Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2014, n. 12213
CASS
Sentenza 13 febbraio 2014

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Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all'art. 2699 cod. civ. è - oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - la circostanza che esso sia destinato 'ab initiò alla prova e cioè precostituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione - caduta nella sfera conoscitiva del p.u. - che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica. (Fattispecie di referto attestante traumi da falsi sinistri stradali per consentire lucro a danno delle compagnie assicuratrici).

Sussiste la violazione irrimediabile del diritto di difesa nel caso in cui sia ritenuta in sentenza l'ipotesi aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., non adeguatamente e correttamente esplicitata nella contestazione, considerato che, anche alla luce dei vincoli posti dalla giurisprudenza della Corte EDU (sent. Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007), è diritto dell'imputato essere informato tempestivamente e dettagliatamente tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuiti. (Nella specie la S.C. - rilevato che la natura fidefacente dell'atto assunto come falso non viene esplicitamente indicata nel capo di imputazione, che essa non è nemmeno indicata in fatto con sinonimi o formule equivalenti e che neanche è richiamato l'art. 476, comma secondo, cod. pen. - ha escluso l'operatività dell'aggravante di cui al predetto art. 476, comma secondo, cod. pen., ritenendo sussistente l'ipotesi di falso non aggravata dalla natura fidefacente dell'atto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2014, n. 12213
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12213
Data del deposito : 13 febbraio 2014

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