Sentenza 11 novembre 2009
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, la "notorietà" di un fatto (nella specie, l'esistenza di un'associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen.) ben può desumersi in modo certo dalle decisioni dell'autorità giudiziaria, oltre che da cognizioni comuni in un ambito territoriale più o meno ristretto, purché il giudice non si limiti alla generica indicazione dell'avvenuta pronuncia di tali sentenze, ma indichi con precisione i provvedimenti giudiziari di riferimento e le prove che ha ritenuto di porre a base della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2009, n. 50057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50057 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 11/11/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1939
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 35622/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO NI, nato il [...];
avverso la sentenza 19 aprile 2007 della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza 8 luglio 2005 del Tribunale di Lamezia Terme, di condanna per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 aggravato, D.Lgs. n. 203 del 1991, ex art. 7 dall'essere stato il fatto commesso al fine di agevolare l'attività della cosca mafiosa dei IO di Lamezia Terme;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore del ricorrente avv. Gambardella Francesco, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
NI LO ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 19 aprile 2007 della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la decisione 8 luglio 2005, del Tribunale di Lamezia Terme, di condanna per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, aggravato, D.L. n. 203 del 1991, ex art. 7 dall'essere stato il fatto commesso al fine di agevolare l'attività della cosca mafiosa dei IO di Lamezia Terme.
Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante.
Il ricorso, ricco di richiami giurisprudenziali, sostiene l'essenzialità della prova della esistenza della compagine mafiosa, agli effetti del citato art. 7.
In buona sostanza ed in altre parole, versandosi nella specie di reato finalizzato ad agevolare una consorteria mafiosa, secondo l'impugnazione, sarebbe stata necessaria la prova certa della fisica sussistenza dell'illecito sodalizio, la quale non poteva essere affidata, per ritenerne la concreta esistenza, facendo riferimento al "fatto notorio" della presenza, nel territorio di Lamezia, della cosca IO, attesa l'inidoneità probatoria di tale semplice richiamo.
Il motivo è fondato.
La corte territoriale risulta aver escluso la sostenibilità della tesi difensiva (che riteneva assente ed ingiustificata l'asserzione della raggiunta prova della sussistenza della associazione per delinquere, facente capo alla famiglia dei IO), per una doppia serie integrata di ragioni:
a) innanzitutto perché si tratterebbe di una "circostanza notoria", accertata in numerose sentenze ormai passate in giudicato, e risultante da tutti gli atti del processo;
b) e, in secondo luogo, e in ogni caso, perché i giudici di primo grado ne avrebbero desunto la realtà operativa da alcuni passi delle intercettazioni, in cui, proprio il LO, esprimeva sentimenti di reverenziale stima e inviava calorosi saluti ai fratelli IO IN e OV IO, riconosciuti capi Cosca, in seguito assassinati (cfr. pagina 34 e 35 dell'informativa maggio 2001 e pagine 6-8 della sentenza impugnata).
In tema di fatti notori e valutazione della prova, la giurisprudenza, anche risalente di questa Corte, ha da tempo stabilito che il fatto notorio non richiede, neppure in tema di valutazione indiziaria (in tema di misure cautelari personali) la verifica del "probandum", dovendosi peraltro qualificare come tale ogni dato che può essere facilmente asseribile perché corrispondente a cognizioni comuni, storiche o "de rerum natura" (cfr. in termini: Cass. Pen. Sez. 6^, 4401/1995 Rv. 200665, Merla). Va peraltro osservato che tale "fatto", per poter essere preso in considerazione, occorre che sia compiutamente indicato nella decisione, al fine di consentire il controllo sia con riferimento alla effettiva sussistenza dei requisiti della notorietà del fatto, sia in relazione alla rilevanza nel caso concreto (Cass. Pen. Sez. 6^, 476/1995 200805 Cerciello. Massime precedenti Conformi: Rv. 176703 Rv. 197160 Rv. 190179).
Va quindi rilevato che la "notorietà" di un fatto - nella specie una associazione ex art. 416 bis c.p. - ben può essere desunta in modo certo da decisioni dell'Autorità giudiziaria, ed anche dalla stessa condivisa e risaputa conoscenza collettiva in ambito territoriale più o meno ristretto, ma è però necessario, sul piano probatorio, che il giudice, in caso di contestazione in appello di detta apprezzata notorietà, non si limiti alla mera generica indicazione dell'avvenuta pronuncia di tali sentenze, la cui presenza e conoscenza da per scontata, ma indichi i relativi provvedimenti giudiziari di riferimento, nelle loro precise connotazioni, anche di irrevocabilità.
Altrettanto va detto per l'aspecifico immotivato richiamo, operato dalla corte distrettuale, a "tutti gli atti del processo", per l'ovvia considerazione che il giudice, il quale deve necessariamente decidere "juxta alligata et probata", ex art. 526 c.p.p., deve precisare e puntualizzare le sue dirette fonti di convincimento, con l'indicazione delle prove che ha ritenuto di porre a base della decisione stessa, in relazione al disposto dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) ultima parte: obbligo questo che non può dirsi sicuramente adempiuto con il ricorso a tale indeterminata e stereotipata formula di riferimento.
La mancanza di tale essenziale dato probatorio, inoltre, fa sì che - in sequenza logica - venga anche travolto il "significato interpretato" della intercettazione del punto sub b), la quale, in tanto può assumere valore ai fini dell'aggravante, in quanto le persone, "oggetto di insistito ossequio", siano state, in allora, i riconosciuti capi di un'organizzazione, avente effettivamente le caratteristiche del sodalizio, sanzionato dal disposto dell'art. 416 bis c.p.. Il rilevato deficit argomentativo impone quindi l'annullamento con rinvio ad altra sezione della corte distrettuale perché, nel rispetto dei criteri dianzi indicati, proceda ad un nuovo giudizio sul punto della contestata aggravante.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2009