Sentenza 27 febbraio 2013
Massime • 1
A differenza del sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., il sequestro funzionale alla confisca "per equivalente" ha natura sanzionatoria, sicchè non sono sottoponibili a tale vincolo i beni meramente futuri, quali quelli direttamente derivanti dalla gestione dei beni in sequestro.
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Civile Sent. Sez. L Num. 10163 Anno 2013 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: TRIA LUCIA SENTENZA sul ricorso 6054-2009 proposto da: BANCHI RICCARDO BNCRCR45D13D612G, MONTAGNANI RICCARDO MNTRCR46D25F398F, FALCIANI MARIO FLCMRA42T17A468W, MASSAINI MARZIA MSSMRZ48P62H153N, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SCIALOJA 3 (LEGAL TASK TEAM), presso lo studio dell'avvocato BIANCONI CINTHIA, 2013 554 rappresentati e difesi dall'avvocato CAPIALBI MASSIMO, giusta delega in atti; – ricorrenti contro BANCA CR FIRENZE S.P.A. in persona del legale Data pubblicazione: 30/04/2013 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio dell'avvocato DE MAJO …
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La massima In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore - determinato in sede di accertamento giudiziale - e non sull'intera somma derivante dalle operazione poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i due responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato (Cassazione penale , sez. II , 15/07/2020 , n. 30899). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2013, n. 23649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23649 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 27/02/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - N. 515
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 38337/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'IO OM EN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 14/6/2012 del Tribunale di Taranto, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta avverso il provvedimento emesso dal Giudice delle indagini preliminari in sede in data 22/5/2012 avente ad oggetto il sequestro preventivo "per equivalente" di alcuni immobili e dei relativi canoni di locazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. GAETA Piero, che ha concluso chiedendo annullarsi l'ordinanza con rinvio;
udito per l'imputato l'avv. Marzano Valeria in sostituzione dell'avv. Raffo Antonio, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 1/6/2012 il Tribunale di Taranto, quale giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro "per equivalente" di alcuni immobili emesso l'8/5/2012 nei confronti della "D'IO.IT di D'DA ME s.a.s." fino alla concorrenza del valore di 4.669.271,80 Euro dal Giudice delle indagini preliminari in sede in relazione ai reati del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ex artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater relativi agli anni 2010-
2012.
2. Con istanza in data 14/5/2012 il sig. D'DA ha sollecitato l'autorità giudiziaria a valutare la sottoposizione a sequestro di altri immobili in sostituzione di quelli su cui il vincolo è stato esposto;
in tale contesto il Giudice delle indagini preliminari, sollecitato dal Pubblico ministero a chiarire le modalità del sequestro, con ordinanza del 22/5/2012 ha respinto la richiesta dell'indagato e ritenuto di sottoporre a vincolo anche i canoni di locazione provenienti dagli immobili sequestrati, nominando un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p.. 3. Avverso l'ordinanza del 22/5/2012 il sig. D'DA ha proposto istanza di riesame.
4. Il Tribunale di Taranto ha dichiarato l'istanza inammissibile e affermato che l'istante avrebbe dovuto procedere, piuttosto, proponendo appello ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p.: la decisione del 22 maggio, infatti, ha per oggetto le modalità del sequestro emesso in data 8/5/2012 e sul quale già è stata esaminata una istanza di riesame, on più riproponibile avverso il medesimo provvedimento originario.
5. Contro tale decisione il sig. D'DA propone ricorso lamentando:
a) errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 321, 322, 322 bis e 568 c.p.p.: il provvedimento emesso in data 22/5/2012 ha natura genetica con riferimento al vincolo apposto ai canoni di locazione, inizialmente non contemplati, e non è suscettibile per tale parte di controllo ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p.;
b) errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alle disposizioni citate al punto a), posto che il sequestro dei canoni locatizi comporta il superamento del valore dei beni sottoponibili a cautela in relazione all'importo delle imposte che si assumono evase;
tale decisione si fonda su un precedente giurisprudenziale (Sez. 6^, n. 26157 del 16/3/2011) che attiene al diverso istituto del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. e non può trovare applicazione con riferimento ad ipotesi di sequestro "per equivalente" che è vincolata al principio di proporzionalità e congruità dei beni soggetti alla misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento. Il sequestro disposto con riferimento ai canoni di locazione derivanti dai beni soggetti a vincolo costituisce misura ulteriore e il relativo decreto impositivo ha natura genetica.
Sono dunque fondate le censure mosse dal ricorrente allorché osserva che l'estensione del sequestro ai canoni di locazione comporta un vincolo su proventi la cui entità viene a sommarsi a quella considerata in sede di richiesta di sequestro ed eccede, attesa anche la indeterminatezza temporale del vincolo così imposto, la somma indicata come profitto dei reati e come riferimento per la quantificazione dell'importo da sottoporre a cautela.
2. A differenza di quanto può dirsi per il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., il sequestro "per equivalente" ha natura prettamente sanzionatoria e non è suscettibile di proiezione sul futuro. Nel primo caso, dunque, l'esigenza di impedire l'aggravarsi delle conseguenze da reato e di prevenire ulteriori offese al bene protetto autorizza l'autorità giudiziaria a sottoporre a vincolo anche i canoni di locazione e i vantaggi patrimoniali direttamente derivanti dalla gestione dei beni in sequestro (tali sono i fondamenti della citata sentenza Sez. 6^, n. 26157 del 16/3/2011); non altrettanto può dirsi per il sequestro disposto ex art. 322 ter c.p., con la conseguenza che il vincolo sui canoni di locazione confermato dal Tribunale non trova giustificazione e deve essere revocato.
3. L'ordinanza impugnata, che aveva pronunciato per l'inammissibilità della richiesta, deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale perché provveda ad esaminare l'istanza della parte alla luce dei principi fissati col presente provvedimento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto per il riesame.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013