Sentenza 11 luglio 2014
Massime • 1
Nel reato di turbata libertà degli incanti, il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedimentali, quali il ricorso a prestanomi o l'indicazione di informazioni scorrette ai partecipanti, e a pregiudicare l'effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo.
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Rassegna di giurisprudenza I delitti di cui all'art. 353-bis sono configurabili in ogni situazione in cui vi sia una procedura di gara, anche informale e atipica, quale che sia il nomen iuris adottate e anche in assenza di formalità, mediante la quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente, a condizione, tuttavia, che l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, previamente indichi i criteri di selezione o di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto ed i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte. Detti delitti non possono ritenersi integrati quando …
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali La turbativa illecita di cui all'art. 353 può essere realizzata anche nella complessa procedura che precede la indizione della gara, purché essa abbia idoneità ad alternarne il risultato finale, assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione. Le condotte alternativamente indicate dalla norma incriminatrice, attraverso le quali si può impedire o turbare la gara, non devono, infatti, necessariamente essere perpetrate nel momento preciso in cui la gara si svolge, ben potendo realizzarsi in qualunque momento dell'iter procedimentale che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2014, n. 42770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42770 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 11/07/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1252
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 18372/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
TO AN N. IL 04/04/1975;
avverso l'ordinanza n. 981/2014 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 19/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI SALVO EMANUELE;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, rigetto;
Udito il difensore Avv. PAPPADIA Umberto quale sost. proc. dell'Avv. STELLATO Giuseppe.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, in data 3-3-2014, che, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di RO IO, ha annullato l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva applicato agli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 353 c.p., per avere impedito, con minacce e collusioni, la gara relativa alla procedura espropriativa immobiliare pendente di fronte al Tribunale di S. M. C. Vetere, avente ad oggetto un appartamento di proprietà di SC CH.
In particolare, SC NI, padre del debitore esecutato, colludeva, secondo l'imputazione cautelare, con l'avvocato RO IO, custode giudiziario incaricato della procedura di vendita- e dunque pubblico ufficiale-, il quale gli garantiva il suo interessamento per evitare che l'immobile fosse venduto a terzi, impedendo effettivamente che venissero presentate altre offerte;
adoperandosi per perfezionare l'offerta del prestanome, Di GI AS, e consigliando altresì a SC NI la donazione, da parte del Di GI, al figlio di SC CH. SC NI altresì allontanava dalla gara, in modo minaccioso, IG DE, unico potenziale concorrente del Di GI nella procedura, così cagionando l'aggiudicazione dell'immobile senza gara. In S. Maria Capua Vetere, il 19-5-2011.
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 353 c.p., poiché il Tribunale ha ritenuto dimostrato che tra RO IO, SC NI, padre del debitore esecutato, e Di GI AS fosse intervenuto un accordo per approntare l'offerta per la partecipazione alla gara e che il RO avesse piena consapevolezza della qualità di mero offerente formale del Di GI, che era null'altro che l'alter ego di SC NI. Ciò nonostante, il Tribunale ha ritenuto l'irrilevanza penale del fatto, sulla base dell'asserto che non sussistono elementi di sufficiente spessore probatorio a sostegno dell'ipotesi che l'offerta fosse sostanzialmente riferibile al debitore esecutato, come se questo fosse l'unico profilo rilevante nell'ottica dell'illiceità penale. Viceversa già di per sè l'accordo collusivo intervenuto tra gli indagati ha inciso sulla regolarità della gara, introducendovi un'offerta da parte di un soggetto che mai vi avrebbe preso parte, da cui è derivata l'aggiudicazione in suo favore del bene oggetto di pignoramento, con conseguente alterazione dell'esito della gara. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine all'inconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto a negare la gravita del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare, con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 c.p.p. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dal citato articolo, che si ispira al modulo di cui all'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorché, come nel caso in disamina, secondo quanto vedremo fra breve, l'asserto relativo alla mancanza di connotati di gravita del compendio indiziario non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova ne' risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Cass., Sez. U. 22-3-2000, Audino, Cass. pen. 2000, 2231).
2.La gravita indiziaria, come è noto, è connessa all'individuazione di quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, sia diretti che indiretti, che, resistendo ad interpretazioni alternative e contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a dimostrare, al di la di ogni ragionevole dubbio, l'attribuibilità del reato all'indagato, attingendo la soglia dimostrativa propria del giudizio di cognizione.
E tuttavia apprezzati complessivamente, nella loro consistenza e nella loro coordinazione logica, consentono di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi di giudizio, nel vaglio dibattimentale, saranno idonei a dimostrare la responsabilità, fondando, nel frattempo, una qualificata probabilità di colpevolezza . (Sez. U. 21-4-1995, Costantino, Cass. pen. 1995, 2840; Cass. 10-3-1999, Capriati, Rv 212998; Cass. 4-11- 1999, Cerqua, Rv. 214668). Ed anzi, muovendo da questa impostazione, che ancora il concetto di gravita indiziaria alla ravvisabilità di una rilevante probabilità di reità, la giurisprudenza si è evoluta in direzione di una sempre più pregnante e rigorosa accezione della nozione in disamina, essendosi ritenuto non corretto sottolineare la minore valenza dimostrativa degli indizi cautelari, rispetto alle corrispondenti prove, quasi che ad essi sia da ascriversi il valore di una semipiena probatio. Si è invece preferito accedere ad una prospettiva concettuale che riconnette alla gravita indiziaria la valenza epistemica di "una prova allo stato degli atti", poiché essa è sottoposta alla cognizione del giudice in una fase in cui la formazione del materiale probatorio è in itinere e non è ancora intervenuto il vaglio dibattimentale . In quest'ottica, è soltanto questo profilo dinamico e non la minore consistenza dimostrativa a contraddistinguere i "gravi indizi" rispetto alla prova idonea a giustificare la declaratoria di responsabilità (Sez. 1^, n. 19867 del 5-5-2005, Lo Cricchio, Cass. pen. 2006, 1491). E, in quest'ordine di idee, anche la Corte costituzionale ha sottolineato che, in seguito al mutamento del quadro normativo determinato, in particolare, dalla 1. 8-8-1995 n 332, la nuova disciplina in materia cautelare, preordinatamente al potenziamento delle garanzie della libertà personale nel processo penale e alla valorizzazione dell'eccezionalità delle misure restrittive, richiede un giudizio probabilistico, in ordine alla colpevolezza, assai più approfondito rispetto al passato (C. Cost. 24-4-96 n. 131, Foroit. 1996, 1, 1498).
2.1.In questa prospettiva, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, la solidità dell'impianto giustificativo dell'ordinanza impugnata, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale appena esaminato, appaia infirmata da una serie di aporie di notevole spessore. Il Tribunale ha infatti dato atto che tutti gli elementi acquisiti convergono nell'individuare in SC NI il soggetto, realmente interessato all'acquisto del bene, al quale è riferibile l'individuazione del formale offerente nonché la partecipazione di quest'ultimo alla procedura . Il Tribunale ritiene altresì che l'avvocato RO fosse ben consapevole che Di GI AS agiva quale offerente soltanto formale, nell'interesse di SC NI. Rispetto a tali premesse risulta dunque contraddittorio l'asserto secondo cui la condotta descritta non è idonea a configurare, ne' sotto il profilo oggettivo ne' sotto quello soggettivo, gli estremi della fattispecie di cui all'art. 353 c.p.. 2.2. Come è noto, il vizio di contraddittorietà della motivazione può derivare sia da discrasie intrinseche al discorso giustificativo ed essere pertanto desumibile dal testo del provvedimento impugnato, costituendo uno dei profili di esplicazione del più generale vizio di illogicità (Cass., Sez. 5^, n. 5678 del 17-1-2005, Rv. 2307449) ;
sia da un contrasto tra la motivazione e le risultanze processuali versate in atti. In questa sede, viene in rilievo il primo profilo. In quest'ottica, dunque, il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre allorché sia riscontrabile, nell'apparato giustificativo del provvedimento in esame, un argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto (Cass. Sez. 1^, n. 6821 del 31-1-2012, Rv. 252430), si da determinare una deviazione dal principio basilare della logica, che è appunto quello di non contraddizione, di spessore tale da inficiare l'architettura logica del discorso motivazionale (Cass., Sez. 2^, n. 19584 del 5-5-2006, Rv. 233774). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest'ultima:
a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo", indicati, in termini specifici ed esaustivi, dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata, sotto il profilo della razionalità (Sez. 1^, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516).
2.3.Nel caso di specie, non può non rilevarsi come, a fronte dell'accertamento del ruolo di mero prestanome dell'offerente, dell'individuabilità nel padre del debitore esecutato del soggetto effettivamente interessato all'acquisto del bene e della consapevolezza di tutto ciò in capo al pubblico ufficiale incaricato dell'espletamento della procedura, si ponga in termini antinomici la conclusione cui perviene il giudice a quo, secondo cui, pur essendo evidenziabili alcune anomalie rispetto all'ordinario iter procedimentale, previsto dalla legge, esse non possono ritenersi specificamente finalizzate a determinare un turbamento della gara in favore del debitore esecutato, non essendo in alcun modo dimostrata la riferibilità a quest'ultimo dell'offerta vincente e della provvista finanziaria impiegata per il pagamento della cauzione e l'acquisto del bene. Il Tribunale omette infatti, al riguardo, di considerare, alla luce del rapporto di stretta parentela esistente fra il debitore esecutato e il soggetto realmente interessato ad acquistare il bene, il quale era il padre di quest'ultimo ed aveva designato un prestanome per la partecipazione alla gara, che il reato di cui all'art. 353 c.p., può essere commesso, oltre che nei modi specificamente tipizzati nella predetta norma incriminatrice (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni), anche con mezzi fraudolenti non individuati nominativamente dal legislatore (Cass. Sez. 6^, n. 8259 dell'11-6-1993, Rv 194971; Sez. 5^, n. 561 dell'11-11-2003, Rv. 226841). Questi ultimi possono essere costituiti da qualsiasi attività ingannevole che, in alternativa alle condotte tipiche descritte dalla norma, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara e la libera partecipazione alla stessa (Cass. Sez. 6^, 29-4-1999, Tallura, Rv. 214069; Sez. 2^, n. 18175 del 5-4-2002). Può dunque trattarsi di artifici, raggiri, menzogne o altri comportamenti connotati da decettività (Cass. Sez. 6^, n.l0130 dell'11-6-1998, Rv. 211565). Dunque anche determinate anomalie procedurali possono costituire "mezzi fraudolenti", ove siano finalizzate al turbamento della gara (Cass. Sez. 6^, n. 25705 del 21- 3-2003, Rv.225934). Ciò che, in definitiva, rileva, nell'ottica della fattispecie incriminatrice in esame, è che la condotta dell'agente incida sull'ordinario dispiegarsi del meccanismo di espletamento della procedura, determinandone un'alterazione, con i conseguenti riflessi sul piano della legittimità e dell'effettività della libera concorrenza, suscettibile di essere garantita soltanto mediante cadenze procedimentali fisiologiche ed ispirate esclusivamente all'interesse generale.
2.4.Alla stregua di tale architettura concettuale, il giudice a quo avrebbe dovuto analizzare se le intese intercorse tra il RO e SC NI;
la designazione di un prestanome per la partecipazione alla gara, da parte del padre del debitore esecutato;
la disponibilità manifestata dal RO allo SC ad accettare un assegno, a titolo di cauzione, per un'offerta presentata formalmente da un soggetto diverso costituissero o meno un turbamento della gara, attuato mediante mezzi fraudolenti e tale da integrare gli estremi del reato di turbata libertà degli incanti. Così come avrebbe dovuto analizzare in maniera più approfondita la circostanza inerente al colloquio tra il RO e l'ufficiale di polizia giudiziaria, che si fingeva interessato all'acquisto dell'immobile di SC CH, esaminando se l'intento dell'indagato fosse quello di fornire al potenziale, apparente partecipante alla gara un asettico e disinteressato compendio informativo, in adempimento dei propri obblighi istituzionali, oppure quello di scoraggiare l'aspirante acquirente, fornendogli artatamente una prospettazione negativa delle condizioni dell'immobile. Occorre infatti al riguardo tener presente che il bene protetto dalla norma non è soltanto la libertà di partecipare alle gare ma anche quella di ogni singolo partecipante di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo, in modo che l'andamento della gara sia regolato esclusivamente dal principio di libera concorrenza (Cass. 26-l-2000, Pizzaroti, Guida al dir. 2000, n. 14, 111).
3. Nel caso in disamina, non può dunque affermarsi che i giudici a quo abbiano assolto all'obbligo di esaminare adeguatamente tutti gli elementi a loro disposizione;
di fornire una corretta interpretazione di essi dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e di applicare esattamente le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. 13- 12-1995, Clarke, Rv 203428). L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, per nuovo esame.
P.Q.M.
L'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 11 luglio 2014. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014