Sentenza 12 dicembre 1989
Massime • 26
L'art. 171, comma quarto, cod. proc. pen. del 1930 dispone - similmente a quanto stabilito dall'art. 162, comma quarto, del nuovo cod. proc. pen. - che ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto deve essere comunicata dall'imputato alla cancelleria od alla segreteria dell'ufficio che procede e che finché questo non abbia ricevuto la dichiarazione sono valide le notificazioni disposte nei luoghi risultanti dagli Atti. La locuzione "notificazioni disposte" equivale a "notificazioni in corso di esecuzione", che non siano state cioè ancora eseguite al momento della comunicazione del mutamento del domicilio, pur dopo che gli Atti siano stati già consegnati all'ufficiale giudiziario. ( V mass n 145736).*
La circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, prevista dall'art. 61 n. 9 cod. pen., è applicabile anche al reato di emissione di falsi certificati di provenienza di olii minerali commesso da esercente di deposito libero di olii delegato all'emissione di tali certificati. ( Conf mass n 175489).*
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, è configurabile il delitto di corruzione anziché quello di concussione, quando, pur sull'iniziativa del pubblico ufficiale, l'accordo tra questi ed il privato venga raggiunto su di un piano di sostanziale parità. ( V mass n 182791, ed ivi citate; ( V mass n 181949; ( V mass n 181609; ( V mass n 181100; ( V mass n 178258; ( V mass n 177707; ( V mass n 175838; ( V mass n 173371).*
La norma di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen. riguardante l'applicazione della legge più favorevole al reo, in caso di successione di leggi nel tempo, deve essere applicata d'ufficio. Ciò, però, nel presupposto che ne ricorrano le condizioni di fatto, rispetto alle quali l'imputato, domandando l'applicazione dello jus novum a lui più favorevole, ha l'Onere dell'allegazione, quando tali condizioni non risultano dagli Atti del processo. ( V mass n 157057, ed ivi citate).*
Il reato di rivelazione di segreti di ufficio, previsto dall'art. 326 cod. pen., sussiste solo se dalla violazione del segreto sia derivato o possa derivare danno per la pubblica amministrazione o per i terzi, giacché a tale condizione è subordinato il dovere generale di riservatezza imposto (fuori dell'ipotesi di cui all'art. 230 cod. proc. pen.) dall'art. 15 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (testo unico delle Disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato). ( V mass n 118545).*
Il reato di cui all'art. 23 legge 2 giugno 1939 n. 739, è istantaneo, realizzandosi con la sola sottrazione del prodotto petrolifero all'imposta di fabbricazione.*
In tema di violazione della pubblica custodia di cose, non si richiede per la Costituzione della custodia l'uso di formule particolari o di determinate procedure, bensì che l'apprensione della cosa da parte della pubblica amministrazione sia avvenuta in virtù dei pubblici poteri ad essa demandati. Il reato sussiste anche se non sia stato redatto ancora verbale di sequestro, purché le cose siano state poste alla diretta ed esclusiva disposizione del pubblico ufficiale. ( V mass n 170052; ( V mass n 170051; ( V mass n 163760).*
Nel caso di falsificazione di certificati di provenienza di olii minerali, deve escludersi che la falsità documentale ex artt. 476 e 479 sia assorbibile nel trasporto illecito di olii minerali previsto dall'art. 15 legge n. 474 del 1957, non potendosi quest'ultima figura delittuosa, anche nella modalità alternativa della scorta del prodotto petrolifero con documento falso o alterato, identificarsi con le falsità di cui ai citati artt. 476 e 479 cod. pen., Ond'è che stante la diversità delle azioni, non è invocabile il principio di specialità, il quale presuppone la direzione delle norme apparentemente confliggenti verso il medesimo fatto, com'è provato dal rilievo che, se mancasse la norma speciale, dovrebbe sempre potersi applicare la disposizione generale. ( V mass n 148208; ( Conf mass n 162199).*
Sussiste il reato di cui all'art. 319 cod. pen. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) tutte le volte che l'atto di ufficio compiuto dal pubblico ufficiale, a seguito della corruzione, violi uno qualsiasi dei doveri connessi all'Esercizio delle funzioni da lui esercitate, per cui è sufficiente, perché siano violati i doveri di ufficio, che la scelta discrezionale sia determinata non dalla convenienza ed opportunità della pubblica amministrazione per il migliore raggiungimento dei suoi fini istituzionali, ma solo dall'interesse del privato corruttore.. ( Conf mass n 167310).*
La collusione, non essendo un reato complesso, ma perfezionandosi con il semplice accordo fraudolento fra finanziere e privato, non assorbe neppure, come suoi elementi costitutivi, i reati di contrabbando e di corruzione, i quali hanno una propria autonomia e distinte obiettività giuridiche; quella della corruzione, in particolare, riguarda la tutela dell'interesse generale al buon funzionamento ed al prestigio della pubblica amministrazione, mentre con il precetto della legge speciale n. 1383 del 1941 si è inteso garantire il fedele adempimento dei delicatissimi servizi della guardia di finanza da parte degli appartenenti al corpo e scoraggiare possibili collusioni in danno dell'amministrazione finanziaria (fattispecie in tema di contrabbando di olii minerali). ( V mass n 118894; ( Conf mass n 173079; ( Conf mass n 145786; ( Conf mass n 143802).*
In tema di trasporto di olii minerali con falsi certificati di provenienza, non può essere invocata dall'autista l'esimente dello stato di necessità, non ricorrendo l'elemento essenziale della necessità di salvarsi dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, sia perché il denunciato pericolo di perdere il posto di lavoro non è attuale, ne' irreparabile, sia perché il danno paventato non è relativo alla persona fisica. ( Conf mass n 163566; ( Conf mass n 129452; ( Conf mass n 121728).*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, che prevede il reato di collusione, in relazione all'art. 3 cost.. Infatti la posizione particolarmente delicata e grave sotto il profilo penalistico riservata dalla suddetta disposizione agli appartenenti al corpo della guardia di finanza, rispetto agli altri pubblici ufficiali ed agli appartenenti ad altri corpi armati dello stato, trova giustificazione in ragioni di politica legislativa che non contrastano con il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini. ( V mass n 120465; ( Conf mass n 122574).*
Nel delitto di collusione per frodare la finanza l'estraneo che collude con il militare risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa per il principio generale secondo cui, allorché più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Ne' tale principio è superato dalla lettera di specifica disposizione incriminatrice che non escluda espressamente la punibilità del correo, ma si limiti a non considerarla (con evidente rinvio alla normativa generale), poiché l'applicazione delle norme fondamentali è esclusa solo da "espressa" contraddizione contenuta in altra norma. ( Conf mass n 182576; ( Conf mass n 173969; ( Conf mass n 173080; ( Conf mass n 172515; ( contra mass n 181614).*
Ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente è, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'Esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui (nella specie si trattava di un atto in cui un notaio aveva attestato di aver identificato un soggetto, firmatario di Atti di Costituzione di una società e di accettazione di carica, che non era invece comparso alla sua presenza). ( Conf mass n 158265).*
Le regalie di pura cortesia possono escludere la configurabilità del reato di corruzione solo quando si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 318 e non in quella dell'art. 319 cod. pen.. ( V mass n 182739; ( V mass n 155257; ( Conf mass n 182394; ( Conf mass n 173313).*
La sentenza del giudice di merito che applica una causa estintiva del reato non è sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, perché se tale censura fosse accolta ne deriverebbe la necessità di un annullamento con rinvio, incompatibile con l'Obbligo dell'immediata declaratoria della causa estintiva, salvo che in ordine ad una ragione di pieno proscioglimento risulti evidente la prova rilevabile dalla stessa sentenza impugnata. ( V mass n 180412; ( Conf mass n 178603; ( Conf mass n 177872; ( Conf mass n 177523).*
In tema di contrabbando cosiddetto interno di olii minerali, la configurabilità della ricettazione quale delitto distinto dal contrabbando, è ammessa a condizione che quest'ultimo reato sia stato già consumato con la realizzazione di tutti gli elementi necessari ad integrarlo. ( V mass n 126537; ( V mass n 109012; ( V mass n 105861; ( V mass n 103038).*
Il certificato di provenienza degli olii minerali (mod. H-ter 16) non può essere considerato autorizzazione amministrativa, essendo costitutivo, nella matrice come nella bolletta figlia, a norma dell'art. 15 d.l. 5 maggio 1957, n. 271, del diritto al trasporto dei prodotti petroliferi. L'autorizzazione, infatti, lungi dal costituire un diritto, è invece un atto che ha la limitata funzione di rimuovere un limite all'Esercizio di un diritto preesistente (la Cassazione ha chiarito che il certificato de quo ha natura di atto pubblico). ( V mass n 173968; ( V mass n 163565, ed ivi citate; ( V mass n 149164; ( V mass n 140576).*
Stante la diversità delle azioni e la diversa oggettività giuridica delle due distinte fattispecie legali, non è ipotizzabile il concorso apparente di norme ex art. 15 cod. pen. fra l'art. 23 d.l. 28 febbraio 1939 n. 334 (convertito nella legge 2 giugno 1939 n. 739), che prevede un reato a Forma libera, il quale si realizza con la sottrazione all'imposta del prodotto petrolifero, e l'art. 15 d.l. 5 maggio 1957, n. 271 (convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474), che prevede un reato a Forma vincolata, consistente nel trasporto di tale prodotto senza certificato di provenienza o con certificato irregolare. ( Conf mass n 175488, ed ivi citate; ( contra mass n 152912; ( contra mass n 119401).*
L'atto pubblico è caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di Rilevanza pubblicistica e, in via congiuntiva o anche alternativa, dalla documentazione di attività compiuta dal pubblico ufficiale o di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti, mentre il certificato si risolve in una mera attestazione di verità o di scienza, priva di contenuto negoziale e svincolata dal compimento di attività direttamente percepite o effettuate dal P.U., relativa a fatti dei quali è stata già accertata l'esistenza. Ne consegue che in tema di trasporto di oli minerali con falsi certificati di provenienza, deve riconoscersi la natura di atto pubblico al mod. H-ter 16 giacché l'attestazione della provenienza del prodotto petrolifero dal deposito in esso indicato e la prova della sua identità e delle circostanze soggettive, di spazio e di tempo che ne accompagnano il trasporto scaturiscono in modo originario dall'attività direttamente compiuta o caduta sotto la diretta percezione del P.U. Che Forma il documento. ( V mass n 173968; ( V mass n 162199; ( V mass n 149164; ( Conf mass n 163565, ed ivi citate).*
La formazione dei certificati di provenienza di olii minerali H-ter 16 - preordinati al soddisfacimento di uno scopo pubblicistico, in quanto consentono il controllo capillare e costante, da parte dell'autorità, di ogni movimento della merce, per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali - appartiene istituzionalmente alla Competenza del pubblico ufficiale, perché deriva dall'Esercizio di una pubblica funzione amministrativa di vigilanza fiscale ed è conseguentemente di natura pubblica. Ne deriva che il privato esercente un deposito libero di olii minerali che per delega dell'amministrazione finanziaria procede alla formazione degli H-ter 16 è da considerarsi ad ogni fine pubblico ufficiale, in quanto, investito sia pure occasionalmente di una pubblica funzione, emette certificati che hanno Rilevanza ed effetti identici a quelli dei certificati rilasciati dall'amministrazione finanziaria (fattispecie in tema di falso in atto pubblico). ( V mass n 163567; ( V mass n 163564; ( V mass n 163563; ( V mass n 163561; ( V mass n 162196).*
Il delitto di collusione del militare della guardia di finanza non può essere compreso tra i reati finanziari. ( V mass n 161965).*
La sospensione dei procedimenti ai sensi dell'art. 18 cod. proc. pen. è obbligatoria per il giudice di merito, anche quando occorra accertare il vincolo della continuazione con altri reati oggetto di altro procedimento dinanzi ad altro giudice, dato che diversamente lo stesso reato continuato verrebbe punito ripetutamente e con pene distinte, in violazione sia dell'art. 90 cod. proc. pen., che dell'art. 81, comma secondo, cod. pen.. ( V mass n 182707; ( V mass n 180471; ( Conf mass n 178174; ( Conf mass n 177906, ed ivi citata; ( contra mass n 180164, ed ivi citate).*
Nel caso di trasporto di olii minerali con falsi certificati di provenienza, l'attività di semplice autista e la mera sottoscrizione dei falsi certificati di trasporto da lui effettuata non escludono il concorso, da parte sua, nella gestione dell'illecito, qualora sussista la consapevolezza di esso e delle finalità dei predetti comportamenti (fattispecie in cui la difesa contestava la configurabilità del concorso degli autotrasportatori dei prodotti petroliferi nei reati di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen. sostenendo che la sottoscrizione dei certificati di provenienza mod. H-ter 16, apporta peraltro in momento successivo alla formazione di tali Atti falsi, non valeva ad integrare la partecipazione al reato). ( Conf mass n 163568).*
In tema di contrabbando di olii minerali, il delitto di falsità ideologica in atto pubblico, commesso mediante la falsificazione dei certificati di provenienza degli olii (mod. H-ter 16) non è assorbibile nel reato di evasione dell'imposta di fabbricazione, attesa la diversità delle oggettività giuridiche dei due reati.*
L'assoluzione per insufficienza di prove della persona aiutata non esclude, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 378 cod. pen., il delitto di favoreggiamento personale. ( V mass n 156303, ed ivi citate; ( Conf mass n 154142).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/1989, n. 10414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10414 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 1989 |
Testo completo
1 0414
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 12-13/XII/89 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE SENTENZA
N. 3352 Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Cruido Accinni Presid ente
1. Dott. Sito Consigliere REGISTRO GENERALE Aliquo
Giusefte Guida 2. N. 24768/88
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIÓNE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Rilacciata cepla studio
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C AGO 1000 (v. pagg. seguenti) E N IL CANCELLIERE IO Z A
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio
* Copfl avverso la sentenza U maggio 1927 e ordinanza 17 di- per diritti 26.000 1990 cembre 1097 della Corte d'appello di Milano IL CANCELLIERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONS
UFFICIO COPIE
Rilasci popia studio
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, al SIG.
A. Spinosi Roma _-7 SET, 1990 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
IL CANCELLIERS Mod. 82
COPIE
UN Rilssol a caja studio per dirit 26000 dott. VI Aliano
25 SET 1990 IL CANCELL Udito, per la parte civile, l'avv. CORTE SUPREMA NCISEL CASSIAZIONE UFFICIO CO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto ProcuratRE
Piano Generale dott. CedrangOL per dirity 26000 che ha concluso per come segue- 4 10 DID, 1990D10,1990 IL CANCELLIERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIKE 2000 UFFICIO COPIE NCELLERIA B eatri Rilascio copla studio
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CORTE SUPREMA DI CASSATIONE
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M. Inserra per PE;
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M. AS per AL;
G. Leone per CC,D'RR e Cava- liere;
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16 maggio 1987 della Corte d'Appello di Milano nel procedi- mento n° 24768/88 R. G. da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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Po il 28 maggio 1929; 100), IP ER, nato a [...]-
lo Monferrato il 18 settembre 1944;101), TI GI, nato a Desio il 25 febbraio 1934; 102), TI RN,nato a [...]
il 12 ottobre 1950;103), ET GI,nato a [...]
il 20 ottobre 1928; 104), AR FA, nato a [...] il 20
aprile 1932;105), ZA RL, nato a [...] il 22 aprile
1943;106),AR IG,nato a [...] il [...]; 107),
VI MO, nato a [...] 1'11 settembre 1944:108),
OT IG,nato a [...] il [...];109), Traver-
sone RL, nato a [...] il [...];110), Traver-
sone PI, nato a [...] il [...];111), AM Lui-
gi,nato a [...] il [...];112), GU Fe- а т с lice,nato a [...] il [...];113), AL LA, А
nata a [...] il [...];114), De DO ER,na-
to a Milano il 12 novembre 1931;115), TA LO,nato a
Strezzano il 27 giugno 1931; 116), ZI GE, nato a [...]
bera il 13 gennaio 1943;117), DI CO, nato a [...]
1'1 giugno 1944; 118),MU IG,nato a [...] il
30 giugno 1935;119), AG PP, nato a [...]-
no il 19 gennaio 1941;120), OL PP, nato a [...]
il 15 gennaio 1924, 121), LD PI,nato a [...] il
19 ottobre 1936; 122), ON AN, nato a [...] in
Persiceto il 13 aprile 1939; 123), GIni PI,nato
PA il 24 maggio 1920;124), OL DO, nato ad [...]- g luno il 13 aprile 1935;125), LA PP, nato a [...]-
vo il 23 agosto 1934;126), CO PP,nato ad [...] il
Colle il 6 marzo 1926; 127), IZ RE, nato a [...] il
4 novembre 1932; 128), EL EN,nato a [...] il 22
maggio 1922;129), TI RI, nato a [...]
1'8 aprile 1934:130),CI RI, nato a [...] il 21
aprile 1936;131), OI CE,nato a [...] il 2 feb-
braio 1944:132), AI PP,nato a [...] il 16 luglio
1931:133) RU DU AT, nato a [...] il 24 agosto
1936:134), ON RO, nato a [...] il [...],
135).TI AN, nato a [...] 1'11 ottobre 1928;136),
NC RN, nato a [...] 1'8 febbraio 1940;137).Di Cic-
co AL.nato a [...] il [...]:138),Moc-
cia ID,nato ad [...] il [...];139). RE Mi-
chele,nato a [...] il [...]; 140), BA LO,
nato a [...] il [...]; 141), AC SI)
nato a [...] il [...]; 142), IS IG,nato a Castel San GI 1'8 dicembre 1930; 143), ZZ Egi-
dio,nato a [...] il [...];144).Pasto-
relli PP, nato ad [...] il [...]: 145), TO omea
IO, nato a [...] il [...];
146),AG PP,nato a [...] il [...]; 147),
TO IN,nato a [...] 1'8 luglio 1949;148),Ia-
rini UC,nato a [...] il [...];149), TT
PP,nato a [...] il [...]; 150), LI GI- 0 ت
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franco.nato a [...] il [...]; 151), UN AR Car-
lo, nato a [...] il [...];152), UN RG Anto-
nio, nato a [...] il [...]; 153), DE DE GI,na-
to a Montaro SuperiRE il 4 settembre 1936;154), CE Al-
do CE U.,nato a [...] il [...]; 155), Maggia-
no ON, nato a [...] il [...]; 156), NI Lau-
ro,nato ad [...] il [...];157), RI An-
gelo, nato a [...] il [...]; 158), UT
PP,nato ad [...] il [...]; 159), CC LREn-
zo,nato a [...] il [...];160), IN US-
pe.nato a [...] il [...];161), Val- м
сь EC ND, nata a [...] il [...]:162),Vel-
А
lico GI,nata ad [...] il [...]; 163),IO
NO, nato a [...] il [...].
IL P.M. HA CONCLUSO PER:
-l'inammissibilità dei ricorsi di ER LV RE, ER
LI, NC GI, RE DO, AN ON,
FR NO, AG AL, AI OT, NE Gugliel
mc,AR LO, RO OS, TA DO, TRmola-
da NR, AN RO, TI RE, AL Rober-
to, AN TO, CE NZ, AR IG, AT Arman-
do,CA MP, NO IG, RO RL, SI Gio-1
vanni, AN AN, LL AD, CC ER, IP Era- 11
smo, TI RN, TT PP,ON RO,
AN RI, ON AN, CO GI, ValEC
ND, CI ER, CC ON, UN ER,
RO SI,AR ID,De DO ER, GA Salva-
tRE, AN ER,VA CC, LL RL e Mari-
no IG;
_l'inammissibilità del ricorso del ProcuratRE Generale nei confronti di AR IG, VA CC, UN ER, DE
DE GI e IG DA;
-l'inammissibilità del ricorso della parte civile nei con-
fronti di AR ID e AL MA:
-la concellazione dal ruOL dei nominativi di RU DU.
e PE MA, quali ricorrenti;
-la sostituzione della formula di assoluzione per insuffi-
cienza di prove con quella di assoluzione per non avere com-
messo il fatto nei confronti di:AR IG per i reati di contrabbando e di falso: TI RN per i reati ascrit-
tigli: CE NZ per i reati ascrittigli;
RO LV per il reato di falso di cui alla sentenza 26 maggio 1984 del
Tribunale di Milano;
AN TO per i reati di cui ai capi Y) ed L) della stessa sentenza;
AN NO per il reato di ricettazione di cui alla sentenza 24 ottobre 1984
del Tribunale di ST ZI;
CC NT per il reato di collusione di cui alla sentenza 27 marzo 1985 del
Tribunale di Milano;
VA CC per i reati ascrittigli, 12
м
ь с
А
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AL RO per il reato di falso di cui alla sen-
tenza 24 ottobre 1984 del Tribunale di ST ZI;
AN
AN per i reati SC;
LL AD per i reati a-
scrittile; ValEC ND per i reati SC;
-l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza:nei confronti di EL LO,di EL RA,di
IN EU, di ON ER e,per l'effetto e-
stensivo, di PE NA, limitatamente al contrabbando, co-
sì modificate le imputazioni di ricettazione loro elevate,
perchè il reato è estinto per prescrizione;
nei confronti di
TR PI,limitatamente al reato di associazione per delinquere di cui alla sentenza 22 aprile 1985 del Tri-
bunale di Milano, perchè il fatto non sussiste;
nei confron-
ti di TI NO e di GA AM limitatamente al.
la condanna ai danni ed alle spese in favRE della parte civile nei confronti della "Santagata", responsabile civile,
relativamente alla condanna ai danni ed alle spese in favo-
re della parte civile
-l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Ap-
pello nei confronti di GH IG,limitatamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna;
-la rettificazione della sentenza relativamente alla pena irrogata a AN NO;
-la correzione della sentenza nei confronti di AR Ar-
mando relativamente al dispositivo, che indica erroneamentte 13
il capo 5), anzichè il capo 7), e nei confronti di UL
LA, relativamente alla quantità di gasolio ogget-
to dell'imputazione di cui alla sentenza 26 maggio 1984 del
Tribunale di Milano, indicata in kg 112.113.430, anzichè in kg 12.113.430;
-il rigetto nel resto dei ricorsi del ProcuratRE Generale,
della parte civile e degli imputati nei cui confronti la sentenza della Corte d'Appello va annullata parzialmente,
rettificata o corretta;
-il rigetto in toto di tutti gli altri ricorsi.
Ritenuto in fatto
Con il r.d.l. 28 febbraio 1939,n° 334, convertito nella leg-
ge 2 giugno 1939, n° 49, fu istituita l'imposta di fabbrica-
zione sugli oli minerali, che sul gasolio venne a gravare,
per effetto principalmente delle agevolazioni di cui alla legge 22 luglio 1966,n° 608,in misura minRE o maggiRE,a seconda che il prodotto fosse destinato al riscaldamento domestico oppure ad autotrazione. Da tale diversità di im-
posizione trasse origine il contrabbando c.d. interno.rea-
lizzato con lo storno del gasolio dagli usi agevolati a quello dell'autotrazione. Per prevenire le frodi era statal adottata una serie di accorgimenti, dall'istituzione dei de-
positi S.I.F. (schiavi dell'imposta di fabbricazione), alla denaturazione e cOLrazione del gasolio, ai controlli doc mentali. I depositi S.I.F., costituiti per il gasolio che 14
non aveva scontato ancora l'imposta.,erano controllati rigo-
rosamente da un ufficio finanziario di fabbrica, formato dal funzionari dell'U.T.I.F. e da militari della Guardia di Fi
nanza. Il gasolio giungeva al deposito S.I.F. in autobotti;
sigillate e scortate da una bolla di cauzione (denominata in un primo tempo C/21 e del tutto simile ad una bolletta doganale), venendo poi estratto, una volta che era stata as-
solta l'imposta, e trasferito in depositi c.d. liberi median te tubature od autobotti. Per questi depositi non vi erano più controlli diretti da parte dell'U.T.I.F. o della Guar-
dia di Finanza, che vigilavano sOL sull'effettiva destina-
zione del prodotto, per evitare che quello agevolato fosse u
c impiegato in altri usi. Per ciò la normativa prevedeva che c
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il gasolio destinato al riscaldamento fosse denaturato e cOLrato in rosso e che tali operazioni fossero effettuate nei depositi S.I.F. a cura dei funzionari dell'U.T.I.F. Il
sistema di controllo documentale si basava tutto sul certi-
ficato di provenienza H ter 16 istituito con il d.l. 5 mag-
gio 1957, n° 271, convertito con modificazioni nella legge 2
luglio 1957, n° 474,nonchè sul registro di carico e scarico.
da tenersi da ogni operatRE del settRE. L'H ter 16,di co-
lRE rosa per il gasolio da riscaldamento e di colRE gri-
gio per quello da autotrazione.deve indicare la qualità e la quantità dei prodotti trasportati,le caratteristiche dei recipienti che li contengono il nome,il cognome e l'indi- 15
rizzo del mittente e del destinatario, la specie del tra-
sporto e nel caso esso sia effettuato con autocisterna,il nominativo di colui che lo effettua, nonchè di quello del vettRE,il numero di targa del mezzo.infine, l'itinerario.
di massima che questo seguirà ed il tempo che presumibil-
mente impiegherà per giungere a destinazione. La competen-
za a rilasciare gli H ter 16 è degli Uffici finanziari, cui vengono forniti i relativi moduli stampati dal Poligrafi-
co dello Stato, con timbro a secco del Ministero, rilegati in libri da cento moduli ciascuno, cioè,da venticinque cer-
tificati in bianco, constando ognuno di essi di quattro e semplari da compilarsi a ricalco:la figlia,la madre,il ri-
scontrino n° 1 ed il riscontrino n° 2. In pratica,l'U.T.I.F
avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 6 legue n° 474
del 1957, muterizzava i privati ad emettere direttamente i certificati, consegnandone loro un certo numero di esempla-
ri in bianco. Il r.d.l. n° 334 del 1939 sanzionò anche i comportamenti penalmente rilevanti, prevedendo,fra l'altro.
all'art. 23,1a sottrazione con qualsiasi mezzo dei prodot-
ti petroliferi all'accertamento ed al pagamento dell'impo-
sta di fabbricazione ed il d.l. n° 271 del 1957, convertito nella legge n° 474 del 1957, ha previso poi,in particolare,
all'art. 15,1'ipotesi di chi trasporta o fa trasportare -
li minerali senza certificato di provenienza con certifi
cat scaduto,falso od adulterato. Queste sono invero le i- 16
potesi di reato che qui più interessano.
Si introdusse così per effetto dell'agevolazione concessa dalla legge n° 608 del 1966,il "doppio mercato del gasolio",
che comportò il "contrabbando interno", realizzato con il di rottamento del gasolio destinato al riscaldamento verso 1'
autotrazione. Ciò,mediante false o finte operazioni di de-
naturazione consentite dall'inadeguatezza dei controlli pre-
visti e/o dalla collusione fra i pubblici ufficiali tenuti ad esercitarli e gli imprenditori, nonchè attraverso 10.
"sbiancamento del prodotto rosso". Più generalmente il pro-
dotto che non aveva scontato l'imposta proveniva da sottra-
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zioni o da fuoriuscita illegale da raffinerie e depositi ن
S.I.F. In ogni caso, gli imprenditori che riuscivano a pro-
curarsi un'illecita disponibilità di gasolio utilizzabile per l'autotrazione avevano due esigenze: dare una qualche co-
pertura apparentemente legittima al prodotto mai decOLra-
to o sbiancato;
crearsi nel contempo uno scarico fittizio per il gasolio rosso disponibile sOL sulla carta. Siffat-
ta copertura veniva assicurata mediante la creazione di im- prese "cartiere", "lavanderie","pozzi" e "filtri". La "car-
tiera" è un deposito di prodotti petroliferi regolarmente abilitato, che ha le specifica funzione di "vendere carta",
cioè di simulare vendite con l'emissione di H ter 16 e fat-
ture apparentemente regolari, che servono a fornire un porto cartaceo a partite di merce di illecite provenienza. 17
La cartiera di primo grado" o "pura" o "secca" cede tal-
volta la "carta" alla "cartiera filtro", che la cede, a sua volta, all'operatRE reale, onde assicurargli maggiRE coper-
tura. La "lavanderia" è un deposito che acquista gasolio agevolato provvisto della relativa documentazione fiscale per sbiancarlo ed immetterlo sul mercato clandestino. Il
"pozzo" ha struttura operativa simmetrica a quella della
"cartiera":è un deposito libero che simula acquisti di a solio da riscaldamento, ricevendo fatture ed E ter 16 fit-
tizi da contrabbandieri,e consente così a costoro di giu-
stificare la mancata disponibilità del prodotto preso in carico (sulla carta) e destinato, in effetti,ad altri usi.
Il "pozzo" procede, a sua volta, ai c.d. scarichi al vento,
emettendo fatture ed H ter 16 di scarico a nome di inesi-
stenti acquirenti. Talora gli operatori reali che hanno bi.
sogno di simulare vendite di gasolio per riscaldamento do-
mestico non ricorrono al "pozzo",me effettuano essi stessi ovviamente con maggiRE rischio, scarichi fittizi di prodot-
to su condomini o destinatari immaginari. Tali,in sintesi,
le modalità con le quali si svolsero, spesse volte con il concorso,la corruzione o la collusione di funzionari dell'
U. . . di militari della Guardia di Finanza -cone si vadrò- 1' lecito traffico di clii minerali e l' ità
delittuose, altrettanto vasta, ad esso connes s.
Il giudizio comprende i numerosi procedimensi riuniti og- 18
getto delle sentenze 25 febbraio 1983,26 maggio 1984,27 mar zo 1985,11 aprile 1985 e 22 aprile 1985 del Tribunale di lano,24 ottobre 1984 e 23 maggio 1985 del Tribunale di Bu-
sto ZI e 19 ottobre 1985 del Tribunale di Monza.
La sentenza 25 febbraio 1983 riguarda il contrabbando con-
nesso ai rapporti fra la "Cielo", gestita da TI TA
¡VO,TI IO, NI AL e GH NE,la "Co.
[be.gas", pure del TI e di RE IN,con deposito in COLgno Monzese diretto da CE NZ,la "Socope" di
TI US, IN LV e LI NR.con de-
posito in Legnano,la "Carburanti Sole" di RG-AR,la
"Carbolub" di Bassi Agostino, poi deceduto,la "Petrocal" rap presentata legalmente da ER EM,ma gestita da Caven-
na PI e BE LO MA, con deposito affidato a resu PI,la "C.R.N.",gestita da ON CO e Ficcio-
ne PI,la "Termocoke" di IN EU, EL Haft
faello MP e EL LO,1'"A.
0.0.A." di NIcal-
zi ER,la "Gedoli",gestita da SA RI, IO in-
nio e UF AN,la "D.B. Carburanti" di LO Fran-
co e.infine.la RG GI",in persons del suo titola-
re omonimo. Nell'illecita attività sultarono implicati an-
che gli autisti trasportatori PE NA, BE NO, Ri
isposi CE, BU bartine, FU IG, DI Angs.
10,II GI, NO IG, RO RL,EN IG,
AR IG, CA GI PI e AT MA. Il Tribuna- l d
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jcie,in qualità di soci occulti,il NI,AR ID
je ON ON,maggiRE della Guardia di Finanza, ri-
cevette forniture fittizie di gasolio, oltre che dalla "Spal-
"ti e dalla "Carburanti Sole",dalla "Petrolesa", dalla "Fe-
tromar" e dalla "B.G.B.". La "T.I.R." ne ricevette, fungen-
do da "pozzo" e,insieme,da "cartiera", dalla "La Spezia",dal-
18 "B.G.B.",dalla "Sipo",dalla "Fetrolesa",dalla "Continen
tale Italiana", dalla "Carburanti Sole",dalla "Fetromar",dal
1a "Garda Petroli", dalla "Gulf",dalla "Sarpom",dall'"E.R.G.",
dalla "Thermo" e della "Valmerula". Risultarono implicati nel vasto traffico illecito di gasolio esercitato anche in forma associativa e mercè la corruzione o la ocllusione dell
De IL e degli ufficiali e sottufficiali della Guardia di
Finanza IG DA, CI ER, UL LA,
CO PP, CC DR e NT PP-, qua-
li titolari, amministratori o gestori dei predetti depositi,
oppure quali autisti o vettori,il NI,il CI,il Mar-
tarelli, OT GI, VE IO, ER, RI,
NO e AT AN, GI GI, VE CC,
PI e GIcarlo OZ,RG DA,Horo IZ, RA
GI, AR LD, RO LV, ST Florin-
do.BREs reste, MI LD, AL GIcarlo, IN Leopol
da, EL LO, ER GI, AN ON, Al-
barti GI, ER IG, RE DO Police,H
PP FR NO, ER GI, RA PI. P 21
relli IO,ZO DO, NI ON, AT ER e
NE MO. Affermò,in particolare,il Tribunale la responsabilità del NT e del CC per il reato di rivelazione di segreti di ufficio in favRE del NI.
La sentenza 24 ottobre 1984 del Tribunale di ST ZI
concerne principalmente il contrabbando effettuato, con le
"protezioni" del IG, dello CI,del CI, del Ca-
iazzo, nonchè di AR AN e (forse) di LE Fernand
do dell'U.T.I.F. di Como, dalla "Petrolfire", dalla "Varoil"
e dalla "Petrolgas" di IN PP, LD CE
e AN NO. Il Tribunale accertò, oltre che la collu-
sione,la corruzione,il falso in atto pubblico,nonchè il con-
trabbando ed il trasporto illecito di carburanti,l'associa zione per delinquere, ritenendone responsabili con i predet-
ti imputati, escluso 1'LE, AN EA, GA Sal-
vatRE,IN AN, RU RE RI, TRmolada
GI e SC RO. Condannarono inoltre i pri-
mi giudici per il reato di falso ER AL.ER -
lic,LI LO,IN GI, GH IG,
AG AL, AI OT, AR LO, AL B-
gidio,TA OS, TA DO, TRmolada NR, Da-
notti RO e OL AN.
La sentenza 27 marzo 1985 del Tribunale di Milano ha ad og getto il contrabbando svoltosi fra la "Petrolter". "De-
trolifera Lombarda" e la "Nord Italia", che fungevano da 2 2
"cartiere",dando copertura al prodotto fittiziamente forni-
to alla "Nord Italia" e da questa all'"Apam", all' "Acca" ed alla "Dupol", nonchè fra la "Centropetroli",la "Sil",la "Mi-
neral Petrol",1'"Union Oil",la "N.P.",la "Nova Italian Oil ,
la "Nova Petrol",la "Nord Italian Oil".la "ST Petroli",
1'"Arde",la "Petrolcarbo" e la "Chimipetrol". Risultarono
coinvolti nell'illecito traffico e nella strume ntale atti-
vità delittuosa, con i titolari, amministratori o gestori del-
le società petrolifere, gli ufficiali della Guardia di Finan-
za, IG, ON e AL MA, nonchè BR En-
rico. Il Tribunale condannò fra gli altri:AI PP.
a i
quale amministrators unico della "Petrolifera Lombarda" s c c socio occulto della "Petroltex" ; per i reati di collusione A
,
corruzione e di esportazione di valuta, prosciogliendOL per intervenuta prescrizione, in virtù delle concesse attenuan-
ti generiche, da tutti gli altri reati escritti: AN Sa
verio,quale gestRE della "Dupol" ed amministratRE unico dell'Acca", per evasione dell'imposta di fabbricazione,tra-
sporto illecito di carburanti, falso in atto pubblico, corru-
zione e collusions: il ON per corruzione il Cavalie
re per il reato associativo, collusions, corruzione e concor-
30 in evasione di imposta e trasporto illecito di gasolio-
11 IG per associazione per delinquere, collusione e 00 -
ruzione il BR per collusione e communio ns;
OR
lio per associazione per delinquere e c oncorso in collusio- 23
1
3
nee corruzione. Prosciolse invece per prescrizione dai re.
ati di associazione per delinquere, falso in atto pubblico,
evasione dell'imposta di fabbricazione e trasporto illeci-
to di gasolio loro rispettivamente ascritti.mercè le conces se attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravan-
ti, ON DE, ON RO, IN LD, Rova-
(ti RO, TI OL,NI UC, TI AN,
CO PP, ZA RL, TR PI, ON Er-
nesto, HI RI, IS IG, PastRElli US-
(pe, RE CH, BA LO, RA LB, LO franco ed altri.
La sentenza 11 aprile 1985 del Tribunale di Milano riguar-
da l'attività contrabbandiera svoltasi nel 1975 e nel 1976
attorno alla "Santagata" di AR MA,il quale ammi-
se di avere eseguito forniture fittizie alla "Calor" di Ca-
IG GI ed TI IN, alla "Petrolrif" di TI
GI, alla "ET" di ET GI, alla "Fe-
trol Company Nord" di AR FA ed alla "AN & Gar-
delli di AN AN e LL RL, accusando di con-
cussione e collusione il maggiRE CI, di corruzione i funzionari dell'U.T.I.F. Tra SS IO, CC PI.013r-
rico IO,PA ID e DG SE,nonchè di con-
corso nel contrabbando anche MI RL.adletto alle ope-
razioni di denaturazione del prodotto per conto della "Can-
tagata". Pisultarono partecipi inoltre dell'illecito traffi 24
co CC ER dell'"Ilofin", AN ER dell'"I.F.Il"
RO IZ, la IN,il TI, IP ER, ON
ER, TI RN, ET ON, AR Rinal-
do, VA CC, OZ GIcarlo, RG DA.AL GI-
carlo e IB PP. Costui, il AN,il AR
ed il RG furono ritenuti responsabili anche del reato associativo.
La sentenza 22 aprile 1985 del Tribunale di Milano concer-
ne l'attività di contrabbando svoltasi dal 1973 al 1976 fra la "C.O.M. 11 e la "Liscate Petroli".facenti capo a AR
IG, LU GIcarlo, VI MO e OT IG,da u
un lato,e la "Nuova Petrol".nonchè la "Chimipetrol", control-
c c
A
late de TR RL, TR PI ed AM IG.
dall'altro. Legittimarono per così dire le forniture di olii minerali con certificati E ter 16 ideOLgicamente falsi le
"cartiere" "Petrolcom" di GU FE e di AL Mirel
la,la "S.F.R." di EL NR, TA LO ed Alber-
to IO, la "POLni NO" del titolare omonimo e la mocalor" di AN ER e De DO ER. Nell'attivi-
tà delittuosa risultarono implicati ZI GE, dipen-
dente di TR RL e dell'AM.Noia CE,favo-
reggiatRE del AR,e gli autisti trasportatori AS
MP AS GI, DI CO, LE IG,lira-
goli PP, OL PP, LD PI, ON il-
GIni PI, OL DO, TE PP, Co-vano, 25
citi RI,CO PA, IZ RE,EL Ren-
zo, HI RI e AN PI. Il Tribunale ri-
tenne l'associazione per delinquere per il AR, Traverso-
ne RL, TR PI, l'VI,il LU,l'AM,il Ro-
ta,il GU,il AL, l'LB il De DO e AN Sa-
verio. Per gli altri imputati ritenne il concorso nel fal-
so continuato in atto pubblico, nell'evasione dell'imposta di fabbricazione e nell'illecito trasporto di olii minera-
li.
La sentenza 23 maggio 1985 del Tribunale di ST ZI
tratta sostanzialmente di apparente trasferimento di prodot-
ti petroliferi dal deposito della "Petrolfire" a quello del-
la Petrolcarbo" effettuato mediante la trasmissione dalla prima alla seconda società di n° 1877 certificati di prove-
nienza ideOLgicamente falsi. Il Tribunale condannò Pezza-
na RL, RA LB e FO NI OR per con-
corso nel reato di cui all'art. 476 c.p., assolvendoli dal reato associativo per non aver commesso il fatto e proscio-
gliendoli per prescrizione.mercè le concesse attenuanti ge neriche, ritenute equivalenti alle aggravanti,dal resto di contrabbando.
La sentenza 19 ottobre 1965 del Pribunale di Monza riguarda,
infine il contrabando esercitate principalmente dalla o-
e il gas stificar
e, per giu anni , ch
D ec. OV
" di D el troln ord
Me ricevuto dimmsgalamente dall .F. e dalla "Padana T انه 96
Idrocarburi" e destinato ad essere immesso sul mercato co-
me prodotic per l'autotrazione, acquistava "carta" dalla
"C.I.T." di GG NT (in realth di pertinenza.
lo stesso DE Dec),dalla "ValEC" di LI LO,
dalla "Termocalor" del De DO, con deposito di proprietà di
AN ER, dalla "SAni Petroli" di SAni DO,
dalla "Dupol" e dalla "Varoil", amministrate da AS
IO e TRmolada GI (in realtà di IN PP
e AN EA), dalla "Prifo Manichini", dalla "C.I.C."
di Bastini Walter, dalla "S.F.P." di OT LO e di Alber
to IO,socio occulto dalla "POLni NO" e dalla "Do-1
mestic Petrol Service", amministratata da Dagli Alberi Hari
a no,prestanome di NI CO. La "Petrolnord",la quale c
"scaricava" il gasolio di contrabbando sulla "C.I.P.D." di A
San Benedetto del Tronto appartenente allo stesso DE DE,
foriva, a sua volta, "carta" alla "Carburdil", alla "Tognet-
ti Pio & C.", alla "NI RO", alla "POLni NO" e ad altre società. Il Tribunale ritenne RI NU, Bat-
tista PP, ER AL, OM NI, ET
LO, LI GIfrance, UN NO RL, UN
ER ON, CE DO.Falmieri LO.UT Giu-
seppe, CC LO, fulcini US, IO BR, NI
CO, AS IO RO,CA ES, IN
PP, NC of ampaclo, TA ER, AN Vit-
toric, DE Dec GI, CO GI, CI RI, Dagli 27
Alberi AR.De DO ER GG NT,NI Lau-
ro.POLni NO, GIni PP e TE LO responsa-
bili, rispettivamente, di associazione per delinquere, falso in atto pubblico e contrabbando, prosciogliendo alcuni impu.
tati da tale reato per prescrizione e da quello di cui all'
art. 484 c.p. per amnistia.
Avverso la sentenza 6 maggio 1987 della Corte d'Appello di
Milano, emessa nei procedimenti riuniti di primo grado,han-
no proposto ricorso per cassazione il ProcuratRE Generale
della Repubblica, il Ministero delle Finanze, costituitosi parte civile,la "Santagata S.p.L.",quale responsabile civi-
le,e gli imputati indicati in epigrafe.
Considerato in diritto ricorsi di ER AL, ER LI, NC Giovan-
ni, RE DO FE, AN ON, AN NO, Ga-
ravaglia AL, AI OT, NE MO,AR An-
gelo.RO OS, TA DO, TRmolada NR, Zanot
ti RO, RU RE, AR IG, TT MA, Scar-
si MP, NO IG, RO RL, SI GI, Roc-
co GI, IP rasmo, ON RO, TA Vit-
torio, ON AN, CO GI,HI ER,De Ti- do. GI, GA AT, LL RL, LL Ads,Ion
fi NN e ER ER ON sono inammissibili per c-
Ineses presentazione dei motivi.
Il ricorso con il quale MartRElli ID si linite a 28
"chiamare i motivi d'appello è inammissibile, per genericità.
Il ricorso del ProcuratRE Generale è inammissibile per ri nuncia nei confronti di VA CC, UN ER ON, Del Deo Giovanni e IG DA.
Hei confronti di AR IG, nel procedimento n° 24769/88
(R.G. Cass.,del quale è stata effettuata la trattazione con-
giunta, il ricorso del ProcuratRE Generale è inammissibile per tardività della notifica della dichiarazione di grava-
me. L'art. 171 comma 4° c.p.p. del 1930 dispone -similmente a quanto stabilisce l'art. 162 comma 4 del nuovo C.p.D.-
che ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati od al do-
micilio eletto deve essere comunicata dall'imputato alla а
т с cancelleria od alla segreteria dell'ufficio che procede e А
che finchè questo non abbia ricevuto la dichiarazione sono valide le notificazioni disposte nei luoghi risultanti da-
gli atti. La norma è stata interpretata da questo S.
0. nel senso che la locuzione "notificazioni disposte" equivale a
"notificazioni in corso di esecuzione", che non siano state cioè ancora eseguite al momento della comunicazione del mu-
tamento del domicilio.pur dopo che gli atti siano stati già
consegnati all'ufficiale giudiziario (Ses. III^, 10 aprils 1980.Piv. pon., 1980,685). D'iter della notificazione inizia invero nel momento in cui l'ufficiale giudiziario viene chiesto por iscritto o verbalmente di notificare l'atto e da parte della Cancelleria della Degreteria la richiesta 29
viene effettuata per prassi costante mediante la consegna materiale od il ritiro dell'atto. Il quale prima di tale md-
mento è nella disponibilità della Cancelleria e per opera-
zioni di sua incombenza. Sicchè il punto essenziale della questions concerne, come chiarito da questo S.C. nella sen-
tenza in camera di consiglio del 19 dicembre 1988,11 compi.
mento degli atti spettanti al cancelliere (in tutte le re-
lative incombenze) e la Corte d'Appello di Milano ha accer-
tato attraverso la dichiarazione resa 1'1 giugno 1989 dal funzionario competente dott. IN che l'atto da notifi-
care (la dichiarazione di gravame del ProcuratRE Generals),
pure essendo stato predisposto ed annotato nella mattina del 9 maggio, fu tuttavia ritirato dall'Ufficiale Giudizia-
IO (id est:consegnato a lui) 1'11 maggio successivo, cioè,
dopo la comunicazione del mutamento di domicilio. Donde 1'
inammissibilità del ricorso che sarebbe dovuta essere di-
chiarata -si noti- dallo stesso Giudice di rinvio,in esito all'accertamento da lui effettuato ed a definizione del pro-
cedimento. L'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile in ogni stato e grado del processo, va tuttavia dichiarata,
anche per ragioni di economia processuale,da questo S.0.,
oui gli atti sono stati restituiti, sia pure illegittimamen-
te.dalls Corte d'Appello. Il ProcuratRE Generale ha anche fatto presente che il AR continuò ad essere difeso nel frattempo do altro legale, ma la ofronstanze non riletto si 31 30
fini della regolarità della notificazione,nè prova.in ogni caso,la frode processuale.
Per lo stesso motivo è inammissibile, prima che infondato,
il ricorso della parte civile contro il AR.
NAmmissibile è altresì il ricorso proposto dalla parte ci-
vile nei confronti di AR i ID e di AL Er-
manno. Con le sentenze 26 maggio 1984 del Tribunale di Bu-
sto ZI e 27 marzo 1985 del Tribunale di Milano costo-
ro furono condannati in contumacia ed in solido con altri coimputati al risarcimento dei danni verso la parte civile,
essendo stati ritenuti responsabili di evasione di impostal u c c di fabbricazione, di illecito trasporto di gasolio e di fal-
A so in atto pubblico, nonchè, rispettivamente, di associazione per delinquere, di collusione e di corruzione. Il Cavaliers
fu condannato inoltre a versare con AN ER una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 3.000.000.000
allo stesso Ministero delle Finanze. La Corte d'Appello ha dichiarato la nullità ex art. 185 n° 3 c.p.p. delle ordinan-
ze contumaciali e degli atti ad esse successivi, comprese le predette sentenze, rimettendo gli atti ai primi giudici per il nuovo giudizio. Ciò premesso, va rilevato che la parte ci-
vile non ha interesse ad impugnare tale decisione. Ai sen–
si dell'art. 11 Cost. ed in applicazione dei principi mulati della Corte Cost. nelle sentenze n° 1 del 1970 en 31
(diritto di impugnare tutte le disposizioni della decisione penale che possono compromettere le due pretese civilisti-
che. Presupposto dell'impugnabilità è dunque il pregiudizio!
che dalla decisione può derivare agli interessi civili. Men-
tre dalla sentenza di annullamento della Corte d'Appello
non è potuto derivare,neppure in astratto, alcun nocumento alla parte civile, che non ha perduto la facoltà di ripropor re l'azione risarcitoria nei giudizi di primo grado,in fasel
(rescissoria,o,fuori del processo penale, direttamente dinan-
zi al giudice civile.
Nel resto,i ricorsi del ProcuratRE Generale e della parte civile sono infondati.
Entrambi hanno ad oggetto, innanzitutto, l'assoluzione dalle varie associazioni per delinquere di LD CE, Bar-
delli LD, AR MA, AN NO, AN Save-
rio, AN EA, GA AL e LL RL.
Con il ricorso della parte civile si censura anche l'asso-
luzione da tali reati anche di AI PP, VA Riccar-
[do, DE Dec GI,De DO ER, OR UL, AR
IG,NI GI, OZ PI, SC LF, Scibet-
te PP, TR RL, RG DA e IG DA. Si
sostiene che in Corte d'appello ha escluso i reati asencia-
tivi, ritenuti invece da tutte le sentenze di primo grado,
tranne che da quella 25 febbraio 1963 del Tribunale di lano,in quanto non ha considerato i collegamenti organici 2
3
-rappresentati graficamente nel ricorso della parts civile.
fra le cinquanta e più società petrolifere relativamente all'ingente e duraturo traffico di olii minerali. Ne risul-
ta così "un reticOL intessuto dai rapporti illeciti dei vari gruppi contrabbandieri, tanto fitto da disegnare un ve-
ro e proprio sistema organico, complesso ed articolato,in cui i protagonisti sono comprimari di una strategia comune.
diretta a realizzare comuni obiettivi delittuosi e nell'am-
bito della quale ciascuno ha un ruOL ben definito, prede-
terminato e costante". La censura non può essere accolta,
avendo accertato la Corte d'Appello che fra i maggiori pro-
tagonisti dell'illecito traffico non vi fu un'intesa dirett ta a costituire un sodalizio criminoso, cioè, un'entità so-
ciale autonoma in vista di uno scopo comune e che l'attivit tà delittuosa, pur molteplice,da loro svolta non fu l'ogget-
to di un costituito programma delinquenziale,ma conseguen-
za di una convergenza di interessi soltanto occasionale,ve-
nutasi & creare a seguito della crisi petrolifera del 1974.
Ha anche considerato la Corte di merito che per il conse-
guimento dei loro vantaggi particolari gli imputati si ser-
virono delle strutture societarie già esistenti, senza cre:
ne altre,quanto meno di lunga durata. Trattasi invero di valutazioni squisitemente di merito circa l'esistenza del vincOL associative Gel programma generico criminoso, ohe.
congruamente e logicamente motivate, sfugrono al sindacato 33
di questo S.C.
Infondati sono altresì i ricorsi proposti dal ProcuratRE
Generale e dalla parte civile nei confronti di GN Le
andro,ON GI e EN PP. I quali, ritonu-
ti responsabili con la sentenza 26 maggio 1984 del Tribuna-
le di ST ZI di concorso nella violazione dei segre-
ti di ufficio e gli ultimi due, inoltre, di collusione e di corruzione, sono stati assolti dalla Corte d'Appello, rispet-
tivamente, per non aver commesso il fatto e perchè il fatto non costituisce reato. Quest'ultima formula terminativa, con-
sentendo l'esercizio dell'azione civile, rende anzi inammis-
sibile sul punto il ricorso della parte civils. Il NT
maresciallo della Guardia di Finanza,forni dietro compenso al NI elenchi di imprese risultate implicate in emis-
sione di fatture false, onde permettergli di procurarsi al-
tre fatture epocrife da ditte insospettabili e di non esse re scoperto nel contrabbando. Forni anche al NI -sem-
pre secondo quanto ritenuto dal Tribunals- notizie relati-
ve al procedimento penale pendents contro di lui, attingen-
dOL dal CC, altre maresciallo della Quardia di Finan-
De Corte d'Appello ho escluso correttamente l'applice-
Nell'art. 326 s.p., rilevando,in lined con l'insegna-
di questo 3.0., 11 meat sussiste sOL se dalla ilazione del secreto sia derivato posse derivars danne per is pubblico, amministrazione per i terzi, giacchb a to- 34
le condizione è subordinato il dovere generale di riserva-
tezza imposto (fuori dell'ipotesi di cui all'art. 230 c.p.p.)
dall'art. 15 d.F.R. 10 gennaio 1957, n° 3 (Cass.,Sez. II^,3 marzo 1971. Giunco ed altri. Cass. pen. Mass. ann., 1972, 1683).
(Mentre nel caso in esame gli elenchi od i tabulati forniti dal NT al NI riguardavano nominativi di ditte a carico delle quali gli accertamenti di carattere tributari
Grano stati già effettuati. Ha poi rilevato circa le noti-
zie concernenti il coinvolgimento del NI nel c.d. scan-
dalo dei petroli che la deposizione resa dal CI al ma-
gistrato inquirente il 30 giugno 1982 non vale.da sola, a
а
с
ь
re identificare nel CC il maresciallo che ebbe in ef- л
А
fetti a forirle. Viene a mancare pertanto, con l'illiceità
delle rivelazione dei segreti di ufficio e l'accertamento della relativa responsabilità, il presupposto di fatto del-
la corruzione,non essendo rimasta peraltro provata la pro-
messa o la dazione dell'utilità da parte del NI. Oir-
ca la collusione la Corte di merito si è convinta motivata mente e con ragionamento ineccepibile che il NT non sa-
Deva dell'uso che il NI intendesse fare dei tabulati e pensava anzi per le plausibili giustificazioni dategli chs ease fosse lecito.
Il ricorso proposto dal ProcuratRE Generale nei confronti di DI CE.EL LD, AN NO, Osto-
nese ER, GA AL,NC PP, TR 35
RL, ON ON, CU ER e AL LF, re lativamente alla concessione delle attenuanti generiche, con la conseguente declaratoria di estinzione per prescrizio ne dei reati di contrabbando, ed alla determinazione della pe-
na è inammissibile, piuttosto che infondato, concretandosi in
Juna censura in punto di fatto della sentenza della Corte d'
Appello.
Infondato è altresì il ricorso proposto dalla parte civile nei confronti di AS TR, AS GI.BR
NR, RO SI e MI RL,nonché dei funzionari del-
'U.T.I.F. addetti al deposito "S.I.F." della "Santagata"
D'CO IO, TI PP,PA ID, CC Pie-
tro e TR SE IO. Costoro, condannati con sentenze 11 a-
prile 1985 del Tribunale di Milano per corruzione propria,
sono stati assolti in appello de tale reato con formula piet na. All'assoluzione la Corte di merito è pervenuta valutan-
do criticamente la chiamata di correo fatta da AR Arman-
do -sulla quale si fonda, esclusivamente, la decisione del Tri
bunale- e rilevando che essa, contraddittoria e priva di ri-
scontri estrinseci ed intrinseci, inattendibile specie al-]
la luce delle testimonianza rese in sede di rinnovazione del dibattimento dall'ing. SO dell' .T.I.F.,il quale solu-
se l'ipotesi dell'installazione del "tubo di raccordo" fra il canale che adduceva il gasolio dal bilico resstRE al del posito libero a quello che convogliava il prodotto ei serba- 6 3
toi di denaturazione, attraverso cui sarebbe stato affet
(to il contrabbando. Mentre il AR si è ben guardato dal
'indicare la vera fonte del prodotto di ingente quantità
da lui "dirottato" all'autotrazione. Per la stessa inverosi miglianza ed inattendibilità dell'interessata chiamata di correo la Corte di merito ha assolto motivatamente il Bono-
imi,uomo di fiducia del AR, per non aver commesso il fat to dai reati ascrittigli (rectius:dal sOL reato di falso di cui al capo 5 della rubrica,essendo stato già assolto dal
Tribunale dal reato di corruzione).
Congrua e logica è pure la motivazione con la quale la Cor-
te d'Appello ha assolto per insufficienza di prove dal rea-
to di falso AS TR e AS GI (sentenza
22 aprile 1985), nonchè RO SI (sentenza 26 maggio 1984).
e dai reati di collusione e corruzione BR IC (sen-
tenza 27 marzo 1985 del Tribunale di Milano). Is dubitato invero ragionevolmente della consapevolezza, da parte del Ros-
si, dell'attività di contrabbando materialmente svolta dal
NI, nonchè del valRE probatorio delle confessioni dei
AS, ritrattate & dibattimento, e, rispettivamente, delle chiamate di correo, rimeste prive di riscontro sul punto,fat-
te de cim PP Octoness ER nei confronti del
RA.
La formule di sclusione per insufficienza di prove pronun-
ciata per i resti di falso di cui al capd 3) eV) dells sen- 37
tenza 26 maggio 1984 del Tribunale di Milano nei confronti del RO va anzi sostituita con quella di assoluzione per non aver commesso il fatto. Ciò, ai sensi dell'art. 530 del nuovo codice di procedura penale, in relazione agli artt.
245 e 254 delle norme di attuazione, di coordinamento e tran-
sitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
[n° 271. L'art. 254 recita invero che le sentenze di proscio glimento possono essere pronunciate sOL con le formule pre-
\viste dal codice e,per il richiamo a tale disposizione con-
tenuto nel primo comma dell'art. 245,anche nei procedimen-
ti penali in corso va applicato l'art. 530 -2° comma- del nuovo codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22
settembre 1988,n° 447), secondo cui il giudice pronuncia sen-
tenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o
è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'im-
putato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il resto è stato commesso da persona imputabile. Alla sosti-
tuzione della formula può essere provveduto infine, non es-
sendo necessario un nuovo accertamento di fatto, a norma del-
l'art. 619 -3° comma- s.C.
In virtù della medesima normativa, risultando adeguatamente e logicamente motivato il dubbio oiron il concorso nei rea-
ti espresso dalla Corte d'Appello,la formula di assoluzio-
ne per insufficienza di prove va sostituite con quella di assoluzione per non aver commesse il fatto nei confronti di: 8 3
AR IG per i reati di contrabbando e falso: TI
nesto per i reati ascrittigli (capi 17.18 e 19 della senten-
za 11 aprile 1985 del Tribunale di Milano;
ST NZ per i reati ascrittigli (sentenza 25 febbraio 1983 del Tribuna-
le di Milano); AN AT per i reati di cui ai capi
Y ed L della sentenza 26 maggio 1984 del Tribunale di Mila
no: AN NO per il reato di ricettazione (sentenza 24
ottobre 1984 del Tribunale di ST ZI): ON An-
tonio per il reato di collusione (sentenza 27 marzo 1985 del
Tribunale di Milano); VA CC per i reati ascrittigli
(sentenza 11 aprile 1985 del Tribunale di Milano);AL
Ini RO per il reato di falso (sentenza 24 ottobre 1984
del Tribunale di ST ZI); AN AN per i reati
SC (sentenza 11 aprile 1985 del Tribunale di Mila-
[nc); LL AD per i reati SC (sentenza 11 apri-
le 1985 del Tribunale di Milano); ValEC ND.infine,
per i reati SC (sentenza 11 aprile 1985 del Tribu
nale di Milano). Mentre la sostituzione della formula termi-
nativa non può essere effettuata, ovviamente, nei riguardi də.
gli altri imputati non ricorrenti come IA TR,
AS GI e BR NR.
Le questioni relative alla qualificazione giuridice, come ot ti pubblici,degli Eter 16,slla qualità di pubblico ufficia le nel soggetto privato che li compila per delega dell'ommi.
nistrazione finanziaria ed all'eventuale assorbimento del 39 delitto di cui agli artt. 476 a 479 C.D. in quello di cui
all'art. 15 legge n° 474 del 1957.comuni a tutti gli impu-
tati ritenuti responsabili del reato di falso.sono infonda questo 3.0.. te. Esse sono state risolte dalle Sea. Un.
le quali, ribadendo che "l'atto pubblico è caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi,modi-
ficativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica e, in via congiuntiva o anche al-
ternativa, dalla documentazione di attività compiuta dal pub-
blico ufficiale o di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti,mentre il certificato si risolve in una mera attestazione di verità o di scienza, priva di contenuto ne-
goziale e svincolata dal compimento di attività direttamen te percepite o effettuate dal p.u., relativa a fatti dei qua-
li è stata già accertata l'esistenza", hanno rilevato,in ap-
plicazione di tale criterio di distinzione fissato dalle
Sez. Un. del 19 ottobre 1981 (Di RL, Cass. pen.,Mass. ann.
1982, p. 441)- che la natura di atto pubblico del mod. H-ter
16 è dimostrata dalla constatazione che 1'attestazione del-
1 provenienza del prodotto petrolifero dal deposito in es-
so indicato e la prova delle sue identità e delle circostan-
ze soggettivo, di spazio e di tempo che na accompagnano il trasporto scaturiscono in modo originario dell'attività di rettamente compiuta c cadute cotto la diretta percezione del p che forma il documento. ' infatti l'esercente il 40
deposito, investito, come si è detto, della pubblica funzione che personalmente identifica il deposito stesso dal quale i prodotti sono estratti e ne accerta qualità e quantità,
coevamente attestando ciò che in quello stesso momento va compiendo. Si verifica cioè quel primo passaggio dalla real-
tà fenomenica a quella giuridica che è carattere essenzia-
le dell'atto pubblico e non del certificato, che è atto de-
rivativo di secondo grado, nel quale è presupposta una pro-
va già acquisita del fatto oggetto di certificazione (dal-
la parte motiva della sentenza 29 ottobre 1983 delle Sez.
Un..RI ed altri,in Cass. pen., 1984, p. 1075). Spiega dun-
que la decisione, contrariamente a quanto si sostiene nei ri- e c
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(corsi, che l'attestazione della provenienza del prodotto pe A
trolifero dal deposito indicato nel mod. H ter 16 scaturi.
sce in modo originario dall'attività direttamente compiuta dal p.u. che forma il documento o caduta sotto la diretta sua percezione, compiendosi così quel primo passaggio dalla realtà fenomenica a quella giuridica che caratterizza l'at-
to pubblico. Mentre il certificato è atto derivative di se-
condo grado, che presuppone cioè una prova già acquisita dei fatti ogretto della certificazione (ofr. altresi Cass.,Ses
III^,11 aprile 1904.ric. Landi ed altri, Mass. uff.,m. 163.565:
Cass.,Sez. III^ settembre 1983,rio. Turri,ivi.m. 160.300;
|Cass.,Sez. III^, 14 ottobre 1986, ric. Ohiabotti ed altri,iu
(m. 173968). Il mod. H ter 16 non può essere considerato nep- 41 pure, ai fini della configurabilità del reato di cui all'
art. 480 c.p., un'autorizzazione amministrativa, essendo co-
stitutivo, nella matrice come nella bolletta figlia, a norma dell'art. 15 d.1. 5 maggio 1957, n° 271,del diritto al tra-
sporto dei prodotti petroliferi (Cass., Sez. V^,19 febbraio
1981, Veronesi, Cass. pen., 1983, p. 288,m. 169). Che -è bene precisarlo- è condizionato all'obbligo di assolvere l'impo-
sta di fabbricazione, al cui accertamento è preordinato ap-
punto 1'H ter 16. Lungi dal costituire un diritto l'auto-
rizzazione è.invece, un atto che ha la limitata funzione di rimuovere un limite all'esercizio di un diritto preesisten-
te. Si contesta anche la configurabilità del concorso de-
gli autotrasportatori dei prodotti petroliferi nel reato di cui agli artt. 476 € 479 c.p.,sostenendosi che la sottoscri-
zione degli E ter 16, apposta peraltro in momento successi-
vo alla formazione di tali atti falsi,non vale ad integra-
re la partecipazione al reato. Ma l'attività di semplice autista e la mera sottoscrizione dei falsi certificati di trasporto da lui effettuata non escludono il concorso.da parte sua.nella gestione dell'illecito.qualora sussista la consapevolezza di esso e delle finalità dei predetti compor-
tamenti (Cass.,Sez. V 11 aprile 1984, rio. Landi ed altri,
Mass, uff. m. 163.568). Tanto meno può essere invocata 11
esimente dello stato di necessità.coms pure hanno fatto al-
cuni dipendenti delle società petrolifere.non ricorrendo 42
elemento essenziale della necessit à di salvarsi dal perico
10 attuale di un danno grave alla persona, sia perchè il de-
nunciato pericOL di perdere il posto di lavoro non è attual le,nè irreparabile, sia perchè il danno paventato non è rela-
tivo alla persona fisica (Cass.,Sez. V^,ivi,m. 163.566).
Sulla questione relativa al rilascio degli H ter 16 da par-
te degli esercenti dei depositi liberi di clii minerali, per delega dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 6 legge n° 474 del 1957, questo S.C. ha insegnato, sulla scor-
te delle Sez. Un. 29 ottobre 1983 cit., che la formazione dei predetti certificati di provenienza preordi nati al sodisfa-
cimento di uno scopo pubblicistico.in q uanto consentono il controllo capillare e costante, da parte dell'Autorità, di o gni movimento della merce, per la prevenzione e la repressio-
ne delle frodi nel settRE degli olii minerali- appartiene istituzionalmente alla competenza del pubblico ufficiale,
perchè derive dell'esercizio di una pubblica funzione ammi.
nistrativa di vigilanza fiscale ed è consequentemente di na-
ture pubblica. Per cui il privato esercente del deposito li-
bero che procede alla formazione degli H er 16 è da cons i-
derarsi ad omi fine pubblico ufficiale,in qua nto,investito sia rur nocasionalmente di una pubblica funzione, emette certificati che hanno rilevanza ed effetti identici a quel-
dei certificati rilasciati dall'Amministrazione finanzia-
ria (Sea. III 11 gennaio 1984 cit.). Risultano così supera- 43 te le questioni connesse alla qualificazione, come pubblico ufficiale dell'esercente del deposito libero delegato all'
emissione degli E ter 16,non escluse quella del concorso di altri privati (estranei) nel reato (proprio) di falso e quella dell'applicabilità in materia dell'aggravante di cui all'art. 61 n° 9 c.p., già ammessa, del resto, da questo S.C.
(Sez. III , 16 gennaio 1987, Hasnata, Cass. pen., 1988, p. 2145, ra. 1856).
La stesse Sez. Un. del 29 ottobre 1983 hanno escluso poi che la falsità documentale ex artt. 476 e 479 c.p. sia as-
sorbibile nel trasporto illecito di clii minerali previsto dall'art. 15 legge n° 474 del 1957,non potendosi quest'ul-
tima figura delittuosa, anche nella modalità alternativa del-
la scorta del prodotto petrolifero con documento falso od alterato identificarsi con la formazione od alterazione del.
la falsa attestazione dei fatti di cui ai citati artt. 476
e 479 c.p.: "ond'è che,stante la diversità delle azioni, non
è invocabile il principio di specialità, il quale presuppo-
ne la direzione delle norme apparentemente confliggenti ver-
so il medesimo fatto.com'è provato dal rilievo che, se man-
casse la norma speciale, dovrebbe sempre potersi applicare la disposizione generals".
Per la medesima ragione e perchè diversa l'oggettività
giuridica delle due distinte (sul piano strutturalel fat-
tispecie legali non è ipotizzabile il concorso apparente 44
di norme ex art. 15 c.p. fra l'art. 23 d. 1. 23 febbraio
1939 (convertito nella legge giugno 1939,n° 739), che pre. vede un reato a forma libera,il quale si realizza con la sola sottrazione all'imposta del prodotto petrolifero,e 1
art. 15 d.1. 5 maggio 1957.n° 271 (convertito nella legge
2 luglio 1957, n° 474), che prevede un reato a forma vincola-
ta, consistente nel trasporto di tale prodotto senza certi-
ficato di provenienza o con certificato irregolare (ofr.,
da ultimo, Cass., Sez. III^, 16 gennaio 1987, Masnata cit.).
TI GI denuncia invero l'illegittimità costituzio-
nale dell'art. 15 legge n° 474 del 1957,ma motivatamente ed in linea con l'insegnamento di questo 9.0. (Sez. III^,11
Igennaio 1984.Landi, Cass. pen., 1985, p. 2326,m. 1568) la Cor
te di merito ha dichiarato la manifesta infondatezza dell'
eccezione, rilevando con primi giudici (v. pag. 128 della sentenza 11 aprile 1985 del Tribunale di Milano) che il pa-
gamento dell'imposta non crea affatto disparità di tratta-
mento fra cOLro che l'hanno e cOLro che non l'hanno of-
fettuato.
Panto meno, per la maggiRE diversità delle oggettività giu-
ridiche dei due resti,la falcità ideOLgica in otto pubbli-
co è as orbibile nell'evasione dell'importo di fabbricazi ne.
Circa la collusione va rilevato che essa.non essendo un res-
to complesso,ma perfezionandosi con il semplice accordo frau 45 dolento fra finanziere e privato,non assorbe neppure, come suoi elementi costitutivi,i reati di contrabbando e di cor-
Iruzione,i quali hanno una propria autonomia e distinte o-
biettività giuridiche. Quella della corruzione, in partico-
lare, riguarda la tutela dell'interesse generale al buon funt zionamento ed al prestigio della pubblica amministrazione.
entre con il precetto della legge speciale n° 1383 del 194/
si è inteso garantire il fedele adempimento dei delicatis-
simi servizi della Quardia di Finanza da parte degli appar-
tenenti al corpo e scoraggiare possibili collusioni in dan-
no dell'Amministrazione finanziaria (da ultimo, Cass., Sez.
III 912 giugno 1956,n° 5050,imp. Drinello, Riv. (73.079). In-
fondate sono dunque le censure mosse sul concorso formale dei reati di contrabbando, collusione e corruzione da Scia-
1 LF, IG DA, AN ER, OR UL e
NI GI.
Costui deduce incltre l'illegittimità costituzionale dell'
art. 3 legge n° 1303 del 1941 cit.,ma altrettanto corretts-
mente motivatamente la Corte d'Appello na dichiarato la manifesta infondatezza della questione, rilevando con questo
12.0. (ofr.,fra le altre,bes. VI^,7 dicembre 1972, n° 0123,
Inchi, Piv 111.574) olls is noticione particulamento delicate grove soute il profilo ponalistion riservava in suddetta disposizione cald appertenenti al onze della
Quardia Finanza, nispetto gli altri pubblici ufficiali 46 ed agli appartenenti ad altri corpi armati dello Stato, tro-
va giustificazione in ragioni di politica legislativa che non contrastano con il principio dell'uguaglianza di fron-
te alla legge di tutti i cittadini.
Va ancora rigettato il motivo concernente la punibilità del-
l'estraneo a titOL di concorso nella collusione, formulato da AN ER, OR UL e AR MA,giao-
chè nel delitto di collusione per frodare la finanza l'e-
straneo che collude con il militare risponde a titOL di concorso nella stessa figura criminosa per il principio ge-
nerale secondo cui allorchè più persone concorrono nel me-
desimo rosto, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Ne tale principio è superato dalla lettera di specifica disposizione incriminatrice che non escluda esprés-
samente le punibilità del correo,ma si limiti s non consid-
rarla (con evidente rinvio alla normativa generale), poichè
1'applicazione delle nome fondamentali è esclusa sOL da
"espressa" contraddizione contenuta in altra norma (Cass.
Bes. III^, 17 giugno 1985,Chiabotti. Dass. pen., 1980, p. 1711,
1511). Questo S.C. condivide pienamente tale orientamen-
to giurisprudenziale, prevalente sin dalla sentenza luglio
1200 dello Ses. Un. (in (ust. pon., 1952,11,641). Altra questions comuns a più ricorrenti è quella relativa alle pronunce di ascoluzione con formula dubitative. Ai sen-
si dell'art. 254 delle norme di attuazione, di coordinamento 47
e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,n° 271,le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate sOL con le for-
mule previste dal codice. Per il richiamo a tale disposi-
zione contenuto nel primo comma dell'art. 245, anche nei pro-
cedimenti penali in corso va poi applicato l'art. 530 -2°
comma del nuovo codice di procedura penale, il quale reci-
ta che il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente od è contraddittoria la prove che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. Per cui, la formula di assoluzione per insufficienza di prove pronunciata dalla Corte d'Appello
-per il dubbio cui essa è pervenuta motivatamente, a segui-
to di attenta disamina delle emergenze processuali, circa
la partecipazione degli imputati ai fatti- va sostituita con quella di assoluzione per non aver commesso il fatto nei confronti di:
AR IG, per i reati di contrabbando e di falso:
TI nesto, per i reati ascrittigli ai capi 17.18 = 19
della sentenza 11 aprile 1905 del Tribunale di Milano
Jostero i roati oui tile sentence 05 febbraio
1983 del Tribunale di Milano;
RO SI, per i reati di falso di cui al capi V del in sentenza 26 maggio 1964 del Tribunale di lilanc 6
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-
Catanose AT, per i reati di cui ai capi od L della sentenza 26 maggio 1984 del Tribunale di Milano:
AN NO, per il reato di ricettazione di cui alla sen-
tenza 24 ottobre 1984 del Tribunale di ST ZI;
NI OL ON, per il reato di collusione di cui alla sentenza 27 marzo 1985 del Tribunale di Milano;
CO CC, per reati di cui alla sentenza 11 aprile
1905 del Tribunale di Milano;
AL RO, per il reato di falso di cui alla sen-
tenza 24 ottobre 1984 del Tribunale di ST ZI,
AN AN, per reati di cui alla sentenza 11 aprile
1985 del Tribunale di Milano;
LL AD, per i reati di cui alla sentenza i aprile
1985 del Tribunale di Milano;
ValEC ND, infine, per i reati di cui alla sentenza
11 aprile 1985 del Tribunale di Milano.
Trattasi, in sostanza, di rettificazione della formula temi.
nativa, effettuata ex art. 619 comma 3 c.p.p. vigente. Per
effetto della sostituzione della formule terminativa risuli tano definiti i ricorsi proposti da AR IG, Durati
nesto, ES UN, RO LV, AN AT e Valsec-
chi Bandrs.
Venno cre esaminati i singoli ricoma ,na va cubito dato att to che PE RM s mesentato i motivi per il tra ve dell'avy. Inserra,senza aven meso tempestiva dichiarazione: 41 di graveme (v. attestazione della Cancelleria della Corte
d'Appello del 17 maggio 1988) e che con ordinanza 11 giu-
gno 1987 del giudice a quo è stato dichiarato inammissibi-
le, per rinuncia, il ricorso proposto de RU DU AT.
Va pertanto disposta la cancellazione dal ruOL dei nomina-
tivi dei suddetti imputati, quali ricorrenti.
Per effetto della qualificazione, come atti pubblici, degli
Hter 16 e, come pubblici ufficiali, dei privati delegati a compilarli dall'amministrazione finanziaria, nonchè della configurabilità del concorso formale di reati fra il falso in stto pubblico, il trasporto illecito ed il contrabbando di olii minerali risultano definiti, con il rigetto, dei ri-
corsi di GI GI, LI GI, IN Al-
varo, VE IO, LD NO, UN AR,NU Lui-
gi,AG PP,NI RO, OL PP, Gio-
vannini PI, LA PP, OL DO, CO Giu-
seppe, HI RE,HI RI, EL Ren-
20,CI RI, SI IG, OL DI,restRElli
PP, TT PP, LI GIfranco, GG
NT, RI LO, UT PP, CC LO,
IN PP IO Brunc,i quali non hanno ad ogget-
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stioni re que to alt
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te concorse,quale responsabile dei depositi della "Petrol-
cal e dell'"Acom",nella falsificazione degli H ter 16 -ne-
cessaria a giustificare la provenienza delle notevoli quan-
tità di prodotti petroliferi in deposito- e che l'ammission ne da lei fatta di avere acquistato in effetti,nel 1975 e nel 1976, gasolio di contrabbando dalla "Santagata" trova riscontro nelle dichiarazioni rese, oltre che dal AR,
da NN IE e dai trasportatori.
AL PI lamenta che è stata confermata nei suoi cont fronti la sentenza 19 ottobre 1985 del Tribunale di Monza,
nella quale non figura come imputato. Ha trattasi di som-
plice errRE materiale, corretto puntualmente dalla Corte
d'Appello, nel senso che il LD fu condannato in effet-
ti in primo grado con sentenza 22 aprile 1965 del Tribuna-
le di Milano.
Pure manifestamente infondato à il secondo motivo del ri-
corso di LI LO, la cui responsabilità in ordine el concorso nel falsc ideOLgico in atti pubblici continua-
to fu accertats con la sentenze 24 ottobre 1984 del Tribu-
nale di ST ZI, il quale rilevò anche.determinando il trattamente sanzionatoria, che l'imputato."autofirasportato-
re in propri aveva realizzato fre tutti un maggiRE pro-
fitto ed indotto a delinquere il cognato e dipendente Bar-
bera".
DE Dep Gi anni, prosciolto, In concessione delle st- 50
tenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate ag gravanti.dai reati di evasione dell'imposta di fabbricazio-
[ne e di trasporto illecito di olii minerali, in riforma del-
la sentenza 19 ottobre 1985 del Tribunale di Lonza, denuncia contraddittoriamente il difetto di motivazione circa il di niego del proscioglimento nel merito, dopo avere ammesso nel
10 stesso ricorso, sia pure implicitamente, di avere fornito
"carta" per il contrabbando.
TR RL denuncia, oltre che l'erronea qualificazio-
ne giuridica degli E ter 16:1°), la violazione degli artt.
181 opp. c.p. e 413 c.p. ..nonchè il vizio di motivazione della sentenza circa il diniego della riunione, ai fini del-
la continuazione del presente procedimento a quello di cui alla sentenza 6 giugno 1985 del Tribunale di Verona, parzial-
mente confermata dalla Corts d'Appello di Venezia in data
12 gennaio 1987;2°),il difetto di motivazione della senten-
za circa la responsabilità, affermata in base a semplici so-
spetti e circa il diniego di riduzione nel minimo della pe-
ne.nonostante la sua incensuratezza e le sue condizioni fa-
miliari. Il primo motivo è inammissibile, piuttosto che in-
fondato, giacchè l'imputato non può dolersi della mancata riu-
nione dei procedimenti neppure ai fini dell'unificazione -
le pene per la continuazione, potendo questa essere dichia-
rata nel corso degli altri procedimenti (de ultimo,Case.
Sez. II^.20 febbraio 1907, ric. Lec,lass. uff.,m. 175.105). Le regole per la determinazione della competenza territo-
riale relative al reato continuato trovano poi applicazio-
ne soltanto nella fase istruttoria, giacchè se anche uno so-
---
lo dei procedimenti è pervenuto alla fase dibattimentale di-
nanzi a giudici diversi ciascun giudice deve giudicare l'
episodio sottoposto al suo esame,non essendovi possibilità.
di far luogo all'applicazione dell'art. 413 c.p.p. e non po-
tendosi estendere l'indagine di merito riguardante il nes-
so della continuazione a fatti attribuiti alla cognizione di altro giudice (Cass.,Sez. I^,11 febbraio 1987.imp. Fari-
na,ivi,m. 175.006). Il secondo motivo è infondato.in quan-
to all'affermazione di responsabilità di NE RL,
effettivo titolare della "Nuova petrol" e della "Chimipe-
trol" i giudici di merito sono pervenuti valutando critica-
mente le emergenze processuali e, segnatamente,le deposizio-
ni di POLni NO ed LB RI,nonchè degli autisti
OL CO, IZ. LD, EL e CI. An-
che relativamente alla pena,i rogata in nisura prossima al minimo odittale e con riferimento all'entità del fatto di continuazione.la sentenza della Corte d'Appello inne
O versone PI denuncia con l'erronsa qualificasione riu-
idica degli ter 16:19),11 difetto e la contreddittorie-
motivazione delle sentenza della Corte d'Appello,che,
confarmando quella in lata 22 aprile 1905 Cal Tribunale di 54
Kilano,lo ha condannato per l'associazione per delinquere,
mentre ha assolto da tale reato tutti gli altri imputati per-
chè il fatto non sussiste: 2°), il difetto di motivazione del-
2-
La sentenza circa il reato di falso, cui era rimasto estraneo,
ed il diniego delle attenuanti generiche e di riduzione dell a pena,non avendo risposto la Corte di merito ai quesiti po.
sti al riguardo nei motivi di appello. Il primo motivo del ricorso è fondato del tutto ingiustificata essendo la confer-
ma della condanna di TR PI per il reato associat tivo ritenuto insussistente dalla stessa sentenza della Cor-
te d'Appello. Frattasi tuttavia di errRE di giudizio, anche se derivato da svista materiale. Per cui, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 149 c.D.D. (art. 130 s.p.D. vigenta),si im.
pone l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto,
con l'eliminazione della pena di anni due di reclusione ir-
rogata per il reato di cui all'art. 416 c.p. La pena residus imane determinata per il reato di falso in mesi otto di re-
clusione. Va anche eliminata la condanna di TRversone Pie-
tro al pagamento delle spese processuali di secondo grado.
Il secondo motivo del ricorso, prima di essere infondato è i nammissibile per genomicità,non indicando,nappure in fome succints, le ragioni di fæter e di diritto paste & costemo delle censura.
DI CO, oltre che denunciare unitamente a TI
'erronea qualificazione giuridica degli E for 16.chieds 55
che sia ritenute la continuazione fra il reato di falso in esame e quello oggetto della sentenza della Corte d'Annello
di Venezia in data 12 gennaio 1927. Non è dato sapere però
se e quando tale decisione sia divenuta irrevocabile.giac-
chè la richiesta di applicazione del vincOL della continua-
sione fra reati interni al procedimento in corso e reati ad esso esterni e coperti da giudicato può essere fatta per la prima volta in questa sede di legittimità sOL quando il giu-
dicato per reati esterni sia intervenuto dopo la pronuncia della sentenza nel procedimento in corso da parte del giudi-
ce d'appello (Cass.,Sez. I^,30 ottobre 1966. Piccioni, Cass.
pen., 1988.p. 1039.m. 895). Incombeva inoltre al ricorrente l'onere di allegare ogni elemento atto a dimostrare, sia sot-
to il profilo soggettivo, che sotto quello oggettivo, l'unici tà del disegno criminoso. Il ricorso va dunque rigettato.
ZI GE deduce nell'unico motivo la nullità della sentenza di secondo grado per omessa notificazione del de-
creto di citazione a giudizio. Il dibattimento di secondo grado si svolse, siccome risulta dalla sentenza impugata
(cfr. pag . 16 = 48), in assenza del ZI e ciò implica che il decreto di citazione a giudizio fu regolarmente no-
tificato. Dilevante è comunque che l'eccesione di nullità
non sia stata sollevata nè a dibattimento,nè nella dichiara-
sione di gravame, ress -ai noti- dal difensRE il 7 maggio 56
corso va rigettato.
AM IG deduce il difetto di motivazione della senten-
za circa l'affermazione di responsabilità per i reati di falso di cui ai capi B),G) ed L) della sentenza 22 aprile
1985 del Tribunale di Milano, unificati dalla continuazione,
sostenendo nella "memoria" del 9 novembre 1989 che si limi-
to a chiedere alla Guardia di Finanza il rilascio dei cer-
tificati di provenienza dei prodotti petroliferi, senza col-
laborare con il TR alla gestione della "Chimipetrol",
siccome rimasto accertato in altri procedimenti, e che non partecipò quindi ai fatti, nè ebbe la consapevolezza di con-
tribuire a realizzarli. Il ricorso è infondato, ponendo be-
ne in rilievo la sentenza della Corte d'Appello,integrata da quella del Tribunale, che, quale amministratRE -e non già
quale semplice fattorino- del deposito e come tale congrua-
mente retribuito, l'AM, sempre presente sul posto di lavo- ma e costantemente a contatto con gli altri dipendenti che sapevano del contrabbando, partecipò attivamente e consape-
velmente alla falsificazione dei certificati di provenien-
za da lui stesso peraltro richiesti. Nell'interrogatorio del 24 dicembre 1902 egli ammise, del resto, che TR
RL, cui aveva riferito delle minacce di chiudere la "Chi-
nipetrol" rivoltecli dal Cavaliers, gli disse, tranquillizzen-
dOL, che al cOLnnello versava donaro".
AR LD deduce, preliminarmente all'errones quali- ficazione giuridica degli H ter 16,la violazione dell'art. 18 c.p. p.,nonchè il vizio di motivazione della sentenza cir-
ca il diniego della sospensione del presente procedimento,
ai fini della continuazione, in attesa della definizione del procedimento deciso con sentenza 12 gennaio 1987 della Cor-
te d'Appello di Venezia. Anche sotto tale profilo la questio-
ne della continuazione è infondata. Alla stregua dell'ultimo insegnamento di questo S.C.,la sospensione dei procedimenti ai sensi dell'art. 18 c.p.p. è obbligatoria per il giudice di merito, anche quando occorra accertare il vincOL della continuazione con altri reati oggetto di altro procedimento dinanzi ad altro giudice, dato che diversamente lo stesso re-
ato continuato verrebbe punito ripetutamente e con pene di-
stinte, in violazione sia dell'art. 90 c.p.p., che dell'art.
81 cpv. c.p. (Sez. III^,26 febbraio 1988, Garofano, Cass. pen
1989, p. 1283,m. 1121). La Corte d'Appello ha escluso però
la configurabilità della continuazione e disatteso quindi l'istanza di sospensione del procedimento per la diversità
dei luoghi in cui gli uni e gli altri fatti furono commes-
si e per la diversa identità dei soggetti che vi partecipa-
rono. Il giudizio, squisitamente di merito, sfugge al sinda-
cato di questo S.C. (cfr. Cass., Sez. III^,1 ottobre 1981,
n° 10753,Kontaratos).
IN RI e LL IO denunciano nei motivi comu ni, subordinatamente alla violazione dell'art. 15 c. p. ed al- la questione dell'assorbimento nel reato di cui all'art. 15 legge n° 474 del 1959 dei reati di cui agli artt. 23 leg-
ge n° 334 del 1939 e 476-479 c.p.,il difetto di motivazio-
ne della sentenza circa l'affermazione di responsabilità,
avendo omesso di considerare peraltro la Corte d'Appello
che non tutte le partite di prodotti petroliferi da loro trasportate erano irregolari. I ricorsi sono infondati, a-
vendo accertato i giudici di merito che le forniture alla
"Gradoil", alla "Fryoil" ed alla "T.I.R." furono eseguite dalla "Cotrip" esclusivamente attraverso buoni emessi dal-
la "Spalti" e che al IN ed al LL venivano conse-
gnati tali buoni,i quali consentivano il prelievo del pro-
dotto petrolifero e contenevano le indicazioni necessarie alla compilazione degli H ter 16, che indicavano nominativi fittizi di destinatari della merce. Donde l'irregolarità
delle forniture e la consapevolezza di essa da parte deì
ricorrenti, il cui assunto difensivo mal si fonda invero sul-
le dichiarazioni del NI,dei AN e degli altri co-
imputati.
SI PP, NI ON e ER IG, autisti,d,denun-
ciano nei motivi comuni l'erronea qualificazione giuridica degli H ter 16 -che hanno la duplice natura di atti pubbli-
ci,in quanto costituiscono il diritto dell'esercente del deposito libero di farvi uscire l'olio minerale, e indi di semplici autorizzazioni amministrative al trasporto dei pro- 59
dotti petroliferi per i vettori-, nonchè il difetto di moti-
vazione della sentenza circa la loro partecipazione ai rea-
ti di falso in atto pubblico, già consumati nel momento in cui sottoscrivevano i certificati di provenienza. I ricor-
si sono infondati. S'è già detto che gli autisti rispondo-
no di concorso nel reato di cui agli artt. 476 e 479 c.p.
qualora, avendone la consapevolezza, sottoscrivano falsi H
ter 16. I quali sono atti pubblici in ogni loro parte e fun-
zione. Qui è da aggiungere che i giudici di merito si sono convinti ragionevolmente della consapevolezza da parte del
IN, del LL e degli autisti in genere considerando che costoro ben sapevano che sui certificati di provenien-
za sarebbero state indicate false circostanze relative al trasporto, che al deposito indicato non sarebbe giunto il prodotto ma sOL "carta" o che il trasporto avrebbe avuto comunque modalità diverse' e che sulla "figlia" del certifi-
cato, nella parte loro riservata, avrebbero attestato falsa-
mente di avere eseguito un trasporto in realtà non effettua-
to o diversamente effettuato. Il concorso è, insomma, nello stesso preventivo assenso all'illecito.
GA GI ed TI NO denunciano nel terzo mo-
tivo dei ricorsi comuni la violazione dell'art. 489 c.p.p.,
sostenendo che illegittimamente sono stati condannati dal-
la Corte d'Appello al pagamento delle spese verso la parte civile, nonostante che questa avesse revocato la costituzio- ✓
ne, con dichiarazione resa dinanzi al Tribunale di Milano al-
l'udienza del 14 febbraio 1985. I ricorsi sono fondati nel punto,non contenendo, in effetti,la sentenza 11 aprile 1985
del Tribunale di Milano una condanna del GA e dell'I—
setti al pagamento di spese processuali a favRE di una par-
te civile. Si impone quindi l'annullamento senza rinvio li-
mitatamente alla statuizione della sentenza della Corte d'
Appello. Gli altri due motivi dei ricorsi, concernenti le questioni della qualificazione giuridica degli H ter 16 e dell'applicabilità dell'art. 15 c.p. vanno rigettati.
ER GI e RA PI denunciano nei motivi comuni, oltre che l'erronea applicazione dell'art. 357 c.p.,
il difetto di motivazione della sentenza circa la responsa-
bilità per il reato di falso, affermata senza che ne siano stati identificati gli autori. I ricorsi sono infondati, in quanto la sentenza della Corte d'Appello, integrata da quel-
la 26 maggio 1984 del Tribunale di Milano, accerta con ade-
guata motivazione che il ER ed il RA, traspor-
tando gasolio di contrabbando (per kg 937.890 e 990.745,ri-
spettivamente), concorsero anche, essendone consapevoli, nella strumentale e necessaria falsificazione degli H ter 16 (in numero di 32 e, rispettivamente,di 33).
IS CE denuncia con l'erronea qualificazione giu-
ridica degli H ter 16 il difetto di motivazione della sen-
tenza circa l'affermazione di responsabilità per i falsi ed il diniego della continuazione fra tali reati. Vale per ri-
gettare il ricorso quanto la sentenza della Corte d'Appello,
integrata da quelle 25 febbraio 1983 e 27 marzo 1985 del Tri-
bunale di Milano, rileva per gli altri autisti nel trattar-
me le questioni comuni. Mentre la stessa distanzia temporis
(fra i due gruppi di reato esclude l'unicità della delibera-
zione generica criminosa e giustifica il diniego della con-
tinuazione.
ZO DO e AT ER denunciano nei motivi co-
muni, oltre che l'erronea qualificazione degli H ter 16,il difetto di motivazione della sentenza circa il concorso nei reati di falso, evasione all'imposta di fabbricazione e tra-
sporto illecito di olii minerali, sostenendo che non parte-
ciparono consapevolmente all'attività delittuosa,ma effet-
tuarono i trasporti dei prodotti petroliferi quali autisti subordinati della "Cotrip",con buoni di carico e certifica-
ti di provenienza compilati direttamente dall'Alberti. L'as-
sunto non merita considerazione, avendo rilevato già il Tri-
bunale, proprio in risposta alle contestazioni mosse dal Gat-
ti e dal ZO, che lo schema del c.d. contrabbando inter-
no presentava modalità complesse, fra le quali quella dell'
utilizzazione dei depositi-pozzo per garantire lo scarico della disponibilità sOL documentale e fittizia del prodot-
to agevolato. Per cui sOL il preventivo assenso dei vetto-
ri e degli autisti ad effettuare finti trasporti a quei de- 2 6
positi o trasporti effettivi a favRE di altri destinatari poteva consentire la realizzazione dell'evasione.
AR AN, direttRE dell'U.T.I.F. di Como, prosciolto,
mercè la concessione delle attenuanti generiche, dal concor-
so nei reati di contrabbando di cui ai capi 2) e 4) -in essi assorbiti i reati di cui ai capi 3) e 5)- della sentenza 24
ottobre 1984 del Tribunale di ST ZI, denuncia il di-
fetto e la contraddittorietà di motivazione della sentenza circa il diniego del proscioglimento nel merito. Il ricor-
so è infondato, se non inammissibile, risolvendosi in censu-
re in punto di fatto alla sentenza impugnata. La quale ac-
certa peraltro il coinvolgimento del AR nel contrabban-
do attraverso le ripetute e circostanziate dichiarazioni del
IN, avvalorate dalle ammissioni dello stesso ricorren-
te circa il comportamento negativo da lui serbato di fron-
te ai fatti di contrabbando che si verificavano nella zona.
TI GI deduce, oltre alle questioni relative alla qualificazione giuridica degli H ter 16,alla configurabili-
tà del falso ideOLgico in atto pubblico e del concorso in tale reato, alla legittimità costituzionale dell'art. 15 leg-
ge n° 474 del 1957 ed all'applicabilità dell'art. 15 c.p.,
il difetto di motivazione della sentenza circa la sua par-
tecipazione ai fatti di contrabbando e circa il diniego del-
le attenuanti di cui agli artt. 62 n° 6,114 e 117 c.p. An-
che tali motivi, come quelli già esaminati, sono infondati. Egli, prosciolto per prescrizione, in virtù delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti, dal concor-
so nei reati di evasione all'imposta di fabbricazione (ca-
po 17) e di trasporto illecito di olii minerali (capo 19),
fu condannato con sentenza 11 aprile 1985 del Tribunale di
Milano per concorso nel reato di falsò continuato in atto pubblico (capo 18 della rubrica). La Corte di merito ha confermato la sentenza del Tribunale, rispondendo,in forma persino analitica, a tutti i quesiti posti nei motivi di ap-
pello e rilevando, in particolare, che la chiamata di correo disinteressatamente fatta da AR MA nei confronti del TI è credibile,in quanto avvalorata da molteplici e concordanti elementi, anche di carattere obiettivo. Val-
gono innanzitutto le risultanze dei conti correnti perso-
nali del AR, con l'indicazione, da un lato, delle somme che affluivano per le partite di gasolio per autotrazione vendute di contrabbando e, dall'altro, delle somme che veni-
vano date in restituzione dei pagamenti "ufficiali" delle forniture fittizie. Al TI risultarono restituite lire
598.367.000, somma questa che non può certo giustificarsi con l'invio di fatture fittizie. Come non può sostenersi che, nel dilagare del contrabbando di olii minerali,il Tu-
rati, "addetto ai lavori", ignorasse la finalità dell'emis-
sione di quelle fatture fittizie e di quegli H ter 16 fal-
si. Si sono convinti così i giudici di merito della piena 64
e consapevole partecipazione del TI al contrabbando ed alla strumentale e necessaria falsificazione degli H ter 16,
negando altrettanto motivatamente, per l'importanza dell'ope-
ra prestata ed il grado di efficienza di essa, l'attenuante di cui all'art. 114 e,per la non integralità del risarcimen-
to, quella di cui all'art. 62 n° 6 c.p. Mentre il motivo con-
cernente l'applicazione dell'art. 117 s.c. è inammissibile per manifesta infondatezza e perchè nuovo,non risultando es-
sere stato dedotto in appello.
Infondati sono ancora i ricorsi proposti da ET Gior-
gio e AR FA, anch'essi prosciolti per prescrizione dal concorso nel contrabbando e nel trasporto illecito di olii minerali e condannati, con sentenza 11 aprile 1985 del
Tribunale di Milano, confermata in appello,per concorso nel falso continuato ed aggravato in atto pubblico. Vale il mo-
tivato giudizio espresso dalla Corte d'Appello sull'assolu-
ta attendibilità della deposizione del AR nell'esamina-
re la posizione di TI GI, che è identica a quella del AR e del ET. Anche costui,non potendo ne-
gare di avere ricevuto "di ritorno" dal AR la somma di lire 389.000.000, ha sostenuto di avere acquistato da lui,
per "ridurre l'utile fiscale", fatture fittizie. Non meno sin-
golare è l'assunto del AR, titolare della "Petrol Com-
pany Nord",il quale, dopo avere ammesso di avere acquistato
"carta" per complessive 150 tonnellate dal AR,ha di- 65
chiarato di avergli anticipato denaro per future forniture di prodotti petroliferi, ritenendo di poter giustificare co-
sì l'ingente somma ricevuta "di ritorno".
CE DO deduce il difetto di motivazione della sen-
tenza circa la responsabilità per la falsificazione degli
H ter 16,non valendo a provarla l'esito della perizia gra-
fica eseguita. La quale ha accertato invece, incontroverti-
bilmente, secondo il motivato apprezzamento dei giudici di merito, che ventinove certificati di provenienza risultati fittizi, per complessivi kg 932.560 di gasolio, portano la sua sottoscrizione. Il ricorso va pertanto rigettato, non contenendo peraltro specifiche censure all'accertamento pe-
ritale.
NI UC, prosciolto per prescrizione, in virtù delle concesse attenuanti generiche, dal reato di cui agli artt.
476 e 482 c.p., così modificata l'imputazione di cui al ca-
po 63 bis), è stato condannato, in accoglimento dell'appello del P.M.,per il reato di cui al capo GG) della sentenza 27
marzo 1985 del Tribunale di Milano. Deduce, oltre che l'er-
ronea applicazione dell'art. 479 c.p., che configura un rea-
to c.d. proprio, il difetto di motivazione della sentenza circa la responsabilità per il falso ideOLgico in atti pub-
blici, affermata in base alla semplice presunzione della
"non effettività dei rapporti suoi con la Petroltex". Di
ciò i giudici di merito si sono però convinti motivatamen- te, considerando non sOL il contegno processuale negativo dell'imputato, ma anche che l'intera attività svolta dal de-
posito di Bareggio nel 1976 fu cartolare. Il ricorso va dun-
que rigettato.
OM IO e NI PP, autisti, condannati, in riforma della sentenza 27 marzo 1985 del Tribunale di Milano,per il falso ideOLgico in atti pubblici loro originariamente con-
testato, denunciano, oltre che (attraverso il richiamo al ri-
corso del NI) l'erronea applicazione dell'art. 479 c.p.,
la nullità, assoluta, della sentenza di primo grado per la violazione dell'art. 501,in relazione all'art. 185 c.p.p.,
non essendo stata revocata la declaratoria di contumacia pronunciata nei loro confronti, nonostante che si fossero presentati dinanzi al Tribunale prima della chiusura del dibattimento, nè essendo stati interrogati. L'eccezione è
infondata, poichè nel giudizio contumaciale l'omissione del-
l'interrogatorio dell'imputato comparso nel corso del dibat-
timento costituisce nullità sanabile, qualora non sia dedot-
ta immediatamente o durante il dibattimento (Cass., Sez. III^,
17 febbraio 1984, Esposito, Cass. pen., 1985, p. 927,m. 532).
Nel caso in esame,la nullità relativa non fu dedotta nel corso del dibattimento, nè nei motivi di appello, come rico-
nosciuto nei ricorsi.
Il NI ed il OM, nonchè BE LO e ES PI
deducono inoltre l'omessa applicazione dell'indulto da par- 67
te del giudice di cognizione, ma ciò non costituisce causa di nullità della sentenza, nè può formare oggetto di ricor-
so per cassazione, trattandosi di beneficio che,di regola,
viene applicato in sede esecutiva. E' ammesso invece il ri-
corso quando il giudice di merito abbia preso in esame e
disatteso la questione dell'applicabilità dell'applicabili.
tà dell'indulto, poichè in tal caso il gravame vòlto ad
evitare che su di essa si formi il giudicato (Cass., Sez.
III , 16 novembre 1984, Cavagnari,ivi, p. 500,m. 375).
Il BE, prosciolto per prescrizione dai reati di contrab-
bando di cui ai capi 25),32), 34) @ 53), in virtù delle con-e cesse attenuanti generiche, è stato condannato per i reati di falso in atto pubblico, unificati dalla continuazione,di cui ai capi 35) e 54) della sentenza 25 febbraio 1983 del
Tribunale di Milano. Deduce in via principale, oltre all'er-
ronea qualificazione giuridica degli H ter 16,il travisa-
mento dei fatti ed il difetto di motivazione della senten-
za circa la responsabilità per tutti i predetti reati, af-
fermata in base alle sole dichiarazioni del "pentito" Gali-
berti,il quale disse che egli era socio di fatto della "Cie-
lo" e vero proprietario della "Petrolcal". Molteplici e con-
cordanti sono invece gli elementi che hanno convinto i giu-
dici di merito della sua responsabilità (escludendo per i reati di contrabbando l'applicabilità dell'art. 152 cpv.
c.p.p.). GI e NO RO, prima che TI Gu- stavo,lo indicarono come il vero padrone della "Petrolcal"
e la circostanza trova conferma nella relazione del Curato-
re fallimentare della società, dalla quale risulta, in parti-
colare, che egli era attraverso 1'"Unione Fiduciaria" l'uni-
co detentRE delle quote sociali, accedeva di frequente al deposito, effettuandone un assiduo controllo,e gestiva infi-
ne 1'"Esperia", la quale fatturava i trasporti dei prodotti petroliferi. Le dichiarazioni del TI trovano poi ri-
scontro nel fatto, obiettivo, che il BE non chiese mai al-
la "Cielo" il canone di locazione della sede, della quale e-
ra proprietario. Per cui non è credibile che il contrabban-
do sia stato effettuato dal NN, di sua iniziativa. Il
BE denuncia pure il difetto di motivazione della senten-
za relativamente al diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condan-
na,ma tale motivo è inammissibile per manifesta infondatez-
za, oltre che per genericità.
Il ES, prosciolto per prescrizione, in virtù delle conces-
se attenuanti generiche, dal reato di contrabbando di cui al capo 53) e condannato per il reato di falso in atto pubbli-
co continuato ed aggravato di cui al capo 54) della senten-
za 25 febbraio 1983 del Tribunale di Milano, denuncia: 1°),il difetto di motivazione circa l'elemento psicOLgico del rea-
to di falso, avendo compilato i modelli H ter 16 quale lavo-
ratRE dipendente;
2°), l'erronea qualificazione giuridica di tali certificati di provenienza;
3°),l'erronea applicazione dell'art. 112 n° 3 c.p. ed il difetto di motivazione circa l'applicabilità della relativa aggravante, non avendo svol-
to alcuna attività di determinazione, ma essendo stato anzi determinato a compiere gli illeciti dai suoi datori di la-
voro;4°),il difetto di motivazione della sentenza circa il diniego dell'attenuante della minima partecipazione e del-
la prevalenza di essa e delle attenuanti generiche sulle ag-
gravanti. Il ricorso infondato. Vale quanto s'è già det-
to circa la qualificazione giuridica degli H ter 16. Qui va rilevato che il ES, esperto in contrabbando e già condan-
nato per tale reato, era l'unico addetto alla tenuta della documentazione della "Petrolcal", ricevendo di sera dal Ca-
vanna, tutti assieme, gli H ter 16 in bianco ed inducendo gli autisti, in virtù della sua posizione di supremazia, connes-
sa all'importanza ed alla peculiarità delle mansioni svol-
te, a sottoscrivere tali certificati di provenienza ed a con-
correre quindi nell'attività delittuosa. Sicchè giustifica-
tamente, alla stregua delle emergenze processuali, i giudici di merito hanno ritenuto la consapevole partecipazione de
ES al contrabbando ed al falso nonchè la ricorrenza a suc carico dell'aggravante di cui all'art. 112 n° 3 n° 3
c.p.
TA LO, ritenuto responsabile dei reati di falso ideo-
logico aggravato di cui ai capi B) della sentenza 22 aprile 1985 del Tribunale di Milano e P) della sentenza 19 ottobre
1985 del Tribunale di Monza, unificati dalla continuazione,
deduce, oltre che l'erronea applicazione degli artt. 476 e
479 c.p. e l'omessa applicazione dell'indulto,il difetto di motivazione circa l'affermazione di responsabilità, avendo o-
messo di considerare la Corte d'Appello che contraddittoria-
mente IO LB, effettivo gestRE della "S.F.R.",lo ha accusato in questo procedimento e lo ha scagionato in altro procedimento per contrabbando svoltosi dinanzi al Tribunale
di Genova. Il ricorso è infondato, giacchè la Corte di meri-
to, valutando criticamente la deposizione del IO, ha rile-
vato che essa trova conforto, oltre che nella dichiarazione del ZI, relativamente alla "carta" da lui ordinata per telefono, nella stessa ammissione fatta dal TA circa la sua continua presenza nel deposito, laddove non si scaricavano autobotti.
OT IG, prosciolto per prescrizione dai reati di con-
trabbando e di trasporto illecito di cui ai capi C) e D) e ritenuto responsabile dal reato di falso ideOLgico di cui al capo B) della sentenza 22 aprile 1985 del Tribunale di
Milano, deduce: 1°), il difetto di motivazione circa la respon-
sabilità per il reato di cui agli artt. 476 e 479 c.p.,giac-
chè, non avendo mai svolto a favRE della "Liscate petroli"
funzioni amministrative, ma sOL di procacciatRE e di rap-
presentante,non forni neppure agli autisti H ter 16 falsi, siccome ritenuto dai giudici di merito;
2°),la violazione del-
l'art. 157 c.p. e l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di falso,in conseguenza della rite-
nuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
Il ricorso è infondato in entrambi i motivi. Il OT,i in-
dicato dal ZI come il "factotum" della "Liscate petroli",
ammise subito la sua partecipazione all'attività delittuosa,
fornendo ampie e dettagliate informazioni sui corresponsabi-
li e precisando anche che aveva collaborato con il AR,
precedentemente al 1968, nella gestione di altro deposito a
.
Bubbiano, per la quale era stato condannato pure per falso in certificati di provenienza. La sua confessione trova poi riscontro, secondo quanto rilevato ancora dai giudici di me-
rito, nelle deposizioni rese dal OL e dal PastRElli,
oltre che dal ZI. Circa il secondo motivo del ricorso va rilevato che il falso ideOLgico in atto pubblico risul-
ta commesso fino al marzo 1976 e che il decorso prescrizio-
nale di tale reato -di anni quindici, ai sensi degli artt.
157, comma 1° n° 3 e comma 2°,e 160 c.p.- non si è compiuto.
BU TI e FU IG, autisti, condannati per concor-
so nel falso ideOLgico degli E ter 16, deducono il difetto di motivazione della sentenza circa l'elemento soggettivo del reato, sostenendo che non ebbero la consapevolezza che sui certificati di provenienza da loro sottoscritti era sta-
ta indicato un orario diverso da quello reale. I ricorsi so- لمشر72
ا
no infondati, avendo osservato la Corte d'Appello che gli au-
tisti non potettero non rendersi conto della falsità dell'
indicazione dell'ora di partenza delle autobotti, una volta che il PE li aveva informati, significativamente, delle
"difficoltà" che avrebbero dovuto superare prima di proce-
dere ai carichi. Il Tribunale aveva rilevato che, altrettan-
to significativamente, il BU ed il FU tennero a sot-
tolineare di non avere mai sottoscritto con leggerezza cer-
tificati di provenienza.
ST, prosciolto per prescrizione dai reati di con-
trabbando di cui ai capi T) ed U),in virtù delle concesse attenuanti generiche, è stato condannato per il reato di fal-
so in atto pubblico aggravato e continuato, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, ad anni uno e me-
si due di reclusione. Deduce il difetto di motivazione del-
la sentenza della Corte di merito, che, omettendo di rispon-
dere ai quesiti formulati nei motivi di appello, lo ha rite-
nuto responsabile del contrabbando e, quindi, del falso sOL
perchè intestatario del conto corrente bancario gestito, in effetti, dal RO e dal RA. Dipendente dell'"Apam", ri-
sultò intestatario di un conto corrente aperto presso la
Banca Agricola Milanese, che in pochi mesi, nel 1976, registrò
un movimento di più di lire 1.000.000.000. Si difese dicen-
do che sul conto corrente venivano accreditate somme che 1'
"Apam" doveva ufficialmente alla "T.I.R.",ma delle quali do- 73 veva rientrare nello stesso tempo in possesso, perchè i cre-
diti di questa società erano stati altrimenti sodisfatti.
Il Tribunale di Milano rilevò già nella sentenza 26 maggio
1984 che, sostenendo siffatto assunto,il ST ammi se peraltro di avere saputo dell'attività contrabbandiera svolta dall'"Apam" e dalla "T.I.R." e di avervi partecipa-
to con il consentire che il conto corrente fosse a lui in-
testato e con l'effettuare su di esso fittizie rimesse di denaro. Il ragionamento, recepito dalla Corte di merito è i-
neccepibile. Il ST lamenta anche "l'iniquità"
della pena irrogatagli, ma tale motivo è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, mite essendo il trat-
tamento sanzionatorio riservatogli dai giudici di merito.
LO CO, condannato per i reati di falso ideOLgico
in atto pubblico di cui ai capi 48 bis) e 48 quinquies) del-
la sentenza 27 marzo 1985 del Tribunale di Milano, unifica-
ti dalla continuazione, denuncia il difetto di motivazione circa la responsabilità, affermata in base alle chiamate di correo fatte nei suoi confronti dal AI e dal TI,
le quali non inficiano però l'assunto difensivo. Il motivo
è infondato, trovando riscontro obiettivo le predette chia-
mate di correo nel rilevante numero (282) di certificati di provenienza falsi, che esclude, di per sè, l'assunta occasio-
nalità dei rapporti fra l'imputato, da una parte,e la "Petro-
lifera Lombarda", nonchè la "Petroltex", dall'altra. Deduce 74
altresì il LO, riferendosi all'altra pronuncia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Milano, quella del 25
febbraio 1983, il difetto di motivazione circa il diniego del proscioglimento nel merito, ma tale motivo, prima di es-
sere infondato è inammissibile per genericità e perchè non sono consentite in questa sede indagini di fatto.
LD CE, prosciolto per amnistia dai reati di cui ai capi 17), 17 bis) e 45) della sentenza 24 ottobre 1984
del Tribunale di ST ZI e per prescrizione dai reati di cui ai capi 59),60) e 63) della sentenza 27 marzo 1985
del Tribunale di Milano, è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 9),10),44) e 46) della sentenza del
Tribunale di ST ZI (ravvisata nell'ultima imputazio-
ne l'ipotesi del opv. dell'art. 648 c.p.), unificati dalla continuazione fra loro e con i reati di cui alla sentenza
11 giugno 1982 del Tribunale di Torino,e condannato ad an-
ni tre,mesi cinque di reclusione e lire 120.500.000 di mul.
ta. Denuncia, oltre che l'erronea qualificazione giuridica degli H ter 16:1°),la violazione dell'art. 81 cpv. c.p.,re-
lativamente sia alla configurabilità della continuazione fra tutti i reati per i quali ha riportato condanna -e non sOL fra quelli in esame e quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Torino-, sia alla determinazione della pe-
na per il reato continuato ritenuto;
2°), il difetto di moti-
vazione della sentenza circa il diniego della continuazio- 75
ne,in particolare, fra i reati in esame e quelli di cui al-
le sentenze definitive 22 ottobre 1981 ed 8 giugno 1984 del-
la Corte d'Appello di Milano;
3°), l'erronea applicazione de-
gli artt. 476 comma 2° e 479 c.p., con riferimento all'impu-
tazione sub 44) della sentenza del Tribunale di ST Arsi
zio, non ricorrendo nella falsa attestazione di firme appo-
ste dinanzi al notaio sull'atto di costituzione della "Pe-
trolgas" e su quello di accettazione di carica sociale nè
l'aggravante dell'atto fidefaciente, nè l'ipotesi del falso ideOLgico in atto pubblico, piuttosto che quella del falso ideOLgico in certificato amministrativo. I primi due moti-
vi del ricorso sono infondati,non avendo negato la Corte d'
Appello la continuazione fra tutti i reati che ha ritenuto
-con motivato giudizio di fatto incensurabile in questa se-
de- essere stati commessi dall'LD in esecuzione di un unica deliberazione generica criminosa e per i quali costui aveva adempiuto al relativo onere dell'allegazione. Che, è
bene ribadirlo, non può ritenersi sodisfatto con l'indica-
zione o, anche, con la produzione delle sentenze di condanna,
ma che riguarda tutti gli elementi atti a dimostrare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'
unicità del disegno criminoso. La Corte di merito ha poi determinato la sanzione per il ritenuto reato continuato non già operando il cumulo materiale delle pene,ma aumentan-
do correttamente la pena di due anni di reclusione stabili- ta per la violazione più grave di anni uno e mesi cinque,
in relazione all'entità del fatto di continuazione, cioè, al numero ed alla gravità dei reati satelliti. Infondato è al-
tresì il terzo motivo del ricorso, giacchè ciò che caratte-
rizza l'atto pubblico fidefaciente è, oltre all'attestazio-
ne di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficia le o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che es-
so sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico uf-
ficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti,
uditi o compiuti direttamente da lui (Cass., Sez. V^,2 apri-
le 1983, ric. Andronaco, Mass. uff.,m. 158.265). E' il caso in esame, avendo attestato il notaio il verificarsi di un fatto da lui compiuto, cioè, l'identificazione di GH Ren-
zo, firmatario degli atti di costituzione della società e di accettazione di carica, che non era invece comparso alla sua presenza.
BREa Oreste, condannato per falso ideOLgico in atto pubbli-
co aggravato e continuato, a conferma della sentenza 26 mag-
gio 1984 del Tribunale di Milano, deduce la violazione dell'
art. 90 c.p.p., sostenendo di essere stato già giudicato per gli stessi fatti dalla Corte d'Appello di Genova, con senten-
za del 21 novembre 1980, prodotta in giudizio. L'eccezione 7
7
1
fu già proposta nei medesimi termini dinanzi ai primi giu-
dici,i quali la rigettarono, rilevando che l'imputazione in esame riguarda i certificati rosa emessi dalla "B.G.B." nei confronti della "T.I.R." e della "Gradoil",mentre quella della sentenza della Corte d'Appello ligure aveva ad ogget-
to, siccome risulta anche dalla parte motiva della decisio-
ne,i certificati di provenienza grigi emessi dalle cartie-
re "Dupol" e "Varoil". Trattasi dunque di diversi fatti di falso, pur se connessi e strumentali allo stesso contrabban-
do.
TI AN, condannato, in accoglimento dell'appello del
P.M. ed in riforma della sentenza 27 marzo 1985 del Tribu-
nale di Milano, per il reato di falso ideOLgico in atto pub-
blico di oui al capo 46) di tale decisione, denuncia, oltre all'erronea qualificazione giuridica degli H ter 16:10),la nullità del decreto di citazione a giudizio di secondo gra!
do e della relativa sentenza, per omessa notificazione del-
l'avviso di deposito della sentenza del Tribunale;
2°),il difetto di motivazione della sentenza circa il diniego del-
la continuazione fra il reato in esame e quelli oggetto del-
la sentenza 23 dicembre 1983 della Corte d'Appello di Vene-
zia, divenuta definitiva. Il ricorso è infondato. Circa il primo motivo va rilevato che dalla sentenza della Corte d'
Appello risulta che l'avviso di deposito fu ritualmente no-
tificato presso il domicilio eletto dell'imputato e che co- 8 7
stui non allega elementi a dimostrazione del contrario. La
questione non sorge peraltro, giacchè l'eventuale omissione della notifica non ha pregiudicato comunque il diritto di difesa del TI,il quale ha potuto presentare ritualmen-
te e tempestivamente i motivi di appello e nulla ha eccepi-
to inoltre sulla regolarità della notificazione del decre-
to di citazione a tale giudizio. L'inosservanza di una nor-
ma processuale può costituire invero causa di nullità sOL
quando provoca un effettivo pregiudizio al libero esplicar-
si del diritto di difesa (Cass., Sez. I^,28 novembre 1987,
Addis, Cass. pen., 1989, p. 1280,m. 1113). Circa il secondo motivo va rilevato che non risulta che, producendo in giudi.
zio la sentenza della Corte d'Appello di Venezia,il Bonet-
ti abbia allegato elementi atti a dimostrare, sotto il pro-
filo oggettivo e soggettivo, l'unicità del disegno criminoso,
nonostante la distantia temporis fra l'uno e gli altri rea-
ti.
IA OR, prosciolto dai reati di cui agli artt.
372 e 378 c. p., in riforma della sentenza 25 febbraio 1983
del Tribunale di Milano,denuncia il difetto e la contraddit-
torietà di motivazione della sentenza circa il diniego del proscioglimento nel merito. Nei motivi di appello chiese in-
vero l'assoluzione anche con formula dubitativa, sicchè 1!
ottenuta, più favREvole declaratoria di estinzione dei rea-
ti per prescrizione rende il ricorso, prima che infondato, 79
に
inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare. La
sentenza della Corte d'Appello pone ad ogni modo in rilie-
vo che il IA,non ignorando che TI US e-
ra il proprietario di fatto della "Cielo",si astenne dal compiere nei suoi confronti le necessarie indagini cui era preposto come sottufficiale del Nucleo di Polizia Tributa-
ria della Guardia di Finanza di Milano e suggeri anzi al
PE, dipendente di tale società, "di pensare bene prima di parlare". Egli sapeva bene che TI US era perso-
na diversa da TI IO,ma dinanzi al ProcuratRE del-
la Repubblica di Pavia, poco dopo che i due fratelli gli e-
rano stati presentati, disse di ignorare l'esistenza di Ga-
liberti US. Siffatti comportamenti non possono non es-
sere interpretati che come volti a paralizzare prima e de-
pistare poi le indagini. Che ebbero in effetti il loro nor-
male svolgimento sOL nel 1982, con il coinvolgimento di Ga-
liberti US nel traffico contrabbandiero. Ricorrono
dunque gli estremi per la configurabilità,in astratto,dei reati contestati e dalla sentenza impugnata non risulta af-
fatto la prova evidente dell'innocenza del IA.
TI RO, condannato per il falso ideOLgico in at-
to pubblico di cui al capo 22) della sentenza 27 marzo 1985
del Tribunale di Milano (secondo l'originaria imputazione),
unificato tale reato con quello di cui al capo 16) della sentenza 11 aprile 1985 dello stesso Tribunale, denuncia con l'erronea applicazione degli artt. 476 e 479 c.p. il difet-
to di motivazione della sentenza, la quale omette di consi-
derare che fu amministratRE dell'"Acom" sOL in linea for-
male ed amministrativa, senza occuparsi mai della gestione di essa,nè,tanto meno,della compilazione degli H ter 16,la cui falsificazione sarebbe stata peraltro inutile, dato che il AR ed il TI dichiararono che usavano cedere le partite di gasolio e di altri prodotti petroliferi "a vo-
lo", senza accompagnarle con certificati di provenienza. Il
ricorso è infondato. All'affermazione di responsabilità del
TI la Corte d'Appello è pervenuta invero valutando cri-
ticamente le dichiarazioni rese da AR MA (pure ri-
trattate in parte a dibattimento) e da TI US. Il
quale ha sempre riferito che trattò direttamente con il Ro-
vati per gli scarichi fittizi di gasolio effettuati dalla
"Petrolifera Lombarda" all'"Acom". Il Tribunale aveva rile-
vato che, per il rapporto fiduciario in cui era con la Dubi-
Ini,il TI seppe necessariamente dell'attività delittuosa e vi partecipò almeno nel periodo marzo- agosto 1976 duran-
te il quale, essendo costei impegnata nella gestione della
"Petrocal", si occupò da sOL dell'"Acom" e delle forniture irregolari da essa ricevute.
MI LD, condannato con la sentenza 26 maggio 1984 del
Tribunale di Milano, confermata in appello, per concorso in falso ideOLgico in atto pubblico aggravato e continuato, denuncia il difetto di motivazione della sentenza, sostenen-
7
1
do che le forniture di kg 1.621.800 di gasolio risultate effettuate dalla "Petromar", della quale era amministratRE
unico,alla "T.I.R." furono realmente eseguite. Il NI
ha negato però di avere richiesto forniture alla "Petromar"
e non sono risultate accreditate somme a tale società da parte della "T.I.R.". La quale beneficiò invece di tre as-
segni di conto corrente emessi dal MI il 22 gennaio 1976.
Costui ha sostenuto che si trattò della restituzione di u-
na cauzione versata dalla "T.I.R." a garanzia del pagamen-
to delle forniture,ma i giudici di merito hanno rilevato,
con ragionamento ineccepibile, l'inattendibilità di siffat-
to assunto, che, privo di qualunque sostegno probatorio, con-
trasta con la funzione di pozzo esercitata con certezza dal-
la "T.I.R.". Il ricorso va rigettato.
AR MA, effettivo proprietario della "Santagata",
è stato, in parziale riforma della sentenza 11 aprile 1985
del Tribunale di Milano, assolto dall'associazione per delin-
quere, prosciolto per prescrizione dalla corruzione propria,
dal contrabbando, nonchè dal trasporto illecito di gasolio e condannato per collusione e per un duplice falso ideOL-
gico in atto pubblico, unificati tali reati dalla continua-
zione, ad anni tre di reclusione. Deduce oltre alle questio ni già risolte della punibilità dell'extraneus nel reato di cui all'art. 3 legge n° 1383 del 1941,della qualifica- zione giuridica degli H ter 16 e dell'applicabilità dell'
art. 15 c.p. al falso in atto pubblico ed all'illecito tra-
sporto di carburanti: 1°),l'erronea applicazione dell'art. 319, anzichè dell'art. 317 c.p.,nonchè il difetto di motiva-
zione della sentenza circa la ricostruzione dell'episodio
CI, che è al centro della vicenda, e circa la qualifi-
cazione giuridica del fatto, che, a prescindere dall'illeci-
to del contrabbando, deve essere riguardato come concussio-
ne e non già come corruzione, dato che egli fu sempre vitti-
ma del pubblico ufficiale;
2°), il difetto di motivazione del-
la sentenza circa la determinazione della pena, avendo omes-
so di considerare peraltro la Corte di merito l'apprezzabi-
le contributo da lui dato con la confessione nell'accerta-
mento dei fatti;
3°), l'errRE materiale del quale è inficia ta la parte dispositiva della sentenza di appello, che indi.
ca l'assoluzione dal reato associativo, ma non anche quella dalla falsità in verbale di denaturazione dei prodotti pe-
troliferi (capo 5 dell'imputazione). Va disposta in effet-
ti la correzione dell'errRE materiale contenuto nel dispo-
sitivo della sentenza della Corte d'Appello,nel senso che laddove è scritto capo 5) deve intendersi invece capo 7).
Come risulta invero dalla parte motiva della sentenza, la
Corte di merito ha assolto con formula piena il AR dal-
la partecipazione all'associazione per delinquere, che è ru-
bricata al capo 7) della decisione del Tribunale. Il capo 8
5) riguarda invece il falso ideOLgico aggravato e conti-
nuato nei verbali fidefacienti di denaturazione del gaso-
lio S.I.F. e per tale reato, come per tutti gli altri con-
testati,la sentenza di primo grado è stata motivatamente confermata nei confronti del AR. Per cui la correzio-
ne non può essere effettuata nel senso da lui richiesto.
Circa il primo motivo va rilevato che lo stesso AR ri feri nell'interrogatorio del 27 aprile 1983 di essersi "ac-
cordato" con il maggiRE CI,il quale aveva trovato nel corso della verifica 6 ottobre-9 dicembre 1975 il lim bro sul quale erano segnate le movimentazioni effettive del prodotto, e di avergli versato lire 50.000.000 contro le li-
re 70.000.000 richieste. Lo stesso atteggiamento serbò,del resto,nei confronti degli altri pubblici ufficiali TR Ro-
se IO, CC PI, D'RR IO, PA ID e Li-
gresti PP, ai quali pure versò somme di denaro onde poter praticare il contrabbando. Sicchè correttamente i giu-
dici di merito, accertando che, pur sull'iniziativa del Ric-
cucci, l'accordo fra i due fu raggiunto su di un piano di sostanziale parità, hanno ritenuto configurarsi, in linea con l'insegnamento di questo S.C. (cfr. Sez. VI^,31 genna-
io 1986, Ferrari, Cass. pen., 1987,m. 1748),1l'ipotesi della corruzione (in concorso con la collusione) e non quella del-
la concussione. Sul secondo motivo del ricorso va rilevato che il riferimento alla gravità dei fatti e,insieme, alla confessione ed al buon comportamento processuale del Baret-
ta giustifica la quantità della pena, irrogata peraltro, an-
che nell'aumento per la continuazione, in misura contenuta e prossima al minimo edittale.
AN NO, assolto per insufficienza di prove dalla ri-
cettazione e prosciolto per prescrizione dai reati di cui ai capi B),C) ed F) della sentenza 26 maggio 1984 del Tribu-
nale di Milano e 2), 17) ed A) della sentenza 24 ottobre 1984
del Tribunale di ST ZI, è stato condannato per i re-
ati di falso di cui ai capi D) e G), nonchè 9) e C) delle stesse sentenze, unificati dalla continuazione fra loro e con il reato di cui alla sentenza 4 maggio 1979 del Tribu-
nale di La Spezia, passata in giudicato, ad anni tre,mesi sei di reclusione e lire 1.000.000.000 di multa. Deduce con le questioni già esaminate del difetto di motivazione circa 11
assoluzione con formula dubitativa dalla ricettazione e del-
la qualificazione giuridica degli H ter 16 la violazione dell'art. 81 c.p., sostenendo che illegittimamente la Corte
d'Appello,nel ritenere la continuazione, ha applicato il cu-
mulo delle pene irrogate per i singoli reati unificati. La
Corte di merito, stabilendo la pena-base in anni uno di re-
clusione e lire 1.000.000.000 di multa con riferimento al-
la più grave violazione di cui alla sentenza del Tribunale
di La Spezia, ha errato invece nel determinare l'aumento per la continuazione in anni due e mesi sei di reclusione, cioè, 85 in misura superiRE al limite del triplo della stessa pena-
base (con riguardo, si intende, alla sola pena detentiva). Si
impone quindi l'annullamento sul punto della sentenza, senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p. vigente,poten-
do essere determinata la pena nei confronti di AN Bru-
no, alla stregua del criterio seguito dalla Corte di merito,
in anni tre di reclusione e lire 1.000.000.000 di multa,nel rispeyyo del predetto limite.
CO PP, prosciolto per prescrizione dal reato di corruzione di cui al capo I), è stato condannato per il reato di falso ideOLgico in atto pubblico di cui al capo G) e per quello di collusione di cui al capo H) della sentenza 26 mag-
gio 1984 del Tribunale di Milano. Deduce il difetto di moti-
vazione della sentenza circa la responsabilità, affermata u-
nicamente in base alle chiamate di correo, contraddittorie e fra loro contrastanti, fatte dal NI e dal CI. Co-
stui dichiarò negli interrogatori del 22 giugno 1982 e del
31 gennaio 1983 che della verifica effettuata dalla Guardia
di Finanza presso la "Fryoil" nel giugno del 1975 il Mongi-
ni fu preavvertito dal maresciallo UL e che, a seguito di tale preannuncio, fu detto per telefono ai fornitori di non mandare "carta" in quel periodo. Aggiunse che il Mongi-
ni gli riferì anche che usava corrispondere lire 1.000.000
al mese al UL e lire 500.000 all'appuntato CO,
addetto alla compilazione dei certificati di provenienza. 86
Anche OZ GI riferì al Magistrato inquirente che era a conoscenza che al UL veniva corrisposto dena-
ro. Il NI, interrogato, fini per ammettere nell'inter-
rogatorio del 2 febbraio 1983 di aver corrisposto in più
occasioni, anche se non sempre con frequenza mensile e per importi fissi,somme al UL, aggiungendo che allo Sooc-
chera le lire 500.000 mensili venivano date invece dal Guer-
ci. A dibattimento i due confermarono sostanzialmente le deposizioni rese in istruttoria. Il CI precisò di ave-
re accompagnato anche al Comando della Guardia di Finanza
di Sesto San GI il NI e di aver visto che que- ди sti aveva preparato due buste con il denaro. I giudici di merito non hanno mancato invero di rilevare i contrasti fra le due deposizioni,ma si sono convinti tuttavia della so-
stanziale veridicità di esse, considerando che il NI
ed il CI non avevano interesse a formulare false accu-
se con il rischio di aggravare le loro posizioni processua-
li. Prova ne è il tentativo fatto dal NI di "sfumare"
l'importanza delle dazioni, asserendo che queste erano sem-
plici regalie offerte ai militari in segno di ringraziamen-
to per la disponibilità e la sollecitudine nel disbrigo del-
le incombenze da loro dimostrate. Il ricorso va dunque ri-
gettato, dovendosi dare atto soltanto dell'errRE materiale,
irrilevante nell'economia del giudizio, contenuto a f. 243
della sentenza di secondo grado, laddove la somma che il CI ed il NI hanno dichiarato di aver versato men-
silmente allo CO è indicata in lire 5.000.000, anzi-
chè in lire 500.000.
UL LA, prosciolto per prescrizione dai rea-
ti di cui ai capi C),D),E) ed I), è stato condannato per i reati di falso ideOLgico in atto pubblico e di collusione.
unificati dalla continuazione, di cui ai capi G) ed H) del-
la sentenza 26 maggio 1984 del Tribunale di Milano. Deduce
il difetto di motivazione della sentenza circa la responsa-
bilità, affermata in base alle dichiarazioni interessate e prive di riscontro fatte dai due gestori della "Fryoil",do-
mandando la correzione dell'errRE materiale in cui sono in-
corsi i giudici di merito nell'indicare il quantitativo di
AS "scaricato" dalla "Fryoil" nel 1975 (oggetto del contrabbando) in kg 112.113.430, anzichè in kg 12.113.430.
La sentenza del Tribunale (cfr.,in particolare, f. 32) con-
tiene,in effetti, l'errRE materiale denunciato già nei mo-
tivi di appello e del quale va ora disposta la correzione.
Nel resto il ricorso è infondato, sfuggendo al sindacato di questo S.C. il giudizio sull'attendibilità delle deposizio-
ni del CI e del NI motivatamente espresso dai giu-
dici di merito anche alla stregua di altre emergenze proces-
suali (cfr..in particolare "libretto CI", a f. 65 della sentenza del Tribunale) ed in risposta ai rilievi critici formulati dagli imputati. 說
NI GI,assolto dai reati di cui ai capi A),B) e
C) del proc. n° 4293/83 R.G., perchè il fatto non costituisce reato, e prosciolto per prescrizione dai reati di cui ai ca-
pi I), GG),T) ed U), è stato condannato per i reati di falso ideOLgico in atto pubblico e di collusione di cui alla sen-
tenza 26 maggio 1984 del Tribunale di Milano. Deduce, oltre che le questioni già esaminate della qualificazione giuri-
dica degli H ter 16,della legittimità costituzionale dell'
art. 3 legge n° 1383 del 1941 e dell'assorbimento della cor-
ruzione nella collusione: 1°), il difetto di motivazione del la sentenza circa la responsabilità per il reato di collu-
sione,non avendo avuto interesse a versare per la "T.I.R."
denaro nel dicembre 1976, una volta che la società era sta-
ta sciolta, ed avendo escluso d'altro canto il cOLnnello
IG di averne mai ricevuto;
2°), l'erronea applicazione degli artt. 319 e 321 c.p., essendosi trattato sOL di "re-
galie" date per il rapido rilascio dei certificati di pro-
venienza; 3°), il difetto di motivazione della sentenza cir-
ca il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. Il primo motivo del ricorso è infondato,
evidente essendo il rapporto collusivo fra il NI ed il
IG,il quale giunse a disporre un servizio di apposta-
mento attorno alla "Gradoil" ed alla "T.I.R." per impedire che questi depositi fossero sottoposti ad accertamenti da parte della Guardia di Finanza di La Spezia. Nè la lettera fi anonima pervenuta, tanto bene, quando la Guardia di Finanza
si accingeva ad effettuare la verifica,informandone il Vi-
goni con il radiomessaggio del 2 dicembre 1976, riesce a giu-
stificare "l'opportuno" appostamento, siccome rilevato già
dai primi giudici. Per cui, assume valRE probatorio pieno quanto riferito dal CI sull'amicizia con il cOLnnello
IG,della quale menava apertamente vanto e si faceva for-
te il NI. Infondato è altresì il secondo motivo, non sol-
tanto perchè la dazione ebbe ad oggetto somme di denaro -e consistenti- e non già regalie di pura cortesia, ma anche perchè queste possono escludere la configurabilità del rea-
to sOL quando si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 318
e non in quella dell'art. 319 c.p. (Cass., Sez. VI^, 10 apri-
le 1986, Pecoraro, Giust. pen., 1987,II,170). Il terzo motivo del ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, poi-
chè la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravan-
ti è stata già riconosciuta dalla Corte d'Appello.
IG DA,prosciolto per prescrizione dai reati di cui ai capi 2) e 4) della sentenza 24 ottobre 1984 del Tribuna-
le di ST ZI, W) ed X) della sentenza 26 maggio 1984.
e 4) e 39) della sentenza 27 marzo 1985 del Tribunale di Mi-
lano, è stato condannato per i reati di cui ai capi V) ed 0)
della sentenza 26 maggio 1984 e 3) e 70) della sentenza 27
marzo 1985, unificati dalla continuazione, con le attenuanti generiche e con quella di cui all'art. 48 c.p.m.p., ad anni 18
tre di reclusione. Deduce, oltre che l'erronea qualificazio-
ne giuridica degli H ter 16 e la violazione, rispetto alla corruzione ed alla collusione,degli artt. 15 ed 84 c.p.:1°),
il difetto (come apparenza) di motivazione della sentenza circa l'affermazione di responsabilità; 2°), la violazione dell'art. 477 c.p.p. relativamente al capo 70) dell'imputa-
zione -indicato in sentenza come capo 7)-, per il quale,es-
sendosi dichiarato territorialmente incompetente il Giudi.
ce IstruttRE, non era stato mai giudicato. Circa il primo motivo va ribadito che la Corte di merito ha accertato le responsabilità per i reati di falso, corruzione, collusione e contrabbando, valutando criticamente le emergenze proces-
suali -segnatamente,nella specie,la confessione e la chia-
mata di correo del NI e del CI- e rispondendo a tutti i quesiti posti dalla difesa. Sul secondo motivo va rilevato che non risulta che sull'imputazione di cui al ca-
po 70) della sentenza 27 marzo 1985 il Giudice IstruttRE
siasi dichiarato incompetente, nè che la questione sia sta-
ta comunque sollevata in primo ed in secondo grado. Risul-
ta invece dalla predetta decisione che anche per i fatti di collusione di cui al capo 70) il IG fu giudicato. Il
ricorso va rigettato, dandosi sOL atto che a f. 301 della sentenza della Corte d'Appello, nella parte motiva,il саро
di imputazione n° 70 è indicato erroneamente -per errRE
materiale irrilevante- come capo n° 7. 21
AV EN -effettivo titolare della "Gedoil"- e UF
AN -addetto a tale deposito-, prosciolti per prescri-
zione,in virtù delle concesse attenuanti generiche, dai rea-
ti di evasione all'imposta di fabbricazione e di trasporto illecito di olii minerali di cui al capo 55), sono stati con-
dannati per concorso nel reato di falso ideOLgico in atti pubblici continuato di cui al capo 56) della sentenza 25
febbraio 1983. Denunciano nei motivi comuni il difetto di motivazione della sentenza circa la responsabilità, afferma-
ta in base alle deposizioni dei coimputati TI e Mi-
nelli,i quali hanno dichiarato che le forniture della "Ge-
doil" erano fittizie, mentre la Guardia di Finanza di Morta-
ra e di Vigevano accertarono che la merce pervenne in effet-
ti al deposito è fu poi venduta a bene identificati clien-
ti. I ricorsi sono infondati, giacchè le deposizioni circo-
stanziate e disinteressate rese dal TI e dal Minel-
li trovano obiettivo riscontro nella circostanza che la "So-
cope", apparente fornitrice del prodotto petrolifero, sorse come cartiera e non poteva non svolgere tale funzione,in quanto priva di attività sociale e con irrisoria consisten-
za patrimoniale. Mentre della Guardia di Finanza valgono gli accertamenti,non proprio favREvoli alla "Gedoil", ese-
guiti successivamente alla denuncia presentata dal PE,
siccome già rilevato dai primi giudici. La sentenza della
Corte d'Appello,integrata da quella del Tribunale, è dunque 32
adeguatamente e logicamente motivata.
OI CE, condannato per il reato di cui all'art. 378
c.p. -per avere esercitato ripetute pressioni su ZI Ger-
lando, perchè non accusasse AR IG e ritrattasse le deposizioni rese nei di lui confronti-, a conferma della sen-
tenza 22 aprile 1985 del Tribunale di Milano, denuncia: 1°),
l'erronea applicazione dell'art. 378 c.p. ed il difetto di motivazione della sentenza circa la configurabilità del re-
ato di favREggiamento personale, essendo stata assolta la persona che avrebbe tentato di aiutare;
2°), violazione del-
l'art. 384 c.p., avendo avuto comunque interesse nella cau-
sa; 3°), l'erronea declaratoria di equivalenza delle atte-
nuanti generiche ad aggravanti mai contestate. I primi due motivi di ricorso sono infondati, perchè l'assoluzione per insufficienza di prove della persona aiutata non esclude,
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 378 c.p.,il favREg-
giamento (Cass., Sez. III^,3 marzo 1982, Vergine, Giust. pen.,
1983,II,95) e perchè non è affatto provato che il OI ab-
bia avuto un interesse diretto e personale (relativamente alle contestazioni mosse al AR) nella causa. La questip-
ne è peraltro nuova,non essendo stata dedotta in appello.
Circa il tentativo va rilevato poi che il favREggiamento
è reato di pericOL, per la cui realizzazione non occorre che la condotta dell'agente abbia conseguito l'intento di eludere le investigazioni dell'autorità. Il terzo motivo 93
è invece inammissibile per difetto di interesse ad impugna-
re,in quanto nei confronti del OI la pena-base di anni u-
no e mesi quattro di reclusione è stata ridotta di mesi cin-
que per effetto delle concesse attenuanti generiche, erronea-
mente dichiarate dal Tribunale equivalenti alle (inesisten-
ti) aggravanti.
GU FE, condannato per il reato di falso ideOLgi-
co in atti pubblici aggravato e continuato di oui al capo
B) della sentenza 22 aprile 1985 del Tribunale di Milano,
denuncia il difetto di motivazione della sentenza circa: 1°),
la responsabilità, ritenuta in base alle contraddittorie di-
chiarazioni del ZI -che aveva sempre indicato nella Val-
le la titolare della "Petrolcom"- o del TRvisan -smentito dallo UG e dallo AC, i quali dissero del ruOL sol-
tanto marginale da lui svolto nel riscuotere il prezzo dai clienti-32°), il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e di riduzione della pena, nonostante la margina-
lità del ruOL da lui rivestito, la sua incensuratezza e la lealtà del suo comportamento processuale. Il primo motivo del ricorso è infondato, molteplici e concordanti essendo gli elementi in base ai quali i giudici di merito hanno accerta-
to la partecipazione del GU alla gestione della "Pe-
trolcom" e, quindi, all'attività contrabbandiera svolta da ta-
le società mercè la falsificazione degli H ter 16. La Cor-
te d'Appello ha indicato all'uopo sOL le deposizioni del 94
ZI e del TRvisan, ma anche il RO,la AL e gli stessi UG e UC dissero del rapporto societario fra il GU ed il LE nell'ambito della "Petrolifera
Commerciale", società questa di puro comodo, creata al sOL
scopo di movimentare i fondi occulti provenienti dal con-
trabbando della "Petrolcom". Pone ancora in rilievo la sen-
tenza del Tribunale, ad integrazione di quella della Corte
d'Appello, che l'interesse ed il ruOL affatto marginale a-
vuti dal GU nella conduzione della "Petrolcom" sin da prima della morte del LE risultano anche, obietti-
vamente dai numerosi assegni da lui emessi per conto della società. Non migliRE fortuna può avere il secondo motivo del ricorso, valendo a giustificare il diniego della preva-
lenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e di ri-
duzione della pena,irrogata del resto in misura contenuta,
la gravità dei fatti, oltre che il contegno processuale ne-
gativo del GU. Costui ha dedotto anche nei motivi ag-
giunti, per il tramite del suo difensRE, l'estinzione per prescrizione del reato, sostenendo che l'attività delittuo-
sa cessò al 19 novembre 1974. Dal rapporto giudiziario del-
la Guardia di Finanza in atti risulta invece che la gestio-
ne della "Petrolcom" si protrasse fino al 31 gennaio 1975
e che le operazioni di verifica si svolsero comunque fino al 19 dicembre 1974. Per cui non s'è ancora compiuto il de-
corso prescrizionale di quindici anni. AL LA, condannata per il reato di falso ideOLgico
in in atti pubblici aggravato e continuato di cui al capo
B) della sentenza 22 aprile 1985 del Tribunale di Milano,
deduce: 1°),la violazione dell'art. 90 c.p.p.,essendo stata già giudicata per gli stessi fatti dal Tribunale di Vigeva-
no cui il Tribunale di Torino aveva rimesso gli atti per competenza territoriale-, con sentenza passata in giudicato del 6 aprile 1984;2°),il difetto di motivazione della sen-
tenza circa la responsabilità, essendo rimasta estranea al-
l'attività della "Petrolcom", esercitata dal marito Marlet-
ti RO,deceduto appena un mese prima della cessazione di tale attività, come testimoniato anche dal cOLnnello Su-
sanna;3°),il difetto di motivazione circa il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e di riduzione della pena. L'eccezione di precedente giudica-
to fu già rigettata dal Tribunale,il quale rilevò la diver-
sità dei fatti oggetto dei due procedimenti, relativi:quel-
li in esame, allo scarico puramente fittizio di kg 6.261.295
di gasolio effettuato attraverso falsi H ter 16 dalla "Fe-
trOLom" alla "Nuova petrol"; quelli di cui si occupò il Tri-
bunale di Vigevano, all'attività di contrabbando realizzata dalla "Petrolcom", ricevendo in carico quantitativi di mer-
ce illecitamente prodotta da RO EC e da lui di-
rottati sulla società, in quanto risultati in eccedenza ri-
spetto alla documentazione ufficiale in suo possesso. Cir- 96 ca la consapevole partecipazione della AL al contrabban-
do ed alla strumentale falsificazione degli H ter 16 vale principalmente la deposizione, circostanziata e disinteres-
sata resa dal ZI,il quale riferì che la morte del Mar-
letti non interruppe le forniture di "carta" fatte dalla
"Petrolcom" e che la vedova ed il GU si recavano all'
uopo a TRzzano per portare i certificati di provenienza da allibrare sul registro di carico. La stessa imputata ammise del resto nell'interrogatorio reso al Giudice IstruttRE di avere compilato negli ultimi mesi di vita del marito, "senza rendersi conto", a suo dire, "pile" di certificati di prove-
nienza. Nè il comportamento da lei serbato nel corso della verifica tributaria può valere a dimostrare la sua buona fe-
de, esclusa anche dall'espediente cui ella ricorse nel fare apparire, utilizzando un foglio firmato in bianco dal marito,
che la società era gestita da un fantomatico Villa AT.
La circostanza è posta bene in rilievo dalla sentenza di primo grado, che integra quella di appello. Anche per la Val-
le la gravità dei fatti ed il contegno processuale negativo giustificano il diniego di un migliRE trattamento sanziona-
torio. Il ricorso va rigettato così in tutti e tre i motivi,
nonchè in quello aggiunto della prescrizione, essendosi pro-
tratta l'attività delittuosa almeno fino al 19 dicembre 1974,
come s'è detto.
AL GIcarlo, amministratRE unico dell'"Acoma", prosciol- to per prescrizione dai reati di contrabbando e condannato per quello di falso ideOLgico in atto pubblico aggravato continuato di cui al capo M) della sentenza 26 maggio 1984
del Tribunale di Milano, deduce: 1°),il travisamento dei fat-
ti, nonchè il difetto e la contraddittorietà di motivazione della sentenza circa la responsabilità, essendo stato accer-
tato dal G.I. che rimase estraneo all'attività dell'"Acoma",
della quale fu sOL nominalmente amministratRE unico per volere dello zio VA CC, effettivo gestRE della so-
cietà, autRE degli illeciti ed in diretto contatto con i trasportatori RO, NI e ER;
2°),l'erronea applicazio-
ne dell'art. 110 c.p.,non integrando il concorso nel reato la semplice connivenza, spiegabile peraltro con il rapporto di dipendenza morale in cui era con lo zio;
3°), l'erronea applicazione dell'art. 61 n° 2 c.p.;4°), l'intervenuta estin-
zione per prescrizione del reato, in virtù delle concesse at-
tenuanti generiche. Il ricorso è infondato. Ineccepibile ed incensurabile in questa sede è invero il ragionamento con il quale i giudici di merito si sono convinti della libera e consapevole partecipazione del AL all'attività delit-
tuosa dell'"Acoma", considerando che costui, portatRE dei libretti bancari "18" e "settembre", sui quali transitò il consistente utile del contrabbando, firmò ben 1.300 H ter
16 falsi. Il VA scrisse nel memoriale inviato al G.I. ohe suo nipote "manifestava dubbi e paure"; segno evidente que- 6
2
sto del concorso morale nell'illecito traffico. L'estinzio-
ne per prescrizione del contrabbando non fa venir meno poi il nesso teleOLgico fra tale reato e quello di falso. Men-
tre la concessione delle attenuanti generiche non abbrevia il decorso prescrizionale del reato di falso in atto pubbli-
co, come s'è già detto.
AN ER, prosciolto per prescrizione dai reati di evasione all'imposta di fabbricazione e trasporto illecito di olii minerali, nonchè dal reato di corruzione di cui al capo 36 della sentenza 27 marzo 1985, è stato condannato per i reati, unificati dalla continuazione, di falso ideOLgico
in atto pubblico (capo B della sentenza 22 aprile 1985, capi
F ed M,nonchè 22 della sentenza 26 maggio 1984), corruzione e collusione (capi CC e GG della sentenza 21 maggio 1984 e sentenza 27 marzo 1985). Deduce, oltre alle questioni già ri-
solte: 1°), l'erronea applicazione dell'art. 319, anzichè dell'
art. 318 c.p., avendo dato al IG ed al De IL semplici regalie per atti dovuti;
2°),la violazione dell'art. 45 c.p.p.
relativamente all'ordinanza di stralcio dal procedimento del-
la posizione del De IL;
3°), la nullità del decreto di ci-
tazione al giudizio di primo grado, notificato presso il do-
micilio eletto in altro procedimento;
4°), il travisamento dei fatti ed il difetto di motivazione della sentenza circa la responsabilità, non valendo a provarla le chiamate di correc fatte nei suoi confronti dal ZI, dal NI e dal Guer- !
ci,i quali si sono ripetutamente contraddetti;
5°),il difet-
to di motivazione della sentenza circa l'aggravante del nes-
so teleOLgico contestata per l'episodio di corruzione del
De IL,non essendo stato indicato l'atto contrario ai do-
veri di ufficio che questi avrebbe compiuto;
6°),la nullità
della sentenza di appello nel punto in cui conferma quella
19 ottobre 1985 relativamente alla condanna per il reato di falso ideOLgico non contestatogli;
7°),la nullità della sen-
tenza relativamente alla conferma della condanna in solido degli imputati non concorrenti nei medesimi reati al risar-
cimento dei danni verso l'Amministrazione finanziaria, pro-
nunciata dalla sentenza 22 aprile 1985 del Tribunale di Mi-
lano. Il ricorso è infondato. Sul primo motivo va rilevato che sussiste il reato di cui all'art. 319 c.p. tutte le vol-
te che l'atto di ufficio compiuto dal pubblico ufficiale,
a seguito della corruzione, violi uno qualsiasi dei doveri connessi all'esercizio delle funzioni dà lui esercitate, per cui è sufficiente, perchè siano violati i doveri di ufficio,
che la scelta discrezionale sia determinata non dalla con-
venienza ed opportunità della pubblica amministrazione per il migliRE raggiungimento dei suoi fini istituzionali,ma sOL dall'interesse del privato corruttRE (Cass.,Sez. VI^
27 settembre 1984,Tans,ined.). E' il caso in esame, denotan-
do la stessa misura della retribuzione ricevuta dal funzio-
nario la natura privatistica dell'interesse da lui avuto di :
mira e,insieme, il grado di contrarietà ai doveri di ufficio degli atti compiuti. L'ordinanza con la quale è disposta lo stralcio di posizioni processuali è un provvedimento ordi.
natorio non soggetto ad impugnazione e l'eventuale inosser-
vanza delle disposizioni che regolano la separazione dei giudizi non comporta alcun pregiudizio al diritto di dife-
sa (Cass., Sez. II^, 16 gennaio 1987, ric. Bastogi, Mass. uff.
m. 174.815). Il secondo motivo è quindi inammissibile. Il
terzo si riferisce alla declaratoria di contumacia del Ca-
tanese nel procedimento definito con la sentenza 27 marzo
1985 dal Tribunale di Milano ed è anch'esso inammissibile per violazione dell'art. 200 c.p.p.,non risultando essere stata impugnata specificamente tale declaratoria, prima che infondato per le ragioni esposte dal Tribunale nell'ordi-
nanza dibattimentale dell'11 dicembre 1984. Per rigettare il quarto motivo del ricorso è sufficiente richiamare quan-
to s'è detto sull'assoluta attendibilità delle circostan-
ziate e disinteressate chiamate di correo fatte dal Chin-
zi, dal NI e dal CI. Qui è sOL da aggiungere che tali deposizioni trovano ulteriRE motivo di credibilità
nella confessione, sia pure parziale, resa dal AN. Cir-
ca il quinto motivo va detto che la sentenza della Corte
d'Appello pone bene in rilievo che le consistenti elargi-
zioni fatte dal AN erano finalizzate ad indurre il
De IL a venir meno, "accellerando l'iter amministrativo 401
delle pratiche concernenti il deposito petrolifero", agli obblighi di obiettività e di imparzialità. Ciò è sufficien te ad integrare l'ipotesi delittuosa e l'aggravante conte-
state. Anche se il Tribunale aveva già rilevato che l'atti-
vità del Dirigente dell'U.T.I.F. di Milano non si esauri nel compimento di singoli, specifi atti contrari al dovere di ufficio,ma fu tale da garantire,nel più vasto quadro del-
le permanenti relazioni con i corruttori, la copertura glo-
bale delle illecite attività (pag. 251 della decisione). An-
che gli ultimi due motivi del ricorso vanno rigettati. La
Corte d'Appello non ha confermato invero la condanna per il reato di falso pronunciata dalla sentenza 19 ottobre 1985
(del Tribunale di Monza, nè ha applicato con riferimento a tale reato l'aumento per la continuazione. Va tuttavia pre-
cisato, ai fini della correttezza della pronuncia del Tribu-
nale, che la contestazione della "falsificazione materiale ed ideOLgica degli H ter 16" è contenuta nei capi a) e b)
della sentenza, pur nella loro imperfetta formulazione. Il
Tribunale di Milano condannò in effetti, con la sentenza del
22 aprile 1985, gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni verso la costituita parte civile. La solidarietà de-
ve intendersi riferita però ai responsabili degli stessi re-
ati. La questione è, comunque, di competenza del giudice ci-
vile.
ON NT, prosciolto per prescrizione, mercè le con- 2
0
1
cesse attenuanti generiche, dai reati di corruzione (capo 2
della sentenza 27 marzo 1985), di evasione all'imposta di fabbricazione e di trasporto illecito di olii minerali,di cui alla sentenza 26 maggio 1984, è stato condannato per i reati di falso ideOLgico in atto pubblico e di collusione di cui ai capi F) ed 11) della stessa sentenza, unificati dalla continuazione, ad anni tre di reclusione, dichiarati condonati. Deduce: 1°), la violazione dell'art. 152 cpv. c.p.p.
nonchè il difetto di motivazione della sentenza circa il di-
niego del proscioglimento nel merito:dal reato di corruzio-
ne in concorso con il AI, avendo omesso di considerare i giudici di merito che costui, confidente della Guardia di
Finanza,lo accusò falsamente per ripicco,in quanto non ave-
va ricevuto il compenso promessogli per la delazione, che la chiamata di correo era priva di riscontri e che il Ca-
gnoni,il quale avrebbe assistito all'incontro fra lui ed il
AI,nulla aveva visto o sentito;
dal reato di sottrazio-
ne del gasolio all'imposta di fabbricazione, quale socio oc-
culto della "Gradoil",non avendo risposto la Corte d'Appel-
lo alla critica analitica alle relative risultanze probato-
rie e,in particolare, all'illegittima formazione del proces-
so verbale di interrogatorio del coimputato AN Save-
rio; 2°),il difetto di motivazione della sentenza circa i reati di falso ideOLgico negli E ter 16 e di collusione,
di cui ai capi F) ed 11) della sentenza 26 maggio 1984. Il 103
primo motivo del ricorso è infondato. La sentenza del giu-
dice di merito che applica una causa estintiva del reato non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, perchè se tale censura fosse ac-
colta ne deriverebbe la necessità di un annullamento con rin-
vio,incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa estintiva, salvo che in ordine ad una ragione di pieno proscioglimento risulti evidente la prova rilevabile dalla stessa sentenza impugnata (da ultimo, Cass., Sez. IV^
16 luglio 1988, Menga, Cass. pen., 1989, p. 402,m. 398). Nel
caso in esame, dallo stesso tenRE del ricorso, che si risol-
ve nella censura alla valutazione delle emergenze processua-
li effettuata dai giudici di merito, si evince l'insussisten-
za della prova evidente dell'innocenza del maggiRE NIciol-
li. La sentenza impugnata indica ad ogni modo le prove,dav-
vero imponenti, risultate a carico dell'imputato e che non si esauriscono, certo, nelle deposizioni del AI o del Ca-
tanese. Per ciò, anche il secondo motivo del ricorso, formu,
lato invero genericamente, con il richiamo puro e semplice ai motivi di appello,va rigettato.
CE GI, amministratRE della "Top",società di au-
totrasporti, prosciolto per prescrizione dai reati di con-
trabbando e di trasporto illecito di olii minerali di cui ai capi DD) ed EE), è stato condannato, con le attenuanti ge-
neriche, equivalenti alle aggravanti di cui agli artt. 61 n° 1
104
2 e 112 n° 1 c.p.,nonchè con il beneficio della sospensio-
ne condizionale della pena,a mesi dieci di reclusione per il falso ideOLgico continuato in atto pubblico di cui al capo FF) della sentenza 26 maggio 1984. Denuncia: 1°),il tra-
visamento dei fatti ed il difetto di motivazione della sen-
tenza circa la responsabilità e la sua partecipazione, con-
sapevole ed attiva, ai fatti delittuosi, sostenendo che VA
CC, effettivo amministratRE delle società AR-
RG di Mezzanino, cui apparteneva la "Top",dirottò ls mer-
ce dal deposito che figurava come destinatario, dopo che la certificazione fiscale era stata già redatta,d'accordo di-
rettamente con gli autisti SI, NI e ER, come concor-
demente riferito da questi nell'interrogatorio del 28 mar-
zo 1983;2°),la violazione degli artt. 40 e 110 c.p.,non in-
tegrando la semplice condotta negativa da lui serbata il con-
corso nel reato;
3°); il difetto di motivazione della senten-
za circa l'accertamento delle aggravanti contestate;
4°),il difetto di motivazione circa il diniego del beneficio del-
la non menzione della condanna;
5°), la violazione dell'art. 157 c.p. e l'omessa declaratoria di estinzione del reato di falso per effetto della concessione delle attenuanti gene-
'riche, sia pure dichiarate equivalenti alle aggravanti. I
primi due motivi del ricorso sono infondati, giacchè la Cor-
te di merito è pervenuta a confermare la responsabilità del
CE con congrua e logica motivazione, valutando critica- 105
mente e correttamente le deposizioni del SI, del NI e del ER e dimostrando l'inattendibilità dell'assunto di-
fensivo. Ha all'uopo rilevato che il CE,in assiduo con-
tatto con gli autisti, consegnava loro -"impartendo, o meno,
ordini". i buoni di carico e firmava gli H ter 16. Ne fir-
mò ben 140. Come amministratRE della "Top", sapeva necessa-
riamente della natura dell'attività che tale società eserci.
tava, anche al fine di garantirne l'indisturbato svolgimento.
Concreto e significativo fu dunque -secondo l'insindacabile apprezzamento di fatto dei giudici di merito- l'apporto da lui dato alla realizzazione dei reati di falso, strumentali al contrabbando. Gli altri motivi sono inammissibili:il ter-
zo ed il quarto perchè generici, esaurendosi nel richiamo pu-
ro e semplice delle istanze formulate in appello;
il quinto,
per manifesta infondatezza,non essendosi compiuto il decor-
so prescrizionale, che per il reato di cui agli artt. 476 e
479 c.p. è, ai sensi degli artt. 157 -comma 1° n° 3 e comma
2° e 160 -comma 3°- s.c., di anni quindici, indipendentemen-
te da ogni aggravante.
OZ GIcarlo, addetto al deposito "Sipo" di Mezzanino,
è stato condannato per i reati di falso ideOLgico in atto pubblico di cui ai capi M) della sentenza 26 maggio 1984 e
22) della sentenza 11 aprile 1985 del Tribunale di Milano,
unificati dalla continuazione, con i benefici della sospen-
sione condizionale della pena e della non menzione, ad anni 8 10
va riscontro nelle dichiarazioni degli autisti che effettua rono il trasporto di gasolio con i buoni "Spalti" e dell'
impiegata OL LL, siccome rilevato già dal Tribu-
nale. Il ZA, svolgendo una notevole attività dirigenzia-
le nella "Petrolcarbo" e restituendo con assegni a sua fir-
ma le somme che la società riceveva, attraverso la contabili-
tà ordinaria, per operazioni che erano invece fittizie,non poteva non sapere dell'attività contrabbandiera, nè non par-
teciparvi. Di OZ PI, titolare di conti correnti u-
tilizzati per l'effettuazione del contrabbando,il NI
disse, parlando degli scarichi fittizi del prodotto, che i conti li faceva con lui. Infondato è dunque il primo moti-
vo dei ricorsi. Per rigettare il secondo motivo è sufficien-
te richiamare la lettera del secondo comma dell'art. 157
c.p., che fa riferimento "al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato", cioè, al massimo della pena edit-
tale,tenuto conto sia pure delle circostanze aggravanti ed attenuanti, nonchè del concorso di esse. Non viene invece in considerazione la pena concreta, nè tanto meno l'eventuale estinzione di essa per indulto. Anche il terzo motivo è ma-
nifestamente infondato,non risultando affatto dalle senten-
ze di primo e secondo grado che la condanna al risarcimento dei danni sia riferita ai reati estinti per prescrizione.
RO IZ, prosciolto per prescrizione dai reati di con-
trabbando di cui ai capi T) ed U) della sentenza 26 maggio 109
1984, è stato condannato per i reati di falso ideOLgico in atto pubblico di cui ai capi V) di tale sentenza e 16) del-
la sentenza 11 aprile 1985 del Tribunale di Milano, unifica-
ti dalla continuazione.
RA GI, prosciolto dai reati di contrabbando di cui ai capi T) ed U), è stato condannato per il falso ideOLgi-
co in atto pubblico aggravato e continuato di cui al capo
V) della sentenza 26 maggio 1984 del Tribunale di Milano.
I due, soci dell'"Apam" ed il RO anche amministratRE uni.
co di tale società, deducono, oltre alle questioni della con-
figurazione giuridica degli H ter 16 e dell'estinzione per prescrizione del reato di falso, in conseguenza della conces-
sione delle attenuanti generiche: 1°), il difetto e la con-
traddittorietà di motivazione della sentenza circa la re-
sponsabilità, affermata nell'erroneo presupposto che all'
"Apam" giungesse dalla "Tir" sOL "carta", mentre vi perve-
niva realmente gasolio, della cui illecita provenienza essi non avevano avuto tuttavia consapevolezza;
2°), l'illegitti-
mità della condanna al risarcimento dei danni, determinato con riferimento all'ammontare dei tributi evasi, nonostante che il reato di contrabbando fosse stato dichiarato estin-
to per prescrizione e che fosse venuto meno quindi il tito-
lo del risarcimento. Il primo motivo del ricorso è infonda-
to, valendo a dimostrare l'inconsistenza dell'assunto difen-
sivo l'accertato recupero del denaro di cui agli assegni 6 10
и
к
с
А
uno e mesi due di reclusione. Denuncia, oltre all'erronea qualificazione degli H ter 16 ed alla violazione del prin-
cipio della specialità, il travisamento dei fatti ed il di-
fetto di motivazione della sentenza circa l'affermazione di responsabilità, sostenendo che, quale geometra, si occupa-
va sOL delle questioni di carattere tecnico del deposito,
il quale era peraltro sotto il costante controllo dei fun-
zionari dell'U.T.I.F.,senza interessarsi dell'effettuazio-
ne delle forniture. Il ricorso è infondato. Il OZ ha sempre sostenuto che dalla "Sipo" veniva prelevato effetti-
vamente gasolio rosso ed inviato ai depositi-pozzo. L'af-
fermazione contrasta con l'accertata simulazione delle for-
niture, ammessa anche dal RG,e rivela la mala fede dell'
imputato (figlio di OZ PI, socio della "Sipo") nel negare la sua consapevole e fattiva partecipazione all'at-
tività contrabbandiera.
VA CC, assolto per insufficienza di prove -come s'è
visto- dai reati di cui ai capi Y),L),T) ed U) della sen-
tenza 11 aprile 1985, è stato condannato per i reati di fal-
so di cui ai capi M) e V) della sentenza 26 maggio 1984
del Tribunale di Milano.
ZA RL, prosciolto per prescrizione dal reato di cui agli artt. 476 e 482 c.p., così modificata l'imputazione sub
15) della sentenza 27 marzo 1985, è stato condannato per i reati di cui ai capi 18) e 55) della sentenza 27 marzo 1985. 107 del Tribunale di Milano e B) della sentenza 23 maggio 1985
del Tribunale di ST ZI.
OZ PI, prosciolto per prescrizione dai reati di con-
trabbando e di illecito trasporto di olii minerali di cui jai capi Y),L),T) ed U) della sentenza 11 aprile 1985, è sta to condannato per i reati di falso di cui al capi M) ed V)
della sentenza 26 maggio 1984 del Tribunale di Milano.
I tre deducono nei motivi comuni, oltre all'erronea qualifi-
cazione degli H ter 16:1°), il travisamento dei fatti, nonchè
il difetto e la contraddittorietà di motivazione della sen-
tenza circa l'affermazione di responsabilità, essendo rima-
sti estranei al contrabbando, praticato dai dirigenti delle società petrolifere cui erano addetti, nonchè alla falsifi-
cazione della documentazione fiscale;
2°),la violazione del-
l'art. 157 c.p. e l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di falso ideOLgico in atto pubbli-
co, per il quale il tempo necessario a prescrivere è, per ef-
fetto degli indulti del 1981 e del 1986 da applicarsi sulla pena massima, di anni sette e mesi sei;
3°), l'illegittimità
della condanna al risarcimento dei danni, stabilito con ri-
ferimento al reato di contrabbando, estinto per prescrizio-
ne, anzichè al sOL reato di falso. Il VA rese dichiarazio-
ni confessorie, in vano ritrattate a dibattimento, in istrut-
toria (proc. verb. di interrogatorio del 19 febbraio 1983)
e nella "memoria difensiva" presentata. La confessione tro- a c
c
A
bancari versati alla "Tir" in pagamento delle apparenti for-
niture di gasolio. Il AR ha poi riferito di avere ce-
duto prodotto di contrabbando al RO e tale chiamata di correo trova conferma nella circostanza che questi pagò in effetti le forniture con assegni compiacenti della "Tir",
della "Termocalor" e della "Cobegas". Hanno considerato in-
fine i giudici di merito nel convincersi della responsabi-
Ilità del RO e del RA,le chiamate di correo fatte dal
CI e dal NI. Anche il secondo motivo del ricorso
è infondato,non facendo riferimento la sentenza impugnata nel capo concernente la condanna al risarcimento dei danni all'ammontare dei tributi evasi. La questione è demandata comunque alla competenza del giudice civile, come s'è detto.
AI PP,in parziale riforma della sentenza 27 mar-
zo 1985 del Tribunale di Milano, è stato dalla Corte d'Appel-
lo prosciolto dal reato di cui agli artt. 476 e 482 c.p.,
così modificata l'imputazione sub 63 bis),e condannato per i reati di falso in atto pubblico di cui ai capi 5),10), 15),
18),54) e 61 bis), unificati dalla continuazione a quelli di collusione, corruzione ed illecita esportazione di valuta
(capi 3,4 e 31), dei quali era stato ritenuto responsabile dai primi giudice. Deduce fra le altre questioni già risol-
te concernenti la qualificazione giuridica degli E ter 16
ed il concorso nel reato (proprio) di falso in atto pubbli-
co: 1°), la violazione dell'art. 477 c.p.p., essendo stato ri- tenuto responsabile di falso ideOLgico in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale per fatti che, siccome con-
testati,integrano invece, nei capi 5),18) e 54),l'ipotesi di cui all'art. 483 e,nei capi 10),15) e 61 bis) dell'im-
putazione, l'ipotesi di cui all'art. 482 c.p.;2°),il difet-
to di motivazione della sentenza circa la violazione valu-
taria di cui al capo 31),non essendo rimasto accertato che la valuta che egli ammise di avere esportato fosse superio-
re negli ultimi tre anni al limite delle lire 100.000.000
posto dalla nuova normativa;
3°), l'erronea applicazione per il reato di collusione dell'aggravante di cui all'art. 47 c.p.m.p. difettandone i presupposti;
4°),il difetto di moti-
vazione circa il diniego dell'attenuante di cui all'art. 117 c.p.,nonchè della prevalenza delle attenuanti generi-
che sulle aggravanti. Il primo motivo del ricorso infon-
dato, riproponendosi sostanzialmente con esso le questioni già risolte della qualificazione giuridica, come atti pubbli-
ci, degli H ter 16, della qualità di pubblico ufficiale nel soggetto delegato a compilarli e del concorso nel reato di falso ideOLgico in atto pubblico di altri privati. Sulla
violazione dell'art. 477 c.p.p. denunciata devesi ad ogni modo rilevare che il divieto di immutazione dell'accusa, che
la legge commina a pena di nullità, non riguarda il precet-
to applicabile, bensì il fatto inteso nel suo significato naturalistico, che costituisce la sostanza dell'imputazione. 2 1
1
Sul secondo motivo va rilevato che la norma di cui all'art. 2 comma 3° c.p. riguardante l'applicazione della legge più
favREvole al reo,in caso di successione di leggi nel tempo,
dev'essere applicata in effetti di ufficio. Ciò, però,nel pre-
supposto che ricorrano le condizioni di fatto, rispetto alle quali l'imputato, domandando l'applicazione dello jus novum a lui più favREvole (cfr. Cass., Sez. V^,14 giugno 1985, Ro-
manet, Giust. pen. 1986,III,417),ha l'onere dell'allegazione quando, come nella specie, tali condizioni non risultano da-
gli atti del processo. Infondato è altresì il terzo motivo
м
ь del ricorso, formulato peraltro genericamente, avendo i giudi- с
А ci di merito considerato, ai fini dell'applicazione dell'ag-
gravante del reato di collusione, non sOL l'elevato grado del AL e del IG, ma anche il comando esercitato in concreto da tali ufficiali. L'ultimo motivo del ricorso
è invece inammissibile per manifesta infondatezza, presuppo-
nendo l'attenuante dell'art. 117 c.p. il mutamento del tito-
lo del reato ed essendo stata operata la riduzione di pena
(per le concesse attenuanti generiche, nonostante queste fos-
sero state dichiarate equivalenti alle aggravanti (cfr. f.
167 della sentenza di appello).
ON ER, prosciolto per prescrizione, mercè le con-
cesse attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggra-
vanti,dai reati di contrabbando e di trasporto illecito di olii minerali di cui alla sentenza 11 aprile 1985, è stato 113
condannato per i reati di falso ideOLgico in atto pubbli-
co e di ricettazione di cui alla sentenza 25 febbraio 1983
unificati dalla continuazione.
EL LO, prosciolto per prescrizione dal reato di corruzione di cui al capo GG) della sentenza 26 maggio 1984,
è stato condannato per il reato di ricettazione, a conferma della sentenza 25 febbraio 1983.
EL RA GIpiero e IN EU sono sta ti pure condannati per ricettazione, a conferma della stes-
sa sentenza.
Tutti e quattro gli imputati denunciano, oltre che il difet-
to di motivazione circa l'accertamento delle rispettive re-
sponsabilità, la falsa interpretazione degli artt. 648 e 15
c.p.,nonchè l'erronea qualificazione giuridica del fatto di ricezione dalla "Cielo" o dalla "Cobegas" dei quantita-
tivi di olio minerale come ricettazione, anzichè come incau-
to acquisto o come concorso nel contrabbando. I ricorsi so-
no infondati. La configurabilità della ricettazione, quale delitto distinto dal contrabbando, è ammessa invero a condi.
zione che quest'ultimo reato sia stato già consumato con la realizzazione di tutti gli elementi necessari ad inte-
grarlo. Il reato di cui all'art. 23 legge 2 giugno 1939,n°
739, è poi istantaneo -a differenza del contrabbando c.d.,
che è reato permanente-, realizzandosi con la sola sottra-
zione del prodotto petrolifero all'imposta di fabbricazio- 414
ne. Ciò premesso, va rilevato che gli imputati ricevettero
"a prezzo scontato e notte tempo" partite di gasolio già
sottratte all'imposta di fabbricazione ad opera delle pre-
dette ditte fornitrici,non concorrendo nella frode fiscale,
ma essendo tuttavia consapevoli della provenienza illecita.
del prodotto. Come si desume, oltre che dal tempo e dalle modalità di esecuzione delle forniture,dal "ristorno",in-
giustificato, delle ingenti somme a favRE delle ditte for-
nitrici. Si sono convinti così i giudici di merito,motiva-
tamente, della mala fede degli imputati -non esclusa quella del IN, da lungo tempo collaboratRE fidato dei Ban-
chelli-, escludendo anche l'ipotesi dell'incauto acquisto.
(IN AN, condannato, in parziale riforma della senten-
za 24 ottobre 1984 del Tribunale di ST ZI, per il re-
ato di falso ideOLgico aggravato e continuato, denuncia:1°),
il travisamento dei fatti, nonchè il difetto di motivazione della sentenza,la quale, richiamando le equivoche ammissio-
ni da lui fatte il 13 luglio 1982 e chiarite ampiamente a dibattimento, omette di considerare le testimonianze del Ber-
ti,del CA e del AG,le deposizioni del LI,del
GH,del TA,di AN ER,del TRmolada,
del SC,del RU,del GA e dell'LD,infine,
l'esito della perizia grafica disposta a dibattimento;
2°),
il difetto di motivazione della sentenza circa l'elemento soggettivo del reato;
30),il difetto di motivazione circa il 415
diniego della prevalenza delle attenuanti generiche. I pri-
mi due motivi sono infondati, giacchè i giudici di merito so-
no pervenuti all'affermazione di responsabilità dell'imputa to, "solerte e fattivo collaboratRE del RE PP" nel-
l'attività contrabbandiera, proprio valutando criticamente le indicate deposizioni, segnatamente, quelle dell'LD e del GA il quale dichiarò di avere concordato personal-
mente con IN AN alcune forniture fittizie- e con-
siderando che esse trovano riscontro nelle stesse ammissio-
ni dell'imputato, in vano parzialmente ritrattate. Trattasi
di apprezzamento di fatto che sfugge al sindacato di legit-
timità. Il terzo motivo è inammissibile per genericità.
IN PP, prosciolto per prescrizione dai reati di cui ai capi 2),4) e 17) della sentenza del Tribunale di Bu-
sto ZI ed L) della sentenza del Tribunale di Monza, è
stato condannato per i reati di cui ai capi 9),10),44) e 46)
della sentenza 24 ottobre 1984, nonchè per il reato di falso ideOLgico in atto pubblico di cui alla sentenza 19 ottobre
1985 del Tribunale di Monza, unificati tutti tali reati dal vincOL della continuazione fra essi e quelli di cui alla sentenza 22 ottobre 1981 della Corte d'Appello di Milano,di.
venuta definitiva. Deduce, oltre che l'erronea qualificazio-
ne giuridica degli H ter 16,il difetto di motivazione della sentenza: 1°), circa la responsabilità per i reati di cui ai capi 44) e 46), dei quali la Corte di merito non si occupa 16 1
minimamente, omettendo di rispondere ai quesiti formulati nei motivi di appello e di considerare,in particolare, che esclu dono la sua partecipazione all'attività illecita connessa alla costituzione della "Petrolgas" le chiare testimonianze del PastRE e del NI, nonchè la deposizione di AN
NO; 2°), circa la determinazione dell'aumento di pena per la continuazione. Il ricorso è infondato. La sentenza della
Corte d'Appello, motivata sulla sostanziale ammissione di re-
sponsabilità fatta dall'imputato, è integrata dalle sentenze di primo grado. Quella del Tribunale di Monza pone invero in rilievo che il IN, interrogato per rogatoria, confes-
sò,in effetti, di avere costituito la "Dupol" e la "Varoil",
perchè facessero da filtro alla "Petrolfire",altra sua so-
cietà ormai troppo scoperta. La sentenza del Tribunale di
ST ZI pone poi in evidenza,nel compiere una disami-
na altrettanto attenta delle emergenze processuali, l'inatten-
dibilità della testimonianza del NI, nipote del IN
e di quella "di seconda mano" resa dal PastRE, smentita da
AN ON, nonchè l'irrilevanza, ai fini dell'accerta-
mento della responsabilità del IN, delle ammissioni che avrebbe fatto AN NO. Anche la determinazione dell'
aumento di pena per la continuazione risulta essere stata effettuata motivatamente, con riferimento alla gravità ed al numero dei c.d. reati satelliti.
CI LF, tenente cOLnnello della Guardia di Finanza 117 di Milano, prosciolto per prescrizione dai reati di cui ai capi 2) e 3) della sentenza 24 ottobre 1984 e 12) della sen-
tenza 25 febbraio 1983, è stato condannato per i reati di corruzione e di collusione di cui ai capi 11) e 13) di que!
st'ultima decisione del Tribunale di Milano.
Deduce, oltre alla questione dell'assorbimento per il prin-
cipio di specialità del contrabbando nella collusione: 1°),
la nullità del decreto di citazione a giudizio ex art. 412
c.p.p., per incertezza della contestazione del reato di cont trabbando,effettuata mediante il semplice richiamo al det-
tato legislativo, senza alcun riferimento agli elementi di fatto dell'addebito; 2°), il difetto di motivazione circa il rigetto dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'
art. 45 c.p.p., limitandosi la sentenza della Corte di meri to a recepire l'ordinanza dibattimentale 13 aprile 1984 del
Tribunale di ST ZI, senza rispondere ai quesiti po-
sti nei motivi di appello;
3°), il travisamento dei fatti ed il difetto di motivazione della sentenza circa la responsa-
bilità, non provandola nè la chiamata di correo del IN
in quanto, secondo la stessa accusa, l'intervento concordato al "Baitone" e realizzato il 25 novembre 1976 chiuse la
"Varoil", sicchè è inconcepibile un concorso nell'attività
contrabbandiera svolta precedentemente dalla società, nè la chiamata di correo tardiva, imprecisa ed altrettanto illogi-
ca fatta dal TI relativamente agli episodi della "Co- 118
begas". Il ricorso è infondato. Circa il primo motivo va rilevato che la nullità del decreto di citazione per inccer-
tezza assoluta dei fatti è individuabile soltanto quando si accerti in concreto che l'imputato sia stato costretto ad affrontare il dibattimento ignorando l'oggetto dell'ad-
debito ascrittogli, ossia' senza sapere di quali fatti si tratti e di quali comportamenti gli si muova rimprovero,
sicchè ne resti realmente pregiudicato l'esercizio della difesa personale e tecnica (Cass., Sez. II^,15 aprile 1986.
Ghezzi, Cass. pen., 1988, p. 1057,m. 916). La nullità non rien-
tra peraltro nel novero delle nullità generali previste dall'art. 185 ed è sanabile ex art. 422 c.p.p. (Cass.,26
aprile 1988, Fendoli, Riv. 178.231). Nè risulta che l'ecce-
zione sia stata tempestivamente sollevata. Le imputazioni di cui al decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tri-
bunale di ST ZI indicano ad ogni modo, persino det-
tagliatamente,lette nel loro contesto, l'attività materiale addebitata allo CI,il cui diritto di difesa non subì,
in concreto, alcun pregiudizio. Per rigettare il secondo motivo è sufficiente richiamare il contenuto dell'ordinan.
za dibattimentale del Tribunale, ribadito dalla Corte d'Ap-
pello. Qui va sOL aggiunto che questo S.C. ebbe già a di-
chiarare la manifesta infondatezza della questione, inter-
pretando l'art. 50 c.p.p. (Sez. III^,9 maggio 1980, Riv.
pen., 1980,972). Nel merito,la Corte d'Appello ha rilevato 119
a dimostrazione dell'inconsistenza dell'assunto difensivo,
che il IN riferi di avere dato denaro allo CI su invito del IG già tre o quattro mesi prima delle veri-
fiche alla "Petrolgas" ed alla "Varoil", effettuate il 25
novembre 1976. La circostanza spiega anche l'incontro fra lo CI, il suo superiRE diretto IG ed il IN, ve-
rificatosi presso il "Baitone". Li lo CI, evidentemente già "allineato" sul piano della collusione, accettò di com-
piere il grave illecito di intervenire per sottrarre i due depositi alle indagini della Guardia di Finanza ligure. Ri-
levano ancora i giudici di merito relativamente alla depo-
sizione resa nell'altro procedimento dal TI che es-
sa trova sostanziale e decisivo conforto, oltre che nell'e-
pisodio dell'intermediazione prestata dall'avv. OR Giu-
lio, nello stesso "andamento" della verifica eseguita pres-
so la "Cobegas".
OR UL, condannato per concorso nei reati di collu-
sione e di corruzione, deduce, fra le altre questioni già ri-
solte,il difetto di motivazione della sentenza circa la re-
sponsabilità, ritenuta in base alle chiamate di correo prive di riscontro ed inaffidabili, perchè interessate, fatte dal
AL, dal AI e dal IG. In altri motivi sostie-
ne che, presentando il TI allo CI, non partecipò
alla corruzione intervenuta fra i due,in quanto il secondo fatto ha natura cronOLgica ed ontOLgica distinta dal pri 120
mo. Il ricorso è infondato. Per il tramite del OR, ex ufficiale della Guardia di Finanza,il TI entrò in contatto con lo CI ed ottenne da lui, contro il prezzo di lire 20.000.000, che la verifica presso il deposito del-
la "Cobegas" fosse differita dal 15 luglio al 12 ottobre
1976, riuscendo così a continuare a svolgere in tale perio-
do l'attività contrabbandiera. Il OR predispose l'in-
contro, "riservato", quando la Guardia di Finanza si accinge-
va ad eseguire la verifica del deposito, al fine evidente di favorire l'intesa corruttiva. La quale fu in concreto raggiunta ed ebbe il suo effetto, come si evince dalle moda-
lità con le quali fu condotta e persino sospesa poi ingiu-
Istificatamente la verifica. Molteplici e concordanti sono dunque gli elementi in base ai quali i giudici di merito si sono convinti della partecipazione piena e consapevole del OR all'attività delittuosa, contrabbandiera e cor-
ruttiva, del suo cliente. Nell'ambito del procedimento di cui alla sentenza 23 marzo 1985 il OR è accusato di a-
vere svolto funzione di intermediazione fra il AI e gli ufficiali della Guardia di Finanza Cavalieri MA e Vi-
goni DA, al fine di favorire l'attività contrabbandiera esercitata dalla "Petroltex". Anche di tale accusa i giudi-
ci di merito hanno accertato la fondatezza, alla stregua del-
le circostanziate deposizioni rese dai due alti ufficiali.
Il AL indicò nel OR colui che materialmente gli 121
consegnava il prezzo del mercimonio ed il IG dichiarò
di avergli restituito i certificati di provenienza material-
mente falsi sequestrati presso l'U.T.I.F. di Como.
ZO IA, nei cui confronti sono state confermate,
parzialmente,la sentenza 24 ottobre 1984 del Tribunale di
ST ZI e,integralmente, la sentenza 25 febbraio 1983
del Tribunale di Milano, denuncia: 1°), il difetto di motiva-
zione circa il diniego del proscioglimento nel merito dai reati di cui ai capi 2),3),4) e 5) della sentenza 24 otto-
bre 1984;2°),l'erronea applicazione dell'art. 351, anzichè
dell'art. 334 c.p. relativamente all'imputazione sub 4) di cui alla sentenza 25 febbraio 1983. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è anzi inammissibile sia perchè si risolve in una critica alla valutazione delle emergenze processua-
li effettuata dai giudici di merito, sia perchè non è deduci-
bile in questa sede, relativamente a declaratoria di estin-
zione di reato, il difetto di motivazione, nè risulta d'altro canto dalla sentenza impugnata l'innocenza evidente dell'
imputato. In ordine al secondo motivo va rilevato che la sentenza del Tribunale pone bene in evidenza che i serba-
toi e l'intero deposito della "Cielo" dai quali furono tra-
prodotti petroliferi, pur non essendo stati (anco- fugati ra) sigillati, erano stati sottoposti, tuttavia, formalmente a sequestro. Ciò è sufficiente a configurare l'ipotesi de-
littuosa di cui all'art. 351 c.p., richiedendosi per la co- 2 8 1
stituzione della custodia non già l'uso di formule parti-
colari o di determinate procedure, bensì che l'apprensione della cosa da parte della pubblica amministrazione sia av-
venuta in virtù dei pubblici poteri ad essa demandati. Il :
reato sussiste anche se non sia stato redatto ancora ver-
bale di sequestro, purchè le cose siano state poste - come
nella specie- alla diretta ed esclusiva disposizione del pubblico ufficiale (Cass., Sez. I^,19 aprile 1985, Nioi, Riv.
pen., 1986,560).
IB PP, prosciolto per prescrizione dai reati di contrabbando e di trasporto illecito di olii minerali, è
stato condannato per il reato di falso ideOLgico in atto pubblico aggravato e continuato di cui al capo 10) della sentenza 11 aprile 1985 del Tribunale di Milano. Deduce,
tre all'erronea qualificazione giuridica degli H ter 16,il travisamento dei fatti, nonchè il difetto di motivazione del-
la sentenza circa la responsabilità, affermata unicamente in base alla chiamata di correo del LL, contraddittoria e priva di riscontri. Nei motivi aggiunti e nella memoria difensiva si insiste nel denunciare il vizio di motivazio-
ne della sentenza, facendosi rilevare che ai sensi dell'art. 192 del nuovo codice di procedura penale di immediata at-
tuazione a norma dell'art. 245 delle disposizioni transi-
torie- la predetta chiamata di correo è del tutto priva di valRE probatorio, in quanto non corroborata da elementi di 123
riscontro ad essa estrinseci. Il ricorso è infondato. Gar-
delli RL riferiva nell'interrogatorio del 20 settembre
1983 che le forniture di prodotti petroliferi che figurava-
no essere state eseguite dall' "Ilofin" alla "AN & Gar-
delli",della quale era gestRE, erano tutte fittizie. Indi-
cava le modalità del contrabbando e precisava che 1'"Ilofin"
era stata costituita,il 7 febbraio 1974, per nasconderne l'
effettuazione con capitale della società panamense "Ilobar-
co Corporation S.A." (della quale era procuratRE speciale il cittadino svizzero Agostoni AN) e su consiglio del commercialista IB PP, figlio di un generale del-
la Guardia di Finanza. Aggiungeva che per l'attività di "poz-
zo" svolta dalla società da lui gestita aveva percepito per ogni kg di prodotto tre lire, corrispondendone una allo Sci-
betta. I giudici di merito si sono convinti della piena at-
tendibilità di tale chiamata di correo, confermata a dibatti mento, considerando che essa, circostanziata e disinteressata,
trova riscontro, anche di carattere estrinseco, in altri ele-
menti probatori. Già lo IB ammise non sOL di avere dato consigli fiscali al LL e di essere intervenuto a suo favRE presso la Guardia di Finanza in occasione del-
la verifica del deposito, ma anche di avere messc a contatto
con lui l'Agostinoni, procuratRE speciale della società pa-
namense "ombra". E' poi significativo che per le sue presta-
zioni abbia ricevuto, siccome riferito sin dal primo momento 724
il LL,denaro contante. Pone infine in rilievo la sen-
tenza della Corte d'Appello,integrata da quella del Tribu-
nale, che la chiamata di correo trova conferma anche nelle deposizioni rese da RD IN,da TI US (in-
terrogatori del 15 ottobre e del 29 novembre 1982) e,in se-
de di confronto con il LL,da De IL DI (proc.
verb. del 4 maggio 1982). Molteplici e concordanti sono dun-
que "gli altri elementi di prova" che confermano l'attendi-
bilità della deposizione del LL. Non si pone,neppure minimamente in dubbio,l'immediata applicabilità, ai sensi dell'art. 245 delle disposizioni di attuazione e transito-
rie,del disposto di cui all'art. 192.2.3 del nuovo codice di procedura penale. Si rileva soltanto che i giudici di me-
rito hanno seguito nella valutazione della prova i criteri stabiliti dal nuovo codice di procedura penale e peraltro già adottati da questo S.C. La valutazione sfugge per ciò
al sindacato di legittimità.
La "Santagata S.p.A.", condannata, a conferma della sentenza
11 aprile 1985 del Tribunale di Milano, a risarcire, quale re-
sponsabile civile,i danni per i fatti illeciti ascritti a
AR MA, denuncia: 1°), la violazione dell'art. 489 c.p.p.,in relazione all'art. 112 c.p.c.,, giacchè l'azione risarcitoria fu esercitata dall'Erario contro il AR
per evasione dell'imposta di fabbricazione e trasporto ille-
cito di gasolio, mentre la condanna è stata pronunciata dal- 125
la Corte d'Appello, a conferma della sentenza del Tribunale,
una volta dichiarati estinti per prescrizione tali reati,
per il il (diverso) reato di collusione;
e;2°),la violazione degli artt. 185 c.p. e 22 c.p.p.,per mancanza di legittima-
zione attiva e di interesse a costituirsi parte civile,da parte del Ministero delle Finanze, rispetto al reato di col-
lusione; 3°),l'erronea applicazione degli artt. 2049 c.c. e
19 legge n° 4 del 1929, per l'interruzione del nesso di occa sionalità necessaria ex art. 2049 cit. Il ricorso è fonda-
to, essendo stata pronunciata la condanna della società
sponsabile civile per la collusione in mancanza di domanda di risarcimento di danno per tale reato. Il Ministero delle
Finanze chiese invero al Presidente del Tribunale che fosse disposta la citazione della "Santagata", quale responsabile civile "allo scopo di ottenere il risarcimento del danno de-
rivante dai reati finanziari ascritti al sunnominato imputa-
to" (cfr. istanza del 28 dicembre 1984 in atti). V'è quindi vizio di ultrapetizione, non potendo essere compresa la col-
lusione "nei reati finanziari ascritti al AR"(cfr. Cass.,
Sez. VI^,C.c. 2 dicembre 1982, De Rosa, Cass. pen., 1985, p. 177,
m. 119). Si impone quindi l'annullamento senza rinvio del-
la sentenza della Corte d'Appello nel capo relativo alla condanna del responsabile civile "Santagata S.p.A." ai dan-
ni ed alle spese in favRE della parte civile. L'accoglimen-
to del primo motivo del ricorso esime questo S.C. dall'esa- minare gli altri due.
Gli imputati ricorrenti, esclusi quelli nei cui confronti la sentenza è stata rettificata od annullata parzialmente, non-
chè la parte civile vanno condannati,in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno, inoltre, a versare alla
Cassa delle ammende una somma, determinata equamente in lire
1.000.000.
P. M.
Sulle conclusioni parzialmente difformi del P.M...
visti gli artt. 207 209
- -524 - 537 - 539 - 543 549 c.
p.p. del 1930 e 192 c.p.p. del 1988 e 245 dis. att.,
dichiara inammissibili i ricorsi di ER AL, Ber-
ti LI, NC GI, RE DO FE, RE-
ni ON, FR NO, AG AL, AI OT, Lionel-
lo MO, AR LO, RO OS, TA Osval-
do, TRmolada NR, AN RO, RU RE, AR
IG, AT MA, CA MP, NO IG, RO
RL, SI GI, CC ER, IP ER, ON
RO, AN RI, ON AN, CO GI-
NA, CI ER, AR ID, De DO ER, GA
AL, LL RL, LL AD, AN AN e UN
ER ON;
dichiara inammissibile il ricorso del ProcuratRE Generale
nei confronti di AR IG, per tardività della notifica e di VA CC, UN ER, DE DE GI e IG DA per rinuncia;
dichiara inammissibile il ricorso della parte civile nei confronti di AR ID e AL MA;
sostituisce la formula di assoluzione per insufficienza di prove con quella di assoluzione per non aver commesso il fatto nei confronti di:AR IG per i reati di contrab-
bando e falso;
TI RN per i reati ascrittigli (capi 17 18 19 sentenza 11 aprile 1985 Tribunale di Milano);
- -
CE NZ per i reati ascrittigli (sentenza 25 febbraio
1983 Tribunale Milano); RO SI per i reati di falso
(capi S V sentenza 26 maggio 1984 Tribunale Milano);Cata-
nese AT per i reati di cui ai capi Y) ed L) della sen-
tenza 26 maggio 1984 del Tribunale di Milano;
Catanese Bru-
no per il reato di ricettazione (sentenza 24 ottobre 1984
Tribunale ST ZI); ON ON per il reato di collusione (sentenza 27 marzo 1985 Tribunale Milano); VA
CC per i reati ascrittigli (sentenza 11 aprile 1985
Tribunale Milano); AL RO per il reato di falso
(sentenza 24 ottobre 1984 Tribunale ST ZI); AN
AN per i reati SC (sentenza 11 aprile 1985 Tri-
bunale Milano); LL AD per i reati SC (senten-
za 11 aprile 1985 Tribunale Milano); ValEC ND per i reati SC (sentenza 11 aprile 1985 Tribunale Milano);
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di
AN NO limitatamente alla pena, che determina in an- 128
ni tre di reclusione e lire un miliardo di multa, Traverso-
ne PI limitatamente alla confermata condanna per asso-
ciazione a delinquere di cui alla sentenza 22 aprile 1985
Tribunale Milano, perchè il fatto non sussiste, eliminando la pena di anni due di reclusione, nonchè la statuizione sul-
le spese di secondo grado e determinando la pena residua in mesi otto di reclusione, TI NO e GA Giampao-
lo limitatamente alla condanna ai danni ed alle spese in favRE della parte civile;
nei confronti del responsabile civile "Santagata S.p.A." relativamente alla condanna ai danni ed alle spese in favRE della parte civile;
dispone correggersi la sentenza impugnata nel senso che 1
imputazione di cui alla sentenza 26 5 1984 del Tribuna-
-
le di Milano ascritta a UL LA deve intender-
si per kg 12.113.430, anzichè per kg 112.143.430;
dispone rettificarsi il dispositivo della sentenza impugna ta nei confronti di AR MA nel senso che dove è
scritto 'capo 5", deve intendersi 'capo 7 "della sentenza 11
aprile 1985 del Tribunale di Milano;
dellarigetta nel resto i ricorsi del ProcuratRE Generale,d parte civile,di AR IG, TI RN, CE NZ,
RO SI, AN AT, AN NO, ON An-
tonio, VA CC, AL RO, ValEC ND, Ram-
pulla LA, AR MA, TR PI, Iset-
ti NO e GA GI;
129
rigetta in toto tutti gli altri ricorsi e condanna tutti gli imputati ricorrenti esclusi quelli nei cui confronti la sentenza è stata rettificata od annullata parzialmente-,
nonchè la parte civile, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento di lire un mi-
lione alla Cassa delle ammende;
dispone la cancellazione dal ruOL dei nominativi di PE
ЛС e RU DU, quali ricorrenti.
Così deciso in Roma,il 13 dicembre 1989
Il Consigliere estensRE Il Presidente
dott. VI Aliano dott. ID Accinni
Ас The Allu
IL COLLABORATORE DI EL
Lidia Scalla
Depositato in Cancelleria oggi, 17 LUG. 1990
CASSAZION Il CollaboratRE di Cancelleria
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La Corte Suprenne di Cassesione desione seater penale con ordinause in 1829 old. Dispone le corresione W
3.5.96 cose disprove Dispone del dispositivo delle sentense i 3352 del 13.12 1989, di queste Corte sesione 135 sesta penale nel senso che lev statuizione: "rizette in toto uti l alti ricors e condanne tutti gli imputati ricorrenti in solido al pagamento dell spese processuali e ciascuno di essi al verba di live un milione alle Cassa delle
☑ aimer de.. debba essere preceduta dalle " seguen enanciasione: annullo seusa rinvic l'impugnate senteuse nei confronti di ZZ DI poiché il reato è estinto fer morte del ricorrente e nel seuse che il punto relative allo condar ma alle foese processuali sia così modificato.... e condanne tuttigli imputati ricorrenti, ad excesione del ZZ, in solido al pagament delle spese processualispese processuali "Ma de in Ian notasione sull'scancellerie for sull'originale della sentenze M 3352 del 13.12.1989 di questa sexi ove
FO l 4-3-1996 ito il fender re ueleton il call formare 24.3.199 IL COLLADORATORS DI EL
Antonella Fontana
CASSAZ Tave I D
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29 del 1972 deve riconoscersi invero alla parte civile il
1987 (pas. 410 della sentenza della Corte d'Arpallo). Il ri-