Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2004, n. 2969
CASS
Sentenza 6 ottobre 2004

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Integra il delitto di peculato la condotta del medico il quale, avendo concordato con la struttura ospedaliera lo svolgimento dell'attività libero - professionale consentita dal d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 (cosiddetta "intra moenia"), e ricevendo per consuetudine dai pazienti (anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell'ente) le somme dovute per la sua prestazione, ne ometta il successivo versamento all'azienda sanitaria. Infatti, per quanto la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio non possa essere riferita al professionista che svolga attività intramuraria (la quale è retta da un regime privatistico), detta qualità deve essere attribuita a qualunque pubblico dipendente che le prassi e le consuetudini mettano nelle condizioni di riscuotere e detenere denaro di pertinenza dell'amministrazione. (In motivazione la Corte ha chiarito che nella specie assumeva rilevanza non già l'attività professionale, ma la virtuale sostituzione del medico ai funzionari amministrativi nell'attività pubblicistica di riscossione dei pagamenti).

In tema di inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale, il giudice di appello che conferisca al fatto una qualificazione giuridica più grave, in relazione alla quale sia prevista (a differenza che per quella contestata) la cognizione del giudice collegiale, non deve annullare la sentenza deliberata dal giudice di primo grado, dato che la prescrizione in tal senso (posta nell'art. 33-octies cod. proc. pen.) riguarda il caso di diretta violazione delle regole sul riparto di attribuzione, e non l'ipotesi che il giudice monocratico si sia pronunciato su una fattispecie effettivamente rimessa alla sua valutazione.

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  • 1Art. 33-octies c.p.p. Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla Corte di Cassazione
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  • 2Intramoenia: niente peculato se il medico non risulta in servizio
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 16 agosto 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2004, n. 2969
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2969
Data del deposito : 6 ottobre 2004

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