Sentenza 19 maggio 2010
Massime • 1
La nomina di un terzo difensore di fiducia, che sia abilitato, a differenza degli altri due difensori già nominati e non revocati, all'esercizio dinnanzi alle giurisdizioni superiori, ha effetto soltanto per la fase di legittimità. (La Corte ha precisato che detta nomina non comporta la necessità di notificare all'avvocato nominato per ultimo l'avviso dell'udienza camerale davanti al tribunale del riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2010, n. 25196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25196 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/05/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 818
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 9585/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI ON LO N. 19/04/1961;
avverso l'ordinanza n. 2550/2009 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNAdell'8/01/2010;
sentita la relazione fatta in Camera di Consiglio dal Consigliere Dott. Piero SAVANI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Gioacchino IZZO che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore.
IN FATTO E DIRITTO
DI ON LO, detenuto per il delitto di cui all'art. 319 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, in virtù di provvedimento di fermo eseguito il 9 marzo 2009 e successiva ordinanza di custodia cautelare in carcere, sottoposta a scrutinio favorevole del Tribunale del riesame, reso definitivo con sentenza 15 ottobre 2009 di questa Corte, ha chiesto la revoca della misura cautelare in atto, o la sostituzione con altra meno gravosa.
L'istanza è stata respinta con ordinanza in data 2 dicembre 2009 del Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Bologna avverso la quale il DI ON ha proposto appello che è stato respinto con ordinanza 8-11 gennaio 2010 del competente Tribunale. Ricorre per cassazione il prevenuto sulla base di due motivi. Con il primo deduce nullità dell'ordinanza in quanto l'udienza camerale si era tenuta nonostante fosse stato omesso l'avviso di fissazione ad uno dei suoi difensori di fiducia, l'avv. OB Mariani;
il Tribunale, sull'eccezione tempestivamente formulata dall'altro difensore di fiducia, avv. Canuri, aveva proceduto ugualmente ritenendo che il DI ON era già difeso da due difensori, posto che in occasione della nomina dell'avv. Mariani non era intervenuta alcuna revoca della precedente nomina fiduciaria dell'avv. Ponno.
La nomina in questione si sarebbe dovuta considerare revocata, avendo l'avvocato Mariani svolto attività difensiva, sia con produzione di istanze e con visite al detenuto in carcere, essendo iscritto nell'elenco delle persone autorizzate, sia assistendo il prevenuto nel giudizio di cassazione relativo all'ordinanza genetica. Con il secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione del provvedimento del giudice d'appello, quando aveva ritenuto sussistere il pericolo di reiterazione criminosa per la sua disponibilità a dare ausilio a componenti del sodalizio criminoso, argomentazione che si porrebbe in contrasto con l'oggetto dell'imputazione, relativa ad un concorso da extraneus nella corruzione passiva del proprio cognato IL OB, guardia carceraria che avrebbe garantito favori ad alcuni componenti del clan detenuti a Modena.
Il ricorso non può essere accolto.
Dall'esame degli atti risulta che l'avv. Ponno era stato nominato difensore di fiducia del DI ON al momento dell'esecuzione del provvedimento restrittivo;
che, in seguito, il prevenuto aveva nominato difensore di fiducia l'avv. Canuri e che, nel periodo intermedio fra la pronuncia dell'ordinanza del Tribunale del riesame sull'ordinanza genetica ed il ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, era intervenuta la nomina dell'avv. Mariani. È poi pacifico che in occasione delle nomine dei difensori di fiducia successive alla prima, e soprattutto in occasione della nomina dell'avv. Mariani, non era intervenuta alcuna revoca delle nomine precedenti.
E altresì pacifico che gli avvisi per il giudizio di Cassazione relativo all'ordinanza del Tribunale del riesame sull'ordinanza applicativa della custodia in carcere erano stati notificati all'avv. Mariani, patrocinante in cassazione.
Tanto rilevato, il Collegio non può che riaffermare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia.
Innanzitutto l'inattività del difensore di fiducia non comporta il venire meno del suo rapporto di difesa fiduciaria (Rv. 219502) in quanto non è prevista da alcuna norma la revoca tacita dell'incarico; pertanto la nomina dell'avv. Ponno aveva conservato il suo valore, indipendentemente dal contenuto della sua attività nell'assistenza tecnica del prevenuto, con la conseguenza che quel professionista doveva essere necessariamente destinatario degli avvisi previsti dalla legge in relazione alle diverse attività processuali.
In base al disposto dell'art. 24 disp. att. c.p.p., la nomina di un terzo difensore di fiducia si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti, che risultino in eccedenza (rv 214888), così che la nomina dell'avv. Mariani, in assenza di revoca di uno dei difensori precedentemente revocati non poteva aver alcun effetto nel procedimento di merito. Nè può considerarsi applicabile nella specie il principio stabilito dalla sent. n. 5499 del 10/11/1998 (sez. 1, Rv. 211879, ric. Schiavone), secondo cui la nomina di un terzo difensore da parte dell'imputato, quantunque non consentita, può spiegare effetti giuridici anche in assenza di un formale atto di revoca di precedente nomina, allorché, a seguito di fatti concludenti, si possa desumere chiaramente la volontà dell'interessato di revocare ogni rapporto con i due precedenti difensori, in quanto nella specie il ricorrente pretende si debba considerare tacitamente revocata la nomina di uno solo dei due difensori, senza che venga manifestata da parte sua in alcun modo, diverso dalla non consentita nomina di un terzo difensore, la volontà di escludere dalla difesa un solo difensore, l'avv. Ponno, così da rendere palese all'autorità procedente la legittimità dell'esclusione di quello specifico professionista da ogni informazione relativa all'attività processuale svolgentesi nei confronti della persona già da lui assistita.
Da ultimo va considerato come sia irrilevante che l'avv. Mariani abbia assistito il prevenuto nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione, in occasione del ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame concernente il provvedimento applicativo della misura cautelare.
Infatti, come ritiene la costante giurisprudenza di questa Corte, con riferimento all'assistenza dinanzi alla Corte di cassazione il principio di cui all'art. 24 disp. att. c.p.p., va interpretato alla luce dell'art. 613 c.p.p., che richiede la presenza di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte, così che si deve ritenere valida ed efficace la nomina del difensore cassazionista, per il giudizio di legittimità, anche se in eccedenza rispetto alle precedenti nomine di difensori di fiducia (Rv. 206847). Peraltro, se è vero che la nomina del difensore cassazionista, proprio perché richiesta espressamente dalla predetta norma, in nessun caso può essere considerata eccedente rispetto alle nomine dei difensori di fiducia fatte per il giudizio di merito, essa (Sez. 6, sent. n. 2281 del 1/6/1995, Rv. 203068, ric. Piromallo) esaurisce i suoi effetti nell'ambito del solo giudizio di legittimità, essendo necessario, invece, perché produca effetti anche nel giudizio di merito, che l'imputato, ove abbia nominato già due difensori di fiducia, provveda alla revoca di uno di essi.
Risulta dagli atti, a cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale del motivo di ricorso, che il prevenuto, esauritosi il giudizio di legittimità sull'ordinanza cautelare, non aveva provveduto alla revoca del difensore di fiducia che riteneva in eccesso, così che anche in occasione dell'udienza preliminare nel procedimento di merito era stato considerato assistito dagli avv. Ponno e Canuri, destinatari degli avvisi di fissazione dell'udienza. Il G.U.P. nel corso dell'udienza, alla presenza del DI ON, aveva rigettato l'eccezione di nullità per mancato avviso all'avv. Mariani, rilevando l'inefficacia della relativa nomina ai sensi dell'art. 24 disp. att. c.p.p.; il prevenuto, neppure in quell'occasione, benché esplicitamente avvisato, aveva provveduto ad alcuna revoca.
Nella medesima udienza il G.U.P. si era pronunciato sull'istanza di revoca o modifica della misura cautelare con il provvedimento che è stato oggetto di appello davanti al Tribunale del riesame. E il Tribunale del riesame ha correttamente notificato gli avvisi di udienza ai difensori che risultavano non revocati al momento della fissazione dell'udienza di appello, ed altrettanto correttamente ha rigettato l'eccezione di nullità proposta in udienza. Manifestamente infondato è poi il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale del riesame ha evidenziato, non solo che la presunzione di pericolosità non veniva contrastata da alcun elemento concreto, e men che meno dal trascorrere del tempo, ma si è diffuso ad esaminare tutti gli elementi che contrastavano la pretesa inesistenza di un pericolo di recidiva, esaminando le modalità del fatto ed il comportamento del prevenuto (gravità, preparazione e pluralità di azioni), i suoi precedenti penali, nonché la concretezza di un pericolo di reiterazione dei fatti che appariva del tutto autonoma rispetto al rapporto con il cognato.
E tali indici appaiono al Collegio congruamente individuati, e non certo in contrasto con il capo d'imputazione, se si considera che proprio nell'imputazione ascritta al prevenuto si contesta di aver ricevuto, in cambio dei favori alla consorteria criminale, la personale gestione e la partecipazione agli utili di un circolo privato in Carpi.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che a cura della Cancelleria la presente decisione sia trasmessa al Direttore della Casa circondariale competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 disp att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010