Sentenza 22 novembre 2002
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 512 cod. proc. pen., secondo la quale può darsi lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal P.M., dai difensori e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione, è applicabile anche in caso di morte del dichiarante dovuta a suicidio, evento che non può essere equiparato alla volontaria sottrazione all'esame di cui alla disposizione prevista dall'art. 526, comma 1-bis, stesso codice, la quale presuppone, in ogni caso, la potenziale attuabilità dell'audizione.
Commentario • 1
- 1. L'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 TU stupefacenti (Cass. pen. SSUU, n.36258/2012)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2002, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato Presidente del 22/11/2002
1. Dott. SANTACROCE Giorgio Consigliere SENTENZA
2. Dott. VANCHERI Angelo Consigliere N. 925
3. Dott. SIOTTO Maria Cristina Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO Pietro Consigliere N. 020386/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS OV N. IL 27/09/1977;
2) AS OV N. IL 05/10/1972;
3) OT IC N. IL 11/04/1950;
avverso SENTENZA del 10/01/2002 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti ali atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Loreto D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. NN Aricò per HI NN cl. 1977, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.1.2002 la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia emessa in data 3.7.2001 dal GIP del Tribunale della stessa città in giudizio abbreviato, con la quale AS OV cl. 1977, AS OV cl. 1972, OT IC ed altro soggetto non ricorrente erano stati dichiarati colpevoli dei reati, legati dalla continuazione, di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e di detenzione, a fini di spaccio, di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina), fatti accertati in Portici il 27.10.2000, ed erano stati condannati il primo, nella veste di capo ed organizzatore dell'associazione, alla pena di anni 14 di reclusione, il secondo alla pena di anni 8 di reclusione e L. 80 milioni di multa, ed il terzo, con le attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni 5 di reclusione, oltre alle statuizioni accessorie.
Osservava la Corte suddetta che la responsabilità degli imputati in ordine ad entrambi i recati loro ascritti emergeva dalle dichiarazioni del collaborante ed associato, poi suicidatosi, CH UA, fratello minore dei due CH, da ritenere intrinsecamente attendibile per avere condotto gli agenti presso un nascondiglio ove erano state rinvenute alcune bustine di cocaina, per la perfetta conoscenza che egli aveva dell'organizzazione, come intraneo di essa, e per la coerenza e precisione delle sue rivelazioni, descrittive delle modalità operative dell'organizzazione, dei ruoli svolti da ciascun associato, e che avevano trovato perfetto riscontro negli esiti della perquisizione, preceduta da una intensa attività di osservazione, effettuata a sorpresa nei locali di una abitazione di Portici, frequentata dal CH del 1977, e all'interno della quale erano state rinvenute alcune persone (fra cui CH NN del 1972 ed il OL) intenti a confezionare singole dosi di stupefacenti ed erano stati rinvenuti e sequestrati ingenti quantitativi di cocaina ed hashish, banconote di piccolo taglio, di cui alcune avvolte in un involucro sigillato con nastro adesivo ed altre abilmente occultate in mezzo a stracci, oltre a strumenti per la preparazione ed il confezionamento delle dosi.
Aggiungeva la Corte che la suddetta chiamata in correità e l'irruzione effettuata avevano fornito il quadro di una associazione dotata di piena efficienza operativa, di un congruo numero di associati legati fra di loro da vincoli di stretta parentela ed aventi ruoli distinti, e la disponibilità di una stabile struttura logistica, con una base operativa, attrezzata e utilizzata per il deposito, la custodia, il taglio, il confezionamento e lo spaccio al minuto di sostanze stupefacenti.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i due CH ed il OL, lamentando:
1) CH NN cl. 1977:
a) nullità della sentenza impugnata, per essere stata la stessa pubblicata non mediante lettura del dispositivo al termine dell'udienza, bensì mediante il successivo deposito dello stesso, dopo essersi la Corte riservata di decidere;
b) violazione dell'art. 192 c.p.p. e illogicità manifesta della motivazione sotto il profilo che, pur dopo avere dato atto della squalificata personalità di CH UA, definito come soggetto sicuramente disturbato al limite dell'abiezione morale e materiale ed avere evidenziato i motivi di astio che egli aveva nei confronti degli imputati, la Corte territoriale ne aveva affermato la piena attendibilità intrinseca ed aveva ritenuto di potere ravvisare nella fattispecie gli estremi del reato associativo, laddove invece era emersa semplicemente una attività di spaccio in corso, per altro di modeste dimensioni (circa 60 grammi di cocaina e non rilevante quantità di hashish);
c) carenza di motivazione in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni del collaborante alla luce dell'art. 111 cost., essendosi lo stesso volontariamente sottratto all'esame in contraddittorio, sia pure mediante il drammatico gesto del suicidio;
d) carenza motivazionale in ordine alla qualifica di capo e organizzatore, attribuita al CH NN del 1977 solo in base alla presenza del medesimo nella abitazione sottoposta a perquisizione, elemento indicativo di una mera occasionalità di tale evento.
2) CH NN cl. 1972:
a) Nullità della sentenza impugnata, a norma dell'art. 6, comma 1, della L. 217/90 come modificata dalla L. 134 del 2001, per non avere mai la Corte di appello esaminato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, che era stata da lui regolarmente trasmessa per il tramite dell'Autorità Carceraria;
b) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativamente alla affermazione della sua responsabilità in ordine al reato associativo, con particolare riguardo alla esistenza degli elementi probatori di tale reato, ricavati esclusivamente dalla chiamata in correità, del tutto priva di riscontri in proposito;
c) Erronea applicazione della legge in ordine alla sussistenza dell'aggravante della ingente quantità, affermata unicamente in base al criterio quantitativo anziché in base al parametro della eventuale saturazione del mercato al quale la droga era destinata in quel momento storico;
d) Carenza motivazionale in ordine alla quantificazione della pena, alla negazione delle attenuanti generiche e all'aumento per la continuazione.
3) OL CO: erronea applicazione della legge penale e carenza motivazionale, per non avere la Corte di merito tenuto conto delle osservazioni dedotte in sede di appello, con particolare riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti, al diniego delle Attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di CH NN cl. 1977.
1.1 Non sussiste la nullità dedotta dal CH con il primo motivo di gravame. Questa Corte si è diverse volte occupata della questione, risolvendola sempre con l'affermazione che, pur essendo vero che anche nel procedimento svoltosi con il rito abbreviato la sentenza deve essere pubblicata in udienza mediante lettura del dispositivo e non mediante successivo deposito in cancelleria, tuttavia la mancata osservanza di tale adempimento non comporta alcuna nullità.
Si è precisato a tal proposito che "La sentenza emessa nel procedimento svoltosi con il rito abbreviato in Camera di Consiglio deve essere pubblicata, come tutte le sentenze, mediante lettura del dispositivo in udienza, e non mediante deposito in cancelleria ex art. 128 c.p.p.: ciò in virtù dell'art. 442, comma primo, c.p.p., che rinvia per la 'decisione' nel giudizio abbreviato alle norme dettate, dagli artt. 529 c.p.p. e segg., per la sentenza emessa a seguito del dibattimento, norme tra le quali sono da ricomprendere quelle concernenti la redazione e la pubblicazione della sentenza. Detto principio si applica anche per le sentenze emesse in appello a seguito di giudizio abbreviato in primo grado, posto che il rinvio all'art. 127 c.p.p. - contenuto nell'art. 599, comma primo, c.p.p. in relazione all'art. 443, ultimo comma, c.p.p. - riguarda solo le forme del procedimento camerale, e non tutti i provvedimenti ed in particolare la sentenza che lo conclude. Peraltro, in ossequio al principio della tassatività della nullità sancito nell'art. 177 c.p.p., la mancata lettura del dispositivo in udienza, nei casi in cui la disposizione dell'art. 442, comma primo, c.p.p. in relazione all'art. 545, comma primo, c.p.p. sia stata inosservata per essersi uniformato il giudice alle regole previste per la pubblicazione dei provvedimenti camerali diversi dalle sentenze, non comporta alcuna nullità - ne' di ordine generale, ne' assoluta e neppure relativa - in virtù del disposto dell'art. 546, comma terzo, c.p.p. che, occupandosi proprio delle nullità dovute alla mancanza dei requisiti che la sentenza deve contenere, non vi include quella derivante dalla mancata lettura del dispositivo in udienza" (v. Cass. Sez. 6^, sent. n. 8637 del 14-5-1996, Merlini;
e, negli stessi termini, Sez. 6^, sent. n. 1702 dell'8-1-1999, Collevecchio;
Sez. 5^, sent. n. 241 del 26.1.1996, Bellini;
Sez. 6^, sent. n. 10288 del 29-9-1995, Marchese;
Sez. 6^, sent. n. 9984 del 23-6-1993, Bernardi;
Sez. 6^, sent. a 3005 del 24.11.1992, Mladossich ecc).
Questo Collegio condivide pienamente tali principi, non ravvisando valide ragioni per discostarsene.
1.2 Il secondo motivo di gravame, concernente il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, si basa essenzialmente sull'assunto che l'affermazione di responsabilità nei confronti del ricorrente sia fondata esclusivamente sulla chiamata in correità, del tutto priva di attendibilità, da parte di CH UA, e che le dichiarazioni accusatorie del medesimo siano state valutate in maniera superficiale ed acritica.
Entrambe le affermazioni sono prive di fondamento giuridico. Ed invero a carico dell'imputato i giudici di merito hanno individuato numerosi e gravi elementi di reità, sui quali si sono diffusamente soffermati, esaminandoli analiticamente e nelle loro reciproche interferenze.
L'attendibilità intrinseca del chiamante è stata ampiamente vagliata in relazione alla particolare analiticità e precisione del suo narrato, caratterizzato da specifiche indicazioni, opportunamente controllate ed apprezzate con motivazione approfondita ed articolata (v., ad esempio, i riferimenti alla perfetta conoscenza dei segreti dell'organizzazione, dei ruoli svolti dagli associati e alla sua lucidità nel condurre esattamente gli agenti operanti nel punto esatto - all'interno di un cespuglio di via Bagnara di Portici - in cui egli aveva nascosto nove bustine di cocaina). Quanto all'esistenza dei riscontri, sono stati giustamente richiamati, non soltanto i risultati della breve ma intensa attività di osservazione e controllo condotta direttamente dai tutori dell'ordine, ma anche e soprattutto gli esiti della perquisizione a sorpresa operata dai medesimi, attraverso i quali sono rimaste pienamente confermate e confortate le puntuali affermazioni del chiamante anche in ordine ai compiti che ciascun componente era stato chiamato a svolgere, e che concretamente svolgeva proprio nel momento della irruzione della polizia.
A ciò sono state aggiunte considerazioni di ordine logico, concernenti il comportamento dell'imputato, caduto sotto la diretta osservazione degli agenti, da cui è stato coerentemente dedotto che lo stesso svolgeva il ruolo di capo e coordinatore del gruppo. Infine, a completamento del quadro probatorio, sono stati richiamati anche le indicazioni dei chiamante sui rapporti che gli imputati avevano con personaggi estranei al presente processo, ma indicati per nome e cognome, gravitanti nel circuito di spaccio degli stupefacenti (fornitori, collaboratori ecc).
Si tratta, all'evidenza, di un compendio motivazionale solido, penetrante e convincente, che non risulta in alcun modo scalfito dalle contrarie deduzioni del ricorrente, che ha ingiustificatamente qualificato le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata affidate a semplici deduzioni e congetture, oltre che ad un puro e semplice rinvio sentenza di primo grado, rinvio per altro legittimo quando, come nella fattispecie, vi sia coincidenza di decisione. In presenza di riscontri così evidenti, che sotto molti aspetti possono autonomamente Assumere la funzione di prove anche in relazione al reato associativo, appare del tutto vano lo sforzo del ricorrente di sminuirne il significato e la portata sol con il riferimento alla personalità disturbata del dichiarante. Nessuna violazione dei criteri dettati dalla Copiosa giurisprudenza di questa Corte in materia di valutazione della prova è pertanto ravvisatale nella decisione impugnata.
1.3 Relativamente al terzo motivo di doglianza, come sopra riportato alla lett. c) nella parte dedicata allo svolgimento del processo - esaminabile pur non essendo stato dedotto con i motivi di appello, dato che trattasi di questione attinente alla utilizzabilità i elementi di prova - la tesi del ricorrente, secondo cui le dichiarazioni di CH PA sarebbero inutilizzabili per essersi lo stesso volontariamente sottratto, con il suicidio, all'esame dibattimentale, pur se suggestiva, è del tutto inaccoglibile.
Ed invero - a prescindere dalla considerazione che nell'ambito del giudizio abbreviato non è applicabile la regola di valutazione prevista dal comma 4 dell'art. 111 cost. e, per il dibattimento, dal comma 1-bis dell'art. 526 c.p.p., per la quale la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in base a dichiarazioni rese da persona volontariamente sottrattasi all'interrogatorio da parte dello stesso imputato o del suo difensore (v., da ultimo, Cass., Sez. 3^, sent. n. 7432 del 15-1-2002), Deda) - in caso di morte del dichiarante, sia pure a seguito di suicidio, devesi ritenere pienamente operante la disposizione di cui all'art. 512 c.p.p., secondo cui può darsi lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal P.M., dai difensori e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione. Nè può affermarsi che il suicidio sia da equiparare ad una volontaria sottrazione all'esame, per la semplice ragione che la norma di cui al comma 1-bis del citato art. 526 presuppone pur sempre che l'audizione sia comunque potenzialmente attuabile, come quando, ad esempio, il dichiarante si sia reso volontariamente irreperibile, ipotesi nella quale la sua escussione è comunque astrattamente possibile ove si addivenga al suo rintraccio.
A Per quanto concerne, infine l'assunto secondo cui sarebbe carente la motivazione relativa alla attribuzione al ricorrente della qualifica di capo della organizzazione, a prescindere dalla genericità della censura, va rilevato, da un canto, che la norma di cui all'art. 192, comma 2 c.p.p. non consente al giudice di legittimità un controllo sul significato concreto di ciascun indizio (controllo che è pur sempre riservato alla competenza esclusiva del giudice di merito), ma gli conferisce solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni, con le quali sia stata dimostrata la valenza probatoria dei vari indizi, in se stessi e nel loro reciproco collegamento;
e, dall'altro, che la sentenza impugnata offre una serie di argomentazioni, Saldamente legate alle risultanze processuali, che dimostrano ampiamente non solo l'esistenza di una vera e propria organizzazione, ma anche la funzione di capo svolta dal ricorrente, essendo stata tale funzione direttamente visualizzata dagli agenti operanti per essere stata notata la sua presenza nella casa della madre, ove si svolgevano le operazioni di taglio e confezionamento della droga, intento a controllare assiduamente il "lavoro" dei suoi complici. Il ricorso di CH NN cl. 1972:
2.1 In ordine al primo motivo di gravame, va rilevato che dall'esame degli atti non risulta che egli abbia mai presentato domanda di ammissione al gratuito patrocinio. Del resto il ricorrente non offre nessuna specifica indicazione in proposito (come la data e le modalità di trasmissione della domanda), sicché tale doglianza non può essere presa in esame anche sotto il profilo della genericità.
2.2 L'esame della doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso è già stato compiuto al par. 1.2, cui si rinvia essendo gli argomenti addotti comuni a quelli rappresentati dall'omonimo CH NN cl. 1977.
2.3 Con il terzo motivo di gravame il ricorrente ha lamentato carenza di motivazione in ordine alla ravvisabilità, nel caso in esame, dell'aggravante dell'ingente quantità, essendosi fatto esclusivo riferimento al criterio quantitativo, anziché a quello della saturazione dell'area di spaccio.
Il ricorrente muove però esclusivamente dalla quantità di droga reperita e sequestrata nella abitazione utilizzata come laboratorio dai componenti del sodalizio, mentre i giudici di merito hanno fatto riferimento al volume complessivo della droga che veniva abitualmente trattata dal gruppo che, secondo ciò che era ricavabile dalle dichiarazioni del chiamante ed era possibile rilevare dall'esito della perquisizione, era da considerare ingente.
Incongrua appare quindi la doglianza di cui sopra, in quanto si fa riferimento ad un parametro del tutto diverso da quello preso in esame dalla Corte territoriale, che si è richiamata ai "carichi ceduti e commerciati dall'organizzazione", che, opportunamente dosati e tagliati, tra hashish e cocaina avrebbero consentito il confezionamento di migliaia di dosi.
Conseguentemente la Corte di appello si è correttamente, anche se implicitamente, riferita proprio ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la ratio legis dell'aggravante speciale, prevista dal secondo comma dell'art. 80 D.P.R. 309/90, è da ravvisare nel pericolo per la salute pubblica connesso alla quantità della droga trattata che, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione al consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti (v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., sent. n. 17 del 21.6.2000, Primavera, rv. 216666).
2.4 Il quarto motivo di doglianza, concernente il trattamento sanzionatorio, appare manifestamente privo di fondamento, avendo la Corte di merito adottato in proposito una motivazione puntuale e specifica, osservando, fra l'altro, che la pena era stata contenuta in limiti molto prossimi ai minimi edittali. Altrettanto dicasi per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, giustificato ampiamente con riguardo, oltre che alla gravità del fatto, agli eloquenti precedenti penali e alla personalità degli imputati, caratterizzata da una indiscutibile capacità criminale. Il ricorso di OL CO.
3. Il ricorso del OL, oltre che generico, è del tutto privo di fondamento, avendo la Corte di merito, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, puntualmente tenuto cogito di tutte le osservazioni da lui avanzate in sede di appello.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2003