Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/1997, n. 11984
CASS
Sentenza 24 ottobre 1997

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Allorché sia contestato il reato di turbata libertà degli incanti attraverso la descrizione del nucleo essenziale della fattispecie criminosa posta in essere (violenza, minaccia, collusione, doni), il concreto atteggiarsi dei comportamenti utilizzati attiene non al fatto in sè, ma alle sue modalità di realizzazione e, qualora emergano nel corso del dibattimento profili ulteriori della condotta, non analiticamente descritti nell'imputazione, il giudice può senz'altro tenerne conto, non potendosi, comunque, ravvisare un nocumento dei diritti della difesa, se questa abbia avuto modo di esplicarsi pienamente in ordine agli aspetti fondamentali del fatto-reato, descritti nel capo di imputazione.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale di una norma, nel testo risultante dalla modifica conseguente a una sentenza additiva della Corte costituzionale, per la parte della disposizione introdotta dalla stessa sentenza, in quanto, in tal modo, la Corte non solo si è già pronunciata sulla questione, ma si è pronunciata in senso favorevole alla legittimità costituzionale. (Fattispecie relativa alla proposizione di un'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma secondo, cod. proc. pen., nella formulazione anteriore alla legge n. 267 del 1997, relativamente alla parte dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 3 giugno 1992 n. 254).

Ai fini della correttezza e della logicità della motivazione della sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto, in essa, della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato.

Il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo, che si realizza, indipendentemente dal risultato della gara, quando questa sia fuorviata dal suo normale svolgimento, attraverso le condotte tipiche descritte dalla norma, le quali alterino il gioco della concorrenza, che deve liberamente svolgersi sia a tutela dell'interesse dei privati partecipanti, sia a garanzia dell'interesse della pubblica amministrazione alla aggiudicazione al miglior offerente. Non è necessario, perché il reato si verifichi, anche nella forma aggravata prevista dal capoverso dell'art. 353 cod. pen., che siano posti in essere atti concretanti violazioni di legge, essendo sufficiente qualsiasi irregolarità che impedisca o alteri il confronto delle offerte, purché compiuta attraverso le condotte tipiche descritte dalla norma. (Fattispecie nella quale la commissione alla quale era affidato il compito di giudicare, sulla base di parametri predeterminati, le varie offerte per l'aggiudicazione dell'appalto, dapprima scelse la ditta vincitrice e solo in seguito passò all'attribuzione dei punteggi).

Allorché il delitto di corruzione si realizza secondo il suo schema principale e tipico (accettazione della promessa e conseguimento dell'utilità), il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate fra di loro e l'una funzionale all'altra. l'accettazione della promessa e il ricevimento dell'utilità, con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. (Fattispecie relativa a un episodio di corruzione propria, nel quale l'utilità conseguita dal pubblico ufficiale corrotto consisteva in un esorbitante "canone di locazione" di una sua villa corrisposto dal corruttore).

Qualora le norme processuali mutino nel corso del giudizio, in mancanza di una disciplina transitoria che detti disposizioni diverse, deve trovare applicazione il fondamentale principio di diritto intertemporale, secondo il quale "tempus regit actum", principio che non consente di ritenere caducato e privo di effetti l'atto legittimamente formatosi (ed acquisito al processo) sulla scorta delle norme processuali vigenti al momento del suo compimento. Ne consegue che l'espressa previsione, nella legge n. 267 del 1997, di una disciplina transitoria per il giudizio di merito e la sua assenza per il giudizio di cassazione lascia libero spazio, in quest'ultimo giudizio, all'applicazione del principio sopra richiamato che, in sede di legittimità, trova un'ulteriore ragione giustificatrice nella circostanza che, fermi i principi sull'esistenza e la logicità della motivazione, il fatto, la sua acquisizione al processo e la sua valutazione restano definitivamente fissati sulla base dell'accertamento operato dal giudice di merito, esclusa, peraltro, qualsiasi possibilità di interpretazione estensiva o analogica della disposizione transitoria dettata dalla legge citata per i giudizi di merito a quello di cassazione. Conf. Sez. 6a, 30 ottobre 1997 n. 10368, Di Palma, in corso di massimazione.

Il reato di concessione in subappalto di opere riguardanti la p.A. senza autorizzazione non può essere commesso se non da chi rivesta la qualità di contraente.

In tema di prescrizione del reato, il dubbio sulla data esatta del reato non può risolversi se non con l'applicazione del principio del "favor rei", ritenendosi il reato consumato, fra più date compatibili con il periodo indicato nel capo di imputazione, alla data più risalente. (Fattispecie nella quale, a fronte di una contestazione relativa al periodo aprile-maggio 1990, non più specificatasi in seguito, si è ritenuto il reato consumato in data 1 aprile 1990)

Il provvedimento che liquida somme a titolo di provvisionale alla parte civile non è ricorribile per cassazione, perché è insuscettibile di passaggio in giudicato e destinato a rimanere assorbito nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione.

In tema di abuso di ufficio, qualora il vantaggio patrimoniale consista nella (illegittima) attribuzione di danaro per effetto dell'atto concretante l'abuso, non è necessario che il beneficiario consegua materialmente il pagamento, perché nel concetto di vantaggio patrimoniale rientra anche l'accrescimento del patrimonio conseguente al sorgere dei presupposti del diritto di credito. Ne consegue che il reato deve ritenersi consumato con il venire ad esistenza della deliberazione, non solo con riferimento al precedente testo della norma dell'art. 323 cod. pen., ma anche con riguardo al nuovo testo della disposizione.

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 376 e 378 cod. pen., nella parte in cui non prevedono l'estensione della causa di non punibilità della ritrattazione al soggetto imputato di favoreggiamento personale, in quanto, mentre i reati a cui si applica tale causa di non punibilità si commettono tutti per mezzo di dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria, per le quali ha senso attribuire rilievo a dichiarazioni contrarie che annullano l'effetto delle prime, tale caratteristica non si rinviene nel reato di favoreggiamento, che è a forma libera e non si consuma necessariamente a mezzo di dichiarazioni: circostanza, questa, che è sufficiente a sottolineare la sostanziale diversità delle fattispecie considerate e a rendere ragione della diversità di trattamento.

La tardiva iscrizione della "notitia criminis" nel registro "mod. 44" da parte del pubblico ministero, con la conseguente sottrazione delle indagini al disposto dell'art. 415 cod. proc. pen., non determina la nullità degli atti compiuti, ma può, all'occorrenza, avere rilievo solo sul piano disciplinare, ferma restando l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine, che però decorre non dal giorno in cui l'iscrizione sarebbe dovuta avvenire, ma da quello in cui è effettivamente avvenuta.

Ove ricorra una causa di incompatibilità determinata da atti compiuti dal giudice nel corso del procedimento, la parte ha facoltà di ricusarlo e, qualora non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al giudizio del giudice nei confronti del quale tale causa sussista diviene pienamente legittima e la sua mancata rilevazione non si riflette sulla validità degli atti compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da alcuna disposizione di legge; ne' rileva l'eventuale richiesta, formulata dalla parte e non accolta, di astensione del giudice incompatibile, giacché essa non esclude l'onere della ricusazione. (Fattispecie relativa alla partecipazione al giudizio di appello di un giudice che aveva già composto il tribunale chiamato a pronunciarsi sull'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nel corso dello stesso procedimento. In motivazione, la S.C. ha precisato che l'incompatibilità non incide sulla "capacità" del giudice, ai sensi dell'art. 178, lett. a)- cod. proc. pen., perché con tale espressione il codice si riferisce alle condizioni per l'esercizio delle funzioni giudicanti previste dalle disposizioni dell'ordinamento giudiziario).

In tema di abuso di ufficio, la successione di leggi nel tempo determinatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 luglio 1997 n. 234 - che ha, tra l'altro, ridisegnato la fattispecie criminosa di cui all'art. 323 cod. pen. - va inquadrata nell'ambito dell'art. 2, comma terzo, cod. pen., giacché nelle due figure di illecito previste, rispettivamente, dal testo anteriore e da quello posteriore, è disciplinata la medesima materia dell'abuso funzionale del pubblico ufficiale, sia pure in base a una struttura normativa che configura uno schema comportamentale del tutto diverso. Tra le due differenti discipline, più favorevole al reo è la norma nella formulazione introdotta con la legge n. 234 del 1997, sia per l'ampio ventaglio di situazioni oggettive escluse dal suo ambito di operatività (condotta posta in essere in violazione di legge o di regolamento o di espresso obbligo di astensione, conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale), sia per il più mite trattamento sanzionatorio. Ne consegue che, per i fatti di abuso commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 234 del 1997, va applicata quest'ultima nella sua interezza. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sussistente il reato di abuso di ufficio, sul rilievo della realizzazione, da parte degli imputati, di un vantaggio di carattere patrimoniale conseguente all'assunzione di deliberazione in violazione del dovere di astensione e di precise norme regolamentari)

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  • 1Suicidio della paziente e responsabilità del medico psichiatra
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 2 novembre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/1997, n. 11984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11984
Data del deposito : 24 ottobre 1997

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