Sentenza 28 aprile 2010
Massime • 1
La decisione conclusiva del procedimento di prevenzione patrimoniale, ex art. 2-ter L. n. 575 del 1965, ha effetto preclusivo su un eventuale procedimento avente ad oggetto gli stessi beni e in danno della stessa persona, per la confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, in mancanza di deduzione di fatti nuovi modificativi della situazione definita.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2010, n. 22626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22626 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 28/04/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 635
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 3495/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI SALERNO nei confronti di:
1) D.F.A. N. IL (OMISSIS) C/;
2) V.C. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 47/2009 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 24/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Udito il Procuratore Generale, Dott. IZZO Gioacchino, che conclude per il rigetto dei ricorsi;
Udito l'Avv. D'Ambrosio Francesco Saverio, che ha chiesto il rigetto del ricorso del PM e l'annullamento del provvedimento impugnato con o senza rinvio;
Udito l'Avv. Pansini Gustavo che deposita memoria ed insiste nell'accoglimento del proprio ricorso e chiede il rigetto di quello del PM.
FATTO E DIRITTO
1.- Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'opposizione proposta dal PM avverso il provvedimento del 31 gennaio 2007, dello stesso Tribunale, relativo alla richiesta di sequestro preventivo e confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies dei beni riconducibili a D.F.A., in quanto la più recente sentenza del 30 maggio 1996, di applicazione della pena concordata tra le parti non era rilevante ai fini del sequestro, essendo eccessivo il divario temporale tra l'ultima sentenza di condanna, emessa nel 1980, e gli acquisti operati dal D. F.A. e i suoi familiari.
2.- Proposto ricorso da parte del PM, la prima sezione di questa Corte annullava con rinvio il provvedimento impugnato, sul rilevo che l'art. 12 sexies, citato, introdotto dal D.L. n. 399 del 1994, art. 2 conv. in L. n. 501 del 1994, configura una speciale ipotesi di confisca come misura di sicurezza patrimoniale atipica e che, ai fini dell'applicazione della predetta disposizione, non poteva distinguersi tra sentenza di condanna e sentenza di applicazione della pena per i delitti in materia di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 295, comma 2.
3.- Il Tribunale di Salerno in sede di rinvio, in applicazione dei suddetti principi, ha, anzitutto, accertato che i beni di cui si chiedeva il sequestro risultavano acquistati in epoca prossima alla commissione dei delitti di cui alla sentenza di applicazione della pena, tuttavia disposto la confisca solo su alcuni beni. 4.- Propongono ricorso per cassazione: il Pubblico ministero, l'avv. Luigi Gargiulo quale difensore di D.F.A., in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore De.Fi. A. e l'avv. Francesco Severio D'Ambrosio difensore di fiducia di V.C. e D.F.A., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore De.Fi.An. nonché di De.Fi.An. per i seguenti motivi.
4.A- Il PM, deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto del sequestro preventivo e confisca dell'appartamento con garage sito in
(OMISSIS), ricondudbile al D.F.A..
4.B.- L'Avv. Gargiulo deduce:
a.- Inosservanza e erronea applicazione della legge penale, in relazione alla possibilità di applicare l'istituto della confisca con provvedimento successivo alla sentenza.
b.- Inesistenza e manifesta illogicità della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al giustificato possesso dei beni, in quanto l'immobile di via (OMISSIS) era stato acquistato legittimamente, con la sottoscrizione da parte di V.C., con un cospicuo regolamento cambiario mensile dal 30 gennaio 1991 al giugno 1992, oltre che con bonifici bancari. 4C- L'Avv. Dambrosio deduce:
a.- Inammissibilità della confisca, per essere già stata rigettata con pronuncia di altra sezione del Tribunale, ed esibita all'udienza del 31 gennaio 2007, senza che il Tribunale di Salerno si desse carico di argomentare sul punto.
b.- Travisamento della prova documentale offerta alla udienza prima citata, non essendo avvenuto il pagamento de prezzo dell'immobile di via (OMISSIS) in contanti, ma con cambiali e altri titoli di credito.
c.- Inosservanza e erronea applicazione della legge penale, in relazione alla possibilità di applicare l'istituto della confisca con provvedimento successivo alla sentenza.
d.- Violazione di legge, in quanto il PM aveva impugnato i provvedimenti di rigetto solo nei confronti del D.F.A.. 5.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La difesa aveva prodotto all'udienza del 31 gennaio 2007 il provvedimento del Tribunale di Salerno del 22 giugno 2006, con il quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di cui alla L. n. 575 del 1965, artt. 2 e 3 bis nonché della confisca dei beni oggetto del sequestro anticipato, avanzata dal PM presso la D.D.A., sul presupposto dell'assenza di collegamenti del D.F.A. con gruppi criminali di tipo mafioso, attestato dalla D.D.A. all'esito anche di ulteriori indagini.
Orbene, la decisione conclusiva del procedimento di prevenzione patrimoniale, L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter ha effetto preclusivo su un eventuale procedimento, avente ad oggetto gli stessi beni ed in danno della stessa persona, per la confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies conv. in L. n. 356 del 1992, in mancanza di deduzione di fatti nuovi modificativi della situazione definita (ad es. Cass., sez. 1^, 18 novembre 2008, n. 44332). Nella specie, il Tribunale non ha esplicitato alcuna argomentazione per escludere l'effetto preclusivo del precedente provvedimento. Tale omissione concreta la violazione di legge che concerne i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante (Cass., sez. un., 29 maggio 2008, n. 25932, Cass., sez. 3^, 4 marzo 2009, n. 20432). Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato. Gli altri ricorsi e gli altri motivi restano assorbiti da tale annullamento.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010