Sentenza 25 novembre 2003
Massime • 3
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, il condizionamento del voto nelle elezioni amministrative in seguito al patto tra un candidato e l'organizzazione criminale può rappresentare un mezzo utile al perseguimento di ciascuno degli scopi tipici dell'associazione, oltre che - a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 11-bis del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (conv. nella l. 7 agosto 1992 n. 356), che ha modificato in tal senso il terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. - il fine stesso di un ente a carattere mafioso. Ne consegue che anche condotte antecedenti alla citata riforma, ove strumentali al perseguimento dei diversi fini già rilevanti secondo il vecchio testo della norma incriminatrice, possono dar luogo, nel concorso degli ulteriori requisiti di fattispecie, a responsabilità per il delitto associativo, tanto nella forma della partecipazione che il quella del cosiddetto "concorso esterno".
La condotta cosiddetta di "concorso esterno" nel delitto associativo di tipo mafioso può consistere in un qualunque contributo - purchè concreto, specifico, consapevole e volontario - che provenga da persona priva della "affectio societatis" ed estranea alla struttura, eserciti una effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso. Tale contributo può ben connettersi ad un accordo mediante cui un esponente politico si impegni, in cambio della promessa di voti nell'ambito di elezioni amministrative, a favorire l'organizzazione criminale nell'aggiudicazione di appalti ed in genere nei futuri rapporti con la P.A.. Non osta in tal senso la specifica previsione di cui all'art. 416-ter cod. pen., la quale mira piuttosto ad estendere la punibilità ai casi nei quali lo scambio elettorale politico-mafioso, non risolvendosi in contributo al mantenimento o rafforzamento dell'associazione, resterebbe irrilevante secondo il combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis del cod. pen.. (Nella specie la Corte ha confermato la qualificazione a titolo di concorso esterno del patto stipulato da un candidato ad elezioni comunali, la cui stessa conclusione aveva rafforzato l'associazione mafiosa, anche nei rapporti tra questa ed organizzazioni rivali, per l'aspettativa di favoritismi da parte della nuova amministrazione locale).
L'elemento soggettivo del delitto di associazione di tipo mafioso consiste nel dolo specifico, avente ad oggetto la prestazione di un contributo utile alla vita del sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi, sia nel caso della partecipazione all'ente associativo che nel caso del cosiddetto "concorso esterno", così accomunando i responsabili nell'intenzione di commettere il "medesimo reato" secondo il postulato dell'art. 110 cod. pen. Il dolo del partecipe si distingue da quello del concorrente sotto il diverso profilo che il primo vuol fornire il descritto contributo dall'interno dell'associazione, mentre il secondo, in corrispondenza del carattere atipico di una condotta rilevante per effetto del citato art. 110, intende prestarlo senza far parte della compagine sociale.
Commentario • 1
- 1. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2003, n. 4043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4043 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 25/11/2003
1. Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1137
3. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 010424/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CITO GIANCARLO N. IL 12/08/1945;
avverso SENTENZA del 16/03/2002 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale;
rigetto del ricorso;
uditi i difensori Avv. Gaetano Pecorelli e Giovanni Aricò;
OSSERVA
Con sentenza del 29.6.1999, il tribunale di Taranto dichiarava il IT colpevole del delitto previsto dagli artt 110 e 416 bis c.p., per concorso nel sodalizio capeggiato dai fratelli DE, operante con modalità mafiose nel tarantino al fine di commettere delitti, acquisire il controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici, cui si era contrapposta dopo il luglio 1989 analoga associazione, diretta da LA De TI ed altri;
concorso finalizzato anche ad ottenere appoggio e consensi elettorali dagli aderenti, oltre che protezione dall'avverso gruppo criminale. In Taranto dal 1989 in poi.
Lo condannava, pertanto, alla pena di quattro anni di reclusione. Su gravame dell'imputato, la sezione distaccata in Taranto della corte d'appello di Lecce - colla sentenza oggi esaminata - confermava quella impugnata.
In via preliminare, la corte di secondo grado dichiarava la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale della normativa incriminatrice, ormai comunemente intesa come individuante il concorso esterno in associazione mafiosa - reato per il quale appunto v'era stata condanna del IT. Osservava, al riguardo, la sentenza impugnata, che era priva di pregio la prospettata violazione del principio di legalità e tassatività, in considerazione dell'ampia connotazione della condotta partecipativa e di quella sussunta alla fattispecie legale in questione, stante l'incidenza causale del concorso - così come lo disegna la legislazione vigente, nell'esegesi giurisprudenziale - non solo sul momento genetico del sodalizio criminoso, ma anche in successione cronologica, ogni qual volta la "societas sceleris" attraversi un momento critico e necessiti di collaborazione esterna. E proprio il dato della efficienza causale dell'attività del soggetto non organico al sodalizio, in ordine alla vita del medesimo, consente di attribuire tipicità a condotte che, di per sè, ne sarebbero prive. Del resto, il reato associativo si materializza in condotte multiple, trovando una sua identità specifica nelle modalità attuative della sua attività, che può coprire una serie indefinita di delitti. Nè il discorso poteva cambiare, per la differente natura dell'elemento psicologico, che è il dolo generico per il concorrente esterno e quello specifico per l'intraneo al sodalizio, essendo qui il bene giuridico protetto, sempre e comunque l'ordine pubblico;
o per la natura permanente della partecipazione, rispetto a quella istantanea del concorso, non trattandosi di un elemento costitutivo dell'ipotesi criminosa. Del pari, era insussistente la denunciata incostituzionalità, sotto il profilo del principio di eguaglianza, in rapporto al paritario trattamento sanzionatorio delle due ipotesi (che trova un temperamento nelle specifiche norme degli artt. 133, 114, 115, 117 c.p.); o del principio della responsabilità personale, non discostandosi l'ipotesi in esame dallo schema ordinario del concorso ex art. 110 c.p. e colorandosi, comunque, la condotta dell'elemento psicologico del dolo.
Ancora preliminarmente, ritenevano i secondi giudici insussistente l'eccepita nullità dell'ammissione di prove nuove, e la loro conseguente inutilizzabilità per violazione dell'art. 493 c.p.p.; ed invero, la richiesta del P.M. era intervenuta prima che si fosse esaurita la fase dell'istruttoria dibattimentale e aperta quella della discussione finale, ne' la norma citata prevedeva termini di decadenza, quando la parte che tali prove richiede dimostri, come nella specie, la loro sopravvenienza (trattandosi, sostanzialmente, di atti provenienti da altri processi) e il giudice, avvalendosi anche delle facoltà concessegli dall'art. 507 c.p.p., ne affermi la necessità al fine di decidere, così come aveva fatto il tribunale nel caso in esame. Corretto era stato, in proposito, il giudizio correlato all'art. 187 c.p.p., inerendo il compendio probatorio al "thema decidendum" e in particolare ai rapporti del IT con il clan DE, in vista del patto elettorale mafioso.
Rispetto al quale, appariva insussistente anche la pretesa mancanza di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, attribuita dalla difesa alla introduzione delle suddette prove nuove, non essendo il giudizio del tribunale caduto su fatti diversi, conosciuti attraverso l'esperimento delle dette prove, ma avendo investito il solo patto elettorale, con esclusione degli altri supposti apporti al sodalizio criminoso, ovvero un fatto già compreso nel capo d'imputazione.
Per converso, non apparivano strettamente necessarie alla decisione le prove la cui rinnovazione o assunzione aveva chiesto l'imputato, ma che non era stata ammessa in sede di appello, ex art. 603 c.p.p., stante l'irrilevanza del compendio.
Passando, quindi, al merito dell'imputazione, osservava la corte territoriale che le qualificate relazioni intercorse tra il IT e il clan DE erano emerse attraverso le dichiarazioni del capoclan NF DE, di elementi eminenti della malavita organizzata, di aderenti al sodalizio rivale, di quanti - vicini al IT o ai DE - ebbero percezione di tali rapporti. Grandissimo rilievo doveva attribuirsi alla collaborazione offerta da NF DE, in possesso di conoscenze profonde e vaste circa l'esistenza e l'attività del sodalizio, del quale egli era un vertice, e conseguentemente dei contatti ravvicinati e variegatissimi avuti dal IT - il quale svolgeva attività di editore, giornalista ed uomo politico in Taranto - col detto gruppo. In particolare, il DE aveva fornito chiare ed univoche indicazioni sull'orientamento e sull'operato del sodalizio, a favore della lista capeggiata dal IT per le elezioni del maggio 1990, sulle ragioni di convenienza di tale determinazione e sul concerto fra i massimi esponenti al riguardo, seguito poi da una intensa opera di propaganda elettorale. Reciproco era stato l'intervento del IT, nelle occasioni antecedenti e perfino successive al dissolvimento dell'organizzazione mafiosa, secondo le attendibili dichiarazioni del collaboratore, il quale aveva, peraltro, trovato salda conferma nelle risultanze specifiche dell'istruttoria dibattimentale. Provata era anche, alla stregua del copioso materiale esaminato, l'avversione del IT per il gruppo antagonista - e di omologa caratura mafiosa, capeggiato dal De TI - del clan DE, attaccato violentemente a mezzo della televisione appartenente all'imputato e da questi anche in sedi istituzionali;
tanto che, da parte di detto sodalizio, erano stati posti in essere violenti atteggiamenti intimidatorii. Tutto questo, in ragione dello stretto legame che il De TI e i suoi individuavano fra il IT e i DE, i quali traevano dall'ascesa politica del primo, indubbi vantaggi in termini di rafforzamento del sodalizio. Il compendio probatorio aveva inconfutabilmente dimostrato che i fratelli DE e i loro adepti avevano esclusivamente appoggiato, nelle elezioni del 1990, la lista fondata e capeggiata dal IT, facendo capillare opera di propaganda e persuasione;
detta lista aveva in effetti riportato un lusinghiero successo, con esiti omogenei e diffusi in tutte le sezioni del quartiere Paolo VI, sul quale pacificamente il clan DE esercitava la sua influenza, ma con molto minore consenso laddove, come nel quartiere Stiatte, tale controllo non sussisteva. Da ciò derivava la conferma delle dichiarazioni accusatorie, secondo le quali era intervenuta una intesa fra il IT e i DE, per un appoggio elettorale, cioè, verso promessa di favori in materia di appalti pubblici ed attività connesse;
e prova ulteriore - seppure cronologicamente collocata dopo il discioglimento del sodalizio e quindi non introducibile nel sinallagma proprio del patto elettorale-mafioso, del quale costituiva nondimeno postuma proiezione - derivava dalla aggiudicazione (nella quale il IT era coinvolto) di un lucroso appalto cimiteriale a società vicinissima ai DE, a proposito della quale erano stati assunti significativi riscontri testimoniali e documentali circa il ruolo dell'imputato che, fra l'altro, giunto a ricoprire l'incarico di assessore ai lavori pubblici, aveva falsamente retrodatato la domanda di aggiudicazione del Guarino (sodale dei DE), il quale aveva poi ottenuto l'appalto.
Si trattava, in buona sostanza, di una cartina di tornasole non soltanto della contiguità del IT al gruppo mafioso, ma anche e soprattutto di quel concerto elettoral-affaristico, preparato da quegli appartenenti al clan che si occupavano dei rapporti cogli ambienti politico-amministrativi, concretatosi negli incontri tra il IT e il capo RI DE, e palesatosi così forte da impensierire i contrapposti gruppi malavitosi e da rinvigorire il clan DE all'indomani della sua diaspora, ricevendone perfino esecuzione differita, a vantaggio di quanti erano stati in posizione apicale.
Doveva, dunque, ritenersi provata l'ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa, qui estrinsecatosi nella stipula del patto elettorale (ben diversa dalla semplice accettazione del sostegno di voto) col quale il politico si impegnava a sostenere, in contraccambio, l'associazione criminosa, in termini che sin dal momento dell'intesa si palesavano idonei a consentirne il rafforzamento o il consolidamento, indipendentemente dalla concreta esecuzione delle rispettive prestazioni, utile al più ai fini della prova del patto e della sua consistenza. Nella specie, l'esistenza dell'associazione mafiosa dei DE già nel 1989, era stata giudizialmente accertata;
le aspirazioni politiche del IT erano testimoniate dalla sua candidatura in una lista personalmente fondata per le elezioni amministrative (nonché, in seguito, per quelle politiche ed europee); non c'era spazio per alcun dubbio sulla sua contiguità al sodalizio e sui rapporti intercorsi col capo del medesimo, sugli incontri cogli aderenti, sulla richiesta di aiuto elettorale, fornitogli poi per il convincimento di poter contare sull'aiuto del politico e proprietario di una rete televisiva locale, nell'interesse del clan.
Testimoniavano in tal senso, secondo la corte distrettuale, tutte le acquisizioni probatorie del procedimento, ampiamente elencate e da ultimo compendiate in sentenza.
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione, a mezzo del suo difensore, il IT, che, col primo motivo di ricorso, riproponeva la questione di legittimità costituzionale, già prospettata e disattesa nelle sedi di merito.
Appariva anzitutto evidente la violazione dell'art. 25 Cost, sotto il profilo del principio di legalità e del suo corollario, costituito dal principio di tassatività o determinatezza della fattispecie penale.
L'inammissibilità del concorso esterno in associazione mafiosa, già si ricavava da una analisi sistematica, in rapporto alla esistente individuazione di fatti commessi dall'estraneo all'associazione e visti normativamente come sussidiarii: così il delitto ex art. 418 c.p. e le aggravanti di cui agli artt. 7 della legge n. 203/1991 e
378 c. 2 c.p.. Questa scelta legislativa parrebbe confermare che l'unica forma di concorso nel delitto associativo qualificato è quella del concorso necessario, mentre quello dell'estraneo tale non è, esplicitandosi in attività parallele non previamente e nitidamente individuate nel paradigma normativo. Si considera, invero, concorso esterno ogni comportamento potenzialmente idoneo a determinare l'evento identificato nel rafforzamento del sodalizio;
e dunque il reato in questione altro non è che una creazione giurisprudenziale, diversificata rispetto al contenuto dell'art. 416 bis c.p.. Nè era trascurabile la circostanza che, in violazione dell'art. 3 Cost., il trattamento sanzionatorio fosse indifferenziato, laddove la condotta dell'estraneo è indubbiamente di minore gravità, bastando anche il dolo generico, mentre quello dell'associato è di forma specifica;
il che costituisce ostacolo non sormontabile col semplice richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p.. Col secondo motivo si denunciava violazione di legge e vizio della motivazione. Non era legittima la richiesta di ammissione - poi accolta - di nuove prove, da parte del P.M.; prove sopravvenute alla fase conclusiva dell'istruttoria dibattimentale e quindi non consentite dall'art. 493 c. 2 c.p.p.. Quanto alla evocata applicazione dell'art. 507 c.p.p., occorreva rilevare che la norma non impone un obbligo, ma un potere collegato alla assoluta necessità di assunzione probatoria ulteriore, laddove lo stesso giudice d'appello aveva riconosciuto la almeno parziale non pertinenza del compendio, rispetto al "thema decidendum". Col terzo motivo era dedotta violazione di norme processuali. Tutta l'attività dibattimentale era stata rivolta all'accertamento dei rapporti tra il IT e RI DE, quindi la contiguità fra i due e la speculare contrapposizione al sodalizio rivale. Ma le prove assunte avevano permesso l'individuazione di fatti nuovi, mai prima addebitati e che avevano spostato l'accertamento da ciò che l'associazione avrebbe fatto a favore del IT, rispetto a ciò che questi avrebbe fatto a favore dell'associazione. Era allora palese l'immutazione del fatto, inizialmente impostato sul comportamento passivo dell'imputato, che, rivolto a fargli ottenere vantaggi, sarebbe stato estraneo al paradigma del concorso esterno;
alla condanna si era invece giunti per la conclusione di un vero e proprio patto politico-mafioso, idoneo a rafforzare anche le strutture del sodalizio mafioso. In tale situazione, non essendo stato attivato il meccanismo processuale dell'art. 521 c.p.p., erano stati gravemente lesi i diritti della difesa. Diversamente si sarebbe potuto concludere solo se non fossero state ammesse le prove nuove, che non si riferivano al fatto così come contestato nella rubrica. Ciò, a tacere del fatto che allora si sarebbero dovute anche ammettere quelle chieste dalla difesa in sede di rinnovazione parziale del dibattimento in appello.
Col quarto motivo si denunciava violazione di legge e vizio della motivazione, in punto di responsabilità.
Il concorso esterno era stato ritenuto sulla base di una condotta esauritasi nella presunta stipula di un accordo tra il IT e il sodalizio dei DE, avente ad oggetto uno scambio di futuri favori reciproci. In sostanza, l'imputato, candidato alle elezioni, in cambio dell'appoggio elettorale dell'organizzazione mafiosa, si sarebbe impegnato, una volta eletto, a sostenerne le sorti;
e tale patto sarebbe stato idoneo a produrre l'effetto consolidante e rafforzante la vita dell'associazione. Patto che, però, non avrebbe avuto alcuna esecuzione, produttiva di tale effetto. Occorreva allora e innanzi tutto, analizzare l'ipotesi delittuosa ex art. 416 ter c.p., introdotta dalla legge n. 356/1992, la quale tipizza il patto tra politica e mafia sulla base esclusiva dello scambio denaro/voti e dunque nega in radice la punibilità di un semplice accordo elettorale non avente ad oggetto tale scambio e privo di qualsiasi esecuzione concreta, come nella fattispecie, che ipotizzava al massimo non una diretta dazione di denaro, ma favoritismi nell'aggiudicazione di pubblici appalti. E siccome l'art. 416 ter richiede non la promessa, ma il pagamento, diversamente ragionando si giungerebbe alla singolare situazione per cui la sola promessa di denaro non integra tale fattispecie, mentre la promessa di favoritismi configura la fattispecie del concorso esterno, peraltro identicamente punito.
D'altra parte, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, si ha rilevanza penale del concorso esterno in funzione di un contributo, oggettivamente apprezzabile, alla vita o al consolidamento del sodalizio;
tale non potrebbe mai considerarsi una eventuale offerta di sostegno, priva di qualsiasi connessione con ulteriori comportamenti esecutivi, come avvenuto nel caso in esame. A proposito del quale, parrebbe che la sentenza impugnata individuasse una sorta di concorso morale, consistente nella istigazione a proseguire l'attività delittuosa, indirizzandola anche verso le pressioni sugli elettori;
ma, a tacere della non configurabilità del concorso morale per la semplice promessa, era mancato nella specie il contributo adiuvante, dal momento che nel 1989 - ovvero all'epoca dei fatti - il sodalizio, secondo testimonianze accolte nella motivazione era molto forte, cosicché non sarebbe sussistito quello stato di fibrillazione che richiede aiuti esterni;
e quindi, era in funzione della raccolta dei voti che la forza del clan doveva esercitarsi per assicurare un valido sostegno al politico. Che questi, tuttavia, avesse poi contribuito al rafforzamento dell'associazione, doveva escludersi sulla base del progressivo declino e anzi della totale disgregazione della stessa - dato pacifico alla stregua delle due sentenze di merito. Incomprensibile era, poi, la necessità di un intervento del IT a favore dei DE, nel cui clan già operavano soggetti che tenevano proficui contatti col mondo politico- amministrativo e che, comunque si sarebbe di lì a poco estinto. Da ultimo, il concorso esterno comporta che il concorrente si avvalga del metodo mafioso;
ma la sentenza non indicava alcun dato di fatto circa l'eventuale intimidazione a fini elettorali, segnalando anzi come garanzia del sostegno il controllo dei propri aderenti e simpatizzanti, del che era ampio riscontro il buon esito, uniformemente esplicatosi nel numero dei voti ottenuti dalla lista del IT nei diversi seggi elettorali.
Col quinto motivo si lamentava vizio della motivazione in punto di denegate attenuanti generiche.
La sentenza di primo grado aveva argomentato in punto di gravità fattuale e di precedenti penali del soggetto, senza inferirne adeguatamente la inconcedibilità delle attenuanti;
si sarebbe dovuto tener conto, dai giudici dell'appello, della mancanza di un qualsiasi contributo dato dal IT all'organizzazione criminosa e alle sue illecite attività.
Con motivi nuovi di ricorso, il difensore denunciava violazione di legge e vizio della motivazione.
La condanna del IT era stata determinata dal rilievo penale dato all'unico fatto, consistente nella stipula del preteso patto elettorale. La mancanza di qualunque altra attività, rendeva inapplicabile il paradigma normativo degli artt. 110 e 416 bis c.p., alla luce della più recente giurisprudenza, che aveva anche evidenziato la necessità dell'impiego del metodo mafioso, qui pacificamente assente.
In punto di dolo, occorrendo che anche l'esterno si ponga gli specifici obiettivi del sodalizio, era carente nel IT ogni condivisione delle finalità mafiose, proponendosi egli, alla stregua delle affermazioni sul punto della stessa sentenza impugnata, solo di ottenere consensi elettorali;
niente a tale riguardo argomentavano i secondi giudici. In ordine, poi, alla applicabilità, al caso in esame, del c. 3 dell'art. 416 bis c.p., doveva rilevarsi che la condotta consistente nell'attivarsi dell'associazione per ostacolare il libero esercizio del voto, ha rilevanza solo a partire dalla data di entrata in vigore della modifica legislativa alla norma suddetta, introdotta dall'art. 11 bis del d.l. n. 306/1992, convertito con modificazioni nella l. 356/1992: ma l'accordo addebitato al IT sarebbe avvenuto nel 1989, in quanto finalizzato alle elezioni amministrative del 1990; ed essendo tale patto l'unico dato al quale i giudici di merito avevano conferito rilevanza penale, ad onta della genericità del capo d'imputazione, l'ipotesi contemplata dal c. 3 di cui sopra non poteva essere addebitata al IT, i cui comportamenti esaminati in sentenza si erano tutti estrinsecati prima del 1992, a parte il postumo appalto, che però la sentenza impugnata definiva "cartina di tornasole" del previo accordo e che cade nel 1996, quando il clan DE più non esisteva.
Si insisteva, quindi, per l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene alla dedotta questione di legittimità costituzionale - riproposta in termini pressoché analoghi a quelli già sviluppati in sede di appello e, sostanzialmente, senza tenere gran conto delle considerazioni formulate in proposito dai secondi giudici - ritiene la Corte di doverne ribadire la manifesta infondatezza.
La questione non riguarda, come è ovvio, gli artt. 110 e 416 bis c.p. in quanto tali, ma quella specifica esegesi giurisprudenziale che, dal loro combinato, ha enucleato l'ipotesi del cosiddetto concorso esterno in associazione mafiosa, ripetutamente affermandone la corretta configurabilità giuridica: si vedano, in proposito e come quelle più autorevoli, le decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte 5.10.1994, Demitry;
27.9.1995, Mannino;
30.10.2002, Carnevale.
Quest'ultima sentenza - che ha in parte modificato taluni concetti- base sulla configurabilità del reato in questione - contiene affermazioni di principio che, pur non rese in relazione ad eccezioni di incostituzionalità dell'impianto normativo, costituiscono valida replica alle argomentazioni che sul punto svolge l'odierno ricorrente. Circa l'asserita violazione dell'art. 25 Cost. - con richiamo al concetto di tassatività e tipicità della condotta penalmente sanzionata, che potrebbe benissimo racchiudersi nel broccardo "nullum crimen sine lege" - è stato correttamente osservato che le norme sul concorso di persone nel reato sono di carattere generale e come tali possono essere applicate a qualsiasi ipotesi di reato, anche di tipo "associativo", visto che questo presuppone necessariamente il concorso e che se la volontà collettiva di inclusione è determinante, non può farsene derivare l'irrilevanza penale di comportamenti significativi sul piano causale e perfettamente consapevoli. E l'art 110 c.p. consente di assegnare rilevanza penale, appunto a condotte diverse da quella tipica e ciò non di meno necessarie, o almeno utili, strumentali alla consumazione del reato. La specificazione deriva dunque dalla attribuzione di concorrente esterno alla persona che, priva dell'"affectio societatis" e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso.
Ciò vale ad escludere che l'inammissibilità del concorso esterno derivi dall'avere già il legislatore previsto ipotesi criminose, per fatti commessi da persone non intranee al sodalizio, visto che, da un lato, nella prospettiva dell'art. 110 c.p., l'apporto causale o strumentale del concorrente è per definizione atipico, e non è possibile pretendere di tipizzare solo per il concorso esterno in associazione, ciò che per definizione non è tipizzabile in nessun altro tipo di concorso;
e, dall'altro, che quelle norme, le quali obiettivamente colgono condotte agevolative realizzate da soggetti esterni all'associazione criminosa, notoriamente sono tutte pertinenti al rapporto tra l'agente e i singoli associati, senza alcuna interferenza colla tematica del concorso eventuale, che configura una relazione tra esterno e gruppo nel suo complesso (cfr. Sez. 5^, 20.2.2001, Cangiatosi). Quanto, in particolare, alla formulazione dell'art. 416 ter c.p. (scambio elettorale politico- mafioso, che nell'ottica difensiva costituirebbe l'unica ipotesi lecitamente configurabile ed anzi esaustiva dell'intera problematica qui rilevante) la relativa introduzione deve leggersi come strumento di estensione della punibilità oltre il concorso esterno, e cioè anche ai casi in cui il patto preso in considerazione, non risolvendosi in contributo al mantenimento o rafforzamento dell'organizzazione, resterebbe irrilevante quanto al combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 c.p.. Quanto, poi, all'aggravante ex art. 7 della legge n. 203/1991, trattasi di circostanza incentrata su di un dato esclusivamente soggettivo, per la cui integrazione non è richiesto che lo scopo si sia concretizzato in un esito di effettivo rafforzamento del sodalizio (cfr. Sez. 6^, 13.11.1996, P.M. e Mango).
Da ultimo, va negata la violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., derivante dalla equiparazione (anche ai fini sanzionatorii) di posizioni caratterizzate da diverso atteggiamento psicologico, ovvero da dolo non combaciante. In effetti, il dolo del partecipe e del concorrente non sono perfettamente sovrapponibili, in quanto il secondo pone in essere una condotta atipica e non tipica come quella del primo, il quale vuole non solo contribuire alla vita del sodalizio, ma parteciparvi dall'interno. Il concorrente esterno vuole offrire tale contributo (in tal modo commettendo "il medesimo reato", secondo il postulato dell'art. 110 c.p.), ma non far parte dell'associazione, ed è solo in questo segmento dell'atteggiamento psicologico che si ravvisa il discrimine tra concorso e partecipazione;
il dolo è quindi, in entrambi i casi, specifico. In ordine, infine, alla indiscriminatezza del trattamento sanzionatorio, correttamente la sentenza impugnata ha già evidenziato come intervengano, a differenziare le posizioni soggettive, i parametri valutativi dell'art. 133 c.p., come per ogni altro reato, del resto.
Appare priva di pregio anche l'altra questione preliminare, afferente alla pretesa violazione dell'art. 521 c.p.p.; sul punto, la sentenza "de qua" ha opportunamente chiarito - e le contrarie argomentazioni difensive appaiono sostanzialmente generiche - che le prove sopravvenute vennero richieste dal P.M. nei termini di ammissibilità indicati dall'art. 493 c. 2 c.p.p.; e che il tribunale ne apprezzò (insindacabilmente, deve aggiungersi) l'utilità processuale;
ma, per quel che più conta, deve rilevarsi l'infondatezza delle conseguenze che il ricorrente ne trae, sostenendo che, coll'acquisizione di tali nuove prove, alle quali, peraltro, non era corrisposta quella delle prove chieste dalla difesa e negata anche in appello, si era immutato sostanzialmente il fatto in addebito, per la determinante valorizzazione di un comportamento attivo dell'imputato (la stipula del patto elettoral-mafioso), laddove sino a quel momento se ne era evidenziata solo una passiva condotta di accettazione del sostegno elettorale. Tale impostazione difensiva va decisamente disattesa: da una parte, osservando che già nel capo d'imputazione si era contestato al IT di essere concorso nell'attività del clan DE, il quale aveva fra i suoi fini anche l'illecito controllo degli appalti pubblici, con finalità elettoralistiche;
e dall'altra parte che le prove nuove si dirigevano ad un accertamento di tale fatto senza mutare le possibilità conoscitive del "thema probandum" e quindi di validamente difendersi. Quanto, in particolare, alla immutazione dell'ottica, nella quale la condotta del IT veniva osservata, varrà ricordare che, prevedendo il patto in questione due prestazioni differite - immediata quella del procacciamento di voti, subordinata all'elezione quella del controllo degli appalti - non ha significato l'iniziale passività del politico esterno alla associazione (cfr. Sez. 5^, 16.3.2000, Frasca); e le prove sopravvenute non ne mutano la posizione, chiarendo semplicemente il dato accusatorio nella sua massima estensione.
Pertanto, non si ravvisa alcuna mancata corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza;
mentre la mancata rinnovazione del dibattimento in appello, per l'espletamento delle prove chieste dalla difesa, è censurata in termini di genericità, che non consentono a questa Corte di apprezzare il preteso "vulnus" difensivo.
Entrando nel merito delle censure mosse alla ritenuta responsabilità del IT, deve intanto rilevarsi l'infondatezza della affermata inapplicabilità dell'art. 416 bis c. 3 ultima parte c.p. (che contempla la finalità di "impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali", ed è stata introdotta dalla legge n. 357/1992) la quale costituirebbe lo specifico dato incriminante;
tale tesi fa aggio su una pronuncia di questa Corte (Sez. 1^, 17.4.2002, Frasca), secondo la quale essa costituisce una fattispecie nuova rispetto alla precedente formulazione della norma incriminatrice e pertanto non può essere chiamato a risponderne chi, nella veste di concorrente esterno, abbia posto in essere la suddetta condotta in epoca antecedente all'entrata in vigore della modifica normativa (come si sostiene essere avvenuto nella specie).
Il Collegio non condivide tale affermazione, rilevando invece come la giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore della legge n. 357/1992, ritenesse configurare il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere, il patto stipulato tra un candidato ad elezioni e un'organizzazione mafiosa mirante ad ottenere consenso elettorale (Cass. 8.6.1992, Battaglini); questa sentenza, emessa lo stesso giorno dell'entrata in vigore della legge e quindi necessariamente richiamando la precostituita normativa, in particolare spiegava che la promessa di voti in cambio di favori alla cosca mafiosa, costituiva sia il reato speciale previsto dall'art. 86 del t.u. delle leggi per l'elezione degli organi amministrativi comunali, sia il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa, soprattutto se l'accordo mirava - come si vedrà avvenire nella fattispecie - a far apparire il candidato quale espressione del sodalizio criminale. Va allora condiviso l'orientamento, successivamente emerso (cfr. Sez. 1^, 23.9.2003, Tursi Prato), secondo il quale prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, sussistevano degli scopi tipici dell'associazione mafiosa, che potevano ricomprendere come mezzo per realizzarli anche quello del condizionamento del voto, ad esempio quale strumento per ottenere appalti dal futuro amministratore, o vantaggi ingiusti, o controllo delle attività economiche. Il legislatore ha voluto introdurre tale condotta come finalità specifica, proprio per rendere punibile di per sè la promessa elettorale e quindi più agevole la configurazione e la contestazione;
ma, con riferimento all'epoca precedente e alla previgente normativa, deve essere compito del giudice esaminare la condotta e valutare nel merito se, nei singoli casi concreti, i fatti e gli elementi di prova raccolti consentano di ravvisare una partecipazione o un concorso esterno nella condotta del politico che stipula un patto coll'organizzazione criminale, per assicurarsi l'elezione come vantaggio personale e per consentire nel futuro che essa persegua una delle sue tipiche finalità. Deve, altresì, escludersi che nella fattispecie la condotta del IT vada esaminata alla luce esclusiva del disposto dell'art. 416 ter c.p. - e quindi, anche per tale aspetto, sia sottratta a sanzione penale, per essere tale ipotesi criminosa stata introdotta solo colla legge n. 356/1992 e pertanto successivamente ai fatti in contestazione - per le ragioni sistematiche già sopra indicate, estraendole dalla sentenza 30.10.2002 delle Sezioni Unite. Ciò premesso, ritiene la Corte che non abbiano fondamento le censure mosse alla sentenza impugnata, in ordine alla valutazione del materiale probatorio, che ha portato al convincimento finale di colpevolezza.
I rapporti fra il IT e il cosiddetto clan DE sono stati acclarati dai giudici di merito, anzitutto sulla base dell'ampia collaborazione offerta da NF DE e da numerosi altri soggetti - amici o nemici di quel gruppo - con esiti in fatto insindacabili e che, in effetti e a ben vedere, neppure l'attuale ricorrente confuta. Del resto, il compendio probatorio è tale, da non consentire alcun dubbio sulla correttezza logico-giuridica della ricostruzione di contatti così radicati, così multiformi, così stringenti, da poter costituire il fondamento del giudizio di reità anche per lo specifico aspetto qui rilevante, in ordine alla imputazione di concorso esterno. Perché è vero che nelle due sedi di merito si è correttamente distinto fra condotte che, attestando una sia pure strettissima e coinvolgente "vicinanza" del IT al clan DE, non assurgerebbero ad indice di concorso in associazione mafiosa, e stipula del patto elettorale, che invece lo integrerebbe;
ma non si riuscirebbe a capire le ragioni di tale contratto illecito, se non lo si vedesse - come è inevitabile - quale sfocio finale di una condotta volta, da ambo le parti, alla sempre più stretta collaborazione.
È accertamento in fatto, neppure contestato dal ricorrente, che il IT - l'"homo novus" della politica tarantina - venuto a contatto col gruppo mafioso (qualità attestata da un giudicato penale), ne abbia decisamente sposato le sorti, non solo colla frequentazione assidua dei suoi massimi esponenti, ma con una scelta di campo che lo portò a contrastare, specie mediante il potente mezzo della televisione gestita dall'attuale ricorrente, l'esistenza stessa di un sodalizio antagonista, tanto da suscitarne propositi ed intenti vendicativi. Ecco perché, ferma restando la rilevanza penale del solo patto, non può trascurarsi tutto l'antefatto, collocantesi come indispensabile "prius" logico dell'accordo finale. La convenienza di questo, è stata esplicitamente ammessa - come insindacabilmente motiva la sentenza - dal DE;
ne' potrebbe oggi contestarsene l'esistenza, negando che la condotta del IT abbia apportato un contributo volontario, consapevole e concreto alla esistenza e al progresso del sodalizio.
Si è sostenuto, in contrario avviso, che l'apporto del concorrente esterno potrebbe validamente apprezzarsi solo in relazione allo stato di "fibrillazione" del gruppo mafioso;
ed effettivamente in tal senso si era espressa la precedente giurisprudenza "in subiecta materia";
ma la più recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (già più volte citata), ha chiarito che la fattispecie concorsuale sussiste anche prescindendo dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita dell'associazione, dovendosi piuttosto considerare la qualità dell'apporto causale e la sua incidenza sul rafforzamento e la conservazione dell'associazione. A tale riguardo, la convinzione di NF DE, circa la rilevante utilità dell'accordo col IT, trova plurime risposte logiche: una volta che i rapporti dell'uomo politico col gruppo fossero diventati di così pubblico dominio da generare, nella cittadinanza, la certezza della identità di vedute tra i due soggetti (in proposito, è capillare e riscontratissimo sul piano probatorio, l'argomentare dei giudici di merito) il vantaggio per il clan si palesa su due fronti. Sul piano del rafforzamento interno, sicuramente, cementando la convinzione degli aderenti circa la potenza del sodalizio, rinvigorito anche da una alleanza politica così specifica, da oscurare altri precedenti canali indubbiamente esistenti;
ma certo anche sul piano del rafforzamento esterno, per l'incremento della pressione, della capacità di controllo, della possibilità espansiva verso nuovi affari, aperta dal patto elettorale. Significative, in tal senso, le osservazioni sviluppate già in primo grado, laddove si erano citate testimonianze, secondo cui la semplice indicazione dell'indirizzo del voto pro IT, avrebbe trovato indiscutibile seguito non solo fra gli affiliati del sodalizio, ma sarebbe diventata vincolo elettorale nell'ambito esterno, dove, saputo che il candidato IT era sostenuto dai DE, l'espressione del voto sarebbe ampiamente seguita. In proposito, appaiono ineccepibili - anche perché costituenti mera indagine di fatto - le considerazioni sul conteggio dei voti a favore del IT, nei seggi del quartiere controllato dai DE, a differenza di quanto accaduto altrove.
Non si trattò, dunque, da parte dell'imputato, di una semplice e passiva accettazione di un favore elettorale, visto che la sua scelta di campo verso i DE era avvenuta da tempo e con significativi comportamenti;
ma di un accordo bilaterale improntato al metodo mafioso. Ciò va detto non tanto, come sembrerebbe pretendere il ricorrente, per l'impiego di violenza morale o di fisica coercizione sugli elettori, ma perché il IT era proposto come candidato del clan (in tal senso si estrinsecava l'accertato attivismo di taluni adepti) e in simile luce anch'egli necessariamente si presentava, in forza dei citati rapporti. Si è sostenuto dai difensori che mancherebbe la necessaria concretezza dell'apporto causale, sia perché il gruppo, pochi anni dopo, si sarebbe sfaldato;
sia perché l'appalto del 1996 era talmente lontano nel tempo e dai soggetti che capeggiavano il clan, da non poter nulla dimostrare in favore della tesi accusatoria. Alla prima obiezione è agevole replicare che un contributo utile nella immediatezza non può pretendersi che estenda la sua efficacia al di là degli esiti direttamente voluti e paralizzi, comunque, l'attività repressiva della criminalità organizzata;
alla seconda che, come del resto osservato dalla sentenza impugnata, l'assegnazione di detto appalto è comunque significativa, sia perché vedeva il IT direttamente impegnato nell'indirizzario dove egli voleva, mediante compimento (da amministratore) di atti falsi, sia perché il beneficiario era soggetto già orbitante nell'area di interesse del clan DE. Appare indubbiamente corretta, allora, la individuazione del carattere illecito - nella forma del concorso esterno in associazione mafiosa - di un patto che già per la sua sola stipulazione e indipendentemente dal futuro adempimento del sinallagma, poneva in pericolo l'ordine pubblico, che è poi il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (cfr. Sez. 6^, 15.5.2000, P.M. c/Pangallo;
Sez. 5^, 16.3.2000, citata sopra). Da ultimo, è inammissibile il motivo di ricorso in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche, della quale non vi era stata richiesta specifica coi motivi d'appello (non per nulla, gli argomenti dei quali il ricorrente lamenta l'erroneità non compaiono nella sentenza impugnata).
Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004