Sentenza 28 aprile 2017
Massime • 3
Integra il reato di corruzione propria antecedente, e non già quello di "corruzione propria susseguente", l'accertato accordo corruttivo antecedente o coevo alla assegnazione di appalti pubblici, a nulla rilevando che il compenso sia corrisposto in epoca successiva, procastinando, in tal modo, l'esecuzione e non la consumazione del reato già perfetto in ogni suo elemento sin dal raggiungimento dell'accordo.
In tema di reato di falso ideologico in atto pubblico, affinchè sia configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante in relazione alla firma apposta per ricevuta da un primario ospedaliero sulle bolle relative a fittizie attività di trasporto e consegna al suo reparto di materiale sanitario, ritenendo irrilevante che l'incompetenza del predetto primario non fosse stata mai rilevata da parte degli uffici ordinariamente preposti e che la stessa si fosse affermata in virtù di una mera prassi interna all'ente ospedaliero).
In tema di responsabilità da reato degli enti, la nomina del difensore di fiducia dell'ente da parte del rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto, in violazione del divieto previsto dall'art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001, comporta l'inefficacia di tutte le attività svolte dal rappresentante legale incompatibile all'interno del procedimento che riguarda l'ente.
Commentari • 2
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- 2. Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2017, n. 35219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35219 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2017 |
Testo completo
35219-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA Composta da Sent. n. sez. 694 Giovanni Conti - Presidente - NN Criscuolo UP 28/04/2017- Emilia NN Giordano R.G.N. 48074/2016 Gaetano De Amicis -Relatore - Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Re IO, nato il [...] a [...], nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato in [...] il [...] NO US RI, nato il [...] a [...] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza del 27/06/2016 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo: rigetto dei ricorsi di OL e NO;
l'inammissibilità del ricorso di AR, limitatamente alla confisca, ed il rigetto nel resto;
l'annullamento senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena accessoria con rideterminazione della stessa ed il rigetto, nel resto, lu del ricorso di AN;
l'annullamento senza rinvio limitatamente alla continuazione, con la conseguente rideterminazione della pena, nonché l'inammissibilità limitatamente alla confisca ed il rigetto, nel resto, del ricorso di Re;
l'annullamento delle sentenze di primo grado e di appello con la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo, relativamente al ricorso di Emolife s.r.l.; udito il difensore della parte civile, Avvocato GI Di Peri, per l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico-Di Cristina- Benfratelli di Palermo, che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti: Avvocato Roberto Di Luzio, per AR e OL;
Avvocato Beniamino Migliucci e Avvocato Fabio Ferrara per AN;
Avvocato Ugo Castagna e Avvocato Tiziana Monterosso per Re;
Avvocato Mauro Torti per NO;
Avvocato Alessandro Vitale per Emolife s.r.l., che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. ли 89 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 luglio 2016 la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti di IO Re, US RI NO, NN UD AR, RI AN e TO OL in relazione ai reati di corruzione propria, turbativa d'asta e truffa aggravata loro rispettivamente ascritti ai capi sub a), b), c), A), P2) e P3), perché estinti per intervenuta prescrizione. Ha inoltre assolto NN UD AR e TO OL dal reato di falso ideologico in atto pubblico di cui al capo sub d) perché il fatto non sussiste, riducendo ad anni quattro e mesi undici di reclusione la pena irrogata a IO Re per il delitto di falso ideologico in atto pubblico aggravato in relazione all'art. 476, comma 2, cod. pen., ad anni quattro e mesi sette di reclusione la pena irrogata a US RI NO per la medesima ipotesi di reato e ad anni due di reclusione quella irrogata al AN per i delitti di peculato di cui ai capi d'imputazione da e) ad n), con la sospensione della pena per quest'ultimo e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque relativamente alle posizioni del Re e dello NO. La sentenza di primo grado è stata nel resto confermata, con la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili e la riduzione delle provvisionali individuate a carico del Re, dello NO, della AR e del OL. I Giudici di merito hanno ricostruito i fatti posti a fondamento della affermazione di responsabilità degli imputati sulla base delle risultanze offerte dall'istruzione dibattimentale e dagli esiti di un'attività di indagine svolta su una serie di condotte delittuose legate alle modalità di aggiudicazione di pubbliche gare presso l'ARNAS Ospedale Civico di Palermo ed ai meccanismi di attestazione e pagamento dell'entità delle relative forniture di prodotti e materiali sanitari ovvero all'espletamento di prestazioni effettuate in favore del suddetto presidio ospedaliero.
2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IO Re, deducendo sei motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge per avere la Corte d'appello erroneamente prosciolto l'imputato per l'intervenuto decorso del termine prescrizionale in relazione ai reati di truffa aggravata e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio [capi sub P2) e sub A)], laddove avrebbe dovuto, per la presenza di parti civili, valutare il compendio probatorio ai fini delle 1 947 statuizioni rilevanti ex art. 578 cod. proc. pen., prevalendo sulla predetta causa estintiva il proscioglimento nel merito, pur in caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova.
2.2. Con il secondo motivo si prospettano vizi della motivazione sia in ordine alle ragioni giustificative della pronuncia di estinzione dei reati dei reati di cui ai capi sub A) e P2), pur in presenza di una situazione di incertezza probatoria, sia riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di falso in atto pubblico di cui al capo sub Q2). Per quel che attiene al reato di corruzione si pongono in rilievo l'inesistenza dell'accordo corruttivo ed una situazione di palese discrasia temporale fra le ipotesi di truffa e falsità ideologica, da un lato, e il delitto di corruzione propria, dall'altro. La presenza di un rapporto fiduciario ovvero di un accordo tacito, così come definito dal ST, non consente di definire gli atti che il Re avrebbe dovuto compiere, il prezzo che il primo avrebbe dovuto pagare, i tempi di commissione e la corrispettività delle prestazioni. Le consegne fittizie di materiale e le spese (peraltro di importo quasi eguale a quello delle bolle di consegna in contestazione) che il ST avrebbe a vario titolo sostenuto in favore del ricorrente si sarebbero infatti verificate a distanza di diversi anni dal preteso accordo, sulla base di un vantaggio del tutto inesistente e, addirittura, tenendo all'oscuro il suo socio nella "Med Line s.r.l.". In merito ai reati di truffa e di falsità ideologica si pone in rilievo l'assenza di qualsiasi prova circa il fatto che le sigle apposte sui documenti di trasporto - oggetto di contestazione al capo sub Q2) - siano genuine, avendone l'imputato disconosciuto la provenienza e non consentendo l'esito degli accertamenti tecnici al riguardo effettuati di concludere nel senso della loro certa attribuibilità all'imputato. Le sigle attribuite all'imputato, peraltro, non risultano apposte sull'originale di pertinenza degli uffici amministrativi dell'azienda (copia "uso ARNAS), ma solo sulla copia ad uso della ditta, ossia sull'esemplare che veniva trattenuto dalla società "Med Line", e che non era funzionale alla emissione delle fatture e dei mandati di pagamento. Né la ipotizzata regolarizzazione ex post degli esemplari custoditi dalla ditta - cui il ST avrebbe fatto ricorso al fine di evitare controlli sulle consegne fittizie in reparto - può superare il problema legato alla mancanza della firma sulle copie utilizzate dagli uffici amministrativi per i pagamenti. Ulteriori aspetti di illogicità investono la ragione per cui l'apparente sigla del Re si trovava solo sui documenti ad uso della ditta e i pagamenti avvenivano egualmente, malgrado l'assenza di una sigla "per ricevuta merce" sulla copia ad uso degli uffici amministrativi. La presa in consegna e la gestione dei materiali, del resto, rientra nella specifica competenza del cd. 2 90Ли caposala, come previsto dalla normativa di settore e dichiarato da un teste del P.M.
2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi della motivazione in ordine all'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, dalla difesa già sollecitata in sede di gravame al fine di acquisire documentazione attestante l'addebito automatico delle rate di leasing di un'autovettura sul conto corrente del Re, attesa l'assenza di riscontri all'affermazione del Tribunale secondo cui doveva ritenersi dimostrato che il ST aveva sostenuto un effettivo esborso di somme di denaro per l'acquisto della predetta autovettura.
2.4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell'art. 479 in relazione all'art. 476, comma 2, cod. pen., con riferimento alla ritenuta estensione della natura di atto pubblico di fede privilegiata alle bolle di trasporto e consegna delle forniture ad "uso ditta", documenti in realtà non provenienti da pubblico ufficiale e sui quali nessuna potestà certificatrice veniva esercitata dal primario: la sigia "per ricevuta" sugli stessi rinvenibile non rientrava, del resto, fra le attribuzioni di quest'ultimo, essendo di competenza del caposala, mentre la mancanza di firma da parte del Re sugli atti ad "uso ARNAS" pone in rilievo l'assenza del particolare scopo di documentazione che al riguardo si ritiene perseguito dall'ordinamento giuridico.
2.5. Con il quinto motivo si contestano violazioni di legge in punto di calcolo della pena in ordine all'aumento operato a titolo di continuazione per ciascuno dei falsi di cui al capo sub Q2), avendo i Giudici di merito erroneamente considerato sette aumenti in luogo di sei, posto che il primo falso doveva ritenersi incluso nella pena base.
2.6. Con il sesto motivo, infine, si deducono vizi della motivazione in ordine alle statuizioni in punto di confisca dei beni dell'imputato, per un valore pari ad un importo di 70.000,00 euro le cui modalità di determinazione, tuttavia, non sono state dai Giudici di merito spiegate, nonostante le doglianze dalla difesa formulate in sede di gravame.
2.7. Con motivi nuovi depositati in data 31 marzo 2017 i difensori hanno contestato violazioni di legge in relazione ai principii di legalità e funzione rieducativa della pena di cui agli artt. 27 Cost., 322-ter, 640-quater cod. pen. e 7 CEDU, per avere la Corte d'appello confermato la statuizione sulla confisca per equivalente già disposta in primo grado, nonostante la intervenuta declaratoria di prescrizione dei reati di truffa aggravata e corruzione di cui ai capi sub P2) e sub A). A sostegno della conferma del provvedimento di confisca per equivalente (limitata alla quota spettante al Re su un bene immobile) la Corte di merito ha erroneamente richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 31617 del 26 giugno 2015, ove, diversamente da quanto ritenuto nella decisione impugnata, si fa 3 ли riferimento alla possibilità di disporre la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato allorquando il giudice dichiara la prescrizione del reato, non ai casi di confisca per equivalente, che può essere invece applicata solo in presenza di una condanna strettamente intesa.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di NN UD AR è incentrato su cinque motivi di doglianza.
3.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di utilizzabilità delle dichiarazioni rese al P.M. in sede di interrogatorio da CA TI, trattandosi di indagato in concorso con la AR per i medesimi fatti e nel medesimo procedimento, con posizione separatamente definita con decreto di archiviazione in quanto successivamente deceduto nella fase delle indagini preliminari. Dei verbali di interrogatorio, tuttavia, è stata disposta l'acquisizione mediante lettura, malgrado l'opposizione della difesa che ne aveva contestato l'utilizzabilità senza il consenso delle parti ai sensi dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. L'inutilizzabilità delle predette dichiarazioni, inoltre, viene dalla ricorrente censurata anche sotto il profilo delle modalità illegittime con le quali le stesse sono state raccolte dagli organi inquirenti, modalità che la stessa Corte di merito non contesta, ritenendole tuttavia legittime senza motivare sulla idoneità o meno delle tecniche utilizzate ai fini della lesione della libertà di autodeterminazione dell'indagato. Escluse dal panorama cognitivo le dichiarazioni del TI, emerge, ad avviso della ricorrente, un'assoluta carenza di elementi di prova per ciascuno dei tre reati dichiarati prescritti, con la logica conseguenza che la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza assolutoria dell'imputata per l'insussistenza dei fatti a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
3.2. Con il secondo motivo si censurano violazioni di legge ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. e vizi della motivazione in punto di accertamento della responsabilità civile per i reati di turbata libertà degli incanti, corruzione e truffa. Per quel che attiene alla prima delle su indicate ipotesi di reato si rileva che la Corte d'appello ha contraddittoriamente ritenuto la formazione di un accordo illecito in seguito all'aggiudicazione della gara, omettendo di motivare sulla idoneità della presunta collusione ad alterare la relativa procedura d'incanto, avuto riguardo al fatto che lo scarto fra le offerte concorrenti fu appena pari al 4,21%. Per quanto concerne il reato di truffa, la Corte d'appello, sebbene gli imputati si fossero difesi sulle prestazioni di stand-by di perfusione oggetto di contestazione, provandone la effettiva esecuzione, ha condannato la ricorrente ed i coimputati per un campione di prestazioni (50 casi di stand-by definiti ли 4 "impropri") diverse da quelle contestate. Diversamente dall'oggetto dell'accusa, la decisione impugnata ha illogicamente ritenuto che vi sia stato un numero indeterminabile di prestazioni realmente effettuate, ma superflue, relative a pazienti non individuabili ed eseguite in date non accertabili. Parimenti illogiche si ritengono le risposte della Corte alle obiezioni difensive circa la mancanza di prova in ordine all'appropriatezza o meno delle prestazioni in stand-by, tenuto conto sia della lacunosità delle cartelle cliniche per un giudizio ex post sulla condotta dei medici, sia del fatto che la decisione di chiedere gli stand-by competeva ai singoli cardiochirurghi dell'unità operatoria, non certo alla società E", né, tanto meno, alla ricorrente. Difettano validi riscontri circa il numero di stand-by che sarebbero stati richiesti in misura superiore a quella clinicamente necessaria così come dalla difesa contestato già in sede di 1 gravame e la stessa consulenza tecnica, al riguardo, ha ritenuto, sotto altro - profilo, che anche lo stand-by apparentemente inutile può rendersi necessario. In ordine al reato di corruzione si pone in evidenza come la sussistenza di un accordo corruttivo sia stata affermata in entrambi i gradi di giudizio, sebbene sia stata esclusa la rilevanza dei due atti contrari ai doveri d'ufficio ipotizzati dall'accusa, poiché la sentenza di primo grado ha escluso che il consiglio, dato dal TI, di proporre un'offerta bassa in una gara al ribasso abbia integrato la condotta di cui all'art. 353 cod. pen., mentre quella di secondo grado ha escluso a sua volta che i prospetti dei consuntivi della E" dallo stesso sottoscritti contenessero dati falsi. Né, del resto, v'era alcuna correlazione fra i doveri d'ufficio del TI estraneo alla commissione aggiudicatrice e la- gara d'appalto che egli avrebbe dovuto condizionare dietro compenso.
3.3. Con il terzo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di omessa declaratoria di inefficacia del sequestro preventivo ex artt. 323, comma 3, cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., avuto riguardo al fatto che la configurabilità del reato di falso è stata esclusa in riforma della prima sentenza e che la prima decisione non aveva statuito alcunchè in merito alla sorte dei beni sequestrati, i quali, peraltro, in nessuno dei due gradi di giudizio sono stati qualificati come prezzo o profitto, trattandosi di beni entrati nel patrimonio dell'imputata già prima dei fatti in contestazione. Non è stato accertato, infine, l'esatto equivalente del valore dei beni sottoposti a sequestro.
3.4. Con il quarto motivo si censura l'inosservanza dell'art. 537 cod. proc. pen., riguardo all'omessa motivazione sul punto della intervenuta declaratoria di falsità dei documenti, avendo la Corte d'appello accertato l'insussistenza di qualsivoglia ipotesi di falsità documentale.
3.5. Con il quinto motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di condanna al pagamento di una provvisionale, ли 5 determinata dalla Corte d'appello nella misura di euro 50.000,00 sebbene alcuna certezza sia stata raggiunta in ordine all'entità della presunta truffa e, di conseguenza, del danno che l'ARNAS Ospedale civico di Palermo avrebbe subito, avendo la stessa Corte d'appello affermato che i cd. standby impropri non sarebbero determinabili nel quantum.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di TO OL è incentrato su tre motivi di doglianza. Il primo ed il terzo motivo sono rispettivamente formulati negli stessi termini del primo e del quinto motivo del ricorso proposto dalla AR, sul punto dovendosi integralmente richiamare, dunque, la su esposta illustrazione delle correlative doglianze. Il secondo motivo denuncia vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità civile in ordine al reato di truffa di cui al capo sub C) - contestato a AR, AN e OL per avere procurato alla società E", in concorso con il TI, l'indebito pagamento della somma di euro 164.000,00 da parte dell'Ospedale civico di Palermo riproponendosi, al riguardo, le medesime argomentazioni addotte a sostegno dell'analoga censura (v., supra, il par. 3.2.) contenuta, in parte de qua, nel ricorso proposto dalla AR, con la precisazione relativa all'assenza di ogni discrezionalità nell'attività svolta dal perfusionista, poiché ogni suo intervento era richiesto da un medico (che peraltro non era quasi mai il TI) e nient'altro poteva fare se non eseguire materialmente le prestazioni richieste ed elencarle nel prospetto riepilogativo.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di RI AN è articolato in sei motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
5.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova documentale, in punto di affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., avuto riguardo al fatto che la posizione contrattuale del ricorrente era caratterizzata da un'assunzione a tempo pieno e con impegno esclusivo in favore dell'A.S.L., essendo stato egli autorizzato soltanto per l'attività intramoenia cd. "allargata" presso studi medici privati posti fuori del territorio della Regione Sicilia. Ne discende che egli, non essendo stato autorizzato per lo svolgimento dell'attività intramuraria interna, ma soltanto per quella cd. allargata presso ben individuati studi privati situati fuori del territorio siciliano, nel ricevere i pazienti e riscuoterne gli onorari presso l'Ospedale civico ha realizzato un'attività 6 illegittima, in quanto priva di autorizzazione, ma non potrebbe rispondere del reato di peculato in quanto il denaro ricevuto per la prestazione illegittimamente resa non era di pertinenza dell'amministrazione ospedaliera, non avendo egli assunto la qualifica di pubblico ufficiale. La sentenza impugnata, pur dando atto che il ricorrente aveva stipulato un rapporto esclusivo con l'Ospedale civico di Palermo, ha confuso l'attività intramuraria "allargata" - che è una forma di attività intramoenia svolta presso strutture private esterne - con quella "extramuraria", da intendersi quale attività libero-professionale al di fuori dell'ambito ospedaliero, che può essere svolta dal medico che non abbia optato per un rapporto di esclusiva con l'azienda pubblica. Su tali basi, dunque, la Corte distrettuale ha travisato le risultanze documentali, ipotizzando l'esistenza di un provvedimento autorizzativo per lo svolgimento dell'attività intramuraria interna, laddove il AN, prima della revoca dell'autorizzazione all'intramoenia allargata (avvenuta solo in data 20 maggio 2008), era stato autorizzato solo per l'attività libero-professionale intramuraria in forma cd. "allargata", che costituisce un regime ben diverso da quello extra- murario, con l'ulteriore conseguenza che un'autorizzazione all'attività intramuraria interna sino a quella data non è mai esistita, né mai avrebbe potuto esistere stante l'alternatività delle due forme di attività intramoenia. In definitiva, è l'abuso del ruolo e non la ragione dell'ufficio ad aver creato l'occasione della condotta illecita, consistita nell'appropriarsi di somme frutto di un'attività illegittima, posta in essere in assenza di autorizzazione amministrativa ed in violazione delle regole di svolgimento dell'attività intramoenia.
5.2. Con il secondo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di configurabilità della diversa ipotesi del peculato d'uso, attesa la temporaneità dell'utilizzo della strumentazione diagnostica eventualmente impiegata per le visite mediche e subito dopo restituita.
5.3. Con il terzo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di irrilevanza penale del fatto di reato, stante la inoffensività concretamente emergente dalla irrisorietà del danno patrimoniale cagionato alla P.A., che dovrebbe individuarsi nella misura del 5% di ciascun onorario percepito dal medico (nel caso di specie, pari a 4 euro per ogni singolo episodio contestato, dunque alla complessiva somma di 32 euro per l'insieme delle condotte ascrittegli).
5.4. Con il quarto motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto, poichè, sulla base di quanto evidenziato nel primo motivo di ricorso, il ricorrente avrebbe posto in essere, al più, una condotta in violazione di legge, attraverso la quale avrebbe ricevuto senza alcuna legittimazione somme di denaro dai suoi die 7 assistiti, con la conseguenza che i fatti contestati nel capo d'imputazione avrebbero dovuto ritenersi sussumibili nella diversa fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen. egli, infatti, non aveva alcun titolo, operando all'interno dell'Ospedale, per procedere alla riscossione diretta delle somme eventualmente dovute, che era invece di esclusiva competenza degli uffici amministrativi dell'A.S.L.
5.5. Con il quinto motivo si deducono violazioni di legge in punto di errata esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., avuto riguardo alla episodicità ed alla scarsa valenza offensiva dei fatti contestati.
5.6. Con il sesto motivo, infine, si censurano violazioni di legge ex artt. 28, 37, 317-bis cod. pen. e vizi della motivazione con riferimento alla omessa statuizione circa la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che in primo grado era stata commisurata in anni cinque, sebbene all'esito del giudizio d'appello la Corte abbia riformato quoad poenam la sentenza di primo grado, rideterminando quella principale in anni due di reclusione.
5.7. Con motivi nuovi depositati nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 aprile 2017 il difensore ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno delle ragioni già evidenziate nel primo motivo di ricorso, allegando una serie di elementi documentali ivi puntualmente richiamati a loro corredo ed insistendo nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
6. Il ricorso proposto nell'interesse di NO US RI è incentrato su tre motivi di doglianza.
6.1. Con il primo motivo si lamentano violazioni di legge in relazione alla erronea individuazione del reato più grave [fra le varie condotte di falso di cui al capo sub Q3), avvinte da continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen.] ai fini della determinazione della pena base di anni tre e mesi sei di reclusione, con rilevanti effetti quanto alla conseguente necessità di riconoscere all'imputato il beneficio dell'indulto ai sensi della legge n. 241/2006. La violazione più grave, infatti, già dalla lettura del capo d'imputazione, avrebbe dovuto essere individuata, trattandosi di violazioni omogenee della stessa fattispecie, non in relazione all'ultima condotta (relativa all'attestazione di una fittizia consegna di materiale sanitario di cui al documento n. 864 del 10 dicembre 2007, pari alla somma di euro 29.432,00), ma a quella inizialmente commessa il 30 maggio 2005, di cui al documento n. 633, pari ad un valore complessivo, ben maggiore dell'altro, di euro 84.240,00. 6.2. Con il secondo motivo si lamentano violazioni di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie aggravata di cui al secondo comma dell'art. 479 cod. pen. ed alla presunta natura fidefacente dei documenti di trasporto, trattandosi di atti interni all'iter amministrativo, ma provenienti e compilati da un 0 08 CHR soggetto, il vettore, estraneo alla pubblica amministrazione, e dunque inidonei a formare una prova qualificata degli adempimenti ad essi correlati.
6.3. Con il terzo motivo si deducono vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione alla ritenuta responsabilità per i fatti di cui al capo sub Q3), per avere la Corte d'appello erroneamente negato la validità oggettiva del dato numerico dei pazienti che si sottoposero a terapia presso la camera iperbarica dell'Ospedale di Palermo diretta dall'imputato dato, questo, - imprescindibile per la corretta quantificazione dei consumi di circuiti respiratori "OTI" (ossigeno terapia iperbarica) che sarebbero stati oggetto di consegna fittizia ipotizzando che solo alcuni di essi ebbero a sottoporsi a terapia con quel tipo di trattamento. In tal senso si assume che se le consegne dei circuiti respiratori "OTI" fossero state davvero fittizie, la camera iperbarica non avrebbe potuto effettuare il numero dei trattamenti effettuati negli anni in contestazione e riportati nel registro dei pazienti regolarmente vidimato dal nosocomio, atteso che presso quella camera che ha solo questa funzione e non consente diverse forme di - utilizzazione si effettua solo terapia con quel tipo di trattamento e non è possibile praticarne altre. Ne discende che un paziente ivi registrato deve necessariamente aver svolto presso la camera un trattamento "OTI" con il relativo circuito respiratorio. L'unico documento rilevante, al riguardo, è costituito dal registro dei pazienti, ove sono riportate tutte le prestazioni complessivamente svolte nella camera iperbarica, non solo quelle effettuate in favore dei pazienti inviati a seguito di visita medica ambulatoriale: i Giudici di merito, sul punto, hanno erroneamente ritenuto sufficiente al fabbisogno della camera iperbarica un numero di circuiti drasticamente inferiore a quello necessario, tento conto anche delle loro possibilità di massimo riutilizzo con cadenza settimanale. Ulteriori profili di contraddittorietà della motivazione sono dal ricorrente evidenziati con riferimento agli argomenti utilizzati dai Giudici di merito per spiegare il temporaneo recesso dal meccanismo truffaldino (che si sarebbe interrotto nell'anno 2006, per poi riprendere nel 2007) e per ritenere la falsità delle consegne sottese ai documenti n. 864 e n. 792 del 2007: a tale proposito, secondo le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, ed in particolare alla luce delle dichiarazioni rese dal teste IC, la merce oggetto dei documenti in contestazione è stata regolarmente consegnata al reparto di medicina iperbarica, avendo il predetto testimone riconosciuto la firma ivi apposta e ribadito, in più occasioni, che non procedeva alla consegna se prima non transitava dalla farmacia. ли B 7. Nell'interesse della "Emolife s.r.l." il difensore ha proposto ricorso per cassazione avverso la su indicata pronuncia, deducendo due motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
7.1. Con il primo motivo si censura la inosservanza degli artt. 39 e 41 d.lgs. n. 231/2001, in relazione agli artt. 178, lett. c), 179, 180 cod. proc. pen., sul rilievo che il legale rappresentante della società ha nominato due difensori di fiducia senza che la stessa si sia costituita nelle forme previste dall'art. 39 d.lgs. cit., con la logica conseguenza che la mancata costituzione avrebbe dovuto comportare, già da parte del G.u.p., la dichiarazione di contumacia dell'ente e la nomina di un difensore d'ufficio. Diversamente da quanto affermato dalla Corte distrettuale, il difensore d'ufficio non è stato nominato dal G.u.p. bensì dal P.M. con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, mentre il G.u.p. ha preso atto della nomina fiduciaria sottoscritta dal legale rappresentante, incapace in quanto imputato, senza rilevarne l'invalidità e senza nominare alcun difensore idoneo a garantire il diritto di difesa dell'ente, del quale, peraltro, neanche dichiarava la contumacia. La nullità, inoltre, non è stata rilevata neppure dal Giudice di primo grado, mentre la costituzione dell'ente è ritualmente avvenuta solo in previsione del giudizio d'appello, attraverso un procuratore speciale appositamente designato e diverso dal legale rappresentante, con la conseguenza che solo nel dibattimento di secondo grado può dirsi che la società è stata assistita e difesa.
7.2. Con il secondo motivo, inoltre, si lamentano violazioni di legge ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001 e vizi di omessa motivazione riguardo alla confisca per equivalente della somma di euro 70.000,00 in danno della "Emolife s.r.l.", disposta dal Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. (così individuato il prezzo pagato al TI per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio), laddove la Corte d'appello ha diversamente ritenuto applicabile, al riguardo, la norma speciale di cui all'art. 19 d.lgs. cit., che però ha erroneamente interpretato sia per avere disposto la confisca del "prezzo" del reato (ossia delle somme spese dall'ente in favore del TI, che andavano, semmai, confiscate al percettore, stante la loro natura di corpo del reato), sia nel punto in cui ha omesso di provvedere alla determinazione del profitto confiscabile nella misura dell'indebito arricchimento dell'ente collettivo, ossia distinguendolo da quello legittimamente conseguito dall'ente in adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte per effetto della sua attività. Determinazione, questa, che il ricorrente ritiene, peraltro, impossibile, sul duplice rilievo che tutte le prestazioni fatturate dalla società sono state realmente effettuate e che essa avrebbe comunque richiesto un accertamento in sede investigativa sul numero delle presunte prestazioni di stand by 10 я indebitamente richieste, sulla riconducibilità di tali richieste al TI anziché ad altri medici del reparto, sul margine di utile ricavato dall'Emolife, ecc.
7.3. Con motivo aggiunto depositato nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 5 aprile 2017 il difensore della "Emolife s.r.l." ha insistito sull'accoglimento del primo motivo di ricorso, allegando ulteriore documentazione a sostegno degli argomenti ivi illustrati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Re è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati, con il rigetto delle residue doglianze.
1.1. Il primo motivo è infondato poiché, pur essendo incentrato sulla pacifica esigenza di un corretto richiamo ai principii fissati da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273) con riferimento all'ipotesi in cui, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile e in seguito ad un'espressa domanda in tal senso, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili principii che la sentenza impugnata, in effetti, ha formalmente omesso di - richiamare, menzionando (v. pag. 14) un precedente giurisprudenziale non pertinente al caso di specie trascura, tuttavia, di considerare che l'insieme delle argomentazioni esposte in motivazione mostra, nella sostanza, di aderire alle coordinate ermeneutiche tracciate dal Supremo Consesso di questa Corte e di farne doverosamente proprie le considerazioni di fondo sulle regole che governano l'accertamento probatorio in presenza delle parti civili, poiché la Corte d'appello ha ampiamente ricostruito la vicenda storico-fattuale oggetto dei diversi temi d'accusa, procedendo ad un esame puntuale delle obiezioni difensive, che ha poi motivatamente rigettato escludendo la presenza di evidenti di prove di innocenza sulla base di un percorso argomentativo idoneo a dar conto dell'epilogo decisorio cui è in concreto pervenuta.
1.2. E' altresì infondato il terzo motivo di ricorso, avendo la Corte d'appello congruamente giustificato il diniego della richiesta integrazione attraverso il richiamo all'insieme delle acquisizioni probatorie, coerentemente valutate nella completezza della base cognitiva richiesta ai fini della decisione. Soluzione, questa, del tutto conforme ai principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741), secondo cui il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della 11 हैlu motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità.
1.3. Parimenti infondato, inoltre, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, che si limita a contestare in punto di fatto la ricostruzione dai Giudici di merito coerentemente operata, sulla base di un duplice e conforme vaglio delibativo, in ordine alla commissione dei reati di truffa, falso in atto pubblico e corruzione propria nell'ambito dei rapporti dall'imputato intrattenuti con il legale rappresentante (ST GI) della società "Med Line" s.r.l. per forniture di materiali sanitari all'Ospedale di Palermo, così sollecitando questa Suprema Corte ad effettuare una non consentita rivisitazione dei diversi tasselli di un quadro probatorio i cui contenuti, di contro, sono stati delineati in sentenza sulla base di apprezzamenti di merito logicamente illustrati ed immuni da vizi in questa Sede deducibili. In tal senso, nel richiamare il contenuto delle dichiarazioni confessorie rese dal coimputato ST sulla risalente collocazione temporale del rapporto di fiducia e di stretta frequentazione intrattenuto con il Re Primario del reparto di - prima rianimazione presso l'Ospedale Arnas Civico di Palermo - i Giudici di merito ne hanno logicamente motivato la valutazione di attendibilità del contributo narrativo ed hanno quindi ricostruito le caratteristiche dell'intesa corruttiva realizzatasi assicurando al primo il pagamento di forniture fittizie in danno dell'ente ospedaliero, attraverso meccanismi di omesso controllo sul suo operato e di consegne dirette dei materiali sanitari presso il reparto interessato, dietro la corresponsione di dazioni di denaro ed altre liberalità, poi imputati a costi di produzione della società sopra indicata. Numerosi, al riguardo, gli elementi di riscontro obiettivo sia di fonte orale che documentale individuati dalla sentenza impugnata a sostegno della attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni del ST, che sono state valutate anche con riferimento alle spese di finanziamento da costui più volte affrontate per le campagne elettorali del Re, a quelle effettuate per l'abbonamento allo stadio comunale e per l'assicurazione dell'auto, ovvero a quelle per viaggi di piacere e per l'acquisto di un costoso orologio o, ancora, a quelle per l'assunzione di una compaesana, per pagamenti di varie cene e per l'acquisto di generi alimentari, sino a quelle di viaggio e soggiorno per consentire, talora anche al personale in servizio presso il reparto, varie partecipazioni a congressi ed eventi (spese, queste ultime, che i Giudici di merito hanno motivatamente ritenuto eccedenti quelle relative alla mera sponsorizzazione per la copertura dei costi di pernottamento e quote partecipative). 12 29 Quale contropartita di tali erogazioni, veniva consentito al ST di effettuare consegne dirette presso il reparto di cui l'imputato era Primario, attraverso un meccanismo di fornitura che, in assenza di una precisa regolamentazione interna (adottata solo in seguito, nel 2009), permetteva al sanitario di richiedere la consegna d'urgenza al reparto, mentre la farmacia dell'Ospedale non provvedeva ad effettuare i controlli preventivi, limitandosi ad apporre la firma sulla bolla già sottoscritta per ricevuta dal reparto, sì da regolarizzare i documenti di trasporto in possesso dell'Ospedale anche se i - relativi colli non erano mai transitati in farmacia per poi inoltrarli all'ufficio acquisti del Provveditorato. A tale riguardo i Giudici di merito hanno ampiamente posto in rilievo, sulla base delle correlative emergenze probatorie in motivazione puntualmente analizzate, come al ST fosse consentita piena libertà di movimento all'interno degli uffici ospedalieri, ove accedeva per compilare direttamente i modelli, ovvero per farli compilare dal caposala, sì da aggirare il preventivo controllo della farmacia e far siglare il documento di trasporto direttamente dall'imputato, ai fini della successiva consegna dei materiali nel reparto. In tal senso, le conformi decisioni di merito hanno individuato otto documenti di trasporto relativi a forniture fittizie di materiali sanitari, la cui falsità è stata specificamente accertata anche sulla base degli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza circa il fatto che il valore totale delle merci indicato su quei documenti di trasporto non risultava essere nella disponibilità delle scorte della società amministrata dal ST, sebbene apparissero come regolarmente fornite all'Ospedale. La Corte d'appello, sul punto, ha evidenziato che gli uffici amministrativi dell'Ospedale si limitavano, di fatto, ad autorizzare il pagamento delle fatture emesse da quella società sulla base dell'attestato di consegna costituito dalla sigla apposta dal Re sul relativo documento ad uso ditta, pur in mancanza di siffatta attestazione sulla copia del documento ad uso dell'Arnas, poiché su quest'ultima avrebbe dovuto far fede il timbro di conformità apposto dalla farmacia: siffatto adempimento, tuttavia, in caso di consegne dirette presso il reparto, veniva meccanicamente espletato, apponendolo in assenza di un effettivo controllo. Ampiamente esaminate e logicamente disattese dai Giudici di merito risultano, poi, le obiezioni difensive sul punto formulate, avendo la sentenza impugnata specificamente considerato, fra l'altro, le risultanze degli accertamenti tecnici in ordine alla compatibilità delle sottoscrizioni apposte dall'imputato sui correlativi documenti di trasporto, inquadrandone le conclusioni nel contesto degli ulteriori elementi di conferma probatoria tratti dall'istruzione dibattimentale 13 gen ли ed, in particolare, dall'analisi delle stesse evidenze documentali, dalle dichiarazioni del ST, dai su richiamati accertamenti della Guardia di Finanza, oltre che dalle dichiarazioni rese da altri testi (e, segnatamente, da IN IC, trasportatore della società "Med Line", il quale ha affermato di non aver mai provveduto alla consegna direttamente al Primario del reparto, disconoscendo la propria firma nei casi in cui sul documento ad uso ditta risultava l'attestazione di avvenuta consegna da parte del Re, ovvero affermandone l'autenticità, con la precisazione, tuttavia, che in più occasioni gli era stato chiesto dal ST di compilare preventivamente i documenti presso la società stessa, senza provvedere alla contestuale consegna). Coerentemente, dunque, i Giudici di merito hanno ritenuto la configurabilità, agli effetti civili, dei contestati delitti di corruzione e di truffa aggravata, ravvisando l'artificio nel consolidato meccanismo di redazione di documenti di trasporto per consegne fittizie, controfirmate dal Primario del reparto presso cui dovevano effettuarsi le richieste consegne di forniture con procedura d'urgenza, così garantendo, alla società fornitrice, l'ingiusto profitto consistito nell'aver fatturato merci mai fornite all'Ospedale, e a sé stesso la percezione proprio in - forza delle illecite attestazioni di conformità delle forniture ricevute rispetto a quelle indicate nelle relative bolle di consegna - delle utilità e dei su indicati benefici erogatigli nel tempo dal titolare della società fornitrice. Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, in definitiva, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate. Né rientra nei poteri della Corte di legittimità quello di effettuare, come in sostanza si chiede da parte del ricorrente, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del motivato apprezzamento di merito al riguardo svolto nell'impugnata decisione, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi ampiamente positivo nel caso in esame.
1.4. Per quel che attiene, tuttavia, ai reati di falso contestati nel capo sub costituenti l'oggetto del quarto motivo di ricorso i Giudici di merito, pur Q2) correttamente inquadrando i documenti ivi descritti nel novero degli atti pubblici rilevanti ai fini della configurabilità del delitto di falso ideologico, hanno erroneamente ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 14 Jon ли 476, comma 2, cod. pen., desumendo la connotazione di fidefacenza delle sottoscrizioni apposte dall'imputato sui relativi documenti di trasporto da una sorta di competenza de facto consolidatasi in capo al medesimo istituzionalmente non preposto alla farmacia interna né, tanto meno, all'ufficio economato - in ragione di un potere da lui esercitato solo in via d'urgenza e tale, dunque, da sovvertire le regole dell'ordinario procedimento di consegna. Una competenza a provvedere che, secondo la ricostruzione delineata dai Giudici di merito, si sarebbe affermata in via di fatto, alla stregua di un uso interno all'Ospedale, per sopperire ad un vuoto regolamentare solo successivamente colmato per la disciplina delle procedure cd. "di urgenza", senza che gli uffici al riguardo ordinariamente preposti abbiano mai rilevato l'incompetenza del Primario, messosi a disposizione della società fornitrice attraverso i su indicati meccanismi di falsificazione dei documenti di trasporto di materiale sanitario ai fini della realizzazione della truffa posta in essere ai danni dell'Ospedale Civico Arnas di Palermo, in cambio di plurime elargizioni effettuate in suo favore dall'amministratore di quella società. I criteri di individuazione della categoria degli atti pubblici fidefacenti sono dalla prevalente dottrina fondati essenzialmente sul collegamento con la "speciale funzione di pubblica certificazione", ovvero sulla necessità di una specifica attribuzione del "potere di documentazione fidefacente", ravvisandosi nella fidefacenza "un grado maggiore del potere-dovere di certificazione del pubblico ufficiale", che porta all'eliminazione della possibilità di impugnare tali atti, giungendo a "lambire" i connotati tipici della prova legale. È stato, inoltre, evidenziato che gli atti rientranti in questa categoria normativa presentano, indipendentemente da una loro eventuale utilizzazione in sede processuale (che richiede l'esperimento della querela di falso per il relativo accertamento giurisdizionale), un'efficacia sostanziale di tipo "preclusivo", consistente in un vero e proprio "obbligo di assumere come certezza l'enunciato dell'atto". Possono definirsi, pertanto, atti pubblici di fede privilegiata gli atti di "certezza legale" che impongono, per espressa previsione di legge, di assumere per certi, già nell'ordinaria circolazione regolata dal diritto sostanziale, i fatti in essi rappresentati, salva l'introduzione di quel particolare procedimento di verificazione che è la querela di falso: una connotazione desumibile, in altri termini, da una previsione normativa che attribuisca espressamente il potere di documentazione fidefacente, o comunque dalla circostanza che il pubblico ufficiale debba attenersi a particolari modalità prestabilite. Muovendosi entro la medesima prospettiva, la linea interpretativa costantemente tracciata dalla giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la 15 nozione di atto pubblico facente fede sino ad impugnazione di falso comprende i documenti probatori precostituiti a garanzia della pubblica fede e formati da un pubblico ufficiale nell'esercizio legittimo di una speciale funzione pubblica di attestazione, munita cioè di una particolare capacità probatoria rispetto ai fatti da lui compiuti o in sua presenza avvenuti (Sez. 5, n. 1379 del 10/11/1977, dep. 1978, Del Corato, Rv. 137922 7; Sez. 5, n. 332 del 17/10/1980, dep. 1981, Comastri, Rv. 147365; Sez. 5, n. 798 del 24/11/1983, dep. 1984, Savarese, Rv. 162422; Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989, dep. 1990, Bettinelli, Rv. 184934; Sez. 1, n. 37097 del 21/09/2011, Targhetti, Rv. 250832; Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253959; Sez. 5, n. 48738 del 14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298; Sez. 5, n. 12213 del 13/02/2014, Amoroso, Rv. 260208; Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Bandettini, Rv. 263265; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806; Sez. 5, n. 8358 del 05/02/2016, Giri, Rv. 266068). In sostanza, ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefacente è, oltre alla attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede, e redatto da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o direttamente da lui compiuti (Sez. 5, n. 2837 del 09/02/1983, Andronaco, Rv. 158265). Questa Corte ha inoltre precisato, aderendo all'impostazione elaborata dalla prevalente dottrina, che l'atto pubblico, agli effetti delle norme sul falso documentale, non è di fede privilegiata per il solo fatto che il pubblico ufficiale sia chiamato ad esplicare una funzione di attestazione relativa a fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, essendo necessario che egli sia fornito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Sez. 5, n. 802 del 24/11/1983, dep. 1984, Grandieri, Rv. 162429). Nel caso in esame, di contro, l'atto, pur assumendo natura pubblica quale presupposto indispensabile nelle sequenze del procedimento amministrativo finalizzato all'emissione sia delle fatture da parte della società fornitrice che dei relativi mandati di pagamento da parte dell'ente ospedaliero, non proveniva certo da un pubblico ufficiale ritualmente investito di una speciale potestà certificatrice, sicchè la forza probante privilegiata dell'atto pubblico è stata dai Giudici di merito erroneamente attribuita, come si è già rilevato, ad una sigla 16 apposta per ricevuta sui documenti di trasporto del materiale sanitario al fine di convalidare de facto e con modalità illecite - ossia eludendo in più occasioni i meccanismi di ordinaria attivazione dei controlli interni alla procedura di consegna della merce e le specifiche competenze al riguardo assegnate alla farmacia ospedaliera ed all'ufficio acquisti del Provveditorato le prospettate - caratteristiche di "urgenza" delle forniture e l'esattezza delle correlative quantità di materiale. Né alcun rilievo può assumere, a tale riguardo, il fatto che la incompetenza - sia pure solo relativa e non assoluta (cfr. Sez. 5, n. 13578 del 26/04/1989, Binazzi, Rv. 182245; Sez. 5, n. 5990 del 18/01/1985, Trofa, Rv. 169785) - del Primario nelle attestazioni di conformità delle forniture in tal modo consegnate al reparto non sia mai stata rilevata da parte degli uffici ordinariamente preposti a provvedere e che tale situazione di fatto, dunque, si sia in concreto affermata alla stregua di un uso interno all'ente ospedaliero, non potendo certo una prassi, irregolarmente formatasi per sopperire ad un vuoto regolamentare nella disciplina delle procedure d'urgenza, sostituirsi ai requisiti di certezza legale che connotano l'atto fidefacente sotto il profilo della sua redazione da parte di un pubblico ufficiale a tal fine espressamente autorizzato nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice. Sul punto, dunque, il ricorso deve ritenersi fondato e l'esclusione della circostanza aggravante speciale contestata nel capo sub Q2) comporta, per la fattispecie di falso ideologico semplice di cui all'art. 479, comma 1, cod. pen., l'esigenza di un diverso, e più favorevole, computo del termine prescrizionale massimo (pari ad anni sette e mesi sei ex artt. 157, 160 e 161, comma 2, cod. pen.), la cui intervenuta decorrenza, avuto riguardo alla data di consumazione del reato (contestato sino al gennaio 2006) e alla complessiva durata degli accertati periodi di sospensione (pari a mesi sei e giorni dodici), ne determina l'estinzione quanto al reato sopra indicato, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
1.5. Parimenti fondate, infine, devono ritenersi le doglianze articolate nel sesto motivo di ricorso e nei motivi nuovi dalla difesa depositati il 31 marzo 2017 (v., in narrativa, i parr.
2.6. e 2.7.), ove si consideri il quadro dei principii al riguardo fissati da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435), secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto. La confisca per equivalente, infatti, viene ad assolvere, come affermato dalle Sezioni Unite, una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione 17 economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza (ex plurimis, Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037; Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv 259103; Sez. 3, n. 23649 del 27/02/2013, D'Addario, Rv. 256164). E' evidente, infatti, che, essendo la confisca di valore parametrata al profitto od al prezzo dell'illecito solo da un punto di vista "quantitativo", l'oggetto della ablazione finisce per essere rappresentato direttamente da una porzione del patrimonio, il quale, in sé, non presenta alcun elemento di collegamento col reato;
il che consente di declinare la funzione della misura in chiave marcatamente sanzionatoria. Ne discende che l'estinzione del reato preclude la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, non potendo la stessa prescindere, per il suo carattere spiccatamente afflittivo e sanzionatorio, dall'accertamento pieno della responsabilità dell'autore del reato (Sez. 6, n. 18799 del 06/12/2012, dep. 2013, Attianese, Rv. 255164; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255367; Sez. 2, n. 13017 del 22/01/2015, Chiazzese, Rv. 262926). Erronea, dunque, deve ritenersi, a fronte della declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione dei reati di truffa e di corruzione di cui ai capi sub P2) ed A), la decisione della Corte d'appello di confermare la misura della confisca per equivalente relativamente alla quota spettante all'imputato su un bene immobile, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alle statuizioni relative all'adozione della su indicata misura ablativa. Va pertanto disposta, secondo la correlativa statuizione in dispositivo indicata, la restituzione dei beni in sequestro in favore dell'avente diritto. Sulla base delle su esposte considerazioni, infine, devono ritenersi logicamente assorbite le doglianze oggetto del quinto motivo di ricorso.
2. Il ricorso proposto da NN UD AR è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati, con il rigetto delle residue doglianze.
2.1. Il primo motivo è inammissibile, perché aspecificamente formulato, là dove censura, in termini solo assertivi, non meglio precisate condotte illegittime del P.M. in sede di interrogatorio del coindagato TI, ed è manifestamente سات 18 infondato quando ipotizza la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, che invece sono state ritualmente acquisite in dibattimento ex art. 512 cod. proc. pen. poiché il suo decesso, come posto in rilievo dai Giudici di merito, è intervenuto prima del rinvio a giudizio e dell'inizio del processo, determinando in tal modo lo stralcio della sua posizione ed un separato epilogo decisorio. Sotto il primo dei profili testè richiamati, viene dalla ricorrente evocata una violazione del disposto di cui all'art. 64, comma 2, cod. proc. pen., senza precisare, sulla base di specifiche argomentazioni sorrette da inequivoche allegazioni documentali, quali siano state le forme, le modalità e gli esiti di tecniche о metodi che, nel disegno del legislatore, dovrebbero essere concretamente volti ad influire sulla libertà di autodeterminazione del dichiarante ovvero ad alterarne la capacità mnemonica o valutativa dei fatti, distinguendosi necessariamente, come ricordato nella motivazione della sentenza impugnata, il ricorso al, pur acceso, ma legittimo, confronto dialettico in tesi instaurato dall'organo inquirente, dal non consentito utilizzo di "metodi o tecniche" di tipo manipolativo, impiegati per condizionare o alterare indebitamente la genuinità dell'apporto conoscitivo dell'indagato. Sotto il secondo profilo v'è da osservare che, in caso di morte del dichiarante, deve ritenersi pienamente operante, finanche nell'ipotesi del suicidio, la disposizione di cui all'art. 512 cod. proc. pen., secondo cui può darsi lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal P.M., dai difensori e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione (Sez. 1, n. 2596 del 22/11/2002, dep. 2003, Chivasso, Rv. 223252). Un'evenienza, quella sopra indicata, che il legislatore ha chiaramente ritenuto idonea a configurare, per la ricorrenza di cause imprevedibili, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio che, tenuto conto del momento in cui si è verificata, consente, a norma dell'art. 512, così come richiamato dall'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., secondo inciso - entrambi posti in relazione con gli artt. 210, comma 1 e 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. di applicare la regola della lettura delle dichiarazioni rese prima - del dibattimento dagli indagati o imputati di procedimento connesso a norma del su citato art. 12, comma 1, lett. a), per i quali si sia proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, indipendentemente dal contenuto accusatorio o meno delle dichiarazioni rese. Regola di lettura, questa, analogamente applicabile, non potendo assumere la veste di testimone in quanto incompatibile ex art. 197 cod. proc. pen., anche alla persona nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. ovvero sia stato emesso un decreto di archiviazione. 19 Ли 2.2. In ordine al secondo motivo di ricorso deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia, entro i limiti che verranno di seguito precisati, congruamente esaminato e disatteso le correlative obiezioni difensive, confermando, con argomentazioni immuni da vizi in questa Sede deducibili, la fondatezza delle ragioni giustificative poste a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata agli effetti civili, in relazione ai reati di corruzione e di turbata libertà degli incanti rispettivamente ascrittile ai capi sub a) e b).
2.3. Con riguardo alla fattispecie di turbativa delle pubbliche gare di cui all'art. 353 cod. pen. questa Corte (Sez. 6, n. 12298 del 16/01/2012, Citarella, Rv. 252555) ha ormai da tempo stabilito che la nozione di "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo. In tale prospettiva rileva, in particolare, qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare, anche attraverso anomalie procedimentali, il regolare funzionamento della gara e a pregiudicare l'effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità, per tutti gli interessati, di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo (Sez. 6, n. 42770 del 11/07/2014, Santoro, Rv. 260726). Una situazione di turbamento, inoltre, si verifica quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara, essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione dei risultati di essa (Sez. 6, n. 28970 del 24/04/2013, Sonn, Rv. 255625). Non occorre, pertanto, l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adami, Rv. 254906). Facendo buon governo di tale quadro di principii, la sentenza impugnata ha confermato le inequivoche risultanze probatorie già valutate dai Giudici di primo grado, ponendo in evidenza come l'imputata, legale rappresentante della società E" s.r.l., di concerto con CA TI, nella sua qualità di Direttore della Divisione di cardiochirurga pediatrica e patologie congenite dell'Arnas Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo, abbiano architettato un piano fraudolento al fine di consentire l'aggiudicazione di una gara d'appalto indetta per l'espletamento del servizio di perfusione presso la su indicata Divisione ospedaliera, consistente nel concertare la presentazione di un'offerta al ribasso Ли 2 20 0 maggiore e particolarmente vantaggiosa per l'ente pubblico, nella prospettiva di recuperare successivamente il mancato guadagno attraverso forniture in eccesso di prestazioni relative ai cd. standby di perfusione. Per effetto di tale accordo, cui seguiva la predisposizione dell'offerta nei termini dalle parti concordati per controllarne l'esito, la gara relativa all'affidamento del servizio biennale di perfusione si concluse in favore della predetta società con la deliberazione di aggiudicazione del 6 ottobre 2006 e la stipula del contratto il successivo 25 ottobre 2006. In tal senso, inoltre, i Giudici di merito hanno puntualmente ricostruito l'intera vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa ed hanno posto in rilievo le ragioni e le finalità dell'accordo collusivo tra le parti intervenuto sin dalle operazioni propedeutiche alla partecipazione alla gara, indicandone i riscontri sulla base delle relative acquisizioni documentali, del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica e delle dichiarazioni del ST, il quale, come osservato nella sentenza di primo grado, ha riferito sia degli incontri svoltisi tra il medico e l'imputata, prima dell'aggiudicazione della gara, in occasione di varie cene aventi ad oggetto la percentuale di ribasso da indicare nell'offerta, sia delle conversazioni intercorse con il TI riguardo al vantaggio conseguente all'aggiudicazione della gara in favore della predetta società. Contrariamente a quanto affermato in ricorso, nell'esaminare le diverse componenti del quadro probatorio i Giudici di merito hanno attribuito rilievo ad alcuni profili coerentemente ritenuti sintomatici dell'intenzione di garantire l'aggiudicazione della gara alla società E", orientandone l'esito verso una ben precisa direzione: a) l'iniziale tentativo del TI di rinnovare il contratto di fornitura del servizio di perfusione senza ricorrere ad alcuna gara (aspetto, questo, sul quale si era scontrato con il Direttore generale dell'Arnas); b) l'inserimento, nel capitolato di appalto redatto dallo stesso TI, di un criterio di aggiudicazione che dava maggiore risalto al profilo qualitativo anziché a quello del prezzo, così da favorire la predetta società, di cui aveva manifestato aperto apprezzamento considerandola a livelli qualitativi superiori;
c) il fatto che, pur non facendo parte della commissione aggiudicatrice dell'appalto, egli era chiamato ad esprimere, nella sua qualità di Primario del reparto interessato, un parere tecnico vincolante;
d) l'ulteriore circostanza che egli come emerso - dall'intercettazione di una conversazione intercorsa con il ST il 21 settembre 2006 - si mostrò comunque disponibile ad incontrare il rappresentante della ditta concorrente per sapere quali fossero le sue intenzioni, anche se l'intervento volto a scoraggiarne la partecipazione poi non si verificò; e) il fatto die ди 21 che il suggerimento fornito riguardo all'entità del ribasso da praticare nell'offerta fu dalla AR recepito, consentendole di aggiudicarsi la gara. Evidente, dunque, deve ritenersi, alla stregua delle emergenze probatorie in tal guisa vagliate dai Giudici di merito, l'interferenza dell'accordo collusivo sul carattere di segretezza dell'offerta, che la stessa amministrazione riteneva, nel correlativo bando di gara, idoneo ad assicurare l'effettività della concorrenza tra i suoi partecipanti. In definitiva, la soluzione al riguardo accolta dai Giudici di merito deve ritenersi coerente con le indicazioni dettate da questa Suprema Corte, secondo cui la turbativa può realizzarsi non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nell'ambito del complesso procedimento che porta alla gara, del quale sono protagonisti gli stessi concorrenti, o fuori della gara medesima, assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 18161 del 05/04/2012, Bevilacqua, Rv. 252638). La turbativa illecita di cui all'art. 353 cod. pen., infatti, ben può realizzarsi anche in un momento diverso dallo svolgimento della gara ed anche nella procedura che precede la indizione della gara, purché essa, come avvenuto nel caso in esame, sia idonea ad alternarne il risultato finale attraverso comportamenti strumentali a minarne la regolarità fin dalle fasi finalizzate alla individuazione dei relativi requisiti per la partecipazione (Sez. 6, n. 653 del 14/10/2016, dep. 2017, Venturini, Rv. 269525; Sez. 6, n. 11628 del 12/12/2005, dep. 2006, Pierozzi, Rv. 233686; Sez. 6, n. 11984 del 24/10/1997, Todini, Rv. 209491).
2.4. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alle condotte oggetto del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio di cui al capo sub a), contestato alla AR ed al TI con riferimento ad una serie di dazioni di denaro ed altre utilità che la prima ha provveduto ad elargire al secondo, garantendosi in tal modo i guadagni derivanti dall'omesso controllo che egli, di contro, avrebbe dovuto espletare sui quantitativi delle prestazioni relative al servizio di perfusione in standby poi fatturate dalla società E", attestandone con la propria sigla le avvenute forniture. A tale riguardo, infatti, i Giudici di merito hanno segnatamente posto in rilievo: a) che gli uffici amministrativi dell'Ospedale Civico, non potendo - trattandosi di effettuare alcun riscontro diretto sul contenuto delle fatture documento fiscale alprestazioni rese e non di consegne di merci inviavano - responsabile del Reparto, ossia al TI, che era l'unica persona preposta a controllare se le prestazioni fatturate dalla società E" erano state rese e dovevano essere, pertanto, pagate dall'amministrazione; b) che lo schema di convenzione venne fornito all'Ospedale proprio dal TI, il quale non solo, Ли 22 од come già evidenziato sopra, ebbe a suggerire alla AR la presentazione di un prezzo basso perché si aggiudicasse la gara, ma inserì nel relativo capitolato un numero non preventivabile di standby proprio per facilitare il recupero di guadagni che costituiva l'oggetto dell'accordo corruttivo;
c) che lo stesso TI ammise in sede di interrogatorio, sia pure adducendo una sua negligenza nel controllo dei prospetti, di avere aumentato il numero delle prestazioni dei perfusionisti in standby senza procedere preventivamente ad un controllo sulla loro necessità, in cambio dei vantaggi che la AR gli forniva;
d) che la copertura delle spese personali e professionali del TI (la documentazione citata nella sentenza impugnata fa riferimento, ad es., alla liquidazione da parte della E" delle buste paga di due collaboratori del TI, alla messa a disposizione di un autista, nonchè al pagamento di spese di affitto e telefono di un suo studio professionale privato e di quelle per vitto ed alloggio in un albergo, mentre la stessa AR ha ammesso di avergli corrisposto una cifra che si aggirava attorno alla somma di euro 70.000,00 annui) aveva come contropartita proprio la garanzia, per la società di cui la AR era amministratrice, di recuperare, attraverso prestazioni "gonfiate", quei guadagni che l'offerta al ribasso avrebbe evidentemente escluso. Riscontri probatori in tal senso sono stati congruamente individuati e vagliati dai Giudici di merito non solo con riferimento all'esito della intercettazione delle conversazioni svoltesi fra il TI ed il ST in data 21 settembre 2006, ove gli interlocutori hanno fatto riferimento alla comune esigenza di recuperare "tutto" dopo la presentazione di un'offerta "bassa" (anche in ragione del convergente interesse del TI, del ST e della AR a trarre beneficio dall'estromissione dall'Ospedale Arnas di un tecnico perfusionista GE Mastropietro - ad essi non gradito), ma anche in relazione all'esito della consulenza tecnica effettuata sulle prestazioni erogate dalla E" (che ha riconosciuto come almeno 50 standby attivi del personale tecnico, su 190 prestazioni fatturate da quella società, non potessero considerarsi giustificabili per la impossibilità di rilevare, dalle relative cartelle cliniche prese a campione, alcun valido motivo per farne richiesta, in base ad una valutazione di merito sull'operato del cardiochirurgo che chiedeva la prestazione), oltre che nella manifestata intenzione (dal TI al ST) di contattare il rappresentante di una ditta concorrente ("EPS" s.p.a.) per parlargli della sua partecipazione alla gara in oggetto e nel contenuto delle dichiarazioni rese dallo stesso ST, là dove la sentenza impugnata ha posto in rilievo la sua partecipazione ad una cena alla quale erano presenti sia il TI che la ove si discusse della necessità di diminuire poco alla volta il numero AR- delle prestazioni di standby e di "CEC" (circolazione extracorporea) per il rischio شاب 23 che le stesse potessero formare oggetto di attenzione da parte dell'amministrazione ospedaliera. Coerentemente vagliato, dunque, deve ritenersi il quadro delle argomentazioni dai Giudici di merito delineato in ordine alle ragioni ed alle finalità dell'intesa corruttiva tra le parti maturata nella prospettiva dell'aggiudicazione della gara per la fornitura del servizio di perfusione presso la su indicata Divisione ospedaliera, in quanto corroborato dall'evidente collegamento con l'esercizio delle attribuzioni funzionali del TI e dalla serie delle successive dazioni di somme di denaro ed altre utilità in suo favore elargite dalla AR, sì come ampiamente indicate e adeguatamente riscontrate attraverso il motivato riferimento, anche sul piano della sequenza temporale degli atti, al complesso degli elementi di prova specificamente illustrati (v. pagg. 71-75) nella decisione impugnata (ed univocamente offerti dalla complessiva analisi dei dati sopra richiamati a mero titolo esemplificativo, oltre che dalle implicazioni logicamente sottese al contenuto delle testimonianze, delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, delle prove documentali recanti l'annotazione delle varie voci di spesa con i relativi importi e delle stesse ammissioni provenienti dai diretti interessati). La sentenza impugnata, in definitiva, ha fatto buon governo dei principii stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 7505 del 25/03/1994, Caputo, Rv. 199017), secondo cui, in caso di accordo corruttivo antecedente o coevo alla assegnazione di una gara d'appalto, si versa in ipotesi di corruzione propria antecedente, a nulla rilevando che il compenso venga corrisposto in epoca successiva, procrastinando in tal modo l'esecuzione e non la consumazione del reato, già perfetto in ogni suo elemento sin dal raggiungimento dell'accordo. Deve altresì ribadirsi che, in tema di reato di corruzione propria, l'atto d'ufficio oggetto di mercimonio non deve essere interpretato in senso formale, ben potendo tale nozione ricomprendere qualsiasi comportamento lesivo dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione (Sez. 6, n. 21943 del 07/04/2006, Caruso, Rv. 234619). Nel caso in esame, ponendosi in linea con tale insegnamento, i Giudici di merito hanno ritenuto che l'illecita interferenza realizzata dal pubblico ufficiale sulla esigenza di rispetto della fondamentale regola della par condicio dei concorrenti alla gara si è tradotta, in particolare, in una serie di incontri con la legale rappresentante di una società aspirante, come le altre, alla sua aggiudicazione, che proprio in forza del diretto, e non consentito, interessamento del primo e delle indicazioni da lui offerte è riuscita a vincerla, con la reciproca garanzia, l'una, di poter recuperare aliunde quello che avrebbe perso in ragione 24 Er della ridotta entità dell'offerta in quel modo concordata, l'altro di percepire vantaggi e compensi non dovuti per lo svolgimento della sua attività istituzionale.
2.5. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la sentenza impugnata ha motivatamente escluso la sussistenza delle condizioni per ravvisare l'evocato difetto di correlazione fra accusa e sentenza, dovendosi al riguardo considerare che tale violazione, secondo i principii stabiliti da questa Corte, sussiste solo quando il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi, Rv. 254888). E' necessario, dunque, che tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa (Sez. 6, n. 899 del 11/11/2014, dep. 2015, Isolan, Rv. 261925). Evenienza, questa, non verificatasi nel caso in esame, ove, di contro, pur essendo stata esclusa in sede di gravame la sussistenza del reato di falso ideologico in atto pubblico fidefacente di cui al capo sub d) richiamato nelle - imputazioni di corruzione e turbativa di cui ai capi sub a) e b) e contestato alla AR ed al OL, in concorso fra loro e con il TI, sul presupposto della falsa attestazione dell'avvenuta esecuzione di un numero superiore a quello reale di prestazioni del servizio di perfusione in standby - la Corte d'appello ha chiaramente precisato, in punto di fatto, la portata della sua valutazione sulla scorta delle risultanze offerte dal su menzionato accertamento tecnico, per un verso osservando che non poteva ritenersi corretta una equiparazione fra la accertata non indispensabilità della prestazione (perché ritenuta impropria, ossia non appropriata in rapporto ad un giudizio di merito sulle scelte del sanitario) e la veridicità della stessa sul piano della sua materiale esecuzione ed utilizzazione anche sul piano contabile, per altro verso mantenendo ferma la sua valutazione riguardo alla esecuzione di prestazioni sanitarie comunque in eccesso, perché impropriamente richieste ed effettuate, rispetto alle cartelle cliniche oggetto dell'accertamento peritale, così lasciando immutata la dimensione strutturale degli elementi costitutivi delle su indicate ipotesi di reato.
2.6. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi, di contro, fondato in relazione ai profili involgenti la ricostruzione dei presupposti di configurabilità 25 So dell'ipotesi di truffa aggravata di cui al capo sub c), poiché la stessa sentenza impugnata, nel pronunciare l'assoluzione della AR dal reato di falso ideologico aggravato in atto pubblico di cui al capo sub d), ha escluso la rilevanza della condotta artificiosa posta in essere, nei termini descritti nel tema d'accusa, per indurre in errore l'ente pubblico ospedaliero. Non emerge altresì con la necessaria chiarezza argomentativa la quantificazione dell'importo dell'ingiusto profitto che risulterebbe maturato con riferimento al periodo ricompreso nell'arco temporale in contestazione, poichè nell'imputazione figura un importo non dovuto pari alla somma di euro 164.000,00 che sarebbe stata liquidata in favore della società E" s.r.l. sulla base di un'induzione in errore collegata ad un numero di prestazioni di standby di perfusione (pari a 328) non corrispondente a quello emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale (e dai Giudici di merito stimato in misura pari al diverso numero di 50, che sarebbero stati impropriamente effettuati in relazione al numero di 190 standby annotati in una serie di cartelle cliniche esaminate a "campione" dal consulente tecnico). Contraddittori ed incerti nella loro complessiva tenuta logica risultano, inoltre, i passaggi della motivazione della decisione impugnata in cui, da un lato, si esclude, sulla base delle su richiamate argomentazioni, la configurabilità del reato di falso documentale (pagg. 83-85) e, dall'altro lato, si pone in rilievo il fatto che "la falsità degli standby, ancorchè non determinabili nel quantum", può essere individuata "nella non necessità degli stessi, ancorchè materialmente forniti" (pag. 11), con la conseguente affermazione secondo cui le 50 prestazioni ritenute ingiustificabili costituirebbero "mero elemento sintomatico delle false attestazioni". Deve al riguardo richiamarsi l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui occorre che l'idoneità dell'artificio e del raggiro sia valutata con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso;
tale idoneità, pertanto, non è esclusa dalla esistenza di preventivi controlli, né dalla scarsa diligenza della persona offesa nell'eseguirli, quando, in concreto, esista un artificio o un raggiro posto in essere dall'agente e si accerti che tra di esso e l'errore in cui la parte offesa è caduta sussista un preciso nesso di causalità (Sez. 2, n. 297 del 14/11/1989, dep. 1990, Scarcelli, Rv. 183020; Sez. 5, n. 11441 del 27/03/1999, Longarini, Rv. 214868; Sez. 2, n. 34059 del 03/07/2009, Catanzaro, Rv. 244948; Sez. 2, n. 42941 del 25/09/2014, Selmi, Rv. 260476). Rileva, in tale prospettiva, qualunque comportamento che, determinando altri in errore, consenta la realizzazione di un ingiusto profitto e cagioni correlativamente un danno: la rilevanza giuridico-penale di tale comportamento, Ли 26 dunque, va ricercata non nella particolarità della sua estrinsecazione, ma nella sua idoneità a generare la percezione di una falsa apparenza esteriore, dalla quale, in conformità dell'intento propostosi dall'agente, derivi l'inganno o l'errore (Sez. 2, n. 338 del 14/02/1967, Albanese, Rv. 105423). Né l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, poiché lo stesso ben può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una "traditio", da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno (v. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251499) Occorre tuttavia considerare che, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, Cellamare, Rv. 212080; Sez. 2, n. 18762 del 15/01/2013, Meloni, Rv. 255194). Con riferimento ai profili critici testè rilevati s'impone conseguentemente, quanto agli effetti civili, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui al capo sub c), per un nuovo giudizio che dovrà colmare le su indicate lacune della motivazione, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede stabiliti.
2.7. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato poichè né in primo grado, né all'esito del giudizio d'appello, è stata formalmente disposta la confisca dei beni in sequestro, sebbene la Corte distrettuale abbia inteso (v. pag. 85) confermare la relativa statuizione, rigettando la richiesta di restituzione dei beni ivi indicati: sul punto devono integralmente richiamarsi le medesime considerazioni sopra svolte in relazione alla trattazione del sesto motivo di ricorso del Re, con la conseguente restituzione all'avente diritto delle cose sequestrate a AR NN UD.
2.8. Parimenti fondato deve ritenersi il quarto motivo di ricorso, poiché è stata omessa la revoca della declaratoria pronunziata dal Giudice di primo - grado di falsità dei documenti [ossia dei prospetti riepilogativi redatti dalla E" s.r.l.] oggetto dell'imputazione formulata in ordine al reato di falso شار 27 2 2 ideologico aggravato di cui al capo sub d), per il quale l'imputata è stata invece assolta all'esito del giudizio di appello.
2.9. Inammissibile, infine, deve ritenersi, per manifesta infondatezza, il quinto motivo di ricorso, dovendosi al riguardo richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486), secondo cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 261536; Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934).
3. Il primo ed il terzo motivo di ricorso del OL sono formulati in termini del tutto analoghi a quelli del primo e del quinto motivo del ricorso proposto dalla AR e ne seguono pertanto l'esito, dovendosi integralmente richiamare, per le questioni che ne costituiscono l'oggetto, le medesime considerazioni dianzi illustrate (v., supra, i parr.
2.1. e 2.9.).
3.1. Il secondo motivo espone ragioni volte a contraddire, in punto di accertamento del fatto e di valutazione del compendio probatorio, la ricostruzione dai Giudici di merito operata riguardo al reato di truffa di cui al capo sub c) ed è anch'esso formulato in termini sostanzialmente corrispondenti a quelli oggetto, in parte de qua, del secondo motivo del ricorso proposto dalla AR: per quel che attiene a tali profili, dunque, devono integralmente richiamarsi le medesime considerazioni su espresse (v., supra, il par. 2.6.), con il conseguente accoglimento della correlativa doglianza, fatto salvo il punto concernente la prospettata assenza di ogni discrezionalità nell'attività di perfusionista dal ricorrente svolta. Aspetto, questo, sul quale egli mira a sollecitare una diversa, ed in questa Sede non consentita, rivisitazione della complessiva tenuta delle risultanze del quadro probatorio, il cui significato, di contro, è stato specificamente vagliato ed illustrato dai Giudici di merito (nelle pagg. 88-92 della sentenza d'appello) con argomentazioni congrue ed immuni da vizi logici, sia per quel che attiene alla individuazione del contributo causale da lui consapevolmente fornito nella vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda, sia riguardo alla conoscenza, proprio in ragione del ruolo rivestito, e dell'accordo intervenuto fra la AR ed il TI e delle connesse circostanze relative al fatto che parte degli standby oggetto di fornitura era "in 28 ял eccesso", in quanto non del tutto giustificabili rispetto a quelli che effettivamente servivano per fronteggiare le condizioni cliniche dei pazienti.
3.2. Ne discende conseguentemente l'annullamento, quanto agli effetti civili, della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo sub c), con rinvio al Giudice civile competente per un nuovo giudizio che dovrà colmare le su indicate lacune della motivazione ed uniformarsi ai principii da questa Corte stabiliti, rigettandosi il ricorso per le residue doglianze ivi formulate.
4. Il ricorso del AN, per quel che attiene alla serie di questioni articolate nei primi cinque motivi e nei motivi nuovi del 7 aprile 2017, è infondato e deve dunque rigettarsi per le ragioni qui di seguito illustrate.
4.1. Occorre preliminarmente ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i Giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo Giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati, come avvenuto nel caso di specie, a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, v. Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una sentenza di appello la cui struttura viene a saldarsi perfettamente con quella della precedente decisione, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie, nel prendere in esame e disattendere le correlative obiezioni difensive, hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente.
4.2. Sulla base delle risultanze probatorie acquisite dalla valutazione di un'ampia serie di fonti specificamente illustrate in motivazione (ossia, dal Ли 29 contenuto delle conversazioni oggetto delle operazioni di intercettazione ambientale effettuate presso lo studio ospedaliero in uso al TI, dalle attività di pedinamento dei pazienti, dalle dichiarazioni da costoro rese e dai controlli al riguardo effettuati presso la direzione sanitaria dell'Ospedale Civico al fine di verificare eventuali pagamenti presso i servizi di cassa dell'amministrazione), i Giudici di merito hanno evidenziato un complesso di circostanze di fatto coerentemente ritenute dimostrative dell'esercizio, da parte del ricorrente, di un'attività libero-professionale inframuraria svolta in modo tale da appropriarsi dell'intero corrispettivo richiesto e corrisposto dai pazienti, senza provvedere al versamento della quota prevista dalla legge (pari al 52% della tariffa applicata) e rilasciare apposita fattura, né indirizzare i pazienti medesimi presso il competente ufficio cassa dell'azienda ospedaliera. Al riguardo, in particolare, la sentenza impugnata ha posto in rilievo, sulla base dei dialoghi oggetto delle su indicate operazioni di intercettazione, come tale sistema fosse stato dal ricorrente pianificato con il TI, ritenendo il contenuto di tali conversazioni logicamente sintomatico, alla stregua degli ulteriori elementi di prova globalmente valutati, dell'esistenza di un accordo fra gli stessi raggiunto sull'entità degli onorari, sulle modalità di pagamento da parte dei pazienti e sulla divisione dei compensi da loro ricevuti. E' senz'altro corretta la linea di demarcazione dal ricorrente individuata fra l'attività intramuraria semplice e quella "allargata", nonché fra quest'ultima e l'attività extra-muraria, ma la stessa comporta erronee conseuenze lì dove pretende di trarne implicazioni contrastanti con il fatto dai Giudici di merito - accertato alla luce delle fonti documentali puntualmente illustrate in motivazione, oltre che delle dichiarazioni rese dal TI e dei riscontri al riguardo acquisiti dalle stesse dichiarazioni rese dai pazienti oggetto delle visite specialistiche che egli ha sempre svolto - e il dato è stato logicamente inferito dalla motivazione dello stesso provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma allargata del 22 maggio 2008 attività - intramoenia di duplice tipo (meramente interna ed allargata), visitando presso le strutture ospedaliere numerosi pazienti e percependone i compensi che poi ha indebitamente trattenuto senza provvedere al versamento delle quote di spettanza dell'amministrazione ospedaliera. normative,Nel richiamare puntualmente il contenuto delle fonti regolamentari e contrattuali - della disciplina del rapporto cd. esclusivo a tempo determinato dal AN instaurato con la su indicata Azienda ospedaliera quale medico di I livello con mansioni di Dirigente medico di cardiologia, le decisioni di merito hanno posto in rilievo, segnatamente: a) che egli poteva utilizzare, in forza di quel rapporto, i locali e tutti gli strumenti di diagnostica della struttura 3030 sanitaria per svolgere attività libero-professionale (cd. intramoenia); b) che egli ha svolto tale attività, al pari del TI, secondo giorni, tariffe ed orari programmati;
c) che in data 6 giugno 2001 è stata concessa, sia al AN che al TI, l'autorizzazione temporanea all'espletamento di attività libero- professionale inframuraria presso studi medici o ambulatori privati non convenzionati con il S.S.N.; d) che l'autorizzazione all'esercizio di tale attività in forma allargata gli è stata revocata, come dianzi esposto, in data 22 maggio 2008, poiché ritenuta in contrasto con l'art. 7, comma 4 del D.P.C.M. del 27 marzo 2000; e) che proprio nella motivazione di tale atto di revoca è stata evidenziata la circostanza che egli risultava svolgere attività libero-professionale all'interno della unità ospedaliera ove prestava servizio, assumendosi quell'atto "conformemente alle vigenti disposizioni normative dirette a ricondurre lo svolgimento dell'ALP esclusivamente all'interno delle Aziende Sanitarie"; f) che lo stesso AN, con nota del 10 aprile 2007 indirizzata al responsabile dell'ufficio ALP dell'Ospedale Civico, ha precisato di svolgere attività libero-professionale all'interno della unità di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica nei giorni di lunedì pomeriggio, sulla base di un tariffario ben determinato e con la precisa indicazione del personale di supporto interessato all'attività; g) che quale specifico elemento di riscontro documentale di tale attività sono state indicate delle copie di ricevute relative alla riscossione dell'onorario dovuto per visite cardiologiche riconducibili all'attività libero-professionale svolta nel 2007; h) che nella stessa prospettiva, in ordine alle imputazioni di peculato connesse ai pagamenti dal AN ricevuti per l'attività libero-professionale esercitata nei locali del Reparto di cardiochirurgia pediatrica dell'Ospedale Civico di Palermo, l'analisi del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione all'interno dello studio del TI presso il medesimo Reparto ha posto in risalto il fatto che, in diverse occasioni, quest'ultimo effettuava le visite unitamente al AN, suo stretto collaboratore, e che mai il ricorrente ed il TI hanno indirizzato i pazienti verso le casse centralizzate dell'Ospedale; i) che l'esito del servizio di osservazione e pedinamento svolto nei mesi di ottobre e novembre - 2007 - contestualmente all'ascolto delle conversazioni oggetto delle predette intercettazioni ambientali ha consentito di accertare che ogni lunedì pomeriggio il AN, unitamente al TI, effettuava, a partire dalle ore 16.00, visite specialistiche nei confronti di numerosi pazienti per lo più bambini accompagnati dai genitori senza che la verifica sui relativi riscontri documentali, con specifico riguardo ai successivi adempimenti del necessario versamento delle quote di spettanza dell'amministrazione ospedaliera, abbia dato esito positivo, tenuto conto, altresì, del fatto che le visite, effettuate in collaborazione dai predetti sanitari, spesso si prolungavano oltre l'orario di ли 31 apertura degli sportelli di cassa e che gli stessi, di conseguenza, avrebbero dovuto provvedere alla diretta riscossione degli onorari ed al rilascio della fattura per le relative prestazioni, dando corso ai successivi adempimenti inerenti al versamento di una parte di quanto in tal modo percepito nelle casse dell'ente pubblico.
4.3. Pur autorizzato all'attività libero-professionale inframuraria in forma allargata, dunque, il ricorrente ha di fatto continuato a svolgere la stessa attività all'interno dell'Unità ospedaliera ove era stato assunto con un contratto in esclusiva. Irrilevanti, al riguardo, devono ritenersi le circostanze che l'attività in forma "allargata" sia stata successivamente ritenuta dall'amministrazione incompatibile con l'esercizio dell'attività inframuraria interna ovvero come dal ricorrente - prospettato in relazione al carattere alternativo delle due forme di attività intramoenia che un formale provvedimento autorizzativo allo svolgimento di quella interna non fosse stato adottato, poichè l'espletamento di tale attività, svoltasi non certo in forma episodica ma prolungata negli anni, costituiva, secondo quanto accertato dai Giudici di merito, un fatto pacificamente conosciuto ed accettato dall'amministrazione ospedaliera. Deve pertanto ritenersi che i Giudici di merito hanno fatto buon governo dei principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 2969 del 06/10/2004, dep. 2005, Moschi, Rv. 231474; Sez. 6, n. 39695 del 17/09/2009, Russo, Rv. 245003; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253098), secondo cui integra il delitto di peculato la condotta del medico il quale, avendo concordato con la struttura ospedaliera lo svolgimento dell'attività libero- professionale cosiddetta intramoenia, e ricevendo per consuetudine dai pazienti (anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell'ente) le somme dovute per la sua prestazione, ne ometta il successivo versamento all'azienda sanitaria. Infatti, per quanto la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio non possa essere riferita al professionista che svolga attività intramuraria (la quale è retta da un regime privatistico), detta qualità deve essere attribuita a qualunque pubblico dipendente che le prassi e le consuetudini mettano nelle condizioni di riscuotere e detenere denaro di pertinenza dell'amministrazione. Non pertinente, in relazione a tali profili, deve ritenersi il richiamo dal ricorrente operato ad altro precedente di questa Corte (Sez. 6, n. 35988 del 21/05/2015, Berti, Rv. 264578) che, nel confermare la su esposta linea interpretativa, ha posto l'accento sulla esigenza di verificare la condizione che la disponibilità del denaro sia legata all'esercizio dei poteri e dei doveri funzionali del soggetto attivo, ritenendo incompatibile con la presenza della ragione funzionale un possesso proveniente da un affidamento devoluto solo intuitu ли 32 personae ovvero scaturito da una situazione contra legem, in quanto radicalmente priva di una legittima relazione con l'oggetto materiale della condotta. Si precisa, infatti, nella motivazione di tale pronuncia, che il possesso non deve derivare da un affidamento contrario ad un espresso divieto di legge, o da un atto illecito (Sez. 2, n. 3985 del 16/01/1981, Genesini, Rv. 148605; Sez. 1, n. 8926 del 23/04/1985, Castelletti, Rv. 170673), poichè in tal caso le condotte appropriative non trovano la loro "causa" nella ragione funzionale, ma ne rappresentano una palese violazione, costituendo l'occasione stessa della materiale apprensione della res. Evenienza, questa, non ravvisabile sotto alcun profilo nella concreta fattispecie qui esaminata, avuto riguardo ai profili univocamente emersi in punto di fatto dalle su esposte emergenze probatorie ed al connesso insegnamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525; Sez. 6, n. 9660 del 12/02/2015, Zonca, Rv. 262458) che ritiene sufficiente, per la configurabilità del delitto di peculato, la presenza di una disponibilità anche di fatto del bene oggetto di appropriazione, in forza di un collegamento che pur deve esservi con l'esercizio delle funzioni pubblicistiche e che, nel caso di specie, è stato chiaramente ravvisato nelle caratteristiche delle fonti regolatrici del rapporto contrattuale da lungo tempo instaurato dal ricorrente con l'Azienda ospedaliera e nel dato, oggettivamente dirimente, della conoscenza, da parte di quest'ultima e degli stessi pazienti che gli si rivolgevano per ottenerne le prestazioni sanitarie, del continuativo esercizio dell'attività libero-professionale svolta all'interno dell'Unità ospedaliera ove egli prestava servizio.
4.4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, deve ritenersi infondato il primo motivo di doglianza, rimanendo logicamente assorbiti, in quanto ad esso strettamente connessi, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, oltre che il motivo aggiunto.
4.5. Il quinto motivo è palesemente infondato, poiché la Corte d'appello ha già riconosciuto in favore del ricorrente, sotto il solo profilo del limitato danno economico cagionato all'ente pubblico, l'invocata attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., con il logico corollario, già posto in evidenza, peraltro, nella decisione impugnata, che in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., qualora la su indicata circostanza attenuante speciale venga riconosciuta esclusivamente in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. (Sez. 6, n. 34248 del 09/06/2011, Freddi, Rv. 250837). ли 33 Parimenti infondata, poi, deve ritenersi la quarta doglianza dal ricorrente prospettata, poiché la stessa mira a sollecitare una diversa o alternativa, e come tale non consentita nel giudizio di legittimità, rivalutazione di un apprezzamento discrezionale dai Giudici di merito espresso, di contro, con motivazione del tutto adeguata ed immune da vizi logico-giuridici in punto di esclusione della prospettata inoffensività del fatto di reato sotto il profilo della irrisorietà del danno patrimoniale, la cui entità la Corte distrettuale ha stimato in misura pari alla somma, non certo irrilevante al fine considerato, di euro 500,00. 4.6. E' fondato, di contro, il sesto motivo di ricorso, non avendo la Corte d'appello provveduto a rivalutare il profilo attinente al computo (dal primo Giudice individuato nella durata di anni cinque) della sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici in conseguenza della riduzione della pena principale irrogata al ricorrente, che all'esito del giudizio di secondo grado è stata infatti stabilita nella diversa misura di anni due di reclusione. S'impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al profilo della concreta determinazione della durata dell'interdizione dai pubblici uffici, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello in dispositivo indicata.
5. Il ricorso proposto da NO US RI è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati, con il rigetto delle residue doglianze ivi articolate.
5.1. Infondato deve ritenersi il terzo motivo, che mira a sollecitare, finanche nella sede di legittimità, una diversa valutazione di questioni, solo in punto di fatto rilevanti, che hanno ricevuto, di contro, congrua ed esaustiva risposta nelle conformi decisioni di merito. Sul punto, invero, l'adeguatezza e logicità delle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata non sono state affatto poste in crisi dalle su indicate doglianze (v., in narrativa, il par. 6.3.), limitandosi il ricorrente a prospettare critiche involgenti la valutazione dalla Corte d'appello data al materiale probatorio sottoposto al suo esame, così delineandone, per giunta, una contrapposta rivisitazione sulla base di ipotizzati vizi della motivazione di cui l'analisi dell'impugnata decisione non offre traccia. La congiunta lettura che le conformi sentenze di primo e secondo grado registrano delle emergenze processuali, sia analiticamente che globalmente valutate, accredita, sulla base di un ragionevole percorso logico-espositivo, il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, giustificando il relativo apprezzamento di merito non attraverso il mero assemblaggio di elementi indiziari, ma sulla base di un'attenta opera di selezione dei numerosi dati ли 34 97 conoscitivi raccolti ed attentamente vagliati al fine di ricomporre il quadro probatorio a suo carico delineato. Né, peraltro, il Giudice di legittimità potrebbe sostituire una propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dovendosi in questa Sede saggiare la complessiva tenuta logica della sentenza sottoposta alla sua cognizione, senza oltrepassare i limiti riconnessi all'accertamento della coerenza strutturale del discorso giustificativo, né, tanto meno, sovrapporre un'attività di verifica, rispetto alle correlative acquisizioni processuali, della rispondenza dell'apparato argomentativo di cui il giudice di merito si è servito, dovendo il vizio della motivazione risultare, per ciò stesso, palese e di immediata riconoscibilità, ossia di spessore tale da emergere ictu oculi. Entro tale prospettiva, dunque, è agevole rilevare come il tessuto motivazionale della sentenza impugnata offra una esaustiva e lineare valutazione dei diversi tasselli del quadro probatorio, la cui specifica rilevanza è stata dai Giudici di merito puntualmente apprezzata al fine di inquadrare le connotazioni in concreto assunte dalla generalizzata diffusione della prassi delle consegne dirette in diversi reparti dell'Ospedale Arnas Civico di Palermo - ivi compreso il centro di medicina iperbarica di cui il predetto imputato era responsabile al fine di consentire al ST di effettuare forniture fittizie eludendo i controlli di conformità della farmacia interna. Nel richiamare le dichiarazioni dal ST rese circa il versamento in contanti allo NO della quota del 10% dell'imponibile fatturato dalla società "Med Line" per le forniture fittizie (IVA esclusa) versamento che veniva corrisposto in base ad un preciso sistema di dare-avere di cui lo stesso imputato curava meticolosamente la contabilità la Corte d'appello ha motivatamente disatteso le obiezioni difensive e puntualmente indicato i diversi riscontri -di fonte orale e documentale - emersi a sostegno dell'attendibilità del dichiarante. Nella decisione impugnata, inoltre, sono stati partitamente esaminati i vari documenti di trasporto indicati nel tema d'accusa, e dallo stesso imputato sottoscritti, ponendosi in evidenza come le bolle siano state prese in carico direttamente da quest'ultimo, laddove la farmacia si limitava ad un controllo ex post dell'avvenuta consegna, senza svolgere alcun controllo ex ante di conformità agli ordinativi. Anche in relazione a tali profili ricostruttivi della vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda la Corte d'appello ha ampiamente preso in esame le varie implicazioni sottese ai rilievi critici mossi circa le risultanze offerte dai registri dei pazienti ricoverati nella camera iperbarica e ne ha coerentemente disatteso l'ipotizzata decisività, da un lato calcolando l'importo totale delle apparenti forniture siglate dall'imputato per l'avvenuta ricezione, dall'altro lato ли 35 да spiegando come le incongruenze rilevate fra le consegne effettive del materiale richiesto e le attestazioni di avvenuta consegna di un quantum di circuiti fittiziamente rappresentato nei relativi documenti di trasporto sia emersa dal fatto che, negli anni presi in considerazione (2005 e 2007), gli ordinativi dei circuiti "OTI" risultavano in palese sovrannumero rispetto alle esigenze del reparto, tanto che, al momento della consegna, il quantitativo dei circuiti “OTI” e "NIV" indicato sui relativi documenti di trasporto stando alla contabilizzazione - delle giacenze di magazzino non risultava nella disponibilità della società "Med Line".
5.2. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo, siccome articolato in termini del tutto corrispondenti a quelli del quarto motivo di ricorso del Re, dovendosi pertanto ribadire, sotto il profilo qui investito, le medesime considerazioni in precedenza espresse (v., supra, il par. 1.4.) in ordine alla esclusione del carattere di fidefacenza dai Giudici di merito erroneamente attribuito alle sottoscrizioni dall'imputato apposte sui documenti di trasporto oggetto delle condotte di falsa attestazione ascrittegli nel capo sub Q3). L'esclusione della circostanza aggravante speciale contestata nel capo sub Q3) comporta, per la fattispecie di falso ideologico semplice di cui all'art. 479, comma 1, cod. pen., l'esigenza di un diverso, e più favorevole, computo del termine prescrizionale massimo (pari ad anni sette e mesi sei ex artt. 157, 160 e 161, comma 2, cod. pen.), la cui intervenuta decorrenza, avuto riguardo alla data di consumazione del reato (contestato sino al dicembre 2007) e alla complessiva durata degli accertati periodi di sospensione (pari a mesi sei e giorni dodici), ne determina l'estinzione quanto alla su indicata ipotesi di reato, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Alla stregua delle su esposte considerazioni, infine, logicamente assorbite devono ritenersi le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso.
6. Alla decisione di rigetto dei su esposti ricorsi consegue la condanna in solido dei ricorrenti Re, AR, OL, AN e NO alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Civico - Di Cristina - Benfratelli, che in ragione del tipo e della qualità delle questioni trattate vanno liquidate, avuto riguardo alla nota spese depositata dal difensore, nella complessiva somma di euro 5.400,00, oltre gli accessori oggetto delle correlative statuizioni in dispositivo meglio precisate. Ли 36 от 5 6 7. Il primo motivo di ricorso proposto dalla società Emolife s.r.l. è fondato e ne impone l'accoglimento, con effetto logicamente assorbente rispetto alle residue doglianze. La sentenza impugnata, invero, non ha considerato le implicazioni sottese al quadro di principii stabiliti, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264313), là dove ha affermato che l'onere di formale costituzione ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 231/2001, previsto come condizione per la partecipazione attiva dell'ente collettivo al procedimento che lo riguarda, opera sin dalla fase delle indagini preliminari. La partecipazione attiva dell'ente al procedimento che lo riguarda è infatti subordinata alla sua previa costituzione, quale formalità individuata dalla su citata disposizione di cui all'art. 39 come mezzo di esternazione della volontà diverso e più articolato di quelli dell'imputato persona fisica, in quanto corrispondente alla struttura complessa di tale figura soggettiva ed idoneo a rendere quanto prima ostensibile l'eventuale conflitto di interessi derivante dall'essere il legale rappresentante indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. Nella motivazione, inoltre, le Sezioni Unite hanno specificato che l'ente non costituito nelle indagini preliminari resta un soggetto indagato ed in tale veste è non solo destinatario di tutte le iniziative del pubblico ministero finalizzate all'eventuale attivazione del processo, ma anche, ineludibilmente, di tutte le garanzie assicurategli attraverso la nomina del difensore di ufficio. Entro tale prospettiva, in particolare, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dal su citato art. 39 (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, cit., Rv. 264310). Il divieto di rappresentanza stabilito dall'art. 39 è, dunque, assoluto e, come già osservato da questa Corte (v. Sez. 6, n. 41398 del 19/06/2009, Caporello, in motivazione), non ammette deroghe in quanto funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo, diritto che risulterebbe del tutto compromesso se l'ente partecipasse al procedimento attraverso la rappresentanza di un soggetto portatore di interessi confliggenti da un punto di vista sostanziale e processuale. Per questa ragione l'esistenza del "conflitto" è presunta iuris et de iure e la sua sussistenza non deve essere accertata in concreto, con l'ulteriore conseguenza che il divieto scatta in presenza della situazione contemplata dalla norma, cioè quando il rappresentante legale risulta essere imputato del reato da 37 ал cui dipende l'illecito amministrativo, sicché il giudice deve solo accertare che ricorra tale presupposto, senza che sia richiesta una verifica circa la presenza di un'effettiva situazione di incompatibilità. Se dunque, come affermato dalle Sezioni Unite nella pronunzia su richiamata, il rappresentante dell'ente che versi nella condizione descritta dal su citato art. 39, comma 1, ciò nonostante procedesse alla nomina del difensore di fiducia dell'ente indagato, si tratterebbe di un atto sospettato per definizione - legislativa - di essere produttivo di effetti potenzialmente dannosi sul piano delle scelte strategiche della difesa dell'ente che potrebbero trovarsi in rotta di collisione con divergenti strategie della difesa del legale rappresentante indagato. In altri termini, "il giudice investito dell'atto propulsivo della difesa così officiata non potrebbe esimersi dal sindacare tale condizione sotto il profilo della ammissibilità dell'atto". L'inosservanza del divieto di cui all'art. 39 d.lgs. cit. produce necessariamente conseguenze sul piano processuale, in quanto tutte le attività svolte dal rappresentante "incompatibile" all'interno del procedimento penale che riguarda l'ente devono essere considerate inefficaci (Sez. 6, n. 41398 del 19/06/2009, Caporello, cit.). Soluzione, questa, la cui riprova emerge dall'art. 43, comma 2, d.lgs. cit., che individua l'unica eccezione al divieto di rappresentanza, in quanto riconosce espressamente l'efficacia delle notifiche eseguite mediante la consegna al legale rappresentante "anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo". Di tali principii la Corte di merito non ha fatto buon governo, emergendo dagli atti processuali, ed in particolare dai verbali delle udienze celebrate dinanzi al G.u.p. presso il Tribunale di Palermo in data 22 settembre 2009 e in data 24 settembre 2009, che proprio il legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione della società ricorrente (ossia NN UD AR, imputata di reati presupposto nell'ambito del medesimo procedimento) ha provveduto, con atto del 16 settembre 2009 depositato in occasione della su citata udienza preliminare del 22 settembre 2009, a nominare due difensori di fiducia dell'ente, senza che quest'ultimo si fosse costituito nelle forme previste dal su citato art. 39, con la triplice conseguenza: a) che nelle udienze successive, finanche in sede dibattimentale, l'ente collettivo è risultato assistito da difensori invalidamente nominati da un legale rappresentante incapace;
b) che la mancata costituzione dell'ente avrebbe dovuto comportarne la dichiarazione di contumacia e la nomina di un difensore d'ufficio; c) che la società ricorrente si è ritualmente costituita, come già evidenziato in narrativa, solo in previsione del giudizio di appello, attraverso un procuratore speciale diverso dal legale rappresentante. 38 of Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nonché della sentenza di primo grado e del decreto che dispone il giudizio, con le conseguenziali statuizioni di rito in dispositivo indicate. La pronuncia di annullamento, evidentemente, involge il capo della confisca per equivalente dai Giudici di merito ordinata, in quanto misura ablativa strettamente collegata alla individuazione dei presupposti di accertamento della responsabilità amministrativa da reato, ma non il profilo del sequestro ad essa prodromico, quale misura cautelare la cui eventuale contestazione dovrà essere oggetto di specifiche istanze di parte da formulare innanzi al competente Giudice di merito.
P.Q.M.
Nei confronti di Re IO: annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo Q2) per essere il reato estinto per prescrizione, nonché quanto alle statuizioni sulla confisca, disponendo la restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto;
rigetta nel resto il ricorso. Nei confronti di AR NN UD: annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo C), quanto agli effetti civili e rinvia al Giudice civile competente per valore in grado di appello;
ordina la restituzione all'avente diritto delle cose sequestrate a AR NN UD;
revoca la declaratoria di falsità dei documenti indicati nel dispositivo della sentenza di primo grado;
rigetta nel resto il ricorso. Nei confronti di OL TO: annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo C), quanto agli effetti civili e rinvia al Giudice civile competente per valore in grado di appello;
rigetta nel resto il ricorso. Nei confronti di AN RI: annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della interdizione dai pubblici uffici e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo;
rigetta nel resto il ricorso. Nei confronti di NO US RI: annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo Q3) per essere il reato estinto per prescrizione;
rigetta nel resto il ricorso. Nei confronti di Emolife s.r.l. in liquidazione: annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado e il decreto che dispone il giudizio e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo-Giudice dell'udienza preliminare. Condanna in solido i ricorrenti Re, AR, OL, AN e NO a rifondere alla parte civile costituita Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di ille 39 Сп alta specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli le spese sostenute nel presente grado, che liquida in complessivi euro 5.400,00, comprensivi dell'aumento del 20%, oltre il rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 28 aprile 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Gaetano De Amicis Giovanni Conti Du ti DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pilera Esposito 40 0 4