Sentenza 14 ottobre 2016
Massime • 2
In tema di turbata libertà degli incanti, la turbativa illecita di cui all'art. 353 cod. pen. può essere realizzata anche nella procedura che precede la indizione della gara, purché essa abbia idoneità ad alternarne il risultato finale. (Fattispecie relativa a comportamenti strumentali a minare la regolarità delle gare, fin dalle fasi finalizzate alla individuazione dei relativi requisiti per la partecipazione).
Ai fini dell'integrazione del reato di turbata libertà degli incanti è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti. (In motivazione la Corte ha precisato che non rileva, ai fini della esclusione dell'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 353 cod. pen., la compresenza, accanto all'intento di favorire qualcuno, dell'interesse pubblico sulla scelta delle regole della gara).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2016, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2016 |
Testo completo
00653-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1518 -Presidente - Giovanni Conti -UP 14/10/2016 Orlando Villoni R.G.N. 23969/2016 Emilia Anna Giordano Ersilia Calvanese Relatore - UE Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. BA RI, nato a [...] il [...] 2. IN RL MA, nato a [...] il [...] 3. MA NA, nata a [...] il [...] 4. OR UC, nato a [...] il [...] 5. AT ND, nato a [...] il [...] 6. RA NI, nato a [...] il [...] 7. EN ES, nato a [...] il [...] 8. CC RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2016 della Corte Appello Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto per RI CC e per morte dell'imputato per NI RA e il rigetto dei restanti ricorsi;
G uditi i difensori, avv. Stefano Savi per NI RA e RI BA, l'avv. Cesare Manzitti per RL MA IN, l'avv. Simone Gramatica Di Bellagio per NA MA, l'avv. Massimo Leandro Boggio per UC OR, l'avv. Tullio ND Vernazza Padovani e l'avv. Alessandro Vaccaro per ND AT, l'avv. Giuseppe Sciacchitano per ES EN e l'avv. Paola Alba per RI CC, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 gennaio 2016, la Corte di appello di Genova, sull'appello del P.M. e degli imputati, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Genova del 22 maggio 2014 che aveva dichiarato RL MA IN, NA MA, UC OR, NI RA, ES EN responsabili dei reati loro ascritti ai capi A) e B) e RI BA per il solo reato di cui al capo A) e ND AT per il solo reato di cui al capo B), e che aveva assolto RI CC da entrambe le suddette imputazioni. In particolare, la Corte di appello dichiarava RI CC responsabile dei reati di cui ai capi A) e B), mentre eliminava le circostanze attenuanti generiche concesse ai restanti imputati, confermando nel resto. Agli imputati era stato contestato di aver, in concorso tra loro, turbato due gare indette dall'azienda pubblica dei servizi alla persona (in seguito, ASP) UE LE, aventi ad oggetto l'affidamento di appalti per pubblici servizi, al fine di favorire l'aggiudicazione in favore di determinati soggetti. Secondo l'ipotesi accusatoria, la prima turbativa, volta a favorire la Cooperativa IL LA VI, associata al Consorzio Sociale CR, sarebbe stata commessa in relazione alla gara ad inviti, conclusa il 17 agosto 2009, per l'affidamento dei servizi di ristorazione presso istituti di assistenza, dipendenti dalla ASP, per un valore di oltre 350.000 euro (capo A); la seconda turbativa, volta a favorire il Consorzio CTS, controllato dal Consorzio Sociale CR e dal Consorzio sociale GO, sarebbe stata commessa in relazione alla gara per l'affidamento dei servizi di ristorazione e pulizie presso tutte le strutture dipendenti dall'ASP, nonché della gestione della RSA Scaniglia-Tubino per un valore complessivo di oltre 8.700.000 euro, pubblicata il 27 ottobre 2009 (capo B). Gli imputati rivestivano all'epoca dei fatti i seguenti ruoli: nell'ambito della ASP, IN, consigliere della Giunta regionale Liguria, era presidente del Consiglio di amministrazione, EN era il direttore generale e AT era il consulente legale;
OR aveva la doppia veste di componente del Consiglio di amministrazione della ASP e di responsabile del Consorzio GO (in posizione 2 да quindi di conflitto di interessi per la quale era stato invitato dall'ente ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni concernenti l'affidamento di servizi); RA era il legale rappresentante del Consorzio CR;
BA era Presidente della Confocooperative Liguria, di cui faceva parte il Consorzio GO e coordinatore della Cooperativa Incontro, parte di tale Consorzio;
MA era la legale rappresentante della cooperativa IL LA VI, associata al Consorzio CR;
CC era il consulente legale del Consorzio CR.
1.1. Le vicende descritte ai capi di imputazione si inseriscono in un contesto in cui vi si era verificato un obiettivo ed imponente dissesto della ASP LE, gravata dalla gestione di 4 strutture assistenziali e in procinto di attivare due nuove sedi (Scaniglia-Tubino e Salita Pietraminuta). La ricerca dei gestori del servizio di ristorazione per le strutture dipendenti era stata senza successo (la gara indetta agli inizi del 2009 era andata deserta) delegata al Comune di Genova (che aveva accorpato la gara a quella delle mense scolastiche) e vi era la necessità di procedere celermente all'affidamento del servizio, appaltato nel 2005 alla società DA e in scadenza ad agosto 2009. IN aveva quindi ritenuto necessario procedere attraverso la gestione diretta da parte della ASP dell'affidamento con una gara unica di tutti i servizi dell'ente (compresa la gestione di due strutture), con la individuazione dei migliori partner nel mondo della cooperazione sociale, così da poter ottenere ottime prestazioni a prezzi competitivi. Secondo i Giudici di merito, questa finalità obiettivamente lecita perseguita dai vertici della ASP (stringere l'alleanza con il mondo della cooperazione sociale) era stata tuttavia attuata con mezzi illeciti, ovvero alterando le regole poste a tutela della scelta del contraente, con il sistema della gara, indirizzando la scelta verso due soli Consorzi, CR e GO (prevedendo tra l'altro che essi operassero insieme, attraverso un unico organismo, il CST, costituito nel 2007 da CR e all'epoca inattivo, nel quale dovevano confluire GO e la cooperativa IL LA VI, associata al Consorzio CR). Gli imputati aveva turbato le gare in modo da influenzare la scelta della ASP (nella gara ad inviti affinché fossero invitate soltanto ditte «amiche» o comunque non temibili, nella gara con procedura europea costruendo il bando pubblico di gara e il disciplinare così da far convergere la scelta verso la ditta favorita) e avvantaggiando i consorzi favoriti facendo loro avere documentazione riservata in vista della preparazione dell'offerta. I fatti contestati sono stati accertati attraverso un servizio di intercettazione che ha coperto il periodo marzo-novembre 2009, conclusosi con l'esecuzione di perquisizioni domiciliari. G 3 яя Le intercettazioni disposte sulle utenze di IN, OR e RA avevano dimostrato che sin dal marzo 2009 IN aveva perseguito il progetto (definito da RA l'uovo di Colombo») di far alleare ASP con i consorzi CR e GO, prima valutando la possibilità, avvalendosi dei pareri del legale AT, di creare una società mista (la ASP sarebbe divenuto il socio sovventore), per poi, abbandonata questa via, optare per l'affidamento ai suddetti consorzi di tutti i servizi dell'ASP (apertura di due nuove strutture e gestione dei servizi di pulizia e di ristorazione per tutte le strutture esistenti) con l'indizione di una gara unica (c.d. global service). L'idea della gara unica, presentata al Consiglio di amministrazione della ASP il 18 giugno 2009, dovette essere temporaneamente rinviata, per la posizione non unanime del Consiglio di amministrazione (il consigliere CO aveva espresso perplessità sulla convenienza economica del progetto che avrebbe ristretto la scelta a pochi soggetti in grado di offrire un appalto di tali dimensioni, a scapito del contenimento dei costi) e per l'imminente scadenza del servizio di ristorazione appaltato alla società DA. Fu pertanto deciso alla seduta del 9 luglio 2009, preso atto della mancanza nel consiglio di un'univoca linea di indirizzo, di procedere ad una gara-ponte con procedura negoziata per i servizi di ristorazione per il solo ultimo periodo del 2009 (la cui procedura fu indetta con la delibera dirigenziale del 15 luglio 2009). Secondo quanto accertato dai Giudici di merito, il progetto di favorire la collaborazione con i suddetti consorzi venne perseguito anche per l'aggiudicazione di questa gara, poiché il relativo contratto se da un lato poteva apparire in sé poco appetibile per il breve periodo di affidamento, dall'altro rappresentava il «biglietto da visita» per la aggiudicataria per l'affidamento del successivo più imponente appalto di servizi. La cooperativa prescelta dagli imputati per la partecipazione alla gara-ponte e che, con le loro turbative, ne doveva essere l'aggiudicataria era la IL LA VI, associata al consorzio CR. Tuttavia, questo progetto naufragò in quanto, sulle due uniche offerte formulate, risultò aggiudicataria la stessa ditta uscente, la DA, che aveva offerto un prezzo unitario più basso (euro 7,48), rispetto alla IL LA VI (euro 7,55). Questa sgradita sorpresa non aveva fatto tuttavia perdere di vista agli imputati la realizzazione della gara unica a favore dei consorzi CR e GO, che venne ostinatamente perseguita sia con la decisione assunta dal Consiglio il 3 settembre 2009 (procedura negoziata ad inviti) sia con la successiva decisione del 13 ottobre 2009 con cui fu revocata la precedente gara e fu optato per la дя gara pubblica, che venne deliberata il 23 ottobre 2009 e il cui bando fu pubblicato il 27 ottobre 2009. Tale gara, le cui offerte dovevano pervenire entro l'11 dicembre 2009, fu annullata, in via di autotutela, con delibera n. 25 del 24 novembre 2009 a seguito delle perquisizioni domiciliari eseguite il 16 novembre precedente. Di seguito, la ASP abbandonò la strada della gara globale, con l'indizione nel gennaio 2010 di una gara urgente per la sola ristorazione, vinta a seguito di procedura negoziata (invitate ben 13 ditte) dalla SMA srl, e di una gara pubblica per il medesimo servizio per il triennio, vinta dalla stessa società con il prezzo di 7,082, ben più conveniente di quello offerto dalla ditta aggiudicataria della gara- ponte (euro 7,48) e di poco superiore da quello per il quale nel 2005 era stato aggiudicato il medesimo appalto (euro 6,33). Secondo la Corte di appello, questi dati dimostravano da un lato che l'appalto, contrariamente alla prospettiva difensiva degli imputati, era piuttosto conveniente, e dall'altro rivelavano il danno imponente per le casse dell'ente per la fornitura del servizio ristorazione dal primo agosto 2009. 1.2. Il progetto ideato da IN, secondo i Giudici dell'appello, sarebbe rimasto una mera aspirazione se non fosse stato condiviso dal direttore generale EN e dal legale della ASP AT e dagli esponenti delle cooperative, RA e MA per il Consorzio CR, BA e OR (quest'ultimo, in eclatante conflitto di interessi) per il Consorzio GO, affiancati dal loro consulente CC, e portato avanti da costoro con ostinazione, nonostante gli ostacoli (l'opposizione del consigliere CO e la vittoria della concorrente DA) e la certezza che altre soluzioni sarebbero state possibili e più convenienti per l'ente. Dalle intercettazioni era emerso che già nell'aprile 2009 il Presidente IN aveva avviato contatti con OR e RA, supportato dal legale AT, per trovare la strada per affidare ai due consorzi CR e GO (che IN riteneva essere la «crème» della cooperazione genovese) tutti i servizi della ASP, tanto da invitare i primi due ad «inventare strutture fantasiose in cui convergere». Di queste preliminari trattative era stata informata anche MA e dai colloqui tra i suddetti esponenti delle cooperative era emerso l'interesse del pacchetto», che se pur conteneva aspetti non appetibili - risultava attraente per il servizio mensa, stante il numero elevato di pasti da fornire. La Corte di appello evidenziava che la collusione tra gli imputati era talmente radicata che era stato OR che per tutto il periodo oggetto di - controllo aveva fatto da tramite tra la ASP e le cooperative favorite (mettendo a disposizione dei consorzi, grazie alla sua veste di intraneo, anche 5 documentazione ed informazioni rilevanti della ASP) a far naufragare nei primi di maggio 2009 la lista delle ditte da invitare alla gara, predisposta dagli uffici della ASP (che intendevano aprire la gara alle ditte che avevano partecipato alla gara del Comune per le mense scolastiche), non avendo intenzione di «mollare l'osso» delle mense. Sempre nel maggio 2009, era stata indetta una riunione presso il LE a cui parteciparono RA, OR e CC per scegliere l'assetto con cui i consorzi dovevano presentarsi alla gara e predisporre i parametri di gara compatibili» («mettiamo quello che vogliamo, il fatturato, ecc.), chiedendo al legale CC di preparare la «formula» (il legale aveva suggerito una cooperativa di secondo grado e di vedere «cosa ci propongono>>, condividendo l'ipotesi della gara riservata, perché la norma ci difende>>). Nel medesimo periodo RA, all'esito di un sopralluogo alla struttura di Scaniglia Tubino, si era consultato con BA, rilevando un certo interesse (ce la regalano quasi»).
1.3. In vista della presentazione del progetto di IN della gara global- service alla seduta consiliare del 18 giugno 2009, che doveva essere affidata con procedura con inviti, era stato proprio OR, pressato dal direttore generale EN, a richiedere a RA la lista delle ditte da invitare. Quest'ultimo, rappresentando i pericoli che la situazione potesse sfuggire loro di mano con gli inviti, si era consultato con OR sulla non temibilità delle ditte da invitare (NO ce l'avevano»; OM «non fa più nulla»; CO poteva essere compatibile;
AN «era enorme») e anche con BA. In particolare BA, che aveva indicato a OR il nominativo di una ditta (il IN), si era reso disponibile a tenerla «ferma» (garanzia che BA aveva dato di seguito a RA, dicendo «non penso che ti tiri il pacco su una cosa del genere» e RA aveva risposto: «se lo tieni tu, il IN va bene», preferendola quindi a CO). La lista elaborata da OR e RA (che comprendeva, oltre ai loro consorzi, che si sarebbero poi uniti, le ditte NO, AN, OM e il IN) era stata inoltrata con una mail da OR al direttore generale EN e al Presidente IN («come d'accordo con il Direttore»), e inoltrata poi da EN agli uffici amministrativi incaricati di predisporre la bozza della procedura negoziata con inviti. La seduta consiliare nella quale la proposta della gara unica negoziata doveva essere discussa tuttavia non portò ai frutti sperati, in quanto il progetto illustrato da IN aveva incontrato l'opposizione del consigliere CO e il consiglio di amministrazione dovette ripiegare per la indizione di una gara-ponte urgente ad inviti per il servizio di ristorazione, oramai in procinto di scadere. 6 Secondo la Corte di appello, la pretesa di avere come controparte i due consorzi in questione non venne mai meno, avendo gli imputati programmato che anche la gara-ponte fosse vinta da una cooperativa ad essi associata, la IL LA VI, gestita da MA. Secondo la Corte di appello, anche l'elenco delle ditte invitate a questa gara era stato elaborato tramite la collusione degli imputati: si trattava invero delle stesse cinque ditte già inserite nell'elenco della gara unica, con l'aggiunta di CO (già valutata affidabile da RA e OR) e della IL LA VI, alle quali era stata inserita da ultimo la DA spa. L'inserimento «a sorpresa» di tale ditta, dovuto, secondo i Giudici dell'appello, ai timori di EN di esporsi non invitando proprio l'aggiudicataria uscente del servizio, era stato comunque ritenuto dagli imputati non rilevante (avendo previsto un disinteresse della ditta alla gara) e quindi era stata scartata, perché pericolosa, l'offerta di BA di avvicinarla. A riprova della collusione, era emerso che, nei giorni precedenti l'approvazione della delibera del 9 luglio 2009 per la gara-ponte, gli imputati EN, OR, RA e MA si era incontrati. In vista di tale incontro, RA aveva osservato con OR che l'elenco predisposto per la gara multi- service poteva non andare bene per la gara-ponte e si era consultato con quest'ultimo su come comportarsi al cospetto di EN circa la conoscenza dell'elenco (OR: «si, tranquillo...lui è abbastanza aperto»), offrendosi di fornire agli uffici di ASP tutto il supporto tecnico necessario per predisporre in tempo gli atti necessari. Lo stesso EN aveva poi confermato a IN come fosse stato formato l'elenco delle ditte invitate («a me sono arrivati. Lo sa no?», «ce li hanno dati CR e GO» «si certo»), preoccupandosi di come giustificare in Consiglio la scelta, non potendo far figurare la provenienza dei nominativi dagli stessi consorzi CR e GO (problematica che fu risolta da IN, assumendosi lui stesso formalmente la paternità della indicazione). Inoltre, era emerso che gli imputati, facenti parte delle ditte favorite, erano entrati in possesso prima della delibera di indizione della gara della relativa bozza, trasmettendola anche a CC, e che di essa ne avevano discusso OR, RA e MA nell'incontro avuto con EN;
e che, nei giorni precedenti la delibera dirigenziale del 15 luglio 2009 per la gara-ponte, OR aveva trasmesso a RA tutto il materiale così da poter far preparare alla MA l'offerta prima degli altri (la delibera del 15 luglio stabilirà la data per la presentazione nella giornata del 17 agosto 2009). Inoltre vi erano state intese tra le parti anche per la determinazione del prezzo base d'asta, per spingere 7 MA, poco propensa ad accettare un prezzo troppo basso, a partecipare alla gara. Le interferenze era proseguite anche in vista della presentazione delle offerte, affinché la IL LA VI si aggiudicasse la gara anche proponendo un prezzo stracciato», vista la posta in gioco del futuro appalto: OR aveva sollecitato EN ad organizzare un incontro con MA al fine di convincerla a presentare un prezzo irrisorio. La ulteriore sorpresa sgradita era stata l'inaspettata vittoria della DA che aveva presentato un prezzo ancor più basso, cosa che aveva irritato IN, benché la ditta scelta assicurasse la continuità del servizio ed un prezzo più conveniente per l'ente.
1.4. L'insuccesso della gara-ponte non aveva fatto disperare gli imputati che si erano di seguito concentrati sul più ambizioso progetto della gara global service. Lo schema convenuto era ancora quello della gara con inviti e le intercettazioni aveva dimostrato le collusioni tra gli imputati per predisporre la gara: OR, RA e MA avevano lavorato, in vista della seduta del consiglio del 3 settembre 2009, per suggerire alla ASP i requisiti tecnici da richiedere alle imprese partecipanti ed i criteri per l'assegnazione dei punteggi da inserire nel capitolato di gara, allegando anche uno schema dei punti cruciali del bando di gara, già edotti della proposta di indire una gara con inviti a 5 cooperative sociali;
lo stesso EN aveva comunicato a OR alcuni dati importanti per la predisposizione dell'offerta e che questi aveva inviato a RA, che a sua volta li aveva inoltrati a MA. Nella seduta del consiglio del 3 settembre, IN, grazie alla consulenza di AT, aveva spiegato che era legittimo procedere alla gara con inviti, di cui IN e EN avevano proposto un elenco, ricevendo EN il mandato di invitare, secondo le indicazioni della struttura», CR, GO, Consorzio NO, Self Consorzio regionale e Quarantacique Consorzio. Secondo la Corte di appello, era emerso che l'elenco usato dal consiglio era sostanzialmente lo stesso fornito da RA in occasione della gara-ponte, modificato a causa delle osservazioni del consigliere CO (che in consiglio aveva sollecitato un controllo sulle ditte da invitare) e del revisore dei conti Esposito (che aveva del pari convenuto sulla necessità di verificare il possesso di tutte le ditte dei requisiti). La Corte di appello evidenziava che il 7 settembre successivo RA, nel chiedere a OR, la delibera cartacea, aveva assicurato che «i due nomi» erano a posto, perché già contattati giorni prima. Delibera che OR aveva provveduto ad inviare a RA, che a sua volta la aveva trasmessa a MA. Lo stesso 8 RA, a sua volta, aveva inviato a OR una busta contenente un file intitolato requisiti 2».
1.5. I contatti tra gli imputati, come evidenziava la Corte territoriale, erano proseguiti dopo l'approvazione della delibera della gara del 3 settembre 2009: ancora una volta OR aveva posto a disposizione degli imputati dei Consorzi atti della procedura (nella specie la copia della bozza del capitolato di gara) di cui dovevano parlare insieme e vi erano stati incontri tra questi ultimi e IN in ordine ad aspetti del bando (accollo del personale da inserire o meno) e tra OR e RA, al quale questi aveva associato anche CC. Un improvviso cambio di rotta tuttavia era stato determinato dall'idea suggerita da OR di utilizzare, come «buon appiglio» per i consorzi CR e GO, ovvero come fattore selettivo da inserire nella gara, la clausola sociale prevista dall'art. 69 d. lgs. n. 163 del 2006, così da evitare di dover chiedere alle altre concorrenti invitate di non partecipare alla gara. I Giudici di merito evidenziavano la preoccupazione di OR e RA sui rischi della procedura ad inviti e i serrati incontri dei primi di ottobre 2009 finalizzati per mettere a punto la nuova strategia. All'esito di incontri e contatti tra OR, RA, CC, EN, AT e IN, era stato deciso di inserire la clausola sociale in una gara con bando: la proposta di passare dalla gara ad inviti al bando pubblico dava loro la possibilità di inserire clausole e paletti» per costruire una «gara solida», essendo più idonea per proteggersi da «chi dissente», anche se era stata rappresentata la preoccupazione di EN («fare la scelta farà caldo») e di IN sull'esito (la soluzione poteva non portarli «più a casa», anche se si poteva arrivare a goal> senza dover creare troppa «turbolenza») e su come presentare in consiglio il mutamento della procedura approvata il 3 settembre, dopo aver tanto insistito per far approvare quella ad inviti. Sul cambio di procedura, AT aveva rassicurato IN (impensierito che la gara aperta» a tutti non garantisse l'esito dell'appalto in favore dei consorzi prescelti) che proprio i consorzi prescelti erano preoccupati che la gara ad inviti non fosse sicura («sono proprio loro preoccupati nel senso di proseguire nel binario attuale») e che con la gara aperta non sarebbe stato solo il prezzo più basso a fare la scelta, ma anche la qualità, ampliando il margine di discrezionalità della decisione (il bando invero aveva poi previsto un punteggio di 70 su 100 per l'offerta tecnica). Lo stesso IN aveva poi comunicato a OR che la nuova soluzione per loro «salvifica» garantiva l'obiettivo («abbiamo anche il goal.. che i destinatari siano identificati») e avevano concordato di presentare in consiglio, come suggerito da AT, il cambio di procedura come necessitato» dalle cifre importanti in gioco. 9 एक G Erano altresì emerse le difficoltà di EN di giustificare i vantaggi derivanti all'ente dalla gara unica, tanto da dover essere coadiuvato da AT in un incontro volutamente riservato con IN (quest'ultimo si era infatti raccomandato di non coinvolgere personale dell'Ufficio tecnico). Anche successivamente alla delibera del 13 ottobre 2009, con la quale il Consiglio di amministrazione aveva proceduto a revocare la procedura approvata con la delibera n. 15 del 3 settembre 2009, erano proseguiti i contatti tra gli imputati, questa volta diretti alla predisposizione della gara pubblica (deliberata il 23 ottobre successivo e il cui bando fu pubblicato il 27 ottobre): sempre tramite OR, RA e MA avevano ricevuto la bozza del capitolato per verificare se vi fossero problemi (OR aveva espresso preoccupazione per la presenza di criticità e che avevano solo 48 ore per risolverli); RA aveva avvisato OR che il testo non andava bene per nulla, individuando i punti critici per CR e GO (non avevano i requisiti di categoria e l'iscrizione all'albo nazionale, erano previsti punti scarsi per la clausola sociale); nella stessa giornata, IN aveva proposto a AT di modificare il capitolato per ritoccare proprio quei punti (presso AT era stata poi sequestrata la copia cartacea del disciplinare con i suggerimenti ricevuti con le annotazioni a matita, recepite nel disciplinare definitivo); il 12 novembre seguente OR aveva commentato la modifica fatta apportare al disciplinare definitivo sulla categoria prevista per i servizi. Nelle more della presentazione delle offerte, il cui termine ultimo era fissato nella giornata del 11 dicembre 2009, le captazioni avevano rivelato le attività poste in essere da OR, RA e MA per rimettere in moto rapidamente la struttura CST per partecipare alla gara, procedendo alle nomine necessarie. Le perquisizioni eseguite il 16 novembre 2009 avevano interrotto il progetto perseguito dagli imputati e il 24 novembre successivo la ASP aveva annullato la gara.
1.6. Quanto alle singole posizioni, la Corte di appello osservava quanto segue.
1.6.1. IN era da ritenersi la figura di spicco, l'artefice degli accordi collusivi: il suo obiettivo non era semplicemente risanare la situazione debitoria dell'ente, ma di promuovere e attuare ostinatamente il progetto di stabile alleanza con le preferite CR e GO, esortando queste ultime a unirsi così da risultare difficilmente battibili da altre rivali;
consultandosi con AT sia sulla possibilità del socio sovventore e poi, quando era sfumata la gara-ponte, per far approvare la gara global-service (convincendo i presenti al consiglio sulla correttezza ed utilità della gara negoziata), per la quale da tempo i due consorzi si stavano preparando;
infine recependo i suggerimenti di AT sulla opzione 10 for di una gara pubblica, quale scelta, impeccabile all'apparenza, ma, in realtà, per le clausole e i paletti inseriti, in grado di garantire la partecipazione soltanto ad una fascia più ridotta di imprese (di grandi dimensioni, capaci di impiegare lavoratori disagiati), lasciando comunque solo un brevissimo periodo (sino all'11 dicembre 2009) per la presentazione dell'offerta. IN aveva mantenuto costanti rapporti con OR, che costituiva il tramite con RA, che aveva anche incontrato in qualche occasione e al quale aveva esposto il proposito di favorire CR e GO.
1.6.2. EN, lungi dall'essere una spaurita pedina nelle mani di IN, era il braccio destro qualificato di quest'ultimo, condividendone l'attività illecita e assecondando l'opera di inquinamento della gara. Il suo ruolo attivo era emerso nella conversazione captata il 31 luglio 2009, allorquando stava per incontrare MA per convincerla a partecipare alla gara-ponte con un prezzo «stracciato» (OR aveva suggerito a EN di prospettarle un recupero» successivo del prezzo ribassato;
MA di seguito effettivamente aveva apportato un ribasso, anche se non coincidente, come le aveva rimproverato RA, con quello stabilito con OR e EN), guardando all'interesse finale della gara global-service. Era restato poi accanto a IN quando, con l'apporto di AT, aveva preso forma l'ambizioso progetto di spianare la strada a CR e GO verso la vittoria della gara global-service. Le sue uniche preoccupazioni era state soltanto di quelle di come presentare formalmente le scelte concordate, ovvero di nascondere la verità.
1.6.3. OR aveva avuto nella vicenda un inquietante e sorprendente doppio volto, in palese e consapevole conflitto di interessi (era stato invitato formalmente ad astenersi dal partecipare alle sedute riguardanti l'affidamento di servizi): si era adoperato freneticamente per CR e GO, aveva fatto da tramite tra IN e RA, informando quest'ultimo delle bozze degli atti in gestazione, affinché con MA potesse piegarne il contenuto a vantaggio dei consorzi favoriti;
si era mostrato pronto a sostituire quest'ultima quando aveva dimostrato di rappresentare un ostacolo ai loro obiettivi.
1.6.4. RA era in contatto continuo sia con OR, sin dal progetto di costituire un nuovo organismo che avrebbe consentito di assicurare la fornitura richiesta dalla ASP, sfruttando la doppiezza di quest'ultimo per venire in possesso di documenti di ASP e pilotarne le decisioni a favore dei consorzi;
sia con MA e CC, incontrandosi anche con EN e IN.
1.6.5. MA aveva agito nell'ombra di RA, con cui si consultava costantemente: a lei si era rivolto RA per l'esame delle bozze ancora segrete trasmesse da OR, svolgendo un ruolo importante, essendo l'autrice delle 11 of modifiche determinanti e rappresentando, con la cooperativa IL LA VI, una «pedina≫ strategica nella gara-ponte (era infatti impossibile per i due consorzi trovare un alleato fedele in poco tempo;
d'altra parte era prospettata alla MA di proiettarsi, all'interno del CST, sulla più imponente gara global-service). Il coinvolgimento di MA nei piani degli imputati era altresì emerso dall'incontro organizzato il 21 luglio 2009 con OR e RA perché la gara era «un po' scappata di mano» e nell'incontro avuto il 31 luglio successivo con EN in merito alla opportunità che la stessa partecipasse alla gara con un prezzo stracciato in vista di vantaggi futuri (tant'è che, dopo la pubblicazione del bando europeo, nella convinzione della vittoria del CST, la MA è già attiva per organizzare il nuovo volto di CST, venendo proposta come componente del Consiglio di amministrazione).
1.6.6. BA, condannato solo per il capo A) della rubrica, secondo la Corte di appello, doveva ritenersi responsabile della condotta contestata, in quanto coinvolto nel discorso LE» sin dal suo inizio: aveva manifestato meraviglia a RA dei tempi della conclusione del progetto, invitandolo a sorvegliare OR perché era roba complicata da costruire»; aveva incontrato OR e RA per parlare del LE e nel suo computer era stata rinvenuta una mail di RA sulla vicenda e un documento della ASP sulle condizioni economiche 2008-2010; era stato informato già a fine maggio 2009 dei sopralluoghi effettuati da RA sulla nuova struttura della ASP Scaniglia-Tubino da gestire (RA gli aveva detto «ce la regalano quasi»), offrendosi di rivederla insieme;
aveva completato, con il suo apporto, la lista dei soggetti da inviare alla ASP e si era offerto di mediare con la DA per spianare la strada alla cooperativa favorita.
1.6.7. AT doveva ritenersi coinvolto nella condotta sub B) per la quale era stato condannato in primo grado. Il suo ruolo era emerso sin dall'inizio della intera vicenda oggetto del processo: questi aveva infatti partecipato, dal suo nascere, al progetto di IN di allearsi con i consorzi CR e GO, chiarendo che l'imponenza dei servizi da appaltare non consentisse di procedere ad una scelta selettiva;
era stato a fianco di IN e OR, quando dopo la parentesi della gara-ponte, occorreva rilanciare la gara global-service alla seduta del 3 settembre 2009, contrastando l'opposizione di CO e convincendo i partecipanti ad approvare la delibera n. 15 (condividendo un progetto - gara negoziata a cinque invitati non idoneo a tutelare la ASP). Allorquando era stata suggerita l'idea di passare alla gara pubblica, era stato sempre lui a predisporre il capovolgimento della decisione della gara negoziata (della quale aveva in consiglio presentato la correttezza) e a coniare, dopo l'incontro del 10 ottobre 2009 con OR e CC, la soluzione astrattamente 12 ineccepibile, ma sapientemente finalizzata in realtà ad attuare l'alleanza con i consorzi CR e GO, come avevano rivelato le intercettazioni telefoniche.
1.6.8. Relativamente a CC, contrariamente alla decisione del primo giudice, che lo aveva assolto da entrambe le imputazioni, valutando il suo ruolo passivo ed insignificante e ravvisando nel suo interessamento presso IN il frutto di una vanteria (CC, pur informato del progetto, non avrebbe in alcun modo contribuito alla turbativa), la Corte di appello rilevava che questi aveva seguito sin dal maggio-giugno 2009 tutte le vicende del progetto LE, lavorando alacremente con i Consorzi interessati sino alla fine, fungendo da intermediario con IN e dimostrando l'autorevolezza per conferire con quest'ultimo di aspetti delicati della vicenda. CC era stato incaricato di predisporre la «formula» per l'incontro previsto ai primi di maggio 2009 presso il LE, nel quale OR e RA dovevano presentare «l'ipotesi societaria», preparando dei parametri di gara compatibili»; CC qualche giorno dopo aveva commentato con RA in vista di un incontro sul caso LE di «vedere che tipo di gara ci propongono», ricevendo da OR la risposta che si tratterà di una gara riservata e rispondendo è ovviamente... la norma che ci difende»; era stato ancora CC ad incontrarsi con OR e RA subito dopo la consegna dei nominativi il 18 giugno 2009; a CC prima della seduta del 3 settembre 2009 era stata inviata da RA la bozza della delibera predisposta dalla ASP;
CC, informato da RA del ribasso del prezzo della gara-ponte e della reazione di MA che non aveva più intenzione di partecipare, nonché dello scarso decisionismo di IN e OR (neanche quando le cose te le dici negli occhi le fanno»), aveva replicato che IN era un decisionista che doveva far fronte ad un consiglio di amministrazione pieno di personalismi e che gli avrebbe parlato di seguito. RA gli aveva raccomandato di dire che CR e GO si sentivano penalizzati. Secondo la Corte, CC aveva l'autorevolezza di parlare con IN, come dimostrava il fatto che venisse sempre informato prontamente e progressivamente degli sviluppi della vicenda e supportasse RA. Il ruolo incisivo di CC risulterebbe, secondo i Giudici dell'appello, anche nella fase successiva: a questi il 7 ottobre 2009 RA aveva inviato la bozza del LE con urgenza (si tratta dei documenti relativi alla gara deliberata il 3 settembre); era stato invitato all'incontro tenutosi il giorno successivo con IN, OR e RA per parlare del nuovo assetto della gara e in quello del 9 ottobre con OR e AT per discutere il passaggio alla procedura del bando pubblico e informare IN in diretta sugli sviluppi che i tecnici stavano trattando;
si era preoccupato il 10 novembre con RA del ritardo con cui il 13 nuovo consorzio CST stava procedendo ad organizzarsi con le cariche sociali in vista della gara sul LE, proponendogli il giorno successivo di retrodatare i verbali assembleari.
1.7. La Corte di appello riteneva che correttamente i fatti fossero stati qualificati nell'ambito della fattispecie penale di cui all'art. 353 cod. pen., ancorché le condotte contestate avessero preceduto la indizione delle gare.
1.8. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello riteneva tutti gli imputati non meritevoli della concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. (che in primo grado erano state concesse in quanto nessuno di essi aveva agito per conseguire un profitto personale), accogliendo le argomentazioni esposte dal P.M. in ordine alla gravità delle condotte e allo sviamento dei ruoli degli imputati, che avevano cospirato contro il pubblico interesse, forzando lo strumento della gara allo scopo di creare una posizione privilegiata per i consorzi CR e GO.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito illustrati, tenuto conto dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Nell'interesse di BA e RA, con atto congiunto, il difensore articola dieci motivi di annullamento. Con il primo, secondo e terzo motivo si deduce la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla penale responsabilità degli assistiti: la sentenza impugnata avrebbe utilizzato una motivazione di tipo corale, soffermandosi sulla complessiva attiva illecita, addossando loro in via transitiva ed automatica la condotta e il dolo attribuiti a IN (BA non ebbe tra l'altro alcun contatto con quest'ultimo e con i funzionari della ASP); con particolare riferimento al capo A), le condotte realizzate dagli assistiti non avrebbero avuto alcuna incidenza sulla procedura di assegnazione. Con il quarto motivo si denuncia la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alle risultanze delle intercettazioni. Con il quinto e sesto motivo si lamenta la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'elemento psicologico: la sentenza impugnata, nel dare rilevanza per il reato di cui al capo A), alla predisposizione dell'elenco di ditte da parte degli imputati, non avrebbe tenuto in conto l'elemento soggettivo del reato e le caratteristiche soggettive degli imputati, in quanto l'elenco era stato predisposto in vista di una gara revocata (quella del 3 settembre 2009) e 14 non per quella oggetto della imputazione (le aziende erano anche differenti), era normale prassi della stazione appaltante verificare l'affidabilità delle aziende su piazza, prima di decidere gli inviti, l'attività non avrebbe comunque influito sul risultato (l'aggiudicazione della DA), in contrasto con la preparazione ed esperienza degli imputati e tenuto conto che MA ebbe soltanto un paio di giorni di vantaggio per predisporre l'offerta rispetto agli altri concorrenti, BA era in contatto con l'ente solo quale portavoce del Forum del terzo settore (essendo in aspettativa dal 2007 quale dipendente di GO), e RA era, per l'esperienza professionale, spesso interpellato in ordine alla fattibilità di progetti di settore. Con il settimo motivo si deduce la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alle posizioni degli assistiti: RA era al corrente della idea di IN di creare una stabile collaborazione con CR e GO, non costituendo ciò di per sé illecito;
BA risulterebbe coinvolto sulla base di circostanze irrilevanti (mera conoscenza del discorso LE;
sequestro di un documento non riservato;
riferimenti alla vicenda Scaniglia-Tubino non oggetto di contestazione) e per l'interessamento in ordine alla ditta Il IN (in ordine alla quale, l'unico scopo era di verificarne l'affidabilità; e la non partecipazione di quest'ultima alla gara-ponte sarebbe stata dovuta soltanto al disinteresse alla gara e al dissesto della ASP). Con l'ottavo motivo si denuncia la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al dolo del reato di cui al capo B). Con il nono motivo si lamenta la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla questione giuridica dell'art. 353 cod. pen. Con il decimo motivo si deduce la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.2. Per IN ricorre il suo difensore, affidandosi a sei motivi di annullamento. Con il primo motivo deduce la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità per il capo A): la prova della condotta illecita dell'imputato - limitata alla sola fase ideativa del reato (definito il progetto» dalla sentenza impugnata, ovvero il «disegno» da quella di primo grado) - risulterebbe basata sul contenuto di una captazione telefonica, oggetto 15 дет di travisamento poiché dalla lettura della relativa trascrizione emergerebbero soltanto riflessioni fatte a voce alta (non a caso IN pone delle domande a OR) nell'incertezza di trovare una soluzione alla situazione difficile in cui versava la ASP e reperire il servizio migliore;
la sentenza impugnata non avrebbe motivato alle censure di appello in ordine alla partecipazione dell'imputato alle condotte di turbamento» specificamente contestate nel capo di imputazione (accordo per invitare determinate cooperative, l'attivazione per far approvare la delibera per la procedura negoziata ad inviti, l'accordo sul prezzo-base d'asta e per fornire a MA il capitolato e i dati tecnici per la preparazione dell'offerta). Con il secondo motivo denuncia la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità per il capo B): anche in tal caso la prova della condotta dell'imputato risulterebbe basata su captazioni telefoniche travisate, avendo le espressioni usate da questi un significato esattamente opposto a quello ricostruito dai giudici di merito. Per l'imputato era invero importante avere un buon servizio a prezzo contenuto e poteva essere utile favorire in qualche modo (ma in senso buono), strutture genovesi per avere lavoro e qualità genovese, avendo come unico scopo pagare poco, ottenendo al contempo alta qualità. Con il terzo motivo lamenta la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità per il capo B): la sentenza impugnata avrebbe addebitato all'imputato di aver distorto la procedura della gara pubblica, fondandosi su considerazioni del tutto apodittiche. Con il quarto motivo deduce le violazioni previste dall'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 353 cod. pen., 125, comma 3, 546, comma 1, cod. proc. pen. e per mancanza e contraddittorietà della motivazione: la sentenza impugnata in modo illogico ed erroneo avrebbe, da un lato, affermato che il bando approvato con la delibera del 23 ottobre 2009 era assolutamente legittimo e conforme agli interessi della ASP, e, dall'altro, avrebbe ravvisato la illiceità della condotta nelle sole intenzioni degli imputati. Con il quinto motivo denuncia le violazioni previste dall'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 353 e 353-bis cod. pen., 125, comma 3, 546, comma 1, cod. proc. pen. e per mancanza e contraddittorietà della motivazione: la sentenza impugnata avrebbe interpretato la norma incriminatrice di cui all'art. 353 cod. pen. discostandosi dalla giurisprudenza maggioritaria secondo cui non sarebbe ravvisabile neppure nella forma tentata il suddetto reato prima che la procedura di gara abbia inizio, 16 gr ovvero prima che il relativo bando sia pubblicato (giurisprudenza che avrebbe giustificato l'introduzione di una nuova fattispecie di reato all'art. 353-bis cod. pen. per incriminare condotte in precedenza non ricadenti nel paradigma della fattispecie della turbativa d'asta) e avrebbe in ogni caso neppure fatto buon governo dell'unico precedente difforme, che esigeva una motivazione sulla idoneità delle condotte contestate ad incidere sulla configurazione dell'atto genetico della gara (in relazione al capo A, oltre a tralasciare il dato tutt'altro che marginale dell'aggiudicazione della gara da parte di un'altra ditta, la sentenza impugnata sarebbe ricorsa surrettiziamente a rappresentare «intoppi»>, che contrastano tuttavia con la posizione di vertice dei concorrenti della ASP e la presenza di svariati professionisti ed esperti;
in relazione al capo B, risulterebbe al pari indimostrata l'idoneità della condotta degli imputati nella fase genetica, posto che gli stessi dovettero intervenire, secondo i giudici di merito, sull'esatta portata del disciplinare); la motivazione della sentenza impugnata avrebbe respinto le censure versate nei motivi di appello con meri paralogismi, incorrendo, in censurabili carenze argomentative, considerata l'adesione dei Giudici di appello alle sole conclusioni della sentenza di primo grado. Con il sesto motivo lamenta le violazioni previste dall'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., 62-bis e 133 cod. pen., per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: la sentenza impugnata avrebbe motivato la revoca della concessione delle attenuanti generiche in modo illegittimo e contraddittorio, avendo da un lato concesso all'imputato un trattamento sanzionatorio attestato sul minimo della pena per la sua incensuratezza, e non avendo dall'altro con una specifica e rafforzata argomentazione giustificato l'irrilevanza di tale status ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.
2.3. Il difensore di MA si affida a cinque motivi di annullamento. Con il primo motivo deduce le violazioni previste dall'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 43, 49 e 513 (rectius 353), secondo comma,cod. pen. e 530, comma 2, cod. proc. pen. per il capo A): la prova del reato sarebbe stata tratta illogicamente da conversazioni intercettate, di cui nessuna riguardava direttamente l'imputata e i responsabili della ASP e comunque anche nelle conversazioni con RA (soggetto estraneo all'ente) si sarebbe fatto soltanto riferimento a nomi di ditte da invitare alla gara;
l'imputata, contrariamente all'assunto di agire «all'ombra di RA», ne avrebbe criticato l'operato, risultando perplessa sulla sua partecipazione alla gara (avendone motivo, vista la situazione critica in cui versava la ASP e non avendo mai parlato di offerta troppo bassa); la sentenza impugnata non avrebbe spiegato come sarebbe stata turbata la gara, considerati i divergenti risultati. 17 Con il secondo motivo denuncia le violazioni previste dall'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 43, 49 e 513 (rectius 353), secondo comma, cod. pen. e 530, comma 2, cod. proc. pen. per il capo B): la responsabilità dell'imputata sarebbe stata illogicamente ritenuta in relazione ad una procedura che assicurava maggiore trasparenza e minore discrezionalità, senza che vi fossero prove per dimostrare l'esistenza di contatti tra l'imputata e i componenti del consiglio di amministrazione del LE, avendo la stessa avuto soltanto contatti con RA per esprimere perplessità sulla sua partecipazione alla gara (e non euforia, come erroneamente asserito) Con terzo motivo lamenta le violazioni previste dall'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 43 cod. pen.: mancherebbe la prova dell'elemento soggettivo, avendo soltanto l'imputata espresso perplessità e critiche alla partecipazione ad entrambe le gare. Con il quarto motivo deduce le violazioni previste dall'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 513 (rectius 353), secondo comma, cod. pen.: la sentenza impugnare nel prestare adesione ad un isolato precedente giurisprudenziale avrebbe omesso di motivare sulla idoneità delle condotte realizzate prima dell'adozione del bando ad incidere sul suo contenuto. Con il quinto motivo lamenta la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen.: la sentenza impugnata, nel revocare le suddette circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., non avrebbe analizzato la personalità dell'imputata, il suo comportamento positivo prima e durante il processo.
2.4. Il difensore di OR ricorre articolando tre motivi di annullamento. Con il primo e secondo motivo deduce la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 353 cod. pen. la sentenza impugnata non avrebbe fatto buon governo dei principi affermati in via maggioritaria in sede di legittimità, secondo cui la citata fattispecie penale presuppone che le attività illecite di turbamento siano compiute solo con l'indizione del bando;
in ogni caso, avrebbe omesso la dovuta verifica che quelle compiute prima di tale momento fossero idonee ad incidere sul suo contenuto. Con il terzo motivo denuncia la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per in relazione all'art. 62-bis cod. pen.: la sentenza impugnata non avrebbe motivato la riforma peggiorativa sul punto, limitandosi a riepilogare gli elementi del reato (come tali indifferenti a tal fine) e affidandosi ad affermazioni generiche, nulla argomentando invece in merito al diverso apprezzamento di primo grado, che aveva valorizzato la circostanza che gli imputati non avevano agito per un personale profitto. 18 яд G 2.5. Nell'interesse di AT, i difensori denunciano sette motivi di annullamento. Con il primo motivo deducono la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa motivazione su aspetti essenziali della posizione dell'imputato: la sentenza impugnata, pur convenendo sulla ineccepibilità dei pareri espressi da questi come legale, avrebbe ritenuto che la sua condotta sarebbe consistita nel dare concreta attuazione al disegno di IN di favorire i consorzi CR e GO, eludendo tutte le questioni sollevate con l'appello (i pareri era volti a favorire la massima concorrenzialità degli aspiranti alla gara;
la diversità tra la posizione del legale e degli altri imputati estensori del bando, unici ad aver titolo e responsabilità decisionali nell'ente; l'insussistenza di un dovere a suo carico di impedimento ex art. 40 cod. pen. e l'inesigibilità, in ogni caso, di condotte contra legem per impedire il disegno degli altri imputati) e motivando in modo carente sulla sua responsabilità penale. Con il secondo motivo denunciano la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 353 cod. pen. e del principio nullum crime sine actione, di cui agli artt. 25 Cost. e 49, secondo comma, cod. pen.: la sentenza impugnata, pur riconoscendo la legittimità del bando e delle clausole in esso inserite, avrebbe criminalizzato le intenzioni degli imputati di voler favorire i due consorzi CR e GO, senza che queste intenzioni si fossero tradotte in una condotta potenzialmente offensiva del bene tutelato dall'art. 353 cod. pen. Con il terzo motivo lamentano la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 110 e 353 cod. pen.: la condotta di fornire pareri perfettamente legali (in particolare quanto all'inserimento delle clausole sociali, con relativo punteggio non abnorme o fuori della media nazionale) risulterebbe criminalizzata soltanto perché finalizzata non agli interessi dell'ente, bensì piuttosto a quelli delle ditte che si intendevano favorire, dando così rilevo ai meri motivi dell'agente, che non potrebbero giammai costituire la condotta materiale del concorso nel reato contestato (non comprendendosi quale condotta alternativa avrebbe dovuto come legale adottare, non avendo l'imputato in ogni caso stilato il testo del bando e del disciplinare;
né potendosi esigere dallo stesso un dovere di impedimento dell'uso strumentale da parte di altri dei pareri). Con il quarto motivo deducono la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea disapplicazione degli artt. 51 e 49 cod. pen.: la sentenza impugnata non avrebbe affrontato la questione del legittimo esercizio delle attività rientranti nella sfera di competenza del professionista e la 19 G circostanza che il bene protetto dall'art. 353 cod. pen. non sia stato neppure posto in pericolo (non essendo consentito effettuare un processo alle intenzioni). Con il quinto motivo deducono la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione: la sentenza impugnata sarebbe incorsa in contraddizione là dove ha ritenuto che la scelta della gara pubblica da un lato fosse stata concepita per favorire i due consorzi, unici pronti tramite il CST a partecipare alla gara nel termine fissato e a soddisfare i requisiti non necessari inseriti, e dall'altro che la stessa consentisse di far partecipare chiunque;
inoltre in modo del tutto congetturale avrebbe ritenuto impedita la competizione di altri soggetti (i termini previsti erano conformi alla normativa vigente e comunque adeguati;
i requisiti, non formulati in ogni caso dall'imputato, come i suddetti termini, non erano stringenti né potevano essere valutati in modo generoso a favore del CST;
nessun operatore avrebbe contestato tali requisiti o termini). Con il sesto motivo denunciano le violazioni previste dall'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 353 e 353-bis cod. pen. e carenza di motivazione: la sentenza impugnata, limitandosi ad un fugace richiamo di un precedente giurisprudenziale, non avrebbe assolto all'obbligo motivazionale che detto precedente impone al giudice, qualora le condotte turbative si siano realizzate nella fase prodromica dell'approvazione del bando (come quelle contestate all'imputato), dovendosi dare contezza della idoneità in concreto del comportamento a turbare la gara. Con il settimo motivo lamentano la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione delle norme poste a presidio delle gare di appalto;
richiedono che la Corte di giustizia dell'U.E. si pronunci sull'interpretazione in via pregiudiziale;
e, in subordine, che sia sollevata questione di legittimità costituzionale: l'interpretazione dell'art. 353 cod. pen. fornita dai giudici di merito contrasterebbe con l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia della normativa in materia di appalti, in quanto avrebbe sanzionato condotte indipendentemente dal turbamento delle regole sulla concorrenza (in tal senso, Corte U.E. 3/03/2005, Fabricom) e con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 2, 3, 10, 23 e 25 Cost. consentendo la configurazione di fattispecie delittuose atipiche, indipendentemente dalla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma.
2.6. Il difensore di EN ricorre affidandosi a quattro motivi. Con il primo motivo deduce le violazioni previste dall'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 353 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo A): l'imputato non avrebbe assecondato, come ritenuto dai giudici dell'appello, il presidente 2 020 G IN, essendo emerso al contrario dalle intercettazioni che il EN aveva fatto presente a quest'ultimo che i due consorzi non potevano influire sulle scelte dei nomi delle ditte da invitare e che era stato proprio lui ad invitare la DA, risultata l'aggiudicataria e pertanto così vanificando lo scopo perseguito da altri (divenendo così irrilevante il colloquio avuto con MA). Con il secondo motivo denuncia le violazioni previste dall'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 353 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo B): la sentenza impugnata avrebbe ravvisato la responsabilità dell'imputato nell'aver recepito le scelte del Presidente, dando veste formale al suo progetto, non valutando che queste era perfettamente legittime, non essendo vietato che la gara sia ristretta a soggetti di grandi dimensioni, con adeguata organizzazione, capaci di assicurare molteplici e diversi servizi e lavoro alle persone in opposizione di diseguaglianza. Con il terzo motivo lamenta la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 353 e 353-bis cod. pen.: la sentenza impugnata avrebbe attratto nell'area del penalmente illecito anche le condotte realizzate prima dell'approvazione del bando e comunque non avrebbe motivato in ordine all'idoneità dei comportamenti suddetti ad influire sul suo contenuto, considerato che nella prima gara lo scopo degli imputati non si è realizzato, mentre nella seconda gara il bando rifletteva soltanto limitazioni del tutto legittime e comunque la gara non si è svolta. Con il quarto motivo deduce le violazioni previste dall'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 62-bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione: il diniego delle attenuanti generiche sarebbe stato fondato soltanto sul reticente ed ambiguo comportamento dell'imputato, desunto da una sua legittima scelta difensiva di non sottoporsi all'esame.
2.7. Nell'interesse di CC ricorre il suo difensore, affidandosi a quattro motivi di annullamento. Con il primo motivo deduce le violazioni previste dall'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: la sentenza impugnata, nel riformare la decisione assolutoria di primo grado, non avrebbe soddisfatto i precisi oneri motivazionali richiesti da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero non si sarebbe confrontata con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, limitandosi ad una lettura alternativa del materiale probatorio, senza dimostrare la forza persuasiva superiore delle ragioni della condanna. Quanto al capo A), la Corte territoriale si sarebbe basata su stralci di intercettazioni, dalle quali era soltanto possibile evincere che congetture sul ruolo attivo dell'imputato (risultando le stesse o meramente neutre o rivelatrici 21 della sua estraneità alle intese tra le parti o al più di vanteria in merito ad una vicenda di cui nulla sapeva) e sulla partecipazione ad incontri tra le parti coinvolte e sulla sua attività di consulenza, rientrante tra le sue competenze professionali: elementi questi ritenuti dal primo giudice inidonei a configurare un contributo dell'imputato alla turbativa della procedura. Relativamente al capo B), la sentenza impugnata in modo apodittico avrebbe definito come decisivo il ruolo dell'imputato, avendo avuto solo tre conversazioni in cui si è limitato a fornire pareri tecnici a RA ed a partecipare a riunioni tecniche con gli imputati, senza prova alcuna dell'apporto dell'imputato alla condotta illecita. Con il secondo e terzo motivo denuncia le violazioni previste dall'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 353 cod. pen.: la sentenza impugnata avrebbe esteso l'applicabilità della norma penale anche alle condotte precedenti all'approvazione del bando, ponendosi così in contrasto con la chiara lettera della legge e l'interpretazione giurisprudenziale consolidata di quest'ultima; in ogni caso, anche seguendo l'orientamento minoritario della giurisprudenza, la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sulla idoneità delle suddette condotte ad influenzare il procedimento amministrativo. Con il quarto motivo lamenta le violazioni previste dall'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen.: il diniego delle suddette circostanze sarebbe stato motivato in modo carente oltre che illogico, non spiegano le ragioni ostative e non tenendo in conto il corretto comportamento processuale dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito indicati.
2. Preliminarmente va dato atto che il difensore di NI RA ha prodotto il 28 settembre 2016 il certificato del Comune di Ovada di morte del suo assistito, avvenuta il 1° luglio 2016. Sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei suoi confronti per estinzione del reato a norma dell'art. 150 cod. pen.
3. Relativamente ai restanti ricorsi, è opportuno esaminare congiuntamente la censura, articolata da tutti i ricorrenti, con sovrapponibili declinazioni, riguardante la qualificazione giuridica dei fatti.
3.1. Le questioni sollevate dalle difese risultano ampiamente e condivisibilmente affrontate da questa Corte con più arresti (Sez. 6, n. 6259 del 22 G 27/01/2016, Bellinazzo, Rv. 266313; Sez. 6, n. 26840 del 14/04/2015, Boschi, in motivazione;
Sez. 5, n. 9502 del 30/09/2015, dep. 2016, Nicolini, non mass.; Sez. 2, n. 47444 del 17/10/2014, Colombini, Rv. 260958), le cui principali argomentazioni possono essere richiamate in questa sede, per disattendere le censure difensive. Il bene giuridico tutelato dall'art. 353 cod. pen. va ravvisato nella salvaguardia della libertà di iniziativa economica, attraverso la quale si realizza l'interesse della P.A. alla individuazione del contraente più competente alle condizioni economiche migliori. Trattandosi di reato di «pericolo», peraltro, ne consegue che non necessariamente alla lesione del primo deve seguire quella effettiva del secondo: come nel caso del «turbamento» che non abbia prodotto la reale alterazione del risultato e, per l'effetto, cagionato un danno patrimoniale a carico della P.A. Logico corollario di quanto precede è che l'operatività della tutela apprestata dalla disposizione in esame presuppone necessariamente l'esistenza di una gara (quale che sia la denominazione formale della procedura avviata) e, dunque, di un bando o di un atto equipollente che abbia fatto luogo alla sua indizione: senza la gara invero verrebbe a mancare il comportamento idoneo a provocare quella lesione del principio della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della Pubblica Amministrazione. Il che, tuttavia, non comporta che, prima della vigenza della fattispecie dell'art. 353-bis cod. pen., introdotta dall'art. 10 della I. 13 agosto 2010, n. 136 (quindi successivamente alla realizzazione delle condotte contestate agli odierni ricorrenti), fossero rilevanti penalmente soltanto le condotte susseguenti la indizione della gara. La nuova fattispecie penale ha la chiara funzione di anticipare, in modo peraltro chiaramente residuale (come dimostra la clausola di riserva contenuta nell'incipit dell'art. 353-bis cod. pen.), la tutela penale in quelle situazioni in cui il turbamento, manifestatosi con l'illecita interferenza nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando (o di atto equipollente) della gara, non determini in definitiva alcuna lesione, neppure potenziale, alla gara stessa e resti pertanto al di fuori del perimetro dell'area di applicazione dell'art. 353 cod. pen.: il che si verifica solo qualora la gara non sia, per qualsiasi causa, indetta o il bando non si presenti «in concreto» influenzato dai comportamenti contestati a produrre la turbativa della gara. Si è in presenza pertanto di un reato caratterizzato da una duplice offensività: la fattispecie si configura, per un verso, come reato a «consumazione anticipata» in cui non ha rilevanza l'accertamento «in concreto» della pericolosità della condotta rispetto al bene giuridico della libertà di concorrenza, avendo il 23 G legislatore, secondo regole di esperienza, ritenuto di punire determinati comportamenti, tassativamente indicati e connotati da notevole allarme sociale (e spesso connessi a fenomeni di tipo mafioso, come dimostra la stessa legge che ha introdotto la nuova fattispecie, dedicata ad interventi contro la criminalità organizzata), volti a condizionare la scelta del contraente da parte della P.A.; sotto altro verso, la stessa fattispecie mira a salvaguardare, in modo specifico (ancorché residuale), lo speciale procedimento amministrativo formativo del bando di gara (e quindi il buon andamento della pubblica amministrazione) da situazioni di pericolo normativamente tipizzate (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o mezzi fraudolenti). Quindi è sufficiente perché sia configurabile la nuova fattispecie che la correttezza della peculiare procedura amministrativa volta a predisporre il contenuto del bando (o dell'atto equipollente) sia messa in pericolo dalle condotte descritte dall'art. 353-bis cod. pen., in ciò consumandosi il suo turbamento» (si pensi al caso del sindaco che consegni la bozza del bando, frutto di collusione, al funzionario responsabile dell'ufficio competente per gli appalti pubblici, ordinando senza successo peraltro per la disobbedienza del funzionario che sia convertita senza modificazioni nel bando pubblico, cfr. Sez. 6, n. 44896 del 22/10/2013, Franceschi, 257270). Ne consegue che, quando ne sia provato il collegamento alla procedura amministrativa volta alla predisposizione del bando, la condotta tipizzata dalla norma integra la fattispecie, avendola già il Legislatore, con apprezzamento specifico ed inequivoco, valutata idonea a turbare l'iter di formazione della volontà della P.A. (cfr. Sez. 6, n. 26840 del 14/04/2015, Boschi, in motivazione). Concordemente la giurisprudenza di legittimità aveva escluso, prima dell'avvento nel 2010 della nuova fattispecie penale, che queste condotte prodromiche all'indizione della gara, in assenza dell'elemento oggettivo della pubblicazione del bando, potessero essere sussunte nel paradigma del reato di cui all'art. 353 cod. pen. (Sez. 6, n. 11005 del 26/02/2009, Mautone, Rv. 242928; in senso conforme Sez. 6, n. 44896 del 22/10/2013, Franceschi, Rv. 257271; Sez. 5, n. 25091 del 11/05/2016, Annese, Rv. 267324). E' significativo che, con la sentenza Mautone or citata, più volte citata dai ricorrenti a sostegno della loro tesi difensiva, la Suprema Corte avesse precisato che le condotte indicate dalla norma incriminatrice di cui all'art. 353 cod. pen., attraverso le quali si può impedire o turbare la gara, non devono necessariamente essere perpetrate nel momento preciso in cui la gara si svolge, ben potendo realizzarsi «in qualunque momento dell'iter procedimentale che porta alla gara o anche fuori di questa», avendo rilievo soltanto che il 24 G comportamento posto in essere provochi la lesione di quegli interessi che la norma penale intende tutelare. In tal modo, il principio giurisprudenziale affermato dalla sentenza Mautone si è venuto a saldare, in perfetta continuità e senza incertezza alcuna (nel senso chiarito dalla Corte EDU, sent. Contrada c. Italia, 4/04/2015, § 75), con il precedente tradizionale orientamento, secondo cui era indifferente il momento dell'iter procedimentale in cui la turbativa veniva a realizzarsi, avendo rilievo soltanto l'offensività del comportamento posto in essere rispetto al bene tutelato dalla norma penale (Sez. 6, n. 9845 del 16/04/1991, Sciuto, Rv. 188415; Sez. 6, n. 4293 del 19/01/2000, Virgili, Rv. 220515; Sez. 6, n. 25705 del 21/03/2003, Salamone, Rv. 225934; Sez. 6, n. 4185 del 13/01/2005, P Cadeddu, Rv. 230906). Secondo questo orientamento, quindi, ben poteva la turbativa verificarsi anche nella procedura che precede la gara (Sez. 6, n. 25705 del 21/03/2003, Salamone, Rv. 225934; Sez. 6, n. 15506 del 08/04/2008, Graziano, non mass.) attraverso condotte volte ad influenzarne o alterarne il risultato (Sez. 6, n. 11984 del 24/10/1997, Todini, Rv. 209491). In particolare, la citata sentenza Salomone si riferiva ad una fattispecie del tutto sovrapponibile alla vicenda in esame, in cui erano stati inseriti nel bando criteri tali, secondo l'ipotesi accusatoria, da alterare la gara. D'altra parte sarebbe privo di logicità sottrarre dall'area di applicazione dall'art. 353 cod. pen. proprio quelle condotte, che minando la regolarità della gara, fin dalla fase precoce della individuazione dei relativi requisiti per la partecipazione, determinino un'evidente compressione del bene protetto dalla norma. Quindi l'indizione della gara non costituisce il presupposto storico della condotta materiale (ovvero l'antecedente della stessa) del reato di cui all'art. 353 cod. pen., come hanno cercato di sostenere i ricorrenti, quanto piuttosto il presupposto per l'esistenza stessa del reato stesso, venendo meno, in mancanza della gara, l'offensività del comportamento dell'agente. L'apertura della gara quindi è un elemento costitutivo del reato e si colloca, per tutti i casi riferibili a condotte realizzate solo prima di essa, quale ultimo atto che perfeziona il delitto di cui all'art. 353 cod. pen.
3.2. Non può inoltre influire nell'esegesi ora accolta il precedente arresto della Suprema Corte (comunque successivo alla condotte contestate) contenuto nella sentenza Grisenti del 2013 (Sez. 6, n. 27719 del 05/02/2013, Grisenti, Rv. 255601). La decisione di annullamento risultava incentrata su un vizio logico della era 4 motivazione della sentenza impugnata e solo, in un obiter, aveva chiesto al giudice del rinvio anche di chiarire in quale momento dell'iter della gara fosse 25 G stata commessa la condotta contestata (prima o dopo la pubblicazione del bando) ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 353 cod. pen. (trattandosi di fatti antecedenti all'introduzione della fattispecie di cui all'art. 353-bis cod. pen.). Peraltro, dalla stessa decisione, che ha richiamato il principio di diritto della sentenza Mautone, non è dato desumere con certezza la fattispecie concreta.
3.3. Né fa velo alla interpretazione seguita dalla Suprema Corte il rilievo dell'identico trattamento sanzionatorio previsto per entrambe le fattispecie penali di cui agli artt. 353 e 353-bis cod. pen., che dimostrerebbe, secondo i ricorrenti, la saldatura cronologica» tra le due fattispecie, l'una diretta a punire le condotte prodromiche alla indizione della gara e l'altra quelle ad essa susseguenti, secondo una progressione criminosa, che trova nella effettiva pubblicazione del bando l'elemento unificante. In realtà, le condotte descritte nell'art. 353-bis cod. pen., ancor prima della novella del 2010, se pur estranee al paradigma dell'art. 353 cod. pen., non erano del tutto sottratte all'area penale, ben potendo configurare, come tra l'altro conferma ora la clausola di riserva dell'incipit dell'art. 353-bis cod. pen., comportamenti coincidenti con altre figure di altre di reato, lesive del medesimo bene giuridico del buon andamento della P.A. Accedendo alla tesi sostenuta nei ricorsi, si finirebbe per escludere illogicamente, per le condotte prodromiche all'indizione della gara, pur connotate da offensività concreta per la lesione al bene giuridico protetto del regolare svolgimento della gara (effettivamente indetta), il concorso con altre fattispecie criminose (tra tante, ad esempio, la corruzione), pacificamente ammesso per il reato di cui all'art. 353 cod. pen. Allora, la clausola di riserva (e il trattamento sanzionatorio equiparato a quello previsto dall'art. 353 cod. pen.) fa comprendere la scelta del legislatore di aver voluto sanzionare nell'ambito della nuova fattispecie solo quelle condotte che, pur caratterizzate da connotati di concreta e allarmante pericolosità per l'attività della P.A., non siano riconducibili nel perimetro dell'art. 353 cod. pen. e in concreto in nessuna delle fattispecie previste a tutela della attività della P.A. (si pensi all'esempio indicato dalla dottrina del pubblico ufficiale, percettore di utilità, che al di fuori di qualsiasi intesa «corruttiva», ma a seguito di blandizie ricevute, raccomandi agli uffici competenti di concepire la sequenza di gara in guisa da favorire il suo protetto») ovvero in quelle punite in modo meno grave. In definitiva, l'esegesi seguita dalla Suprema Corte dimostra che le condotte punite dagli artt. 353 e 353-bis cod. pen. non tutelano il medesimo bene, il che giustifica e rende ragionevole la scelta di prevedere una identica cornice edittale, anche laddove manchi l'elemento oggettivo della indizione della gara. 26 ся G 4. Devono essere altresì rigettate le censure proposte dai ricorrenti, con le quali si contesta, in via subordinata, l'inidoneità delle condotte agli stessi ascritte a porre in pericolo il bene giuridico tutelato dall'art. 353 cod. pen. La sentenza impugnata non risulta infatti affetta dai vizi denunciati, avendo fatto buon governo dei principi più volte affermati in sede di legittimità, sulla base di un ragionamento probatorio privo di illogicità manifeste. Richiamando quanto premesso, va ribadito che il reato in esame si consuma anche con il solo «turbamento» della gara che si verifica quando si altera il normale svolgimento della gara attraverso l'impiego di mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice. دالله Er Relativamente gara di cui al capo A) (gara-ponte con procedura negoziata con inviti), i Giudici di merito si sono diffusi nello spiegare come la selezione delle ditte invitate fu sapientemente «addomesticata» dagli imputati (tanto che nessuna offerta venne presentata da quelle indicate da costoro), scegliendo soggetti non temibili (perché inidonei o perché «manovrabili»), e che l'inserimento da ultimo della DA fu necessitato dalle preoccupazioni del direttore generale EN (in presenza dell'insistente e temuta posizione critica del consigliere CO) di escludere proprio la ditta del contratto in scadenza (pur nella consapevolezza che quest'ultima non fosse interessata al contratto, visto che non aveva partecipato alla precedente gara indetta dal Comune ed andata deserta). Le stesse intercettazioni avevano rivelato da un lato l'incontro avuto tra EN e OR, MA e RA a ridosso della riunione consiliare del 9 luglio 2009 (nella quale era stato deliberato di procedere alla gara ad inviti), in cui si doveva parlare dell'«elenco» e dall'altro le difficoltà di EN di redigere il verbale della suddetta seduta, là dove doveva giustificare la «paternità» della lista dei nominativi forniti da CR e GO (tanto che IN aveva suggerito, per superare il problema, di far risultare espressamente tale indicazione nel verbale, venendo bloccato da EN sull'impossibilità di procedere in tal modo, essendo stata congelata l'originaria ipotesi dell'accordo-quadro con i suddetti consorzi e dovendo pertanto il consiglio di amministrazione agire autonomamente). Oltre che nel turbamento della gara con la scelta dei soggetti da invitare, già di per sé sufficiente ad integrare la condotta di cui all'art. 353 cod. pen., la collusione degli imputati, secondo i giudici di merito, si era manifestata anche nella alterazione della par condicio con la «circolazione» sottobanco degli atti della procedura (in particolare la bozza del capitolato) così fa favorire il soggetto prescelto. らわ 2 227 Relativamente alla gara di cui al capo B) (gara global-service), i Giudici di merito hanno efficacemente evidenziato la condotta di turbativa ad opera degli imputati, consistita nel «modellare» la gara in modo da indirizzare la scelta verso il soggetto designato (ovvero, secondo le stesse parole degli imputati, costruire la soluzione salvifica», con «clausole e paletti», e arrivare «a goal'> ovvero che i destinatari siano identificati>>> senza dover creare troppa turbolenza»), utilizzando schemi volutamente insospettabili all'esterno (temendo la posizione di CO e delle ditte concorrenti), ma sapientemente studiati per essere selettivi nella direzione desiderata. La gara di cui al capo B) invero era stata costruita in primo luogo con un oggetto (gara unica), che già restringeva a monte la concorrenza (e la convenienza dell'appalto per la ASP, come il consigliere CO aveva rilevato in consiglio e come dimostravano le difficoltà incontrate da EN nel giustificare nella relazione della delibera consiliare la convenienza economica di una gara siffatta), potendovi partecipare solo soggetti di una certa dimensione. Con tale scelta si veniva già ad avvantaggiare la cordata CR e GO che aveva pronta una struttura - il consorzio CST - adatta all'importanza dell'appalto. I Giudici di merito hanno altresì evidenziato che anche il cambio di procedura per la scelta del contraente (dalla gara con inviti a quella con bando europeo) era stata necessitata dalle preoccupazioni provenienti dagli esponenti di CR e GO di non arrivare «senza turbolenze» al risultato concordato (il consigliere CO aveva formalmente chiesto una verifica sul possesso dei requisiti da parte delle ditte da invitare alla procedura negoziata deliberata il 3 settembre 2009). Le collusioni si erano quindi concentrate nella costruzione di «una gara adeguata≫ inserendo le «clausole» e i «paletti» per pilotare ulteriormente la scelta verso il soggetto favorito, consistiti in particolare nell'ampliamento dei punteggi discrezionali (come suggerito sin da subito da AT) e nelle modifiche concordate con gli esponenti di quest'ultimo. La sentenza impugnata ha evidenziato a tal fine le condotte di turbativa, commesse dagli imputati a ridosso dell'approvazione del bando: OR, RA e MA erano in possesso della bozza del disciplinare di gara e avevano suggerito le modifiche necessarie per accrescere la rilevanza dell'offerta tecnica (ed in particolare anche per i progetti di integrazione delle persone svantaggiate) e per eliminare quelle clausole che avrebbero creato problemi alla partecipazione delle loro strutture, modifiche che verranno riscontrate nel testo approvato. Inoltre, secondo i Giudici dell'appello, costituiva alterazione della regola della par condicio anche il vantaggio ottenuto dalla cordata CR-GO di organizzarsi 28 G prima degli altri potenziali partecipanti alla gara in una veste giuridica adeguata» all'oggetto dell'appalto (nella specie, il CST). Le difese si sono particolarmente diffuse nei ricorsi nell'evidenziare la legittimità del bando così concepito, incompatibile pertanto, secondo le loro prospettazioni, con il reato di cui all'art. 353 cod. pen., cercando di spostare l'attenzione sul mero scopo perseguito dagli imputati (di per sé non punibile). Orbene, il rilievo non ha alcun pregio. E' sufficiente rilevare al riguardo che non viene in considerazione per la configurabilità del reato in esame la legittimità formale o meno delle clausole inserite nel bando. Quel che rileva invece è che le scelte discrezionali della stazione appaltante sul come selezionare il contraente siano state concepite e condizionate dalle collusioni degli imputati in funzione dell'alterazione della gara, così da favorire - anche solo potenzialmente il soggetto predestinato. Si versa pertanto in una condotta di collusione concretatasi nell'uso distorto del potere, produttivo di una lesione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Né può dirsi che illiceità della condotta degli imputati si sia arrestata ai soli motivi» della loro azione, avendo dimostrato i Giudici di merito la concreta turbativa apportata dalla loro collusione alla gara, come sopra indicato. Così come non ha rilevanza alcuna la questione della compresenza, accanto all'intento di favorire qualcuno, dell'interesse pubblico nella scelta delle regole della gara. La giurisprudenza richiamata dai ricorrenti in tema di dolo della fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen. (compresenza di interessi pubblici e privati) mal si attaglia all'ipotesi delittuosa in esame, in quanto solo nella prima assume decisiva rilevanza il dolo intenzionale dell'agente che deve necessariamente caratterizzare il comportamento non iure (dovendo in ogni caso il perseguimento del pubblico interesse l'obiettivo principale costituire dell'agente, tra tante, Sez. 2, n. 23019 del 05/05/2015, Adamo, Rv. 264280, situazione nel caso in esame, neppure ricorrente), mentre per il reato di cui all'art. 353 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di turbare la gara (tra tante, Sez. 2, n. 13505 del 13/03/2008, Gennaro, Rv. 239794).
5. Fatte queste premesse comuni, devono essere esaminati i singoli ricorsi. Va accolto il ricorso di RI BA. Il ricorrente è stato condannato per il solo capo A) sulla base del suo coinvolgimento nella predisposizione della lista di ditte «amiche» da invitare alla gara in vista della seduta consiliare della ASP del 18 giugno 2009 (ovvero per la ipotizzata gara unica, che tuttavia non fu indetta in quella sede). 29 Er G Orbene, né la sentenza di primo grado, né tantomeno quella impugnata, riescono a dimostrare il collegamento tra questa condotta (limitata tra l'altro a garantire la non temibilità di una sola ditta), connessa ad una gara non più bandita, e la diversa competizione indetta il successivo 15 luglio 2009. Il salto logico, in mancata di alcun dato probatorio, è reso ancor più evidente dalla circostanza che la lista in questione fu oggetto di esame da parte di altri imputati al fine del suo riutilizzo nella successiva diversa gara-ponte (si erano invero interrogati se riciclarla per una gara di portata ridotta e avevano avuto un incontro per discutere dell'elenco) e che BA scompare di scena proprio per la gara unica alla cui turbativa, secondo l'ipotesi accusatoria, aveva fornito il suo consapevole contributo. Gli elementi indicati dalla sentenza impugnata come prova del concorso sono al più significativi di una sua vicinanza a RA e alla disponibilità del BA, dovuta anche all'incarico ricoperto, a coadiuvarlo nel progetto «LE», ma non risultano dimostrativi della sua consapevole partecipazione allo specifico reato della turbativa della gara-ponte. In tal senso, la mera offerta di BA di poter fornire a RA un contatto con la DA, una volta appreso da questi della sua partecipazione alla gara- ponte (ipotesi scartata subito da quest'ultimo), si iscrive nelle relazioni interpersonali esistenti tra i due (testimoniate dal «buon rendere» che BA ricorda a RA quale «ricompensa» per i suoi interessamenti), ma non dimostra univocamente la reale partecipazione di questi nel reato. Va ribadito che la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). Pertanto, per le lacune e la manifesta illogicità del ragionamento probatorio, la sentenza impugnata va annullata nei confronti del ricorrente BA. Peraltro, poiché un eventuale giudizio di rinvio, per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non es potrebbe in alcun modo infatu colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata, l'annullamento va pronunziato senza rinvio con l'ampia formula liberatoria «per non aver commesso il fatto» (Sez. U, n. 45276 del G 030 3 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226100; Sez. 6, n. 26226 del 15/03/2013, Savina, Rv. 255784).
6. Alle medesime conclusioni si deve pervenire nei confronti del ricorrente RI CC. La posizione del ricorrente risulta peculiare in considerazione della riforma in peius in appello della sentenza assolutoria di primo grado. In tal caso, la regola di giudizio alla quale doveva attenersi il giudice della riforma era quella di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. In vero, da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato - dando anche rilievo alla introduzione del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio>>, inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (ancorché già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio, cfr. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139) - che per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una «forza persuasiva superiore>>, tale da far venire meno «ogni ragionevole dubbio», posto che «la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza» (da ultimo, tra le tante, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, in motivazione). Orbene, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo di questi principi. Relativamente al capo A), l'assoluzione di CC, che era il consulente legale di CR, era stata motivata con la assenza di prove del suo diretto coinvolgimento nella turbativa della gara-ponte, in quanto da un lato non era sufficiente la sua partecipazione alla costruzione del progetto «LE» e dall'altro non era apprezzabile univocamente l'offerta fatta a RA dall'imputato, dopo l'indizione del bando di contattare IN. Secondo il primo giudice, in primis emergeva dal tenore della conversazione captata che CC nulla sapesse dell'andamento in concreto della gara-ponte (tanto da esserne informato da RA), e in secondo luogo non era sostenibile che IN, ideatore del progetto illecito, potesse essere influenzato da una raccomandazione» di questi. argomenti, si fondaLa sentenza impugnata, per superare tali essenzialmente sulla forza dimostrativa dei medesimi elementi. 31 认 G Essa, infatti, espone il contenuto delle captazioni per dimostrare che CC era stato coinvolto sin dal suo inizio nel progetto illecito patrocinato da IN dell'associazione della cordata CR-GO e la ASP, fornendo il suo contributo nello studio della tipologia di competizione più idonea al raggiungimento del risultato e venendo costantemente informato degli sviluppi della vicenda, così che anche la suddetta conversazione assumeva un diverso significato per l'autorevolezza del ruolo rivestito dall'imputato nella vicenda stessa. In realtà, la sentenza impugnata non offre da un lato elementi dimostrativi ulteriori rispetto a quelli ritenuti carenti dal primo giudice in relazione al contributo di CC per la realizzazione della specifica turbativa della gara- ponte (gli fu trasmessa tramite MA la bozza di delibera in vista della seduta del 9 luglio 2009, ma non emerge alcun ritorno, neppure in termini rassicurativi, da parte di questi), mentre, dall'altro, relativamente alla conversazione citata, non riesce neppure a superare l'obiezione del primo giudice, sul significato ambiguo (al limite della mera vanteria) dell'offerta fatta da costui. Con riferimento al capo B), la sentenza di primo grado aveva escluso il coinvolgimento dell'imputato nel reato, posto che non vi era prova al di là della partecipazione all'incontro del 10 ottobre 2009, nel quale era stata discussa con AT e OR l'idea di quest'ultimo dell'utilità di inserire la clausola sociale, e quindi di una sua interferenza nel procedimento amministrativo che condusse alla revoca il 13 ottobre 2009 della gara negoziata - del consapevole contributo prestato da costui alla turbativa della gara deliberata il successivo 23 ottobre. La sentenza impugnata ha ritenuto di superare tale carenza con la partecipazione di CC alla fase in cui venne delineata (tra il 9 e 10 novembre 2009) da parte CR e GO la fisionomia del nuovo organismo che avrebbe partecipato alla gara europea indetta il 27 ottobre 2009. Peraltro, il contributo prestato dall'imputato alla modifica degli assetti strutturali delle aziende per le quali prestava la sua opera di consulenza in vista della partecipazione alla gara, in un momento in cui era pendente il termine per la presentazione delle offerte, non risulta ex se apprezzabile logicamente per fondare la prova della sua partecipazione alla turbativa della gara stessa. In definitiva, la sentenza impugnata in ordine ai capi contestati all'imputato non appare, quanto alle difformi conclusioni, maggiormente persuasiva. Ne consegue il suo annullamento che, per le medesime ragioni esposte nel paragrafo che precede, va dichiarato senza rinvio con la formula liberatoria «per non aver commesso il fatto», in quanto il giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata, 32 G considerata l'avvenuta puntuale e completa disamina del materiale acquisito ed utilizzato nel giudizio di merito.
7. I ricorsi dei restanti imputati OR, IN, MA, EN e AT devono essere accolti solo limitatamente al trattamento sanzionatorio (diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.), non risultando, per il resto, fondati.
7.1. Le critiche proposte dal ricorrente OR, incentrate sulle questioni già affrontate ai paragrafi 3 e 4, sono da ritersi infondate per le ragioni sopra illustrate.
7.2. Non hanno pregio le restanti censure avanzate dal ricorrente IN. I vizi di travisamento dedotti nel primo e secondo motivo si traducono in realtà nella lettura meramente alternativa del contenuto di conversazioni intercettate, che, come è noto, non è consentita in sede di legittimità: il vizio di travisamento della prova può essere motivo di annullamento, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo se l'errore del giudice di merito abbia riguardato la valutazione di una prova che non esiste o abbia trascurato l'esistenza di una prova (errore sul «significante»), sempre che se ne assuma la decisività nel ragionamento probatorio, mentre non può per tale via essere modificato il tradizionale perimetro del giudizio di legittimità, estendendolo alla confutazione del «significato» della prova, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito (tra tante, Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Anche la dedotta pretermissione di passaggi delle conversazioni intercettate (con riferimento, in particolare, alla telefonata n. 4877 del 10 ottobre 2009) non risulta ammissibile, considerata la non decisività dello specifico passaggio riportato nel ricorso, inidoneo a disarticolare il ragionamento probatorio della sentenza impugnata. Rilevanti ai fini del dedotto vizio di travisamento sono infatti soltanto quelle prove che, se convenientemente valutate in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (tra tante, Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540). Generica è inoltre la censura versata nel primo motivo là dove il ricorrente lamenta la mancata risposta alle «specifiche doglianze» formulate con l'appello, in quanto omette di indicarne il preciso contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa 33 G prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (tra tante, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879). Quanto alla correlata questione della corrispondenza tra le articolate condotte di turbativa formulate a carico del ricorrente nell'imputazione del capo A) e la forma di partecipazione ritenuta in sentenza (ovvero l'attribuzione all'imputato del ruolo di ideatore del progetto o disegno portato a termine dagli imputati), la censura, da un lato si limita a contestare in modo soltanto oppositivo che vi sia stato un progetto o disegno dell'imputato, dall'altro non coglie nel segno in ordine alla rilevanza del motivo. In vero, il fatto ritenuto in sentenza non si trova rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, versandosi pur sempre nell'ipotesi concorsuale considerata nella sua interezza nel capo di imputazione (tra tante, Sez. 2, n. 5907 del 11/04/1994, De Vecchi ed altri, Rv. 197831; Sez. 5, n. 15556 del 09/03/2011, Bruzzese, Rv. 250180; Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015, Abruzzese, Rv. 263017). Il terzo e quarto motivo di ricorso propongono critiche al limite della inammissibilità alla motivazione della sentenza impugnata relativamente alla sussistenza della turbativa di cui al capo B). il ricorrente infatti insiste principalmente sul tema della impeccabilità del bando, di cui già si è detto al paragrafo 4, e per altro verso censura le valutazioni espresse dal Giudice di appello (che definisce «apodittiche») in ordine alla selettività della gara multi- service, proponendo in definitiva una lettura alternativa delle risultante processuali (sostenendo che «è noto che i tempi medi... siano spesso anche inferiori, che le aziende di grandi dimensioni siano tutte organizzate..»), non consentita in questa sede. Al contrario, le sentenze di merito hanno ampiamente valorizzato elementi desunti dal compendio probatorio (fu proprio il consigliere CO a criticare nella seduta del 18 giugno 2009 la gara multi-service per la sua selettività e a bocciarne lo svolgimento;
gli imputati avevano inoltre avuto difficoltà a giustificare la convenienza economica dell'accorpamento, tanto da non sapere EN cosa scrivere nella sua relazione al riguardo). Inoltre, la censura sulla brevità o meno del termine stabilito per la presentazione delle offerte della gara europea fraintende il relativo punto della motivazione, nel quale la brevità del termine è posta in correlazione con il vantaggio per la cordata CR-GO, grazie alla turbativa, di essere già organizzata con un soggetto giuridico adeguato prima della pubblicazione del bando. Le questioni dedotte con il quinto motivo sono già state esaminate nei paragrafi 3 e 4. 7.3. Egual sorte hanno i restanti motivi proposti da MA. 4 Er G 3 34 Il primo motivo non ha pregio in quanto le critiche alla motivazione della sentenza impugnata sono prive di fondamento, risultando ampiamente dimostrata la partecipazione consapevole dell'imputata (che rappresentava la ditta favorita») al progetto di turbativa della gara-ponte: la ricorrente si dilunga su argomentazioni di merito, inammissibili in questa sede, e dall'altro evidenzia aspetti aspecifici rispetto alla motivazione relativa al suo ruolo nella vicenda. La sentenza impugnata ha evidenziato il contributo consapevole e causale della condotta attribuita alla ricorrente per il capo A), con argomentazioni prive di manifeste illogicità: l'imputata era stata infatti coinvolta nel progetto IN» sin dall'inizio, aveva partecipato, con OR e RA, all'incontro con EN della ASP organizzato a ridosso della seduta del 9 luglio 2009 nel quale era stata discussa la lista delle ditte da invitare (tra le quali risulterà inserita proprio la ditta dalla stessa rappresentata, la sola, oltre alla DA, a presentare poi l'offerta), aveva avuto contezza della bozza del capitolato tanto da manifestare a RA i suoi rilievi in una mail, si era nuovamente incontrata con EN per trattare la sua partecipazione ad un «prezzo stracciato>> pur di non perdere la propizia occasione di far accreditare la cordata presso la ASP. Pertanto, risulta aspecifica la critica che non vi sia nessuna telefonata intercettata tra l'imputata e i componenti di ASP o che la stessa non abbia suggerito ditte da invitare (considerato tra l'altro che tra le ditte invitate c'era proprio quella da lei rappresentata) o ancora che non vi sia stato alcun accordo tra i partecipanti invitati alla gara. Quanto infine, alle perplessità manifestate dall'imputata alla convenienza della partecipazione della IL LA VI alla gara-ponte, le stesse, lungi dal costituire un dato distonico al ragionamento probatorio, avvalorano la tesi accusatoria del «progetto» accolta dalla sentenza impugnata: la turbativa della gara-ponte si iscriveva infatti quale strategico tassello del più ampio disegno degli imputati di vedere assegnata alla cordata CR-GO il più imponente appalto multi-service della ASP (di qui la «convenienza» della partecipazione di tale ditta anche ad un «prezzo stracciato», perché sarebbe stato «recuperato>> con l'altra gara). Miglior sorte non ha il secondo motivo relativo al capo B), che, al pari di altri ricorsi, si diffonde sulla legittimità del bando europeo, di cui si è detto al paragrafo 4, e articola censure di fatto (diversa interpretazione del significato delle conversazioni intercettate), come tali inammissibili, e anche aspecifiche. La prova della responsabilità dell'imputata nella turbativa della gara europea riposa infatti su argomentazioni adeguate e prive di salti logici o contraddizioni: l'imputata coinvolta da RA sin dalle prime battute nel progetto condiviso - con IN dell'affidamento a loro favore della gestione di tutti i servizi della 35 Er G ASP, che prevedeva la predisposizione di un soggetto giuridico adeguato (individuato dagli imputati nel CST), nel quale la stessa imputata avrebbe rivestito ruoli rappresentativi (membro del consiglio di amministrazione)- non ha avuto un ruolo meramente passivo o addirittura critico, come si sostiene nel ricorso. Il coinvolgimento della ricorrente nel progetto illecito era infatti dimostrato dai Giudici di appello in tutte le tappe della vicenda, ovvero nella gara-ponte, di cui si è detto prima, nella gara ad inviti che verrà revocata artatamente dagli imputati per aprire la strada alla gara europea («più solida» nell'interesse delle cooperative favorite), per la quale l'imputata si era attivata per apportare modifiche alla bozza di capitolato, nonché nella gara europea multi-service, che rappresentava l'obiettivo delle collusioni degli imputati. La sentenza impugnata evidenzia in particolare il consapevole contributo offerto dall'imputata a tale ultima turbativa: prima della pubblicazione del bando, RA aveva rassicurato l'imputata che in quest'ultimo era stati recepiti i requisiti di accesso «indicati» da quest'ultima; in vista dell'approvazione della delibera per la gara europea l'imputata aveva esaminato la bozza del capitolato per verificare se «elementi tecnici» avrebbero penalizzato la partecipazione del CST, il cui esito era stato comunicato da RA a OR («quel testo non va bene per niente») e aveva portato alle modifiche del disciplinare. Il terzo motivo, nel quale si esclude una partecipazione consapevole ai reati contestati, è infondato per le ragioni ora illustrate. Sul quarto motivo si è già risposto nei paragrafi 3 e 4. 7.4. Anche i restanti motivi proposti dal ricorrente EN non hanno fondamento. Il primo motivo, relativo al capo A) della rubrica, si incentra sull'alternativa lettura delle evidenze probatorie (conversazione intercettata tra l'imputato e il presidente IN avente ad oggetto la «paternità» della lista delle ditte da invitare alla gara), inammissibile in questa sede. La motivazione della sentenza impugnata risulta sul punto sorretta da argomentazioni logiche: IN, a fronte delle difficoltà di EN di giustificare (stante le richieste di chiarimenti del consigliere CO) l'individuazione delle ditte da invitare alla gara-ponte e nella consapevolezza di entrambi della effettiva provenienza della lista, aveva proposto di far risultare dal verbale che le stesse erano state suggerite da CR e GO (come tra l'altro aveva detto a OR, nella prospettiva della realizzazione dell'accordo-quadro con CR e GO: «io voglio sapere che domani sarà CR e GO che ci selezioneranno loro e ci daranno sostanzialmente i migliori soggetti al prezzo competitivo per poter fare il servizio finito»), soluzione scartata da EN perché l'impostazione dell'accordo-quadro era stata 36 sir congelata» e pertanto questi soggetti non avevano titolo alcuno ad apparire in veste di selezionatori;
di conseguenza, era stato convenuto che risultasse quale ufficialmente dal verbale il Presidente for proponente della lista. Quindi, la suddetta conversazione ragionevolmente viene valutata dai Giudici di merito come dimostrativa non dell'estraneità dell'imputato alla illecita turbativa, quanto piuttosto del suo consapevole coinvolgimento, tanto da preoccuparsi di come presentare all'esterno scelte - che sapeva essere il frutto di accordi collusivi (era stato proprio EN tra l'altro a partecipare alla riunione con gli imputati della cordata avente ad oggetto la lista da presentare in consiglio) ricadenti direttamente sulla sua personale responsabilità di direttore generale. La sentenza impugnata offre inoltre una adeguata e non illogica risposta alla tesi difensiva relativa all'inserimento della ditta DA tra le ditte da invitare: era stata proprio questa preoccupazione di EN, confermata da OR a RA («si sono parati un po'») a spingere l'imputato ad inserire anche tale ditta tra quelle invitate, vieppiù considerato che era la ditta uscente dal precedente contratto (e che non poteva pertanto essere ragionevolmente pretermessa) e che aveva manifestato disinteresse a partecipare alla gara (la analoga gara per il servizio mense indetta il 13 marzo 2009 era andata deserta). Vanno infine respinte le censure sull'idoneità della condotta alla turbativa della gara-ponte, sulla quale si è già detto al paragrafo 4. Alle critiche versate nel secondo motivo, relativo al capo B), incentrate sull'idoneità della condotta collusiva, e nel terzo motivo, riguardante la qualificazione giuridica dei fatti, si è già parimenti risposto ai paragrafi 3 e 4. 7.5. Sono da ritenersi infondate anche le restanti censure proposte dal ricorrente AT. La gran parte dei motivi investono la questione, diffusamente illustrata dal difensore anche nella discussione orale, della responsabilità del consulente legale per il reato commesso dal committente-cliente, grazie ai consigli o pareri forniti dal primo: una volta fornita la consulenza al cliente (ASP) per la realizzazione del bando tra l'altro secondo un percorso giuridico legale ed ineccepibile difetterebbe la prova del concorso del consulente nell'uso ulteriore e distorto di tale parere per la realizzazione della contestata turbativa. La tesi difensiva non coglie nel segno, perché non si correla al ragionamento probatorio della sentenza impugnata, rendendo così non pertinenti le censure versate nel ricorso, anche con riferimento a vizi motivazionali. La sentenza impugnata ha infatti ampiamente dimostrato che l'imputato non si limitò, quale consulente, a formulare pareri alla ASP sui percorsi giuridici più idonei da intraprendere per l'affidamento dei servizi (nell'ambito del rapporto 37 Er G consulente-cliente), ma contribui personalmente e consapevolmente alla realizzazione della turbativa di cui al capo B). AT che sin dall'inizio del 2009 aveva elaborato pareri giuridici sulla fattibilità giuridica del progetto di IN (creazione di una società mista, con una cooperativa con soggetto esterno) e che si era speso alla seduta consiliare del 3 settembre 2009 per giustificare legalmente la gara ad inviti per l'appalto multi-service era stato coinvolto da OR e IN sulla fattibilità - dell'inserimento della clausola sociale e aveva proposto il percorso del bando europeo, garantendo a IN il raggiungimento «con clausole e paletti >> del risultato, frutto dell'accordo con CR e GO, senza rischi («si arrivi a goal senza dover creare troppa turbolenza») e assistendo, in gran segreto, (non dovevano essere coinvolti funzionari degli uffici tecnici) EN che non riusciva a giustificare nella sua relazione la convenienza economica della gara unica. Il consapevole contributo del AT all'accordo collusivo viene dimostrato in particolare dalla partecipazione di costui all'incontro al quale aveva preso parte non solo OR (in eclatante e notorio conflitto di interessi, quale rappresentante di GO) ma anche CC, consulente di CR, nel corso del quale, in diretta, viene informato IN su come stava procedendo lo studio della proposta e delle «garanzie» che la stessa offriva al suo obiettivo illecito, ovvero di favorire i consorzi GO e CR. All'esito di tale incontro con i diretti interessati della cordata da favorire, nel quale aveva preso corpo l'accordo collusivo su come realizzare la turbativa della gara europea, AT aveva assicurato di essere in grado di costruire un bando «adeguato». Gli effettivi interessi di cui era portatore OR al suddetto incontro (che erano ben noti all'interno della ASP tanto averlo espressamente invitato all'atto della sua nomina a non occuparsi dell'affidamento a terzi dei servizi) sono resi evidenti, secondo i giudici di merito, dalla stessa richiesta rivolta a quest'ultimo dal IN per conoscere se «avessero» alla fine condiviso che si andasse alla gara, riferendosi in tal modo al rappresentante non del consiglio di amministrazione dell'ASP, bensì delle cooperative coinvolte;
circostanza confermata dallo stesso IN allorquando il giorno successivo aveva comunicato al Presidente della Regione dell'avvio della procedura per la gara unica e di essersi «consultato» a tal fine con i responsabili di CR e GO. In tale prospettiva, assume logico significato il consapevole coinvolgimento di AT nella illecita collusione anche nella fase della redazione del disciplinare della medesima gara, allorquando gli era stato chiesto da IN allusivamente di fare tutto quello che gli dirà OR («hai capito cosa voglio dire>>), con riferimento alle modifiche da apportare al capitolato (modifiche provenienti dalle 38 дя G consultazioni sulla bozza del capitolato effettuate tra MA, RA e OR). Tirando le fila, AT fu parte attiva alla realizzazione della turbativa, fornendo, nella consapevolezza del progetto delittuoso, il suo contributo professionale agli imputati sia nella ricerca dei mezzi giuridici più idonei al raggiungimento del risultato concordato sia nell'assisterli e coadiuvarli nella realizzazione di tale obiettivo. Così inquadrata la partecipazione del ricorrente al reato contestato, non hanno altresì pregio le questioni sollevate in ordine alla ineccepibilità dei suoi pareri, come anche quelle versate nel secondo, terzo e quinto motivo sulla offensività della condotta (sulla quale si è già detto al paragrafo 4 e al quale si rinvia). Sul sesto motivo, inerente alla qualificazione giuridica dei fatti, si rinvia al paragrafo 3. Non ha pregio neppure l'ultimo motivo con cui si denuncia il contrasto tra l'interpretazione accolta dell'art. 353 cod. pen. e i parametri costituzionali. Non hanno infatti alcuna pertinenza i richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. Nella sentenza del 3 marzo 2005, Fabricom, C-21/03 e C- 34/03, citata dal ricorrente, la Corte di Giustizia si era occupata della partecipazione ad una gara pubblica di un soggetto, incaricato per conto della stazione appaltante di lavori preparatori (ricerca, sperimentazione, studio, ecc.) all'appalto stesso, che, avendo acquisito una potenziale situazione di vantaggio, poteva falsare il principio della parità di trattamento degli offerenti, censurando la normativa nazionale che prevedeva un'esclusione automatica della sua offerta, con presunzione assoluta» della lesione dell'interesse pubblico tutelato dalla normativa dell'Unione europea. In primis, le collusioni tra gli imputati del presente processo dirette ad alterare la regolarità della gara non possono paragonarsi alle collaborazioni del tutto legittime prese in esame dalla Corte di giustizia (cfr. per un'identica questione, Sez. 6, n. 26840 del 14/04/2015, Boschi, in motivazione), in secondo luogo la norma di cui all'art. 353 cod. pen. richiede pur sempre, come osservato in precedenza, che la condotta dell'agente metta in pericolo la regolarità e la libertà della gara. Ulteriore riprova della irrilevanza della argomentazione difensiva si riscontra proprio nella normativa italiana, che, nel disciplinare le cosiddette «consultazioni preliminari» (art. 66 del Codice dei contratti pubblici), come quelle legittime attività che le amministrazioni aggiudicatrici possono effettuare prima dell'indizione della gara a fini istruttori (acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti e di partecipanti al mercato), ha pur 39 for sempre imposto alla stazione appaltante l'adozione di trasparenti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata» dalla presenza di chi abbia partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto (art. 67 cod. cit.). Sulla base di quanto premesso, sono da ritenersi manifestamente infondate le eccezioni di costituzionalità versate nel medesimo settimo motivo di ricorso.
8. Relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., la motivazione della sentenza impugnata non appare invece adeguata. La sentenza di primo grado aveva ritenuto tutti gli imputati meritevoli del suddetto beneficio in quanto nessuno di essi aveva agito per conseguire un profitto personale. La sentenza impugnata ha riformato tale punto, con motivazione alquanto sbrigativa e generica, richiamando assertivamente la «gravità delle condotte» e circostanze che costituiscono in realtà elementi tipici della condotta contestata, e non confrontandosi affatto con le ragioni della sentenza di primo grado, al fine di confutarne la fondatezza. Pertanto, si impone per i ricorrenti IN, MA, OR, AT e EN una nuova e più approfondita valutazione in ordine alla concedibilità delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e conseguentemente del trattamento sanzionatorio. L'annullamento, riguardando esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, rende definitive le parti della sentenza sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640).
8. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di RA NI, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato, e nei confronti di BA RI e CC RI, per non aver commesso il fatto;
deve essere altresì annullata nei confronti dei restanti imputati limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, con rigetto nel resto dei ricorsi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RA NI perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. 0 sh G 40 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BA RI e CC RI per non aver commesso il fatto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti dei restanti imputati limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 14/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Giovanni Conti Druk DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 GEN 2017 IL LOREMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 41