Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di reato di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, comma secondo, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. (Fattispecie relativa al "verbale di costatazione e di inizio di servizio", redatto dal dirigente di un comune, che riportava falsamente il rinvenimento e la verifica di attrezzature previste dal contratto di appalto per la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani).
Commentario • 1
- 1. la pronuncia a Sez. Un.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 476, c. 2). Il fatto La Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della S. per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 19 giugno 2006, così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo in favore della stessa circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena e concedendo alla S. i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2014, n. 48738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48738 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 14/10/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2989
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 41623/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI;
nei confronti di:
RC CE N. IL 13/04/1965;
EN AN N. IL 19/06/1963;
inoltre:
LO RO N. IL 02/01/1946;
EN AN N. IL 19/06/1963;
avverso la sentenza n. 3434/2010 CORTE APPELLO di BARI, del 08/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MARZO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria G., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione in relazione al capo e). Inammissibilità dei ricorso degli imputati. Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Michele, per LO, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G., aderendo alle conclusioni del P.G. in relazione all'intervenuta prescrizione: chiede l'accoglimento del proprio ricorso;
Avv. PADRONE Raffaele per LO, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G. condividendo le conclusioni in tema di prescrizione;
Avv. GALLO Giuseppe, difensore di EN, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza condividendo le conclusioni del P.G. quanto alla prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Per quanto ancora rileva, CE LE e LL ET sono chiamati a rispondere del reato di cui agli artt. 110 e 479, in relazione all'art. 476 c.p., comma 2, in quanto il primo, nella qualità di dirigente del settore Servizi alla città - Polizia Municipale del Comune di Terlizzi, in concorso con il LL, che interveniva in nome e per conto della società appaltatrice TRA.DE.CO. s.r.l., riportava falsamente nel "verbale di constatazione e inizio servizio" di gestione dei rifiuti urbani che le attrezzature denominate biocippatrice carrellata e sistema di pesatura in isola ecologica, contrattualmente promesse al Comune, ma mai acquistate dalla TRA.DE.CO. s.r.l., erano state rinvenute, riconosciute e verificate come nuove di fabbrica e in perfetta efficienza operativa ed erano state verificate e riscontrate per numero e caratteristiche con quanto previsto nell'offerta (capo d).
Inoltre al medesimo CE e a RA NC è stato contestato il reato di cui all'art. 110 c.p. e art. 640 c.p., comma 2, n. 1, (in tal modo riqualificata già dal giudice di primo grado l'originaria contestazione formulata ex 356 c.p.), per avere il primo, che agiva in nome e per conto della TRA.DE.CO. s.r.l., con riguardo all'esecuzione del contratto di appalto del 19/03/2002, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Terlizzi, omesso di procedere all'acquisizione dell'autospazzatrice del medesimo Comune, cui la società si era impegnata per il corrispettivo di L. 85.000.000, maliziosamente rinegoziando, rispetto alle previsioni della lettera di invito e del capitolato d'oneri, il contenuto dell'obbligazione, operata con il consapevole concorso del CE, nel senso che la stessa veniva subordinata al fatto che l'automezzo fosse "marciante e funzionante", con la conseguenza che il veicolo non veniva acquisito sino al 13/04/2006, data in cui la Giunta municipale del Comune di Terlizzi, con Delib. n. 76, decideva di ritenere siffatta rinegoziazione improduttiva di effetti e di procedere alla trattenuta delle ultime due rate di prezzo (capo e). Con sentenza datata 08/10/2012 la Corte d'appello di Bari ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati in relazione al reato di cui al capo d) e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del CE e del RA in ordine al reato di cui al capo e), perché estinto per prescrizione. Con riguardo al reato di cui al capo d), la sentenza impugnata ha rilevato:
a) che il sistema di pesatura e la biocippatrice non facevano parte del compendio di attrezzature che erano state controllate dal CE e dal LL;
b) che tale circostanza emergeva dalle dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso, Di AG RO, il quale aveva riferito che, ancora il giorno successivo alla conclusione del contratto, la biocippatrice era custodita in un capannone e non rientrava tra i mezzi approntati per il servizio appaltato, mentre il sistema di pesatura non era presente neanche tra i macchinari ancora imballati;
c) che, del resto, anche il maresciallo LO aveva dichiarato di non aver rinvenuto alcun riscontro contabile - amministrativo dell'acquisto o nel noleggio della biocippatrice e del sistema di pesatura;
d) che conferma di quanto detto alla lett. a) che precede, si traeva anche dalle incerte dichiarazioni del medesimo CE, il quale, sollecitato ad una maggiore precisione in merito alla corrispondenza del verbale alla ubicazione e alla condizione delle attrezzature, aveva evasivamente risposto che esse erano collocate in Terlizzi e che nei giorni precedenti c'era stato un andirivieni di mezzi e di cassonetti e aveva ammesso che il sistema di pesatura era ancora imballato e non l'aveva visto in funzione;
e) che, in definitiva, il verbale aveva attestato l'esistenza delle attrezzature e la loro perfetta efficienza operativa, senza che gli autori avessero verificato ne' l'effettiva disponibilità delle stesse in capo alla società appaltatrice (in particolare, era poi emerso che la biocippatrice era stata consegnata semplicemente "in conto visione", mentre la documentazione attestante l'acquisto di un sistema di pesatura in data 15/02/2001, ossia prima del bando di gara, doveva ritenersi riferita a beni destinati ad altro servizio e non a quelli richiesti dal contratto del marzo 2002), ne' avessero proceduto al controllo della dichiarata perfetta funzionalità delle stesse.
Quanto al reato di cui al capo e), la Corte territoriale, individuando la data di consumazione del reato nel momento della rinegoziazione del contenuto dell'obbligazione, avvenuta con la conclusione del contratto del 19/03/2002, ha ritenuto che il termine di prescrizione fosse spirato il 19/09/2009.
2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione, in relazione alla dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo e), lamentando vizi motivazionali ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte territoriale, disattendendo l'insegnamento delle Sezioni Unite, aveva, nel caso di specie, concernente un'ipotesi di c.d. truffa contrattuale, fatto decorrere il termine prescrizionale dalla data di conclusione del contratto e non dal momento in cui, per effetto della Delib. n. 76 del 2006 della Giunta municipale, aveva cessato di prodursi il danno patrimoniale provocato dalla clausola illegittima.
3. Sono stati proposti altresì ricorsi nell'interesse del CE e del LL.
4. Il ricorso proposto nell'interesse del CE si affida ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo d), sottolineando:
a) l'inattendibilità degli incerti ricordi del Di AG, espressi a sette anni di distanza dai fatti, con specifico riferimento a due, marginali, attrezzature;
b) il fatto che la biocippatrice e il sistema di pesatura erano accessori all'avvio dell'isola ecologica, che sarebbe intervenuto nel 2008, talché il verbale aveva correttamente attestato la presenza di mezzi occorrenti per l'esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
c) che lo stesso Di AG aveva ammesso che la biocippatrice era presente in occasione della pubblica manifestazione svoltasi il giorno seguente alla sottoscrizione del contratto;
d) che l'acquisto del sistema di pesatura in data anteriore all'aggiudicazione del servizio dipendeva dalle scelte commerciali dell'impresa, orientate dall'andamento dei prezzi, mentre le considerazioni relative al titolo giuridico che assicurava all'appaltatrice la disponibilità della biocippatrice erano estranee alla funzione probatoria dell'atto pubblico;
e) che del tutto carente era la motivazione in ordine alla sussistenza del dolo.
4.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali in relazione al capo e), rilevando:
a) che negli atti della gara per l'affidamento del servizio non era compresa l'approvazione dello schema di contratto, talché non vi era stata alcuna modifica di preesistenti condizioni di esecuzione del rapporto;
b) che la clausola "purché marciante e funzionante" non esprimeva alcun intento truffaldino, ma una ovvia e superflua specificazione, alla luce del fatto che la stima del prezzo indicato si fondava su una valutazione risalente al 2000, che non teneva conto della utilizzazione del veicolo nel frattempo registrata;
c) in relazione a siffatto deprezzamento, l'avere imposto all'appaltatrice l'acquisto del mezzo, quale che ne fosse il valore all'attualità, purché funzionasse, mirava solo a proteggere il Comune da eccezioni della controparte.
5. Il ricorso proposto nell'interesse del LL è affidato ai seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali della sentenza impugnata, sottolineando:
a) che l'affermazione della Corte, secondo la quale il Di AG, responsabile della TRA.DE.CO. s.r.l. per la gestione del servizio dal 20/03/2002, era comunque dipendente della società sin dal 1994, era smentita dalle stesse dichiarazioni del teste, il quale aveva riconosciuto di avere iniziato a lavorare per la società solo il 20/05/2002;
b) che, pertanto, le dichiarazioni del Di AG, relative all'assenza delle attrezzature, non potevano con certezza riferirsi alla situazione esistente il giorno precedente alla sua assunzione, quando era stato redatto il verbale;
c) che peraltro lo stesso Di AG aveva ammesso che la biocippatrice era invece presente e si trovava in un capannone, pur contraddittoriamente dichiarando di averla vista solo nei primi mesi del 2008;
d) che le dichiarazioni del CE, lungi dal riscontrare quanto narrato dal Di AG, lo smentivano, confermando la presenza delle due attrezzature, documentata anche dalla fattura di acquisto del sistema di pesatura e dall'offerta in visione della biocippatrice;
e) che i tempi e le modalità degli acquisti erano il risultato di scelte imprenditoriali legate all'andamento dei prezzi, delle offerte, delle possibilità negoziali esistenti;
f) che, anche in relazione all'efficienza operativa, non era emerso alcuna ammissione di responsabilità da parte del CE, quanto piuttosto un controllo superficiale circoscritto all'esistenza dei macchinari;
g) che inconferenti erano le considerazioni espresse dalla Corte territoriale quanto al titolo giuridico che assicurava all'appaltatrice la dotazione dei mezzi occorrenti per dare esecuzione al contratto di appalto, giacché il verbale aveva il solo fine di documentare l'esistenza delle attrezzature.
5.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 479 c.p. e art. 476 c.p., comma 2, in particolare contestando che il verbale di constatazione e di inizio servizio costituisca atto fidefaciente, in ragione dell'assenza, nel caso di specie, di poteri di certificazione del pubblico ufficiale. In conseguenza dell'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 476 c.p., comma 2, si insiste per la declaratoria di intervenuta prescrizione. 6. È stata depositata memoria nell'interesse del RA, con la quale si contesta che, in relazione alla condotta contestata con il capo e), il termine prescrizionale decorra dal momento in cui, per effetto della Delib. n. 76 del 2006 della Giunta municipale, aveva cessato di prodursi il danno patrimoniale provocato dalla clausola illegittima, aggiungendo che, in ogni caso, il RA era cessato dalla carica di amministratore unico della Tra.de.co s.r.l. sin dal gennaio del 2003.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del P.G. è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che il termine di prescrizione, anche volendo aderire alla ricostruzione proposta nell'atto di impugnazione che lo fa decorrere dal 13/04/2006, è comunque spirato in epoca successiva alla sentenza di secondo grado.
Da siffatta constatazione discende l'assorbimento del secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del CE, che lamenta vizi motivazionali destinati a perdere di rilievo, in assenza di parte civile, rispetto all'obbligo di immediata declaratoria dell'intervenuta estinzione del reato.
2. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del CE e il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del LL sono inammissibili, per l'assorbente considerazione che lo stesso CE ha ammesso, secondo quanto riportato anche nel ricorso LL (pag. 6), di non avere effettuato alcuna prova di efficienza operativa, talché non è dato intendere su quali basi obiettive i due imputati possano avere affermato, nel "verbale di constatazione e inizio servizio" che le apparecchiature erano state verificate come nuove di fabbrica e soprattutto in perfetta efficienza operativa.
Al riguardo, va ribadito che, in tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto. Diversamente, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (Sez. 2^, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 11/01/2013, Platamone, Rv. 254305; si veda anche per il raccordo tra la previa attività di constatazione e le successive valutazioni, Sez. 5^, n. 49025 del 12/11/2004, Margarino, Rv. 231284). Ora, nella specie, è proprio tale verifica fattuale che è venuta a mancare e l'immediata comprensibilità di tale situazione rende anche del tutto inconferenti i generici rilievi sull'assenza di dolo, giacché, in tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, ossia la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione (v., ad es., Sez. 5^, n. 35548 del 21/05/2013, Ferraiuolo, Rv. 257040).
3. Infondato è il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse del LL, giacché, ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476 c.p., comma 2, sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (Sez. 1^, n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253959). Nella specie, l'intervento del CE in rappresentanza della stazione appaltante non può essere svalutato ad una mera constatazione interprivatistica delle consistenze operative dell'impresa appaltatrice, in quanto la dimensione pubblicistica della prima e il rilievo essenziale della cura dell'interesse alla corretta esecuzione dei lavori ad essa connaturato trascendono quella ordinaria disponibilità degli interessi economici che è dato ravvisare in relazione ai soggetti privati.
In tale essenza della rappresentanza dell'ente e della connessa esigenza di rafforzata garanzia degli interessi pubblici affidati a quest'ultimo, si coglie il presupposto dell'attribuzione di poteri certificativi, il cui scorretto esercizio, dolosamente sorretto dalla volontà di immutare il vero, rappresenta il fondamento della ritenuta aggravante.
4. Alla pronuncia di rigetto dei ricorsi degli imputati CE e LL consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno di loro al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. per sopravvenuta carenza di interesse.
Rigetta i ricorsi degli imputati che condanna a, pagamento dalle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2014