Sentenza 4 luglio 2012
Massime • 1
L'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2012, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 04/07/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1935
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 46747/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO RI N. IL 13/09/1968;
avverso la sentenza n. 10181/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 09/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 9 maggio 2011, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di quella città del 13 maggio 2008 con la quale IO BR, imputato del reato di violazione dei sigilli (art. 349 cpv. c.p.) "perché, anche in qualità di custode giudiziario, utilizzando quale deposito il capannone abusivo sequestrato dalla Polizia Municipale di Napoli in data 26.3.2003 nell'ambito del proc. pen. 14872/03, violava i sigilli apposti" (reato accertato il 29 novembre 2004), era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia.
1.2 Osservava la Corte di Appello che la violazione dei sigilli - della quale l'imputato lamentava l'insussistenza sotto il profilo oggettivo - andava configurata in quanto la condotta posta in essere dal IO si era concretizzata nell'uso della cosa, nonostante posta sotto sequestro con apposizione dei sigilli ed affidata alla custodia dell'imputato. Il giudice territoriale disattendeva anche la tesi della intervenuta estinzione del reato per prescrizione, in relazione alle modalità della condotta caratterizzata da continuità, ulteriormente rilevando che non era stato tenuto conto di un periodo di sospensione del corso della prescrizione compreso tra il 17 gennaio e il 10 ottobre 2006.
1.3 Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo, con un primo motivo, l'intervenuta prescrizione del reato già prima della sentenza di appello, in quanto la commissione del reato, seppur compresa - secondo l'impostazione accusatoria - tra la data di apposizione dei sigilli (26 marzo 2003) e la data di accertamento del reato (29 novembre 2004), andava in realtà collocata a ridosso della data in cui il capannone era stato sottoposto a sequestro, in quanto abusivamente realizzato: il ricorrente ricorda - a tale proposito - che già alla data del sequestro, il manufatto era dotato di tutte le scaffalature occupate dalla merce in vendita, con la conseguenza che l'uso del locale era avvenuto pochissimo tempo dopo il sequestro. In ogni caso, quanto al periodo di sospensione, il ricorrente rileva che - a tutto voler concedere - questo andava circoscritto a sessanta giorni in relazione alle ragioni del rinvio dell'udienza del 17 gennaio 2006. Con un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione per avere la Corte omesso di pronunciarsi sulla richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato, pertanto, inammissibile. Con il primo motivo il ricorrente (che in grado di appello aveva sostenuto la tesi - respinta dalla Corte territoriale - della inconfigurabilità del reato di cui all'art. 349 c.p. laddove circoscritta al mero uso della cosa, tesi non più perseguita con il ricorso) sostanzialmente invoca oggi l'intervenuto maturarsi del termine prescrizionale (pari ad anni sette e mesi sei). Ad avviso del ricorrente detto termine decorrerebbe non già dalla data di accertamento del reato, ma dalla data, pressoché coeva, di sequestro del manufatto: premesso in punto di fatto - ed al solo fine di meglio comprendere i termini della questione proposta - che si trattava di un capannone adibito a scopi commerciali, abusivamente realizzato ed assoggettato, per ciò, a sequestro con apposizione dei sigilli e nomina del custode nella persona dell'odierno ricorrente, questi sostiene che, essendo già all'epoca del sequestro, esistenti in loco (tutte) le scaffalature a corredo del manufatto e la merce già quasi totalmente posizionata negli scaffali, l'uso concretizzante la violazione dei sigilli non poteva di certo ritenersi commesso il giorno dell'accertamento (e nemmeno qualche giorno prima) bensì in un'epoca strettamente a ridosso della data di apposizione dei sigilli.
2. Tale tesi è palesemente infondata anzitutto perché, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, al momento del sequestro non tutte le scaffalature erano collocate e men che mai tutta la merce: tanto è dato leggere dal testo della sentenza di primo grado cui quella di appello fa integrale richiamo, di guisa che è certo che il posizionamento delle scaffalature mancanti e della merce da posizionarvi non poteva di certo avvenire in un giorno. Ma la tesi è ugualmente, ed altrettanto manifestamente, insostenibile in quanto la violazione dei sigilli non può dirsi essere avvenuta in unica soluzione, vale a dire, al momento del riempimento delle scaffalature con la merce (evento presumibilmente verificatosi poco tempo dopo l'apposizione dei sigilli) ma continuativamente nel tempo e - in mancanza di elementi fattuali contrari - fino alla data dell'accertamento.
3. Peraltro con riferimento al decorso della prescrizione, anche a voler tenere conto di una data diversa come sostenuto dalla difesa, incombeva al ricorrente offrire la prova di una diversa data di consumazione del reato, in assenza della quale correttamente il giudice di merito ha individuato nella data di accertamento l'epoca di consumazione.
4. Seppure riferito alla materia dei reati edilizi, l'orientamento assunto da questa Corte in tema di decorrenza della data di prescrizione del reato e di spostamento di essa ad una data diversa, è assolutamente uniforme nell'affermare che, fermo restando l'onere incombente sull'accusa di fornire la prova dell'inizio della decorrenza del termine in parola, non è sufficiente la semplice e diversa affermazione da parte dell'imputato per ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione, o quanto meno per ritenere incerta la data con conseguente ricorso al principio "in dubio pro reo": invero, in base alla regula juris secondo la quale chiunque affermi una determinata circostanza (o fatto) è tenuto a dare prova di ciò, è (ed era) preciso onere dell'imputato che voglia avvalersi della invocata causa estintiva, in contrasto o in aggiunta rispetto a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, quello di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre onde determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione: in assenza di prova siffatta non può che valere la diversa data prospettata dall'accusa e coincidente con la data di accertamento della condotta illecita. (Cass. Sez. 3^ 17.4.2000 n. 10652, Fretto S., Rv. 217575; v. anche più di recente, Cass. Sez. 3^ 24.3.2009 n. 19082, Cusati, Rv. 243765).
5. Non solo il ricorrente non ha fornito prova di tale diversa data, ricavandosi, semmai, la prova logica di una data diversa e posteriore rispetto a quella indicata dalla difesa in relazione alle particolari modalità della condotta consistite nell'uso di continuo della cosa, ma non si è neanche tenuto conto di un altro dato incidente sulla data di maturazione della prescrizione, rappresentata - come ricordato dalla Corte territoriale - dal rinvio nel processo di primo grado dell'udienza del 17 gennaio 2006 fino al 10 ottobre dello stesso anno.
6. Anche di tale elemento - di certo non ignorato dalla difesa che comunque ha inteso limitare il periodo di sospensione a giorni sessanta in conformità a quanto disposto dall'art. 149 c.p. nella sua nuova formulazione post L. n. 251 del 2005 - si deve tenere conto come esattamente rilevato dal giudice di appello. E - anche a voler ritenere corretto il periodo di sospensione indicato nel ricorso (giorni sessanta) - alla data odierna, in considerazione della data di consumazione coincidente con la data di accertamento della violazione, il termine non è decorso, ne', a maggior ragione, lo era all'atto del giudizio di appello.
7. Quanto al secondo motivo (omessa motivazione in punto di concessione, o diniego, del beneficio della non menzione della condanna), anche questo è manifestamente infondato. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la concessione di tale beneficio - diverso da quello della sospensione condizionale della pena (peraltro concesso dal primo giudice) in quanto ancorato a parametri di valutazione differenti - è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di un giudizio di valore riferito a tutte le circostanze enunciate nell'art. 133 c.p. (tra le tante, Cass. Sez. 3A 17.11.2009 n. 77608, Ammendola ed altri, Rv. 246183; più recentemente Cass. Sez. 4A 14.7.2011, Allegra, Rv. 251509 con riferimento anche al dovere di motivazione in caso di mancata concessione).
8. Tuttavia, con specifico riguardo al dovere di motivazione da parte del giudice di merito la giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo costante che questo Collegio condivide, ha affermato che non ricorre l'obbligo di motivazione del beneficio suddetto laddove non concedibile per difetto dei presupposti di legge (Cass. Sez. 6A 21.4.2009 n. 20383, Bomboi, Rv. 243841). Nel caso in esame l'imputato risulta già censurato come ricordato dal Giudice di primo grado che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenendo non ostativo il precedente penale a carico del IO.
9. Ma, ancora più incisivamente, l'obbligo di motivazione si appalesa necessario solo laddove con i motivi di impugnazione siano state dedotte circostanze specifiche che in base all'art. 133 c.p. come richiamato dall'art. 175 c.p., legittimano la concessione del beneficio (Cass. Sez. 4A 29.9.1981 n. 10334, Rossi, Rv. 141000; Cass. Sez. 6A 22.10.1981 n. 1162, Visentin, Rv. 152040; nello stesso senso, v. anche Cass. Sez. 6A 6.3.1980 n. 8330, Giardini, Rv. 145782; Cass. Sez. 2A 11.10.1978 n. 488, Fuoco, Rv. 140860). 10. A tali principi non si è di certo attenuto il ricorrente, posto che nei motivi di appello compulsabili da questa Corte versandosi in tema di error in procedendo, è testualmente richiesto alla fine dell'atto "infine può essere concessa la non menzione" senza altre indicazioni o riferimenti di sorta.
11. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma - ritenuta congrua - di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013