Sentenza 15 giugno 2010
Massime • 2
È inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata alla Corte di Cassazione, in quanto la regola generale, secondo cui competente è l'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo, non trova applicazione nel caso in cui il processo si trovi nel grado di legittimità, spettando in tal caso la competenza all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
È prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante.
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Il pericolo da prevenire oggetto della posizione di garanzia del gestore delle piste, non è solo quello interno alla pista: ed invero l'obbligo di protezione che è proiezione della posizione di garanzia riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi, quindi, da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell'attività. Deve escludersi che un l'obbligo di protezione gravante sul gestore di una pista da sci si possa dilatare sino a comprendervi i c.d. pericoli esterni, ma, nondimeno, il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si può andare incontro in caso di uscita di pista, quando la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2010, n. 27581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27581 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/06/2010
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1166
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 00908/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Mo.Fr. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 15.06.2009 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione (che riduceva) infittagli nel giudizio di primo grado per il reato continuato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p.; art. 61 c.p., n. 5;
Visti gli atti, la sentenza denunciata, il ricorso e le memorie dell'imputato e della parte civile;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente avv. Tardino Vincenzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 15.06.2009 la Corte d'Appello di Palermo confermava la condanna alla pena della reclusione (che riduceva) infinta nel giudizio di primo grado a Mo.Fr. quale i colpevole del reato continuato cui all'art. 609 bis c.p., per avere, con violenza, (consistita nel A costringere la persona offesa, con la forza, a seguirlo in una zona buia e non frequentata, mentre erano in corso i festeggiamenti notturni del carnevale, e nel colpirla con schiaffi, calci e pugni procurandole lesioni, a seguito del rifiuto di avere un rapporto sessuale con lui) costretto Su.Fr. (nata l'(omesso) ), con cui, in passato, aveva intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale era nata una figlia, a subire un rapporto sessuale interrotto, per la sua strenua resistenza, prima dell'eiaculazione in vagina e per avere, subito dopo, costretto la ragazza, indotta con l'inganno a seguirlo a bordo di un motoveicolo in una zona buia e solitaria della spiaggia, a subire una penetrazione vaginale completa (in (omesso)
).
La Corte confermava l'affermazione di responsabilità alla stregua delle attendibili dichiarazioni della parte lesa sostenute da riscontri esterni.
La ragazza era stata costante nella narrazione dei fatti aderente ai riferimenti di luogo e di tempo riscontrati attraverso i testi di riferimento e concordante con l'acquisita documentazione medica (referto medico relativo alle lesioni individuate sul suo corpo:
soffusioni ematiche alle braccia, alla coscia e alla gamba sinistra, escoriazioni al collo e alla coscia sinistra) e con i tabulati telefonici in cui erano riportati molti messaggi e molte telefonate a lei fatte dall'imputato fino all'(omesso) (tabulati dei cellulari di entrambi e relazione di servizio del 13.02.2008 con la trascrizione dei messaggi ricevuti dalla Su. tra il (omesso) ) per "ricordarle" che essa si era impegnata a non rivelare quanto era accaduto la sera del (omesso) .
Essa, infatti, non aveva subito denunciato i fatti e solo il giorno dopo aveva mostrato alle amiche Ci. , S. e Ri. , che l'avevano notata profondamente prostrata, le ecchimosi sulle braccia alludendo all'accaduto.
In seguito a ciò, per le pressioni dei familiari preoccupati del suo evidente malessere e per i segni delle percosse, aveva esposto la vicenda ai CC cui si era rivolto il fratello M. che poi, su suggerimento del maresciallo S. , l'aveva condotta in ospedale.
Perciò venivano screditate le compiacenti testimonianze di segno contrario dirette ad avallare la tesi difensiva secondo cui, quella sera, i due ragazzi erano stati visti abbracciati e sereni. La fase iniziale della condotta prevaricatrice del Mo. era stata costatata dall'amica Ma..Ri. , che, notando l'atteggiamento aggressivo dell'imputato, aveva cercato di trattenerla per il braccio, ma era stata dallo stesso respinta, mostrando l'uomo di voler rimanere solo con la vittima.
Non era rivelatore di prestato consenso il fatto che la ragazza, dopo la prima violenta aggressione, avesse accettato di farsi accompagnare a casa dall'imputato a bordo del suo motorino essendo ciò dipeso dal "patto" intervenuto tra i due: Mo. , dopo la prima aggressione, si era impegnato di accompagnarla a casa dopo che Fr. aveva "giurato" che non l'avrebbe denunciato.
Nè era rilevante il ratto che l'imputato avesse sostenuto di aver mostrato all'assistente sociale An..Va. un messaggio sms in cui la ragazza magnificava un rapporto sessuale perché la Va. non l'aveva letto ne' aveva avuto modo di rendersi conto di alcuno degli elementi d'identificazione, sicché, anche se, in ipotesi, fosse stato effettivamente inviato, doveva riferirsi a un'occasione diversa da collegare a un rapporto consenziente tra due giovani amanti che avevano pure procreato una bambina.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla conferma dell'affermazione di responsabilità basata sulla ricostruzione della vicenda secondo il racconto della persona offesa e senza l'esame dei rilievi difensivi che smentivano l'accusa, quali la descrizione delle lesioni da parte del medico ginecologo del pronto soccorso Ba. e dell'altro ginecologo Li. secondo cui non c'erano lesioni alla vagina;
le dichiarazioni del teste della difesa Di. , che era stato ritenuto inattendibile, secondo cui era Fr. alla guida del motorino;
le dichiarazioni di alcune amiche della vittima che, quella sera, avevano visto i giovani abbracciati;
la telefonata fatta a Fr. dalla madre alle ore 3.27.05 del (omesso) senza che Fr. le chiedesse aiuto.
Censurava il predetto anche il diniego della chiesta parziale rinnovazione del dibattito per l'effettuazione di un confronto con la Su. ; per l'acquisizione delle riprese video effettuate la notte dei fatti dal servizio di sorveglianza del Tribunale di Sciacca;
"per depositare la relazione del 29 marzo 2008 a firma degli agenti della polizia di stato M. e Po. ".
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
L'imputato e la parte civile presentavano memorie.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Nel giudizio d'appello è stato ritenuto che gli elementi probatori acquisiti avessero spessore tale da giustificare la conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Sono state a tal fine richiamate le argomentazioni logiche dei giudici del primo giudizio, riferite alla globalità delle prove obiettive raccolte, non inficiate dalle generiche censure esposte nei motivi di gravame che sono articolate in fatto e distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che, invece, possiede un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.
Non è, quindi, ravvisabile l'asserita illogicità della motivazione che, per essere apprezzabile come vizio denunciatole, deve essere evidente, cioè di spessore tale da essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999,24.11.1999, Spina, RV. 214794). Il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano motivato utilizzando dichiarazioni testimoniali contraddittorie ed enfatizzando la portata delle lesioni riscontrate alla Su. , ma la censura (strumentalmente selettiva della globalità del compendio probatorio e priva di valide argomentazioni di supporto) si risolve in asserzioni totalmente avulse da quanto esposto con dovizia di approfondimenti dai giudici dell'appello che hanno vagliato le acquisizioni processuali e i rilievi dell'atto di gravame ritenendoli inidonei a sostenere un giudizio favorevole all'imputato, sussistendo a suo carico richiamati specifici e concreti elementi comprovanti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della ragazza. Sullo snodarsi della vicenda concorde è la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'agente ha posto in essere due distinti fatti criminosi avvinti dal vincolo della continuazione. Il primo, nel centro abitato di XXXXXXX e nella cornice della caotica e rumorosa festa notturna del carnevale, in cui il predetto aveva costretto la ragazza, senza destare eccessiva apprensione negli astanti al corrente della loro pregressa e travagliata relazione, ad appartarsi con lui e a subire, dopo brutali percosse, un congiungimento carnale.
La ragazza era riuscita a spingerlo prima che arrivasse all'orgasmo minacciando di denunciarlo ai CC e, a reato consumato, era intervenuto tra i due un accordo: Mo. le aveva promesso "di accompagnarla a casa purché Fr. gli giurasse) che quanto accaduto non ven(isse) rivelato a nessuno e Fr. , distrutta aveva accettato il patto... sicura che sarebbe stata riaccompagnata a casa".
Essa, quindi, aveva camminato con l'imputato sino a raggiungere il ciclomotore di quest'ultimo parcheggiato poco distante e, una volta avviata la corsa, si era accorta che il predetto, invece di portarla a casa, aveva svoltato verso la tonnara.
Nonostante le sue proteste, il ragazzo aveva proseguito dicendole che voleva possederla e si era fermato presso la spiaggia, in un luogo buio e solitario, dove la vittima, sfinita e consapevole di non potere essere aiutata da alcuno, aveva subito passivamente il rapporto sessuale.
Da ciò è conseguito, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva, l'incensurabile giudizio di sussistenza di una fattispecie criminosa autonoma e distinta da quella poco prima consumata dall'imputato essendo le due condotte delittuose avvinte dalla progettata esecuzione del medesimo disegno.
Muovendo da tali premesse, sono inconsistenti i rilievi difensivi trattati nella medesima memoria relativamente:
- al messaggio sms (non più esistente perché asseritamente cancellato per errare dalla madre dell'imputato) di esaltazione di un rapporto sessuale inviato dalla Su. , del quale è stata rilevata la mancanza di dati d'inquadramento temporale;
- alle certificazioni mediche che sarebbero state di lieve entità, minimizzando strumentalmente il riscontrato e complesso quadro clinico (soffusioni ematiche alle braccia, alla coscia e alla gamba sinistra, escoriazioni al collo e alla coscia sinistra) che - secondo la Corte territoriale - illustrava inequivocabilmente i segni della prima violenta aggressione, mentre la mancanza di escoriazioni in vagina era dipesa dall'atteggiamento remissivo assunto sulla spiaggia dalla debilitata vittima per evitare ben più gravi danni;
- alle "intercettazioni" (termine incongruamente riferito ai messaggi inviati post factum dall'imputato, anch'essi asseritamente cancellati per errore dalla madre dell'imputato) che potevano avere un significato diverso da quello ritenuto in sentenza potendo essere ricollegati al desiderio dell'imputato di celare l'incontro "considerando la grandissima tensione dei familiari di lei nei suoi confronti;
- alla non valutata intercettazione intervenuta tra la Su. e il suo nuovo ragazzo (nella quale costui la consigliava di non parlare dell'episodio della tonnara perché sarebbe stato per lei controproducente), intercettazione che, secondo la difesa del ricorrente, sarebbe inutilizzabile ex art. 271 c.p.p. perché illegittimamente disposta;
- alle dichiarazioni dei testi sugli atteggiamenti distesi e affettuosi dei protagonisti della vicenda che erano stati ritenuti inattendibili perché compiacenti, giudizio che era congruamente collegato a riferimenti di segno contrario avendo le amiche e la cugina costatato, il giorno successivo ai fatti, lo stato di sofferenza e di disperazione di Fr. che loro aveva mostrato gli ematomi alle braccia e al collo alludendo alla violenza di Fr. ;
- alla constatazione del Di. di aver visto la Su. guidare il motorino sul quale sedeva Mo. , asserzione ritenuta incompatibile con la ricostruzione dei fatti (cfr., pag. 22 della sentenza del Tribunale), donde la trasmissione al PM - ex art. 207 c.p.p. - del verbale dell'udienza del 10.07.2008;
- alla negazione della Su. di avere ricevuto la telefonata notturna della madre (confermata dalla relazione di servizio 29.03.2008 a firma degli agenti M. e Po. ) mentre era in balia del Mo. , che era spiegabile con l'intervenuto "patto" e col "sentimento di patera nei confronti dell'"ex fidanzato". Pertanto la decisione, contrariamente al dedotto, non si è sottratta all'obbligo di fornire un quadro giustificativo della ritenuta colpevolezza dell'imputato in termini che non possono certamente tacciarsi d'illogicità stante che il sofferto racconto accusatorio è risultato logico, dettagliato e non astioso.
Anche il motivo, vertente sull'omessa assunzione di prova decisiva, è infondato.
La motivazione della sentenza di merito deve trattare solo le prove controverse e decisive, sicché è decisiva la prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza perché ne intacca la sua struttura portante.
Pertanto, il riferimento a specifici atti del processo nel motivo di ricorso assume rilevanza solo se dimostri che il giudice abbia trascurato di esaminare fatti decisivi ai fini del giudizio, nel senso che se fossero stati convenientemente valutati avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata. Nel caso di specie, la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'effettuazione di un confronto tra Mo. e Su. ; per l'acquisizione delle riprese video effettuate nella notte dei fatti dal servizio di sorveglianza del Tribunale di Sciacca e "per depositare la relazione del 29 marzo 2008 a firma degli agenti della polizia di stato M. e Po. , ecc...n era priva di valido sostegno argomentativo e non decisiva sia perché le versioni dei fatti del Mo. e della Su. erano state acquisite in tempi prossimi all'accadimento dei fatti in contraddittorio tra le parti sia perché neppure era stata specificata l'incidenza nel processo delle riprese video sia per la mancanza di decisività del "deposito della relazione") stante che, pur non avendo i giudici di merito specificamente trattato della telefonata fatta la notte nel (omesso) dalla madre a Fr. che ha negato di averla ricevuta, la stessa è ininfluente ai fini della decisione per le ragioni dianzi esposte, sicché in nessun caso le prove richieste avrebbero potuto assumere rilevanza così pregnante da superare il quadro probatorio. Grava sul ricorrente l'onere delle spese del procedimento, ma può essere riconosciuta la rifusione di quelle richieste nel grado dalla parte civile la quale ha presentato istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che è inammissibile dovendo la stessa, procedendo la Corte di Cassazione, essere presentata all'ufficio del magistrato che aveva emesso il provvedimento impugnato ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 93, comma 1, sicché tali spese vanno dichiarate interamente compensate tra le parti".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Compensa tra le parti private le spese della parte civile di questo grado del giudizio.
Dichiara inammissibile l'istanza della parte civile per il patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 15 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010