Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 1
Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513 bis cod.pen. e avente natura di reato complesso, non può essere assorbito nel reato di estorsione (art. 629 cod.pen.), in base al criterio di specialità di cui all'art. 15 cod.pen., trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi: la disposizione di cui all'art. 513 bis cod.pen., collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, richiede una condotta tesa a scoraggiare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza e ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti, mentre la norma di cui all'art. 629 cod.pen., collocata tra i reati contro il patrimonio, tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli. Ne deriva che qualora si realizzino contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati è configurabile il concorso formale degli stessi, non ricorrendo l'ipotesi del concorso apparente di norme.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2007, n. 27335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27335 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI NI - Presidente - del 13/06/2007
Dott. FEDERICO GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI LL - Consigliere - N. 1447
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE IO - Consigliere - N. 029747/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'RI RD, N. IL 27/05/1959;
GI AN, N. IL 29/10/1953;
AR UI, N. IL 14/08/1971;
AN AN, N. IL 03/01/1935;
FO GENNARO, N. IL 10/05/1954;
avverso SENTENZA del 24/01/2006 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE AN;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Consoli Santi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Giovine Carmine, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv. Sammarco AN Alessandro per D'AU GE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Avv. Iovane Claudio in sost. Degli avv. Carbone e Feleppa per GA e TE, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Avv. Morra IO per RD, che ha concluso rapportandosi ai motivi di ricorso. MOTIVI LA DECISIONE
D'AU GE, TE NA, RD GI, RA IG e GA IO ricorrono per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Salerno del 24 gennaio 2006 che ha confermato la loro dichiarazione di responsabilità nonché la condanna in solido al risarcimento del danno in favore del Comune di Baronissi costituitosi parte civile per i seguenti reati: D'AU GE, TE NA, RD, RA, GA;
1) art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, in relazione alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "clan TE", promossa, diretta ed organizzata da TE IO e TE NA (detto IO) D'AU GE, TE NA, RD, GA;
2) artt. 110, 56 - 629 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, art. 61 c.p., n. 7 e L. n. 203 del 1991, art. 7 (tentata estorsione aggravata in danno di ZO);
TE NA, D'AU, RD;
3 bis) art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 81 cpv. c.p., L. n. 646 del 1982, artt. 30 - 31 e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies (conv.
in L. n. 356 del 1992) e L. n. 203 del 1991, art. 7 (omessa comunicazione delle variazioni del patrimonio e trasferimento fraudolento di valori, con l'aggravante dell'agevolazione del clan TE, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2);
TE NA, GA;
4) artt. 110, 629 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, art. 61 c.p., n. 7 e L. n. 203 del 1991, art. 7 (estorsione aggravata ai danni di NA);
TE NA, D'AU;
5) artt. 110, 629 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, art. 61 c.p., n. 7 e L. n. 203 del 1991, art. 7 (estorsione in danno di De AR);
RA;
7) artt. 81 cpv., 110, 703 c.p. e L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 (detenzione e porto illegali di armi da sparo, con l'aggravante dell'agevolazione del clan TE);
RA, D'AU GE, TE NA;
8) artt. 110, 81 cpv., 628, c.p., commi 1 e 3 e art. 629 c.p. in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, art. 61 c.p., nn. 2 e art. 7 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 (estorsione in danno di IA, con l'aggravante dell'agevolazione del clan TE, esclusa la rapina aggravata);
D'AU GE, TE NA, RD, RA, GA;
10) artt. 110, 81 cpv., 513 bis c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 (illecita concorrenza con violenza o minaccia, con l'aggravante dell'agevolazione del clan TE)
RA;
21) artt. 81 cpv., 110 c.p. e L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (detenzione e porto illegali di armi da sparo, con l'aggravante dell'agevolazione del clan TE);
TE NA, D'AU, RD;
24 bis) L. n. 646 del 1982, art. 21 (illecito affidamento di subappalto).
La Corte territoriale - nel condividere la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice - ha evidenziato che le vicende oggetto del procedimento sono quelle relative all'attività del cd. "clan TE", operante nella Valle dell'Imo, nei pressi di Salerno, nel periodo compreso dal 1997 al 5/4/2001 (data della esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare), risultato della riorganizzazione dell'associazione camorristica operante a Baronissi e nei comuni limitrofi dalla prima metà degli anni 80 agli inizi degli anno 90, nota come "Clan E".
Alle origini, si trattava di un gruppo formato dall'imprenditore edile FO IO, referente della N.C.O. di Raffaele Cutolo nella Valle dell'Imo, diretto ed organizzato dallo stesso FO IO e dal FR FO GE. In seguito, il clan FO si era federato alla N.F. di Alfieri Galasso, attraverso il rapporto personale e diretto di FO IO con NO AN, divenendone il referente di zona. In questa fase, FO IO venne affiancato dal FR FO NA nella direzione ed organizzazione del sodalizio criminoso, che perseguiva una finalità prettamente economica, ossia l'acquisizione con metodo mafioso di una posizione dominante nel settore del calcestruzzo e degli appalti pubblici e privati. Cessata l'attività nel settore del calcestruzzo, con la vendita a Citarella dell'impianto della "Nuova Calcestruzzi di SS NA IA" sulla cava di Cologna, fittiziamente intestato alla moglie (e la precedente confisca dei beni della "FO Calcestruzzi s.r.l."), l'associazione dei fratelli FO IO e FO NA concentrò le sue risorse nel settore delle costruzioni, prima con la società "GE.MI. SUD", intestata fittiziamente alle loro consorti, e poi con la società CO.GE.SA. s.p.a. (ex Scarano s.p.a.). Nei primi anni 90 le attività subirono un arresto per l'inizio di un lungo periodo di detenzione di FO IO e per lo scioglimento e la liquidazione della CO.GE.SA., gravata da debiti. L'associazione camorristica, rimasta priva sia del suo capo che dello strumento operativo, entrò in crisi.
Nell'aprile del 1992, qualche mese dopo la cessazione delle attività della CO.GE.SA. s.p.a., FO IO e FO NA, in un colloquio in carcere, presero l'iniziativa per la riorganizzazione dell'associazione camorristica e la ripresa delle attività, con la costituzione della società COSTRUZIONI GENERALI s.a.s.. Hanno osservato i giudici di merito che sul reato di cui all'art. 416 bis c.p. relativamente all'epoca della federazione nella N.C.O.
(sentenza del Tribunale di Salerno del 6.12.1985 nel processo BB IO + 142, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 12.2.1987) e nella N.F. (sentenza del G.I.P. del Tribunale di Salerno del 2.6.1995 nei confronti di FO NA, divenuta irrevocabile in data 12.10.1995;
sentenza del Tribunale di Salerno del 19.9.2000 nei confronti di FO IO, divenuta irrevocabile il 17.12.2001), si è formato il giudicato, mentre il presente processo ha ad oggetto la nuova struttura associativa formatasi con la costituzione della COSTRUZIONI GENERALI s.a.s..
L'iniziativa presa dai fratelli FO rappresenta l'atto costitutivo della nuova associazione camorristica, in quanto in essa si deve ravvisare la genesi di un accordo a carattere generale volto alla (ri)costituzione di un vincolo associativo stabile ed all'attuazione di un programma delinquenziale. Nell'accordo originario vi era, in primo luogo, la previsione degli obiettivi criminosi, che erano gli stessi della pregressa organizzazione e sono rimasti immutati durante tutta la vita associativa, ossia la gestione ed il controllo con metodo mafioso del settore degli appalti pubblici e privati a Baronissi e nei comuni limitrofi. Altre finalità, pure contestate, sono rimaste estranee al sodalizio criminoso, come la gestione del settore dei videopoker, il condizionamento dei diritti politici dei cittadini, ecc.. Nell'accordo vi era inoltre la predisposizione dei mezzi per la realizzazione del generico programma, costituiti dalla società COSTRUZIONI GENERALI s.a.s. e dalla sua compagine, organizzata e diretta dai fratelli FO (ed in particolare da FO NA, che operava anche in nome e per conto di FO IO durante la sua detenzione), della quale facevano parte D'AU NA (sostituito dal FR D'RI GE nel novembre del 1997), GI GI e AN IO. I primi due furono reclutati nella nuova società per la loro esperienza lavorativa nella CO.GE.SA.; il terzo era un collaboratore di FO IO da prima della sua affiliazione nella N.C.O. e da sempre ispiratore e sostenitore delle sue attività (il AN inserì il FO nel settore del calcestruzzo, lo convinse ad acquistare un impianto e a dotarsi di automezzi;
frequentava esponenti della criminalità organizzata e fu lui a presentargli NA AL, attraverso il quale il FO entrò nella N.C.O.; si occupò della vendita dell'impianto di calcestruzzo a Citarella;
era affiliato con il FO all'epoca della N.F. e delle attività della CO.GE.SA.). Vi era, ancora, una precisa distribuzione dei compiti:
D'AU NA (poi D'RI GE) era titolare di una quota effettiva (del 33%), prestanome di FO NA per una quota corrispondente e svolgeva compiti di direzione tecnica dei lavori al fianco di FO NA ed in posizione subordinata;
GI GI era intestatario della quota di FO IO (33%), suo fiduciario nel periodo di detenzione per il controllo della gestione delle attività e dell'amministrazione, con propri compiti amministrativi nella contabilità dei lavori e della paga degli operai;
AN IO (detto NI) forniva un ausilio esterno, non episodico ma continuativo, consistente nel procurare i lavori in subappalto, attraverso la ricerca ed il mantenimento di contatti con gli imprenditori che si rifornivano di calcestruzzo dall'impresa presso la quale lavorava (vicende NA NI e ZO NZ) e con quelli legati ad ambienti della criminalità organizzata (subappalti COMER s.a.s. ed DI ALFANO s.n.c., ottenuti tramite ES IO, legato al clan SA e conosciuto attraverso il AN).
Nei primi anni (fino al 1997) il sodalizio formato dai fratelli FO ed organizzato nella nuova società si trovò ad operare in condizioni di difficoltà. La società era dotata di pochi mezzi e svolgeva solo lavori di carpenteria avvalendosi soprattutto di manodopera. Inoltre, dal 2.12.1994 al 20.7.1996 venne meno anche la direzione ed il comando di FO NA, in stato di detenzione. In questi anni, la direzione delle attività fu assunta da D'AU NA e GI GI, che dislocarono le attività a Trento e costituirono una nuova società (la D. & G. s.r.l.) per conto proprio, parallela alla società dei FO.
Nella seconda metà del 1996 FO NA, tornato in libertà, riprese il comando della società COSTRUZIONI GENERALI s.a.s. e bloccò l'iniziativa imprenditoriale parallela di D'RI e GI, assorbendo le attività della D. & G. s.r.l., che andò a formare un'unica impresa con la COSTRUZIONI GENERALI s.a.s.. Il ritorno di FO NA creò una situazione di disagio sia per il GI che per D'AU NA, al punto da indurre alla sostituzione di quest'ultimo con il FR D'RI GE, che assunse la stessa posizione all'interno del sodalizio. Nel 1997-98 FO NA diede un formidabile impulso alle attività, dotando le imprese di adeguati mezzi strumentali ed imponendosi nei lavori privati (NA, De AR, Rinaldi) ma soprattutto grazie all'infiltrazione nei lavori pubblici, che in quel tempo conobbero una notevole espansione nel comune di Baronissi con l'attuazione del programma di intervento nelle aree occupate dagli insediamenti provvisori post-sisma. In breve, avvalendosi del potere di condizionamento promanante dalla propria forza camorristica, dei rapporti preferenziali con imprenditori legati ad altre organizzazioni camorristiche (ES IO) e della complicità dei rappresentanti delle istituzioni, opportunamente prezzolati (il sindaco Moscatiello, il direttore dei lavori arch. Mottola Carmine, il tecnico comunale Piemonte), l'impresa diretta da FO NA acquisì una posizione dominante nel settore degli appalti pubblici, occultando del tutto l'esecuzione in subappalto delle opere o di parti di esse oppure mascherandole con il sistema del ed. nolo a freddo per sfuggire ai divieti di legge e di contratto ovvero per sottrarsi alle necessarie autorizzazioni. In questa fase già si manifestava diffusivamente all'esterno la forza intimidatrice del sodalizio, di Prima della scarcerazione di FO IO non risulta il compimento di atti di violenza o minaccia ma ciononostante la carica intimidatoria del gruppo era già esistente ed avvertita all'esterno.
I giudici del merito richiamano, in proposito, le dichiarazioni di NA NI e del sindacalista Orientale AN, rappresentanti l'esistenza di una condizione diffusa di assoggettamento e di omertà di imprenditori ed operai.
FO NA, in realtà, da un lato sfruttava l'esistente, ossia l'affermazione pubblica della capacità offensiva del clan FO (la fama dei FO), dovuta al suo radicamento nel territorio della Valle dell'Imo, e la diffusa convinzione della sua attuale esistenza, dall'altro lato alimentava la condizione di permanente timore con atti di chiara valenza camorristica. I giudici del merito richiamano, in proposito, gli argomenti usati da AN IO per convincere NA NI a cedere i lavori di movimento terra a FO NA ed i motivi che hanno costretto NA a piegarsi ai voleri del FO;
inoltre, la risposta data da FO NA alla richiesta di preventivo dei lavori avanzata dal geometra De Vivo Oscar (presente il GA). Con la scarcerazione di FO IO, nell'aprile del 1999, si aprì una nuova fase nella vita dell'associazione. Al di là dei momenti di crisi nei rapporti tra i fratelli FO, la ricomposizione degli equilibri al vertice e la ripresa del potere di comando da parte di FO IO diede l'avvio al potenziamento della struttura associativa, con la formazione di un gruppo militare di supporto alle attività economiche, e ad nuova strategia espansionistica. Venuti meno il sostegno logistico fornito dal clan NO e gli equilibri garantiti nel salernitano dallo stesso NO, FO IO avvertì l'esigenza di dotarsi di una struttura armata, sia perché l'organizzazione era rimasta priva di difese, sia per cogliere in posizione di forza le opportunità che si offrivano ed estendere le attività al di fuori del territorio di riferimento.
L'associazione fu dotata di armi, in parte acquistate (da PA GI ed RI ER) ed in parte fornite da esponenti del clan NO, custodite in un casolare dei fratelli D'Aponte ed a LE. Venne formato un nuovo gruppo, parallelo all'organismo economico e vicino alla persona di FO IO, con il compito di potenziare la capacità offensiva dell'associazione ed intervenire con azioni armate per rimuovere gli ostacoli allo sviluppo delle attività economiche. Questo gruppo militare venne formato mediante l'arruolamento di esponenti del clan NO di LE (OL ER, NE GI, EA LO) e di nuove leve, definite da FO IO gli "stracciafaccende" (AR IG, il figlio TE IO, il cugino TE UN, LU GI, LU DE, EN ZI); gruppo che secondo i giudici del merito nella realtà si è dimostrato particolarmente incisivo (come in occasione delle irruzioni armate nei cantieri di Palombo e IA da parte di AR IG e TE IO).
Nel contempo, nell'ottica della strategia espansionistica FO IO tentò di estendere le attività nel comune di Sarno, attraverso l'instaurazione di rapporti con TO IG e con l'imprenditore IO IO, collegato all'associazione camorristica di RI BB, che eseguiva lavori nel sarnese svolgendo anche la funzione di collettore delle tangenti versate dalle imprese ai clan SE e TO. Attraverso IO, il FO avrebbe dovuto acquisire in subappalto lavori relativi alla costruzione dell'ospedale di Sarno ed ebbe l'affidamento di lavori relativi alla costruzione di "vasche".
L'attivismo di FO IO si manifestò non solo sul piano organizzativo e relazionale, poiché oltre a migliorare l'efficienza dell'associazione ed a rinsaldare il legame associativo con l'ingresso di nuovi componenti diede subito un segnale all'esterno della propria forza prevaricatrice, ponendo in essere atti di violenza e minaccia allo scopo di rafforzare la capacità di intimidazione del sodalizio criminoso. Già nel mese successivo alla sua scarcerazione (il 13.7.1999), FO IO eseguì personalmente, con il cugino TE UN, un'irruzione armata nel cantiere di ZO NZ, che aveva rifiutato la richiesta di FO NA, avanzata tramite suo figlio, AN, D'RI e GI, di cedere tutti i lavori appaltati dall'T.A.C.P. a Mercato San Severino, Fisciano e Montoro Inferiore.
Nel gennaio del 2000 pose in essere, tramite AR IG e TE IO, un'analoga azione nei cantieri di LU LL e di IA Liberato, quest'ultimo per non aver voluto cedere alle pressanti richieste di cessione dei lavori in subappalto avanzate prima da D'RI GE e FO NA e poi da FO IO, tramite SI GI.
Nel mese successivo (il 28.2.2000) FO IO mandò TE IO e due uomini di TO IG sul cantiere di FI GI, che aveva rifiutato analoga richiesta di FO NA, per minacciare la sospensione dei lavori. Tutte queste iniziative avevano il chiaro obiettivo di riaffermare con azioni concrete il controllo del territorio rinsaldando lo stato di sottomissione degli imprenditori che vi operavano alla forza prevaricatrice dell'associazione camorristica, condizione indispensabile per il perseguimento dei fini.
In relazione ai singoli reati fine la Corte territoriale ha condiviso l'impostazione del Tribunale secondo cui andava riconosciuta la responsabilità sia di coloro i quali avevano avuto con gli imprenditori estorti contatti apparentemente improntati al fine di instaurare una trattativa con costoro per conseguire l'affidamento del subappalto, sia di coloro che, di fronte al rifiuto dell'imprenditore, erano passati alla vie di fatto. I primi - secondo il giudizio del tribunale condiviso dalla Corte di merito - avevano fornito un contributo necessario nella fase anteriore, sia morale (poiché senza la loro partecipazione alla programmazione delittuosa non si sarebbe determinato il proposito criminoso dell'esecutore materiale del reato) che materiale (per le insistenti richieste e i conseguenti incontri), determinando, attraverso il rifiuto delle parti lese, il presupposto indispensabile per l'esecuzione della condotta tipica. Da ciò la sussistenza anche dell'elemento soggettivo, ossia del dolo di concorso, che si configura sotto la forma del previo concerto.
2 - Osserva preliminarmente la Corte che, avendo i ricorrenti - ad eccezione del RA - formulato censure relative alla motivazione del provvedimento impugnato, occorre precisare, anche per il mutato quadro normativo, i limiti del sindacato della Cassazione in materia. Nella concreta fattispecie, invero, tutte le censure formulate dai ricorrenti (più avanti partitamente considerate) esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dal giudice del merito e nell'offerta di una diversa (e per i ricorrenti più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p., non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez.6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842;
Cass., sez. I, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori;
e l'art.606 c.p.p., lett. e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" (Sez. 6^, 15 marzo 2006, Casula;
Sez. 5^, 22 marzo 2006, Cugliari;
Sez. 5^, 12 aprile 2006 n. 16955, Pres. Lattanzi - est. Nappi;
Sez. 5^, Sentenza n. 19388 del 2006; Sez. 6^, Sentenza n. 27429 del 2006; Sez. 6^, Sentenza n. 22256 del 2006). Va ribadito, invero, che "la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, anche in base all'ordinamento processuale preesistente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un'avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), del codice di procedura vigente era attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova" (Sez. un., 23 novembre 1995, n. 2110, Pres. Vessia, Est. Marvulli). La peculiarità del giudizio di legittimità consiste proprio in ciò che oggetto di esso è una proposizione metalinguistica, ossia "il contrasto" tra una sentenza ed una disposizione di legge e, nel valutare il dedotto contrasto tra il provvedimento impugnato in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. e), la Cassazione deve solo verificare che la decisione del giudice del merito sia stata congruamente e logicamente giustificata sia nel sillogismo deduttivo che abbia condotto all'applicazione di una determinata norma ad un fatto accertato sia nelle argomentazioni sostanziali che sorreggono la ricostruzione del fatto medesimo.
p.2.1 - Ciò premesso, va rilevato che nessun vizio è riscontrabile nella parte della sentenza impugnata che è pervenuta all'accertamento degli elementi del reato in questione attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta indicazione del significato dimostrativo loro attribuito dal giudice, ricostruendo i singoli episodi con propri argomenti e specifiche ricostruzioni anche là dove, evocando il giudizio del primo giudice, ha fatto altrettanto proprie le conclusioni da questi raggiunti, in tal modo dimostrando di avere ritenuto rispondenti alle risultanze processuali, convincenti ed esatti gli argomenti giustificativi sviluppati nella prima sentenza, nonché di avere tenuto presenti le doglianze degli appellanti e di averle ritenute prive di fondamento. In particolare la Corte di merito ha condiviso la valutazione del primo giudice degli elementi probatori desumibili dalle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia, coimputati in questo processo (come FO IO) ed in procedimento connesso (come TE IO); dalle chiamate in reità di collaboratori di giustizia, imputati in questo processo (come SS NA IA); dalle dichiarazioni di coimputati, di natura non collaborativa (come FO NA, AN IO, LA TE AT e AR IG), talvolta eteroaccusatorie (come D'RI GE, GI GI e SI GI), dopo avere compiutamente esaminato e valutato la credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni individuando, per le dichiarazioni di contenuto (etero)accusatorio, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3 (richiamato dall'art 197 - bis c.p.p., comma 6) idonei elementi di "riscontro estrinseci". In particolare evidenziando la diversa valenza delle "chiamate in correità" (come quelle di FO IO e TE IO), con le quali i propalanti riferiscono vicende per le quali ammettono anche una loro partecipazione, in quanto confessione del fatto proprio e altrui, come tali necessitanti di una verifica meno rigorosa di quella indispensabile per controllare la "chiamata in reità" (come quelle di SS NA IA, D'RI GE, GI GI e SI GI), perché i dichiaranti da un lato accusano se stessi e, dall'altro, sono in grado di riferire vicende conosciute personalmente e in modo diretto, come tali sono particolarmente attendibili, quando dai riscontri sia possibile escludere l'intento calunnioso. Ciò conformemente ai principi enunciati da questa Corte (cfr. per tutte sez. 2^, sent. n. 26153 del 2003), alla luce dei quali non merita censura la valutazione operata dai giudici del merito in ordine alle dichiarazioni di FO IO, la centralità e la preminenza della cui figura nel contesto associativo di riferimento - secondo il Tribunale - ha consentito di ricavare "un patrimonio di conoscenza senza equivalenti, la dichiarata volontà di collaborare con la giustizia ed il contenuto rappresentativo delle varie deposizioni, in questo ed altri procedimenti penali, su fatti ai quali ha partecipato in prima persona pongono le sue dichiarazioni in una posizione centrale nel complesso del materiale acquisito".
Peraltro, correttamente è stata operata una valutazione frazionata delle dichiarazioni di FO IO, posto che i giudici del merito hanno evidenziato che la sua collaborazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità "è rimasta circoscritta ad elementi già acquisiti al processo ed è stata concepita in funzione puramente utilitaristica non solo per sè, allo scopo di trarre giovamento dai benefici della qualità di collaboratore di giustizia, ma anche per gli altri. Ed infatti, le sue dichiarazioni eteroaccusatorie da un lato non aggiungono altro a quanto già rappresentato da fonti maggiormente collaborative (come quelle di TE IO e di SS NA IA, che hanno fatto una scelta diversa di fronte all'autorità giudiziaria), non potendo negare fatti già acclarati, dall'altro lato sono state rese in modo da sminuire responsabilità altrui (come per AR IG). Per altro verso, le sue dichiarazioni di contenuto assolutorio disvelano il tentativo di coprire le responsabilità di alcuni coimputati, in contrasto con quanto emerso direttamente da altre fonti maggiormente attendibili (si pensi al tentativo di escludere la partecipazione di LA TE AT, direttamente chiamato in causa da TE IO e da SS NA IA, oltre che da fonti testimoniali) e dalla ricostruzione logica degli indizi acquisiti (come per FO NA, D'RI GE, GI GI e AN IO)". p.
3 - Esaminando in particolare i motivi di ricorso formulati da ciascun ricorrente, la Corte osserva: RA IG, con l'unico motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 47 c.p.p. per avere la Corte di merito prima disposto la sospensione del processo per effetto della presentazione della richiesta di rimessione e successivamente, il 24 gennaio 2006, revocato la sospensione stessa pronunciando la sentenza senza attendere la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza da parte della 7^ Sezione penale di questa Corte alla quale il ricorso era stato trasmesso. Ritiene il ricorrente che la mera notizia dell'assegnazione dell'istanza di rimessione alla 7^ Sezione penale non consenta la pronuncia della sentenza, la quale può essere emessa soltanto dopo la dichiarazione di inammissibilità posto che la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 47 c.p.p., comma 3, ha effetto fino al momento di tale pronuncia.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché con atto in data 13.9.2006 il RA ha formulato richiesta di passaggio in giudicato della sentenza unitamente alla rinuncia ai termini e in data 31.7.2006 e nuovamente il 11 aprile 2007 analoga rinuncia al ricorso è stata presentata dal difensore dell'imputato. p.
4 - TE NA con unico motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla mancata applicazione dell'art. 530 cpv. c.p.p.: deduce che, se fosse esatta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito (l'associazione già accertata con forza di giudicato nel 1992, con la detenzione dei fratelli TE, aveva assunto forme sotterranee e nel 1995 il ricorrente, scarcerato, aveva ripreso il lavoro di imprenditore con la Co.Ge. s.a.s., orientandosi verso gli appalti pubblici ottenuti per le sue capacità di infiltrazione nella P.A.) al momento della scarcerazione TE IO non avrebbe dovuto fare altro che riprendere la leaderschip del clan mentre la costituzione della s.r.l. Millennium evidenziava il contrasto tra i fratelli con il venir meno del vincolo associativo. Le dichiarazioni di RU NAmaria e di TE IO sono inattendibili. Il venir meno ovvero il dubbio sul vincolo associativo escluderebbe la sua responsabilità per i reati-fine e la sua condotta sarebbe inquadrabile nell'art. 640 cpv. c.p., n.
2. p.4.1 - Il motivo dissimula censure inammissibili nel senso chiarito sub 3 in tema di sindacato di legittimità sui vizi della motivazione proponendo una diversa lettura del materiale probatorio, compiutamente analizzato e vagliato dai giudici del merito, chiedendo, così, un sindacato non consentito al giudice di legittimità.
In realtà TE NA - come risulta dalla sentenza impugnata - era socio di TE IO, autodefinitosi "imprenditore camorrista" e risulta già condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. in relazione alla pregressa appartenenza alla Nuova Camorra Organizzata, prima, e alla Nuova Famiglia, poi.
Ciò costituisce la corretta premessa dalla quale muove la Corte territoriale per ricostruire l'attività dei fratelli TE nel periodo oggetto di contestazione (1997-2001) e sintetizzata nella parte narrativa (v. 1), pienamente condividendo l'analisi compiuta dal primo giudice. In proposito va ricordato - avendo il TE denunciato che la motivazione della sentenza impugnata è stata redatta per relationem a quella di primo grado - che allorquando "le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo" (Sez. 6^, sent. n. 8868 del 2000) e il giudice dell'appello non è tenuto ad una analitica motivazione della decisione quando questa sia di conferma di quella del primo giudice, essendo in proposito sufficiente che nel discorso motivazionale siano richiamati gli argomenti giustificativi della statuizione. La censura, comunque, appare manifestamente infondata sol che si consideri l'accertamento operato dalla Corte territoriale sulla circostanza per cui tra i fratelli TE si era verificato un contrasto per la leadership che, avendo per l'appunto ad oggetto solo la rappresentanza esterna del clan, dimostrava essa stessa l'esistenza della associazione, evocando uno scenario conosciuto, addirittura normale nelle organizzazioni camorristiche, nelle quali spesso intervengono apparenti e momentanee divaricazioni tra "quelli che stanno dentro" (talvolta sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.) e quelli che, in loro nome, operano all'esterno. Conflittualità cessata, verosimilmente, con il recupero da parte di TE IO del suo ruolo e con la saldatura tra la struttura imprenditoriale e quella militare.
Accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito oltre che sulla base di altri elementi probatori (tra cui le dichiarazioni della stessa moglie di TE IO) anche sul rilievo che persino nei periodi di crisi e nonostante i momenti di acceso contrasto, i rapporti tra i fratelli TE non erano mai cessati, come dimostrato dal tentativo di ottenere il pagamento del credito vantato dai fratelli TE nei confronti dell'imprenditore NA LL nel dicembre del 1999; dalla visita, il 10.11.1998, di TE NA al FR IO nel carcere di Ancona, ove è registrato un colloquio di due ore;
dall'irruzione armata eseguita personalmente da TE IO e TE UN il 13 luglio del 1999 nel cantiere di ZO NZ collegata al precedente tentativo di TE NA di acquisire il subappalto dei lavori;
dall'irruzione armata nel cantiere della società IA s.r.l. eseguita da RA IG e TE IO, su incarico di TE IO, anche qui in sequenza temporale con le richieste a IA Liberato, formulate da D'AU e TE NA, di cedere in subappalto l'intera opera o i lavori di carpenteria;
dall'estorsione a FI GI, posta in essere da TE IO e due uomini di TO IG su incarico di TE IO, seguita alla richiesta di TE NA di cessione dei lavori di carpenteria, rifiutata dal FI. Talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
p.
5 - Il difensore (avv. Sica) di RD GI e D'AU GE, con distinti ricorsi interamente sovrapponibili, denuncia:
5.1) con il primo motivo vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove perché i giudici del merito avrebbero utilizzato a carico degli imputati le dichiarazioni di TE IO di cui nel contempo avevano escluso la credibilità;
5.2) con il secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione perché la sentenza impugnata ammette lo stato di soggezione di RD e D'AU ma nel contempo ritiene provato il dolo specifico di adesione piena alle finalità dell'associazione;
Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.
Invero, i giudici del merito hanno correttamente applicato il principio per il quale "in materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è ragionevole considerare imprenditore colluso quello che è entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità;
mentre è ragionevole ritenere imprenditore vittima quello che soggiogato dall'intimidazione non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno. Ne consegue che il criterio distintivo tra le due figure è nel fatto che l'imprenditore colluso, a differenza di quello vittima, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso" (Sez. 1, Sentenza n. 46552 del 2005). Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha evidenziato che la tesi difensiva fondata su un preteso stato di soggezione dei ricorrenti nei confronti dei TE era da disattendere non solo alla luce delle dichiarazioni di TE IO, dalle contraddizioni tra il D'AU e il RD in ordine al momento in cui sarebbe avvenuta la pretesa "espropriazione" della loro quota societaria e della risalente collaborazione del RD con il TE sin dall'epoca della gestione della CO.GE.SA., ma anche dei seguenti altri elementi:
- la palese incongruenza tra l'asserita estraneità all'organismo societario ed il compimento di taluni atti negoziali, quali assunzione in proprio di obblighi (350 milioni di finanziamento ai soci) e prestazione di garanzie nell'interesse della società (ipoteca sulla casa di D'AU GE, avallo di cambiali da parte del RD) di rilevante entità, che per gli effetti pregiudizievoli che ne derivano presuppongono un loro coinvolgimento nella gestione delle attività economiche ed una cointeressenza agli utili ed alle perdite certamente non certo di dipendenti della società, retribuiti con uno stipendio di due milioni al mese. la presenza di TE NA sin dall'inizio su cantieri della società; l'esistenza di un debito di RD GI di circa 200 milioni verso la Costruzioni Generali s.a.s..
- le pressioni esercitate da TE NA per ottenerne il pagamento, al punto da costringerlo a vendere un appartamento di suo padre;
- la presenza di entrambi sui cantieri e le direttive impartite agli operai, constatate dalla polizia giudiziaria in varie occasioni;
- la presenza al di fuori dei cantieri, in altri momenti importanti per la vita dell'impresa relativi alla acquisizione di subappalti o alla creazione di una corsia preferenziale corruttiva con l'amministrazione comunale di Baronissi;
- la partecipazione all'incontro, insistentemente richiesto da GA IO all'imprenditore ZO NZ per indurlo a cedere i lavori di carpenteria relativi all'appalto di 58 alloggi I.A.C.P. a Mercato San Severino, Fisciano e Montoro Inferiore;
- la richiesta di D'AU GE a IA Liberato, per il quale eseguiva parte dei lavori di scavo, anche dell'affidamento dei lavori di carpenteria;
le numerose conversazioni intercettate, soprattutto di TE NA e D'AU GE, ma anche di RD nelle quali si parla dell'organizzazione dei fattori di produzione e di gestione dei lavori.
- le numerose telefonate tra TE GO, D'AU GE, TE NA e TE GI, intercettate nel giorno in cui furono eseguiti numerosi controlli sui cantieri (18.5.1999), dalle quali traspare la preoccupazione per le operazioni di polizia, per le informazioni che i militari stavano assumendo dagli operai trovati nei cantieri e per le dichiarazioni di alcuni operai;
- le deposizioni testimoniali dei dipendenti della D. & G. s.r.l., RT TO, CI DO e SS IO e della Co. Ge. s.a.s., SS Francesco, sulle disposizioni per i lavori impartite da TE NA, che lavorava all'escavatare, o da D'AU;
- la testimonianza di RD NI in relazione alla natura del rapporto di lavoro del FR GI e la deposizione di RU NA IA (che nell'interrogatorio della polizia giudiziaria del 3.11.2001, ha dichiarato che RD GI era il ragioniere della società e percepiva uno stipendio).
Talché correttamente i giudici del merito hanno concluso nel senso che la condotta tenuta da D'AU e RD non è stata affatto quella di due passive "teste di legno" che poi si disinteressano del tutto della attività a cui hanno prestato la loro copertura, limitandosi di conseguenza a ricoprire un ruolo puramente formale, ma di due persone che hanno assunto un ruolo attivo nella gestione della società, avendo interessi economici personali a che quest'ultima progredisse e, dunque, di fatto condividendone lo scopo, che era anche quello della associazione a delinquere di cui la società era lo strumento operativo.
Quanto affermato da D'AU NA in ordine alla cessione forzosa della sua quota era in contraddizione logica con l'assunto che anche il FR GE avrebbe subito lo stesso trattamento, dal momento che proprio lui era chiamato a succedergli su mandato del presunto estorsore TE NA.
Inoltre, se D'AU NA era uscito senza conseguenze dalla società (venendo sostituito dal FR) altrettanto avrebbero potuto fare RD e D'AU GE.
Da ultimo, stante la possibilità di valutazione "frazionata" delle dichiarazioni dei collaboratori, i giudici del merito non illogicamente hanno ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese da TE IO soltanto nelle parti in cui esse erano evidentemente dirette ad attenuare le proprie o altrui responsabilità. p.5.3) con il terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai reati-fine là dove si sostiene che la richiesta pacifica di affidamento di lavori fosse un passaggio necessario per realizzare l'estorsione. Manca il contributo causale alla realizzazione del reato. È stato violato l'art. 40 c.p.;
La censura è del tutto aspecifica - quindi inammissibile - rispetto all'adeguata e logica motivazione della sentenza impugnata con la quale la Corte territoriale ha evidenziato che TE NA o il FR IO non avevano bisogno che il GA, il D'AU o il RD usassero violenza o minaccia verso terzi (le irruzioni armate le hanno compiute lo stesso TE IO in prima persona o i suoi stracciafaccende).
Essi avevano invece bisogno di un approccio "morbido" verso gli altri imprenditori che poteva avvenire tramite il GA, il D'AU o il RD e nel quale bastavano pochi riferimenti alla serietà delle persone, alla garanzia che il nome TE significava, al sicuro evitare problemi di ogni tipo per far capire all'interlocutore con chi avesse realmente a che fare.
Dalle dichiarazioni di TE IO si evince che i TE tendevano ad operare non come camorristi sic et simpliciter, ossia come estorsori puri e semplici alla ricerca della rendita parassitaria in danno di chi svolgeva attività economiche sul "loro" territorio, ma come "imprenditori camorristi" che, attraverso il ricorso alla violenza ed alla minaccia, anche larvata, ottenevano il subappalto di lavori. Ciò comportava, peraltro, che, ove l'approccio "morbido" non avesse avuto buon fine, mediante la cessione del subappalto, è certo che era previsto il ricorso a mezzi più convincenti, rendendo così palese un dupliche schema di azione.
La sola evocazione, diretta o indiretta, del nome dei TE, in quel contesto locale e commerciale, era elemento più che sufficiente a far comprendere all'interlocutore rispetto a quale tipo di alternativa si trovava di fronte.
Inoltre, anche in casi di approccio "normale", la consapevolezza del successivo epilogo violento si poteva dedurre dalla osservazione che vi sono stati casi (come nelle estorsioni in danno di ZO e NA) in cui GA, D'AU e RD hanno esplicitamente fatto riferimento alla serietà delle persone, alla garanzia che il nome TE significava, al sicuro evitare problemi di ogni tipo, per cui anche nei casi in cui non vi era prova di questo tipo di approccio (es. estorsioni De AR e IA) era possibile affermare che vi fosse la consapevolezza del futuro epilogo violento della vicenda, se l'imprenditore non avesse capitolato, perché tale era, per la pluralità di motivi fin qui esposti,il programma della associazione di cui i predetti facevano parte e della cui conoscenza e condivisione vi è piena prova per effetto delle condotte tenute nelle occasioni in cui vi sono stati espressi riferimenti alla particolare "affidabilità" dell'impresa che essi rappresentavano. In tale contesto, la richiesta di affidamento dei lavori avanzata dai ricorrenti non può essere definita come condotta irrilevante ai fini della commissione del reato. Nè, d'altra parte, è pertinente il richiamo all'art. 40 c.p., posto che "ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti" (Sez. 5^, Sentenza n. 21082 del 2004). p.5.4) con il quarto motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. in relazione ai reati di estorsione;
La censura è del tutto generica e disarticolata - come tale inammissibile - rispetto all'adeguata motivazione offerta dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato:
il ruolo di fatto ricoperto dai ricorrenti, che era essenziale sia nella copertura dei veri titolari delle imprese, sia nel primo contatto con gli imprenditori oggetto di estorsione, sia, infine, in generale, nella gestione dei rapporti conseguenti alle estorsioni ed ai subappalti ottenuti dalle due società attraverso le quali operava l'organizzazione;
la circostanza che in talune delle ipotesi per cui è intervenuta condanna il numero dei partecipi era pari a cinque (capo 2, tentata estorsione ZO, capo 8 estorsione IA, per la quale ha riportato condanna anche il Risi;
capo 10, art. 513 bis c.p.), per cui sussiste una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 112 c.p. alle quali l'art. 114 c.p. ricollega la impossibilità di applicazione della attenuante, così facendo corretta applicazione del principio per il quale "la disposizione dell'art. 114 cod. pen., comma 2, secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 c.p., e dunque quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso" (Sez. 6^, Sentenza n. 6250 del 2003), come nell'ipotesi di cui all'art. 629 cpv., c.p. che richiama la previsione di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n.
1. p.5.5) con il quinto motivo vizio di motivazione in relazione al rigetto delle richieste ex art. 599 c.p.p., comma 4, avanzate dalla difesa.
Anche tale motivo è manifestamente infondato perché "qualora il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non è necessaria l'adozione di un provvedimento decisorio del collegio di esplicitazione della reiezione della richiesta, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento per portare a conoscenza delle parti che la rinunzia agli altri motivi deve intendersi caducata" (Sez. 5^, Sentenza n. 29896 del 2002; Sez. 5^, Sentenza n. 14305 del 2002;
sent. n. 2431 del 1991 Rv. 186543; sent. 2023 del 1998 Rv. 212229). p.
6 - RD GI, con distinto ricorso, denuncia:
6.1) vizio di motivazione in relazione al rigetto delle richieste ex art. 599 c.p.p., comma 4, avanzate dalla difesa. Nella sentenza è riprodotta la motivazione - meramente apparente - dell'ordinanza di rigetto della richiesta. È illegittimo l'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice di appello che abbia rigettato la richiesta di applicazione pena ex art. 599 c.p.p.. 6.1.1 - Il motivo è manifestamente infondato alla luce di quanto evidenziato sub 5.5. Va inoltre evidenziato che "non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena patteggiata ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, formulata congiuntamente dall'imputato e dal p.m. e questa Corte ha già ritenuto, altresì, manifestamente infondata la q.l.c. degli art. 34 e 36 c.p.p., nella parte in cui non prevedono una causa di incompatibilità del giudice che abbia comunque espresso una valutazione discrezionale nell'ambito di uno stesso procedimento, operante a prescindere da iniziative di parte (sez. 1^, 10 ottobre 2003, n. 40320, RV 225992, e in Cass. pen. 2004, 3292).
6.2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del coimputato TE IO e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni di D'AU NA e GE e del ricorrente.
6.3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta compatibilità dello stato di soggezione del ricorrente con la partecipazione all'associazione;
6.2.1 - 6.2.2 - I predetti motivi sono inammissibili perché ripropongono censure già disattese dalla Corte di merito con congrua e logica motivazione, come evidenziato innanzi in relazione ai motivi sub 51. e 5.2, mentre le censure di cui al quarto e al quinto motivo sono le stesse già esaminate sub 5.3 e 5.4.
p.
7 - GA IO denuncia:
7.1) vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, erroneamente indicata a pag. 3 della sentenza impugnata in anni quattro e mesi otto di reclusione mentre è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione, così come si legge a pag. 322 della sentenza di primo grado, non proporzionata a quella inflitta a coimputati con imputazioni più gravi;
Osserva la Corte che effettivamente il GA è stato condannato in primo grado alla pena di complessiva di anni 7 di reclusione ed Euro 900,00 di multa ed il dispositivo di conferma della sentenza impugnata ha effetto proprio su tale pena e non su quella diversa riportata nell'epigrafe della stessa sentenza per evidente mero errore materiale.
Si tratta, invero, di mero errore materiale perché la Corte territoriale, nel rigettare il motivo di appello relativo all'entità della pena, ha ben esplicitato il giudizio di conferma della decisione del primo giudice evidenziando che la pena non poteva essere diminuita per il GA perché allo stesso "sono state già concesse le attenuanti generiche ed il giudizio di equivalenza non può essere mutato in quello di prevalenza: le antiche frequentazioni di ambienti di camorra, i rapporti fiduciari con imprenditori camorristi (TE, Citarella), il ruolo di procacciatore di "affari", ossia di estorsioni, per l'organizzazione dei fratelli TE, al quale il predetto non ha mai rinunciato, ad onta della sbandierata indipendenza economica, non possono ritenersi neutralizzati solo dalla sua avanzata età, come richiesto dalla difesa". Aveva, dunque, ben presente, la Corte di merito, l'operata valutazione di "equivalenza" delle attenuanti generiche, talché la pena inflitta non poteva essere quella erroneamente riportata nell'epigrafe se il Tribunale (sent. 1 pag. 317) aveva così operato il calcolo per i reati di cui ai capi 1), 2), 4) e 10): "ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati e concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alle aggravanti, si ritiene di determinare la pena per la violazione più grave (capo 4) in anni 5 di reclusione ed Euro 600,00 di multa (pena detentiva pari al minimo edittale previsto dall'art. 629 c.p., comma 1 e pecuniaria di poco superiore); la pena va aumentata (nella misura minima di un terzo) per l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 800,00 di multa;
infine, la pena deve essere aumentata per la continuazione con gli altri reati e definitivamente determinata in anni 7 di reclusione ed Euro 900,00 di multa".
La pena erroneamente indicata nell'epigrafe della sentenza, dunque, è inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 629 c.p., ritenuto reato più grave. Talché la censura è manifestamente infondata (oltre che inammissibile: cfr. Sez. 6^, sent. n. 12597 del 2004). 7.2) nullità dell'ordinanza del 17.2.2004 con la quale il Tribunale ha disposto il suo accompagnamento coattivo in violazione dell'art.490 c.p.p. che prevede l'esercizio di tale potere per adempimenti diversi dall'esame dell'imputato;
7.2.1 - Il motivo è manifestamente infondato.
Infatti, la Corte cost., con ord. n. 97 del 1999 ha puntualizzato che, per effetto della pronuncia della stessa Corte n. 361 del 1998, all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto di precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, si applica la disciplina prevista per l'esame dell'imputato in procedimento connesso dall'art. 210 cod. proc. pen.. Di conseguenza, al coimputato, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri e che in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere in relazione a tali fatti, sono estesi l'obbligo di presentarsi al giudice e l'eventuale accompagnamento coattivo e, in relazione al regime delle letture, la disciplina dell'art. 513 c.p.p., comma 2;
Talché correttamente la Corte di merito ha respinto l'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente evidenziando che il suo accompagnamento era stato disposto in quanto dichiarante - nelle indagini preliminari - contra alios.
7.3) omessa pronuncia sulla richiesta di pena concordata;
Risulta ancora pendente la sua richiesta sulla quale non vi è stato alcun provvedimento.
7.3.1 - Il motivo è manifestamente infondato. Invero, "qualora il giudice dell'appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata tra difesa e pubblico ministero in punto di pena con rinunzia agli altri motivi, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, e art. 602 c.p.p., comma 2, non è necessaria l'adozione di un provvedimento decisorio del collegio di esplicitazione della reiezione della richiesta, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento per portare a conoscenza delle parti che la rinunzia agli altri motivi deve intendersi caducata, onde ben possono sostenerli in prosieguo e nella discussione" (Sez. 6^, Ordinanza n. 2023 del 1998). Inoltre, questa Corte ha già avuto modo di precisare che "il giudice d'appello che, intervenuto il "patteggiamento" tra le parti sulla misura della pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, riservi la relativa pronuncia all'esito del giudizio, senza decidere immediatamente se accogliere o meno l'accordo, da luogo ad una mera irregolarità nella procedura, che non determina alcuna invalidità in mancanza di una specifica disposizione, stante il principio di tassatività delle nullità, così come deve escludersi che possa dar luogo ad una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), dal momento che l'irregolarità delle forme processuali adottate non impedisce all'imputato il pieno esercizio del diritto di difesa" (Sez. 1^, Sentenza n. 25782 del 2003). Nella concreta fattispecie il ricorrente lamenta la mancata pronuncia di provvedimento reiettivo che in realtà era implicitamente contenuto in quelli ordinatori che hanno disposto il rinvio alle udienze successive.
7.4) nullità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per mancanza di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva in relazione all'escussione di Andria RI.
7.4.1 - Il motivo è del tutto aspecifico rispetto alla congrua giustificazione fornita dalla Corte di merito - anche mediante rinvio alla motivazione dell'omologo provvedimento del tribunale - in ordine alla superfluità della chiesta rinnovazione. Peraltro, in ordine al teste Andria manca qualsiasi indicazione specifica in ordine alla decisività della prova. Talché il motivo è inammissibile. 7.5) nullità della sentenza per mancata conclusione della istruttoria dibattimentale e pronuncia della stessa allorquando era ancora pendente in Cassazione la richiesta di rimessione presentata dal RA.
Il motivo è manifestamente infondato.
Infatti, la Corte costituzionale, con sentenza del 23 luglio 2004, n. 268, nell'esaminare la questione di l.c.. dell'art. 47 c.p.p., comma 2, nella parte in cui prevede la sospensione obbligatoria del processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e comunque prima della pronuncia della sentenza, così consentendo, mediante la reiterata riproposizione di richieste di rimessione, di paralizzare sistematicamente l'attività processuale, in violazione dei principi di ragionevolezza, della ragionevole durata e dell'efficienza del processo, ha precisato che "l'art. 47 c.p.p., comma 2, stabilisce che il giudice deve 'comunque' sospendere il processo, prima dello svolgimento della discussione o prima della pronuncia della sentenza, dopo che ha avuto notizia dalla Corte di cassazione, ex art. 48 c.p.p., comma 3, che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione alla quale, a norma dell'art. 610 c.p.p., comma 1, sono assegnati i ricorsi quando il Presidente della Corte rileva una causa di inammissibilità". Pertanto dalla formulazione dell'art.47 c.p.p., comma 2 emerge "che il giudice deve disporre la sospensione del processo solo in presenza della duplice condizione che il processo stia per entrare in una fase processuale particolarmente qualificata (prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione, prima della pronuncia del decreto che dispone il giudizio o della sentenza) e che al giudice stesso sia pervenuta la notizia che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite o, comunque, ad una sezione competente a decidere nel merito, fermo restando che il giudice non deve disporre la sospensione se ritiene che la richiesta non sia fondata su elementi nuovi rispetto ad altra richiesta già rigettata o dichiarata inammissibile". Talché la Corte territoriale ha correttamente applicato la norma in questione, come interpretata anche dalla Corte costituzionale, revocando la disposta sospensione dopo avere constatato la mancanza della duplice condizione innanzi evidenziata, posto che era stata comunicata l'assegnazione del ricorso alla settima sezione penale di questa Corte. D'altronde, la censura è inammissibile anche per carenza di interesse dal momento che non è neppure dedotto che questa Corte abbia accolto la richiesta di rimessione.
7.6) vizio di motivazione perché i giudici del merito hanno desunto la sua appartenenza alla camorra da una sentenza di assoluzione da tale reato.
7.6.1 - Il motivo è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato che la pronuncia assolutoria dell'imputato nel precedente processo per associazione camorristica non aveva escluso i rapporti dello stesso GA con personaggi della camorra e solo in tali limiti è stata utilizzata la precedente sentenza.
Analogamente a quanto ritenuto da questa Corte in altra occasione (Sez. 5^, Sentenza n. 24711 del 2002) va ribadito che la preclusione del giudicato formatosi nei confronti del GA non impediva di prendere in considerazione il fatto storico che ne ha costituito l'oggetto per valutarlo liberamente ai fini della prova concernente il delitto ascrittogli nel presente procedimento posto che, la res iudicanda in contestazione è certamente diversa da quella giudicata e, pertanto, è possibile operare una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel processo ormai conclusosi. Inoltre, poiché il giudicato non si forma sugli elementi logico- argomentativi riferiti a circostanze di fatto utilizzati ai fini della motivazione della decisione, deve escludersi, anche, che le opinioni e le considerazioni espresse nella suindicata sentenza irrevocabile possano in alcun modo condizionare i giudici, chiamati a pronunciarsi su un reato diverso da quello giudicato, in quanto ciò che è divenuto irretrattabile è la verità legale del fatto-reato ascritto all'imputato e non quella reale del fatto storico. Deve considerarsi quindi che il solo elemento indiscutibile perché definitivamente deciso con sentenza passata in giudicato sia costituito dalla esclusione della responsabilità del GA nella consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. all'epoca contestato ai TE (in federazione con la N.C.O.), essendo possibile attraverso nuovi elementi di prova, pervenire all'affermazione di responsabilità in ordine alla partecipazione nella diversa struttura associativa promossa dai predetti fratelli TE in epoca successiva a quella coperta da giudicato. Si che il giudice del merito può, avvalendosi di un nuovo e valido impianto probatorio, riesaminare le risultanze del processo definito, pervenendo in fatto ad una diversa ricostruzione, purché rispettosa della responsabilità del soggetto per il quale è stata pronunciata sentenza definitiva in relazione a diverso reato rispetto a quello oggetto della res iudicanda. Alla luce di tali principi, dunque, non è censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui ha utilizzato i fatti storici accertati nella precedente sentenza di condanna - poi riformata con l'assoluzione del GA pur senza esclusione dei fatti materiali stessi - per evidenziare che fu proprio il ricorrente ad introdurre TE IO negli ambienti della camorra sino a determinarne il contatto con ET TU dopo la presentazione al AL (circostanza confermata nel presente processo proprio da TE IO).
7.7) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità perché malgrado le accuse dirette di TE IO e della di lui consorte RU NAmaria, gli altri dichiaranti e coimputati hanno escluso la sua responsabilità, essendo stato definito come un fornitore che secondo la normale prassi commerciale chiede ed è richiesto di informazioni dai colleghi operanti nel settore;
7.8) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 4) nonostante le dichiarazioni contraddittorie o favorevoli al ricorrente delle persone offese;
7.7.1 - 7.8.1. - Entrambi i motivi (7.7 e 7.8) sono inammissibili nella parte in cui veicolano censure in fatto e, inoltre, sono manifestamente infondati alla luce della congrua e logica motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta responsabilità a titolo di concorso nei reati di estorsione anche di coloro che avevano formulato la richiesta iniziale di affidamento dei lavori con approccio "morbido" (v. quanto esposto a proposito di analogo motivo formulato da D'AU e RD sub 5.3).
Peraltro, in relazione all'estorsione di cui al capo 4) la Corte di merito ha evidenziato che l'interessamento del GA per questo subappalto è provato oltre che per le dichiarazioni della persona offesa, NA, anche per effetto delle intercettazioni telefoniche e dei controlli eseguiti dai carabinieri che lo intercettarono, insieme a TE GI, dopo che costoro, con GA che faceva da autista al TE, erano andati a farsi pagare una fattura dallo NA (il GA provvide anche a quietanzare un fattura per conto della Costruzioni Generali s.a.s.). Egli ha dunque prestato la sua opera anche nel conseguimento dell'ingiusto profitto. Quanto al reato di cui al capo 2) la Corte territoriale ha accertato che la ragione dell'irruzione armata nel cantiere andava individuata nel tentativo posto in essere da TE NA alla fine del mese di maggio, prima tramite GA IO e poi con un incontro tra il ZO ed i rappresentanti della D.& G. s.r.l. (D'AU, RD, TE GI e lo stesso GA), di convincere l'appaltatore ad affidargli tutti lavori in subappalto, così come era desumibile, tra l'altro, dalle frasi pronunciate dal TE ("prima di venire a lavorare in questa zona vi dovete informare;
questo lavoro lo dovete lasciare") che manifestavano ancora una volta all'appaltatore ZO lo "sbaglio" da lui commesso nel non aver voluto cedere i lavori, pure richiestigli e con la previsione di un residuo, anche se minimo guadagno per lui, con l'intento, quindi, non di ottenere il pagamento di una somma una tantum ma di ottenere, con l'esplicito ricorso alla minaccia ed alla violenza, ciò che le minacce velate degli iniziali proponenti (tra cui GA) non avevano fatto ottenere. Correttamente è stata ritenuta la responsabilità del GA per questo delitto in cui l'intervento armato ed il ricorso alla violenza ed alla minaccia per ottenere la cessione coattiva dei lavori costituivano la fase finale di una programmazione delittuosa, che prevedeva quel tipo di intervento solo in caso di rifiuto dell'appaltatore alla richiesta, velatamente minacciosa, avanzata dai rappresentanti della società.
7.9) vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta e alla non ritenuta applicabilità del solo art. 513 bis c.p., come richiesto anche dal P.G..
7.9.1 - Il motivo è manifestamente infondato posto che la Corte territoriale ha correttamente applicato l'insegnamento di questa Corte secondo il quale "se la natura di reato complesso della fattispecie di cui all'art. 513 - bis c.p. consente l'assorbimento in essa di altri reati concorrenti come la violenza o la minaccia, non è invece ammissibile l'assorbimento di detto reato in quello di tentata estorsione in base al criterio di specialità previsto dall'art. 15 c.p.. Le due norme infatti, oltre ad avere una collocazione sistematica diversa, sono dirette alla tutela di beni giuridici diversi in quanto la disposizione di cui all'art. 513 - bis c.p., collocata tra i reati contro l'industria e il commercio,
presupponendo una condotta dell'agente tesa a scoraggiare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza, ha come scopo la tutela dell'ordine economico, e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti, mentre la norma di cui all'art. 629 c.p. tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli, trattandosi di reato contro il patrimonio. Ne consegue che, quando si realizzano contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati, è pienamente configurabile il concorso formale degli stessi, non ricorrendo il concorso apparente di norme previsto dall'art. 15 c.p. (Sez. 1^,1 febbraio 1996, n. 2224).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende;
condanna, altresì, i ricorrenti in solido alle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00 ivi compresi gli onorari difensivi oltre I.V.A. CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007