Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2016, n. 653
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Sentenza 14 ottobre 2016

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In tema di turbata libertà degli incanti, la turbativa illecita di cui all'art. 353 cod. pen. può essere realizzata anche nella procedura che precede la indizione della gara, purché essa abbia idoneità ad alternarne il risultato finale. (Fattispecie relativa a comportamenti strumentali a minare la regolarità delle gare, fin dalle fasi finalizzate alla individuazione dei relativi requisiti per la partecipazione).

Ai fini dell'integrazione del reato di turbata libertà degli incanti è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti. (In motivazione la Corte ha precisato che non rileva, ai fini della esclusione dell'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 353 cod. pen., la compresenza, accanto all'intento di favorire qualcuno, dell'interesse pubblico sulla scelta delle regole della gara).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2016, n. 653
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 653
    Data del deposito : 14 ottobre 2016

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