(Specie)
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1° l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;
3° il ricovero in un manicomio giudiziario;
4° il ricovero in un riformatorio giudiziario.
Sono misure di sicurezza non detentive:
1° la liberta' vigilata;
2° il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in una o piu' Provincie;
3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
4° l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la liberta' vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.