Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2010, n. 28683
CASS
Sentenza 9 luglio 2010

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In tema di responsabilità da reato degli enti, la confisca per equivalente di beni corrispondenti al profitto del reato è obbligatoria, anche qualora il reato presupposto sia quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche suddivise in più rate somministrate in tempi diversi è reato a consumazione prolungata ed è pertanto configurabile la responsabilità dell'ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 qualora anche solo l'ultima erogazione sia stata percepita dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto.

Commentario1

  • 1Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) (SU, 20664/2017). Per oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, la differenza tra il reato di cui all'art. 640-bis e quello di cui all'art. 316-ter sta nella diversa attività cui è tenuto l'ente pubblico sostanzialmente ingannato dalla presentazione di falsa documentazione, nel senso che se l'attività è meramente ricognitiva e consiste nel fatto che l'ente erogatore si limita a prendere atto del contenuto della documentazione prodotta si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter mentre se è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2010, n. 28683
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28683
Data del deposito : 9 luglio 2010

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