Sentenza 9 dicembre 2009
Massime • 1
Il termine di centottanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare per la proposizione della richiesta di giudizio immediato ha natura tassativa per quanto concerne il completamento delle indagini ma ordinatoria con riferimento all'instaurazione del rito.
Commentario • 1
- 1. Al vaglio delle Sezioni unite la natura dei termini per la richiestaAndrea Cabiale · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con un'ordinanza tutt'altro che scontata, la Cassazione ha fornito un'interpretazione innovativa dei presupposti temporali che regolano la richiesta di giudizio immediato. Nel caso di specie, il pubblico ministero aveva presentato istanza di accesso al rito speciale, abbondantemente oltre i termini previsti dal codice, basandola - fra l'altro - su atti investigativi (consulenze medico-legali e intercettazioni) depositati soltanto il giorno precedente. La difesa dell'imputato eccepiva l'illegittimità di siffatto modus agendi: secondo la giurisprudenza, infatti, i limiti temporali, fissati per la presentazione della richiesta di giudizio immediato, sarebbero perentori almeno in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2009, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/12/2009
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 3332
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 35492/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO NC n. il 14 novembre 1955;
avverso l'ordinanza 3 agosto 2009 - Tribunale di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. PUNTURIERI MARINO MAURIZIO, il quale, per LO NC ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 3 agosto 2009, depositata in cancelleria il 6 agosto 2009, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto nell'interesse di LO NC avverso l'ordinanza emessa dal Giudice della Udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria in data 26 giugno 2009 con cui è stata rigettata la richiesta avanzata dalla difesa di declaratoria di inefficacia della misura cautelare per decorso del termine di fase.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Marino Maurizio Punturieri, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione LO NC chiedendo l'annullamento per i seguenti profili:
a) per nullità e abnormità del decreto che dispone il giudizio immediato e per omessa, insufficiente e illogica motivazione;
veniva premesso infatti che lo LO era stato destinatario, unitamente ad altri 36 indagati, dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Successivamente veniva formulata richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare. Il GUP, dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del successivo decreto di fissazione dell'udienza preliminare per l'omessa notifica al difensore dello LO dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero il quale, anziché notificare nuovamente l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., pronunciava richiesta di giudizio immediato che veniva accolta dal GIP e notificata alle parti. Il decreto era stato emesso solo per evitare la scadenza dei termini di fase ex art. 303 c.p.p.. Dovendo essere rimosso l'atto per la sua abnormità, i termini massima di custodia cautelare sono decorsi;
b) violazione dell'art. 453 c.p.p., comma 1 bis;
erroneamente il giudice della cautela ha ritenuto il termine di cui alla norma richiamata non perentorio bensì ordinatorio con ciò privando di significato il sacrificio dell'omissione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., senza che fosse stato fissato un termine preclusivo che non fosse quello di fase;
c) violazione di legge con riferimento alla irretrattabilità dell'azione penale;
la scelta del Pubblico Ministero di non rinnovare l'avviso ex art. 415 bis c.p., e di richiedere il giudizio abbreviato non solo ha eluso l'ordine del GUP, ma ha anche impedito al ricorrente di difendersi adeguatamente creando una disparità di trattamento nei confronti degli altri coimputati.
d) violazione dell'art. 453 c.p.p., per mancato interrogatorio su tutti i fatti fondanti la colpevolezza. Tra le fonti di prova vi sono atti successivi alla emissione della misura precautelare (successivamente al luglio 2008), in ordine ai quali lo LO non è stato interrogato.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1. - In relazione al primo motivo di gravame deve rilevarsi che il decreto che dispone il giudizio immediato non è da considerarsi atto abnorme. Sul punto si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 26 marzo 2009, n. 25957, Toni) che ha individuato l'ipotesi di abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e quella di abnormità funzionale in quello di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, vale a dire nel caso in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nul-lo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. 3.1.1. - Nella fattispecie il Giudice della Udienza preliminare aveva rilevato una nullità (quella della mancata notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini, ex art. 415 bis c.p.p.) che poteva essere sanata, qualora il Pubblico Ministero avesse voluto persistere nella scelta di richiedere il rinvio a giudizio degli imputati, solo dall'organo della pubblica accusa, rimettendo a lui gli atti. E per fare questo, il Giudice della Udienza preliminare ha dovuto annullare tutti gli atti successivi all'omissione detta, ripristinando, in relazione alla posizione del ricorrente, lo status processuale iniziale. Che poi la richiesta di giudizio immediato sia stato emesso solo per evitare la scadenza dei termini di fase ex art.303 c.p.p., poco rileva nella fattispecie dal momento che il Pubblico
Ministero, appresso le nullità dichiarate dal GUP, è stato reintegrato nel suo potere di poter scegliere la strategia processuale più efficace per poter validamente sostenere l'accusa. 3.2. - Anche il secondo motivo di gravame (attinte al termine di cui all'art. 453 c.p.p., comma 1 bis) è privo di fondamento e va respinto. Deve per vero osservarsi che la Relazione al disegno di legge definisce "sollecitatorio" il termine di 180 giorni e non è dunque un termine perentorio al pari di quello di cui all'art. 454 c.p.p., comma 1. Da quanto desumibile dai Lavori preparatori deve ritenersi che l'intenzione del legislatore era di limitare il rischio di scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare assegnando al procedimento una propria speditezza in presenza di una misura custodiale, in modo da imporre, alla parte pubblica, di completare le indagini prima dell'emissione della misura custodiale stessa al fine di poter celermente esercitare l'azione penale scaricando sulla fase dibattimentale la problematica della gestione dei termini di fase di carcerazione. L'istituto si basa infatti sul fumus commissi delicti derivante vuoi dal vaglio della fondatezza della misura da parte del giudice del riesame ovvero dalla acquiescenza da parte dell'interessato che non ha impugnato l'ordinanza custodiale davanti al giudice del riesame, e dunque su di una conferma esplicita o implicita circa la tenuta dell'ipotesi accusatoria quale espressasi con la misura restrittiva rimasta in atto.
3.2.1. - Questa opinione ha trovato altresì conferma nella decisione di questa Corte (Cass., Sez. 6^, 20 ottobre 2009, n. 41038, Amato) che ha deciso "che anche per i termini stabiliti dall'art. 453 c.p.p. nuovo comma 1 bis, introdotto con la novella del D.L. n. 92 del 2008, art. 2, va fatta applicazione, per identità di ratio e di scopo, del principio di diritto già affermato da questa Corte, a proposito del termine di 90 giorni di cui all'art. 454 c.p.p. (Cass., 41579/2007, Cerami;
26305/2004, Dentici). Ne consegue che, in presenza delle condizioni e dei presupposti, previsti dall'art. 453 c.p.p., primi tre commi, il termine di 180 giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, ha natura tassativa per quanto riguarda il completamento delle indagini, ma ha natura ordinatoria, per quanto riguarda attiene alla presentazione della richiesta di giudizio immediato".
3.2.2. - Deve poi sottolinearsi che, nella sussistenza delle condizioni di legge (evidenza della prova, perdurante sussistenza della misura cautelare, confermata dal giudice del riesame ex art.309 c.p.p. ovvero non impugnata, avvenuto interrogatorio), la novella del 2008 ha reso obbligatorio il giudizio immediato, salvo che questo non pregiudichi gravemente le indagini.
3.3. - Da respingersi è altresì il terzo motivo di gravame (preclusione derivante dalla irretrattabilità dell'azione penale)- Non si è verificata per vero l'indicata irretrattabilità in quanto, come si è evidenziato, il GUP aveva annullato la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di citazione a giudizio, sicché il Pubblico Ministero, all'atto della sua scelta di richiedere il giudizio immediato, ancora si trovava nella fase delle indagini preliminari potendo accedere a tutte quelle richieste che la legge lo facoltizzava, in particolare quella di giudizio immediato che, sussistendone i presupposti, era anzi obbligato a richiedere secondo quando dianzi riportato.
3.4. - Da respingersi, infine, è il quarto motivo di gravame (mancato interrogatorio dell'indagato su fonti di prova che vertono su atti successivi alla emissione della misura precautelare). Deve per vero osservarsi che per richiedere il giudizio immediato è sufficiente che l'indagato sia stato interrogato sulle prove da cui emerga evidente la sua colpevolezza, così come risulta essere avvenuto, e non su tutte le altre comunque raccolte dal Pubblico Ministero e che saranno oltretutto sottoposte al vaglio dibattimentale e allo scrutinio del contradditorio. 3.5. - Peraltro è qui appena il caso di rilevare, in via incidentale, come sia costante l'indirizzo di questa Corte secondo cui l'ammissione del giudizio immediato è sempre insindacabile da parte del Giudice, essendo abnorme - in quanto determinante un'indebita regressione del procedimento - il provvedimento con il quale esso giudice, sul presupposto che il giudizio immediato sia stato disposto al di fuori della previsione normativa concernente l'evidenza della prova, rimetta gli atti al Pubblico Ministero per l'ordinario esercizio dell'azione penale (cfr. Cass., Sez. 3^, 15 novembre 2007, n. 179, Di Donato e altro, rv. 238603; Sez. 1^, 14 aprile 2004 n. 23927, Di Iorio;
Sez. 5^, 21 gennaio 1998 n. 1245, Cusani).
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento del direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2009. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010