Sentenza 24 aprile 2013
Massime • 1
L'evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti può essere costituito oltre che dall'impedimento della gara anche da un suo turbamento, situazione quest'ultima che si verifica quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione dei risultati di essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2013, n. 28970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28970 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/04/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 848
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 10127/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO RU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27/05/2011 della Corte di appello di Trento;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Conti Giovanni;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Tullio Padovani, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11 dicembre 2009, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Trento, all'esito di giudizio abbreviato, assolveva RU SO, IS NH e NI NZ dal reato di turbativa d'asta di cui all'art. 110 c.p., art. 353 c.p., comma 2, loro ascritto in concorso, con la formula "perché il fatto non sussiste".
Agli imputati era stato addebitato di avere, nella qualità di componenti della commissione nominata dalla Autostrada del Brennero s.p.a. in relazione alla gara n. 47/06 indetta il 23 novembre 2006 per la fornitura di vestiario per il personale di detta società, colluso al fine di turbare, attraverso varie modalità, il regolare svolgimento delle procedure di gara onde consentire l'aggiudicazione dell'appalto alla MO AR s.a.s., di fatto amministrata da DI NZ (separatamente giudicato), socio della medesima, in danno della IL OR s.r.l., che aveva inizialmente presentato la migliore offerta economica e tecnica (fatti consumati l'11 giugno 2007, data di aggiudicazione della gara a favore della MO AR).
2. A seguito di impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, la Corte di appello di Trento, con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava RU SO colpevole del reato ascrittogli condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione e di Euro 600 di multa, assolvendo lo NH e il NI con la formula "per non aver commesso il fatto".
2.1. Premetteva in fatto la Corte di appello che una prima gara indetta in data 25 luglio 2006 dalla società Autostrada del Brennero per la fornitura di vestiario estivo e invernale destinato ai dipendenti della società non era stata aggiudicata, perché la commissione di gara (composta dai tre predetti soggetti), riunitasi il 15 settembre 2006, aveva valutato non conformi al capitolato le campionature presentate dalle quattro società partecipanti. A seguito di ciò BE OS, per conto della società IL OR, che aveva partecipato alla gara, si era presentata alla polizia municipale di Trento, e successivamente al p.m., lamentando anomalie nella conduzione della gara, in particolare evidenziando di avere potuto accertarsi che alla concorrente ditta MO AR erano state date assicurazioni circa il favorevole accoglimento della offerta in occasione della prossima gara che sarebbe stata bandita. Venivano quindi dalla Procura avviate intercettazioni telefoniche. In occasione della seconda gara venivano ammesse le sole ditte IL OR e MO AR, e la commissione incaricata dell'esame delle offerte, in data 31 gennaio 2007, aggiudicava provvisoriamente l'appalto alla prima di tali due ditte, salva la verifica della congruità dell'offerta, che presentava, al pari di quella dell'altra ditta, un ribasso superiore al 20 per cento della base d'asta. Successivamente, in data 14 marzo 2007, la commissione tecnica, di cui faceva parte tra gli altri RU SO, rilevata la difformità della fornitura rispetto al capitolato con riferimento a due aspetti (apposizione della etichetta "made in Italy" su capi dichiaratamente confezionati in Tunisia;
difformità del peso o della qualità del tessuto rispetto al capitolato con riguardo alle sahariane e ai maglioni estivi), disponeva accertamenti comparativi tra i campioni di tessuto prodotti dalla IL OR e dalla MO Carpo. A seguito di ulteriori verifiche, effettuate presso il Centro di Assistenza Doganale Errek di Trento e presso il Centro ILe Cotoniero di Busto Arsizio, essendo state confermate le discrepanze rispetto al capitolato dei campioni prodotti dalla IL OR, veniva disposta, in data 11 giugno 2007, la revoca dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto alla IL OR e l'aggiudicazione definitiva in favore della MO AR.
2.2. Rilevava in punto di diritto la Corte di appello che non poteva condividersi la valutazione del primo giudice secondo cui, pur essendo intervenuta una qualche forma di "collusione" tra il componente della commissione RU SO e il responsabile di fatto della ditta MO AR NZ DI, ciò non aveva in concreto provocato alcuna alterazione della regolarità della gara per essere stata legittimamente adottata l'esclusione della ditta IL OR in conseguenza delle anomalie che caratterizzavano la sua offerta, come sopra specificato.
Premesso al riguardo che quello in esame è un reato di pericolo, che è integrato anche in mancanza di una influenza delle condotte collusive sul risultato della gara, osservava la Corte di appello che erano stati inequivocabilmente accertati rapporti collusivi tra il SO e il DI, finalizzati al raggiungimento del risultato di escludere la ditta venditrice IL OR, a favore della concorrente MO AR, non solo attraverso i pur legittimi rilievi espressi da quest'ultima circa il rispetto delle condizioni poste dal bando, ma anche mediante la indicazione da parte del DI dei consulenti incaricati del controllo circa la congruità merceologica dei capi e della legittimità dell'apposizione della dicitura "made in Italy" su capi confezionati in Tunisia, e mediante le interferenze operate dal medesimo DI sugli incaricati a un simile controllo, pilotate verso un esito che avrebbe rivelato inconvenienti solo a carico della ditta concorrente ma non altri (come la finitura dei polsi e della zona di fondo dei maglioni) rinvenibili nei capi offerti dalla MO AR, anch'essi non rispondenti alla scheda tecnica allegata al bando di gara, con conseguente esclusione dall'aggiudicazione della gara anche di essa;
il tutto considerando che anche i capi presentati dalla MO AR erano stati confezionati in Tunisia, e recavano la dicitura "made in Italy" fatta apporre da una ditta compiacente, ma sugli stessi non era stata operata alcuna valutazione ostativa.
Sussisteva dunque il reato contestato a carico del SO, cui doveva riconoscersi la qualità di "preposto" alla gara, perché la sua veste di componente della commissione tecnica gli aveva consentito di svolgere funzioni essenziali nella conduzione della gara;
essendo significativo che egli avesse patteggiato la pena per il reato di corruzione contestatogli in relazione alle regalie effettuate in suo favore dal DI.
All'imputato non potevano essere riconosciute le attenuanti generiche in considerazione della parallela condanna per corruzione e del comportamento processuale tenuto, pur potendo la pena essere determinata nel minimo.
3. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Tullio Padovani, che con un unico motivo denuncia, sotto vari profili, la violazione dell'art. 353 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, evidenziando quanto segue.
3.1. Trasformandosi la fattispecie in esame da reato di evento, sia pure qualificabile come "evento di pericolo", in reato di mera condotta, si è illegittimamente ritenuta sufficiente a integrare il reato la presunta condotta di collusione, al di fuori della realizzazione di ogni turbativa della gara, in contrasto con gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza costante.
3.2. Nella specie è stato accertato che le intese intercorse tra il SO e il DI non avevano ad oggetto alcun intervento turbativo della gara e non potevano inquadrarsi nel concetto di "collusione", trattandosi solo di colloqui finalizzati alla rigorosa verifica delle condizioni di ammissibilità delle offerte e della loro rispondenza ai parametri del bando di gara;
e il procedimento di controllo delle offerte avrebbe avuto gli stessi esiti (esclusione della ditta IL OR) a prescindere dell'asserito intervento perturbatore del DI.
3.3. Non vi è alcuna prova di una interferenza esercitata sui consulenti incaricati della verifica della conformità dei campioni al bando di gara e della legittimità dell'apposizione del marchio "made in Italy" su capi confezionati in Tunisia.
3.4. È stato effettivamente accertato che il campione di sahariana presentato dalla IL OR presentava un peso difforme da quello previsto dal capitolato, circostanza che, anche per un solo capo, comportava l'esclusione dalla gara.
3.5. La verifica della corrispondenza dei campioni alle prescrizioni del bando venne effettuata per entrambe le ditte che avevano partecipato alla gara. Quanto all'apposizione del marchio "made in Italy", sola la IL OR aveva fornito giustificazioni circa l'abbattimento dei costi in relazione al luogo di origine dei prodotti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso in diritto che ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 353 cod. pen. si richiede (per quello che qui interessa), la realizzazione di una condotta collusiva, sempre che questa produca l'effetto di impedire o di turbare l'andamento di una gara indetta da una pubblica amministrazione.
La fattispecie in esame potrebbe dunque concepirsi come reato di pericolo solo dal punto di vista secondo cui essa è integrata anche senza l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dai soggetti agenti colludenti, essendo sufficiente che gli accordi collusivi siano idonei a influenzare l'andamento della gara (v. tra le altre Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adami, Rv. 254906; Sez. 6, n. 12298 del 16/01/2012, Citarella, Rv. 252555; Sez. 6, n. 6883 del 24/06/2011, Actis, n.m.); ma più correttamente essa dovrebbe essere inquadrata nei reati di evento (inteso in senso naturalistico) dovendo essere accertato il verificarsi dell'impedimento della gara o del suo turbamento, e quindi la potenziale incidenza di una simile fraudolenta condotta sul futuro risultato della gara (contra, ma senza considerazione del necessario elemento del "turbamento" della gara, espressamente contemplato dall'art. 353 cod. pen., Sez. 6, n. 20619 del 18/07/2012, Mingoia, n.m.). Per "collusione" - condotta che viene in rilievo nella concreta fattispecie in esame - deve intendersi qualsiasi rapporto clandestino, intercorrente tra soggetti privati in qualsiasi modo interessati alla gara o tra questi e i preposti alla gara, diretto a influire sull'esito della stessa (Sez. 6, n. 12298 del 16/01/2012, Citarella, cit;
Sez. 6, n. 8443 del 08/05/1998, Misuraca, Rv. 212223).
Per "turbamento" - per quello che si è già notato deve intendersi la influenza della condotta collusiva sulle regolari procedure di gara, essendo irrilevante che il risultato di essa sia o meno conforme a quello che si sarebbe prodotto senza tali interferenze (v. anche Sez. 6, n. 9845 del 16/04/1991, Sciuto, Rv. 188414), perché, come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado, ciò che conta ai fini della configurabilità del reato è "lo sviamento del processo decisionale a individuazione del vincitore".
3. Ora, va premesso che nella specie non è stato ipotizzato un effetto di "impedimento" della gara, ma solo un suo "turbamento", e che la condotta contestata, come appena detto, è stata specificamente individuata in un'attività collusiva (intercorrente tra il ricorrente e il DI, esponente di una ditta concorrente), esclusa dunque - e comunque non contestata - ogni altra condotta riconducibile genericamente al genus dei "mezzi fraudolenti" (quali minacce, doni, promesse, o altro); e va ribadito, sulla scorta della costante giurisprudenza, che per la realizzazione del reato non occorre che la condotta collusiva produca effettivamente un risultato di alterazione dei risultati della gara, bastando che questa sia stata "turbata" nel suo regolare svolgimento.
Va dunque verificato se sulla base dei dati di fatto accertati dai giudici di merito si sia effettivamente verificata una condotta collusiva, intesa come condotta concretamente idonea a influire sull'esito della gara, e, in secondo luogo, se questa abbia prodotto il contestato turbamento;
effetto affermato nella sentenza impugnata e negato dal ricorrente, il quale per il vero contesta addirittura che sia stata realizzata una condotta collusiva, inserendo le iniziative del DI nell'alveo di un concetto di assoluta legittimità.
4. Sul primo aspetto, entrambi i giudici di merito hanno accertato una serie di sotterranei rapporti tra il SO e il DI, e di iniziative espletate direttamente da quest'ultimo nei confronti dei soggetti incaricati delle verifiche tecniche (il Centro di Assistenza Doganale Errek di Trento e presso il Centro ILe Cotoniero di Busto Arsizio), non contestati dal ricorrente, che non possono che essere considerate di natura collusiva, intendendosi per collusione, come sopra ricordato, qualsiasi rapporto clandestino, intercorrente tra soggetti privati in qualsiasi modo interessati alla gara o tra questi e i preposti alla gara, diretto a influire sull'esito della stessa. E, a riprova degli anomali rapporti amichevoli tra il SO e il DI - comunque denotanti una completa assenza di doverosa equidistanza tra un componente della commissione di gara e un partecipante alla gara - sta anche la pena per corruzione patteggiata dal SO e gli acquisti di capi di abbigliamento che quest'ultimo (insieme, peraltro, allo NH e al NI) effettuò presso la ditta del DI.
5. Quanto al secondo aspetto, va rilevato: che il DI venne immediatamente informato dal SO dell'esito, sia pure provvisorio (a lui sfavorevole), della gara a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, in data 31 gennaio 2007, alla ditta IL OR, così da permettere al medesimo di rappresentare subito elementi sfavorevoli a questa, e di dare al riguardo precise istruzioni al suo interlocutore;
che successivamente, i due appuntarono l'attenzione della ditta EC sulla possibile illiceità del marchio "made in Italy" apposto sui capi offerti in campione dalla Tessi OR, pur non trattandosi di requisito previsto dal bando;
che al contrario, nessuna verifica su tale illegittima apposizione di marchio venne effettuata sui capi prodotti dalla MO AR, anch'essi pacificamente prodotti in Tunisia;
che fu il DI a indicare al SO le ditte da incaricare delle verifiche tecniche, con le quali il primo prese contatti diretti inequivocabilmente a sorvolare sulle caratteristiche dei capi offerti come campioni dalla sua ditta, informandone assiduamente il SO;
che quest'ultimo a sua volta irrealmente anticipò al TI le giustificazioni prodotte dalla IL OR, in modo da consentirgli di offrire elementi in controdeduzione.
Riassumendo, le iniziative prese in pieno accordo tra il SO e il DI dopo la provvisoria aggiudicazione dell'appalto alla IL OR furono tutte orientate unidirezionalmente a sfavorire quest'ultima e a sorvolare sugli analoghi difetti che presentava l'offerta della MO AR, il tutto con il concordato coinvolgimento per la verifica tecnica di imprese segnalate al SO dallo stesso DI, assurto impropriamente al ruolo di "consulente" della commissione preposta a una gara alla quale egli stesso partecipava attraverso la ditta a lui facente capo.
Non vi può essere dunque alcun dubbio circa l'effetto di alterazione del regolare svolgimento della gara prodotto dall'accertata collusione tra il SO e il DI, essendo irrilevante stabilire, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, se, in assenza di tale turbamento, l'esito della gara in esame avrebbe potuto essere diverso.
6. Ne deriva l'Infondatezza del ricorso, avendo correttamente il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ravvisato a carico del SO tutti gli elementi costitutivi di una sua condotta collusiva che ha prodotto il turbamento della gara per cui è processo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013