Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2002, n. 2596
CASS
Sentenza 22 novembre 2002

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Massime1

La disposizione di cui all'art. 512 cod. proc. pen., secondo la quale può darsi lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal P.M., dai difensori e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione, è applicabile anche in caso di morte del dichiarante dovuta a suicidio, evento che non può essere equiparato alla volontaria sottrazione all'esame di cui alla disposizione prevista dall'art. 526, comma 1-bis, stesso codice, la quale presuppone, in ogni caso, la potenziale attuabilità dell'audizione.

Commentario1

  • 1L'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 TU stupefacenti (Cass. pen. SSUU, n.36258/2012)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2002, n. 2596
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2596
Data del deposito : 22 novembre 2002

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