Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2012, n. 18799
CASS
Sentenza 6 dicembre 2012

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Massime1

L'estinzione del reato preclude la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, potendo la stessa applicarsi, al pari delle sanzioni penali, solo a seguito dell'accertamento della responsabilità dell'autore del reato. (Fattispecie riguardante una confisca disposta per i reati di corruzione e truffa).

Commentari2

  • 1La posizione della Commissione LIBE del Parlamento europeo alla
    Francesco Mazzacuva · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per accedere a tutti i link ufficiali relativi ai lavori preparatori dell'importante proposta di direttiva in questione, clicca qui. Per scaricare l'ampio commento di A. Maugeri, La proposta di direttiva UE in materia di congelamento e confisca dei proventi del reato: prime riflessioni, in Dir. pen. cont. - Rivista trimestrale, 2, 2012, p. 180 ss. alla originaria proposta di direttiva presentata dalla Commissione, alla quale si riferiscono gli emendamenti ora proposti dal Parlamento, clicca qui. 1. La Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo ha presentato il 20 maggio 2013 i suoi emendamenti alla proposta di direttiva della …

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  • 2Reato estinto per prescrizione? Sì alla confisca diretta del prezzo o del profittoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 settembre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2012, n. 18799
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18799
Data del deposito : 6 dicembre 2012

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