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24 ottobre 1989
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29 maggio 2014
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10 agosto 2024
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Art. 679. Misure di sicurezza 1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca e' stata, fuori dei casi previsti nell'articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato e' persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato. Provvede altresi', su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonche' sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere. (211) ((1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente e' computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria puo' essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero)) 2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.
--------------- AGGIORNAMENTO (211)
La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 21 maggio 2014, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 28/05/2014, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3 , 678 , comma 1 , e 679, comma 1, cod. proc. pen. , nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica."
--------------- AGGIORNAMENTO (211)
La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 21 maggio 2014, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 28/05/2014, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3 , 678 , comma 1 , e 679, comma 1, cod. proc. pen. , nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica."
Commentari • 84
- 1. A. Calcaterra, B. Secchihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 133.29747
[…] Il nuovo comma 1-bis dell'art. 679 c.p.p. così dispone: “Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'art. 658 bis c.p.p. il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. […] La modifica pare consentire tale soluzione solo con riferimento alle misure di sicurezza da eseguire presso le “strutture sanitarie” alla luce del fatto che il novellato art. 679 comma 1-bis c.p.p. richiama l'art. 658-bis c.p.p. […]
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Giurisprudenza • 221
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2022, n. 11358Provvedimento: […] Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 679, 680 cod. proc. pen. e 207, 208 cod. pen., sostenendo che il Tribunale di sorveglianza avrebbe sostanzialmente affermato che un soggetto condannato per il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen. sarebbe sempre e comunque un soggetto pericoloso, pur a fronte delle evidenziate circostanze positive poste all'attenzione del Collegio giudicante. 2.2. […]Leggi di più...
- pericolosità sociale·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- riesame anticipato·
- violazione di legge·
- omessa valutazione documenti·
- misura di sicurezza·
- condanna per reato associativo·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- revoca misura di prevenzione