Sentenza 14 novembre 1989
Massime • 3
Con l'esposizione, sul parabrezza del veicolo, del disco- contrassegno alterato, recante indicazione, nell'importo del versamento, di una somma superiore a quella effettivamente corrisposta, si vengono a concretizzare il reato di falso ed anche quello di truffa, e cioè falso materiale in attestato commesso da privato e truffa, essendo le due fattispecie delittuose contraddistinte dalla diversità degli interessi lesi e dalla diversità dell'evento (di pericolo nel falso e di danno nella truffa). ( Conf mass n 181406, ed ivi citate; ( Conf mass n 173735 Sezioni Unite; ( contra mass n 181301; ( contra mass n 180832; ( contra mass n 178740).*
In tema di truffa, qualora sia accertato il nesso di causalità tra l'artificio o il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire se i mezzi usati siano, in astratto, genericamente idonei a trarre in errore, se in concreto essi si siano dimostrati idonei; l'eventuale difetto di diligenza della persona offesa (nella specie, relativa ad esposizione di disco-contrassegno falsificato in un autoveicolo, dei competenti organi di controllo) non vale ad elidere la sussistenza del reato. ( V mass n 175201, ed ivi citate; ( Conf mass n 173909, ed ivi citate).*
Il bene giuridico che il reato di falso protegge è l'interesse di garantire la pubblica fede, mentre il bene giuridico protetto nel delitto di truffa è l'interesse concernente l'inviolabilità del patrimonio; i due cennati reati, oltre ad obbiettività giuridiche distinte, presentano elementi strutturali diversi in riferimento ai quali non V'è alcun rapporto di specificità, per il quale occorre il necessario presupposto della esistenza di una norma generale e di una norma speciale, ambedue destinate a disciplinare la stessa materia. (fattispecie in tema di esposizione sul parabrezza di un veicolo di disco-contrassegno, relativo al pagamento della tassa di circolazione, alterato). ( V mass n 163439).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/1989, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 14 novembre 1989 |
Testo completo
медиите AUD 14
2 9 7
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 14/11/1989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II^ PENALE SENTENZA
N2679 Composta dagli Ill.mi Sigg. :
Dott. Also barulh Presidente
вривой 1. Doll. Jerman fahari Consigliere REGISTRO GENERALE
Vittorio PulumsensФилми-нио 2. N. 00174/87
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE a f 3. >>> UFFICIO COPIE.
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al SIG. per diritti 1.4000 ha pronunciato la seguente
11 236HH 1990 SENTENZA IL CANCELLIERE
sul ricorso proposto da CARCELLI LE, n.28/9/1957 a
S. Ferdinando di Puglia;
avverso la sentenza 19/10/1987 della Corte di Appel_ CORTE SUPREZHC CASSAZIONE no di Venezia, che -su gravame del prefate CE- UFFICIO COPIE in parziale riforma della sentenza 26/11/1986 del Tri Richiesta copia studio bunale di Vicenza, assolveva detto imputato dal delit dal Sig. DC PALMA to di truffa aggravata, come contestato, perchè il fat to non costituiva reato e dichiarava non doversi pro- per diritti € 5,11 federe in ordine al delittà di falso per contraffazio 23 AGO 2012. he delle diversamento n.477 e n.134, sul c/c IL CANCELLIERE aumenta la cente n.1008 A.C.I., della tassa di circo lazione automobilistica, perchè estinti per amnistia, determinando conseguentemente la pena in relazione al delitto di cui agli artt.81 capov., 476, 482 C.P. in mesi 8 di reclusione (alterafiou fill wisting reefiate & fagaments) i
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
| Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.
Mod 82
A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale SA TE Aloisi che ha concluso per at fel is verfatel'accogliment для ф.д. Я Катерей, to sell for quota sentempe SE TS & AF or PI lie ta Farmente al Selith or truff com for unsto
Udit i difensor - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CE LE, tratte a giudizio davanti al
Tribunale di Vicenza per rispondere dei reati: a) di contraffazione, con più azioni esecutive del medesimo disegne criminese, delle ricevute di versamento 1.477
n:134 sulc/c n.1008:A.C.I.. delle tasse di circolam
Ziones automobilistiche, rilasciate rispettivamente dall'ufficio postale di Vicenza, succ, n.6, il 20/10/
dall'ufftci● postale di Sevizzo, nonchè i rez 1982
lativi attestati, alterando, tra l'altre, in entram l'importo del versamento e sostituendo, nella prí
l'originaria indicazione in cifre ed in lettere di lire 2.700 in lire 261.000, ■ nella seconda da li re 2.800 a lire 352.000, ed anche la durata di valia dità da 12 a 4 mesi (artt.81 caper., 476, 478, 482,
61 n.2 C.P.); b) di truffa aggravata (art.640, 1°
2° cenna n.1 C.P.), perchè circolando alla guida del
1'autovettura Mercedes targata VE 349781, sulla quas le apponeva i suindicati contrassegni, alterati, indu ceva in errore gli addetti al contrelle e conseguiva l'ingiuste prefitte della circolazione dell'automezzo senza aver corrisposte l'intere tassa, con corrispon dente danno dello State (Acc. iL 25/2/1983).
All'esito del giudizio di primo grade, con senten za 26/11/1986, il Tribunale di Vicenza dichiarava lo CE colpevole dei reati ascrittigli e, con le attenuantí generiche, unificati i reati dianzi indica condannava alla pena di mesi 9 di reclusione leg 100.000 di multa;
concedeva all'imputato il bene
Picto dalla-sospensione córdizionale della penar or di chiarara la falsità delle ricevute e degli attestati sukadicatif ordinandone: la cancellazioneonei: media di legge i
.
"Ai seguito disgravane proposte dall'imputate, la
Corte di Appello di Venezians consentenza 19/10/1987,
ing parziale riforma della pronuncia di primo gradove diekiarava nons deversin procederen in: ordine air delitti di false in attestate relativamente ai dischio contras belli di circolazione, rientranti nell'ipesegno tesi prevista dagli artt. 478, ult. comma e 482 C.P.,
perchè estinti per amnistia, ed assolveva le. CE
dal delitto di truffa aggravata, come contestate, cen
1'ampia formula de "il fatto non costituisce reato”.
Di conseguenza, per il residuato reato continuate falsificazione delle ricevute di versamente in cente corrente postale, innanzi indicate, configurante fal sità in atto pubblico [datte ricevute rappresentande documenti attestanti attività svolta dall'ufficiale ¦
¡postale nell'esercizio delle sue funzioni (artt.81
capey., 476, 482 G.P.). determinava la pena nella rę clusione di mesi. fernava nel reste sentent za di prima grade,
☐ Contra la sentenza di appella proponeva: ricarse.
per Cassazione il Precuratore Generale di. Venezia,11
mitatamente al prescieglimento delle Scarcella con for
■ piena dalu delitte di truffa, per vislazione del
L'art.640 cr..
MOTIVI DELLA. DECISIONE
Con unice petive il P.G. muover censura alla sen-
tenza della Corte veneziana sul punte concernents, la assoluzione dell'imputato dal reato di truffa, consuma ta, deducendo che "la. Certe riconosce la responsabia lità dell'imputate in merito alla falsificazione del
L'attestazione di versamente, na esclude la truffa,"
mancande un atto di' disposizione patrimoniale della vittima, conseguente all'artificie usato dall'agente,
nouchè un danno patrimoniale diverso ed ulteriore ri spetto alla pura e semplice omissione, deb pagamen te del tributo". Siffatta impostazione, però -gi sestie ne dalla Pubblica Accusa, è contraddetta dal nete pronunciate del, S.C., a Sezioni Unite, in data 21/6/
1986, che nell'esposizione del disco contrassegno fal sificate riconosce appunto gli estremi della truffa ai: danni della State. Di conseguenza, dovendosi rit conoscere la responsabilità dello EL (ampiamen confesse sul fatte) anche in ordine a tale delitto.
il P.G. ricorrente conclude per la nullità dell'impu guata sentenza 19/10/1987, con is conseguenziali prova vedimenti
_ Il ricorsa è fondate.
La Corte di Appella di Venezia, in relazione alu contestate delitto di truffa (cape b. dell'imputazio ne), assolveva la CE perchè il fatto non co=
Estuisce dette reate, a lui contestate come segue;
"perchè circolanda alla quida, dell'autovettura Merce
"des. VE 349781, sulla quale aveva apposto il contras
"søgni alterati di cui sopra: (n.d.r. = nel capo a)
"induceva in errore gli addetti al controlle, conse=
"guiva l'ingiuste prefitto della circolazione dek nez
"ze senza la corresponsione dell'intera tassá, cel
"corrispondente danne dello State".
Come la Cassazione ha avuto occasione di ribadire in vari pronunciati (Cass. Sez.I, 28/4/1984 = dep.
22/6/1984 = Malafronte;
Cass. Sez.V, 15/12/1983
dep. 20/2/1984 = Tinaglia), l'use del disco-contrasse gno del pagamento della tassa di circolazione, alte=
rata nell'importe con indicazione di una cifra supe=
riore a quella versata ed esposto sul parabrezza del
L'autoveicolon vale ad integrare, oltre al delitte di false ex artt.478 e 482 C.P., anche gli estremi del delitto di truffa consumate ai danni dello Stato. 3
Per la verità, nen sene mancate pronuncie della stessa S.C. in. sense nettamente contrario, e cioè che non ravvisane la truffa nell'apporre sul parabrezza di un veicole il disco contrassegne (c.d. bello di cir colazione sul rilieve che nel reate di truffa l'ingiu ste profitto dell'agente ed il danno della parte lesa devono essere conseguenze di un'induzione in errore ottenuta con artifici e raggiri e, quindi, devono es'
sere successivi a questi ultimi. Nell'utilizzazione der belle contrassegna contraffatto, invece, si viene a realizzare saltante il reate di falso in attestate e non pure quelle di truffa, giacchè il documente fal so è utilizzato quando l'evasione (costituente ille cito amministrative) risulta già consumata. Appunto
tale indirizzo giurisprudenziale aderisce la senten za di appello.
A dirimere il contrasto giurisprudenziale insorte anche tra i giudici di legittimità, la Cassazione a
Sezioni unite penali -con sentenza 21/6/1986, ric.P.M.
c/ Giovannelli- ha affermato che "Integra gli estremi del delitto di truffa, in concorso con i delitti di falso in atto pubblico e di false in attestato sul con
(tenuto di atti, il comportamento di chi, dopo avere falsificato la ricevuta di versamento in conto corren te postale della tassa di circolazione per veicoli a motore ed il relative disco-contrassegne, esponga quest'ultimo all'esterno del veicolo"...
Nella fattispecià, ad avviso di questa Corte, nel
'solco di quanto, affermato dalle Sezioni Unite, penali nella soggetta materia, con l'esposizione, sul parabrez recaute za del veicolo, del disco-contrassegna alterate, con indicazione nell'importo del versamento di una somma superiore a quella effettivamente corrisposta, si ven geno a concretizzare il reato di falso ed anche quel lo di truffa, e cioè falso materiale in attestato com messo da privato (artt.482, 478 C.P.) e truffa (art. 640 C.P.), contraddistinte le due fattispecie delit'
tuose dalla diversità degli interessi lesi, nonchè
dalla diversità dell'evento (di pericolo nel falso di danno nella truffa). Il primo di detti reati, aven te ad oggetto la tutela della fede pubblica, è disci
plinato tra quelli di falsità in atti;
il secondo,
invece, ha ad oggetto la tutela del patrimonio ed è
pricompreso tra i delitti contro il patrimonio median te-frode. E cioè, il bene giuridico che il reato dị
falso protegge è l'interesse di garantire la pubbli÷
ica fede, mentre il bene giuridico protetto nel delit to di truffa è l'interesse concernente l'inviolabili
_tà del patrimonio. Di tal che, i due cennati reati, oltre ad obbiettività giuridiche distinte, presentano 9=
elementi strutturali diversi in riferimento ai quali non v'è alcun rapporte di specificità, per il quale occorre -è risaputo il necessario presupposto della esistenza di una norma generalere di una norma specia le, ambedue destinate a disciplinare la stessa materia.
Se è vero che, per la truffa, il raggirei ● l'artifi cio si può realizzare in vari modi e pure mediante il reato di falso, è parimenti vero e non si può discono scere che il falso non è l'elemento costitutiva della truffa, poichè nella nozione di siffatto reato, ai
sensi dell'art. 640 C.P., viene considerato il raggiro l'artificio in genere, non già unicamente e soltan'
tà il raggiro e l'artificio compiuti a mezzo del rea to di falso.
I cennati reati concorrenti permangono distinti ed autonomi, tanto più quando -come nella specię- la con sumazione di un reato si estrinsechi qualificato da aggravante perchè commessa l'altra o le altre violazio ni (degli artt.478, 482 e degli artt.476, 482 C.P.)
per eseguire (o occultare) un altro reato, oppure per conseguire od assicurare a sè o ad altri il prodotto il profitto o il prezzo e l'impunità del primo rea to (art.61 N.2 C.P.).-
Nel case in esame, stante la pluralità delle azio 10. = hi ed in difetto di identità del fatto, certamente non si può dire che ricorra un'ipotesi di assorbimen to dell'attività truffaldina delle CE nel de-
hitto di falsificazione del disco-contrassegne (atte stante l'eseguito versamente della tassa di circola zione) da esporre all'esterno dei veicoli a motore, we' tentorneurs with disponfiou fill out. 36 J.P.R. 38/1953 "contraffationes des coutume".
Le' Sezioni Unite, con la succitata sentanza 21/6/1
1986 hanno ritenuto che la condotta di colui che espo ne il disco contrassegno al parabrezza del veicolo,
attestante l'effettivo versamente di importe inferio quello dovuto, non può reputarsi assorbita dalla semplice condotta di falsificazione della ricevuta del versamento postale in c/c e dell'attestato di ef=
fettuato pagamento della tassa di circolazione e nem meno da quella di omesso versamento della tassa, atte so che nel fatto suddetto è presente quel "quid pluris"
strutturalmente caratterizzante la truffa, e cioè le artificio-profitto, che esulando, non v'è dubbio, dai reati di falso, pure contestati all'imputato (capo dell'inputazione), perfezionatisi con la contraffazio ne o alterazione delle suindicate ricevute di versa mento nn.477 e 133 sal conto corrente postale n.1008
-A.C.I. e dei relativi attestati qualifica "artificio
Le truffuc sa" la condotta dello CE, si è concretizzata
-si badi- nell'esposizione del bollo di circolazione (meglio indicato come_disco-contrassegne) all'esterno
- 11 =
.dell'autovettura Mercedes VE 349781 (⚫ VE 349791 = da sent. appella). Appunte siffatte "artificio-profitto"
costituisce quel "quid pluris" che viene a sostanziare da diversa figura criminesa prevista dall'art. 640 C.P...
connetata da un'autonoma esistenza rispetto ai due
Surrichiamati reati di falso, la prima (truffa), e cioè
la condotta truffaldina viene ad esplicitarsi in momen to diverso, meglio successive, e mediante attività di versa ed aggiuntiva rispetto agli illeciti di false precedentemente consumati va individuata -vale riba dirle- nell'esposizione del disco-contrassegno alle-
esterno dell'automezzo. Il sussistente rapporto tra il delitte di truffa e quelli di false non può che es it sere disciplinato dalle regole del concorse materiale di reati", a norma dell'art. 71 e segg. C.P.. Proprie
la presenza dell'epposizione del disco-contrassegno spiega la non condivisibilità della tesi che illegit'
timamente esclude il reato di truffa, assumendo che l'esposizione del c.d. bollo di circolazione si iden'
tifica con la frode fiscale, già consumata, e che, co munque, è assorbita nell'altre, diverso e concorrente reato di false in attestato sul contenuto di atti, com messo da privato, risultando alterato il disco-contras segno;
o, addirittura, in quello diverso e concorrente 1
pure nel case in discussione, del reato di falso in atto pubblica commesse da private (artt.476, 482 C.B.)
per l'alterazione delle ricevute di versamente in c/c postale della tassa di circolazione. che
Non, è fuor di luogo avvertire, attesa la funzione attribuita nel processe penale alla: contestazione del
Create, l'esame in merito al concerse materiale tra i surripetuti reati di falso e di truffa (quest'ultimo come innanzi identificate) non può essere, precluso:
comunque, subordinate al fatto che la centraffazione del disco-contrassegno risulta contestate, in un unico cape d'imputazione, unitamente alla falsificazione della ricevuta di pagamento della tassa di circolazio ne in conto corrente, anzicchè come imputazione auto nema Dove manter ostitos a seperate la fisionomia giuridica de reate "Falsità mate=
riale commessa dal private in attestate del contenuto degli atti e del reato di falsificazione della ricevu ta di pagamento (3° tagliando) che, costituendo parte integrante della carta di circolazione (a cui va alle gata) con funzione di valida prova del pagamento del'
la tassa, configura falsità in atto pubblico in quan to versamento effettuato a mezzo del servizio conto correnti postali e contiene l'attestazione di attivi tà, svolta da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e diretta a documentare un fatte-giuri-
dicamente rilevante dal medesimo compiute: (la risees sione di una determinata somma di danare), dalla frode fierce eJall ima demfrencnto d'impasta Nalla fattispecie, l'intervenuta acclaramento del l'espostaiona sul parabrezza del disco-contrassegnéė,
r'alterazione dello stesse-nall'importe della somiá
effettivamente pagata e questa risultando infériere:
auquella dovuta dalle CE per l'autovettura Mer
cedes; consente di ravvisare: Márkíficio della trufsa
Iegittima ra sussisťenza del reato di cui all'art.
[640°C.P. nelle due alternativa ipotesi del delitto -
consumate didal delitto tentato,
Se si considera che, ne concorso dei tre succen nati elementi (espesiz, del disco-contrassegno con in dicazione alterata di versamento “di” somma inferiore:
a quella devutali le CE nealizzava un artificio intese la trarre in inganno gli organi competenti di centrallo sb da circolare con l'autovettura senza la corresponsione della tassa nella misura che aveva l'ob blige di versare in correlazione al periodo di validi tà der bello' di circolazione [10 si può desumere agevol mente ponendo mente alle date dei due versamenti (20/
12/82) ed alla data del controlla effettuato dagli agenti della Polizia Stradale di Salò (25/2/1983) che, in tale modo, l'imputato conseguiva un ingiusto - 14 =
profitto, con evidente danno dello Stato, che incame rava una somma inferiore a quella dovuta per la circo lazione del suo automezzo, l'imputazione di truffa).
(consumata) ad avviso di questa Corte deve riconoscer si correttamente contestata, nella descrizione dell fatto-reate risultando richiamato l'elemento relativo al danno.
Non appare superflug chiarire, a questo punto, che lo stabilire se l'azione ai sia e nena compiuta_e_che
l'evento si sia e non verificate, costituendo accer=
tamenti di fatto, si pongono come risultanze di fatto la cui valutazione è riservata al discrezionale pote re dei giudici di merito e non è ulteriormente sinda cabile, in questa sede di legittimità, se adeguatamen
-
te e logicamente motivata e senza errori giuridici.
Ad ogni buon conto, è opportune ricordare, però,
in tema di truffa consumata e relativi criteri di va lutazione dell'idoneità degli artifici o raggiri, che
La Cassazione ha in più occasioni affermato che "qua lora sia accertato il nesso di causalità tra l'artifi cio o'il raggiro e l'altrui induzione in ermore, non necessario stabilire se i mezzi usati siano, in astratto, genericamente, idonei a trarre in errore, se in concreto essi si siano dimostrati idonei;
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i tuale difetto di diligenza della persona offesa" (nel E
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