Sentenza 13 febbraio 2014
Massime • 2
Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all'art. 2699 cod. civ. è - oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - la circostanza che esso sia destinato 'ab initiò alla prova e cioè precostituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione - caduta nella sfera conoscitiva del p.u. - che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica. (Fattispecie di referto attestante traumi da falsi sinistri stradali per consentire lucro a danno delle compagnie assicuratrici).
Sussiste la violazione irrimediabile del diritto di difesa nel caso in cui sia ritenuta in sentenza l'ipotesi aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., non adeguatamente e correttamente esplicitata nella contestazione, considerato che, anche alla luce dei vincoli posti dalla giurisprudenza della Corte EDU (sent. Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007), è diritto dell'imputato essere informato tempestivamente e dettagliatamente tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuiti. (Nella specie la S.C. - rilevato che la natura fidefacente dell'atto assunto come falso non viene esplicitamente indicata nel capo di imputazione, che essa non è nemmeno indicata in fatto con sinonimi o formule equivalenti e che neanche è richiamato l'art. 476, comma secondo, cod. pen. - ha escluso l'operatività dell'aggravante di cui al predetto art. 476, comma secondo, cod. pen., ritenendo sussistente l'ipotesi di falso non aggravata dalla natura fidefacente dell'atto).
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2014, n. 12213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12213 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 13/02/2014
Dott. FUMO IO - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 450
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 16430/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS MA N. IL 08/12/1979;
AG YA N. IL 26/02/1971;
AG OL N. IL 26/08/1946;
RT LU N. IL 16/11/1946;
DI NC UR N. IL 28/05/1959;
UC LA N. IL 25/02/1959;
ME OB N. IL 21/02/1960;
EL CO N. IL 08/11/1963;
avverso la sentenza n. 1067/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 21/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UR FUMO;
udito il P.G., in persona del sost.proc.gen. Dott. E. Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
udito per la P.C., ASL n. 6 di Livorno, il difensore avv. Barsotti L., che si è associato alle richieste del PG e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi i difensori degli imputati: avv. Sica P. F. per OC, avv. Del Corso S. per LE, avv. Giradi M. per AG, BA ON e BA AO, i quali, illustrando i relativi ricorsi, ne hanno chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. OS TA, BA ON, BA AO, Di IA IO, UC CL, OC IG, LE ER e AG RI sono stati chiamati a rispondere, insieme a numerosi altri imputati, a vario titolo e - di volta in volta - in concorso tra loro o con altri, di una serie di reati (sintetizzati 104 capi d'imputazione), all'esito delle indagini dell'ufficio di Procura di Livorno, che aveva ipotizzato la esistenza di una stabile struttura criminosa, costituita per consumare truffe in danno delle compagnie di assicurazione, simulando falsi sinistri stradali con conseguenti lesioni agli assicurati, ovvero facendo falsamente figurare danni maggiori di quelli effettivamente riportati dagli stessi.
1.1. Le ipotesi criminose configurate comprendevano originariamente l'associazione per delinquere ex art. 416 c.p. (capo 1), la falsità ideologica del PU in certificati o autorizzazioni amministrative ex artt. 110, 117 e 480 c.p., art. 61 c.p., n. 2 (capi da 2 a 5, 8, da
10 a 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, da 35 a 38, 41, da 43 a 45, 49, 51, 52, da 55 a 58, da 60 a 62), la falsità ideologica di P.U. in atto pubblico ex artt. 110, 117, 479 e 476 c.p., art. 61 c.p., n. 2 (capi 9, 14, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 34,
39, 40, 42, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 59, da 63 a 66), la corruzione ex artt. 81, 319 e 321 c.p., art. 61 c.p., n. 2 (capi 68 e 69), il peculato ex artt. 110 e 117 c.p., art. 314 c.p., n. 2 (capo 70), la simulazione di reato ex artt. 110 e 367 c.p., art. 61 c.p., n. 2 (capi da 71 a 77, 79), la truffa (tentata o consumata) ex (56), art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 9
(capi da 81 a 104).
1.3. Per quel che riguarda gli attuali ricorrenti, è utile precisare che i primi cinque sono stati chiamati a rispondere come privati cittadini, assicurati con diverse compagnie, i quali, in concorso con OC, LE e AG (capo tecnico di radiologia il primo, medici ortopedici gli altri due in servizio presso l'ospedale di Livorno) e con altri imputati la cui posizione è stata stralciata, avrebbero simulato, appunto, incidenti stradali o avrebbero indicato lesioni più gravi di quelle effettivamente riportate, munendosi - grazie all'intervento di OC, LE e AG - di documentazione sanitaria ideologicamente falsa, allo scopo di inoltrare le pratiche di rimborso presso i relativi enti previdenziali.
1.4. Secondo l'ipotesi d'accusa, personaggio centrale della vicenda truffaldina sarebbe stato IN RO, soggetto che, di volta in volta, aveva accompagnato in ospedale le sedicenti vittime di incidenti stradali, attivandosi per procurare, con la complicità del personale sanitario, falsi referti e occupandosi anche di coltivare, successivamente, le pratiche di rimborso presso le compagnie di assicurazione.
1.5. Il IN, così come altri soggetti a vario titolo coinvolti nella presente vicenda processuale, sono stati giudicati separatamente, anche con riti alternativi, a seguito dello stralcio delle rispettive posizioni.
2. Il tribunale di Livorno, per quanto di rilievo nel presente procedimento, con sentenza del 23 maggio 2009 affermò la responsabilità degli attuali ricorrenti con riferimento ai reati di cui ai capi come di seguito indicati.
OS: 2, 19, 20, 81; BA ON: 3, 21, 22, 44, 82, 83; BA AO: 23, 24, 45, 82, 83; Di IA: 8, 30, 50, 87; UC: 31, 32, 51, 81; OC: 1, 65, 66, 67, 68, 94, 95; LE: 1, 19,20, 21,22, 23,24, 28,29, 31,32, 34,35, 42,43, 81, 82, 83, 84, 85, 97, 98, 99, 103, 104; AG: 1; 46,47, 48,49, 50, 53,59, 60,86, 87,100.
3. La corte d'appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, appellata dal competente Procuratore della Repubblica e da numerosi imputati, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli attuali ricorrenti per intervenuta prescrizione con riferimento a tutti i reati per i quali è intervenuta sentenza di condanna in primo grado, ad eccezione della falsità ideologica di PU in atto pubblico, ritenuta la natura fidefacente del referto ospedaliero. Conseguentemente la corte fiorentina ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti dei tre dipendenti ospedalieri e ha revocato nei confronti dei predetti la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici a suo tempo disposta. Le statuizioni civili sono state confermate.
3.1. Pertanto, all'esito della sentenza di secondo grado, risultano le seguenti pronunce di condanna con riferimento ai singoli imputati:
OS capo 19, BA ON e BA AO, rispettivamente capi 21 e 23, Di IA capo 50, UC capo 31, OC capi 65, 66 e 67, LE capi 19, 21, 23, 28, 31, 34, 42, AG capi 46, 47, 48, 50, 53, 59.
4. Il compendio probatorio è costituito da dichiarazioni testimoniali (in particolare del medico ospedaliere IA DA), da documentazione sequestrata all'esito di perquisizioni, dalle dichiarazioni di soggetti imputati in procedimento connesso (in particolare MI AT, RA ON), da acquisizioni di tabulati telefonici, da intercettazioni ambientali eseguite in carcere (tra LA e il suo difensore, l'epoca indagato per i medesimi fatti), da intercettazioni telefoniche (nei confronti di AG e LE), dalle originarie ammissioni e chiamate in correità provenienti dal OC, dalle consulenze tecniche esperite nel corso del procedimento.
5. Ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, OS, UC, Di IA, BA ON e
BA AO, OC, LE e AG.
6. Ricorsi OS, UC e Di IA.
6.1. Si deduce: a) nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), b) violazione degli artt. 479, 476 e
480 c.p. e omessa motivazione;
c) violazione degli artt. 190 e 546 c.p.p., e carenza dell'apparato motivazionale, d) violazione dell'art. 640 c.p. e omessa motivazione sul punto.
6.2. Si argomenta come segue.
6.3. Ai tre ricorrenti fu assegnato un unico difensore d'ufficio, il quale fu nominato anche con riferimento a numerosi altri imputati, che, secondo l'ipotesi di accusa, avevano svolto vari ruoli nella simulazione dei sinistri e nel tentativo di truffare le compagnie assicuratrici. È evidente dunque la incompatibilità tra le varie posizioni difensive, da cui discende (sarebbe dovuta discendere) la impossibilità di nominare un unico difensore per tutti. Secondo la corte d'appello, detta incompatibilità non sussisterebbe perché nel processo non si discuterebbe della dinamica del sinistro, ma della ricostruzione del fatto illecito, nel quale, secondo l'ipotesi di accusa, tutti avrebbero collaborato. L'assunto è errato perché il soggetto imputato di truffa mira a un illecito guadagno, ma il soggetto che avrebbe compiacentemente dichiarato di aver causato l'incidente vede peggiorare le sue condizioni di polizza per l'avvenire. Lo stesso dunque è da qualificarsi alla stregua di un danneggiato dal reato.
6.4. Il giudice di secondo grado, poi, si è limitato a condividere la ricostruzione dei fatti e l'interpretazione ad essa fornita dal tribunale senza dare risposta alle censure formulate contro la sentenza di primo grado.
Per questa ragione, nel ricorso, per esplicita ammissione del redattore dello stesso, vengono trascritti integralmente i motivi di impugnazione in cui si è sostanziato l'atto di appello, motivi con i quali si era fatta rilevare la illogicità della ricostruzione operata dal primo giudicante, con particolare riferimento alla esclusione di responsabilità penale nei confronti di alcuni sanitari (in quanto essi, secondo il tribunale, avrebbero redatto inconsapevolmente false diagnosi basandosi sui documenti redatti dai loro colleghi) e tuttavia si afferma la responsabilità di OS, UC e Di IA, in quanto gli stessi "non potevano non sapere".
6.5. La sentenza poi merita censura anche perché non è stato tenuto in adeguata considerazione l'intero compendio probatorio, ma solo una parte dello stesso e in particolare non si è dato adeguato rilievo alla impossibilità, testimoniata da numerosi consulenti tecnici, di rilevare e interpretare le fratture in zona sacro-coccigea. Per quanto specificamente riguarda il delitto di truffa, la corte d'appello, ancora una volta, non fornisce alcuna sostanziale motivazione sullo specifico motivo di impugnazione.
7. Ricorsi BA AO e BA ON.
7.1. Si deduce: a) mancanza e manifesta illogicità della sentenza, b) violazione di legge per mancata dichiarazione in appello della prescrizione dell'unico reato superstite, c) errata applicazione della legge penale con riferimento al reato di falso di cui all'art. 476 c.p., comma 2. 7.2. Si argomenta come segue.
7.3. Secondo il giudice di merito, i due ricorrenti non sarebbero stati coinvolti nell'incidente stradale che hanno denunciato, perché esso non si sarebbe mai verificato. Ciò viene dedotto da numerosi contatti telefonici risultanti dai tabulati acquisiti. In realtà non può negarsi che i due BA si recarono effettivamente al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno, dove tale OR EN procedette ad eseguire esami radiografici. L'esito fu negativo, ma il solo fatto che i due si siano recati in ospedale e che le radiografie furono effettuate da un medico non imputato è un evidente indizio della circostanza che l'incidente si verificò effettivamente. Il dolore accusato da due ricorrenti, tuttavia, era talmente intenso che l'ortopedico - nonostante l'esito negativo dell'esame strumentale - sovvertì la diagnosi del radiologo, sospettando fratture composte in distretti corporei particolarmente difficili da indagare. Tale seconda ipotesi ha trovato riscontro nelle (o quanto meno non è stata smentita dalle) radiografie successivamente effettuate. Esse sono state effettuate dal OR BA, la cui posizione è stata archiviata. È dunque evidente che la firma del BA è degna di particolare fede ed attenzione, essendo lo stesso stato giudicato estraneo ai fatti per i quali si procede.
Semplicisticamente la sentenza afferma che la password del OR sarebbe stata abusivamente utilizzata. In realtà, i giudici del merito vanno ben oltre le conclusioni cui sono giunti i consulenti tecnici di ufficio, i quali hanno ritenuto che le immagini radiografiche, per la loro scarsa chiarezza, non consentissero una sicura interpretazione diagnostica.
D'altra parte, le lesioni lamentate, come anticipato, sono collocate in una zona corporea che, per unanime opinione degli esperti, è difficilmente visibile all'esame radiografico.
7.4. A tutto voler concedere poi, anche se l'incidente stradale non si fosse verificato, ciò non significa che le lesioni, come refertate, non siano state effettivamente sussistenti. Gli imputati potrebbero essersele diversamente procurate. La refertazione infatti non riguarda l'eziologia del trauma, ma la sua sussistenza e consistenza e, al massimo, la compatibilità del trauma stesso con le dichiarazioni del paziente. Dedurre poi la falsità di un incidente stradale da anonimi tabulati telefonici, alcuni dei quali del tutto irrilevanti, significa dare corpo alle ombre e costruire un'affermazione di responsabilità su una base puramente ipotetica.
7.5. I reati dei capi 21 e 23, comunque, devono dichiararsi ormai prescritti, in quanto deve ritenersi correttamente contestata la ipotesi di cui all'art. 476 c.p., comma 1, atteso che l'atto (il referto) certamente non era destinato a far fede fino a querela di falso. D'altra parte, nel dispositivo della sentenza di primo grado, è parola di attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante (al singolare). È dunque evidente che l'unica aggravante in concreto contestata è quella di cui all'art. 61 c.p., n.
2. Diversamente opinando, si dovrebbero ritenere nulle le sentenze per difetto di correlazione tra contestazione e decisione.
7.6. Anche volendo superare le argomentazioni sopra esposte, non può poi certamente affermarsi che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 476 c.p., comma 2. Invero la giurisprudenza citata nella sentenza è
certamente minoritaria, laddove la giurisprudenza maggioritaria della corte di cassazione è in senso contrario. D'altra parte, una diagnosi consiste in una valutazione e la valutazione non può essere considerata falsa, ma solo corretta o sbagliata. L'art. 2700 c.c., riguardante l'efficacia dell'atto pubblico, non consente di estendere la fidefacenza ai documenti in questione.
8. Ricorso AG:
8.1. Si deduce: a) violazione di legge per mancata dichiarazione in appello della prescrizione del reato di falso, nonché errata applicazione della legge penale con riferimento al medesimo reato, con particolare riferimento all'art. 476 c.p., comma 2, b) mancanza o illogicità della motivazione con riferimento al dolo del delitto di falso ed errata applicazione della legge penale con riferimento al medesimo punto, c) mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai singoli reati di falso.
8.2. Si argomenta come segue.
8.3. La censura sub a) equivale a quelle sub a) e b) del ricorso BA;
ad esse può dunque farsi riferimento.
8.4. Anche ad ammettere che i sinistri stradali non si siano verificati, ciò non sta necessariamente significare che il referto che attesta l'esistenza di un trauma sia falso. La A. mancata verificazione del sinistro, al più, potrebbe avere rilevanza con riferimento al delitto di truffa. Il caso della MI è paradigmatico, atteso che la stessa effettivamente si infortunò, ma non nel corso di un incidente stradale. Quanto ai contatti telefonici tra il ricorrente e IN, la corte trascura il fatto che il IN era cliente del AG e che quindi aveva necessità di contattarlo più volte. Quanto al fatto che talune diagnosi sarebbero state enfatizzate, la corte non tiene conto del diffuso costume della cosiddetta "medicina difensiva", per la quale il sanitario, per non esporsi ad azioni di risarcimento danni, preferisce, nel dubbio, attestarsi sulla diagnosi più grave che appunto lo garantisce nei confronti di azioni civilistiche contro di lui intentate. In ogni caso, va rilevato che questo ricorrente in nessuna occasione ha refertato più di quanto indicato da medici radiologi e, se per altri ortopedici i giudici di merito hanno ritenuto l'assenza di dolo, essendosi costoro fidati delle diagnosi dei colleghi ortopedici che li avevano preceduti, non si comprende per qual motivo lo stesso criterio non sia stato adoperato per il AG, il quale aveva fatto affidamento sui referti radiologici, spesso redatti addirittura dal primario di radiologia. D'altra parte, non si può paragonare l'opera del AG a quella dei consulenti del PM. Invero, il primo ha operato sotto la spinta dell'urgenza e della fretta, i secondi hanno operato con tutta calma e hanno potuto anche confrontarsi tra loro. La sentenza di appello non affronta minimamente il problema della sussistenza dell'elemento psicologico in capo a questo ricorrente e in ciò, certamente, mostra un'evidente carenza motivazionale. Certo il dolo del reato in questione non può essere dedotto da alcune telefonate, delle quali, oltretutto, non si conosce il contenuto.
8.5. Con riferimento ai singoli episodi contestati al AG, poi, si osserva: quanto alla referto RG (capo 59), non è dubbio che la donna sia stata effettivamente vittima di un incidente stradale e che ella si recò nell'ospedale di Livorno in due occasioni. In merito furono redatti più referti radiologici ad opera di diversi radiologi (Falleni, BA).
AG visitò questa paziente facendo affidamento sulla esistenza dei predetti referti. Egli invero non aveva nessuna ragione per discostarsi da quanto i colleghi avevano autorevolmente attestato. I predetti colleghi - peraltro - o non sono stati imputati o sono comunque stati assolti. Non vi è dunque nessuna ragione per escludere la buona fede del ricorrente, oltretutto anche in considerazione del fatto che, con riferimento alla AN, egli redasse una diagnosi di "infrazione" e non di "frattura". Qualcun altro (la grafia certamente non è di AG) corresse poi il referto, cancellando "infrazione" e riscrivendo "frattura". Il fatto che quel giorno vi sia stata una telefonata con il IN di 16 secondi, ovviamente, non riveste alcun valore indiziante. In questo quadro, non sussistono neanche elementi per negare che il ricorrente abbia effettivamente effettuato l'artrocentesi, circostanza che neanche i consulenti del PM hanno potuto escludere;
quanto al referto Di IA (capo 50), i giudici del merito hanno ritenuto correttamente di assolvere i medici ortopedici che hanno effettuato i referti successivi al primo, vale a dire i referti di controllo e ciò hanno fatto affermando che costoro avevano correttamente fatto affidamento su quanto certificato dal collega che precedentemente era intervenuto. Ancora una volta, però, non si vede perché tale logico ragionamento non possa e non debba valere anche per il ricorrente, il quale, anche in questo caso, si è limitato a seguire le indicazioni del radiologo e le ha riportate nel suo referto;
si trattava, in questo caso, del primario di radiologia dott. LV. È superfluo notare che anche i medici assolti hanno avuto conversazioni telefoniche con il IN, ma - nel loro caso - non si comprende per quale ragione, dette telefonate sono state ritenute irrilevanti. Inoltre la sentenza non spiega perché, anche nei giorni in cui non vi fu alcun ricovero caldeggiato dal IN vi furono contatti telefonici tra quest'ultimo e il ricorrente;
quanto al referto OT (capo 48), valgono le stesse considerazioni sull'affidamento fatto sull'operato dei precedenti colleghi. Nel caso di specie, l'imputato si conformò al referto redatto dal BA e anche i consulenti del PM non si esprimono in termini di certezza, scrivendo che non si evidenziano sicure lesioni traumatiche;
quanto al referto del RT (capo 47), l'unica differenza dai casi precedenti consiste nel fatto che, non essendo stata fatta l'artrocentesi, non ci sarebbe comunque un falso fidefacente;
quanto al referto IN (capo 46), la sentenza non richiama ne' le argomentazioni difensive dell'appello del IN, ne' le argomentazioni in base alle quali ha deciso di confermare la sentenza di primo grado. Manca quindi ogni riferimento alle lesioni che sarebbero state falsamente refertate;
quanto al referto RA (capo 53), va ribadito che AG non ha mai visitato il predetto, come è emerso chiaramente dall'istruttoria dibattimentale, attesa la negatoria dell'imputato e il fatto che RA non l'ha riconosciuto in fotografia. Sostenendo il contrario, quindi, la sentenza d'appello travisa i fatti e ancor di più li travisa quando vuole utilizzare in senso accusatorio le dichiarazioni del dott. balma, le quali anzi rappresentano un elemento a favore della tesi difensiva.
8.6. In data 27 gennaio 2014 è stata depositata memoria e motivo aggiunto. Con tale scritto si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza con riferimento al disposto dell'art. 192, in considerazione del fatto che le prime dichiarazioni rese dal coimputato OC devono essere considerate vere e proprie chiamate in correità. Ebbene il predetto ha ammesso di essersi prestato, su richiesta del IN, ad alterare i risultati di esami radiografici e ha chiarito che ciò ha fatto in concorso con due radiologi. Lo stesso non ha mai chiamato in causa gli ortopedici e meno che mai specificamente il AG. La corte non ha mai dubitato della rispondenza al vero di tali dichiarazioni, tanto che ha completamente svalutato la successiva ritrattazione operata dal OC.
Ebbene: non si capisce come le dichiarazioni di costui non valgano anche, nell'ottica di una corretta ricostruzione, a tenere del tutto al di fuori dei fatti criminosi che sono contestati la figura e l'operato degli ortopedici.
9. Ricorso LE:
- 9.1. Si deduce: a) illogicità e mancanza della motivazione in relazione alla partecipazione del LE ad associazione ex art. 416 c.p. e alla sussistenza di dolo con riferimento agli altri reati dei quali è chiamato a rispondere, b) erronea applicazione dell'art. 476 c.p.; c) difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio
(mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e mancata concessione della non menzione).
9.2. Si argomenta.
9.3. La sentenza di appello è profondamente contraddittoria nella parte in cui, rigettando il gravame del PM, ribadisce che questo ricorrente non possa essere chiamato a rispondere del delitto di corruzione. Non si comprende quindi per quale motivo il LE avrebbe dovuto ripetutamente attestare il falso, rischiando gravi conseguenze. Esclusa la sua responsabilità per il reato di corruzione, dunque, la corte avrebbe dovuto trarne la logica conseguenza, limitandosi, invece di dichiarare la prescrizione del delitto di associazione per delinquere, ad affermare l'assoluta estraneità di questo ricorrente nei confronti della pretesa struttura delinquenziale. Viceversa, semplicemente sulla base del dato numerico, vale a dire: considerando che LE è stato chiamato a rispondere di sette casi (in un periodo temporale che abbraccia più di un anno), la corte territoriale ha ritenuto che costui fosse parte integrante della societas sceleris. Si tratta, come anticipato, di una affermazione immotivata e che non tiene alcun conto delle deduzioni difensive proposte con l'atto di appello. È dunque inevitabile fare riferimento ai singoli episodi addebitati a questo ricorrente per esaminarli anche sotto l'aspetto della sussistenza dell'elemento psicologico.
9.4. Si devono pertanto svolgere considerazioni in ordine ai referti compilati nei confronti di OS, UC, LI ON e LI AO, LA e VO. Ebbene, da un lato, si deve tener conto che nessun rilievo è stato attribuito dal giudice di merito al cosiddetto "effetto di mascheramento", descritto dai consulenti quale accadimento frequente medicina. Il forte dolore localizzato in una parte del corpo ben può oscurare dolori di minore intensità, che riguardano altri distretti corporei, dolori che - però - possono emergere ed essere avvertiti in un secondo momento. Ciò spiega il contrasto tra la prima e le successive diagnosi, ad esempio, con riferimento alla OS, in relazione alla quale non si deve necessariamente pensare ad un consapevole coinvolgimento doloso del LE. D'altra parte, l'adesione ai criteri della "medicina difensiva" è, di per sè, sufficiente a spiegare perché, in taluni casi, anche questo sanitario abbia, nel dubbio, certificato una situazione patologica anche più grave di quella che gli esami obiettivi evidenziavano, in ciò assecondando, per evidenti motivi prudenziali, quanto i singoli pazienti riferivano circa il loro stato di salute e le dolenzie che accusavano. E tutto ciò è ben sufficiente a spiegare il contrasto tra successive (e susseguentesi) indicazioni diagnostiche, senza che debba essere necessariamente ipotizzato un atteggiamento doloso in capo al LE, il quale, ovviamente, faceva affidamento sull'autorevolezza dei colleghi che l'avevano preceduto e che, per le ragioni sopra illustrate, non poteva ignorare la sintomatologia come riferita dai diversi pazienti. D'altra parte (ad es. nel caso dei BA), si è trattato di lesioni (riferite) di minima entità, di difficile accertamento strumentale e di scarsissima rilevanza sul piano risarcitorio.
9.5. Con riferimento poi specifico al "caso VO", si deve rilevare come esso costituisca la migliore dimostrazione della inconsistenza motivazionale del ragionamento seguito nella sentenza impugnata. L'atteggiamento doloso del ricorrente viene fatto discendere unicamente dalla considerazione che i casi in cui lo stesso sarebbe rimasto coinvolto sono numerosi, nonostante che agli atti processuali nulla risultasse a carico del LE diverso dalla sua conoscenza del IN come paziente che a lui si era rivolto per essere curato. Dunque: un mero indizio è stato trasformato in una prova piena della pretesa, costante disponibilità di questo ricorrente a prestarsi - in via continuativa - in favore dell'ipotizzata associazione criminosa. La petizione di principio è evidente.
9.6. Con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 476 c.p., comma 2, questo ricorrente sviluppa considerazioni analoghe a quelle sopra illustrate a proposito dei ricorsi AG e BA.
Infine, il ricorrente si duole per l'assoluta mancanza di motivazione con riferimento alla ritenuta equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e la (erroneamente contestata) aggravante di cui all'art. 476 c.p., comma 2, sulla assoluta carenza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della non menzione, atteso che al medesimo imputato è stato comunque concesso il beneficio della sospensione condizionale.
10. Ricorso OC:
10.1. Si deduce: a) erronea applicazione della legge penale con riferimento ai capi 1), 68), 94), 95) per avere la corte fiorentina ritenuto sussistenti le fattispecie di reato dichiarate poi estinte e per illogicità della motivazione, con una conseguente violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2 e art. 531 c.p.p., b) omessa dichiarazione di prescrizione dei reati di cui ai capi 65), 66), 67) per i quali la causa estintiva era maturata già prima della sentenza d'appello, atteso che, da un lato, il ricorrente non rivestiva il ruolo di pubblico ufficiale, dall'altro, non è contestata ne' sussistente la natura fidefacente dell'atto che si assume falso;
in ogni caso - ed eventualmente - nullità della sentenza per mancanza di correlazione tra accusa e decisione, c) violazione di legge processuale e conseguenti nullità; c-1) dell'informazione di garanzia, c-2) della nomina del difensore di ufficio in sostituzione di quello originariamente nominato, c-3) delle dichiarazioni spontanee e del verbale d'interrogatorio del TO in data 5 marzo 2004 (ovvero loro inutilizzabilità), e inoltre: c-4) omessa motivazione in ordine alle richieste istruttorie formulate ovvero reiterate con i motivi di appello, c-5) omessa, mancata parziale rinnovazione del dibattimento e in particolare omesso espletamento dei confronti tra il ricorrente ed dott. IA, tra il ricorrente ed Dott. Neri, mancata escussione del teste NO NI ai sensi dell'art. 195, comma 1, nonché mancata assunzione di prova decisiva in relazione a quanto appena esposto e in relazione alla mancata acquisizione delle dichiarazioni del OC in qualità di teste nel processo a carico di Scura ed altri, processo che vide quale protagonista anche il IA. Si tratta di richieste istruttorie indicate e/o reiterate con i motivi di gravame e alla cui decisione la corte territoriale si è sottratta.
10.2. Si argomenta come segue.
10.3. La corte di merito, nel dichiarare la prescrizione dei reati sopra indicati, ha implicitamente ritenuto che il ricorrente si fosse reso colpevole dei delitti di associazione per delinquere e di concorso in corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, applicando la causa estintiva e non valutando la necessità di un proscioglimento nel merito.
10.4. Quanto alle ipotesi di falso allo stesso addebitate (capi 65, 66, 67), esse devono, quantomeno, ritenersi estinte per intervenuta prescrizione, sia perché il OC non avrebbe operato come pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (e dunque, a tutto voler concedere, lo stesso avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 482 c.p.), sia perché gli atti che si assumono falsi non possono ritenersi documenti fidefacenti ai sensi dell'art. 476 c.p., comma 2 e degli artt. 2699 e 2700 c.c.. In merito vengono svolte considerazioni "sovrapponigli" a quelle già illustrate con riferimento ai ricorsi BA, LE e AG.
Si aggiunge che al OC è attribuita, in pratica, la qualifica di "radiologo dell'associazione", ma poi - di fatto - gli vengono attribuiti solo tre episodi su 107 capi d'imputazione, nell'ambito della operatività di un'associazione, che sarebbe stata attiva dal 1999 al 2004. Un profilo di particolare illogicità si riscontra nella sentenza di appello quando essa assume che il ricorrente si sarebbe rivolto proprio al suo acerrimo nemico, il dott. IA, per ottenere il cosiddetto "referto di comodo". La corte territoriale non ha saputo superare l'ostacolo logico consistente nel fatto che, ben potendo il ricorrente falsificare autonomamente le firme, magari facendo uso delle sottoscrizioni scannerizzate che egli legittimamente deteneva, lo stesso si sarebbe rivolto a una persona che, come la stessa sentenza ammette, aveva motivo di astio e di rancore nei suoi confronti. Ciò inficia in radice la ricostruzione dell'episodio che vede quali protagonisti MI AT e IN. In merito, sarebbe stato risolutivo il confronto tra IA e OC, confronto arbitrariamente negato. Con una motivazione nient'affatto convincente, la corte di merito sostiene che la richiesta avanzata al IA (di redigere una falsa diagnosi) non fosse una vera richiesta, ma solo un espediente per sondare il terreno. L'assurdità di tale assunto era stata fatta notare, ma, sul punto, vi è addirittura carenza grafica di motivazione. Ne consegue che non vi è alcun rapporto tra il certificato della MI e il ricorrente. Peraltro risulta chiaramente che IN e MI, successivamente al rifiuto del IA, si recarono autonomamente dall'altro radiologo, BA, a firma del quale fu poi redatto - di fatto - il referto.
10.6. Quanto al capo 65), risulta che la sottoscrizione del referto radiologico fu del dott. LV, la cui posizione è stata archiviata. Dunque: non si comprende in qual maniera debba essere chiamato a rispondere di tali atti il ricorrente, atteso che, se si volesse ritenere, nel caso di specie, ravvisabile un falso per induzione, va detto che ne' nel capo d'imputazione ne' nella sentenza mai - esplicitamente o implicitamente- si adombra tale possibilità. Quanto al capo 67), esso è formulato in maniera così generica che si deve ritenere la ipotesi di contestazione, in sostanza, mancante, con conseguente violazione del diritto di difesa o, quantomeno, con conseguente nullità ai sensi degli artt. 521 e 522 c.p.p.. In realtà, il capo predetto non si riferisce ad alcun episodio specifico, esso non indica data e luogo di consumazione, ne' fornisce altri elementi utili per articolare una consapevole difesa. 10.7. Quanto alle cosiddette dichiarazioni spontanee e all'interrogatorio reso dal OC al PM, va innanzitutto chiarito che, unitamente alla sentenza di primo grado, sono state impugnate tutte le ordinanze emesse dal tribunale di Livorno in merito.
La perquisizione eseguita il 5 marzo 2004 alle ore 4.30 del mattino è stata documentata in un verbale nel quale viene indicato come difensore di ufficio nominato tale avvocato Sbrighi, privo di nome di battesimo, di numero telefonico e di altre indicazioni utili al suo rintraccio. Si tratta di un modus operandi contrario al dettato dell'art. 369 bis c.p.p. (comma 1 e comma 2, lett. b), che determina la nullità dell'informazione di garanzia incorporata nel decreto di perquisizione e sequestro e che determina anche la nullità di tutti gli atti successivi. OC solo alle 15.30 di quello stesso giorno (a seguito di indebita sostituzione dei difensori d'ufficio, avvenuta alle 14.00) fu ammesso a rendere interrogatorio. Fino a quell'ora, egli fu indebitamente trattenuto in attesa dell'incontro con il PM, senza che gli fosse data la possibilità di rifocillarsi o di colloquiare con il difensore. L'interrogatorio si protrasse fino alle le 22.30 e fu poi interrotto in quanto il ricorrente si sentì male (crisi diabetica), tanto che fu chiamato il soccorso del 118. È evidente allora che l'interrogatorio in questione fu reso in condizioni psicofisiche tali da inficiarne il contenuto e la validità.
10.8. In sintesi: OC non fu edotto della facoltà di astenersi da rendere dichiarazioni, non fu edotto della facoltà di nominare un difensore, fu trattenuto senza alcuna spiegazione in attesa dell'interrogatorio, non fu messo in condizione di conferire con un difensore, non fu destinatario di invito a presentarsi (nè intervenne decreto motivato del PM in ordine alle ragioni dell'urgenza), fu assistito da un difensore d'ufficio diverso da quello originariamente nominatogli e col quale (scil. avv. Sbrighi), data la scarsità delle indicazioni, non fu in grado di mettersi in contatto.
Così stando le cose, è evidente che la pretesa confessione resa al PM non ha alcuna valenza e rilievo processuale. Peraltro l'imputato ha sempre negato di avere manifestato l'intenzione di rendere spontanee dichiarazioni;
in ogni caso tali dichiarazioni sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, comma 2.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, pur non inammissibili, sono, tuttavia, non fondati per le ragioni che di seguito si specificheranno.
2. È dunque necessario esaminare preliminarmente la questione relativa alla eventuale prescrizione della fattispecie criminosa "superstite" (artt. 110, 117, 479 e 476 c.p., art. 61 c.p., n. 2;
cfr. capi di imputazione 19, 21, 23, 28, 31, 34, 42, 46, 48, 50, 53, 59, 65, 66, 67).
2.1. La problematica va affrontata, in realtà, sotto un duplice aspetto, dovendo essere chiarito: a) se il referto rilasciato da medico ospedaliero operante in una struttura pubblica sia atto fidefacente, b) in caso di risposta positiva, se, nel caso in esame, mancando una esplicita contestazione della aggravante ex art. 476 c.p., comma 2 ed essendo quantomeno dubbia la contestazione in fatto,
la predetta aggravante debba essere ritenuta "operativa".
2.2. Ebbene, quanto al quesito sub a), la risposta non può che essere positiva, alla luce della giurisprudenza di questa sezione e, in particolare di una non lontana pronunzia esattamente in termini, in base alla quale è stato affermato (ASN 200707921-RV 2365189) che integra il delitto di falsità materiale commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all'art. 2699 c.c., è - oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione- la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice;
ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione, caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, certificazione che assume anche un rilievo giuridico esterno rispetto alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.
Nella fattispecie allora in esame, il medico aveva aggiunto al testo originario l'ulteriore falsa attestazione della rottura dei denti incisivi dell'arcata superiore del paziente e ciò allo scopo di garantirgli un più cospicuo rimborso (conforme più recentemente:
sez. 6, ASN 201112401-RV 249633).
Orbene è di tutta evidenza che il referto (nel caso che occupa, ortopedico) è atto opponibile a tutti, atto in base al quale, non solo, si attiva (si può attivare) l'iter terapeutico, ma anche atto che può essere fatto valere in giudizio, che può essere presentato a un ente previdenziale, ovvero, come nel caso in esame, atto che può essere posto alla base di una richiesta risarcitoria in esecuzione delle disposizioni di un contratto di assicurazione. Ed è proprio questa sua valenza erga omnes, che, pur non rappresentandone l'essenza, costituisce un riconoscibile indicatore della natura fidefacente dello stesso.
2.3. In senso contrario si deve rispondere al quesito sub b). È pacifico che i capi di imputazione che in questa sede interessano non recano alcuna esplicita indicazione della fidefacenza dell'atto che assumono falso, ne' recano la indicazione dell'art. 476 c.p., comma 2. La natura fidefacente non viene nemmeno indicata "in fatto",
con l'uso, vale a dire, di sinonimi o con il ricorso a formule verbali equivalenti. L'unico riferimento formale è nell'uso delle espressioni "allo scopo di ottenere la refertazione" e "refertava falsamente".
Si tratta di una contestazione oggettivamente criptica, non intelligibile e che - con ogni probabilità - non è nemmeno sintomatica dell'intenzione del PM di contestare l'aggravante in questione. In altre parole, l'imputato e il difensore avrebbero dovuto intuire che, poiché il capo di imputazione faceva riferimento a referti (rectius: alla attività di refertazione), per ciò solo, doveva intendersi contestata l'aggravante in discorso.
2.4. Si legge nella sentenza di appello (pag. 79) che i giudici di primo grado avrebbero, essi per primi, ritenuto sussistente la aggravante de qua, ma, come acutamente osserva uno dei difensori ricorrenti, ciò è quantomeno dubbio, atteso che la sentenza di primo grado opera (nei confronti di OS, UC e Di IA) un giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e la aggravante (al singolare) contestata, che altra non può essere se non quella di cui all'art. 61 c.p., n. 2, la cui menzione compare esplicitamente (e da sola) nei capi di imputazione che qui interessano.
Dunque: il secondo comma dell'art. 476 c.p. deve ritenersi non essere mai stato contestato - ne' esplicitamente, ne' in fatto - agli imputati e che esso non possa essere semplicemente ritenuto in sentenza (ammesso che lo sia stato, atteso il contenuto del giudizio di bilanciamento appena ricordato) è, ormai, conseguenza dei vincolanti orientamenti della Corte EDU (cfr. sent. IC vs TA in data 1.12.2007 e, precedentemente, EL e SI vs CI in data 25.3.1999). Invero è diritto dell'imputato essere tempestivamente informato dettagliatamente, tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica data a questi ultimi. Nel caso allora in esame, la Corte europea rilevò che il ricorrente era stato condannato per un reato diverso rispetto a quello per il quale era stato rinviato a giudizio. La condanna era infatti intervenuta in relazione all'art. 319 ter (corruzione in atti giudiziari), ipotesi ritenuta dalla giurisprudenza di questa corte figura autonoma di reato;
ciò era avvenuto senza che la modifica del nomen iuris fosse stata comunicata all'imputato in alcuna fase della procedura, con conseguente violazione del paragrafo terzo lett. a) e b) dell'art. 6 CEDU. Ebbene, nel caso oggi in esame, il riferimento all'art. 476 c.p., comma 2, vale a dire alla ipotesi aggravata di falso in atto pubblico, è stata - ambiguamente e contraddittoriamente, come si è visto - ritenuta in sentenza di primo grado (e confermata in secondo), ma non è dubbio che il rapporto processuale si è instaurato con riferimento a una contestazione che non aveva adeguatamente esplicitato la sussistenza della aggravante de qua.
2.5. Deve giungersi dunque alla conclusione che il termine prescrizionale sia maturato anche per i reati (ritenuti) "superstiti" in quanto, appunto, non aggravati dalla natura fidefacente dell'atto e ciò, come premesso, non perché detta natura - obiettivamente - non sussistesse, ma perché la relativa aggravante non risulta essere stata contestata "nei tempi canonici" agli imputati, con conseguente, irrimediabile lesione del diritto di difesa. In tal senso le specifiche censure formulate nei diversi atti di ricorso devono ritenersi fondate;
di conseguenza la sentenza ricorsa va annullata, agli effetti penali, senza rinvio.
3. Non si può tuttavia trascurare il fatto che vi è stato tra i ricorrenti chi ha formulato specifica doglianza di mancato proscioglimento nel merito (per i reati diversi da quelli di cui ai capi 19, 21, 23, 28, 31, 34, 42, 46,48, 50, 53, 59, 65, 66, 67), pur in presenza di (pretesa) evidenza di innocenza/estraneità ai fatti contestati. Invero il difensore del OC "sollecita" (testuale) in tal senso questa corte di legittimità. D'altra parte, la necessità di esaminare i ricorsi agli effetti civili comporta che la decisione di questo collegio non possa arrestarsi alla semplice costatazione del verificarsi del ricordato effetto estintivo. Conviene allora prendere le mosse proprio dal ricorso del OC.
4. Le censure di carattere processuale sono infondate.
4.1. Quanto alla incompleta indicazione del difensore di ufficio e alla irregolarità della informazione di garanzia: la corte territoriale ha chiarito che a Livorno esercita un solo avvocato Sbrighi, con la conseguenza che nessuna difficoltà avrebbe avuto il ricorrente, se avesse avuto intenzione di farlo, a mettersi in contatto con il predetto.
È tuttavia il caso di osservare che nel ricorso non si sostiene affatto che il OC abbia tentato vanamente un contatto con il nominato difensore, di talché la censura proposta sembra avere carattere meramente teorico e astratto.
In ogni caso, la giurisprudenza di questa corte (ASN 201141092-RV 251382) ha chiarito che l'omessa indicazione, nell'informazione sul diritto di difesa ex art. 369 bis c.p.p., dei requisiti ivi prescritti (nella specie, l'indirizzo e il recapito telefonico del difensore d'ufficio), integra una nullità generale a regime intermedio, da ritenersi sanata ove non tempestivamente dedotta (conf. ASN 200610475-RV 233803).
Tale è il caso in esame.
4.2. Quanto alla sostituzione del difensore di ufficio: essa deve ritenersi legittima se il difensore nominato ab origine non ha svolto alcuna incombenza difensiva e non sì è attivato in favore del proprio assistito (ASN 200924582-RV 243820), atteso che in questo caso non opera il principio della immutabilità della difesa sino alla eventuale dispensa dall'incarico o nomina fiduciaria, ma viene ancor più assicurata una concreta difesa per gli atti processuali ancora da compiersi (ASN 200525812-RV 231816). Tale è - ancora una volta - il caso in esame.
4.3. Quanto alle dichiarazioni spontanee e all'interrogatorio reso dal OC al pubblico ministero, premesso che dette dichiarazioni ex art. 350 c.p.p., comma 7 (rese dall'indagato alla polizia giudiziaria) sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari (SU sent. n. 1150 del 2009, ric. Correnti RV 241884), il loro contenuto, nel caso in esame, è irrilevante, in quanto dette dichiarazioni sono state "superate" dall'interrogatorio reso, con l'assistenza del difensore, dal OC al pubblico ministero procedente, interrogatorio che, fino a prova del contrario, deve ritenersi sia stato richiesto (o, quantomeno, accettato) dal ricorrente.
Si deve poi ritenere che lo stato di prostrazione psico-fisica dell'indagato sia insorto verso la fine dell'interrogatorio, atteso che ad esso assistette il difensore, che, per quanto non destinatario di una nomina fiduciaria, deve ritenersi - ancora una volta fino a prova del contrario - abbia adeguatamente tutelato la libertà morale (e la salute pisco-fisica) del suo assistito.
La corte territoriale, d'altra parte, ricava dallo stesso contenuto dell'interrogatorio (scil. dalla coerenza delle risposte con le domande, dalla stessa sequenza logica degli argomenti, dalla dovizia dei particolari forniti) la conclusione che il OC era compos sui nel momento in cui lo rendeva, pur avendolo dovuto interrompere, a una certa ora, per il sopraggiungere di un malore.
5. Passando all'esame delle ulteriori censure proposte nell'interesse del OC, appare opportuno ricordare la genesi delle indagini che hanno dato luogo al presente procedimento, così come illustrate nella sentenza impugnata.
5.1. Gli accertamenti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero hanno avuto origine da un esposto del dott. IA, il quale aveva riferito che il capo tecnico di radiologia OC un giorno, consegnandogli alcune radiografie, gli aveva chiesto di redigere un referto relativo a tale MI AT, referto che, nelle intenzioni del OC, avrebbe dovuto attestare, contrariamente a quanto evidenziavano le lastre, la sussistenza di lesioni ossee a carico della predetta. Egli aveva rifiutato, ma successivamente aveva accertato che altro radiologo, il OR BA, aveva redatto (o sottoscritto) il referto richiesto dal OC.
5.2. Avviatasi l'attività di indagine, si era accertato che la MI era stata accompagnata in ospedale da tale IN RO e che anzi proprio la presenza di quest'ultimo aveva insospettito il tecnico di radiologia Rosa AN, il quale, solo a seguito delle insistenze del OC, si era deciso a eseguire le radiografie.
La consulenza tecnica disposta in corso di indagini (e i cui risultati sono stati asseverati nel corso della istruzione dibattimentale) aveva consentito di accertare che le lesioni di cui al referto MI, in realtà, non sussistevano.
La donna, per parte sua, esaminata in incidente probatorio, aveva ammesso di non aver riportato alcuna lesione all'esito di incidente stradale, ma di essersi infortunata in discoteca e di avere quindi accolto l'invito del IN a recarsi con lui in ospedale allo scopo di ottenere falsa documentazione, che le avrebbe consentito di richiedere un risarcimento alla compagnia assicuratrice. Ella avrebbe dovuto sostenere di essere rimasta vittima di un investimento mentre andava in bicicletta. Sempre la MI ha aggiunto che era d'accordo con il IN a dividere al 50% il risarcimento che avrebbe incassato dalla compagnia assicuratrice. La donna ha precisato che, una volta entrata nell'ospedale di Livorno in compagnia del IN, quest'ultimo la aveva condotto proprio dal OC, il quale, facendo scorrere le immagini su di un computer, aveva "scelto" il tipo di lesione che poteva meglio adattarsi al suo caso (in effetti ella aveva riportato un leggero trauma a un ginocchio, essendo caduta al suolo mentre era in discoteca). Individuata la lesione da (falsamente) denunciare e fatte eseguire le radiografie, il OC si era quindi allontanato per far firmare il relativo referto, ma era poi tornato a mani vuote, sostenendo che il medico che aveva incontrato si era rifiutato di firmare. Subito dopo, sempre secondo il racconto della MI per quel che si legge in sentenza, il OC si era posto in contatto telefonico con altro medico, tale DR, che aveva convocato in ospedale e dal quale aveva ottenuto l'agognata firma in calce al mendace referto. Le dichiarazioni della MI, ha osservato la corte fiorentina, riscontrano adeguatamente in parte qua le spontanee dichiarazioni e il contenuto dell'interrogatorio reso dal OC al pubblico ministero. Esse consentono di inquadrare tanto la condotta di quest'ultimo, quanto la figura del IN, vero dominus e motore dell'attività truffaldina, posta in essere in danno di varie compagnie assicuratrici.
D'altra parte, a casa del IN, a seguito di perquisizione operata in data 3 marzo 2004, furono rinvenuti ben 25 fascicoli relativi a incidenti stradali e pratiche assicurative, fascicoli che contenevano moduli di denuncia di sinistro, schemi di nomina di legali, copie di lettere, appunti e conteggi vari, relativi a programmate spartizioni (tra il finto infortunato, il IN, e altre persone indicate come "medico" e "avvocato") delle somme che ci si aspettava di incassare a titolo di risarcimento danno.
5.3. Quali dunque che fossero i pregressi rapporti tra OC e IA, sta di fatto che il racconto di quest'ultimo ha trovato conferma - indiretta ma significativa - in quanto esposto dalla MI. Ed è evidentemente sulla base di tale emergenza probatoria che la corte di merito ritiene veritiero il contenuto dell'esposto (e delle dichiarazioni) del IA.
5.4. Partendo da tale considerazione, risulta di tutta evidenza perché non sia stato disposto, riaprendo l'istruttoria dibattimentale, il confronto tra IA e OC, essendo evidente che a nulla avrebbe portato tale ulteriore approfondimento istruttorio e gli altri, pur richiesti.
5.5. Che, d'altra parte, l'associazione di cui al capo 1) sia esistita e che abbia visto come suo perno il IN deriva dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti del predetto (e di mazzoni Libertaria) a seguito della sentenza 20592/2010 (ud. 1.12.2010, dep. 28.3.2011) della 6 sezione di questa corte, sentenza che, annullando la sentenza di merito con riferimento ad alcuni capi di imputazione (senza rinvio per intervenuta prescrizione, con rinvio per quanto riguarda l'imputazione di peculato di cui al capo 70), ha rigettato nel resto i ricorsi dei predetti.
5.6. Le sentenze di merito, per parte loro, mettono adeguatamente in evidenza come altro elemento essenziale della predetta societas sceleris fosse proprio il OC, soggetto in diretto e continuativo contatto con il IN, soggetto cui il IN sì rivolgeva per ottenere le radiografie dei finti infortunati, soggetto che, grazie alla sua rete di contatti all'interno dell'ospedale (nel quale lavorava da decenni), riusciva a ottenere radiografie e diagnosi di comodo dai sanitari in servizio. La qualifica di "radiologo dell'associazione", dunque, è tecnicamente impropria (essendo il OC un tecnico di radiologia), ma calzante perché ne descrive sinteticamente la funzione all'interno della organizzazione criminosa.
5.7. Si sostiene poi che questo ricorrente, a tutto voler concedere, non avrebbe agito in veste di pubblico ufficiale. La questione, così come posta, appare irrilevante, sia perché, comunque, il OC ha concorso con soggetti che detta qualifica certamente rivestivano (e dunque, al più, trattasi di concorso nel reato proprio), sia perché, in ogni caso - come premesso - anche i delitti di falso ideologico commessi da pubblico ufficiale devono ritenersi prescritti, per mancanza di valida contestazione della aggravante di cui all'art. 476 c.p., comma 2. Va da sè che il coinvolgimento di questo imputato nella societas sceleris di cui al capo 1) comporta la sua piena partecipazione anche ai delitti (prescritti) di tentata truffa.
La dichiarazione di estinzione dei predetti reati per intervenuta prescrizione è dunque ineccepibile.
5.8. La prima censura del ricorso OC, pertanto, è inammissibile per la sua genericità. Il ricorrente si limita a dolersi del fatto che sia stata pronunziata sentenza di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, pur in presenza di condizioni per la pronunzia di assoluzione nel merito. Quali siano tali condizioni, su quali elementi debba fondarsi la auspicata pronunzia, tuttavia, non è specificato.
La sentenza ricorsa, viceversa, mette adeguatamente in evidenza, come anticipato, tanto il racconto della MI, quanto la natura dei documenti sequestrati a casa del IN, nonché la ricostruzione degli ingenti movimenti bancari sui suoi conti correnti, la disponibilità economica per remunerare i falsi testimoni (cfr., ad es., dichiarazioni confessorie di OS e PA), la identità delle modalità operative con le quali le truffe venivano portate ad esecuzione, i consolidati e abituali rapporti tra IN, da un lato, OC, LE e AG, dall'altro. Si tratta di elementi che hanno fatto ragionevolmente ritenere ai giudici di merito che fosse viva e operante una vera e propria struttura delinquenziale, con divisione di ruoli e compiti e con un consolidato knowhow criminale.
6. Tanto chiarito, non è dubbio che la corte fiorentina abbia fondato il suo convincimento, in ordine alla colpevolezza del OC, innanzitutto, sulle dichiarazioni della MI, del RR e di altri testi o imputati in procedimento connesso;
dichiarazioni che certamente non hanno trovato smentita nella tardiva e poco credibile ritrattazione dibattimentale operata dal OC, cui sono state puntualmente contestate la sue dichiarazioni rese in sede di indagine, dichiarazioni, per quel che si è scritto sopra, perfettamente utilizzabili.
7. Infondate sono anche le censure proposte nell'interesse di OS, UC e Di IA.
7.1. Invero, quanto alla dedotta incompatibilità dell'ufficio di difensore con riferimento a vari indagati/imputati, come già rilevato dalla corte d'appello, detta incompatibilità non sussiste. La incompatibilità rilevante nel processo penale con riferimento all'ufficio del difensore è quella di natura - appunto - processuale e non sostanziale;
vale a dire che è incompatibile quel difensore, che, assistendo più soggetti, debba sostenere tesi tra loro contrastanti, di talché l'affermazione di una tesi comporti necessariamente la sconfessione della tesi opposta e, quindi, la tutela degli interessi processuali di un imputato si sviluppi a detrimento di quella di un altro. Nel caso in esame (a parte il fatto che i tre ricorrenti avevano tutti la veste di pretesi danneggiati e - dunque - pretesi creditori della compagnia assicuratrice, con posizione, pertanto, anche per quel che riguarda gli interessi sostanziali, certamente convergenti e compatibili), tutte le persone assistite dal medesimo difensore d'ufficio erano imputate di concorso nei medesimi reati e da tale accusa essi dovevano difendersi. È evidente - allora - che sussisteva, nel caso in esame, un "fronte comune", che ben poteva essere gestito da un unico difensore. Il fatto che, denunciando un falso sinistro, sarebbe poi aumentato il premio di colui che figurava (apparentemente) come il responsabile/danneggiante è, ovviamente, circostanza che gli imputati avevano accettato ab initio e che, evidentemente, faceva parte del loro patto collaborativo criminale.
7.2. Le residue censure, come lo stesso estensore del ricorso riconosce, consistono puramente e semplicemente nella riproposizione (anzi nella ri-trascrizione) delle censure presentate al giudice d'appello e da quest'ultimo motivatamente respinte (cfr. sentenza di appello pagine 98, 123, 124, 137, 169, 199). Esse sono dunque inammissibili per genericità. Non vengono risparmiate a questo giudice di legittimità nemmeno le trascrizioni di interi brani di deposizione dei consulenti tecnici, quasi che la corte di cassazione potesse valutare frammenti di prove, estratti, a piacimento del ricorrente, dall'intero compendio probatorio emerso nel corso del dibattimento.
7.3. Non è poi in base all'assioma del "non potevano non sapere" che è stata affermata la responsabilità di OS, Di IA e UC, quanto piuttosto (cfr. sentenza pagina 172) in considerazione del fatto che "il meccanismo messo in moto a partire dalle false refertazioni non può che contare sull'attiva e sulla indispensabile collaborazione del paziente, che non solo è il primo interessato a lucrare le somme liquidate dalle compagnie assicuratrici, ma che deve, per così dire, reggere la parte in ognuna delle scansioni in cui si articola il procedimento volto all'indebito risarcimento, sicché deve ritenersi impossibile che tutto avvenga senza il suo fattivo coinvolgimento e quindi a sua insaputa".
8. Con riferimento ai ricorsi BA, si deve innanzitutto rilevare come sia priva di qualsiasi fondamento logico l'assunto in base al quale, poiché i due imputati si sono effettivamente recati in ospedale, l'incidente da loro denunciato sarebbe effettivamente avvenuto. È agevole replicare che, se i due imputati volevano procurarsi, con l'aiuto dell'onnipresente IN, documentazione sanitaria necessaria per truffare l'assicurazione, gli stessi dovevano necessariamente recarsi in ospedale. Tale d'altra parte, per quel che si legge in sentenza, era il collaudato modus operandi del IN stesso, di talché il "passaggio" in ospedale e la redazione del falso referto costituivano tappe indispensabili dell'iter necessario per ottenere il non dovuto rimborso dalla compagnia assicuratrice.
8.1. Rappresenta un argomento suggestivo, ma sostanzialmente privo di pregio, quello in base al quale, ben potrebbero i due BA (così come era occorso alla MI) avere effettivamente riportato lesioni, ma non in incidente stradale. In tal caso, sarebbe ipotizzabile il delitto di truffa (prescritto), ma non quello di falso perché il referto testimonierebbe la effettiva sussistenza di lesioni (sia pure diversamente causate).
Sta di fatto, tuttavia, che, a differenza della MI, questi due imputati non hanno mai sostenuto di essersi comunque diversamente infortunati e quella prospettata, quindi, non è altro che una ipotesi di scuola, formulata dal loro difensore, un'ipotesi astratta, priva di concreta rilevanza nel caso che occupa.
8.2. Quanto al fatto che essi avrebbero ottenuto un referto a firma del OR OR e, dunque, di persona risultata poi estranea ai fatti criminosi per i quali si procede, la circostanza, di per sè, non appare risolutiva, attesa comunque la oggettiva falsità del referto (a prescindere dunque dalla eventuale buona fede e dalla posizione stessa del predetto sanitario).
9. Nel ricorso proposto nell'interesse di AG sono contenute affermazioni che non rispecchiano quanto può leggersi in sentenza. Si sostiene infatti che questo imputato si sarebbe sempre conformato alle indicazioni fornite dai medici radiologi che lo avevano preceduto.
Si legge viceversa in sentenza che, quanto ai casi RT e OT, costoro, effettivamente vittime di un incidente stradale, all'esito del primo accesso in ospedale, furono dimessi con una diagnosi negativa di fratture, com'era stato radiologicamente accertato. Gli stessi, tuttavia, ritornati in ospedale il giorno seguente (dopo che la madre della RT aveva avuto un contatto telefonico con IN), avevano visto radicalmente mutare la diagnosi e, anche sulla base di nuove (incoerenti) indagini radiologiche, il AG aveva redatto un referto che attestava la presenza di fratture. Attestazione che tuttavia, come accertato dai consulenti tecnici, era infedele, in quanto la diagnosi corretta era quella relativa al primo ingresso dei due pretesi infortunati. I giudici di merito, d'altra parte, ricordano anche la testimonianza di tale IN il quale, avendo saputo che OT era stato ingessato, all'esito della seconda "visita" in ospedale, si era meravigliato non poco vedendolo, alcuni giorni dopo, passeggiare disinvoltamente (spiccando grandi falcate) con il cane al guinzaglio. Quanto al caso AN, la dinamica sembra essere la stessa. Dopo un incidente effettivamente verificatosi, la donna si recò in ospedale, dove non le fu riscontrata alcuna frattura;
successivamente la diagnosi mutò e - anche questa volta - avvenne all'esito di un contatto telefonico con il IN, contatto che questa volta il AG tenne direttamente. Le lastre per altro furono anche oggetto di un "fotoritocco" (sentenza pag. 198). Quanto a IN e RA, si legge in sentenza che l'incidente da costoro denunziato fu inventato di sana pianta. Sul punto viene ricordata la piena ammissione del secondo e la rinunzia ai motivi di appello - diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio - operata dal primo.
RA in particolare ebbe a riferire che il falso incidente fu programmato a tavolino in collaborazione con altri e sotto la regia del solito IN, il quale li guidò all'interno dell'ospedale, consentendo loro di "saltare" la fase dell'accettazione, tanto che essi furono accompagnati direttamente nella sala raggi, dove un tecnico di radiologia li sottopose ad accertamenti, appunto, radiologici. Essi furono quindi ingessati.
È da rilevare che RA non ricorda affatto di essere stato visitato da alcun medico. Ovviamente la consulenza tecnica disposta in corso di indagini ha accertato l'assoluta assenza di fratture in danno dei due predetti.
9.1. Ebbene si legge in sentenza (pagina 190) che, sul punto, AG si è difeso sostenendo di essere stato vittima di una sostituzione di persona. In altre parole egli ha ipotizzato che IN gli abbia presentato altre due persone (non dunque IN e RA), effettivamente infortunate e che con riferimento a questi due soggetti egli abbia redatto un referto (dunque veritiero), attestante le fratture.
Tale linea difensiva viene, non a torto, definita "acrobatica" dal giudice di secondo grado, in quanto effettivamente giocata sul filo di una labilissima credibilità. La corte d'appello, infatti, sviluppa considerazioni in base alle quali giudica assolutamente non credibile la versione del ricorrente: innanzitutto, non si vede perché IN, avendo a disposizione due "veri" infortunati, avrebbe dovuto poi far intestare le pratiche a due persone che non avevano nemmeno subito un incidente;
in secondo luogo, non si comprende i due infortunati che fine avrebbero fatto e per qual motivo non si sarebbero fatti curare e ingessare (avendone, evidentemente, obiettiva necessità). Non resterebbe che ipotizzare che queste persone, trascinandosi - benché ferite - in ospedale, mosse da una inspiegabile "filantropia criminale", abbiano messo le loro fratture "a disposizione" di altri per consentire loro di consumare una truffa in danno di una compagnia assicuratrice. L'ipotesi, che appare irriguardosa per l'intelligenza delle persone cui è prospettata, non merita commento.
9.2. Quanto alle dichiarazioni del balma (pagina 193), esse sono assolutamente neutre in quanto il predetto ortopedico si è limitato a precisare che nel pronto soccorso non si chiede il documento di riconoscimento ai ricoverati.
9.3. Sulla base di tutto quanto precede, da un lato, si deve ribadire che, contrariamente a quello che ha affermato il AG, non è affatto vero che egli sia sempre conformato alle diagnosi provenienti dai colleghi radiologi e, in secondo luogo, che, con specifico riferimento al caso IN - RA, la sentenza ricorsa mette in adeguata evidenza come la diagnosi di comodo dovette necessariamente essere redatta con la piena consapevolezza di stare affermando il falso.
9.4. D'altra parte (e ad abundantiam), è da notare che costituisce massima di comune esperienza quella in base alla quale gli ortopedici, ricevute le radiografie, oltre a leggere lo scritto del collega che le ha eseguite o fatte eseguire, hanno la corretta abitudine di osservarle attentamente e personalmente, allo scopo di utilizzarle come base della visita che essi stessi si accingono a svolgere. Ciò costituisce ulteriore ragione di incredibilità della linea difensiva che, reiterando affermazioni già contenute nell'atto d'appello, la difesa del AG ha ritenuto di sottoporre a questa corte di legittimità.
9.5. Conclusivamente, dunque, anche il ricorso del predetto deve ritenersi infondato.
10. Il ricorso proposto nell'interesse di LE è, in parte infondato, in parte, inammissibile.
Quanto all'episodio OS e UC, la corte di appello mette in evidenza (pagina 173) come, nel corso della perquisizione operata in danno del IN, sia stato trovato un appunto relativo al sinistro che pretesamente avrebbe coinvolto i due predetti, appunto nel quale, detratte le somme dovute ad un avvocato ed un ORe e quelle da imputare alle spese vive, il residuo veniva ripartito in ragione del 50% tra il IN e i suoi "clienti".
10.1. Quanto al cosiddetto "effetto di mascheramento", la sentenza pone in evidenza come, per le lesioni successivamente diagnosticate al ricorrente, il dolore sarebbe stato così intenso che OS e UC avrebbero dovuto avvertirlo immediatamente, vale a dire al momento del ricovero presso l'ospedale di Cecina. In quella circostanza, viceversa, venne refertato tutt'altro tipo di lesione (di minore gravità). L'aggravamento avvenne solo il giorno successivo e grazie all'intervento proprio del LE. Si tratta di considerazioni tutt'altro che inacidenti, considerazioni però del tutto trascurate dal ricorrente, il cui atto di impugnazione, sul punto, quindi appare affetto da assoluta aspecificità. 10.2. Quanto al caso dei due BA, la corte d'appello (pagina 176) pone in evidenza come, dopo un primo referto radiografico completamente negativo, un altro ne sia stato compilato 10 giorni dopo, utilizzando la password del dott. BA. Solo tale successivo referto è posto alla base della diagnosi messa a punto dal LE, il quale si è giustificato sostenendo che egli si fidava solamente dei radiologi BA e LV. Fatto sta che tale referto attestava lesioni, in realtà, insussistenti e fatto sta che la attività certificativa del LE fu preceduta da intensi contatti telefonici con il IN. Come se non bastasse, la corte d'appello pone in evidenza come tra i protagonisti della vicenda figuri IN TO, vale a dire lo stesso soggetto che si è già incontrato a proposito della posizione del AG, quale partner del RA. IN, una prima volta, figurava come vittima di investimento, mentre nel "caso I" figura come investitore. E proprio dalla valutazione, complessiva e non atomistica, di tutti tali elementi, che la corte di merito (concordando col tribunale) giunge alla conclusione, certo non logicamente incompatibile, che l'incidente non abbia avuto le conseguenze che il LE ebbe ad attestare e che - quindi - il predetto ortopedico fosse pienamente consapevole di stare attestando il falso.
10.3. Considerazioni non dissimili vengono formulate con riferimento al caso IA. Invero, ad un primo accertamento radiografico relativo ad una scapola (referto corretto con l'indicazione successiva e con riferimento a incidente stradale), ne seguì altro, all'esito di contatti telefonici tra la IA e il IN. OS infatti si portò di nuovo in ospedale e il LE le diagnosticò inesistenti lesioni in altre parti del corpo, parti che, all'atto della prima visita, la donna non aveva mai indicato come doloranti. "In sanatoria" interveniva - appunto - certificazione radiografica relativa a tali altri distretti corporei. Ma tale certificazione è stata giudicata del tutto falsa dai consulenti del pubblico ministero.
10.4. Particolare poi è il "caso LA". Si tratta dell'ex genero del IN, il quale non ha contestato l'affermazione di responsabilità. LE ha inteso difendersi sostenendo che, quand'anche fosse falsa la dichiarazione di un incidente stradale, nondimeno il soggetto presentava importanti lesioni, rispetto alle quali era stata diagnosticata pregressa frattura ossea. Sta di fatto che, anche questa volta (cfr. sentenza pagina 184), gli accertamenti tecnici hanno consentito di accertare la falsità della diagnosi. 10.5 Quanto infine al referto relativo al VO, la corte toscana chiarisce per quel motivo non sia credibile che il LE si sia semplicemente sbagliato nel redigere la sua diagnosi (cfr. pagine 186 e 187).
In sintesi, il fatto che anche questo "paziente" risulti assistito dal IN, il fatto che il modus operandi sia il medesimo, il fatto che siano stati accertati rapporti continuativi tra LE e IN sono elementi posti a base del convincimento dei giudici del merito anche per quel che riguarda il "caso VO". E invero i contatti frequentissimi tra il IN e LE (così come quelli tra IN e AG) sono stati giustificati dagli imputati in considerazione del fatto che il IN sarebbe un cliente abituale dei due predetti medici (entrambi, per altro, ortopedici); ma sta di fatto che, anche volendo accettare per vera tale situazione, la frequenza e la cadenza dei contatti telefonici, la loro coincidenza con le "visite" dei fasi infortunati (alcuni dei quali confessi sul punto) sono elementi che i giudici del merito mettono in adeguato rilievo e dai quali traggono non illogiche (ma anzi necessitate) conclusioni.
10.6. Il mancato accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero che si doleva della assoluzione del LE (e dal AG) dal delitto di corruzione discende, come si legge in sentenza (pagina 202 ss), dal fatto che, pur dovendo ragionevolmente ipotizzarsi che i due ortopedici non si prestassero gratuitamente a rilasciare referti ideologicamente falsi, tuttavia non è stata rinvenuta positiva traccia di danaro o di altra utilità corrisposti in loro favore. Si tratta di argomentazione che può anche non essere condivisa sul piano logico, ma che, di per sè, non inficia la coerenza del ragionamente relativo alla sussistenza relativo alla sussistenza degli estremi per ritenere i due predetti sanitari colpevoli dei falsi loro addebitati.
11. Pur essendo dunque i delitti ascritti agli attuali ricorrenti tutti estinti per prescrizione, i ricorsi vanno rigettati ai fini delle statuizioni civili, non essendo stata scalfita dalle censure proposte dai ricorrenti la struttura della ricostruzione dei fatti- reato operata dai giudici di merito.
12. I tre ricorrenti che rivestivano la qualifica di dipendenti ospedalieri, nei confronti dei quali è intervenuta costituzione di parte civile ASL 6 di Livorno (OC, LE e AG), vanno condannati al ristoro delle spese sostenute dalla predetta parte in questa fase del procedimento, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione;
rigetta tutti i ricorsi agli effetti civili e condanna in solido OC IG, LE ER e AG RI alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civili ASL n. 6 di Livorno, spese che liquida globalmente in complessivi Euro 7.000,00 (settemila), oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2014