Sentenza 9 giugno 2011
Massime • 1
In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., qualora la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323 bis cod. pen. venga riconosciuta esclusivamente in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
Commentari • 5
- 1. Art. 323-bis - Circostanze attenuanti (1) (2)https://www.filodiritto.com/
1. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. 2. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi (3). (1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), L. 69/2015. (2) Articolo aggiunto dall'art. 14, L. …
Leggi di più… - 2. Attenuante del danno patrimoniale: incompatibilitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 gennaio 2024
1. La questione La Corte di Appello di Ancona confermava una sentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata che, a sua volta, aveva condannato l'imputato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro duecento di multa per il reato di ricettazione. Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato che, con un unico motivo, deduceva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4. In particolare, secondo la tesi difensiva, la Corte territoriale aveva errato nel non riconoscere l'attenuante del danno …
Leggi di più… - 3. Calunnia: sui rapporti con il reato di concussioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di concussione che sia stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia, in quanto l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi (Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2019 , n. 6938). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2019 , n. 6938 RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di fiducia di R.P. e D.M.M. impugnano …
Leggi di più… - 4. Abuso d'ufficio: attenuante del danno di speciale tenuità è assorbita in quella dell'eseguità dannoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, qualora la circostanza attenuante speciale di cui all' art. 323-bis cod. pen. venga riconosciuta in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all' art. 62, comma 1, n. 4 c.p. Fonte: CED Cassazione Penale 2021 Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 13/11/2018 , n. 3774 RITENUTO IN FATTO 1. P.A. ricorre per mezzo del proprio difensore di fiducia avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova - in parziale riforma …
Leggi di più… - 5. Peculato e attività intra moenia del medicoAccesso limitatoAntonio Francesco Morone · https://www.altalex.com/ · 23 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2011, n. 34248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34248 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 09/06/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 1018
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 24448/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DD NA, nata ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 13/01/2010 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CALVANESE Ersilia;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso chiedendo che sia accolto il terzo motivo con il rigetto dei restanti motivi;
udito per la ricorrente, l'avv. Cicognani E. che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello dell'imputata NA DD avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna che, all'esito di giudizio abbreviato, l'aveva condannata per il reato di peculato d'uso, riduceva la pena inflittale, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 323- bis cod. pen., a mesi quattro di reclusione, disponendone, L. n. 689 del 1981, ex art. 53, la conversione nella corrispondente pena pecuniaria.
La DD, dirigente capo del Servizio Tributi del Comune di Ravenna, era accusata di essersi appropriata in più occasioni nella seconda metà del 2004 dell'autovettura di ufficio, usandola per finalità personali e private.
I Giudici dell'appello ritenevano priva di riscontro la tesi difensiva, secondo cui l'utilizzo privato avrebbe coinciso con l'espletamento di sopraluoghi per ragioni di ufficio, ravvisando nella condotta contestata il reato di peculato d'uso, perché lesiva della funzionalità della Pubblica Amministrazione e produttiva di danni, ancorché esigui, consistiti nell'usura del mezzo e nel consumo di carburante.
La Corte di merito evidenziava che, sulla base di servizi di pedinamento di polizia giudiziaria, era risultato che l'uso dell'auto in più occasioni non aveva coinciso con alcun servizio di ufficio e che la stessa autovettura era stata più volte notata in sosta nel cortile dell'abitazione estiva dell'imputata anche in ore notturne, a conferma dell'uso privato dell'auto comunale. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte di appello escludeva che l'imputata fosse incorsa in errore sull'utilizzo dell'autovettura, atteso che la stessa era stata richiamata ufficialmente dal superiore diretto e, in caso di dubbio, avrebbe comunque cercato di informarsi meglio. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte riconosceva, in considerazione dell'esiguità del danno economico, la sola attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., poiché quella parimenti invocata di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, si risolveva in una mera duplicazione della prima.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputata, che risulterebbe fondata sulla testimonianza priva di attendibilità del superiore gerarchico di quest'ultima, posto che costui o non ricordava i fatti o non ne era a conoscenza. Al contrario non sarebbero stati apprezzati elementi di rilevo a favore della tesi difensiva, quali il fatto che costei effettuava, per carenza di personale, personalmente tutti sopraluoghi esterni e si recava in ufficio anche nel fine settimana per disattivare il sistema informatico;
- la inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi qualificanti il reato di peculato, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe speso alcuna motivazione sull'apprezzabile lesione patrimoniale, derivante dall'uso illecito dell'autovettura;
- l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, non essendo condivisibile l'assunto, secondo cui detta circostanza non può concorrere con quella di cui all'art. 323-bis cod. pen., avendo le stesse ad oggetto valutazioni diverse: la prima la lievità del danno, la seconda la tenuità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento.
2. Il primo motivo è palesemente infondato, in quanto la ricorrente reitera pedissequamente un motivo di gravame, non confrontandosi con la risposta fornita dalla Corte di appello, che ha fondato il ragionamento probatorio - "a prescindere dalle dichiarazioni" rese da BE (pag. 12) - sugli esiti delle indagini di p.g., che avevano dimostrato incontrovertibilmente l'utilizzo da parte della DD per finalità esclusivamente private dell'auto comunale. Tali esiti venivano essi stessi a smentire - non contraddetti da altre risultanze processuali - la tesi difensiva circa le "ragioni di ufficio" che avrebbero giustificato il trattenimento anche in ore notturne della stessa presso la sua abitazione.
Quanto all'elemento psicologico, una volta accertato l'uso per finalità private dell'automobile, è del tutto irrilevante, per escludere il dolo, la circostanza dell'esistenza di una prassi diffusa nel Comune circa un uso promiscuo o comunque disinvolto delle autovetture di servizio, tale da rendere necessaria l'emanazione di una apposita circolare per dettare le precise regole per il loro corretto utilizzo, posto che deve ritenersi che si sia trattato di prassi contra legem e in aperta contraddizione con quella che sembra essere stata l'interpretazione che gli stessi vertici amministrativi davano del problema. In ogni caso, il pubblico dipendente deve astenersi dal porre in essere comportamenti di incerta rilevanza e deve acquisire dai competenti organi amministrativi le necessarie informazioni ed assicurazioni circa la legittimità dell'attività svolta, in modo da adempiere a quell'onere informativo che potrebbe rendere scusabile l'errore sulla legge penale (Sez. 6, n. 35813 del 21/06/2007, Bensì, Rv. 237767).
3. Del tutto infondato è anche il secondo motivo, in quanto la Corte di merito ha dato puntuale e corretta risposta ad analoga censura sollevata in sede di appello, circa l'offensività della condotta, evidenziando che la stessa, per consistenza e durata, aveva compromesso la funzionalità della pubblica amministrazione, determinando un danno alla P.A., ancorché esiguo, ma comunque "apprezzabile" in termini di usura del mezzo e di consumo di carburante, non connesso ad esigenze di ufficio.
4. È infondato anche l'ultimo motivo riguardante la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n.
4. La speciale attenuante prevista dall'art. 323-bis cod. pen. per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato presenti una gravità contenuta nella sua globalità, dovendosi allo scopo considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. Nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto il fatto globalmente di minima entità, in considerazione dell'esiguità del danno economico cagionato.
Orbene, quando, come nella specie, il danno patrimoniale sia stato tenuto presente nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata speciale, va affermato il principio di diritto che deve escludersi che l'attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, sia compatibile con l'ipotesi attenuata speciale, e ciò perché il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione. In tal caso, pertanto, l'attenuante prevista dall'art. 62 deve ritenersi assorbita nella ipotesi specifica prevista dall'art. 323-bis cod. pen.. In tal senso, tra l'altro, si sono già pronunciate le Sezioni unite di questa Corte con riferimento all'analoga attenuante speciale del fatto di "particolare tenuità" prevista in tema di ricettazione (Sez. U n. 13330 del 26/04/1989, Beggio, Rv. 182221; Sez. U n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione).
5. Sulla base delle ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011