Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2007, n. 27335
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Sentenza 13 giugno 2007

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Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513 bis cod.pen. e avente natura di reato complesso, non può essere assorbito nel reato di estorsione (art. 629 cod.pen.), in base al criterio di specialità di cui all'art. 15 cod.pen., trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi: la disposizione di cui all'art. 513 bis cod.pen., collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, richiede una condotta tesa a scoraggiare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza e ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti, mentre la norma di cui all'art. 629 cod.pen., collocata tra i reati contro il patrimonio, tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli. Ne deriva che qualora si realizzino contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati è configurabile il concorso formale degli stessi, non ricorrendo l'ipotesi del concorso apparente di norme.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2007, n. 27335
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27335
    Data del deposito : 13 giugno 2007

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