Sentenza 6 marzo 2013
Massime • 1
L'art. 513-bis cod. pen. punisce soltanto quelle condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) attuate, però, con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando, invece, nella fattispecie astratta, gli atti intimidatori che siano finalizzati a contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza. (Fattispecie nella quale è stata qualificata come minaccia la condotta del titolare di una ditta di trasporti, che aveva intimato al responsabile di una impresa concorrente di non avvalersi della collaborazione di un ex socio).
Commentari • 6
- 1. L’illecita concorrenza: l’arresto delle Sezioni Unite (13178/2020)Avv. Andrea Maria Bonaccorso · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Cass. pen., Sez. Un., 28/04/2020, n.13178 Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale formatosi sul concetto di ‘atti di concorrenza' nella fattispecie di cui all'art. 513-bis c.p.. La fattispecie in oggetto punisce la condotta di chi “nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia”. La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite è se per la configurabilità del reato “sia necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali oppure sia sufficiente il solo compimento di atti di violenza o minaccia idonei a contrastare od ostacolare l'altrui libertà …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 3. Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2021
Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell' esercizio di un' attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un' attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici Volume consigliato La precedente interpretazione e la svolta di Cass., sez. pen. III, 3 novembre 2005, n. 46756. In Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 13178, la questione di Diritto è la seguente: “ se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza [ ex Art. …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 5. Precisati i confini della illecita concorrenza mediante minaccia o violenzaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2013, n. 16195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16195 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 06/03/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 646
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 49766/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI LA, n. a Ancona il 28/03/1985;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona in data 24/10/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
udito l'Avv. Pascucci, per la parte civile, che si è riportato alle conclusioni scritte;
udite le conclusioni dell'Avv. Clementi, in sostituzione dell'Avv. Magistrelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 24/10/2011 la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona in data 06/11/2008 di condanna di MI LA alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 513 bis c.p. per avere, quale responsabile del movimento mezzi della IC TI intimato alla Coal srl di non avvalersi della collaborazione instaurata con LV CE LA, già socio della predetta IC TI, e per avere minacciato in tal senso mediante telefonate lo stesso LV.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Difensore dell'imputato. Con un primo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla erronea valutazione della sussistenza del reato di cui all'art. 513 bis c.p.; deduce che elementi probatori diversi da quelli valutati dai giudici avrebbero potuto condurre ad una diversa ricostruzione in ordine allo svolgimento dei fatti. In particolare i giudici non avrebbero valutato la circostanza relativa al fatto che la persona offesa LV, quale piccolo trasportatore, che era già stato socio della IC, aveva preso contatti con la Coal in assenza di ogni comunicazione da parte di quest'ultima alla IC secondo quanto previsto contrattualmente;
nè era mai stato stipulato alcun contratto tra la Coal ed il LV, in sostituzione di quello tra Coal e IC, sicché mancava nella specie il presupposto principale del reato, ovvero lo stato di conflitto, almeno potenziale, tra agente e vittima del reato tra di loro in concorrenza. Al contrario, era stato il LV a compiere atti di illecita concorrenza, prendendo accordi con la Coal ancor prima che le proprie dimissioni dalla IC TI fossero accettate, utilizzando le conoscenze acquisite negli anni di lavoro prestati per la IC;
ne' la prospettazione rivolta alla Coal di "fermare tutti i camion" potrebbe integrare violenza e minaccia, essendo stata rivolta ad un soggetto terzo rispetto a LV;
parimenti inidonee erano le frasi a questi rivolte sia perché appunto il LV non era contrattualmente impegnato con la Coal sia perché erano espressione irata di reazione al comportamento scorretto del LV. Deduce inoltre che le telefonate alla Coal, avvenute nei primi mesi del 2006 non avevano comunque determinato la cessazione del rapporto tra Coal e LV, avvenuta per scelta dell'azienda. Infine, prospetta, da un lato, a fronte della natura di reato proprio dell'addebito, che l'imputato non aveva alcun potere di compiere atti giuridici nei confronti di terzi, essendo semplice dipendente, e dall'altro la mancanza dell'elemento soggettivo, posto che egli si prefiggeva unicamente lo scopo di far rispettare gli accordi contrattuali tra Coal e IC TI. Con un secondo motivo lamenta la mancata motivazione del rigetto della richiesta di derubricazione del reato in quello di ingiuria o minaccia. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, l'art. 513 bis c.p. punisce soltanto quelle condotte illecite, tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) attuate, però, con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica Imprenditoriale, non rientrando, invece, nella fattispecie astratta, gli atti intimidatori che siano finalizzati a contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza (Sez. 1, n. 6541 del 02/02/2012, Aqulno, Rv. 252435; Sez. 2, n. 35611 del 27/06/2007, Tarantino, Rv. 237801). Come del resto reso evidente dal tenore testuale della norma, la condotta illecita deve infatti consistere nel compimento di "atti di concorrenza" posti in essere con violenza o minaccia non essendo pertanto sufficiente, ai fini di integrare il reato, il fatto che l'agente commetta atti di violenza o di minaccia nei confronti di terzi, essendo necessario, anzitutto, l'esplicazione di un atto di concorrenza. In altri termini, slè precisato che la previsione normativa di cui all'art. 513 bis c.p., non è applicabile ad atti di violenza e minaccia, in relazione ai quali la limitazione della concorrenza sia solo la mira teleologica dell'agente (Sez.3, 03/11/2005 n. 46756, Mannone, Rv. 232650). Non è pertanto condivisibile, proprio in ragione dell'inequivoco dettato normativo, chiaramente inteso a distinguere gli atti di concorrenza dagli atti di violenza o di minaccia, l'orientamento, espresso da altre pronunce, secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato d'illecita concorrenza con violenza o minaccia lo stesso comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente d'autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva configurerebbe un atto di concorrenza illecita (Sez. 3, n. 44169 del 22/10/2008, Di Nuzzo, Rv. 241683; sez. 2, n. 13691 del 15/03/2005, De Noia Mecenero, rv. 231129, Sez. 3, n. 450 del 15/02/1995, Tamborrini, rv. 201578 e, ancor prima, Sez. 6, n. 3492 del 09/01/1989, Spano, rv. 180706). Il necessario rispetto del principio di legalità non può infatti non comportare la piena adesione di questo collegio al primo orientamento sopra menzionato, non potendosi appunto "eliminare dallo elemento oggettivo dell'incriminazione il nucleo fondamentale, cioè, la realizzazione di un atto di concorrenza" (cfr., testualmente, Sez.3, n, 46756 del 03/11/2005,Mannone, cit). Ciò posto, nella specie, la stessa sentenza impugnata appare dar conto unicamente di telefonate compiute dall'imputato per conto della propria ditta IC TI nei confronti di altra ditta, per le cui merci prestava contrattualmente servizio di trasporto, affinché questa non accettasse il medesimo servizio da parte di LV, ex dipendente della stessa IC (posto che, diversamente, la IC avrebbe bloccato i propri camion) e di ulteriori telefonate rivolte allo stesso LV con le quali gli venne prospettato che mai gli sarebbe stato permesso di lavorare con la Coal. Non emerge invece, in alcun modo, che l'imputato, oltre a ciò, abbia posto in essere atti illecita di concorrenza con LV, risultando, viceversa, che fu quest'ultimo a concorrere, effettuando qualche trasporto per la Goal, con la IC TI, già legata da vincolo contrattuale con la Coal medesima.
Ne consegue come, non ravvisabile il reato ascritto, il fatto complessivamente contestato vada, in relazione alla prospettazione di un male ingiusto attuata mediante le espressioni verbali pronunciate e sopra rammentate, giuridicamente qualificato come reato di minaccia semplice nei confronti di LV CE LA;
in relazione a questo, tuttavia, consumato, come da imputazione nell'estate del 2005, la querela, risultante dagli atti come sporta in data 31/08/2006, è stata tardivamente presentata. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ex art. 612 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere l'azione penale improcedibile per tardività della querela.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2013