l'effettiva proprietà dei beni possa integrare un autonomo reato di trasferimento fraudolento di valori (Cass. sez. 6^ 11 dicembre 2008 n. 10024, P.M. in proc. Noviello e altri;
sez. 1^ 28 maggio 2010 n. 23266, Martiradonna). Le conclusioni circa la sussistenza della gravità indiziaria a carico della ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle emergenze investigative, che ha consentito di ravvisare sulla base di specifici elementi la gravità indiziaria nei limiti della qualificata probabilità di attribuzione all'indagata del reato per cui si procede. Tanto basta per rendere l'ordinanza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione del materiale indiziario compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.
La ricorrente con le sue doglianze formula censure di merito improponibili in sede di legittimità, prospettando sostanzialmente una rilettura in fatto degli elementi indiziari già presi in considerazione e analiticamente valutati nella loro complessiva gravità dal Tribunale del riesame che ha dato adeguatamente conto delle ragioni che giustificavano la conferma della gravità del quadro indiziario, con una motivazione coerente e lineare, conforme ai principi di diritto che governano le risultanze probatorie ed esente da contraddizioni e manifeste illogicità (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2000 n. 11, Audino).
4.2. Il terzo motivo deve ritenersi del pari infondato. Nella fase delle indagini preliminari, ai fini della applicazione di misure cautelari, per la ravvisabilità dell'aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991,n. 152, art. 7 conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203 è infatti sufficiente la prova della elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione agevolata (Cass. sez. 6^ 7 novembre 1997 n. 4381. Lupo A.) non richiedendosi, nella fase incidentale in cui viene valutata la mera gravità indiziaria, altro che l'elevata probabilità di colpevolezza del chiamato. A questo riguardo il Tribunale ha osservato che le caratteristiche mafiose della più ampia organizzazione criminale facente capo alla famiglia AN poteva desumersi, ai fini della valutazione della gravità indiziaria nei termini sopra detti, dall'ordinanza cautelare del 27 luglio 2013 in cui era stato contestato il reato previsto dall'art. 416 bis c.p., (ordinanza confermata in sede di riesame con provvedimento avverso il quale AN ZZ aveva presentato ricorso per cassazione, rigettato in data 15 gennaio 2014).
Peraltro nell'ordinanza impugnata non si manca di evidenziare che la SA ed altri soggetti, estranei al gruppo criminoso capeggiato dai AN ma prestatisi all'attribuzione fittizia, erano in grado di rendersi pienamente conto, vivendo nella circoscritta realtà sociale di Ostia in cui insistevano i rilevanti interessi economici della famiglia AN, di rendere possibile, risultando fittizi affittuari di singoli settori della ramificata attività imprenditoriale dei AN, allo stesso gruppo di continuare ad esercitare il controllo sulle attività economiche della zona e in definitiva di perseguire le finalità illecite del sodalizio. Tale motivazione, almeno nella fase cautelare che qui interessa, appare argomentata correttamente sotto il profilo giuridico e coerente dal punto di vista logico.
4.3. Il primo motivo è invece fondato.
Pur dando atto di una serie di elementi favorevoli quali l'unicità dell'episodio criminoso ascritto alla SA, lo stato di incensuratezza e la superficialità dei rapporti con i AN, il Tribunale nell'ordinanza impugnata ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione da parte della ricorrente della condotta criminosa sulla base essenzialmente della sola gravità dei fatti. Nell'ordinanza impugnata si è inoltre affermato che la SA e gli altri prestanome (LA e AN) avrebbero potuto "rendersi nuovamente complici, nell'interesse dei AN, del sistema di gestione occulta da loro architettato e realizzato assumendo la titolarità di quote o l'amministrazione di altre società non ancora sottoposte a sequestro, in quanto evidentemente ritenuti soggetti di provata affidabilità". Detta valutazione prognostica, che accomuna la posizione della SA a quella degli altri due indagati, appare carente sotto il profilo della motivazione perché priva di riferimenti specifici alla modalità e circostanze del fatto e alla personalità della ricorrente. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva impone una valutazione che, in modo globale, prenda in considerazione entrambi i criteri direttivi (specifiche modalità e circostanze del fatto, personalità della persona sottoposta ad indagini desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali) indicati dall'art. 274 c.p.p., lett. c) (Cass. sez. 2^ 23 ottobre 2012 n. 4820, Mellucci;
sez. 5^ 17 aprile 2009 n. 21441, Fiori;
sez. 4^ 3 luglio 2007 n. 34271, Cavallari;
sez. 4^ 19 gennaio 2005 n. 11179, Mirando;
sez. 5^ 5 novembre 2004 n. 49373, Esposito;
sez. 4^ 1 aprile 2004 n. 37566, Albanese;
sez. 3^ 18 marzo 2004 n. 19045, Ristia;
sez. 3^ 13 novembre 2003 n. 48502, Plasencia;
sez. 4^ 6 novembre 2003 n. 12150, Barbieri;
sez. 6^ 21 novembre 2001 n. 45542, Russo;
sez. 6^ 2 ottobre 1998 n. 2856, Mocci). Appare pertanto indispensabile una nuova valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare in questione e, in caso positivo, alla specifica idoneità della misura cautelare da applicare.
5. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014