Sentenza 24 ottobre 1997
Massime • 14
Allorché sia contestato il reato di turbata libertà degli incanti attraverso la descrizione del nucleo essenziale della fattispecie criminosa posta in essere (violenza, minaccia, collusione, doni), il concreto atteggiarsi dei comportamenti utilizzati attiene non al fatto in sè, ma alle sue modalità di realizzazione e, qualora emergano nel corso del dibattimento profili ulteriori della condotta, non analiticamente descritti nell'imputazione, il giudice può senz'altro tenerne conto, non potendosi, comunque, ravvisare un nocumento dei diritti della difesa, se questa abbia avuto modo di esplicarsi pienamente in ordine agli aspetti fondamentali del fatto-reato, descritti nel capo di imputazione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale di una norma, nel testo risultante dalla modifica conseguente a una sentenza additiva della Corte costituzionale, per la parte della disposizione introdotta dalla stessa sentenza, in quanto, in tal modo, la Corte non solo si è già pronunciata sulla questione, ma si è pronunciata in senso favorevole alla legittimità costituzionale. (Fattispecie relativa alla proposizione di un'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma secondo, cod. proc. pen., nella formulazione anteriore alla legge n. 267 del 1997, relativamente alla parte dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 3 giugno 1992 n. 254).
Ai fini della correttezza e della logicità della motivazione della sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto, in essa, della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato.
Il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo, che si realizza, indipendentemente dal risultato della gara, quando questa sia fuorviata dal suo normale svolgimento, attraverso le condotte tipiche descritte dalla norma, le quali alterino il gioco della concorrenza, che deve liberamente svolgersi sia a tutela dell'interesse dei privati partecipanti, sia a garanzia dell'interesse della pubblica amministrazione alla aggiudicazione al miglior offerente. Non è necessario, perché il reato si verifichi, anche nella forma aggravata prevista dal capoverso dell'art. 353 cod. pen., che siano posti in essere atti concretanti violazioni di legge, essendo sufficiente qualsiasi irregolarità che impedisca o alteri il confronto delle offerte, purché compiuta attraverso le condotte tipiche descritte dalla norma. (Fattispecie nella quale la commissione alla quale era affidato il compito di giudicare, sulla base di parametri predeterminati, le varie offerte per l'aggiudicazione dell'appalto, dapprima scelse la ditta vincitrice e solo in seguito passò all'attribuzione dei punteggi).
Allorché il delitto di corruzione si realizza secondo il suo schema principale e tipico (accettazione della promessa e conseguimento dell'utilità), il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate fra di loro e l'una funzionale all'altra. l'accettazione della promessa e il ricevimento dell'utilità, con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. (Fattispecie relativa a un episodio di corruzione propria, nel quale l'utilità conseguita dal pubblico ufficiale corrotto consisteva in un esorbitante "canone di locazione" di una sua villa corrisposto dal corruttore).
Qualora le norme processuali mutino nel corso del giudizio, in mancanza di una disciplina transitoria che detti disposizioni diverse, deve trovare applicazione il fondamentale principio di diritto intertemporale, secondo il quale "tempus regit actum", principio che non consente di ritenere caducato e privo di effetti l'atto legittimamente formatosi (ed acquisito al processo) sulla scorta delle norme processuali vigenti al momento del suo compimento. Ne consegue che l'espressa previsione, nella legge n. 267 del 1997, di una disciplina transitoria per il giudizio di merito e la sua assenza per il giudizio di cassazione lascia libero spazio, in quest'ultimo giudizio, all'applicazione del principio sopra richiamato che, in sede di legittimità, trova un'ulteriore ragione giustificatrice nella circostanza che, fermi i principi sull'esistenza e la logicità della motivazione, il fatto, la sua acquisizione al processo e la sua valutazione restano definitivamente fissati sulla base dell'accertamento operato dal giudice di merito, esclusa, peraltro, qualsiasi possibilità di interpretazione estensiva o analogica della disposizione transitoria dettata dalla legge citata per i giudizi di merito a quello di cassazione. Conf. Sez. 6a, 30 ottobre 1997 n. 10368, Di Palma, in corso di massimazione.
Il reato di concessione in subappalto di opere riguardanti la p.A. senza autorizzazione non può essere commesso se non da chi rivesta la qualità di contraente.
In tema di prescrizione del reato, il dubbio sulla data esatta del reato non può risolversi se non con l'applicazione del principio del "favor rei", ritenendosi il reato consumato, fra più date compatibili con il periodo indicato nel capo di imputazione, alla data più risalente. (Fattispecie nella quale, a fronte di una contestazione relativa al periodo aprile-maggio 1990, non più specificatasi in seguito, si è ritenuto il reato consumato in data 1 aprile 1990)
Il provvedimento che liquida somme a titolo di provvisionale alla parte civile non è ricorribile per cassazione, perché è insuscettibile di passaggio in giudicato e destinato a rimanere assorbito nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione.
In tema di abuso di ufficio, qualora il vantaggio patrimoniale consista nella (illegittima) attribuzione di danaro per effetto dell'atto concretante l'abuso, non è necessario che il beneficiario consegua materialmente il pagamento, perché nel concetto di vantaggio patrimoniale rientra anche l'accrescimento del patrimonio conseguente al sorgere dei presupposti del diritto di credito. Ne consegue che il reato deve ritenersi consumato con il venire ad esistenza della deliberazione, non solo con riferimento al precedente testo della norma dell'art. 323 cod. pen., ma anche con riguardo al nuovo testo della disposizione.
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 376 e 378 cod. pen., nella parte in cui non prevedono l'estensione della causa di non punibilità della ritrattazione al soggetto imputato di favoreggiamento personale, in quanto, mentre i reati a cui si applica tale causa di non punibilità si commettono tutti per mezzo di dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria, per le quali ha senso attribuire rilievo a dichiarazioni contrarie che annullano l'effetto delle prime, tale caratteristica non si rinviene nel reato di favoreggiamento, che è a forma libera e non si consuma necessariamente a mezzo di dichiarazioni: circostanza, questa, che è sufficiente a sottolineare la sostanziale diversità delle fattispecie considerate e a rendere ragione della diversità di trattamento.
La tardiva iscrizione della "notitia criminis" nel registro "mod. 44" da parte del pubblico ministero, con la conseguente sottrazione delle indagini al disposto dell'art. 415 cod. proc. pen., non determina la nullità degli atti compiuti, ma può, all'occorrenza, avere rilievo solo sul piano disciplinare, ferma restando l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine, che però decorre non dal giorno in cui l'iscrizione sarebbe dovuta avvenire, ma da quello in cui è effettivamente avvenuta.
Ove ricorra una causa di incompatibilità determinata da atti compiuti dal giudice nel corso del procedimento, la parte ha facoltà di ricusarlo e, qualora non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al giudizio del giudice nei confronti del quale tale causa sussista diviene pienamente legittima e la sua mancata rilevazione non si riflette sulla validità degli atti compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da alcuna disposizione di legge; ne' rileva l'eventuale richiesta, formulata dalla parte e non accolta, di astensione del giudice incompatibile, giacché essa non esclude l'onere della ricusazione. (Fattispecie relativa alla partecipazione al giudizio di appello di un giudice che aveva già composto il tribunale chiamato a pronunciarsi sull'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nel corso dello stesso procedimento. In motivazione, la S.C. ha precisato che l'incompatibilità non incide sulla "capacità" del giudice, ai sensi dell'art. 178, lett. a)- cod. proc. pen., perché con tale espressione il codice si riferisce alle condizioni per l'esercizio delle funzioni giudicanti previste dalle disposizioni dell'ordinamento giudiziario).
In tema di abuso di ufficio, la successione di leggi nel tempo determinatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 luglio 1997 n. 234 - che ha, tra l'altro, ridisegnato la fattispecie criminosa di cui all'art. 323 cod. pen. - va inquadrata nell'ambito dell'art. 2, comma terzo, cod. pen., giacché nelle due figure di illecito previste, rispettivamente, dal testo anteriore e da quello posteriore, è disciplinata la medesima materia dell'abuso funzionale del pubblico ufficiale, sia pure in base a una struttura normativa che configura uno schema comportamentale del tutto diverso. Tra le due differenti discipline, più favorevole al reo è la norma nella formulazione introdotta con la legge n. 234 del 1997, sia per l'ampio ventaglio di situazioni oggettive escluse dal suo ambito di operatività (condotta posta in essere in violazione di legge o di regolamento o di espresso obbligo di astensione, conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale), sia per il più mite trattamento sanzionatorio. Ne consegue che, per i fatti di abuso commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 234 del 1997, va applicata quest'ultima nella sua interezza. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sussistente il reato di abuso di ufficio, sul rilievo della realizzazione, da parte degli imputati, di un vantaggio di carattere patrimoniale conseguente all'assunzione di deliberazione in violazione del dovere di astensione e di precise norme regolamentari)
Commentario • 1
- 1. Suicidio della paziente e responsabilità del medico psichiatraRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 2 novembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/1997, n. 11984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11984 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 1997 |
Testo completo
Sentenza n.1442 Udienza pubblica del R.G. n.
24 ottobre 1997 14937/1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZ. VI PENALE UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studiocomposta dai signori magistrati: al SİG. IL SOLE 24 ORE Dott. Francesco Romano Presidente per diritti L. 240s
23 DIC 1997 Dott. Eugenio Amari Consigliere IL CANCELLIERE Dott. NT S. Agrò Consigliere
Dott. Nicola Milo Consigliere
Dott. GI Colla Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1) TO RA, 2) RO NZ, 3) GA FA, 4)
DA RI, 5) IR NE, 6) NZ QU, 7) LD TO,
8) CO PO, 9) D'GN NT, 10) NO CO, 11) EL
NC, 12) OR GI, avverso la sentenza in data 29 novembre 1996
della Corte d'appello di Salerno;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. GI Colla;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto procuratore generale dott.
Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto per manifesta infondatezza
per il rigetto delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 323 c.p. e 513 c.p.p.; per l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non sussiste con riferimento ai ricorsi del EL
e del OR;
per l'annullamento con rinvio relativamente a tutte le altre posizioni;
in subordine, per l'annullamento senza rinvio per essere estinti per prescrizione i reati di corruzione e di turbata libertà degli incanti e di abuso d'ufficio,
relativamente alla posizione di ciascun ricorrente;
uditi i difensori: 1) Avv. NC Napoli per la parte civile, NI ON
AL; 2) Avv. Massimo Krogh e Alberto Clarizia per TO;
3) Avv. Maurizio
Giannone per NO;
4) Avv. Giuseppe Gianzi e RA QU per RO;
5)
Avv. Paolo Falbo per EL;
6) avv. Paolo Carbone per IR e D'GN; 7)
Guglielmo Scarlato per DA e OR. 9) Avv. to Umberto Del Bosso de Caro Avv. Andrea NT Dalia per NZ;
8) Avv. RI Virga per OR;
9) Avv.
Avento for Goldi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- II 5 dicembre 1984, il consiglio generale della NI montana AL (in seguito: NI), con delibera n.157, approvava il progetto di massima della strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Calore“ per l'importo complessivo di lire 207.125. 800.000.
Il progetto era stato in precedenza redatto, e gratuitamente messo a
disposizione della NI, dagli ingegneri FA GA e RA AT:
COR S A DI CASSAZIONE
OPPIE
Sturho
24,000 l'ente pubblico lo aveva accettato con delibera n. 111 del 29 giugno 1984 del consiglio generale;
con la stessa delibera, il consiglio della NI si impegnava a conferire gli incarichi per i progetti stralcio nei limiti dei finanziamenti ottenuti procedendo, eventualmente, alla stipula di una convenzione con i tecnici.
Intervenuto il finanziamento dell'opera nel quadro dei programmi di sviluppo delle aree del Mezzogiorno di cui alla l. 1° marzo 1986, n. 64, e designata la
NI quale ente realizzatore del secondo lotto - la Regione Campania era stata designata ente chiamato ad attuare il primo lotto " il consiglio generale della stessa NI, con delibera n. 23 del 1° aprile 1989, delegava la giunta ad assumere i provvedimenti amministrativi necessari per l'iter procedurale per I
la gara di appalto e l'aggiudicazione dei lavori.
La giunta approvava il bando di gara e la lettera di invito, prevedendo quale sistema per il conferimento dell'appalto, la licitazione privata, ai sensi dell'art. 24
* lettera b) della legge 8 agosto 1977, n. 584 e nominava il progettista, FA
*GA, direttore dei lavori.
Espletata la licitazione, l'appalto era assegnato alla associazione temporanea di imprese (in seguito: ATI) costituita dalla s.p.a. Società italiana per le condotte d'acqua - capogruppo - rappresentata da NZ RO, dalla s.p.a. TO
OS RA - partecipante - rappresentata da CO AT, e dalla impresa individuale DA OS RA
- partecipante di Vittorio
DA, risultata vincitrice della gara. La giunta della Comunita', con delibera n. 91 del marzo 1990, in via di urgenza e con voti unanimi, approvava l'iter procedurale della gara appaltando i lavori all' ATI per il prezzo di lire 47.702.558.319 per il secondo lotto già
finanziato, e di lire 57.295.286.593 per il terzo lotto da finanziarsi.
2.- Con sentenza del 23 febbraio 1994, il Tribunale di Salemo, in relazione a tale gara di appalto, dichiarava colpevoli dei seguenti reati gli imputati sotto indicati, infliggendo le condanne alle pene principali ed accessorie riportate alle pagg. 149 ss. della sentenza impugnata.
A) Con riferimento alla fase relativa alla scelta del contraente (capi “g” e “I”
dell'originaria rubrica):
- TO, RO;
DA, GA e IR, del reato di cui agli artt. 110, 319, co. 2,
n. 1, 321; 61, n. 2, c.p., nel testo anteriore all'entrata in vigore della legge 26
Saprile 1990, n. 86, per avere offerto i primi tre - il secondo e il terzo per il tramite di TO , quali rappresentanti delle imprese facenti parte dell'associazione
*temporanea, ai componenti della commissione giudicatrice, tra i quali IR, la percentuale del 3%, da devolvere anche ai partiti politici, sull'importo dei lavori al netto del ribasso;
GA, progettista e direttore dei lavori, per aver accettato l'offerta per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, cioè per turbare la gara, favorendo l'aggiudicazione all'ATI; DA, inoltre, per aver promesso autonomamente un altro compenso in denaro, per gli stessi fini, ai componenti della commissione UZ e TR (che avevano definito il processo ai sensi dell'art. 444 c.p.p.); LIRE 2000 1 05 CANCELLERIA
NZ, segretario della commissione, del reato di favoreggiamento reale LAY176142
(artt. 379, 61, n.
7. c.p.), così derubricato, per tale imputato, il reato di corruzione, per avere aiutato i commissari ad assicurarsi il profitto del reato precedente;
GA, NZ, DA, IR, TO e RO, del reato di cui agli artt. 110,
112 n. 1, 353 cpv. c.p., per aver turbato la gara di appalto con collusioni e mezzi fraudolenti;
B) con riferimento alla fase della liquidazione dei compensi ai componenti della commissione giudicatrice (capo "c" dell' originaria rubrica):
- D'GN, CO e LD, quali componenti della giunta esecutiva della
NI, del reato di cui agli artt. 112, n.1, 61, n. 7, 323, co. 2, c.p., introdotto dall'art. 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, per aver adottato la delibera di R955331 liquidazione dei compensi ai componenti della commissione giudicatrice in R955332
misura superiore al dovuto (CH: lire 128.402.549; RE, UZ, TR R355333
e GL lire 107.002.124 cadauno;
GA e IR lire 129. 879.117 cadauno), R955334
R955335 per procurare loro un ingiusto vantaggio patrimoniale (così qualificato il fatto di
K955339 cui al capo "c", originariamente contestato come tentato peculato); R955340
C) con riferimento alla fase relativa alla liquidazione dei compensi ai progettisti
(capi "e" e "f" dell'originaria rubrica):
D'GN, GA e AT (la cui posizione veniva stralciata nel giudizio di appello), del reato di cui agli artt. 110, 112, n.1, 323 c.p., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge 26 aprile 1990, n. 86, in riferimento alla delibera 246 dell'11 maggio 1990, e del reato di cui all'art. 323, co. 2, 61 CORTE S. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PIE UFFICIO COPIE
Richies Richiesta copia studio studio
☐ Krook dal Sig. PAMPANA 21 MAG. 1998er dirit Ences per diritti (. 72000
Il 9 MAR 1999. IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE n. 7, nella formulazione anteriore alla I. 16 luglio 1997, n. 234, con riguardo alla delibera 219 del 10 aprile 1991, avendo abusato - in entrambi i casi (capi "e" e
"P"). - del loro ufficio e procurato agli stessi GA ed AT un indebito vantaggio patrimoniale, consistente nella liquidazione di compensi superiori al dovuto (così qualificato il fatto di cui al capo "e*, originariamente contestato come interesse privato in atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 324 c.p. vigente anteriormente alla riforma introdotta con la legge 26 aprile 1990, n. 86),
ammontanti a lire 1.159.517.785, per GA, e a lire 1.340.692.439, nella prima delibera, e a lire 944.337.445 per GA e a lire 1.226.337525 per AT,
nella seconda delibera;
· NO, del reato di cui all'art. 323 c.p., nell'attuale formulazione, con
riferimento alla sola delibera 219 del 10 aprile 1991 (solo capo "f" );
D) con riferimento alla fase iniziale dell'esecuzione delle opere (capi "m”, “o” “q*
tu dell'originaria rubrica):
- OR e EL, del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 378 c.p., per avere
Costacolato le indagini della polizia giudiziaria, in particolare occultando una fascicolo intestato alla s. c.r. I. AL (in seguito: AL), costituita dalla già
citata associazione di imprese dopo l'aggiudicazione della gara, ai fini dell'esecuzione dei lavori) nel corso della perquisizione dell' 11 giugno 1992,
presso gli uffici della società (capo “m”);
- GA in concorso con altri, del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 21 della legge
13 settembre 1982, n. 646, per il sub appalto di lavori di sterro senza l'autorizzazione della parte committente (capo “o”);
merendasar DA, del reato di cui agli artt. 319, 319 bis, 321, 61 n.2, c.p., per aver corrisposto a TR, per la locazione della sua villa, il canone di lire 1.000.000
mensili, per quattordici mensilità anticipatamente, a fronte di un canone di mercato di lire 5-600.000 mensili (capo "p");
- GA, in concorso con altri, dei reati di cui agli artt. 81, 110, 323, 61 n. 2, 476,
61 n. 2, 56-640, 61 n. 7 e 9, c.p., per aver abusato dell'ufficio e tentato di truffare la committente per mezzo della falsificazione di diversi documenti relativi all'esecuzione dell'appalto (certificati di stato di avanzamento dei lavori e di pagamento, verbali di sospensione e ripresa dei lavori) (capi “q”, “t” ed “u”);
E) relativamente alla fase anteriore alla gara ed autonomamente dalla stessa
(capo “A2* dell'originaria rubrica;
reato accertato e contestato nell' udienza del
26 gennaio 1994):
TO, del reato di cui all'art.
7. della legge 2 maggio 1974, n. 195, per la corresponsione della somma di lire 200 milioni in favore del ministro Carmelo
ON, in violazione delle norme che regolano il finanziamento ai partiti politici.
Per tutte le condanne era pronunciata la sospensione condizionale della pena ad eccezione di quella inflitta al GA.
Condannava, quindi, il tribunale tutti gli imputati al risarcimento dei danni in favore della NI, da liquidarsi in separata sede, in proporzione della partecipazione di ciascuno dei predetti alla determinazione dei danni stessi, con l'assegnazione a carico di GA della provvisionale di lire un miliardo relativamente al reato di cui al capo "P" (abuso d'ufficio relativo alla delibera di liquidazione del compenso ai progettisti). 3.- La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della decisione di primo grado, confermava le condanne inflitte dai primi giudici ad eccezione di quella inflitta a GA per i reati di cui ai capi, "q", "t”, e “u”, in ordine ai quali pronunciava l'assoluzione, e per il reato di cui al capo “o”,
relativamente al quale dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
4.- Per quanto riguarda i reati di corruzione e di turbata libertà degli incanti (capi
"I" e "g" della rubrica), la corte salernitana richiamati i principi per la valutazione dell'attendibilità della chiamata in correità e la differenza tra i reati di concussione e corruzione, ravvisabile, quest'ultimo, in caso di accordo paritetico tra corruttore e pubblico ufficiale corrotto, ed il primo nell'ipotesi di induzione del
*privato da parte del pubblico ufficiale - alla dazione di denaro o altra utilità per effetto del metus pubblicae potestatis basava, fondamentalmente, il convincimento sulla colpevolezza degli imputati sulle dichiarazioni di TO;
⠀
UZ RE ed GL.
5.- Quanto alle persone di TO e GA, tra le quali era intervenuto l'accordo corruttivo, lo stesso TO aveva riferito di essere entrato in contatto con GA
ed altri due componenti della commissione giudicatrice tramite l'onorevole
SA ed il Ministro ON. Poiché, infatti, conosceva l'onorevole SA ed era convinto della competitività tecnica ed economica dell'offerta formulata dall'ATI nella gara per cui è processo, avendo sospetti che nella regione
Campania le gare per appalti pubblici non si svolgessero in modo trasparente e regolare, si era rivolto all'onorevole SA per chiedere, appunto, che la gara si svolgesse con il rispetto delle regole. Quest'ultimo lo aveva messo in contatto con il ministro ON, con il quale si incontrava - nell'autunno del 1989 -. presso il ministero. Il ministro gli suggerì di mettersi in contatto con GA, progettista dei lavori e componente della commissione giudicatrice. Realizzato tale contatto,
GA gli disse sùbito espressamente che doveva dare ai partiti politici il 3%
sull'importo netto dei lavori aggiudicati. Successivamente, si era incontrato, in
Roma, con i componenti della commissione RE e UZ (presentatigli dal
GA) i quali gli avevano confermato la richiesta del 3%, mentre il RE gli aveva chiesto anche - in cambio del suo voto favorevole all'ATI in sede di aggiudicazione - l'assegnazione del 30% del lavori (in sub appalto) a ditte locali,
e UZ aveva insistito, inoltre, nel chiedergli, per sé solo, la somma di lire
500 milioni.
Secondo i giudici di merito tali affermazioni di TO avevano avuto, poi, pieni riscontri principalmente nelle dichiarazioni dei coimputati GL, UZ
RE (che avevano definito le loro posizioni ex art. 444 c.p.p., e nei confronti dei quali si era proceduto separatamente) e degli altri coimputati RO e DA
(il quale ultimo, peraltro, aveva promesso un autonomo compenso di 200 milioni a UZ), sia pure nelle diverse prospettive e nei diversi ruoli da costoro rivestiti nella vicenda. Inoltre, secondo la corte d'appello, un importante riscontro oggettivo era dato dalla circostanza (riferita da DA) che l'ATI - come emerso dal contenuto di una riunione del suo comitato tecnico ricostruita in base ad appunti di Tomaghi,
-componente del comitato tecnico aveva, fin dalla sua costituzione, l'obiettivo di aggiudicarsi la gara ad ogni costo: per questo TO si era assunto l'incarico di contattare l'onorevole SA e il ministro ON (per poi giungere a GA),
mentre DA quello di contattare i locali esponenti politici, due dei quali
(TR e CH) conosceva personalmente.
6.- Quanto al reato di turbata libertà degli incanti, ritenevano i giudici di merito
'
che le offerte di denaro di TO avevano, poi, avuto un peso decisivo nell'aggiudicazione della gara perché, contrariamente a quanto affermato nel verbale della commissione giudicatrice redatto dal segretario NZ, era emerso dalle dichiarazioni di GL e UZ e dalla documentazione sequestrata a GL, che la commissione conosceva, fin da prima dell'apertura delle buste, l'entità delle offerte economiche e sul tempo: i punteggi sulla validità tecnica dei progetti erano quindi stati scientemente attribuiti in modo che l'ATI si aggiudicasse l'appalto.
Inoltre, tutti i lavori della commissione dimostravano che la gara si era ridotta ad un mera formalità, dovendo l'appalto essere assegnato all'ATI in base agli intercorsi accordi corruttivi.
La conferma che la gara era stata falsata, si traeva - secondo i giudici di merito -
anche dal fatto che la commissione non aveva fatto una valutazione comparativa dei progetti come provato dalla mancata partecipazione alla commissione stessa di geometri che potessero effettuare e mettere a confronto i vari computi metrici, e inoltre dallo scorretto modus procedendi, avendo aperto contemporaneamente tutti i plichi contenenti le offerte tecniche ed avendo proceduto all'esame di merito senza comparare i vari progetti e senza
assegnare punteggi, ma solo giudizi riportati in schede tecniche. Dal verbale risultava, infatti, che solo nell'ultima seduta (21 febbraio 1990) i giudizi tecnici erano stati trasformati in un punteggio che, invece, avrebbe dovuto
correttamente essere assegnato nelle varie sedute, subito dopo l'esame di ciascun progetto. Comunque i giudizi erano stati attribuiti illogicamente e contraddittoriamente perché a giudizi uguali non' corrispondevano analoghi punteggi.
La gara, infine, era stata falsata dal fatto che il progetto posto alla sua base
**(redatto da GA) non era affatto un progetto esecutivo. Tale elaborato presentava carenze ed imprecisioni che lo rendevano non adatto ad essere eseguito. Lo stesso doveva dirsi per il progetto presentato dall'ATI, progetto che era addirittura totalmente diverso da quello a firma GA e AT che la
NI aveva deciso di realizzare e di porre a base della licitazione privata.
Infine, era stata commessa l'irregolarità di valutare positivamente un documento
- che, per la sua genericità, non doveva essere preso in considerazione - sui fidi bancari di DA, in quanto non riportava la misura dei fidi stessi, come richiesto dal bando di gara. 7.- Quanto alle responsabilità di DA, RO, IR e NZ la corte di merito rilevava quanto segue.
->- DA non solo si era attivato personalmente per promettere denaro a
UZ, ma aveva dichiarato che vi era stata una sostanziale divisione di compiti con il TO nel senso che lui si sarebbe occupato di “contattare* gli esponenti politici, mentre il TO quelli tecnici;
successivamente TO gli aveva detto che aveva contattato GA il quale aveva offerto le dovute
"garanzie".
- RO aveva ammesso di essere stato informato da TO della richiesta di denaro di GA, anche sulla misura, e di non avere opposto alcun rifiuto. Anzi,
aveva detto a TO che poteva proseguire le trattative, ritenendo "usuale* la
*percentuale richiesta. D'altra parte, le decisione di contattare l'onorevole
*SA e il ministro ON non era stata presa autonomamente da TO ma da tutto il comitato tecnico dell'ATI.
IR, quale componente tecnico della commissione, non poteva non accorgersi delle illegittime modalità dell'esame tecnico dei progetti e :
dell'attribuzione dei punteggi. Tali modalità (compresa la preventiva apertura delle buste recanti le offerte economiche e sul tempo) dovevano richiedere la conoscenza e il consenso di tutti i membri della commissione in ordine al pactum sceleris. D'altra parte, il coinvolgimento nell'illecita operazione di tutti i componenti della commissione risultava anche dalle dichiarazioni di GL,
UZ e RE. -· NZ, quale segretario della commissione, era rimasto estraneo al patto corruttivo pur essendone consapevole ed aveva comunque offerto un contributo rilevante alla realizzazione del progetto criminoso, perché i commissari avevano potuto manipolare la gara contando sul suo assenso. Se solo NZ avesse correttamente verbalizzato il modo di attribuzione dei punteggi per come si era correttamente concretato avrebbe paralizzato l'azione dei commissari. Tale
apporto materiale ed intellettivo dava luogo al reato di favoreggiamento reale
(invece di quello di corruzione) ed al concorso nel reato di turbata libertà degli incanti.
8.- Con riferimento al reato di abuso d'ufficio riguardante la liquidazione dei compensi ai commissari (capo "c" dell'originaria rubrica) la corte d'appello riteneva la responsabilità di D'GN, CO e LD, componenti della giunta esecutiva che aveva adottato la deliberazione (n. 268 del 25 maggio
1990) in violazione dell' art. 290 T.U.L.C.P. ed in erronea applicazione delle circolari del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa per il mezzogiomo,
perché i componenti della giunta CH, RE e UZ, componenti anche della commissione giudicatrice, avrebbero dovuto astenersi;
gli amministratori delle comunità montane non potevano ricevere compensi superiori al gettone di presenza;
la spesa era stata illegittimamente imputata alle spese RA di costruzione della strada, calcolando anche il valore economico del progetto del terzo lotto non ancora finanziato;
i componenti della giunta avevano fatto figurare assente il consigliere Nese, che nella minuta figurava presente ed aveva votato contro. Rilevava, d'altra parte, la corte che la predeterminazione dei criteri di liquidazione da parte del consiglio generale della
NI, come pure l'intervenuta revoca della delibera dopo i rilievi del comitato regionale di controllo non escludevano il dolo e quindi il reato.
9.- Relativamente ai reati di abuso d'ufficio concernenti la liquidazione dei compensi ai progettisti (capi "e" e "P" dell'originaria rubrica), la corte di merito accertava la colpevolezza di D'GN e GA in relazione ad entrambe le deliberazioni di giunta (n. 246 dell'11 maggio 1990 e n. 219 del 10 aprile 1991)
(capi “e” e “P”) e quella di NO solo per la seconda delibera (capo "P"),
ritenendo che i componenti della giunta, istigati da GA ė AT, avessero adottato deliberati illegittimi, procurando ai due tecnici un indebito vantaggio patrimoniale consistente nella liquidazione di compensi superiori a quelli dovuti.
A tale conclusione i giudici di merito giungevano in considerazione del fatto che kaya kinon era mai stata stipulata - in atto scritto ad substantiam - una convenzione:
con GA e AT (come già ritenuto indispensabile con precedenti
•
deliberazioni degli organi della NI), la quale sola avrebbe potuto e dovuto fissare l'entità degli onorari che non potevano essere conseguentemente liquidati secondo la tariffa professionale. Non solo, ma la liquidazione era stata effettuata con riferimento alla tariffa vigente al maggio 1990 (d.m. 11 giugno
1987, n. 233, avente efficacia dal luglio di quell'anno), mentre l'opera dei progettisti era terminata nell'aprile del 1987, con la conseguenza che avrebbe dovuto applicarsi la precedente tariffa. L'illegittimità delle due deliberazioni si 16
desumeva, poi, dal fatto che il progetto non era esecutivo, mentre era stata applicata la tariffa di un progetto esecutivo, ed in più dal fatto che all'AT
era stata liquidata una maggiorazione di lire 149.262.361 (spettante al progettista non nominato poi direttore dei lavori) che non gli competeva, in quanto a GA e a AT non era mai stato conferito un formale incarico di progettazione.
10.- Per quel che attiene al reato di favoreggiamento personale contestato a
OR e EL (capo “m” della rubrica), i giudici di merito osservavano che nel corso delle indagini iniziate da parte della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Salemo sulla legittimità della procedura di appalto e delle attività di realizzazione della strada, il pubblico ministero, con decreto in data 10 giugno
: 1992, aveva disposto la perquisizione degli uffici romani dell'Albumi perché vi vera fondato motivo di ritenere che presso quegli uffici vi fosse documentazione -
espressamente indicata rilevante per la ricostruzione dei fatti relativi
-
all'appalto,.
In esecuzione di tale provvedimento, la polizia giudiziaria si recava presso gli uffici della AL e si rivolgeva, prima, ad NT PO, direttore amministrativo della s.p.a. TO OS RA, e, poi, a GI OR,
amministratore delegato della stessa società, ai quali chiedevano l'esibizione
della documentazione. Tra i documenti sequestrati nel corso della perquisizione non veniva trovata una cartella alla quale avevano fatto riferimento GI
OR e NC EL durante una telefonata tra loro intercorsa alle ore 16
11.46 dell' 11 giugno 1991, cioè mentre era in atto la perquisizione. Dalla
trascrizione della telefonata, intercettata sull'utenza telefonica della AL,
emergeva che il LL aveva testualmente detto al OR: "davanti alla scrivania mia, sul mobile, ci sta NI ON AL ... è meglio levarla quella cartella".
La corte d'appello riteneva pienamente fondata l'accusa sulla scorta del dialogo telefonico intercettato tra i due imputati, mentre era in corso la perquisizione e sull'esito negativo della stessa con riferimento al fascicolo intestato all'Albumni.
11.- Circa la violazione della legge 646/82 (capo *o* della rubrica), la corte
✓ d'appello, senza entrare nel merito della vicenda, dichiarava, nei confronti di
GA e De SA, l'estinzione del reato per prescrizione, essendo decorso il
Extermine di quattro anni e sei mesi dall'ottobre 1990.
12. Sulla responsabilità di DA in ordine all' episodio corruttivo della locazione della villa di TR, la corte d'appello raggiungeva il suo convincimento sia perché l'importo complessivo corrisposto al TR non era in sé trascurabile, sia perché il fatto si inseriva in un ben preciso contesto, avuto riguardo ai rapporti tra lo DA e l'esponente della NI.
13. Relativamente al reato di violazione delle norme sul finanziamento dei partiti politici contestato a TO, la corte riteneva il fatto della dazione di 200 milioni
AAAAAAAAAA al ministro ON completamente avulso dalla vicenda dell'appalto per la strada
"Fondo Valle Calore", sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso TO.
14.- Per quanto riguarda le condanne inflitte per i reati concernenti gli originari capi "I" e "g" (corruzione e turbata libertà degli incanti) hanno proposto ricorso
TO, RO, DA, GA, IR e NZ.
15.- TO si duole innanzitutto per il “difetto di motivazione e violazione di legge sul punto della qualificazione dei fatti di cui al capo “I” della rubrica come corruzione, trattandosi, invece, a suo avviso, di concussione e,
subordinatamente, di corruzione impropria. Tale concussione si sarebbe verificata non da parte dell'onorevole SA o del ministro ON, ma da parte di GA che si trovava in una posizione “dittatoriale siccome uomo di punta del potente ministro salemitano", e che si sarebbe concretata in una serie di rilievi vessaton e pretestuosi nei confronti del raggruppamento ATI e da parte di altri
14 componenti della commissione: giudicatrice, i quali erano giunti a recarsi nei suoi uffici di Roma per esprimergli le loro pesanti e sfrontate richieste.
Tale situazione sarebbe stata confermata da numerosi testimoni, la cui deposizione non era neppure menzionata nella sentenza impugnata: in tal modo la motivazione risulterebbe contraddittoria perché egli sarebbe stato creduto su tutto, tranne che su questo punto. Per di più, la corte d'appello avrebbe del tutto ignorato le risultanze della perizia da essa stessa disposta, perizia che aveva concluso nel senso che il raggruppamento ATI si era aggiudicato l'appalto in condizioni di regolarità che escludevano qualsiasi ragione per promettere o per pagare alcunché.
Comunque, sarebbe rimasta indimostrata la circostanza, ritenuta in sentenza,
specialmente nei riguardi del ricorrente, secondo la quale "TO e gli altri componenti dell' ATI" avevano già deciso liberamente e volontariamente tutti i passi necessari per volgere l'appalto in proprio favore, mettendo in conto anche il pagamento di somme di denaro. E d'altra parte, l'argomento dell'importanza e della potenza dell'impresa TO, esposto nella sentenza per rafforzare la tesi della corruzione anziché della concussione, dimostrerebbe proprio il contrario, in considerazione dell'interesse che l'impresa aveva di aggiudicarsi lavori in
Campania, per i quali era specificamente attrezzata.
16.- Con riferimento al reato di turbata libertà degli incanti, TO si duole,
* parimenti, per il difetto di motivazione e la violazione di legge da parte dei giudici di merito: La corte, nell'affermare che la commissione giudicatrice aveva formato la prima graduatoria (basata sul valore tecnico dei progetti) quando già
conosceva il contenuto dell'offerta economica e sui tempi, aveva posto a base della decisione le dichiarazioni di UZ e di GL. Ma tali dichiarazioni concretavano, ad avviso del ricorrente, chiamate di correo intrinsecamente inattendibili, perché interessate, non spontanee e incoerenti, prive di riscontro e non confermate in dibattimento. Anche, qui, inoltre, la corte avrebbe completamente omesso qualsiasi riferimento alle risultanze della perizia disposta dagli stessi giudici d'appello con la quale i periti avevano concluso affermando che la gara non presentava abusi o anomalie. Infine, la corte avrebbe dato peso ad un elemento di scarsissima importanza quale quello della presentazione di un documento sulle referenze bancarie da parte dell'impresa
DA asseritamente non conforme a legge, quando tale documento, pur prescindendo dalla imilevanza della questione (in quanto poteva addirittura non essere presentato dall'impresa DA) era, invece, conforme a legge.
Infine, TO denuncia l'illegittimità costituzionale delle norme degli artt. 210 e
513, co. 2, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 27 cost.. Tali norme, infatti, consentono l'utilizzazione - come avvenuto nella specie - delle dichiarazioni rese da coimputati che hanno patteggiato e che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Le norme conferirebbero pari efficacia a situazioni probatorie diverse e non renderebbero in alcun modo possibile l'intervento della difesa.
17. - GA lamenta anzitutto - ai sensi dell'art. 606, lett. *c* e “e”, c.p.p. - la violazione degli artt. 190, 191 co. 2, 125, 495 e 598 c.p.p. e la nullità del
✰ dibattimento di secondo grado ex art. 178, lett. "c", c.p.p., e la violazione degli artt. 335 e ss. c.p.p., e quindi la nullità dei dibattimenti e delle sentenze di primo e secondo grado poiché fondate su elementi di prova inutilizzabili.
Osserva il ricorrente che il procedimento in questione era stato iscritto in data 22
gennaio 1990 nel registro “mod. 45" (atti non costituenti notizia di reato) della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno al n. 63/90.
Successivamente, il pubblico ministero aveva iscritto il procedimento nel registro delle notizie di reato ("mod¨21) il 6 maggio 1991". In realtà, il pubblico ministero, già in data 10 luglio 1990, aveva conferito incarico ai consulenti, nello svolgimento di indagini sui reati di cui all'art. 323, co.
2. c.p.p., in relazione alla delibera della NI n. 268.
Secondo GA, l'inquirente avrebbe dovuto, invece, iscrivere la notitia criminis subito. Sarebbe in tal modo risultato correttamente applicabile l'art. 415 c.p.p.,
che impone la conclusione delle indagini entro sei mesi (o al massimo diciotto).
Invece, le indagini si sono protratte per ben trentasette mesi prima del promovimento dell'azione penale. Da tale situazione deriverebbe l'inutilizzabilità
degli atti processuali posti in essere dopo il sesto mese (22 luglio 1990), o,
subordinatamente, dopo il diciottesimo mese, come già rilevato nel giudizio di appello, senza che i giudici di merito si pronunciassero subito sulla questione,
così tenendo la difesa in una situazione di incertezza sul valore degli atti di indagine, con gravi riflessi sul diritto di difesa.
In secondo luogo GA lamenta ai sensi dell'art. 606, lett. "c" ed “e”, c.p.p. -,
*relativamente ai capi "e", "P "g" ed "P" della contestazione, la violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 125, 495 e 598 e 191, co. 2, c.p.p., con conseguente nullità del dibattimento e della sentenza di primo grado e del dibattimento e della sentenza di secondo grado, ex art. 178, lett. “c”, c.p.p. e mancanza della motivazione, perché sarebbero stati posti a base della decisione di primo grado numerosi documenti (indicati negli scritti difensivi nel procedimento di appello) non regolarmente acquisiti al fascicolo del
dibattimento. Sulla relativa questione la corte d'appello non avrebbe adottato alcuna motivazione nel corso del giudizio. In terzo luogo GA lamenta la violazione - ai sensi dell'art. 606 lett. “b” e lett. "c"
cp.p. - dell'art. 34 c.p.p. e la conseguente nullità del dibattimento d'appello a suo carico a far data dal 25 novembre 1996, in quanto, in data 23 novembre
1996, nel corso del dibattimento d'appello, uno dei giudici del collegio dichiarava di astenersi, a norma dell'art. 34 c.p.p., per aver fatto parte - nello stesso procedimento - del tribunale chiamato a decidere della libertà personale di GA, in sede di appello, valutando i “gravi indizi di colpevolezza”. La
dichiarazione veniva rimessa al presidente della corte che, in data 25 novembre
1996, emetteva provvedimento di rigetto dell'istanza di astensione rilevando che nell'occasione, la valutazione sulla custodia in carcere del GA si era limitata alle sole esigenze cautelari. Tale provvedimento presidenziale sarebbe affetto
1
da nullità per violazione di legge, per contraddittorietà della motivazione e perché la stessa si fonderebbe su presupposti erronei. Tale situazione avrebbe
✓ condotto alla nullità assoluta degli atti processuali successivi alla dichiarazione di astensione, compresa la sentenza, perché emessa da un collegio incompleto
☑rex art 178; lett. “a”, c.p.p. o, in subordine, alla nullità relativa;
ai sensi dell'art. 181, c.p.p.. GA solleva, comunque, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'esclusione dalla funzione di giudice dell'appello del magistrato che abbia fatto parte del tribunale dell'appello ex art. 310 c.p.p., chiamato a pronunciarsi su provvedimenti in materia di misure cautelari personali, e che ha valutato e ritenuto sussistenti i "gravi indizi di colpevolezza". Circa i motivi di merito GA si duole, co riferimento all'art. 606, lett. "d", c.p.p.,
della mancata assunzione di una prova decisiva, non avendo né il tribunale né
la corte ammesso, senza motivazione, Tesame testimoniale dell'on.le Carmelo
ON per la conferma delle dichiarazioni rese da TO.
Con riferimento, poi, all'art. 606, lett. "c", c.p.p. ed in relazione al reato di turbata libertà degli incanti, deduce l'inosservanza dell' art. 521, stesso codice, per la mancata contestazione: a) della non esecutività del progetto ATI, b)
dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche prima della valutazione dei progetti, c) dell'inadeguatezza della commissione al fine della esecuzione di computi metrici.
Censura, quindi, con riferimento all'art. 606, lett. “b” “d” e “e” c.p.p., l'erronea applicazione degli artt. 319 e 353 c.p., la mancanza e manifesta illogicità della
* motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva relativamente alla configurazione del reato di turbata libertà degli incanti, e, conseguentemente,
del requisito dell' "atto contrario ai doveri d'ufficio", che si pone come
indispensabile per la stessa configurabilità del reato di corruzione. In base a tale impostazione sarebbe agevole - secondo il ricorrente - rilevare l'errore di fondo della sentenza impugnata perché in base all'art. 24, lett. "b", della legge 8
agosto 1977, n. 584, che disciplinava la gara in questione, la corte salernitana avrebbe errato nel ritenere atti contrari ai doveri d'ufficio: la mancata esclusione della ditta DA in relazione alla documentazione bancaria;
la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle offerte;
il non aver verificato se il progetto a base di gara era esecutivo;
il non essersi reso conto che il progetto ATI non era esecutivo;
la conoscenza delle offerte economiche e dei tempi prima dell'attribuzione di punteggi;
l'inadeguatezza della commissione per eseguire una disamina completa dei progetti di gara.
18.- RO lamenta, ai sensi dell'art. 606 lett. "b" e "c", la mancanza di motivazione in ordine alla sua responsabilità in concorso e l'erronea
applicazione degli artt. 110, 319, 321 e 353 c.p.. Anzitutto, per quel che riguarda i rapporti con GA, la corte avrebbe errato nel non qualificare i fatti come concussione, come sostenuto da TO, con evidenti ripercussioni sulla mancanza di responsabilità anche a suo carico. In ogni caso, la corte avrebbe apoditticamente affermato il suo concorso nel reato di corruzione, non essendo rimasto provato che egli avrebbe autorizzato TO a proseguire le trattative con
GA. In realtà egli aveva dato a TO una risposta assolutamente dissuasiva,
in quanto non avrebbe comunque potuto effettuare qualsiasi promessa di denaro perché la s.p.a. Società italiana per le condotte d'acqua, quale impresa a partecipazione statale, non aveva fondi disponibili per spese del genere.
Assolutamente inconferente sarebbe, poi, quale prova della sua partecipazione al progetto comuttivo come ritenuto dalla corte - la circostanze che la s.p.a.
Società italiana per le condotte d'acqua aveva insistito presso TO per
: inserire l'impresa DA (conoscente dei politici locali) nel. raggruppamento
ATI, e il fatto che sin dalla costituzione dell'ATI sarebbe stato dato incarico a
TO di contattare l'onorevole SA ed il ministro ON, anche perché non v'era nessun elemento dal quale potere ricavare la certezza che tale mandato sfociasse in un accordo corruttivo e non già nell'adesione ad una pretesa concussoria.
RO propone anche un nuovo motivo di ricorso, ex art. 585, co. 4, deducendo,
in relazione all'art. 606, lett. "c", c.p.p., la violazione dell'art. 178, lett. “a” e “c”,
con riguardo all'erroneo provvedimento di rigetto dell'istanza di astensione formulata da uno dei giudici della corte d'appello relativamente all'imputato
GA. Stante la stretta connessione della sua posizione con quella di GA,
discenderebbe che l'annullamento della sentenza nei confronti di tale imputato,
in conseguenza dell'incompatibilità del magistrato, non potrebbe non riverberare i suoi effetti anche sulla sua posizione.
19.- Anche DA, lamentando violazione di legge, inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione prospetta, prima di tutto, una lettura degli in ordine ai comportamenti di TO e GA - che avrebbeatti processuali-
dovuto condurre all'ipotesi della concussione e non della corruzione. Osserva,
**comunque, che sarebbe mancata la prova della sua partecipazione al reato di corruzione ed afferma che non si sarebbe mai spinto a dare "carta bianca” a
TO fino ad accettare il rischio di rendersi partecipe del reato di corruzione.
Mancherebbero, poi, gli elementi materiali del reato di turbata libertà degli
: incanti, in quanto non potrebbero ritenersi tali quelli individuati dalla corte e riguardanti la mancata predisposizione dei criteri di valutazione, la produzione di un documento bancario ritenuto non rispondente a quanto richiesto con il bando e l'aggiudicazione della gara sulla base di un progetto ritenuto non esecutivo.
མན་ རྫོ། ་ཇ་།། སོ༈ དས་ས ་་་ Denuncia, infine, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni degli artt. 210 e
513, co. 2, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 27 cost.. nella parte in cui prevedono la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese al p.m. o al g.i.p., nel corso delle indagini, da parte dei coimputati per i quali si è proceduto separatamente, e che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.
20.- IR, componente tecnico della commissione, in quanto presidente dell'ordine degli architetti di Salerno, censura la sentenza di merito per manifesta illogicità della motivazione, travisamento del fatto e delle risultanze processuali e mancata assunzione di una prova decisiva, relativamente alla sua affermata responsabilità in ordine al reato di corruzione. Infatti, le dichiarazioni di
RE poste a base della condanna sarebbero state male interpretate: in
Arealtà, quando RE afferma di essersi reso conto che sulle offerte di TO
SI era raggiunta l'unanimità, intendeva riferirsi ai componenti politici della commissione, come risulta da tutto il contesto della sua deposizione, dalla
*quale emerge anche che “lui (IR) continuava a preferire la soluzione progettuale offerta da IZ.
Sarebbe, inoltre, basata su prove del tutto labili la circostanza che la commissione avrebbe aperto le buste contenenti l'offerta economica e sui tempi prima della valutazione dei progetti.
Il ricorrente si duole, inoltre, con riferimento al reato di turbata libertà degli incanti, della violazione delle norme della legge 8 agosto 1977, n. 584 e della mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Infatti, a suo avviso, né il documento sulle referenze bancarie dello DA né la ritenuta mancata esecutività del progetto GA - AT e la diversità del progetto ATI rispetto a quello messo in gara né, infine, la mancata predeterminazione di criteri per la valutazione delle offerte, costituivano elementi dai quali poter inferire gli estremi oggettivi del reato contestato.
Lamenta, infine, la violazione della norma dell'art. 521 c.p.p. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza in quanto non troverebbe riscontro nei capi di imputazione l'apertura delle buste relative alle offerte economiche e dei tempi prima dell'attribuzione dei punteggi.
21. NZ lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. "e", c.p.p., la mancanza di motivazione della sentenza nella parte in cui non indica le fonti del convincimento relativamente al punto in cui afferma la conoscenza da parte sua dell'accordo corruttivo.
Si duole, inoltre, dell'illogicità della motivazione nella parte in cui riconosce la
.:
sua estraneità al patto corruttivo - consistente in una promessa di denaro afferma, poi, l'esistenza di una sua volontà favoreggiatrice di consentire ai corrotti di conseguire un indebito profitto.
Censura, quindi, la sentenza impugnata sotto il profilo della erronea
applicazione della legge penale (art. 606, lett. "b" c.p.p.), in quanto mancherebbe la specificazione della condotta addebitatagli, riconducibile alla fattispecie del reato di turbata libertà degli incanti. In ogni caso, se la sentenza voleva riferirsi alla irregolarità del documento bancario della ditta DA, la circostanza non sarebbe stata tale da portare all'esclusione di tale ditta dalla dei plichi gara;
se, invece, voleva riferirsi alla contemporanea apertura contenenti gli elaborati tecnici, e alla formulazione di giudizi anziché
all'attribuzione di punteggi in ordine alla valutazione dei progetti, la circostanza "
per inapplicabilità alla specie del principiodovrebbe ritenersi insussistente- "
della segretezza delle offerte - e comunque non addebitabile al segretario della commissione.
Deduce, infine, l'erronea applicazione della legge penale (art. 379 c.p.), in quanto il reato di favoreggiamento reale presupporrebbe l'effettivo conseguimento del prodotto, del profitto o del prezzo e non potrebbe configurarsi nella specie, nella quale il reato di corruzione si sarebbe realizzato semplicemente con una promessa (e non con una dazione) di denaro.
22 Per quel che attiene al reato di abuso d'ufficio relativo alla delibera di iquidazione dei compensi dei componenti della commissione giudicatrice (capo
D'GN deduce l'erronea interpretazione dell'art. 323 c.p. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione, perché, nella specie, sarebbe mancato l'elemento psicologico del reato, in quanto la giunta esecutiva aveva adottato la delibera su delega del consiglio generale che aveva predeterminato (con apposito deliberazione) i criteri per la liquidazione come fissati nelle circolari del
Ministero dei lavori pubblici e della Cassa per il mezzogiorno. Lamenta, inoltre,
la mancata derubricazione del reato dall'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 323 a quella di cui al comma 1, in quanto non sarebbe ravvisabile nei fatti il fine dell'ingiusto vantaggio patrimoniale ma quello del consolidamento del potere di un partito politico.
23. Anche LD lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. "a" ed "e", l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, perché nel suo comportamento sarebbe mancato il dolo in considerazione;
della estrema difficoltà tecnica della materia da trattare, nella quale egli era incompetente;
della complicità del segretario della commissione,
che aveva favorito i veri registi e protagonisti del fatto delittuoso;
dell'intervenuta revoca della delibera dopo l'intervento del comitato regionale di controllo.
24.- CO lamenta il difetto di motivazione sull'elemento intenzionale in quanto la corte non avrebbe riconosciuto l'assoluta mancanza di dolo da parte sua, desumibile sia perché la responsabilità della deliberazione ricadeva sul segretario, esperto in diritto amministrativo, mentre egli era un professore di applicazione tecnica, sia perché la delibera era stata revocata subito dopo i rilievi del comitato regionale di controllo.
25.- Circa i reati di abuso d'ufficio riguardanti le deliberazioni di liquidazioni degli onorari dei progettisti, D'GN lamenta la carenza e la manifesta illogicità della motivazione sul punto della ritenuta mancanza di esecutività del progetto e di illegittima applicazione della tariffa, in quanto entrambe le affermazioni sarebbero in contrasto con le risultanze della perizia disposta dalla stessa corte d'appello che aveva concluso per una “sufficiente esecutività" del progetto e per un'applicazione della tariffa “corretta e conforme alla prassi”. Si duole, poi, della decisione impugnata nella parte in cui i giudici di merito non avrebbero ritenuto la sua mancanza di dolo, affermazione alla quale avrebbe dovuto giungersi tenuto conto della predisposizione dei criteri della deliberazione da parte del So
consiglio della NI e della sua inesperienza tecnica nella materia.
Rinnova, infine, anche per tali reati, la doglianza di mancata derubricazione della fattispecie nell'ipotesi prevista dall'art. 323, co.1, in difetto della finalità del conseguimento di un vantaggio patrimoniale.
- 26:- NO deduce l'erroneità dell'applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett: "b" ed "e",
cip.p.), in quanto la corte di merito avrebbe senza fondamento affermato che i progettisti non dovevano essere pagati in mancanza di una convenzione.
Afferma, inoltre, che erroneamente non si sarebbe tenuto conto della mancanza dell'elemento psicologico del reato essendo egli un medico e non avendo dimestichezza con questioni tecniche specialistiche, giuridiche ed
ingegneristiche.
Il ricorrente propone anche un nuovo motivo con il quale insiste nella mancanza di dolo, soprattutto alla luce della I. 16 luglio 1997, n. 234, intervenuta nelle more del giudizio, che ha ridisegnato la figura del reato di abuso d'ufficio e chiede la rideterminazione della pena più favorevole prevista dalla nuova legge. 39
27. GA si duole, innanzitutto, con riferimento all'art. 606, lett. "b" ed “e”.
c.p.p., dell'erronea applicazione della legge penale e della mancanza e
manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente sarebbero errate le affermazione sulla non esecutività del progetto - ritenuto, invece, esecutivo dai 2
periti sulla necessità di una convenzione scritta, invece non necessaria,.
sull'inapplicabilità della tariffa introdotta con decreto del 1987.
In secondo luogo, lamenta la carenza della motivazione sull'istigazione a commettere il reato di abuso d'ufficio e sull'elemento psicologico, non desumibile dalle sole violazioni di legge profilate, peraltro insussistenti.
Infine, denuncia l'illegittimità costituzionale della norma dell'art. 323 c.p.p., per contrasto con gli artt. 25 e 97 cost., perché la fattispecie penale sarebbe indeterminata e perché la disposizione creerebbe un clima di incertezza non favorevole "alla compiuta esplicazione dell'attività amministrativa”.
Anche tale ricorrente propone un nuovo motivo sostenendo che, alla luce della citata "novella", nessuna violazione di legge sarebbe ravvisabile nel suo comportamento.
28.- Con riguardo al reato di favoreggiamento (capo "m" della rubrica), OR,
direttore generale della s.p.a. TO OS RA e componente del consiglio di amministrazione dell'Albumi, lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. “b”
ed "e", c.p.p., non solo la mancanza dei requisiti oggettivi per l'esistenza del reato di favoreggiamento (commissione di un reato, indagini su una persona sospettata di essere autrice di un reato, aiuto ad eludere le indagini), ma. W acensura anche la sentenza impugnata perché egli non sarebbe stato conoscenza delle indagini della polizia giudiziaria e sarebbe stato coinvolto nella perquisizione senza esserne destinatario. Inoltre, si duole del fatto che la corte avrebbe ignorato che egli non conosceva il contenuto della cartella e che la stessa non si trovava nella sede della AL (cartella che egli, pertanto, non avrebbe occultato), bensì nella contigua sede della s.p.a. TO OS
RA (che non era oggetto della perquisizione), dove si trovava l'ufficio del coimputato EL. Sostiene, inoltre, che nel corso della telefonata intercettata non si sarebbe mai fatto riferimento alla cartella intestata alla
Albumi, che, comunque, non gli sarebbe stata richiesta specificamente nel corso della perquisizione.
Si duole, inoltre, del fatto che la sentenza impugnata non conterrebbe alcuna motivazione sulla sussistenza del reato presupposto e sulla sua conoscenza.
Denuncia, quindi, l' illegittimità costituzionale dell'art. 376 c.p., perché non estende la previsione dei suoi effetti anche al reato di favoreggiamento personale.
29.- EL, che ha proposto anche nuovi motivi e ha depositato memoria,
invocando l'applicazione dell'art. 606, lett. “b” e “c” c.p.p. per inosservanza della legge penale e di norme processuali, lamenta che erroneamente i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che egli, fin dal marzo 1991, era indagato nel quadro della generale gestione dell'appalto che interessa il presentente giudizio - per il reato di corruzione, insieme a DA, TO e RO,
*** per l'episodio della locazione della villa di proprietà di TR (capo “p" della rubrica) per il quale è stato assolto con la sentenza di primo grado. Egli, quindi,
alla data di contestazione del reato di favoreggiamento (11 giugno 1992), non avrebbe aiutato "taluno" a eludere le investigazioni dell'autorità, ma,
evidentemente, intendeva favorire sé stesso. Se i giudici di merito avessero "
tenuto conto di tale realtà avrebbero dovuto accorgersi dell'insussistenza del reato di cui all'art. 378 c.p. che, anzi, non avrebbe dovuto neppure essere contestato.
EL deduce anche la violazione degli artt. 63, co. 2, 197, lett. "a" e "b", 208
e 210 c.p.p., e la conseguente invalidità degli atti d'indagine svolti nei suoi
I confronti, perché egli avrebbe dovuto essere sentito fin dall'inizio quale indagato per il reato di corruzione.
30- Sulla violazione della legge 646/1982, relativa alla concessione in sub
☐ appalto di lavori senza autorizzazione, GA lamenta, ai sensi delle lett. "b" ed e dell'art. 606 c.p.p., l'erronea applicazione di norme giuridiche, in quanto la corte d'appello, anziché dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione,
avrebbe dovuto assolverlo nel merito, perché la legge non impone alcun obbligo a carico del direttore dei lavori per quel che attiene alla concessione di sub appalti.
31. Circa l'episodio di corruzione contestato a DA per l'affitto della villa di
TR (capo "p"), il primo lamenta che la corte d'appello lo abbia ritenuto unico responsabile, assolvendo gli altri coimputati, senza spiegare quale sarebbe stata la contropartita offerta da TR e quale la necessità di un ulteriore atto corruttivo, ad appalto già definito.
DA propone anche un motivo nuovo sul fatto che la corte d'appello non avrebbe ammesso una prova decisiva, cioè un accertamento tecnico sul prezzo di mercato della locazione della villa di TR;
non avrebbe tenuto conto del
"plusvalore" locatizio che l'immobile presentava in quanto posto in posizione strategica per l'Albumi; non avrebbe, infine, indicato il tempus commissi delicti,
con conseguente difetto di motivazione e violazione dei diritti della difesa.
32.- TO propone ricorso anche avverso la condanna per violazione delle norme sul finanziamento dei partiti politici (art. 7 legge 2 maggio1974, n. 195 in relazione alla legge 18 novembre 1981, n. 659), deducendo che l'episodio della
**dazione di lire 200 milioni al ministro ON doveva ritenersi un momento del meccanismo concussorio del quale era rimasto vittima o quanto meno, del
*reato di corruzione, come ritenuto dai giudici di merito. Lamenta, inoltre,
.'
l'incompetenza funzionale dei giudici che hanno pronunciato la condanna, in quanto nel reato concorreva il ministro ON, all'epoca con responsabilità di
Governo. Il reato sarebbe rientrato nella competenza del collegio per i reati commessi da ministri ed avrebbe dovuto essere richiesta l'autorizzazione a procedere anche per i cosiddetti laici concorrenti nel reato, ai sensi dell'art. 3
della legge cost. 16 hennaio 1989, n. 1, la cui mancanza comporta la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale. 33.- I ricorrenti, infine, propongono le seguenti censure subordinate.
A) TO deduce:
- il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine alla mancata concessione della diminuente per il rito abbreviato che egli aveva chiesto con riferimento al reato di illecito finanziamento dei partiti politici e che non è stata concessa erroneamente per ingiustificato dissenso del pubblico ministero;
- il difetto di motivazione e la violazione di legge per la mancata applicazione dell'istituto della continuazione con riferimento allo stesso reato: la continuazione avrebbe dovuto essere riconosciuta proprio nell'ottica della sentenza che ha ritenuto il reato di corruzione;
- il difetto di motivazione in merito all'entità della pena, con riferimento a specifici aspetti dedotti nei motivi di appello, cioè la sua condotta collaborativa e le
*condizioni ambientali in cui aveva operato;
i difetto di motivazione relativamente al beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, di cui avrebbe potuto fruire.
B) GA lamenta:
il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine al pagamento di una
-
provvisionale di lire un miliardo senza alcuna motivazione sulla parte del danno eccedente la somma di lire 944.237.445, importo ricevuto quale compenso per il progetto;
- il difetto di motivazione circa il richiesto giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti (la corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, gli aveva concesso le attenuanti generiche dichiarandole equivalenti alle aggravanti);
- il difetto di motivazione sull'entità della pena inflitta.
C) DA censura: "
- la mancanza di motivazione relativamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
- il difetto di motivazione sulla misura della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
34.- Con riferimento ai reati di corruzione e turbata libertà degli incanti di cui ai capi "g" ed "I", poiché alla base delle affermazioni di responsabilità degli imputati sono poste, con un peso decisivo, a conferma e riscontro delle dichiarazioni di
TO, anche le dichiarazioni di RE, UZ e GL, coimputati negli stessi reati, che hanno fatto ricorso al procedimento di cui all'art. 444 c.p.p., e che, nel presente procedimento, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere,
è necessario porsi il problema della utilizzabilità delle dichiarazioni da loro rese al pubblico ministero nella fase delle indagini, in relazione alla modificazione dell'art. 513 c.p.p. introdotta con la legge 7 agosto 1997, n. 267, intervenuta nelle more del procedimento, quando questo già pendeva davanti alla Corte di cassazione.
La “novella“, ponendo termine ad un lungo dibattito parlamentare, ha stabilito che delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria (su delega) o al giudice per le indagini preliminari, può essere data repe 36
lettura (nel caso in cui l'imputato sia contumace o assente ovvero rifiuti di sottoporsi all'esame) su ordine del giudice ed a richiesta di parte: tali dichiarazioni, tuttavia, non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso (comma 1 del nuovo art. 513). Con riferimento, invece, alle rese dalle persone indicate dall'art. 210, ha stabilito, tra l'altro, dichiarazioni che, se il dichiarante sia comparso, ma si sia avvalso della facoltà di non rispondere, di dette dichiarazioni può essere data lettura, da parte del giudice,
soltanto con l'accordo delle parti (comma 2 del nuovo art. 513 c.p.p.).
Per quanto riguarda i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge,
l'art. 2 prevede che, in caso di pendenza del giudizio di primo grado, se sia stata data lettura di dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso, il giudice dispone la citazione dei dichiarante per nuovo esame, sempreché le parti la richiedAno (art. 6, comma 2). Se, invece, il giudizio sia in corso in grado di appello, il giudice deve disporre, per ottenere la citazione del dichiarante;
la rinnovazione del dibattimento (art, 6, comma 2), sempreché l'utilizzazione delle dichiarazioni sia necessaria per la decisione sui motivi di appello. Infine, se sia in corso il giudizio di rinvio a sèguito di annullamento da parte della Corte di
Cassazione, si applica la disposizione dettata per il giudizio di appello, in quanto l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza rientri nell'ambito della cognizione devoluta al giudice di rinvio (art. 6, comma 4).
Se, poi, le persone delle quali sia stata disposta la citazione non compaiano per qualsiasi motivo o, comparendo, si avvalgano nuovamente della facoltà di non rispondere, il recupero del contraddittorio è assicurato dalla possibilità di utilizzare la dichiarazione come prova dei fatti solo se la sua attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, che non siano, però, altre dichiarazioni di cui sia stata data lettura in forza del precedente testo dell'art. 513 c.p.p. (art. 6
comma 5).
Le norme transitorie non prevedono alcunché per il caso in cui il giudizio penda davanti alla Corte di cassazione.
Tale omissione fa sorgere il problema se il legislatore, in tale ultima ipotesi,
abbia voluto considerare definitivamente esaurita la fase di merito senza possibilità alcuna di una sua riapertura per l'acquisizione della prova secondo le nuove disposizioni, ovvero abbia voluto estendere, implicitamente, al giudizio di legittimità le stesse regole dettate per il giudizio di merito, con la conseguenza che dovrebbe essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la nuova istruzione dibattimentale, diretta all'acquisizione delle dichiarazioni dei coimputatio degli imputati di reato connesso.
Ad avviso di questa Corte di cassazione la mancanza, nella disciplina transitoria, di una norma analoga. a quella dettata per i giudizi di merito, è
perfettamente aderente ai principi RA del diritto ed al vigente sistema delle impugnazioni disciplinato dal codice di procedura penale, e non sembra che possa dare luogo ad eccessive difficoltà interpretative.
Ed invero, qualora le norme processuali mutino nel corso del giudizio, in mancanza di una disciplina transitoria che detti disposizioni diverse, deve trovare applicazione il fondamentale principio di diritto intertemporale secondo il quale tempus regit actum, principio che non consente di ritenere caducato e privo di effetti l'atto legittimamente formatosi (ed acquisito al processo) sulla scorta delle norme processuali vigenti al momento del suo compimento (tra le più recenti, v. Cass., sez. I, 9 ottobre 1996, Guarino;
Cass., sez. VI, 2 febbraio
1996, Bulfaro).
D'altra parte, nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, secondo l'altrettanto fondamentale norma dell'art. 606 c.p.p., fermi i principi sull'esistenza e la logicità
della motivazione, il fatto, la sua acquisizione al processo e la sua valutazione restano definitivamente fissati sulla base dell'accertamento operato dal giudice di merito.
Pertanto, nella ipotesi in cui, come nella fattispecie, la nuova normativa attenga alle regole dell'acquisizione processuale della prova, il richiamato principio di diritto intertemporale trova perfetta coincidenza con la norma che disciplina il giudizio di legittimità dimodoché il canone tempus regit actum, trova un'ulteriore
*ragione giustificatrice ed una conferma nella natura stessa del giudizio davanti walla Corte di cassazione.
* In tale quadro di riferimento, la disciplina transitoria della legge sopra richiamata,
che, dopo aver dettato, per il giudizio di merito, una regola derogatoria al principio tempus regit actum, omette qualsiasi riferimento al giudizio di legittimità, non solo lascia libero spazio all'applicazione dei principi richiamati,
ma consente di ritenere, con ogni ragionevolezza, che proprio questa sia stata la volontà del legislatore, quella cioè di regolare il passaggio dal precedente al nuovo sistema, relativamente al giudizio di cassazione, attraverso una
normativa rispettosa dei principi, perché coincidente con la fondamentale regola di diritto intertemporale più volte richiamata, a sua volta conforme alla regola del giudizio di legittimità.
Resta, pertanto, esclusa qualsiasi possibilità di interpretazione estensiva o analogica delle norme di diritto transitorio dettate dalla legge citata per i giudizi...
di merito al giudizio di cassazione, interpretazione che sarebbe sicuramente contraria non solo ai principi di diritto, ma anche alla voluntas legis.
Consegue che, nel caso di specie, questa Corte di cassazione, nel valutare l'operato dei giudici di merito, deve tenere conto delle regole di acquisizione processuali delle dichiarazioni dei coimputati anteriori all'entrata in vigore della
"novella”, e, quindi, della precedente formulazione dell'art. 513 c.p.p. che di quelle dichiarazioni consentiva l'utilizzazione senza limitazioni.
35.- Venendo, ora, all'esame del reato di corruzione contestato sub “1”, si
M osserva che non è fondato il ricorso proposto da TO.
Va anzitutto, sgomberato il campo dalle eccezioni di legittimità costituzionale degli artt. 210 e 513 c.p:p..
Per quel che riguarda la prima norma, l'eccezione è imilevante nel presente giudizio, nel quale non si è posto e (non si pone) un problema sulle modalità di acquisizione delle dichiarazioni di imputati di un reato connesso (l'art. 210 detta le regole per tale acquisizione). Il problema è, semmai, posto dalla norma dell'art. 513 c.p.p., che fissa i criteri per la valutazione, da parte del giudice,
delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini, quando l'imputato nel reato connesso non abbia risposto nel dibattimento. Tuttavia, per quel che riguarda quest'ultima norma, si deve ritenere l'inammissibilità dell'eccezione, perché il testo della disposizione dell'art. 513
c.p.p., nella formulazione anteriore all'entrata in vigore della nuova legge (che il giudice di merito ha correttamente applicato), è il portato della sentenza della
Corte costituzionale del 3 giugno 1992, n. 254 con la quale la Consulta dichiarò
l'illegittimità costituzionale della norma del comma 2 dell'art. 513 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che il giudice, sentite le parti, disponesse la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p.,
qualora queste si fossero avvalse della facoltà di non rispondere: è da, ritenere,
infatti, che non possa sottoporsi al vaglio della Corte costituzionale una norma nel testo risultante dalla modifica conseguente ad una sentenza additiva della
Corte; per la parte della disposizione introdotta, come nella specie, dalla stessa sentenza essendosi, in tal modo, la Corte non solo già pronunciata sulla questione, ma pronunciata in senso favorevole alla legittimità costituzionale.
Nel merito, la Corte d'appello di Salerno ha ben distinto le fattispecie astratte dei reati di corruzione e di concussione, ritenendo la prima caratterizzata da un accordo paritario tra privato e pubblico ufficiale, e la seconda da una prevaricazione del secondo sul primo, ed ha correttamente affermato, nella specie, la sussistenza del reato di corruzione sia per la posizione della impresa di TO e della sua stessa persona, di rilievo non solo nazionale, adusa a trattare con ministri e senatori, e non certo in posizione di sudditanza nei confronti di GA, personaggio di rilievo locale o, addirittura, di modeste figure della politica locale, sia per la raggiunta prova della decisione del raggruppamento ATI di aggiudicarsi “a tutti i costi" gara di appalto, prima ed indipendentemente dai contatti con GA, come eme gente dalla riunione del 29
settembre 1989 del comitato tecnico, sia, infine, per la decisione di associare nel raggruppamento lo DA, persona dai solidi agganci con i politici locali
(pag. 82, 83, e 84 della sentenza impugnata).
Non ha pregio la doglianza di TO secondo la quale la sentenza impugnata non farebbe menzione di varie testimonianze che avrebbero dimostrato l'atteggiamento concussorio di GA, RE e UZ.
Come ha più volte affermato questa Corte, non è necessario che i giudici di merito diano conto, nella motivazione, della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili riOS dei fatti che possano condurre ad eventuali soluzioni diverse, ugualmente logiche, da quella adottata. E', invece, indispensabile che essi indichino le fonti di prova di cui hanno tenuto conto ai fini del loro convincimento, e quindi della loro
* decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico ed
Cargomentato; nella specie, la sentenza oggetto dell'impugnazione risponde pienamente a tali requisiti.
La ricostruzione dei fatti corruttivi riferiti da TO, cioè del patto intercorso con
GA, ha ottenuto precise conferme sia dalle dichiarazioni dei politici o tecnici di rilievo locale, come RE, UZ e GL, sia da parte dei rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento, RO e DA, tutte univoche e concordanti nello scolpire la convenzione tra Todini e Galdi diretta
all'aggiudicazione della gara (e quindi al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio), in cambio della promessa, accettata - attraverso GA - da tutti destinatari, del 3% dell'importo dei lavori al netto del ribasso (circa lire 47
miliardi il primo lotto e lire 57miliardi e 295 milioni il secondo), oltre lire 500
milioni per ciascun componente la commissione.
36.- Circa le doglianze di TO relative al reato di turbata libertà degli incanti, la corte di merito - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - ha posto a base della decisione le risultanze della perizia (espletata nel corso del dibattimento di appello), che ha liberamente valutato, secondo i suoi poteri, e ha dato conto del suo convincimento con motivazione congrua e logica.
All reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si realizza,
indipendentemente dal risultato della gara, quando questa sia fuorviata dal suo.
normale svolgimento, attraverso le condotte tipiche descritte dalla norma, le quali alterino il gioco della concorrenza, che deve liberamente svolgersi sia a tutela dell'interesse dei privati partecipanti sia a garanzia dell'interesse della pubblica amministrazione alla aggiudicazione al miglior offerente.
Non è necessario perché il reato si verifichi, anche nella forma aggravata prevista dal capoverso dell'art. 353 c.p., che siano posti in essere atti concretanti violazioni di legge, essendo sufficiente qualsiasi irregolarità che impedisca o alteri il confronto delle offerte, purché compiuta attraverso le condotte tipiche descritte dalla norma.
Nella specie, la prova del reato di turbata libertà dell'incanto, oltre al fatto rappresentato dallo stesso patto corruttivo, mirante all' aggiudicazione, 48
comunque, della gara al raggruppamento ATI, è fornita delle dichiarazioni di
UZ e GL, con ponenti della commissione, riportate nella sentenza impugnata come segue. con riferimento ad GL: “...quest'ultimo ha esplicitamente dichiarato che prima si decise che l'appalto doveva essere aggiudicato all'Ati di cui faceva parte il TO perché offriva garanzie per tutti,
poi si passò all'attribuzione dei punteggi"; relativamente a UZ: *...ha detto che l'esame di tutti i progetti fu fatto solo formalmente in quanto occorreva giustificare i punteggi e formare una graduatoria”.
La sentenza impugnata impiega, poi, numerose pagine (da 75 a 79) per verificare, in modo, per vero, convincente, l'attendibilità dei due dichiaranti ed il ricorrente non confuta minimamente il ragionamento svolto al riguardo dalla corte di merito.
Confermano, poi, il percorso motivazionale dei giudici salernitani, dimostrando la superficialità della conduzione della gara, ridotta a mero simulacro per le molteplice irregolarità che provano l'alterazione delle regole, gli elementi che si traggono dalla mancata valutazione comparativa dei progetti in gara (pag. 87),
-AT (pag. 88); dalla dalla ritenuta non esecutività del progetto GA
diversità dei progetti GA - AT e ATI (pag. 90); dal modo di attribuzione del giudizio, assegnato, a tutti i progetti, nella seduta conclusiva, anziché
all'esito dell'esame di ciascuno di essi (pag. 91); dalla differenza di punteggio a parità di giudizi e dall'attribuzione di punteggi più bassi rispetto a giudizi migliori
(pag. 91); dalla positiva valutazione, infine, del documento bancario dell'impresa DA, documento che non avrebbe dovuto essere preso in considerazione (art. 92).
Una particolare notazione merita quest'ultimo elemento perché su di esso, oltre
TO, hanno particolarmente insistito tutti gli altri ricorrenti.
La lettera di invito, come si legge a pag. 92 della sentenza, stabiliva che le imprese dovevano allegare “dichiarazione bancaria sull'ammontare del fido o dei fidi concessi”. L'impresa DA presentò, peraltro, un documento del suo istituto di credito dal quale risultava che "non esistono preclusioni e impedimenti a prendere in considerazione richieste di finanziamento che la stessa impresa dovesse avanzare...".
La legge 8 agosto 1977, n. 584 (oggi abrogata), che ha disciplinato la gara in questione, per l'ipotesi che all'incanto partecipassero più imprese riunite,
stabiliva, all'art. 21, che ciascuna delle imprese doveva essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un terzo dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto, "salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18*.
Cio significa che, nel caso di raggruppamenti, l'unico frazionamento delle posizioni era consentito per quanto riguardava il requisito dell'iscrizione all'albo,
mentre ogni altro requisito o adempimento doveva essere posseduto od osservato da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento,
compreso l'adempimento relativo alle referenze costituite dalle “idonee dichiarazioni bancarie" di cui all'art. 17.
Non è vero, quindi, che DA avrebbe potuto non presentare la certificazione richiesta alle altre ditte, e che comunque la sua dichiarazione era regolare. Egli
9 25575275 doveva, invece, presentare la dichiarazione dei fidi posseduti (e la lettera di invito non poteva prescrivere diversamente) e ne ha presentata una assolutamente inadeguata: l'aver sorvolato su ciò da parte della commissione rappresenta una prova, tra le altre, del favoritismo usato nei confronti del raggruppamento e quindi dell'esistenza del reato in esame.
37.- Passando all'esame del ricorso di GA, vanno verificati preliminarmente i motivi concernenti le questioni processuali.
Il fatto che il pubblico ministero abbia iscritto tardivamente la notitia criminis nel egistro "mod: 44", così sottraendo le indagini al disposto dell'art. 415 c.p.p., non può avere: le conseguenze volute dal ricorrente, perché nessuna norma processuale commina l'invalidità degli atti conseguenti al comportamento del pbblico ministero che iscriva tardivamente la notizia di reato nel relativo registro ( art 177 cpp:) comportamento che puo, quindi, aver rilievo solo ed eventualmenter sul piano disciplinare. D'altra parte, linutilizzabilità previstažo :
p nguarda si gli atti di indagine compiuti dopo la scadenzadall art 407
del termine, ma il termine decorre dal giorno in cui l'atto è iscritto nel registro e non dal giorno in cui avrebbe dovuto essere iscritto. Sotto tale aspetto va quindi affermata la piena validità degli atti del giudizio di primo e di secondo grado.
38. Parimenti, deve essere disatteso il motivo di ricorso che attiene alla invalidità degli atti che GA sostiene essersi verificata in conseguenza dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento di primo grado di numerosi 46
documenti, indicati dalla difesa nel procedimento di appello, non regolarmente acquisiti.
Anche tale motivo deve essere disatteso perché, come hanno correttamente ritenuto i giudici di appello, non è l'inserimento non dovuto di documenti nel fascicolo del dibattimento che dà luogo ad invalidità degli atti, invalidità che, al contrario, può derivare solo se il documento indebitamente inserito sia posto a fondamento della decisione, cioè della motivazione del provvedimento del giudice, cosa che, nella specie, non si è verificata.
Per quanto attiene all'ulteriore eccezione di ordine processuale sollevata da
GA va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'esclusione dalla funzione di giudice dell'appello del magistrato che abbia fatto parte del tribunale-
dell'appello, ex art 310 cpp perché la questione è stata già decisa dalla Corte
Costituzionale con sentenza del 24 aprile 1996; n 131 con la quale la Consulta
ha dichiarato illegittimità costituzionale dell'art. 34, nella parte in cui non prevede la preclusione della partecipazione al giudizio dibattimentale (quindi anche del giudizio di appello) del giudice che abbia fatto parte del tribunale del riesame o dell'appello in tema di misure cautelari personali.
Tanto premesso, osserva questa Corte che anche tale motivo deve essere rigettato.
Il codice di procedura fornisce alle parti lo strumento della ricusazione (art. 37)
per far valere le proprie ragioni in ordine al mancato rispetto da parte del giudice
000000 0 di una causa di incompatibilità determinata da atti dallo stesso precedentemente compiuti nel procedimento (art. 34). Ove la parte interessata non si avvalga di tale, strumento, la partecipazione al giudizio del magistrato nei confronti del quale sia ravvisabile una tale causa diviene pienamente legittima e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli atti dallo stesso compiuti, in quanto tale
..S.
effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge.
In particolare, non potrebbe sostenersi che l'incompatibilità (non rilevata attraverso la ricusazione): incida sulla "capacità" del giudice, ai sensi dell'art. 178, lett. "a", c.p.p., perché con tale espressione il codice si riferisce alle condizioni per l'esercizio delle funzioni giudicanti previste dalle disposizioni dell'ordinamento giudiziario come emerge dal disposto dell'art. 33; co. 1, del codice processuale, secondo il quale: Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire il collegi, sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario potrebbe sostenersi in contrario che nella specie, era stata proposta nchiesta di astensione (non accolta) da parte del magistrato incompatibile Tale
richiesta, secondo le norme processuali, non escludeva l'onere di ricusazione dell'interessato, come si ricava dall'art. 39 c.p.p., che prevede la contemporanea pendenza dell'istanza di astensione e di ricusazione, e che stabilisce la prosecuzione della richiesta di ricusazione se l'istanza di astensione non sia accolta. 40. - Come si è accennato, GA propone anche un motivo di ricorso con il quale sotiene la mancanaza di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.)
relativamente al reato di turbata libertà degli incanti, per le ragioni sopra dette.
Tuttavia, anche tale motivo di ricorso è infondato.
Quando sia contestato il reato di turbata libertà degli incanti attraverso la descrizione del nucleo essenziale della fattispecie criminosa posta in essere
(violenza, minaccia, collusione, doni), il concreto atteggiarsi dei comportamenti utilizzati attiene non al fatto in sé ma alle sue modalità di realizzazione e,
qualora emergano nel corso del dibattimento profili ulteriori della condotta, non analiticamente descritti nell'imputazione, il giudice può senz'altro teneme conto,
non potendosi, comunque, ravvisare il nocumento dei diritti della difesa se questa come nel caso in esame, abbia avuto modo di esplicarsi pienamente in ordine agli aspetti fondamentali del fatto reato, descritti nel capo di imputazione.
Nella specie, le ragioni che hanno condotto a ritenere provato il reato di turbata libertà degli incanti sono, peraltro, talmente numerose, come la sentenza impugnata ha rilevato, e come sopra si è detto, che può addirittura prescindersi d dagli specifici profili indicati dal ricorrente.
41.- Anche i motivi di merito del ricorso di GA devono essere rigettati.
In ordine ai reati di corruzione e di turbata libertà degli incanti non poteva ritenersi "decisiva", come sostenuto, la prova testimoniale del ministro ON a conferma delle dichiarazioni di TO, sia perché tutte le prove assunte già
come rilevato nella decisione sul ricorso di quest'ultimo - versoconvergevano l'affermazione di responsabilità degli imputati, sia perché, secondo le dichiarazioni dello stesso TO, il ministro ON non aveva svolto un ruolo specifico nelle vicende relative all'appalto per la costruzione della strada di cui è
processo, limitandosi ad indirizzare TO da GA.
Quanto alla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza, come si è già to rilevato trattando del ricorso di TO, l'accordo corruttivo implicava sicuramente, da parte della commissione di cui GA faceva parte, un atto
contrario ai doveri d'ufficio, consistente nell'aggiudicazione della gara all'ATI,
senza un reale svolgimento dell'incanto, in cambio di denaro. Tutti gli altri elementi sopra evidenziati attestano e confermano che la commissione ha fenuto, in attuazione di quel patto, un comportamento che non ha garantito applicazione delle regole dell'incanto, senza che sia necessario dimostrare che ciascuna delle attività poste in essere costituisca, di per sé, una violazione di
Quanto af ncorso formulato da RO, mentre si rimanda a quel che si è detto a proposito dell'impugnazione di TO per la definizione del reato sub “I” quale corruzione e non concussione, ed a quanto si è detto con riferimento al ricorso di GA per quel che attiene alla mancanza di riflessi sulla decisione di secondo grado della incompatibilità di uno dei giudici che ha concorso alla pronuncia, si osserva che non merita censura la motivazione con la quale è stato ritenuto il concorso nei reati di corruzione e di turbata libertà degli incanti anche di tale ricorrente.
མ་*་ཝ་༢༡༥:༥༤༡༤ 50
RO ha, infatti, riconosciuto che TO gli riferì di essere stato oggetto di richieste di somme di denaro in cambio dell'aggiudicazione della gara e, in particolare, che la percentuale richiesta dai componenti della commissione era del 3% circa, e che, in buona sostanza, autorizzò il TO a proseguire le trattative (pagg. 95 e 96 della sentenza), dopo aver ritenuto che, tutto sommato,
si trattava di un "compenso" secondo consuetudine, quanto alla misura.
D'altra parte, il rilievo che il ricorrente - che non ha trattato direttamente con
GA - abbia potuto aderire, al massimo, ad una pretesa concussoria è smentito
Isia dalla determinazione con la quale tutti i rappresentanti delle imprese interessate parteciparono alla riunione del comitato tecnico nella quale si stabili che, al fine di aggiudicarsi la gara, TO avrebbe contattato il senatore
SA e quindi il ministro ON Completa il quadro indiziario, la decisione di inserire nel raggruppamento l'impresa DA per il fatto delle sue conoscenze di personaggi politici in ambito locale, fatton che persuadono sulla ferma intenzione dei responsabili del raggruppamento di aggiudicarsi comunque l'appalto
Non è pensabile, del resto, come rilevato dalla corte di merito, che TO
avesse voluto offrire denaro alla commissione a titolo personale, informando prima i soci e consultandosi con essi.
Non è, poi, dato rilevare il preteso "travisamento dei fatti” dedotto dal ricorrente in ordine alla circostanza, affermata nella sentenza di appello, che nessuna prova confermava che RO avesse "scoraggiato il TO dicendogli che la società DO non aveva fondi disponibili per spese del genere" Secondo RO tale circostanza sarebbe smentita dalla sentenza di primo grado nella quale, riportandosi affermazioni dello stesso RO, si dice che egli avrebbe fatto rilevare che "DO...non aveva fondi in nero". Ma sembra francamente eccessivo sostenere che la Corte d'appello abbia travisato i fatti perché
smentiti...dalle stesse dichiarazioni di RO a sé favorevoli.
43. Per quel che riguarda il ricorso di DA, va rilevata l'inammissibilità dell'
eccezione di legittimità costituzionale degli art. 210 e 513 c.p.p. e l'infondatezza delle deduzioni riguardanti l'insussistenza del reato di corruzione e di turbata libertà degli incanti, per i motivi già detti in proposito dei ricorsi precedentemente esaminati.
Per quanto attiene ai profili specifici del concorso di tale imputato, sono fondate le asserzioni di estraneità ai reati contestatigli e ciò sulla scorta delle dichiarazioni riguardanti, come si evince dalla sentenza impugnata:sue stes
Ja spartizione del compiti con TO circa l'assunzione degli incarichi di...
contattare gli esponenti politici e tecnici"; b) l'assicurazione di TO di avere đế
parlato con GA e di avere avuto le dovute "garanzie"; c) la prosecuzione dei
* contatti con gli amministratori della NI anche dopo le assicurazioni di
TO. Tutti tali elementi non sono sfiorati dal ricorso, che prospetta ipotetiche riOS del fatto, non verificabili da questa Corte, anziché critiche specifiche nei confronti delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, onde la stessa, anche in tal caso adeguatamente motivata, merita piena conferma. 44.- Neanche il ricorso di IR merita accoglimento.
Richiamate le decisioni assunte con riguardo agli altri concorrenti per quel che attiene alla consumazione dei reati di corruzione e di turbata libertà degli incanti ed alla irrilevanza della pretesa violazione dell'art. 521 c.p.p., in quanto la mancata contestazione dell'apertura delle buste prima dell'attribuzione dei punteggi non assume un rilievo decisivo, IR affida fondamentalmente il suo ricorso ad un'asserita erronea interpretazione, da parte della corte di merito,
delle dichiarazioni di RE che coinvolgerebbero i membri “politici” della commissione, ma non lui, membro tecnico
In realtà, la responsabilità di IR non è affermata solo sulla base delle dichiarazioni di RE, che pure ha parlato di "unanimità intorno al progetto:
delle Condotte", senza distinguere tra membni politici e membri tecnici, ma
.
anche di GL e UZ che hanno parlato di accordo di tutti i componenti della commissione sulla garanzia offerta da TOte riferita da GA
Inoltre la sentenza impugnata pone giustamente in nsalto come IR, da tecnico qual era (presidente del Consiglio dell'ordine degli architetti di Salerno),
avrebbe dovuto accorgersi delle gravi manchevolezze poste in essere da parte della commissione soprattutto sull'attribuzione dei punteggi in modo illogico (ad esempio: punteggi identici a giudizi diversi) e sulla diversità del tracciato del progetto ATI rispetto a quello posto a base della gara.
45.- Deve essere, invece, accolto il ricorso di NZ. La corte di mento ha correttamente rilevato la mancanza di prova in ordine alla partecipazione di tale ricorrente, segretario della commissione, all' accordo
corruttivo. Ha però riconosciuto la sussistenza del reato di favoreggiamento reale a suo carico, ritenendo che i commissari avessero potuto manipolare i meccanismi della gara con il suo “complice avallo".
Tale decisione appare poco meditata perché il favoreggiamento reale presuppone la prova certa della consapevolezza dell'esistenza del reato presupposto, prova, nella specie, del tutto mancante. La sentenza impugnata,
invero, in nessuna parte spende una sola parola per sostenere il convincimento in ordine alla consapevolezza di: NZ circa l'accordo corruttivo. E' quindi del tutto incoerente ed immotivata l'affermazione che il ricorrente avrebbe avuto conoscenza del patto corruttivo.
Quanto al complice avallo in ordine al reato di turbata libertà degli incanti,
NZ ha svolto funzioni meramente esecutive, senza che emerga da alcuna pagina della sentenza un suo contributo tecnico in favore dei membri che si affermano privi di esperienza nel campo amministrativo o in ordine alla realizzazione di comportamenti di turbamento dell'incanto.
L'addebito di una verbalizzazione difforme dal dovuto è talmente fragile ed ambiguo che non può, di per sé, rappresentare, sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo, prova del fatto e, comunque, di una volontà
partecipativa.
In conclusione, la sua estraneità all'accordo corruttivo, ed anzi la mancanza di qualsiasi prova in ordine alla conoscenza di tale accordo, rendono del tutto inconsistente l'imputazione priva di base l'affermazione della sua
responsabilità in ordine al reato di favoreggiamento, mentre manca del tutto la prova del concorso negli atti di turbativa di gara che, nella specie, ha per presupposto la fattispecie della "collusione".
t
46.- Per quanto riguarda i reati di abuso d'ufficio contestati nel presente procedimento, va osservato che nelle more del giudizio è entrata in vigore la l.
16 luglio 1997, n. 234, che ha modificato l'art. 323 c.p., ridisegnando la fattispecie astratta del reato..
I problema della successione di leggi nel tempo che ne deriva, va risolto, ad avviso di questa Corte, ai sensi dell'art. 24 co 3 c.p, giacché nelle due figure di illecito previste dal testo anteriore e da quello posteriore è disciplinata la stessa matena dell'abuso funzionale del pubblico ufficiale sia pure in base ad una normativa che configura uno schema comportamentale completamente dive
In primo luogo, e ristretto rispetto al passato il quadro oggettivo del eg comportamenti antidoverosi che possono dar luogo alla figura del reato in esame, che oggi rimane circoscritto alle azioni od omissioni poste in essere in violazione di legge o di norme regolamentari ovvero dello specifico obbligo di astensione.
In secondo luogo, la nuova disposizione dà vita ad una fattispecie tipica di reato di danno, essendo ora necessario il conseguimento, per sé o per altri, di un vantaggio ingiusto (che costituisce l'evento del reato), laddove, nella precedente formulazione della norma tale evento rimaneva estraneo alla realizzazione del delitto;
anche per tal verso si è venuta, quindi, a restringere la sfera dei comportamenti ricompresi nell'ambito della fattispecie criminosa.
Ulteriore limitazione della sfera di operatività della norma è ravvisabile, poi, nella
→
natura dell'ingiusto vantaggio che secondo la precedente disposizione poteva avere natura patrimoniale o non patrimoniale, mentre in base alla disposizione vigente deve necessariamente avere carattere patrimoniale.
Infine, viene mitigato il trattamento sanzionatorio prevedendosi la pena della reclusione in misura inferiore sia nel minimo che nel massimo.
Quanto all'elemento soggettivo, non è più richiesto il dolo specifico (fine di procuraresa sé o ad altri un ingiusto vantaggio), ma semplicemente il dolo generico (consapevolezza e volontà di procurare a sé o ad altri un vantaggio ingiusto), mentre l'espressione intenzionalmente esclude che l'evento possa ere attribuito all'autore dell'azione a titolo di dolo eventuale, anche per tal erso contabuendo a contenere i comportamenti di rilievo penale.
La valutazione complessiva delle due disposizioni induce, pertanto, questa
- Corte a ritenere più favorevole al reo la norma nella formulazione introdotta con la legge 16 luglio 1997, n. 234 per la notevole gamma di situazioni oggettive escluse dal suo raggio di operatività e per il più mite trattamento sanzionatorio.
Da tali elementi consegue che deve trovare applicazione nel presente giudizio la nuova norma nella sua interezza e l'indagine va pertanto svolta ricercando, con nuova valutazione, se nei fatti descritti nelle originarie imputazioni siano ravvisabili gli estremi della fattispecie astratta disegnata dalla legge oggi vigente.
47.- Con riferimento al reato di abuso d'ufficio relativo alla liquidazione dei compensi ai componenti della commissione giudicatrice, del quale rispondono
D'GN, CO e LD, va osservato, in primo luogo, che la deliberazione era sicuramente illegittima per violazione di legge.
La sentenza impugnata ha posto in evidenza i numerosi vizi ed irregolarità del provvedimento in quanto:
a) la deliberazione, da parte di alcuni componenti della giunta (CH, RE
e UZ) era stata votata in violazione della specifica previsione antidoverosa della nuova norma incriminatrice consistente nel porre in essere l'atto in presenza di un interesse proprio (i predetti membri erano anche componenti della commissione giudicatrice e quindi avrebbero dovuto astenersi non solo al momento della decisione sui singoli compensi come avevano fatto a tumo, ma -
deliberazione perché erano in discussione criten di liquidazione),
b) criteri di liquidazione dei compensi erano arbitrari, perché le circolari applicate (del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa per il mezzogiomo)
riguardavano la fattispecie dell'appalto concorso e non della licitazione privata)
ed inoltre la liquidazione fu fatta anche con riferimento al valore dell'importo del terzo lotto, non ancora finanziato;
c) I criteri erano stati indiscriminatamente applicati a tutti i componenti della commissione (membri facenti parte degli organi della NI, membri esterni e segretano), mentre non avrebbero potuto comunque essere applicati ai componenti della commissione che erano anche amministratori della
NI, i quali potevano essere compensati solo con “gettoni di presenza”, ai sensi della 1. 27 dicembre 1985, n. 816;
I ricorsi di D'GN, LD e CO non sfiorano tali aspetti oggettivi del fatto e si incentrano esclusivamente sui profili soggettivi.
48.- Prima di esaminare questi ultimi, va, tuttavia, evidenziato che da un punto di vista oggettivo gli elementi sopra esposti consentono di affermare la sussistenza del reato contestato anche con riferimento alla connotazione della fattispecie astratta delineata dalla nuova legge.
Assume un rilievo preponderante e decisivo a parte ogni altra considerazione-
violazione di legge consistente nella liquidazione di un compenso non previsto dallart 10 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, all'epoca vigente, applicabile anche alle comunità montane, legge che stabiliva che ai componenti diss commissioni comunali, previste per legge, poteva essere comsposta un'indennità di presenza non superiore a quella prevista per i componenti dei rispettivi consigli: violazione dalla quale, tra l'altro, si desume
inequivocabilmente l'ingiustizia" del vantaggio patrimoniale, quale requisito richiesto anche dal nuovo testo normativo.
D'altra parte, non potrebbe dirsi che nella specie sia mancato il conseguimento del vantaggio patrimoniale perché i compensi liquidati non sono stati incassati dağlı interessati (la deliberazione in questione fu revocata dalla stessa autorità
dopo i rilievi del CORECO).
Qualora, infatti, il vantaggio patrimoniale consista nella (illegittima) attribuzione di denaro per effetto dell'atto concretante l'abuso, non è necessario che il beneficiario consegua materialmente il pagamento, perché nel concetto di
"vantaggio patrimoniale" rientra anche l'accrescimento del patrimonio conseguente al sorgere dei presupposti del diritto di credito.
Per questo, il reato deve ritenersi consumato con il venire ad esistenza della
⠀⠀deliberazione, non solo con riferimento al precedente testo della norma dell'art. 323 cp, come esattamente ritenuto dalla corte di merito, ma anche riguardo al nuovo testo della disposizione.
Passando ora all'esame dell'elemento soggettivo del reato, a fronte delle deduzioni dei ricorrenti contenute nei motivi di ricorso, si deve innanzitutto rilevate infondatezza delle specifiche argomentazioni di D'GN il quale
SOS e che mancherebbe nella fattispecies l'estremo del vantaggio patrimoniale". Infatti osserva il ricorrente come si legge nelle sentenza di merito, i giudici avrebbero escluso il perseguimento di un fine patrimoniale in una diversa fattispecie di abuso contestata (capo b), concemente la delibera di nomina dei componenti della commissione giudicatrice, opinando che i componenti della giunta esecutiva della NI avessero agito al fine di assicurare ai partiti politici una posizione di controllo su una fase essenziale della gara - proponendosi, quindi, un vantaggio non patrimoniale - quale quella della scelta del contraente, Tale deve ritenersi secondo D'GN - anche la finalità della deliberazione in parola.
Tali argomentazioni si smentiscono da sole, in quanto è di tutta evidenza che,
mentre una finalità politica poteva essere conseguita dai vari soggetti coinvolti,
attraverso l'assicurazione della presenza di rappresentanti dei singoli partiti nell'àmbito della commissione giudicatrice, ai fini della “gestione" pilotata della gara, piegata a strumento di spartizione del potere (la relativa deliberazione non assicurava vantaggi economici immediati, ma, appunto, una "presenza” politica strumentale), tale finalità, era ben diversa nelle successive delibere di liquidazione dei compensi dei componenti della commissione giudicatrice, i cui beneficiar, come i relativi vantaggi di catarattere patrimoniale, erano ben individualizzati e mirati: l'oggetto stesso delle delibere, che attribuivano in via ximmediatare diretta specifici compensi economici (con conseguente danno per lente pubblico) non poteva (e non può) non fare ritenere un dolo diverso da quello della semplice acquisizione di una strumentale posizione di potere envolto, piuttosto, a far conseguire agli interessati precisi benefici economici.
50.- Sempre con riferimento all'elemento soggettivo del reato, va, poi, osservato
(e ciò dicasi con riferimento alle deduzioni contenute nei ricorsi di CO e
LD) che, come già hanno rilevato i giudici di merito, la revoca della deliberazione dopo i rilievi del CORECO non consente di far valutare diversamente il dolo al momento del fatto, mentre la circostanza che il consiglio della NI avesse indicato i cnten di liquidazione del compensi non esclude la volontà partecipativa.
La sentenza impugnata offre, al riguardo, una logica e non censurabile motivazione, chiarendo che la delega non può giustificare l'operato dell'organo delegato, il quale deve porsi - comunque - il problema della legittimità del suo agire (e non ponendoselo offre seri elementi indiziari in favore della connotazione illecita della condotta); e che la revoca della deliberazione, dopo.
l'intervento del CORECO, non esclude: (oltre che la presenza dell'elemento materiale del reato) la sussistenza del dolo al momento del compimento dell'atto, senza che le "professioni di inesperienza specifica dedotte da CO
LD, possano giustamente avere avuto credito presso i giudici di merito,
stante la palese violazione della norma di legge sopra richiamata.
Del pan adeguata è la motivazione della sentenza impugnata sul dolo,
attraverso il richiamo (valido con riferimento a tutti e tre i ricomenti) alla decisione di questa Corte di cassazione assezioni unite (20 giugno 1990,
Monaco) che precisa che l'indagine sul dolo nel reato di abuso di ufficio dever essere compiuta mediante una valutazione dell'atto sia in sé sia in rapporto alla particolare situazione in cui l'atto stesso è stato adottato ed osserva, inoltre, che in presenza di vizi dell'atto (nella specie sussistenti: attribuzione di compensi non dovuti per legge), l'assenza di una spiegazione alternativa offre un decisivo contributo alla prova del fatto che l'unica ragione del provvedimento debba essere individuata nel perseguimento di un fine illecito. Non può infine, non rilevarst come, per le ragioni sopra dette relative alla nuova formulazione della norma, il dolo debba, nella specie, essere valutato sotto il diverso profilo della consapevolezza e volontà dell'attribuzione ai componenti della commissione di un ingiusto vantaggio, e non possa più essere considerato, e quindi ricercato, nella finalità dell'agire. Tale fattore contribuisce,
a maggior ragione, a far ritenere la sussistenza del dolo nella concreta fattispecie, con la quale si poneva la complessiva somma di lire 851.771.098 a carico della comunità, considerato che tutti e tre gli odiemi ricorrenti avevano partecipato alla precedente delibera n. 537 del 19 ottobre 1989, con la quale si era comunicato al CORECO che il compenso da corrispondere ai commissari non avrebbe superato i 50 milioni (a carico dell'impresa aggiudicataria), e che la deliberazione non avrebbe comportato alcun onere per la NI (pag. 109
della sentenza impugnata).
Lindagineva, ora rivolta agli episodi di abuso d'ufficio concementi;
le-
deliberazioni di giunta n. 246 dell'11 maggio 1990 ein 219 del 10 aprile 1991
con le quali sono stati liquidati i compensi ai progettisti (lire 1.159.517.785 ad
AT e lire 1.340.692.439 a GA, con la prima delibera, ridotti,
rispettivamente, a lire 1.226.337.525 e lire 944.337.445 con la seconda), reati dei quali sono chiamati a rispondere D'GN, NO e GA.
Richiamato tutto quanto testé precisato sulla materialità e sull'elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio introdotto dalla citata "novella", e ritenuta l'inammissibilità della eccezione di illegittimità costituzionale del precedente
S testo dell'art. 323 sul reato di abuso di ufficio, sollevata da GA, per il mutamento della normativa, va osservato quanto segue.
Per quel che attiene alla oggettività del reato, NO e GA, mettono in dubbio che nella specie si sia verificata una violazione di legge per essere stati liquidati i compensi senza che sia mai stata stipulata con i progettisti una convenzione scritta.
Di contro, la sentenza impugnata ha esattamente ritenuto la sussistenza di una tale violazione di legge, essendo noto che tutti i contratti dello Stato e degli enti pubblici territoriali devono essere stipulati per legge in atto scritto.
A parte il precedente giurisprudenziale di questa Corte di cassazione (Cass.,
sez 2 civile, n 4742 del 27 maggio 1987) che aveva dichiarato, proprio in un giudizio in cui era parte la NI montana Albumi, che "Il contratto d'opera EL A
professionale quando ne sia parte la pubblica amministrazione, anche se questa agisca jure privatorum", richiede "ad substantiam la forma scritta e a tal finere milevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista la sentenza impugnata fa giustamente carico ai ricorrenti (anche se non le indica esplicitamente), delle violazioni di legge relative al mancato rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato contenute nel r.d. 18 novembre 1923, n.
2440 e relativo regolamento approvato con r.d. 23 maggio 1924, n. 827,
richiamati, per i comuni e le province, dall'art. 87 del T.U.L.C.P. approvato con d. lg. 3 aprile 1934, n. 383, che fissano la forma scritta per qualsiasi contratto della pubblica amministrazione. Në si puo sostenere che i progettisti avevano espletato il loro lavoro e dovevano comunque essere pagati. In mancanza di un contratto (che avrebbe dovuto contenere l'esatta indicazione del compenso), la NI avrebbe potuto eventualmente trovarsi esposta ad un'azione civile di arricchimento senza causa, ma questo non significa che GA ed AT avevano diritto alla liquidazione in base alla tariffa degli ingegneri e degli architetti.
Giustamente la Corte d'appello di Salerno ha ritenuto sussistente tale violazione di legge.
D'GN, NO e GA censurano, poi, la sentenza impugnata per aver ritenuto la violazione di legge anche con riferimento alla liquidazione del compenso GA sostiene che tale modus procedendi non costituirebbe
-
Violazione di legge o di regolamento sanzionabile in base alla rinnovata norma sullabuso d'ufficio anche sotto tale profilo la sentenza impugnata non menta censura.
Nella specie è stata applicata la tariffa introdotta con d.p.r. 11 giugno 1987, n.
233 in vigore dal giugno di quell'anno a prestazioni compiute anteriormente sotto la vigenza della precedente tariffa, ed esauritesi nell'aprile del 1987.
Premesso che le norme che fissano le tariffe professionali ed i criteri per la loro applicazione hanno natura regolamentare e ad esse è applicabile il principio della irretroattività sancito dalle disposizioni degli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la liquidazione dei compensi non avrebbe comunque potuto essere effettuata in base alla tariffa introdotta con d.p.r. 11 giugno 1987,
n. 233, essendo stata ultimata l'opera dei progettisti nell'aprile 1997. Ed è Sicuramente affetta da tolazione di legge la delibera dell'ente pubblico territoriale che non si attenga a tali principi.
D'altra parte, osserva esattamente la corte territoriale che, ammesso anche che il GA abbia svolto attività professionale anche dopo l'aprile 1987, solo tale attività avrebbe dovuto essere compensata in base alla nuova tariffa e non già¨
tutta l'attività prestata.
Infine, i ricorrenti contestano anche che nella specie sia stato liquidato il compenso per un progetto esecutivo quando si trattava di progetto non esecutivo, insistendo nell'affermare che il progetto doveva ritenersi esecutivo.
Il problema che i ricorrenti sottopongono al giudice di legittimità esula dalle sue competenze, trattandosi di giudizio di fatto e dovendosi solo accertare che il giudice di merito abbia fomito una logica motivazione al riguardo.
Tale motivazione è, nel caso, accurata ed immune da vizi come emerge dalla analitica descrizione delle carenze del progetto - indicate dai periti nominati nel giudizio di appello - consistenti: a) nelle contraddittorie risultanze delle indagini geologiche per la determinazione della natura del terreno, b) nella mancata definizione geometrica delle opere d'arte, che si riferiscono a manufatti tipo, c)
nella mancanza di specificità della relazione della galleria, non riferibile a quella di progetto, ma addirittura non riferibile alla strada in questione, perché si ipotizza l'imbocco nel paese di Lioni che si trova in tutt'altra zona, in provincia di
Avellino, d) nelle carenze del piano degli espropri che non comprende quelli relativi ad aree ubicate in diversi comuni con conseguente sottoestimazione;
e) nella mancata corrispondenza del calcolo del movimenti di terra alle indicazioni grafiche e comunque la incompletezza del calcolo stesso.
E non v'è dubbio che la deliberazione dell'ente pubblico che liquidi il compenso per un progetto esecutivo in mancanza delle necessarie condizioni, sia affetta dal vizio di violazione di legge, rilevante anche ai sensi della nuova formulazione
}
dell'art. 323 c.p..
52.- Sull'elemento soggettivo, la sentenza impugnata mette esattamente in luce,
con riferimento alla posizione di D'GN e NO, che pur prescindendo dalle invalidità inerenti all'applicazione della tariffa, per le quali il giudizio poteva ritenersi strettamente tecnico ed implicante nozioni non possedute da tali ricorrenti il primo non poteva non rendersi conto della necessità della convenzione scritta prima della deliberazione di liquidazione dei compensi, in to aveva partecipato, votando a favore, sia alla prima che alla seconda delle deliberazioni incriminate e, medio tempore, aveva addirittura concorso ad anare la delibera di giunta n. 434 del 26 ottobre 1990, con la quale si era ribadita la necessità della stipula della convenzione con i progettisti;
il secondo aveva svolto le funzioni di presidente della giunta nel corso della seduta nella quale fu adottata la delibera n. 219, conclusiva dell' iter, posizione che,
secondo il giudizio implicito della corte di merito, gli aveva fatto necessariamente verificare gli atti e conoscere la necessità della preventiva stipula della convenzione, nonostante ciò determinandosi a votare a favore. 58) - Peraltro, con riferimento a D'GN, si è già detto della insostenibilità della sua prospettazione difensiva secondo la quale egli avrebbe agito per creare e consolidare una posizione di potere per il partito politico di appartenenza.
54.- NO, con i motivi nuovi, sottolinea come il CORECO, nel formulare rilievi sulla delibera n. 246 dell'11 maggio 1990, non avesse formulato alcuna osservazione circa la necessità di stipulare per iscritto la convenzione, mentre con la deliberazione n. 434 del 26 ottobre 1990 (con la quale si revocava la precedente deliberazione n. 246 dell'11 maggio 1990 per mancanza della convenzione scritta), non si stabilì che i progettisti non dovessero essere pagati.
Tali rilievi non hanno alcun pregio, perché proprio il fatto della revoca della delibera n: 246 ad opera della successiva n. 434 dimostra che comunque la giunta aveva riconosciuto la necessità della convenzione nonostante il mancato levo da parte del CORECO.
55. Quanto alla posizione di GA, che fin dagli inizi degli anni 1980 aveva lavorato al progetto, ponendolo "gratuitamente" a disposizione della NI,
la sentenza osserva correttamente come la circostanza che egli fosse il beneficiario degli atti lascia fondatamente ritenere, non solo che egli fosse a conoscenza, quale tecnico, delle patenti violazioni di legge delle due deliberazioni, ma avesse agito in ogni modo per ottenere la liquidazione dei compensi. D'altra parte, non assume un'importanza decisiva la definizione di GA come "stigatore contenuta nella sentenza impugnata, essendo sufficiente ritenerlo concorrente nei reati, per la sua piena coscienza e volontà
partecipativa in ordine alla adozione delle deliberazioni, ed al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio.
"
56.- Per D'GN e NO, messa in evidenza la consapevolezza almeno della necessità della convenzione, la sentenza impugnata conclude giustamente per la loro volontà di arrecare un vantaggio ingiusto al GA, non riuscendosi a spiegare diversamente le ragioni del loro comportamento.
57-Quanto al reato di favoreggiamento (di cui al capo "m" dell'originaria imputazione), va innanzitutto disattesa la questione di legittimità costituzionale sollevata da OR degli art. 376 e 378 c.p., in quanto la causa di giustificazione della intrattazione non è estesa anche al reato di favoreggiamento personale.
E infatti di tutta evidenza come la norma dell'art 376 si riferisca ai reati di cui agli artt. 371 bis 372 e 373, che sono tutti reati che si commettono per mezzo die dichiarazioni" rese all'autorità giudiziaria e che vengono meno per effetto di
"ritrattazione", cioè di dichiarazioni contrarie che annullano l'effetto delle prime.
Tale caratteristica non si riscontra nel reato di favoreggiamento che è reato a forma libera e che non si consuma necessariamente a mezzo di dichiarazioni, il che è sufficiente a rilevare la sostanziale diversità della fattispecie prevista dall'art. 378 c.p., da un lato, e dai reati sopra richiamati, dall'altro.
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58 Circa il mento, la motivazione adottata dalla Corte d'appello di Salerno in ordine al reato contestato al EL ed al OR fa specifico riferimento, quali reati presupposti, oltre che all'ipotesi criminosa di cui all'art. 21 della l. 13
settembre 1982 (capo “o”), anche ai reati di falso e di abuso di ufficio di cui ai capi "q" ed "u", dai quali i vari imputati (De SA, GA, RA) sono stati assolti o perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
La motivazione della sentenza è, peraltro, sul punto, carente sotto una molteplicità di profili che riguardano: la conoscenza da parte degli odierni ricorrenti delle imputazioni sollevate e dei soggetti indagati (quindi del reato
“presupposto), nei confronti dei quali venivano eluse le investigazioni con riferimento ai reati di falso e di abuso di ufficio;
il contenuto della cartella che il
OR avrebbe occultato e quindi la rilevanza che gli atti in essa contenuti :
avevano ar fini delle indagini;
la prova che il OR abbia effettivamente occultato cartella: infatti, la circostanza che questa non sia stata trovata in sede di perquisizione non significa necessariamente che sia stata occultata dal OR,
ben potendo essere stata trascurata dagli agenti operanti la perquisizione,
anche perché dalla motivazione non risulta che la perquisizione sia stata estesa alla stanza del EL nella quale si trovava la cartella.
Ma soprattutto la sentenza è priva di motivazione per quel che riguarda la possibile ricorrenza, nella specie, della causa di non punibilità di cui all'art. 384
c.p., in quanto i giudici a quibus non si sono assolutamente posti il problema se
EL e OR non intendessero salvare sé stessi da un grave e inevitabile nocumento nella libertà. Dalla stessa sentenza, invero, si ricava che EL, 59
1
di fatti, era componente del comitato tecnico della AL, mentre il allepoca
OR era componente del consiglio di amministrazione della società. Ammesso,
quindi, che gli odierni ricorrenti fossero a conoscenza delle indagini sui reati di falso e di abuso di ufficio che coinvolgevano la conduzione tecnica dei lavori da parte della Albumi e fossero a conoscenza della identità delle persone indagate,
i giudici di merito avrebbero dovuto porsi il problema se, con la contestata attività di sviamento delle indagini, il OR ed il EL non intendessero piuttosto salvare sé stessi da un coinvolgimento nel procedimento in corso, in considerazione delle loro rispettive qualifiche.
59. Per quanto attiene all' impugnazione proposta da GA relativamente al reato di concessione in sub appalto di lavori senza autorizzazione, previsto dall'art 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, reato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello di Salemo, va rilevato che, in effetti, secondo
quanto sostenuto dal ricorrente, il reato non può essere commesso da chi non rivesta la qualità di contraente Pertanto, deve prevalere la pronuncia assolutoria di merito per non aver commesso il fatto.
60.- Circa l'impugnazione di DA relativamente all'episodio di corruzione contestato sub "p" e riguardante l'affitto della villa del TR, va osservato che contrariamente all'assunto del ricorrente, la sentenza impugnata correttamente chiarisce quale sia stata la contropartita offerta da TR in cambio dell'esorbitante "canone di locazione" della sua villa, contropartita consistente nell'attività contraria ai doven d'ufficio svolta dal predetto nella procedura di gara HAND:
(pag. 135), come contestato anche nel capo "I" della rubrica, strettamente connesso al capo "p", in relazione al principale episodio di corruzione che ha dato origine al presente giudizio.
E' parimenti priva di fondamento la doglianza concemente la mancata indicazione del tempus commissi delicti. Tale data è perfettamente indicata nel capo d'imputazione e coincide con la stipulazione del contratto di locazione, cioè
con il mese di marzo del 1991.
Quando il delitto di corruzione si realizzi secondo il suo schema principale e, per così dire, tipico (accettazione della promessa e conseguimento dell'utilità) il reato viene commesso con due essenziali attività', strettamente legaterfra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa ed il ricevimento.
dell'utilita con il quale finisce per coincidere il momento consumativo,
versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo: (Cass, sezl
VI 7 febbraio 1996, imp. Sportelli). Non si tratta, quindi, di un "inspiegabile"
ulteriore atto corruttivo, ma dello stesso originario atto che ha visto il suo perfezionamento con la corresponsione del compenso di 14 milioni in unica soluzione.
L'operato della corte d'appello non merita censura neanche per quel che attiene alla mancata ammissione della perizia, erroneamente qualificata dal ricorrente come “prova decisiva", sul canone di mercato. Come si legge nella sentenza, è
stato lo stesso comitato tecnico della AL a ritenere che il canone non m oge
000000000 potesse superare le tre 600.000 mensili, nonostante l'utilla che l'immobilie poteva offrire all'appaltatrice per la sua posizione.
61. L'esame del motivo di ricorso di TO relativo al reato di finanziamento dei partiti politici in violazione della legge, va rivolto, prima di tutto, alla pregiudiziale questione, sollevata dal ricorrente, di incompetenza del giudice ordinario in favore del tribunale istituito con l'art. 7 della legge 16 gennaio 1989, n. 1.
La questione è infondata perché, nella specie, mancava un'imputazione a carico del ministro ON, quale percettore della somma di lire 200 milioni, mentre la contestazione a carico di TO non era stata sollevata in concorso con il ministro, nei confronti del quale non risuta che, per i fatti oggetto dell'imputazione, fosse stato instaurato procedimento penale.
Tali considerazioni portano a concludere che, nel caso, difettavano totalmente i presupposti per il riconoscimento di una competenza per connessione del
"tribunale dei ministri".
Quanto al merito, il ricorso è infondato.
La deduzione che la corresponsione di lire 200 milioni al ministro ON non fosse altro che un momento di un unico meccanismo concussorio del quale il ricorrente era rimasto vittima non è fondata sia perché non è stata riconosciuta la sussistenza di alcuna concussione sia perché è stato lo stesso imputato a dichiarare che il pagamento di tale somma non aveva alcuna attinenza con la procedura di appalto, in quanto destinato, nelle sue stesse intenzioni, a creare situazione favorevole per illufuturo della sua azienda (pag. 144 della sentenza).
Anche tale reato deve, peraltro, considerarsi prescritto, in quanto riferentesi al periodo aprile-giugno 1990. Il dubbio sulla data esatta non può risolversi se non con l'applicazione del principio del favor rei, ritenendosi il reato consumato non dopo il 1° aprile 1990, con la conseguenza che alla data dell' udienza doveva ritenersi maturata la prescrizione, ai sensi dell'art. 157 c.p., co. 1, n. 4,
avendo il ricorrente ottenuto la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante.
62- Per quanto attiene alla posizione di TO, RO e IR, poiché gli stessi hanno avuto nel giudizio di merito la concessione delle attenuanti generiche con.
jiudizio di prevalenza sulle aggravantivi reati di corruzione (capo "I") e di turbata libertà degli incanti (capo "g"), consumati entro il 21 febbraio 1990 non
ncorrendo le condizioni per la pronuncia assolutoria ex art 129 cp. -sono estinti per prescrizione, tenuto conto degli atti interruttivi ai sensi dell'art. 157 c.p comma 1, n. 4).
Nei confronti di tali imputati la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per estinzione dei reati per sopravvenuta prescrizione.
63.- Non altrettanto può affermarsi per GA.
Per quanto riguarda tale ricorrente, i reati da ultimo menzionati sono legati dal vincolo della continuazione con i reati di abuso d'ufficio di cui ai capi "e" ed "f". consumati rispettivamente 111 maggio 1990 e il 10 aprile 1991. Per tale ricorrente, quindi, la prescrizione, iniziata a decorrere da tale ultima data, non è
maturata, indipendentemente dal giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti.
Relativamente a tale ricorrente, devono essere rigettati anche i motivi di ricorso subordinati: sono, infatti, adeguatamente motivati nella sentenza di merito i giudizi sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e sull'entità della pena. Sul primo punto, si afferma che la valutazione positiva sulla personalità è bilanciata dagli elementi, di opposto segno, riguardanti la obiettiva gravità dei fatti e la reiterazione delle c condotte illecite. Sul secondo punto, i giudici di merito, dopo aver ridotto la pena rispetto a quella inflitta in primo grado, affermano di aver tenuto conto di tutti gli elementi di cui all'art. 133
In conclusione, con riferimento alla posizione di GA la sentenza va annullata senza rinvio per quanto attiene al capo "o" per non aver commesso il fatto, e va,
nigettato il ricorso per quel che riguarda i residui capi penali.
64.- Ugualmente deve dirsi, per quel che riguarda la prescrizione dei reati sub
"g" ed "I", in ordine alla posizione dello DA, nei confronti del quale non è
applicabile la causa estintiva, perché i reati contestatigli sono unificati dal
vincolo della continuazione con il reato sub "p", commesso nel marzo 1991: il termine prescrizionale, iniziato a decorre dal momento in cui è cessata la continuazione (marzo 1991), non è venuto a scadenza, ai sensi dell'art. 158 nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.
Anche per tale ricorrente devono essere rigettati i motivi di ricorso subordinati.
Secondo l'impugnata sentenza, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è stato negato per avere il ricorrente riportato altra condanna, mentre la pena inflitta dal primo giudice è stata ritenuta adeguata alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato.
il ricorso di DA va, quindi, rigettato.
65 Relativamente a NZ, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per non aver commesso il fatto in ordine al capo "ge perché il fatto non sussiste in ordine al capo “I”..
ricorsi di NO, D'GN, LD e CO devono essere rigettati për
le ragionis suesposte. Ai sensi dell'art 619 u.c c.p.p. la pena per i reati di abuso d'ufficio, loro rispettivamente contestati, deve rideterminata in
conseguenza della entrata in vigore della 1. 234/1997, essendo le pene-base già determinate nel minimo dal giudice di merito. Per NO la pena va rideterminata in mesi 4 di reclusione (P.B. mesi 6 - mesi 2 ex art. 62 bis c.p. =
mesi 4); Per D'GN, in mesi 4 e giomi 10 di reclusione (P.B. mesi 6 - mesi 2
ex art. 62 bis c.p. = mesi 4 + art 81 c.p.= mesi quattro e giomi 10); Per LD,
in mesi 4 di reclusione (P.B. mesi 6
-mesi 2 ex art. 62 bis c.p. = mesi 4); per RE, in mesi 2 e giorni 20 di reclusione (P.B. mesi 6 mesi 2 ex art. 62 bis mesi 4 - 1/3 ex art. 442 c.p.p. = mesi 2 e giorni 20).
67.- Infine, con riferimento alla posizione di OR e EL ai quali è stato contestato il reato di favoreggiamento personale, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame.
68.- Per quel che attiene al capo relativo agli interessi civili, questa Corte di cassazione, a norma dell'art. 578 c.p.p., deve pronunciare sull'impugnazione ai solo effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili con riferimento agli imputati per i quali è stata emessa pronuncia di prescrizione del reato per prescrizione.
Poiché la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione è stata emessa nei
_ confronti di TO, RO e IR ma gli stessi, per le ragioni sopra richiamate,
devono ritenersi responsabili dei reati loro ascritti, deve essere confermata, nei riguardi di tali ricorrenti, la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, NI montana Albumi. La stessa condanna va anche confermata nei confronti di GA, DA, D'GN, LD, CO e NO.
69.- L'impugnazione di GA sul punto riguardante la provvisionale di lire 1
miliardo va, infine, rigettata.
Il provvedimento con il quale il giudice di merito, dopo aver pronunciato la condanna al risarcimento dei danni rimettendone la liquidazione finale al giudice civile, liquida somme a titolo di provvisionale non è suscettibile di passaggio in giudicato, essendo destinato a rimanere assorbito nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione.
70.- Le spese processuali vanno poste a carico di DA, mentre lo stesso
DA, TO, RO, IR, GA, NO, D'GN, LD e CO
devono essere condannati, in solido, a rifondere le spese sostenute in questo grado dalla parte civile, spese che devono essere liquidate in complessive L
3.5.10.000, di cui L. 60.000 per spese vive, oltre I.V.A. e C.A..
PQM
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, 210,
513 c.p.p. 323 e 376 c.p.;
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NZ: QU in ordine al capo G) per non aver commesso il fatto e in ordine al capo L) (art 379
perche il fatto non sussiste
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GA FA in ordine al capo O) della rubrica per non aver commesso il fatto e rigetta nel resto il ricorso del GA;
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TO RA, RO
NZ, IR NE perché i reati loro ascritti sono estinti per sopravvenuta prescrizione;
**** 299eb*}# * *!e y* y! F* ༼* སྟ2A "p4!ར་ཝཾ་ !!sWརྒྱ*% Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OR GI e EL
NC e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli;
Rigetta i ricorsi di NO CO, D'GN NT, LD TO e
CO PO e ridetermina la pena inflitta al NO in mesi 4 di reclusione, al
D'GN in mesi 4 e giomi 10 di reclusione, al LD in mesi 4 di reclusione,
al CO in mesi 2 e giomi 20 di reclusione;
Rigetta il ricorso di DA RI che condanna al pagamento delle spese processuali;
condanna il TO, il RO, lo IR, il GA, lo AN, il NO, il D'GN, il
LD e il CO, in solido, a rifondere le spese sostenute in questo grado dalla parte civile, spese che liquida in complessive 3.510.000, di cui L. 60,000
per spese vive, oltre I.V.A. e C.A.
Roma, 24 ottobre 1997. SUPREMA
Icons estensore Il presidente
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COLLABORATORE: DI CANCELLERIA Lidia Scalla Depositato in Cancelleria oggi, 22 DIC, 1997
If Collaboratore di Concelleria
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