Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2014, n. 42770
CASS
Sentenza 11 luglio 2014

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Nel reato di turbata libertà degli incanti, il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedimentali, quali il ricorso a prestanomi o l'indicazione di informazioni scorrette ai partecipanti, e a pregiudicare l'effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo.

Commentari2

  • 1Art. 353-bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza I delitti di cui all'art. 353-bis sono configurabili in ogni situazione in cui vi sia una procedura di gara, anche informale e atipica, quale che sia il nomen iuris adottate e anche in assenza di formalità, mediante la quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente, a condizione, tuttavia, che l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, previamente indichi i criteri di selezione o di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto ed i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte. Detti delitti non possono ritenersi integrati quando …

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  • 2Art. 353 - Turbata libertà degli incanti
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali La turbativa illecita di cui all'art. 353 può essere realizzata anche nella complessa procedura che precede la indizione della gara, purché essa abbia idoneità ad alternarne il risultato finale, assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione. Le condotte alternativamente indicate dalla norma incriminatrice, attraverso le quali si può impedire o turbare la gara, non devono, infatti, necessariamente essere perpetrate nel momento preciso in cui la gara si svolge, ben potendo realizzarsi in qualunque momento dell'iter procedimentale che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2014, n. 42770
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42770
Data del deposito : 11 luglio 2014

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