Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2003, n. 14925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14925 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
1 49 25 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 26737/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Cron. 32109золод Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Vincenzo MILEO Presidente Ud. 30.4.03 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RB IL, elettivamente domiciliata in Roma alla via della Stazione rappresentata e difesa per di Montemario n.9, presso l'avv.Alessandra Gullo, mandato a margine dall'avv. Giuseppe Magaraggia,
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso di essa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, 2563
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.1498 del 16.5.2001, R.G. n.1106/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.4.2003 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16.5.2001 il Tribunale di Lecce, decidendo sull'appello di CA FI nei confronti del Ministero dell'Interno, confermava il rigetto delle inchilida domande dirette ad ottenere la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento. Osservava in motivazione che il consulente di secondo grado le valutazioni el c ente aveva confermato del consulente di primo grado, nel senso di escludere l'inabilità assoluta della ricorrente dovendosi valutare che l'inabilità complessiva della ricorrente non superava il 90%. Rilevava inoltre che, oltre al presupposto dell'inabilità assoluta, difettavano i due presupposti alternativi per l'indennità di accompagnamento, della permanente incapacità di deambulare autonomamamente o di compiere autonomamamente gli atti quotidiani della vita. Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo la CA, resiste con controricorso il Ministero. -2- : MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente, deducendo il vizio di motivazione e la M violazione dell'art. 1 della n.508 del 1988 (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), contesta che per avere diritto alla indennità di accompagnamento occorra una totale incapacità al lavoro, essendo stato l'art. 12 della legge n. 118 del 1971, modificato dalla legge n.508 del 1988. Contesta che i requisiti della indennità di accompagnamento non abbiano anche la funzione di garantire una vita di relazione ed una condizione compatibile con la dignità della persona umana. Lamenta, infine, che si sia tenuto conto nella valutazione complessiva delle malattie delle tabella indicativa delle percentuali di approvate con D.M.
5.2.1992 e non della effettiva invalidità risultante.invalidita Le censure sono infondate. L'art. 1 della legge legge n.508 del 1988 tiene ferma l'inabilità totale quale presupposto per la concessione della indennità di accompagnamento. La non incompatibilità con l'attività lavorativa, prevista dal terzo comma, non modifica la statuizione del secondo comma, come conferma l'incipit del comma :Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, e di fatto l'ipotesi più frequente è quella dei ciechi centralinisti. L'inabilità va valutata secondo la tabella indicativa approvata dal ministro della sanità con decreto 5.2.1992 in attuazione dell'art.2 del d.l.vo n.509 del 1988 che è vincolante ed esclude il ricorso alle generiche valutazioni invocate dalla ricorrente_ cfr Cass. n.9824 del 2000, 10312 del 2000, 5571 del 2001)-Lecensure della -3- ricorrente, rivolte solo al metodo di valutazione e non anche alla applicazione della tabella, vanno pertanto ritenute infondate. Il criterio più o meno severo di valutazione degli ulteriori requisiti per l'indennità di accompagnamento sono irrilevanti nella fattispecie,per il difetto del requisito della totale inabilità. Peraltro, mentre non è contestata la capacità della CA di compiere gli atti quotidiani della vita, la capacità di deambulazione autonoma è limitata soltanto dall'uso di un bastone. Al rigetto del ricorso non consegue la condanna alle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30.4.2003 Il Presidente Il Consigliere est. Vincenzo Miles Fernandyful favelle Quise IL CANCELLIERE Depositato inCancelleria, Doggy 060II 2003 IL CANCELLIERE Queve Sear $ - 4-