Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2003, n. 4043
CASS
Sentenza 25 novembre 2003

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In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, il condizionamento del voto nelle elezioni amministrative in seguito al patto tra un candidato e l'organizzazione criminale può rappresentare un mezzo utile al perseguimento di ciascuno degli scopi tipici dell'associazione, oltre che - a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 11-bis del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (conv. nella l. 7 agosto 1992 n. 356), che ha modificato in tal senso il terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. - il fine stesso di un ente a carattere mafioso. Ne consegue che anche condotte antecedenti alla citata riforma, ove strumentali al perseguimento dei diversi fini già rilevanti secondo il vecchio testo della norma incriminatrice, possono dar luogo, nel concorso degli ulteriori requisiti di fattispecie, a responsabilità per il delitto associativo, tanto nella forma della partecipazione che il quella del cosiddetto "concorso esterno".

La condotta cosiddetta di "concorso esterno" nel delitto associativo di tipo mafioso può consistere in un qualunque contributo - purchè concreto, specifico, consapevole e volontario - che provenga da persona priva della "affectio societatis" ed estranea alla struttura, eserciti una effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso. Tale contributo può ben connettersi ad un accordo mediante cui un esponente politico si impegni, in cambio della promessa di voti nell'ambito di elezioni amministrative, a favorire l'organizzazione criminale nell'aggiudicazione di appalti ed in genere nei futuri rapporti con la P.A.. Non osta in tal senso la specifica previsione di cui all'art. 416-ter cod. pen., la quale mira piuttosto ad estendere la punibilità ai casi nei quali lo scambio elettorale politico-mafioso, non risolvendosi in contributo al mantenimento o rafforzamento dell'associazione, resterebbe irrilevante secondo il combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis del cod. pen.. (Nella specie la Corte ha confermato la qualificazione a titolo di concorso esterno del patto stipulato da un candidato ad elezioni comunali, la cui stessa conclusione aveva rafforzato l'associazione mafiosa, anche nei rapporti tra questa ed organizzazioni rivali, per l'aspettativa di favoritismi da parte della nuova amministrazione locale).

L'elemento soggettivo del delitto di associazione di tipo mafioso consiste nel dolo specifico, avente ad oggetto la prestazione di un contributo utile alla vita del sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi, sia nel caso della partecipazione all'ente associativo che nel caso del cosiddetto "concorso esterno", così accomunando i responsabili nell'intenzione di commettere il "medesimo reato" secondo il postulato dell'art. 110 cod. pen. Il dolo del partecipe si distingue da quello del concorrente sotto il diverso profilo che il primo vuol fornire il descritto contributo dall'interno dell'associazione, mentre il secondo, in corrispondenza del carattere atipico di una condotta rilevante per effetto del citato art. 110, intende prestarlo senza far parte della compagine sociale.

Commentario1

  • 1Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosa
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022

    Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2003, n. 4043
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4043
Data del deposito : 25 novembre 2003

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