Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2014, n. 48738
CASS
Sentenza 14 ottobre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di reato di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, comma secondo, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. (Fattispecie relativa al "verbale di costatazione e di inizio di servizio", redatto dal dirigente di un comune, che riportava falsamente il rinvenimento e la verifica di attrezzature previste dal contratto di appalto per la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani).

Commentario1

  • 1la pronuncia a Sez. Un.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2019

    (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 476, c. 2). Il fatto La Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della S. per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 19 giugno 2006, così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo in favore della stessa circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena e concedendo alla S. i …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2014, n. 48738
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48738
Data del deposito : 14 ottobre 2014

Testo completo