Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/1989, n. 10414
CASS
Sentenza 12 dicembre 1989

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L'art. 171, comma quarto, cod. proc. pen. del 1930 dispone - similmente a quanto stabilito dall'art. 162, comma quarto, del nuovo cod. proc. pen. - che ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto deve essere comunicata dall'imputato alla cancelleria od alla segreteria dell'ufficio che procede e che finché questo non abbia ricevuto la dichiarazione sono valide le notificazioni disposte nei luoghi risultanti dagli Atti. La locuzione "notificazioni disposte" equivale a "notificazioni in corso di esecuzione", che non siano state cioè ancora eseguite al momento della comunicazione del mutamento del domicilio, pur dopo che gli Atti siano stati già consegnati all'ufficiale giudiziario. ( V mass n 145736).*

La circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, prevista dall'art. 61 n. 9 cod. pen., è applicabile anche al reato di emissione di falsi certificati di provenienza di olii minerali commesso da esercente di deposito libero di olii delegato all'emissione di tali certificati. ( Conf mass n 175489).*

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, è configurabile il delitto di corruzione anziché quello di concussione, quando, pur sull'iniziativa del pubblico ufficiale, l'accordo tra questi ed il privato venga raggiunto su di un piano di sostanziale parità. ( V mass n 182791, ed ivi citate; ( V mass n 181949; ( V mass n 181609; ( V mass n 181100; ( V mass n 178258; ( V mass n 177707; ( V mass n 175838; ( V mass n 173371).*

La norma di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen. riguardante l'applicazione della legge più favorevole al reo, in caso di successione di leggi nel tempo, deve essere applicata d'ufficio. Ciò, però, nel presupposto che ne ricorrano le condizioni di fatto, rispetto alle quali l'imputato, domandando l'applicazione dello jus novum a lui più favorevole, ha l'Onere dell'allegazione, quando tali condizioni non risultano dagli Atti del processo. ( V mass n 157057, ed ivi citate).*

Il reato di rivelazione di segreti di ufficio, previsto dall'art. 326 cod. pen., sussiste solo se dalla violazione del segreto sia derivato o possa derivare danno per la pubblica amministrazione o per i terzi, giacché a tale condizione è subordinato il dovere generale di riservatezza imposto (fuori dell'ipotesi di cui all'art. 230 cod. proc. pen.) dall'art. 15 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (testo unico delle Disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato). ( V mass n 118545).*

Il reato di cui all'art. 23 legge 2 giugno 1939 n. 739, è istantaneo, realizzandosi con la sola sottrazione del prodotto petrolifero all'imposta di fabbricazione.*

In tema di violazione della pubblica custodia di cose, non si richiede per la Costituzione della custodia l'uso di formule particolari o di determinate procedure, bensì che l'apprensione della cosa da parte della pubblica amministrazione sia avvenuta in virtù dei pubblici poteri ad essa demandati. Il reato sussiste anche se non sia stato redatto ancora verbale di sequestro, purché le cose siano state poste alla diretta ed esclusiva disposizione del pubblico ufficiale. ( V mass n 170052; ( V mass n 170051; ( V mass n 163760).*

Nel caso di falsificazione di certificati di provenienza di olii minerali, deve escludersi che la falsità documentale ex artt. 476 e 479 sia assorbibile nel trasporto illecito di olii minerali previsto dall'art. 15 legge n. 474 del 1957, non potendosi quest'ultima figura delittuosa, anche nella modalità alternativa della scorta del prodotto petrolifero con documento falso o alterato, identificarsi con le falsità di cui ai citati artt. 476 e 479 cod. pen., Ond'è che stante la diversità delle azioni, non è invocabile il principio di specialità, il quale presuppone la direzione delle norme apparentemente confliggenti verso il medesimo fatto, com'è provato dal rilievo che, se mancasse la norma speciale, dovrebbe sempre potersi applicare la disposizione generale. ( V mass n 148208; ( Conf mass n 162199).*

Sussiste il reato di cui all'art. 319 cod. pen. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) tutte le volte che l'atto di ufficio compiuto dal pubblico ufficiale, a seguito della corruzione, violi uno qualsiasi dei doveri connessi all'Esercizio delle funzioni da lui esercitate, per cui è sufficiente, perché siano violati i doveri di ufficio, che la scelta discrezionale sia determinata non dalla convenienza ed opportunità della pubblica amministrazione per il migliore raggiungimento dei suoi fini istituzionali, ma solo dall'interesse del privato corruttore.. ( Conf mass n 167310).*

La collusione, non essendo un reato complesso, ma perfezionandosi con il semplice accordo fraudolento fra finanziere e privato, non assorbe neppure, come suoi elementi costitutivi, i reati di contrabbando e di corruzione, i quali hanno una propria autonomia e distinte obiettività giuridiche; quella della corruzione, in particolare, riguarda la tutela dell'interesse generale al buon funzionamento ed al prestigio della pubblica amministrazione, mentre con il precetto della legge speciale n. 1383 del 1941 si è inteso garantire il fedele adempimento dei delicatissimi servizi della guardia di finanza da parte degli appartenenti al corpo e scoraggiare possibili collusioni in danno dell'amministrazione finanziaria (fattispecie in tema di contrabbando di olii minerali). ( V mass n 118894; ( Conf mass n 173079; ( Conf mass n 145786; ( Conf mass n 143802).*

In tema di trasporto di olii minerali con falsi certificati di provenienza, non può essere invocata dall'autista l'esimente dello stato di necessità, non ricorrendo l'elemento essenziale della necessità di salvarsi dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, sia perché il denunciato pericolo di perdere il posto di lavoro non è attuale, ne' irreparabile, sia perché il danno paventato non è relativo alla persona fisica. ( Conf mass n 163566; ( Conf mass n 129452; ( Conf mass n 121728).*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, che prevede il reato di collusione, in relazione all'art. 3 cost.. Infatti la posizione particolarmente delicata e grave sotto il profilo penalistico riservata dalla suddetta disposizione agli appartenenti al corpo della guardia di finanza, rispetto agli altri pubblici ufficiali ed agli appartenenti ad altri corpi armati dello stato, trova giustificazione in ragioni di politica legislativa che non contrastano con il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini. ( V mass n 120465; ( Conf mass n 122574).*

Nel delitto di collusione per frodare la finanza l'estraneo che collude con il militare risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa per il principio generale secondo cui, allorché più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Ne' tale principio è superato dalla lettera di specifica disposizione incriminatrice che non escluda espressamente la punibilità del correo, ma si limiti a non considerarla (con evidente rinvio alla normativa generale), poiché l'applicazione delle norme fondamentali è esclusa solo da "espressa" contraddizione contenuta in altra norma. ( Conf mass n 182576; ( Conf mass n 173969; ( Conf mass n 173080; ( Conf mass n 172515; ( contra mass n 181614).*

Ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente è, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'Esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui (nella specie si trattava di un atto in cui un notaio aveva attestato di aver identificato un soggetto, firmatario di Atti di Costituzione di una società e di accettazione di carica, che non era invece comparso alla sua presenza). ( Conf mass n 158265).*

Le regalie di pura cortesia possono escludere la configurabilità del reato di corruzione solo quando si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 318 e non in quella dell'art. 319 cod. pen.. ( V mass n 182739; ( V mass n 155257; ( Conf mass n 182394; ( Conf mass n 173313).*

La sentenza del giudice di merito che applica una causa estintiva del reato non è sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, perché se tale censura fosse accolta ne deriverebbe la necessità di un annullamento con rinvio, incompatibile con l'Obbligo dell'immediata declaratoria della causa estintiva, salvo che in ordine ad una ragione di pieno proscioglimento risulti evidente la prova rilevabile dalla stessa sentenza impugnata. ( V mass n 180412; ( Conf mass n 178603; ( Conf mass n 177872; ( Conf mass n 177523).*

In tema di contrabbando cosiddetto interno di olii minerali, la configurabilità della ricettazione quale delitto distinto dal contrabbando, è ammessa a condizione che quest'ultimo reato sia stato già consumato con la realizzazione di tutti gli elementi necessari ad integrarlo. ( V mass n 126537; ( V mass n 109012; ( V mass n 105861; ( V mass n 103038).*

Il certificato di provenienza degli olii minerali (mod. H-ter 16) non può essere considerato autorizzazione amministrativa, essendo costitutivo, nella matrice come nella bolletta figlia, a norma dell'art. 15 d.l. 5 maggio 1957, n. 271, del diritto al trasporto dei prodotti petroliferi. L'autorizzazione, infatti, lungi dal costituire un diritto, è invece un atto che ha la limitata funzione di rimuovere un limite all'Esercizio di un diritto preesistente (la Cassazione ha chiarito che il certificato de quo ha natura di atto pubblico). ( V mass n 173968; ( V mass n 163565, ed ivi citate; ( V mass n 149164; ( V mass n 140576).*

Stante la diversità delle azioni e la diversa oggettività giuridica delle due distinte fattispecie legali, non è ipotizzabile il concorso apparente di norme ex art. 15 cod. pen. fra l'art. 23 d.l. 28 febbraio 1939 n. 334 (convertito nella legge 2 giugno 1939 n. 739), che prevede un reato a Forma libera, il quale si realizza con la sottrazione all'imposta del prodotto petrolifero, e l'art. 15 d.l. 5 maggio 1957, n. 271 (convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474), che prevede un reato a Forma vincolata, consistente nel trasporto di tale prodotto senza certificato di provenienza o con certificato irregolare. ( Conf mass n 175488, ed ivi citate; ( contra mass n 152912; ( contra mass n 119401).*

L'atto pubblico è caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di Rilevanza pubblicistica e, in via congiuntiva o anche alternativa, dalla documentazione di attività compiuta dal pubblico ufficiale o di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti, mentre il certificato si risolve in una mera attestazione di verità o di scienza, priva di contenuto negoziale e svincolata dal compimento di attività direttamente percepite o effettuate dal P.U., relativa a fatti dei quali è stata già accertata l'esistenza. Ne consegue che in tema di trasporto di oli minerali con falsi certificati di provenienza, deve riconoscersi la natura di atto pubblico al mod. H-ter 16 giacché l'attestazione della provenienza del prodotto petrolifero dal deposito in esso indicato e la prova della sua identità e delle circostanze soggettive, di spazio e di tempo che ne accompagnano il trasporto scaturiscono in modo originario dall'attività direttamente compiuta o caduta sotto la diretta percezione del P.U. Che Forma il documento. ( V mass n 173968; ( V mass n 162199; ( V mass n 149164; ( Conf mass n 163565, ed ivi citate).*

La formazione dei certificati di provenienza di olii minerali H-ter 16 - preordinati al soddisfacimento di uno scopo pubblicistico, in quanto consentono il controllo capillare e costante, da parte dell'autorità, di ogni movimento della merce, per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali - appartiene istituzionalmente alla Competenza del pubblico ufficiale, perché deriva dall'Esercizio di una pubblica funzione amministrativa di vigilanza fiscale ed è conseguentemente di natura pubblica. Ne deriva che il privato esercente un deposito libero di olii minerali che per delega dell'amministrazione finanziaria procede alla formazione degli H-ter 16 è da considerarsi ad ogni fine pubblico ufficiale, in quanto, investito sia pure occasionalmente di una pubblica funzione, emette certificati che hanno Rilevanza ed effetti identici a quelli dei certificati rilasciati dall'amministrazione finanziaria (fattispecie in tema di falso in atto pubblico). ( V mass n 163567; ( V mass n 163564; ( V mass n 163563; ( V mass n 163561; ( V mass n 162196).*

Il delitto di collusione del militare della guardia di finanza non può essere compreso tra i reati finanziari. ( V mass n 161965).*

La sospensione dei procedimenti ai sensi dell'art. 18 cod. proc. pen. è obbligatoria per il giudice di merito, anche quando occorra accertare il vincolo della continuazione con altri reati oggetto di altro procedimento dinanzi ad altro giudice, dato che diversamente lo stesso reato continuato verrebbe punito ripetutamente e con pene distinte, in violazione sia dell'art. 90 cod. proc. pen., che dell'art. 81, comma secondo, cod. pen.. ( V mass n 182707; ( V mass n 180471; ( Conf mass n 178174; ( Conf mass n 177906, ed ivi citata; ( contra mass n 180164, ed ivi citate).*

Nel caso di trasporto di olii minerali con falsi certificati di provenienza, l'attività di semplice autista e la mera sottoscrizione dei falsi certificati di trasporto da lui effettuata non escludono il concorso, da parte sua, nella gestione dell'illecito, qualora sussista la consapevolezza di esso e delle finalità dei predetti comportamenti (fattispecie in cui la difesa contestava la configurabilità del concorso degli autotrasportatori dei prodotti petroliferi nei reati di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen. sostenendo che la sottoscrizione dei certificati di provenienza mod. H-ter 16, apporta peraltro in momento successivo alla formazione di tali Atti falsi, non valeva ad integrare la partecipazione al reato). ( Conf mass n 163568).*

In tema di contrabbando di olii minerali, il delitto di falsità ideologica in atto pubblico, commesso mediante la falsificazione dei certificati di provenienza degli olii (mod. H-ter 16) non è assorbibile nel reato di evasione dell'imposta di fabbricazione, attesa la diversità delle oggettività giuridiche dei due reati.*

L'assoluzione per insufficienza di prove della persona aiutata non esclude, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 378 cod. pen., il delitto di favoreggiamento personale. ( V mass n 156303, ed ivi citate; ( Conf mass n 154142).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/1989, n. 10414
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10414
    Data del deposito : 12 dicembre 1989

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