Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2012, n. 3431
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Sentenza 4 luglio 2012

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L'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2012, n. 3431
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3431
    Data del deposito : 4 luglio 2012

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