CASS
Sentenza 6 marzo 2014

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Massime2

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, attesa la natura sanzionatoria di quest'ultima, non richiede specifiche esigenze cautelari, essendo sufficiente il "fumus criminis" e la corrispondenza tra il valore dei beni oggetto del sequestro e il profitto o prezzo dell'ipotizzato reato.

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può essere disposto sui beni intestati a una persona giuridica, soltanto quando sia dimostrato che l'ente costituisce lo schermo fittizio delle attività e delle disponibilità dell'amministratore resosi autore del reato. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione con la quale il Tribunale del riesame aveva confermato la misura adottata nei confronti di una s.r.l., facendo esclusivo riferimento alla funzione gestionale svolta dall'indagato nella società).

Commentari6

  • Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Se il profitto del reato è rimasto nella disponibilità dell'ente, o la struttura societaria è fittizia, si può procedere al sequestro diretto nei confronti della società. Decisione: Sentenza n. 13479/2016 Cassazione Penale – Sezione III Il caso. Con decreto del Giudice per le indagini preliminari veniva disposto il sequestro preventivo delle disponibilità liquide riconducibili a due società e al legale rappresentante indagato per il reato di cui all'art. 10 bis Decreto legislativo n. 74/2000 (omesso versamento di ritenute) per alcuni milioni di euro relativi a tre anni d'imposta (2010, 2011 e 2012). Una delle società veniva ammessa al pagamento rateale, e le società ricorrevano in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2014, n. 18311
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18311
Data del deposito : 6 marzo 2014

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